Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 3 settembre 2016

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Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 1204/2016: cancellazione dall’albo per perdita dei diritti civili.

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte, “la cancellazione dall'albo professionale, ex art. 20 del r.d. n. 2537 del 1925, da parte del consiglio dell'ordine degli architetti per la perdita del "pieno" godimento dei diritti civili, per effetto di condanna penale comportante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., ha natura meramente accertativa del sopravvenuto difetto dei requisiti dell'iscrizione e non integra un provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare”.

A mente della norma citata nella sentenza, la cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione” (art. 20, Regio Decreto sulla costituzione provinciale dei consigli professionali degli architetti ed ingegneri).

Nel caso di specie, il professionista era stato condannato alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tale pena accessoria comporta la perdita del godimento dei diritti civili, come ad esempio l’elettorato attivo e passivo e di ogni diritto politico.

Nel ricorso per Cassazione, il professionista ha eccepito che nel procedimento disciplinare, azionato dal consiglio dell’ordine, egli non era stato invitato a dedurre le proprie difese e, pertanto, chiedeva l’annullamento del provvedimento di cancellazione.

La Corte ha correttamente rilevato che il fatto che il professionista non abbia potuto esporre le proprie difese non ha in alcun modo inciso sulla decisione finale adottata dal consiglio dell’ordine, trattandosi, infatti, non di provvedimento disciplinare, bensì di un atto “vincolato ossia con un atto dovuto, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo al Consiglio dell'Ordine”.

In altri termini, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici costituisce, ex art. 20, R.D. cit., condizione sufficiente perché si proceda alla cancellazione del condannato dal relativo albo di appartenenza, senza che sia necessaria la partecipazione al procedimento del soggetto interessato.

 

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8700/2016: responsabilità del direttore dei lavori.

Con tale recente sentenza la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto al lume del quale “In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”.

Pertanto, anche ove il direttore dei lavori abbia agito sotto un preciso ordine impartito dal committente, egli non è, per ciò solo, esonerato dai propri obblighi di vigilanza e di direzione e, pertanto, permane la sua responsabilità nei confronti del committente.

Del tutto diversa risulta, invece, la posizione dell’appaltatore che agisca nell’adempimento di un ordine impartitogli dal committente o, per suo tramite, dal direttore dei lavori. In tale evenienza, risulta esente da qualunque responsabilità, purché abbia preventivamente enunciato le possibili difformità dell’opera. “Nell'esecuzione di lavori edilizi l'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso, ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati chiaramente prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l'esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l'appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato” (TAR Molise, sentenza n. 202/2016)

Dunque, alla luce dei principi richiamati nelle due sentenze citate, nel mentre il direttore dei lavori non può invocare a proprio discarico il fatto che di avere agito in esecuzione di una direttiva o di un ordine impartitogli dal committente, lo stesso non è dirsi per l’appaltatore, nel caso in cui abbia operato quale nudus minister della volontà del committente.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 21/2014: riconoscimento dei titoli di studio del professionista appartenente ad altro stato membro della U.E..

Come noto, il diritto dell’Unione Europea riconosce e garantisce la libera circolazione dei cittadini comunitari, anche a scopi lavorativi. A tal fine, l’Unione ha operato una sostanziale equiparazione tra i titoli di studio ottenuti nei diversi paesi membri. Pertanto, un architetto o un ingegnere, che abbia conseguito la laurea in Italia, mantiene la medesima qualifica anche nel caso in cui si trovasse ad esercitare la propria professione in uno stato membro diverso da quello dove ha conseguito il titolo.

Ciò posto, il diritto dell’U.E. ha introdotto alcune doverose limitazioni al fine di tutelare, nei singoli stati, tanto le categorie professionali, quanto il corretto svolgimento dei lavori.

Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato “Non è esatto affermare che l'ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi Ue diversi dall'Italia (con esclusione dei soli ingegneri italiani) l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (fra cui - ai fini che qui rilevano - le attività afferenti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, ovvero relative ad immobili di interesse storico e artistico); - al contrario, in base alla pertinente normativa UE, l'esercizio di tali attività - in regime di mutuo riconoscimento - sarà consentito ai soli professionisti i quali (al di là del nomen iuris del titolo professionale posseduto) possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto. (...) l'art. 3 della direttiva n. 85/384/Cee include in modo espresso gli studi della storia e delle teorie dell'architettura, nonché delle belle arti e delle scienze umane fra quelli che integrano il bagaglio culturale minimo e necessario perché un professionista possa svolgere in regime di mutuo riconoscimento le richiamate attività (anche) in relazione ai beni di interesse storico e culturale; - quindi, anche ad ammettere che un professionista non italiano con il titolo professionale di ingegnere sia legittimato sulla base della normativa del Paese di origine o di provenienza a svolgere attività rientranti fra quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto, ciò non è sufficiente a determinare ex se una discriminazione "alla rovescia" in danno dell'ingegnere civile italiano. Ed infatti, sulla base della direttiva n. 85/384/Cee, l'esercizio di tali attività sarà possibile (non sulla base del mero possesso del titolo di ingegnere nel Paese di origine o di provenienza, bensì) in quanto tale professionista non italiano avrà seguito un percorso formativo adeguato ai fini dell'esercizio delle attività abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto”.

Tali correttivi sono stati introdotti al fine di garantire parità di trattamento a professionisti, di paesi diversi, che operino nello stesso territorio. 

 

 

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

 

Il nuovo corso FAD della Fondazione

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Roma, settembre 2016

 

Caro/a Collega,

 

è con piacere che la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti iscritti a Inarcassa, dopo il successo riportato dal primo corso FAD proposto, comunica che sono apertele iscrizioni ad un nuovo corso di formazione a distanza erogato dalla Fondazione dal titolo:  

I cantieri di allestimento opere temporanee pubblico spettacolo ed eventi. “

 

Il corso, della durata di 8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno, sarà tenuto dal Geom. Stefano Farina e dall’Arch. Rosanna Cipolla, docenti presso la Società SEIDUESEI.org.Srl e sarà disponibile orientativamente a partire dal 15 settembre al 31 agosto 2017. 

 

L’iscrizione al corso è gratuita per gli iscritti alla Fondazione. La registrazione dovrà avvenire attraverso il portale www.fondazionearching.it entro il 28 febbraio 2017. 

Tale attività formativa darà diritto all’attribuzione di CFP nella misura indicata dalla normativa attuale dei Consigli Nazionali per i corsi in materia di “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”: 

  • n. 2 CFP per gli Architetti 

  • n. 8 CFP per gli Ingegneri 

 

Questo particolare corso, come altri che effettueremo in seguito sui temi della sicurezza, oltre al rilascio dei CFP come sopra evidenziato e di un apposito attestato nominativo di frequenza, consentirà anche, facoltativamente, il rilascio di un attestato finale SPECIFICO ( ottenibile tramite verifica di apprendimento individuale) valido ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 40 ore, obbligatoriamente previste per il mantenimento dei requisiti di coordinatore della sicurezza ai sensi dell’art. 98 D. lgs. 81/2008 e allegato XIV.

 

 

La verifica di apprendimento e il rilascio del suddetto attestato, avverrà  in videoconferenza individuale. Tale attività di verifica e di rilascio dell’attestato avverrà direttamente in un rapporto individuale tra il singolo professionista e la Società SEIDUESEI.org.S.r.l., curatrice della verifica di apprendimento. La verifica individuale e il rilascio dell’attestato valido ai fini della computabilità delle otto ore del corso anche ai fini dell’aggiornamento quinquennale avrà un costo pari a € 10,00 oltre IVA, che dovrà essere pagato prima dell’effettuazione della verifica con le modalità che verranno comunicate direttamente dalla citata società curatrice della verifica. 

 

N.B.: La procedura di rilascio dell’attestato valido ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 40 ore è attività autonoma ed esterna a quella della Fondazione.

 

Sono previsti al termine dei singoli moduli (4 moduli da 15 minuti) dei test di verifica costituiti da n. 8 domande a risposta multipla per ogni CFP riconosciuto. Ai fini del superamento dei test è richiesto rispondere correttamente ad almeno l’80% dei quesiti proposti. (7 risposte corrette su 8).

 

Nello specifico è prevista la trattazione dei seguenti temi:

 

  • Normativa

  • Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

  • Decreto Interministeriale 22/02/2012 (Decreto Palchi)

  • Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori

 

  • Le figure della sicurezza ed i soggetti coinvolti

  • Le peculiarità delle imprese che operano nei cantieri del pubblico spettacolo

  • La progettazione della sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento: il ruolo del coordinatore in fase progettuale

  • Il coordinamento in fase esecutiva: il ruolo del coordinatore in fase esecutiva

  • La complessità della gestione, imprese affidatarie ed esecutrici, cooperative, i service, fornitura e prestazione di manodopera e di servizi, imprese di stranieri, rapporti con la struttura ospitante

  • Attività di monitoraggio dei service

  • Aspetti tecnici e Procedure di lavoro

  • Allestimenti manifestazioni fieristiche

  • Ulteriori aspetti legati al “cantiere” eventi

  • La gestione delle emergenze

                                               

Per una migliore navigazione sulla piattaforma e-learning è necessario utilizzare Internet Explorer 10 o superiore, Safari 7 o superiore, Chrome, Firefox e abilitare la visualizzazione dei popup nel browser.

 

Per informazioni www.fondazionearching.it o ai seguenti recapiti:

tel: 06-85274216 

e-mail:info@fondazionearching.it.

 

Certi che questa iniziativa risulti a Te gradita.

 

Il Presidente della Fondazione

 Architetti Ingegneri Liberi Professionisti 

     Iscritti a Inarcassa

 

   Arch. Andrea Tomasi     

NUOVO CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE FAD “I CANTIERI DI ALLESTIMENTO OPERE TEMPORANEE PUBBLICO SPETTACOLO ED EVENTI”

VAI AL CORSO

CONCLUSO

 

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti Iscritti Inarcassa è lieta di comunicare che sono aperte le iscrizioni ad un nuovo corso di formazione a distanza erogato dalla Fondazione dal titolo:

“I cantieri di allestimento opere temporanee pubblico spettacolo ed eventi”.

Nuovo appuntamento con i webinar della Fondazione

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Caro/a Collega,

 

eccoci ad un nuovo appuntamento con i SEMINARI WEB della Fondazione, dal titolo:

 

BIM FUNDAMENTALS

 

 

20 SETTEMBRE - ORE 14,30    

 

Relatori:

 

  • Dott. Daniele Bernicchia      Docente dell’Istituto Nazionale di Architettura dei master e corsi professionali di progettazione integrata con l’ausilio della tecnologia Bim

 

  • Dott. ssa Ing.  Francesca D’Uffizi    BIM Coordinator. Tutor per i corsi ed i master IN/ARCH per le attività didattiche di BIM, Simulation Based Design e gestione dei processi costruttivi.

 

 

La Fondazione, tenuto conto dell’importanza che ha assunto l’uso di sistemi di simulazione digitale nella gestione dei processi di progettazione e costruzione integrati, ha ritenuto di proporre un evento formativo specifico, attraverso un nuovo appuntamento Webinar, coinvolgendo quali relatori i funzionari tecnici del Ministero che sono stati tra gli estensori della normativa

 

L’evento, trasmesso in modalità streaming, avrà luogo, martedì 20 settembre, con inizio alle ore 14.30, e si svolgerà presso la sede della Fondazione, Sala Congressi A, Via Salaria n. 229 –– Roma.  

 

Per gli Architetti, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP previsti potrà avvenire, oltre che ai partecipanti in sala, anche per coloro che seguiranno l’evento on-line. Ai fini dell’accreditamento dei CFP è richiesto di accedere tramite il nostro portale, il giorno 20 settembre, a partire dalle ore 12:00, inserendo le credenziali della Fondazione, e di seguire il corso per l'intera durata. Ai fini della verifica della presenza, la piattaforma invierà dei codici ad intervalli di tempo irregolari che ciascun utente dovrà digitare.

 

Per gli Ingegneri, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP è previsto esclusivamente per i partecipanti in sala. 

    Per quanti parteciperanno di persona, in sala, la corresponsione di n. 2 C.F.P. spetterà, esclusivamente, ai Professionisti iscritti alla Fondazione che si saranno previamente registrati, entro venerdì 16 settembre, tramite e.mail all’indirizzo: info@fondazionearching.it.    Il numero massimo di posti disponibili in sala è 50.

Tutti gli interessati, fino al raggiungimento di 1000 utenze live, avranno comunque, libero accesso alla visualizzazione dell’evento in streaming nell’Area Formazione del portale, al link:

 

http://seminari.fondazionearching.it/2016/09/06/bim-fundamentals/

Ti informo, inoltre, che, durante l’evento, tutti gli iscritti Inarcassa potranno formulare quesiti e commenti, partecipando alla consueta Chat, inserendo il proprio PIN di Inarcassa on line ( IN….).

 

La partecipazione all’evento web, in qualsiasi modalità, è totalmente gratuita!

 

Dal 21 settembre 2016 sarà attivo l’“OPEN BLOG” per formulare osservazioni e/o inviare proposte sull’argomento trattato che saranno discusse e approfondite in una sessione aperta on line con il coordinatore dell’evento e Consigliere della fondazione, Arch. Felice de Luca.

 

 

Ti aspettiamo!!

La Fondazione 

 

“Non possiamo più attendere gli eventi e piangerne gli effetti”

A seguito dell’ultimo tragico evento sismico, la Fondazione di Inarcassa, ancora una volta, chiede con fermezza che venga intrapresa su tutto il Paese, un’azione sistematica di messa in sicurezza, non solo dal punto di vista sismico ma anche idrogeologico e a favore della qualità della vita. Ciò che si auspica è un piano di revisione complessiva che renda efficiente il nostro territorio.

 

Newsletter Sportello Pronto Europa - Agosto 2016

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● Ancora pochi giorni per presentare progetti sul Bando LIFE 2016 in materia di Ambiente

Si ricorda che nel mese di settembre scadono i termini per la presentazione dei progetti sul Bando LIFE 2016. Le scadenze cadono il 7, 12 e 15 Settembre per i progetti “Tradizionali” (buone pratiche, progetti pilota, progetti dimostrativi, di informazione, di sensibilizzazione e di divulgazione) e di “Assistenza Tecnica”, il 20 Settembre per i progetti “Preparatori” e il 26 Settembre per i progetti “Integrati”.

Il Bando 2016 del Programma LIFE riguarda i progetti rientranti nei seguenti due sottoprogrammi: Ambiente (Ambiente ed uso efficiente delle risorse; Natura e biodiversità; Governance e informazione ambientale) e Azione per il clima (Mitigazione dei cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti climatici; Governance e informazione in materia climatica). 

Le proposte progettuali possono essere presentate dagli enti giuridici registrati in Europa, che siano compresi in una delle seguenti categorie: enti pubblici, enti privati e organizzazioni commerciali, organizzazioni private non commerciali (incluse le ONG).

Il bando 2016 prevede uno stanziamento complessivo di oltre 337,5 milioni di euro ed il cofinanziamento europeo per ciascun progetto copre il 60% dei costi totali ritenuti ammissibili. 

Link al bando: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#env 

 

● Patti per l’Innovazione nell’ambito dell’Economia Circolare/Ambiente – Scadenza per l’invio delle Manifestazioni di Interesse della Fase Pilota: 15 Settembre 2016

L’iniziativa adottata dalla CE chiamata “Innovation Deals for Circular Economy” rappresenta una soluzione originale che permette di far emergere i principali ostacoli posti in essere dalla legislazione europea, che impediscono alle innovazioni in tema ambientale di essere lanciate sul mercato europeo. Coloro che partecipano alla Manifestazione di Interesse dovranno presentare, entro il 15 settembre, la soluzione innovativa alla quale stanno lavorando (che preferibilmente coinvolga e interessi attori dell’industria e autorità locali), che dimostri un chiaro potenziale di mercato e una chiara reblicabilità in altri contesti e alla quale venga riconosciuta ampia utilità in termini di ambiente e di impatto sociale. Nella proposta deve essere chiaramente dimostrato che l’innovazione, seppur meritevole, trova seria difficoltà ad essere lanciata sul mercato, a causa della legislazione europea di settore e della relativa normativa statale che ne dà attuazione.

L’iniziativa non prevede l’erogazione di finanziamenti, ma le prime cinque Manifestazioni di Interesse che saranno selezionate riceveranno il sigillo di Patto per l’Innovazione. Grazie a questo, le soluzioni innovative in esse contenute saranno avvantaggiate per il raggiungimento ed il relativo lancio sul mercato di riferimento, contribuendo così alla semplificazione della normativa europea che contrasta tale processo.

Link: https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm 

 

NanoInnovation 2016 Conferenza ed Evento di Networking nel settore delle Nanotecnologie – 20/23 Settembre 2016, Roma

L’evento è organizzato da NanoItaly Association e dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) in stretta collaborazione con imprese, centri di ricerca e istituzioni operanti nell’ambito delle Nanotecnologie e delle Key Enabling Technologies (KETs). Esso rappresenta un’importante opportunità d’incontro fra le Università e i Sistemi Imprenditoriali e di Ricerca, fornendo una piattaforma di discussione per ricercatori, scienziati, manager, imprenditori ed investitori. In questa occasione viene organizzato un programma di Incontri Bilaterali, organizzato da Apre, che si terrà il giorno 22 Settembre. Le tematiche di discussione verteranno sulle seguenti aree: Aeronautica e spazio; Tecnologie Bio; Patrimonio Culturale; Energia; Protezione dell’Ambiente; Etica; Assistenza e Nanomedicina; Tecnologie ICT; Innovazione basata sui nano-materiali; Misurazioni di nano-metrologia; Nano-tossicologia; Gestione del Rischio; Nano-industria e Produzione intelligente.

La partecipazione è gratuita, registrandosi online entro il 14 Settembre 2016.

Link: http://www.nanoinnovation.eu/2016/; https://www.b2match.eu/nanoinnovation2016 

 

● Europa Nostra Awards 2017 – Premio Europeo per la Conservazione del Patrimonio Culturale – Presentazione dei progetti entro il 1 Ottobre 2016

Il Premio viene assegnato annualmente per identificare e promuovere le buone pratiche nella conservazione del patrimonio culturale tangibile ed intangibile. I progetti devono essere già conclusi o in stato avanzato di svolgimento nell’ambito delle seguenti aree tematiche: Patrimonio Architettonico (singoli edifici o gruppi di edifici in contesti urbani e rurali); Adattamenti di edifici o progetti su nuovi edifici nell’ambito dell’area storica urbana; Siti Industriali; Paesaggi Culturali (piazze storiche o centro storico); Giardini e parchi storici (grandi aree di particolare significato culturale, ambientale e/o agricolo); Siti Archeologici (compresi quelli subacquei); Collezioni artistiche; Patrimonio Culturale Intangibile (es. teatro); Progetti di digitalizzazione del Patrimonio Culturale. Le aree tematiche devono rientrare in quattro Categorie: Conservazione; Ricerca applicata alla conservazione del patrimonio culturale; Interventi portati avanti da singoli o da singole organizzazioni; Educazione e Formazione.

I progetti possono essere presentati da architetti, artigiani, esperti di patrimonio culturale, volontari, scuole, comunità locali, possessori di patrimoni culturali, media.

Nel 2017 il Premio verrà assegnato ad almeno 30 progetti rimarchevoli. I primi 7 classificati riceveranno inoltre 10.000 euro ciascuno. 

Link: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/ 

 

Programma ENI CBC Bacino Mediterraneo – Bando per Progetti Standard in uscita a Dicembre 2016

Usciti i dettagli ed i contenuti del Programma ENI CBC MED validi per la nuova programmazione 2014-2020. Prevista una unica fase temporale per la presentazione dei progetti standard nell’ambito dei sette anni, con apertura di tale periodo a dicembre 2016.

La copertura geografica del programma è la seguente: Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana), Regioni di Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Giordania, Israele, Libano, Malta, Autorità Palestinese, Portogallo, Spagna e Tunisia.

Possono presentare proposte progettuali i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, costituendo un partenariato di almeno tre soggetti provenienti da tre Stati diversi (almeno due da Stati mediterranei non facenti parte dell’UE): enti pubblici ed autorità Locali, Regionali e Nazionali; università e centri di ricerca; organizzazioni non governative ed organizzazioni che rappresentano interessi sociali ed economici; organizzazione no profit; associazioni e federazioni; aziende ed organizzazioni private.

Le tematiche nell’ambito delle quali devono essere presentati i progetti sono le seguenti: Asse 1. Competitività e sviluppo PMI; Asse 2. Sostegno all'istruzione, ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Asse 3. Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà. Asse 4. Tutela dell'ambiente, adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

I Progetti Standard saranno cofinanziati dal Programma per un minimo di un milione e un massimo di tre milioni di euro.

Link: http://www.enpicbcmed.eu/ 

 

Termine ultimo corso FAD Fondi Europei

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Roma, 22 agosto 2016                     

 

 

Oggetto: termine ultimo iscrizione corso “I Fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali e internazionali".

 

 

Caro/a Collega,

 

Ti ricordo che il 31 agosto 2016 scade il termine per potersi iscrivere al corso FAD dal titolo “I Fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali e internazionali”, ancora disponibile fino al 28 febbraio 2017.

 

L’iscrizione al corso è gratuita per gli iscritti alla Fondazione, che potranno registrarsi nell’apposita piattaforma attraverso il portale www.fondazionearching.it.

Il corso, tenuto dalla Dott.ssa Silvia Ciotti, ricercatore, formatore e consulente Senior presso EuroCrime Srl, è articolato in 12 ore di lezione suddivise in 48 moduli di 15 minuti ciascuno ed è fruibile in modalità e-learning su apposita piattaforma.

Per tale attività formativa è prevista l’attribuzione di n. 12 CFP al superamento dei test di verifica previsti, costituiti da n. 8 domande a risposta multipla per ogni CFP.

Nello specifico è prevista la trattazione dei seguenti temi:

  • La strategia europea 2014/2020 e i fondi europei
  • Principi fondamentali di progettazione europea. La definizione di PMI
  • Scrivere un progetto europeo. Il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach
  • Il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach
  • Il Project Management. La gestione operativa e finanziaria del progetto
  • Le call europee. Come individuarle, come analizzarle
  • Il procurement europeo, TED e le gare di appalto europee.

 

Per informazioni www.fondazionearching.it o ai seguenti recapiti:

tel:  06-85274216 

e-mail:info@fondazionearching.it.

 

 

Non perdere quest’occasione!

 

 

Il Presidente della Fondazione

                                                     Architetti Ingegneri Liberi Professionisti  

                                                                   Iscritti a Inarcassa

 

                                                                 Arch. Andrea Tomasi

 

                

  

 

 

Nuovo corso gratuito di formazione FAD “I cantieri di allestimento opere temporanee pubblico spettacolo ed eventi”

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti Iscritti Inarcassa è lieta di comunicare l’avvio di un nuovo corso di formazione a distanza.

Il corso sarà disponibile a partire orientativamente a partire dal 15 settembre e fino al 31 luglio 2017.

 

Il Corso è reso disponibile gratuitamente ai singoli Professionisti, soci della Fondazione per l’annualità in corso.

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 3 agosto 2016

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Cassazione Civile, Sez. lav., sentenza n. 23687 del 19/11/2015: divieto di doppia iscrizione ai fini pensionistici.

La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 2 della l. 1046/1971 in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l'iscrizione a Inarcassa (con conseguente inefficacia dei contributi versati durante il periodo della doppia contribuzione), senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell'attività svolta".

La norma citata dalla Cassazione sancisce il divieto di iscrizione ad Inarcassa per tutti quei professionisti che siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. La violazione del divieto comporta la cancellazione dalla Cassa e, inoltre, i periodi di doppia iscrizione non possono essere utilizzati ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva richiesta per conseguire la pensione di vecchiaia erogata dall’Inarcassa.

Inoltre, continua la Corte, il dato storico della prevalenza dell’attività libero professionale dell’architetto o dell’ingegnere rispetto all’altra attività (ad esempio di commercio) da questi esercitata non vale ex se a radicare la competenza dell’Inarcassa. Infatti, il principio della prevalenza dell'attività svolta opera esclusivamente per le attività esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Rimangono, pertanto, esclusi gli ingegneri e gli architetti, i quali, giova ribadirlo, nel caso svolgano una doppia attività lavorativa non potranno essere iscritti Inarcassa finché perdurerà l’iscrizione ad altro ente previdenziale.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

 

TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sentenza n. 733 del 28/10/2014: ammissione di ingegneri ed architetti nel caso in cui il bando di gara richieda il diploma di geometra.

Con la sentenza in commento, il TAR Abruzzo ha ribadito un principio, ormai invalso nella giurisprudenza amministrativa, a mente del quale “Allorquando il bando di un concorso preveda, come requisito di ammissione, il diploma di geometra, va ammesso al concorso anche il candidato in possesso della laurea in ingegneria (o in architettura, cfr. TAR Pescara – Abruzzo, Sez. I, sent. n. 463/08), in quanto il possesso di tale titolo di studio superiore deve ritenersi assorbente sia perché le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in ingegneria, comprendono quelle del corso di studi di geometra sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento”.

Alla luce di tale pronuncia, sono facilmente evincibili i fondamenti sui quali si è formato il convincimento dei Giudici. 

Difatti, risulterebbe oscuro, se non addirittura incomprensibile, il precludere agli ingegneri ed architetti la partecipazione ad una gara pubblica, per la quale il bando prescrive il possesso del diploma di geometra. Come affermato dai Giudici, le materie presenti nel corso di laurea in ingegneria, come in quello di architettura, risultano essere, per certi versi, le medesime di quelle presenti nel percorso per diventare geometra, con la differenza che il grado di approfondimento nei due corsi di laurea risulta recisamente maggiore. Ne consegue che, sarebbe illogico precludere ad ingegneri ed architetti la partecipazione ad una gara pubblica, nel caso in cui sia richiesto il diploma di geometra, essendo le loro competenze assorbenti e maggiormente specializzate rispetto a quelle possedute da un geometra.

Dunque, ogniqualvolta un bando di gara prescriva, per la partecipazione, il possesso del diploma di geometra, ingegneri ed architetti hanno il pieno diritto di partecipare.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

 

Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 13420 del 29/05/2013: esclusione della responsabilità in caso di danni provocati dalla ditta appaltatrice.

L’arresto in esame prende in considerazione il caso di una impresa edile che, nel ristrutturare il prospetto di un palazzo, ha provocato dei danni all’edificio adiacente. In tale evenienza, secondo la Suprema Corte “Va esclusa la responsabilità dell'architetto (o dell’ingegnere, n.d.a.) per i danni cagionati nel corso di una ristrutturazione all'edificio confinante allorché l'attività posta in essere sia riconducibile alla condotta realizzata dall'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori ovvero che la stessa si sia discostata da quello che era stato il progetto, così implicitamente escludendo errori di progettazione”.

Le ragioni sono evidenti.

Nel caso al vaglio della Corte, i Giudici hanno verificato che l’elaborato progettuale non era affetto da vizi o irregolarità, tali per cui sarebbe potuto derivare un danno nella fase dei lavori. Non essendo presenti vizi progettuali, la responsabilità deve, quindi, essere fatta necessariamente ricadere sull’appaltatrice, in quanto responsabile dell’esecuzione dei lavori, in occasione dei quali si è discostata dal progetto, con ciò provocando il danno lamentato dal terzo.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Il nuovo Codice appalti ed il passaggio al BIM.

La Direttiva Europea 2014/24/UE sugli Appalti Pubblici esprime in modo chiaro l’indicazione di introdurre il Building Information Modeling (BIM) all’interno delle procedure di Procurement degli Stati Membri. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, della Direttiva “Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi”. 

Al fine di recepire tale indicazione e favorire l’utilizzo del BIM nella progettazione per lavori pubblici, il nuovo Codice appalti disciplina tale facoltà in relazione alle nuove opere e ai servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Infatti, ai sensi dell'art. 23, comma 13, le stazioni appaltanti potranno, se dotate di personale adeguatamente formato e d’idonei mezzi di monitoraggio, richiedere l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici finalizzati alla modellazione elettronica e informatica, per l’affidamento di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti e, prioritariamente, per i lavori complessi.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, saranno stabilite le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di tali strumenti, in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. 

L’utilizzo di tali metodologie, peraltro, costituirà, a norma del medesimo articolo, parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’art. 38, d. lgs.vo n. 50/16. 

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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