Segnala un bando irregolare
I professionisti possono segnalare i bandi ritenuti irregolari in totale anonimato all’indirizzo e-mail segnalazionebandi@fondazioneinarcassa.it, con la scheda di segnalazione compilata in ogni sua parte.
- Scarica la scheda di segnalazione dei bandi irregolari
- Scarica il Vademecum, lo strumento operativo a supporto dei professionisti nell’interpretazione della normativa di riferimento.
L'attività di tutela di Fondazione Inarcassa
Negli ultimi anni, le segnalazioni di bandi irregolari hanno registrato una crescita costante. Il dato riflette il lavoro che Fondazione Inarcassa porta avanti attraverso il monitoraggio delle procedure di gara e l’analisi delle anomalie rispetto alla normativa vigente, con l’obiettivo di individuare, ove ne ricorrano i presupposti, gli strumenti di intervento più appropriati.
L’attività della Fondazione, che non ha carattere «supplettivo» rispetto alle funzioni previste dall’ordinamento, persegue un obiettivo preciso: tutelare gli interessi degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti e dare voce ai professionisti che rischiano l’esclusione dalle procedure di gara a causa di vizi procedurali o di irregolarità sostanziali.
I recenti interventi del legislatore sulla disciplina di riferimento – dal nuovo Codice dei contratti pubblici al decreto «correttivo» – richiedono, da un lato, una riflessione più ampia sul ruolo degli architetti e degli ingegneri nel mercato regolamentato dei lavori pubblici e, dall’altro, un controllo sempre più attento sulle procedure di gara.
Tra le irregolarità che possono emergere nella predisposizione dei bandi rientrano il mancato calcolo della parcella, i corrispettivi inadeguati rispetto all’importo dei lavori e l’esclusione di determinate categorie professionali dalla presentazione delle candidature. Si tratta di criticità che possono richiedere un intervento tempestivo a tutela della corretta partecipazione dei professionisti alle procedure di gara.
Per offrire un supporto puntuale e qualificato agli architetti e agli ingegneri liberi professionisti, Fondazione Inarcassa si avvale della collaborazione dello Studio legale dell’Avv. Rotigliano, da anni attivo sui temi connessi ai lavori pubblici. Lo Studio esamina le segnalazioni e individua, quando ne sussistono i presupposti, lo strumento di contrasto più idoneo.
Con cadenza mensile, Fondazione Inarcassa pubblica una newsletter di riepilogo e monitoraggio dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, per documentare le azioni intraprese e offrire ai professionisti un aggiornamento costante sull’attività svolta.
Alcuni risultati ottenuti
Nel corso degli anni, l’attività di contrasto ha consentito di intervenire su numerose procedure di gara e di ottenere risultati concreti a tutela degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti. Di seguito alcuni dei casi più significativi.
La procedura indetta da Gesac S.p.A. è illegittima: lo dice l’ANAC
L’ANAC si è recentemente pronunciata su una procedura di affidamento di un servizio di architettura e ingegneria attinente all’incarico di progettazione dei lavori di ampliamento dell’area arrivi dell’aeroporto di Napoli, indetta da Gesac S.p.A., la società di gestione dei servizi aeroportuali della Campania. Lo ha fatto con la delibera n. 73 del 17 gennaio scorso, nella quale conferma le illegittimità presenti nel bando di gara già segnalate dalla Fondazione Inarcassa nella diffida notificata alla stazione appaltante ad aprile scorso.
In applicazione del Codice del 2016, compito del professionista incaricato era redigere ex novo l’intero progetto, partendo dalla prima fase progettuale. Non era affatto da escludersi che la stima dei lavori avrebbe potuto subire alcuni mutamenti significativi. Né, dunque, era ragionevole – e, pertanto, legittima – la previsione rintracciata nel disciplinare di gara secondo cui «l’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate comporterà l’applicazione, a carico dell’affidatario medesimo, di una penale di pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata, per ogni incremento dell’uno percento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% del corrispettivo complessivo del progetto». Una previsione ritenuta illegittima dalla Fondazione Inarcassa che ha cercato, in prima battuta, di costruire un dialogo con il RUP affinché provvedesse alla rettifica della procedura. Il RUP, invece, ha dato riscontro alla diffida notificata dalla Fondazione, confermando l’applicazione della penale per gli eventuali ritardi non imputabili, comunque, al progettista incaricato. La mossa successiva è stata, dunque, la segnalazione ad ANAC del bando e della corrispondenza intrattenuta con la stazione appaltante. L’Autorità Anticorruzione si è, quindi, pronunciata e, nella delibera n. 73 del 17 gennaio scorso, ha sostanzialmente dato ragione alla Fondazione Inarcassa. L’ipotesi di penale prevista nel documento di gara non rientra nella disciplina di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (speculare all’articolo 126 del nuovo Codice, D.Lgs. n. 36/2023). A tal proposito, l’ANAC chiarisce che l’ipotesi di penale «non è configurabile qualora sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti», sostiene l’ANAC, che prosegue: «L’autonomia negoziale, anche della pubblica amministrazione, incontra limiti inderogabili rinvenibili nei principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e di ordine pubblico, sulla base dei quali compiere il giudizio di meritevolezza di cui all’articolo 1322 codice civile».
Violazione dell’equo compenso: procedura di gara annullata
Nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, la Fondazione Inarcassa colleziona un altro importante risultato a tutela degli interessi della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – che si ringrazia della leale collaborazione – ha provveduto all’annullamento della procedura di gara indetta ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione e verifica degli interventi di ristrutturazione di Villa Reale di Castello, sede del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze.
Nella diffida notificata all’Amministrazione il 17 gennaio scorso, la Fondazione Inarcassa ha contestato una specifica condizione inserita nel disciplinare ai fini della presentazione delle offerte. I professionisti, infatti, avrebbero dovuto applicare, «a pena di esclusione», un ribasso percentuale sulla base d’asta. Una previsione assolutamente illegittima e in contrasto con la disciplina in materia di equo compenso.
Sono diversi i passaggi normativi richiamati nella diffida. Innanzitutto, quello sulla legge n. 49/2023 sull’equo compenso, che fornisce una definizione chiara in materia: «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto». Inoltre: «Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione». Ne consegue che sono vietate le pattuizioni che prevedono prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito, come del resto stabilisce la stessa legge all’art. 3, comma 2, lett. c), nonché le Linee Guida ANAC n. 1, secondo cui «Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara».
A rafforzare l’impegno a tutela del lavoro dei liberi professionisti interviene ancora l’ANAC che, con la delibera n. 343/2023, interpreta correttamente la norma di legge e, in particolare, la sua applicazione nell’ambito dei lavori pubblici. Infatti, la delibera, successivamente alla quale è seguito il comportamento virtuoso di alcune stazioni appaltanti, chiarisce che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero «criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016». Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. In conclusione, è preclusa alle amministrazioni la possibilità di chiedere un ribasso sui compensi spettanti ai professionisti iscritti ad ordini professionali, rispetto ai minimi previsti dai parametri ministeriali, essendo eventuali clausole siffatte radicalmente nulle.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, valutata la segnalazione giunta dalla Fondazione per violazione della disciplina sull'equo compenso, ha formulato un atto di annullamento in autotutela della procedura di gara, anche tenuto conto dell’orientamento dell’ANAC che, nelle more di un intervento legislativo, invita le stazioni appaltanti a ribassare le sole voci del compenso riferite alle «spese generali».
Concorso di progettazione del Comune di Rionero in Vulture: dopo la segnalazione di Fondazione Inarcassa interviene l’ANAC
La pubblica amministrazione deve tutelare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati e, più specificamente, evitare che l’interesse privato venga sacrificato rispetto a quello pubblico fino al punto di compromettere l’equità del compenso spettante al professionista.
Lo dice la Comunicazione del Presidente di ANAC n. 4146 del 25 ottobre scorso, richiamata in una più recente Comunicazione, la n. 6050 dell’Autorità, formulata a seguito di una segnalazione promossa dalla Fondazione Inarcassa contro un concorso di progettazione indetto dal Comune di Rionero in Vulture (PZ).
Il bando è stato impugnato dalla Fondazione Inarcassa e sottoposto all’attenzione dell’ANAC per alcune anomalie riscontrate nell’applicazione della normativa sull’equo compenso. In particolare, è stata contestata la previsione di un ribasso del 25% del compenso spettante al vincitore del concorso di progettazione, nonché l’omissione di alcune voci nella determinazione del calcolo del compenso. L’ANAC ha, quindi, richiamato l’attenzione della stazione appaltante sulle indicazioni del quadro normativo di riferimento già espresse nella sopra citata Comunicazione del 25 ottobre scorso, nella quale, appunto, si evidenzia che i corrispettivi per le fasi progettuali dei servizi di architettura e ingegneria sono determinati sulla base del quadro tariffario di cui al decreto «parametri». Ne consegue che al professionista «non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara». In conclusione, l’ANAC sottolinea che l’interesse generale cui tende la pubblica amministrazione «non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista».
Consulta le comunicazioni ANAC: ANAC n. 4146/2023 e ANAC n. 6050/2023.
Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale: un bando di gara «modello»
È proprio il caso di definirlo un bando «modello», quello promosso a settembre scorso dall’Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale, per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi da restituire in modalità BIM per taluni beni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma. Un bando che rispetta la dignità professionale e che, coerentemente con le precisazioni mosse dall’ANAC nella delibera n. 343/2023, la Fondazione Inarcassa ha deciso di elevare «a modello» e segnalarlo, nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, a tutte quelle stazioni appaltanti che continuano a violare il principio dell’equo compenso. Il bando dell’Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale, innanzitutto, calcola i servizi legati alla progettazione sulla base del decreto «parametri». Inoltre, l’Amministrazione, si legge nel disciplinare della procedura, precisa che «i compensi stabiliti per le prestazioni d’opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, determinati in base agli artt. 2 e ss. del suddetto D.M., sono stati considerati inderogabili e non ribassabili». Esattamente come prescrive l’ANAC nella delibera sopra citata, nella cui massima specifica che «In base alla nuova disciplina dell’equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali». Un bando, dunque, «modello» che testimonia l’attenzione di alcune stazioni appaltanti – purtroppo, ancora poche – verso la libera professione.
Mancata applicazione del decreto parametri: l’ASP Catania pronta alla rettifica del bando
L'Amministrazione siciliana aveva avviato una procedura per l'affidamento di un servizio di architettura e ingegneria attinente alla verifica di vulnerabilità sismica e alla progettazione esecutiva degli interventi antisismici per diversi edifici di sua proprietà. L'importo complessivo delle prestazioni professionali richieste era stato inizialmente calcolato sulla base dell'allegato 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 del 2004. La Fondazione Inarcassa ha, quindi, segnalato nella diffida notificata all'Amministrazione che il suddetto parametro di riferimento è stato superato dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, che ha introdotto i parametri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Pertanto, è stato rilevato che alla procedura non è stato allegato il calcolo dei corrispettivi, redatto secondo le modalità di cui all'art. 41, comma 15, del Codice dei contratti pubblici. Del resto, è proprio l'ANAC che, a seguito di un passato ricorso promosso dalla Fondazione Inarcassa, ha precisato nella delibera n. 95 del 2021 che, in merito alla «previsione del calcolo del compenso sulla base dell’O.P.C.M. n. 3362/2004, si osserva che la suddetta ordinanza è stata “superata” dal D.M. 17/06/2016».
L'Azienda sanitaria della provincia di Catania, preso atto, dunque, delle doglianze mosse nella diffida formulata dalla Fondazione Inarcassa, ha comunicato, il 23 ottobre scorso, il suo impegno a riformulare il calcolo del compenso professionale secondo il decreto «parametri».