Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 4 gennaio 2017

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Tar Calabria, Sez. I, 13 dicembre 2016, n. 2435: stop agli incarichi gratuiti. 

Con una recentissima pronuncia, il Tar Calabria ha accolto il ricorso proposto dagli ordini professionali della provincia di Catanzaro con cui sono state impugnati la determina comunale che approvava una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, e del relativo regolamento edilizio urbanistico, e la delibera della Giunta comunale con cui si condivideva la possibilità di formulare un bando per incarichi professionali a titolo gratuito. 

Le diverse censure articolate dai ricorrenti, fra cui figurava la violazione dei principi di trasparenza, economicità, imparzialità e buon andamento (artt. 35, 95, 83, 93, 97 del d. lgs.vo 50/2016), attenevano tutte alla medesima doglianza, ossia l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la gratuità del contratto di appalti di servizi. Il bando, infatti, stimava il valore della prestazione a “1,00 euro” e definiva l’appalto “a titolo gratuito”. 

Accogliendo le argomentazioni dei professionisti, il Tar ha evidenziato che la previsione di gratuità della prestazione di servizi è idonea a manifestare immediatamente la sua attitudine lesiva, incidendo sull’interesse attuale alla partecipazione. La natura essenzialmente onerosa degli appalti di servizi è prevista non solo dalla disciplina civilistica (art. 1655 c.c.), ma anche dalle norme e dai principi che regolano gli appalti pubblici, che sono articolati sul presupposto della causa onerosa del contratto. Tali sono, ad esempio, le norme che riguardano l’individuazione delle soglie di rilevanza europea e dei requisiti di partecipazione con riferimento al fatturato minimo (artt. 5, 35, 83 co. 4 e 95 co. 3, d. lgs.vo n. 50/2016); quelle che impongono l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria (art. 93, d. lgs.vo n. 50/2016) o che disciplinano il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (artt. 95 e ss. d. lgs.vo n. 50/2016); ovvero, ancora, quelle che stabiliscono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il quale può – in determinati casi indicati dall’art. 95, co. 7, d. lgs.vo n. 50/2016 – articolarsi su un prezzo o costo fisso, che però deve comunque essere predeterminato.

L’appalto pubblico di servizi rientra, come è noto, nella categoria dei “contratti speciali di diritto privato” connotata da una disciplina, di derivazione europea, derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico, e che trova la sua principale fonte nel cd. Codice di Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016). Non vi è dubbio che, alla stregua di tale normativa speciale, il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse. E’ sufficiente sul punto richiamare la definizione normativa di cui all’art. 3 co. 1 lett. ii di “appalti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 quali contratti a titolo oneroso e stipulati per iscritto; e, quanto alla tipologia dei “servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici” alla definizione rinvenibile nell’art. 3 lett. vvvv come quelli “riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2005/36/CE”. A tale specifica tipologia di servizi fa inoltre riferimento anche la norma di cui all’art. 95 co. 3 lett. b del D. lgs. 50/2016 che stabilisce come obbligatorio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nell’ipotesi di contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, di importo superiore a 40.000 euro, così confermando la necessità che sia specificato il valore della prestazione richiesta, ovvero che sia previsto come elemento essenziale del contratto il corrispettivo” (così la pronuncia in oggetto). 

A questo riguardo, peraltro, assumono particolare rilievo le Linee guida nn. 1 e 2 adottate dall’Anac rispettivamente con delibere del 14 e del 21 settembre 2016. Con le prime, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, si evidenzia l’esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157, d. lgs.vo n. 50/2016 sia determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, “nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge 134/2012”, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione”. Con le seconde, riguardanti l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Anac ha specificato che la valutazione dell’offerta sulla base di un prezzo o costo fisso è ammessa solo entro i limiti rigorosi dell’art. 95 co. 7 del Codice Appalti: ossia nell’ipotesi in cui tale prezzo o costo fisso sia rinvenibile ai sensi di “disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”, o, in mancanza, valutando con attenzione le modalità di calcolo o di stima di esso. In questo secondo caso resta fermo l’obbligo per la stazione appaltante di rendere chiaro l’iter logico seguito per la determinazione del prezzo fisso. 

In definitiva, sia per la normativa nazionale sia per quella europea, la predeterminazione del prezzo del servizio oggetto d’appalto è necessaria e funzionale a garantire il principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell’operatore economico, anche nelle ipotesi in cui la componente quantitativa della prestazione sia valutata unitamente a quella qualitativa. 

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Corte di Cassazione, sent. n. 22884/2016: chi rinuncia al direttore dei lavori in cantiere risponde dei danni.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato il principio a mente del quale, se il committente privato decida di non avvalersi del direttore dei lavori, affidando, quindi, la direzione direttamente all’impresa appaltatrice, risponderà in solido dei danni eventualmente causati.

Così la Corte, “…la responsabilità dei committenti in solido con l’impresa appaltatrice, avendo essi affidato all’appaltatore l’esecuzione di interventi di natura strutturale senza disporre di un progetto e senza nemmeno affidare ad un professionista abilitato la direzione dei lavori: che pertanto sono stati eseguiti dall’impresa appaltatrice sotto la direzione e la responsabilità diretta – e concorrente – degli stessi committenti”.

Nel nostro ordinamento, la direzione dei lavori è prevista come obbligatoria dalle norme in materia edilizia, in particolare quando si interviene su strutture o con l’utilizzo del cemento armato. Quando, invece, ci si trova di fronte a lavori di modesta entità, ed il committente ritiene di non avvalersi del direttore dei lavori, questo non significa che la l’intera responsabilità per la corretta esecuzione dell’opera vada fatta ricadere sull’impresa appaltatrice. 

Ciò che la Cassazione sottolinea è, infatti, che dalla mancanza del direttore dei lavori, può desumersi che le opere siano state eseguite sotto la diretta e concorrente responsabilità del committente.

Nel caso specifico, quindi, i danni causati da errori esecutivi saranno risarciti sia dall’impresa, sia dai privati committenti, perché la mancanza del direttore dei lavori non accresce, di per sé sola, la responsabilità dell’impresa esecutrice.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

 

 

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4934/2016: segretezza delle offerte.

Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità delle operazioni valutative operate da una seconda commissione di gara, nominata in esito all’annullamento d’ufficio della nomina della prima commissione. Ciò in quanto, la nomina della nuova commissione è avvenuta dopo l’apertura dell’offerta sia tecnica che economica, già scrutinate e valutate dalla prima commissione.

Tutto questo si pone in palese contrasto con la regola che impone la segretezza dell’offerta, nello specifico quella economica, prima della valutazione dell’offerta tecnica. 

Afferma il Consiglio di Stato, “Tale regola implica che - nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica (come nel caso in esame, in cui la stazione appaltante ha scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) - le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche (Ad Plen., 26 luglio 2012, n.30; ex multis Cons. St, sez. IV, 29 febbraio 2016, n.824), a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche). Orbene, nella fattispecie controversa il principio appena enunciato è rimasto vulnerato per effetto della ripetizione delle operazioni valutative (da parte della nuova Commissione) dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state, non solo conosciute, ma addirittura valutate dalla Commissione originariamente nominata (con atto poi rimosso dalla stazione appaltante in via di autotutela). La valutazione di offerte inserite in buste già aperte (entrambe) implica la violazione del principio di segretezza delle offerte, per come sopra definito, nella misura in cui l’attività valutativa si è concentrata su offerte i cui contenuti avevano ormai irrimediabilmente perso i caratteri indefettibili della riservatezza e dell’anonimato, essendo stati già conosciuti (perlomeno dagli originari commissari e dalle imprese concorrenti). E non vale obiettare, come fa l’Istituto, che le buste contenenti le offerte erano state custodite in cassaforte, con la conseguenza che non si è determinata alcuna concreta alterazione dell’imparzialità del giudizio della nuova Commissione. Perché sia violato il principio della segretezza delle offerte non è, infatti, necessaria la dimostrazione dell’effettiva conoscenza delle offerte da parte della nuova Commissione, ma è sufficiente l’astratta conoscibilità delle stesse, quale effetto dell’apertura delle relative buste e della potenziale diffusione del loro contenuto”.

Dunque, come evidenziato dal Consiglio di Stato, non è necessario che la commissione di nuova nomina abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto delle buste. Perché si abbia violazione delle regole sull’anonimato e sulla segretezza è sufficiente la potenziale conoscenza del contenuto delle buste, dovuta alla precedente apertura delle stesse.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

Campagna Adesioni 2017, "Aiutaci ad aiutarti!"

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Cara/o Collega,

Ti ricordiamo che è possibile aderire o rinnovare l’adesione alla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a Inarcassa per l’anno solare 2017.

Il 31 dicembre è, infatti, scaduta la tessera 2016 e, in caso di mancato rinnovo, non sarà più possibile accedere ai servizi messi a disposizione dalla Fondazione.

Da sempre, scopo della Fondazione è il sostegno e la tutela dell’Architetto e dell’Ingegnere che esercitano la libera professione in forma esclusiva. Un compito che portiamo avanti intervenendo in vari settori.

Con l'occasione, vi invitiamo a leggere il report delle attività 2016 scaricabile QUI.

Cliccando QUI potrete invece visualizzare un video dei servizi offerti dalla Fondazione.

 

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Per maggiori informazioni potrai consultare il nostro portale internet, all’indirizzo: www.fondazionearching.it.

 

La Fondazione Inarcassa    

Sintesi di monitoraggio legislativo 9-23 dicembre 2016

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LAVORI PUBBLICI

 

Pubblicate le linee guida n. 6 dell’ANAC sulle cause di esclusione motivate da gravi illeciti professionali 

Sono state pubblicate le nuove linee guida sull’Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice’.

Qui il testo e la relazione illustrativa delle linee guida.

 

Pubblicate le indicazioni interpretative sulle Linee guida sull’affidamento servizi ingegneria e architettura. 

Il presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha fornito dei chiarimenti sull’interpretazione delle linee guida sull’affidamento servizi ingegneria e architettura.

Il primo chiarimento riguarda la possibilità che anche i servizi di supporto alla progettazione possano fare curriculum ai fini dell'ottenimento o dell'aumento dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche per servizi di ingegneria. La risposta di Raffaele Cantone è positiva. Anche se si tratta di attività che non portano alla firma del progetto. Purché, è il chiarimento, siano svolti da professionisti iscritti a un albo. E soprattutto che «l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento». Tra le attività professionali spendibili ai fini della qualificazione, l'Anac include poi anche « le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione».

Inoltre, ai fini della qualificazione dei progettisti valgono anche i progetti di variante svolti per conto delle imprese impegnate in appalti di progettazione e costruzione. in questo caso la condizione da rispettare è che «l'intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo».

L'ultimo chiarimento riguarda la prassi delle stazioni appaltanti di richiedere requisiti di partecipazione particolarmente stringenti nelle procedure sotto i centomila euro, importo sotto al quale si può evitare una gara formale. L'Autorità conferma che la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere requisiti più rigorosi di quelli minimi stabiliti per legge. Ma queste prescrizioni devono essere «rispettose dei principi di proporzionalità eragionevolezza», non devono limitare «indebitamente l'accesso alla procedura di gara» e devono essere «giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto». Insomma ci sono alcuni paletti da rispettare in modo rigoroso. Quello che invece non può passare è l'imposizione di clausole che impongano ai progettisti di dimostrare di aver svolto servizi esattamente «identici a quelli oggetto di affidamento».

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6662

 

Pubblicate le indicazioni interpretative sul Responsabile unico del procedimento.

Il presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha fornito dei chiarimenti sulle linee guida sul RUP.

Il primo chiarimento riguarda l'entrata in vigore delle linee guida che l'Anac fa coincidere con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 22 novembre. Da questa precisazione discende che i nuovi requisiti professionali richiesti ai Rup  si applicano soltanto ai bandi pubblicati dopo questa data ( o in caso di procedure ristrette alle gare per cui alla stessa data non erano ancora stati spediti gli inviti a presentare le offerte). Il corollario è che «per le procedure bandite prima dell'entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il Rup in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni». In questo modo sono salvi i Rup già nominati prima del 22 novembre.

Un'altra precisazione riguarda la possibilità che oltre al Rup a svolgere le verifiche sulla documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte sia anche la commissione formata da commissari interni, in attesa della messa a punto dell'albo dei commissari da parte dell'Anac. La risposta è positiva perchè questo organismo può essere assimilato al «seggio di gara» previsto dal codice. «In ogni caso - è la condizione posta da Cantone - , il Rup dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ».

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6663

 

Pubblicato il decreto terremoto

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 dicembre la legge di conversione del decreto legge 189/2016 sulla ricostruzione dell'Italia centrale.

- la legge 15 dicembre 2016, n. 229 di  conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. ;

- testo coordinato del decreto - legge del 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

Il provvedimento il quadro di riferimento per tutte le attività di sostegno alle famiglie e alle imprese danneggiate, le agevolazioni e gli aiuti alle aziende, le regole per intervenire nella riparazione e nella ricostruzione di edifici, siti produttivi, beni culturali, infrastrutture. Nel decreto ci sono le regole su rimborsi e indennizzi, per la partecipazione alle gare di lavori e di progettazione per ricostruire edifici pubblici e privati. Viene definito il percorso per la pianificazione urbanistica e la successiva approvazione dei progetti di dettaglio nei paesi sfigurati dal sisma.

Con riferimento all’art. 34, che attribuisce al commissario il compito di definire - con propria ordinanza - i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti nell'elenco e di adottare un "avviso pubblico" per consentire ai professionisti interessati di chiedere l'iscrizione nell'elenco, il 13 dicembre è stata trovata l'intesa sui criteri per l'iscrizione e sulle clausole del contratto progettista-committente.

L’accordo non prevede alcun tetto alla cumulabilità degli incarichi da parte dei progettisti per la ricostruzione, ma solo una forma di "autoregolamentazione" che sarà raccomandata ai professionisti. Con clausole vincolanti - specificate nel contratto di appalto - a tutela e garanzia del committente, in caso di inadempienza del professionista.

L’intesa è stata raggiunta nella riunione che si è svolta lo scorso 13 dicembre nella cosiddetta cabina di coordinamento, cioè l'organo di cui fanno parte il commissario alla ricostruzione Vasco Errani e i quattro presidenti di Regione: Catiuscia Marini (Umbria), Nicola Zingaretti (Lazio), Luca Ceriscioli (Marche) e Luciano D'Alfonzo (Abruzzo). Nella stessa giornata il cui la Camera ha approvato la conversione in legge del decreto sul terremoto, il commissario ha anche sciolto uno dei nodi più delicati della ricostruzione: quello della regolazione, nei limiti posti dal quadro normativo nazionale e comunitario, del business legato all'attività di progettazione per la ricostruzione privata.

Il punto più delicato, previsto dal comma 7 dell'articolo 34, è l'obiettivo di evitare concentrazioni di incarichi, in relazione agli interventi di ricostruzione privata che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. In altre parole, si vuole evitare che si ripeta quello che è accaduto nelle precedenti esperienze di ricostruzione in Emilia Romagna e, in diverso modo, all'Aquila. E cioè che progettisti magari poco strutturati facciano man bassa di incarichi che poi non riescono a svolgere in tempi ragionevoli.

L'idea suggerita del decreto legge è quella di legare il numero massimo di incarichi alla struttura dello studio professionale. Tuttavia, a un esame giuridico più attento, il fatto di mettere un limite alla libera attività professionale è stato giudicato un elemento che presta il fianco a contestazioni per il mancato rispetto dei principi della libera concorrenza, tutelati dalle norme europee. Da qui la scelta strategica di indicare nell'ordinanza attuativa dell'articolo 34 un richiamo a una sorta di autoregolamentazione da parte dei professionisti nell'accettare incarichi. Dall'altra parte però, tutti gli aspetti che vanno a tutela del committente privato saranno specificati nello schema di contratto di appalto di servizi che sarà sottoscritto dal cliente e dal progettista incaricato. E, soprattutto, il rispetto delle clausole sarà obbligatorio. Tra le altre cose, lo schema di contratto tra professionista e committente prevederà che in caso di mancato rispetto del termine di scadenza pattuito, il committente può recedere dal contratto senza alcun onere.

Sull’intesa il Consiglio nazionale architetti ha espresso una posizione durissima. Il Presidente Giuseppe Cappochin ha inviato una lettera al Commissario Errani in cui definisce gravissimo che vengano aggirati “i principi delle trasparenza, di matrice comunitaria ed italiana, omettendo ed eludendo criteri certi ed espliciti finalizzati ad evitare l'accaparramento di clientela da parte di professionisti incaricati per attività di ricostruzione. Per questo motivo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - che ha sempre fatto propri  scopi e finalità del Decreto legge sulla ricostruzione, teso a risanare le zone dell’Italia Centrale colpite dal terremoto nel rispetto di criteri etici e di trasparenza delle procedure  - non vi ha aderito”. Qui il comunicato completo del Consiglio nazionale architetti paessaggisti pianificatori e conservatori.

 

Decreto correttivo nuovo codice appalti: obiettivo primo ok a inizio febbraio 

Perde quota l'ipotesi di una proroga della scadenza del 19 aprile per varare il primo decreto correttivo al codice degli appalti. Mentre si delinea un cronoprogramma più preciso delle tappe che la cabina di regia insediata a Palazzo Chigi intende seguire per arrivare in tempo al traguardo.

Dopo aver inviato i quesiti sulle criticità dell'attuazione a circa 160mila Rup al lavoro nelle stazioni appaltanti di tutta Italia, il lavoro della cabina di regia si concentrerà sull'analisi di tutte le audizioni svolte in Parlamento sul tema del correttivo. Da lì arriveranno gli spunti per le modifiche. L'obiettivo dei tecnici al lavoro nella commissione è licenziare il provvedimento entro le prossime 5-6 settimane, in modo da arrivare con il provvedimento pronto per il primo passaggio in Consiglio die ministri a inizio febbraio. Come è noto, infatti, l'iter di approvazione del correttivo è identico a quello seguito per il varo del nuovo codice. Ci sono, cioè, trenta giorni per un passaggio al Consiglio di Stato, alla Conferenza unificata e, in contemporanea, alle commissioni parlamentari. In caso di parere negativo, poi, il Governo rimanda indietro il testo alle commissioni, dandogli altri 15 giorni. In tutto quindi tra un passaggio e l'altro servono più o meno due mesi tra la prima e la seconda approvazione in Consiglio dei ministri.

La prospettiva di un allontanamento dell'ipotesi di una proroga della scadenza prevista per il correttivo non può che far piacere alle imprese, che al contrario avevano più volte sollecitato una soluzione anticipata delle difficoltà ritenute più urgenti. 

Quanto ai contenuti, la cabina di regia si sta concentrando non solo sulle ipotesi di modifica al codice. Da questo punto di vista vengono confermate le indiscrezioni delle ultime settimane. Con l'attenzione molto focalizzata sui punti di maggiore criticità rilevati in questi primi mesi di applicazione del codice: dal subappalto (tetto del 30% legato all'intero importo e terna dei subappaltatori) all'estensione del periodo di riferimento per la qualificazione delle imprese di costruzione. Oltre alle correzioni di merito ci saranno ovviamente correzioni di tipo formale e modifiche puntate a raccordare meglio le disposizioni che hanno dato difficoltà di interpretazione. Mentre altri punti potrebbero essere trattati con circolari o comunicati congiunti con l'Anac. Nel correttivo, oltre alle richieste avanzate dall'Anticorruzione sulle modifiche da apportare alle norme sui commissari di gara e sul rating di impresa, dovrebbe poi trovare spazio anche un chiarimento definitivo sul valore (più o meno) cogente delle linee guida emanate dall'Authority presieduta da Raffaele Cantone.

 

Avvio consultazione pubblica per l'Istituzione della Banca Dati nazionale degli Operatori Economici

La Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (BDOE) è una delle leve offerte dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure degli appalti pubblici.

Titolare della BDOE, secondo l’articolo 81 del Codice, è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che ha scelto di dare attuazione a tale mandato attraverso una percorso partecipato, superando la logica attuale, con innovazione e semplificazione.

Il Ministero, in collaborazione con FPA e Cresme, ha avviato, come prima fase di ascolto, un’attività di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali detentori delle banche dati, sia per raccogliere contributi sul processo di costruzione della nuova BDOE, che per verificare la disponibilità dei dati in possesso degli Enti ed Amministrazioni competenti.

Tale processo prosegue ora con la consultazione online, dal 22 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, per raccogliere i contributi di chi quotidianamente è coinvolto nel processo del procurement pubblico, prima della pubblicazione del decreto attuativo oggetto della consultazione.

Il fine del processo partecipativo è proprio quello di concordare possibili modalità di semplificazione nell'accesso e nel funzionamento delle procedure, di raccolta dei dati stessi, nonché di interoperabilità delle banche dati e dei sistemi coinvolti nei procedimenti di appalto.

A seguito dei lavori del tavolo di partecipazione con gli stakeholder, infatti, sono emersi gli indirizzi funzionali per l'istituzione della BDOE che vanno nella direzione di rendere il processo di procurement snello e semplice per gli operatori economici ed efficiente per la Pubblica Amministrazione, andando a migliorare, aprire e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di completamento degli appalti.

Ci si riferisce, ad esempio, ai “tempi di attraversamento”, il lasso di tempo necessario per transitare da una fase procedurale alla successiva che assorbe in media il 57% dei complessivi tempi affidamento degli appalti.

La consultazione è ospitata su CommentaPA del Formez PA. I risultati della consultazione sulla BDOE saranno presi in considerazione dal MIT nella stesura del documento definitivo del decreto, sentiti AgID e ANAC. Per segnalazioni e ulteriori informazioni è possibile contattare segreteria.dgsisc@mit.gov.it

La Consultazione è disponibile alla pagina http://commenta.formez.it/ch/BDOE/

 

Avvio consultazione rup sul “codice dei contratti pubblici”

E’ online il questionario predisposto dalla Cabina di Regia “Codice dei contratti pubblici”. La consultazione è rivolta ai RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle Stazioni Appaltanti (Amministrazioni centrali). Si tratta di  una ricognizione sullo stato di attuazione del codice stesso, anche per raccogliere informazioni  su eventuali difficoltà riscontrate e eventuali proposte in vista della stesura del previsto Decreto correttivo.

Realizzata dalla Cabina di Regia in collaborazione con l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, primo interlocutore di supporto delle stazioni appaltanti del territorio (Regioni, Enti locali, Enti territoriali), la consultazione prevede la compilazione di un questionario - al quale i RUP potranno accedere online mediante il link contenuto in una mail a loro appositamente indirizzata - che è stato rielaborato in forma digitale da MIT e AgID.

I risultati saranno analizzati e successivamente trasmessi in tempo utile alla Cabina di Regia, istituita dall’art. 212 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”.

Successivamente confluiranno in un database nazionale presso MIT-AgID.

Il termine ultimo per la compilazione dei questionari è il 16 gennaio 2017.

 

Via libera dalla Conferenza Unificata alla revisione delle norme tecniche per le costruzioni. 

Lo schema di decreto del Ministro Delrio ora al vaglio della Ue, rappresenta il testo attuativo per misure come gli incentivi del “sismabonus” previsti in Stabilità 2017.

La Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, che approva la revisione delle Norme tecniche per le Costruzioni.

L’intesa è stata raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Dipartimento per la Protezione Civile, e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali.

Lo schema delle nuove norme tecniche per le costruzioni dovrà essere notificato alla Commissione Europea nell’ambito della prescritta procedura di informazione comunitaria.

Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano, in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14.01.2008 ed in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento UE n. 305/2011 ed altre), introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Queste norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (quale il “sismabonus”)  delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale.

In tal senso il Governo si è inoltre impegnato ad aprire un tavolo tecnico con Regioni ed Enti locali per la revisione del testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2001, volta a favorire la sicurezza e la qualità delle opere pubbliche, delle infrastrutture e degli edifici.

 

TAR Toscana: anche con il nuovo codice nessun obbligo di suddividere gli appalti in lotti

Con la sentenza n. 1560/2016, depositata il 12 dicembre, il Tar Toscana ha bocciato il ricorso con cui un’impresa contestava la scelta della Regione di affidare in unico lotto da oltre 75 milioni il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari, in palese violazione dei principi comunitari volti a favorire gare pubbliche nelle quali sia garantito un confronto concorrenziale aperto anche alle imprese di piccole e medie dimensioni.

Anche alla luce della riforma del sistema dei contratti pubblici, in vigore da aprile - come si legge nella pronuncia - il principio della suddivisione in lotti «non risulta posto in termini assoluti e inderogabili». Al contrario «può essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata». 

Giustificando la scelta della Regione Toscana, che aveva argomentato l'idea di affidare il servizio in un lotto unico con motivi di risparmio della spesa, i giudici amministrativi hanno evidenziato che «tra gli interessi che possono essere valorizzati dalle stazioni appaltanti per non procedere alla suddivisione in lotti vi è anche quello dei costi cui tale suddivisone può condurre», concludendo per la legittima della motivazione scelta dalla stazione appaltante.

Inoltre, il Tar ha sottolineato come a dispetto del notevole importo a base di gara, i paletti di fatturato richiesti per l'ammissione non fossero proibitivi per le Pmi. Invero, per concorrere alla gara, si legge nella sentenza, «è necessario un fatturato medio annuo intorno a € 2.800.000,00, ammontare non particolarmente preclusivo alla concorrenza, se si tiene conto che i limiti dimensionali per qualificare un operatore economico come "piccola impresa" arriva fino a 10 milioni di euro di fatturato annuo».

Infine, concludono i giudici, «gli operatori possono utilizzare tutto lo strumentario proprio del diritto degli appalti che consente anche ai più piccoli di accedere al mercato degli appalti pubblici (ATI, avvalimento)».

Il testo della sentenza e le massime sono disponibili qui. 

 

Dal Tar Calabria stop agli incarichi gratuiti: il commento degli Ingegneri

Il TAR Calabria ha annullato il bando relativo all’affidamento dell’incarico di redazione del piano strutturale del Comune di Taranto per un importo a base di gara pari a 1 euro. La decisione è avvenuta in seguito alla presentazione di un ricorso proposto dagli Ordini e Collegi tecnici (Ingegneri, Architetti, Agronomi e Forestali, Geometri, Geologi, Periti) della Provincia di Catanzaro, col supporto dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. La sentenza ha accolto la tesi dei presentanti ricorso, affermando che il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara d’appalto. La prestazione stessa, dunque, non può essere svolta a titolo gratuito.

 

ANCE, Gabriele Buia è il nuovo presidente 

E' Gabriele Buia il nuovo presidente dell'Ance, che proseguirà il percorso iniziato da Claudio De Albertis, scomparso lo scorso 2 dicembre. Attuale vicepresidente per la linea sindacale dell'associazione ha affiancato in questi anni De Albertis, svolgendo il ruolo di vicepresidente vicario. Consigliere delegato dell'azienda di famiglia, Buia vanta un grande impegno e una lunga carriera associativi che lo hanno portato a ricoprire diversi incarichi, prima a livello provinciale e regionale in Emilia Romagna, e poi in Ance nazionale. La necessità di sostenere le imprese e di aiutarle a vincere le nuove sfide che il mercato e le grandi trasformazioni economiche in corso impongono è al centro del mandato di Buia che punta a un'associazione forte in grado di fare squadra e di attivare sinergie con le altre realtà imprenditoriali, professionali e produttive.

 

PROFESSIONISTI

Consiglio nazionale ingegneri: Zambrano è stato confermato alla presidenza fino al 2021

Durante la prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale, avvenuta il 15 dicembre 2016, Armando Zambrano è stato confermato alla Presidenza fino al 2021 per acclamazione. Sono state anche definite le altre cariche interne:

Il nuovo CNI è così composto: Armando Zambrano (Presidente), Gianni Massa (Vice Presidente Vicario), Giovanni Cardinale (Vice Presidente), Angelo Valsecchi (Consigliere Segretario), Michele Lapenna (Consigliere Tesoriere), Stefano Calzolari (Consigliere), Gaetano Fede (Consigliere), Ania Lopez (Consigliere Iunior), Massimo Mariani (Consigliere), Antonio Felice Monaco (Consigliere), Roberto Orvieto (Consigliere), Angelo Domenico Perrini (Consigliere), Luca Scappini (Consigliere), Raffaele Solustri (Consigliere), Remo Giulio Vaudano (Consigliere).

 

Presentato il Rapporto OICE 2016 sulla presenza all'estero delle società di ingegneria e architettura

Oltre cento i partecipanti alla presentazione, venerdì 16 dicembre, del Rapporto OICE sulla presenza delle società di ingegneria ed architettura all'estero che si è svolta oggi presso la sede dell'ICE-Agenzia a Roma. All'evento, moderato da Ferdinando Pastore, Dirigente dell'Ufficio Alta Tecnologia Industriale dell'ICE, sono intervenuti il Presidente dell'ICE, Michele Scannavini, il Presidente dell'OICE, Gabriele Scicolone, il Vicepresidente con delega all'internazionalizzazione, Alfredo Ingletti e Giuseppe Pedeliento dell'Università di Bergamo. Nutrita la presenza di rappresentanti del corpo diplomatico e di Ministeri, di imprese di costruzione e Banche, di Associazioni e Federazioni di settore.

Secondo il Rapporto OICE, nel 2015 l’incidenza dell’ingegneria italiana sul totale della produzione all’estero è passata in un anno dal 24% al 47%. Sul campione analizzato, pari ad un valore di 916,2 milioni di euro, nel 2015 sono stati svolti all’estero progetti per 427,2 milioni (il 46,6% del totale).

Dal Rapporto emerge che l’83,2% dei contratti 2015 sono stati aggiudicati alle major di dimensioni superiori alle 250 unità, il rimanente 16,8% è stato invece acquisito dalle PMI. L’area geografica predominante è il Medio Oriente. Seguono UE, Africa subsahariana, Nord Africa, Europa extra UE. Per quanto riguarda le previsioni sugli sviluppi futuri, Polonia, Romania, Svezia e Francia sono i Paesi UE più appetibili. Fuori dall’Unione emergono Albania, Russia, Serbia e Turchia. In Medio Oriente il maggiore interesse riguarda l’Iran. In Asia il Kazakhstan e Vietnam. In Africa, l’area del Maghreb e un numero considerevole di Paesi del Sub-Sahara. Completano la panoramica l’America centrale ed il Perù. Il campione di 36 società analizzato in questo Rapporto opera all’estero attraverso 160 filiali, 238 joint venture, 2.581 dipendenti “espatriati” e 498 consulenti locali.

 

VI Rapporto ADEPP

Presentato giovedì 14 dicembre a Roma, il sesto rapporto ADEPP, l’Associazione degli Enti previdenziali privati. Lo studio ha rivelato che nel 2015 il reddito medio dei liberi professionisti è stato di 33.954 euro (-0,3% rispetto al 2014). I guadagni medi degli iscritti sono “crollati in termini reali tra il 2005 e il 2015 del 18%”. Inoltre, “se si considera il periodo 2008-2015, il decremento arriva a toccare il 20%”.

Con particolare riferimento all’area delle professioni tecniche, il Rapporto evidenzia come i redditi di questi professionisti tra il 2005 e il 2015 hanno subito un decremento pari al 9,4%, nettamente più significativo rispetto al decremento del 2,14% rilevato sul reddito medio AdEPP, che comprende tutte le categorie professionali. Secondo AdEPP, le professioni tecniche hanno subìto un calo all’incirca 5 volte più pesante rispetto al decremento fatto registrare dall’intero collettivo di professionisti preso in esame.

Qui è disponibile il rapporto e il comunciato stampa.

 

Nuova convenzione di Assistenza in materia di adempimenti fiscali

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Caro/a Collega,      

la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa, a seguito di un’indagine di mercato che si è aggiudicata lo Studio Commercialista delle professioniste Dott.ssa Michela Pertile e Dott.ssa Emanuela Sensi, ha sottoscritto un accordo di collaborazione in merito ad un servizio di assistenza in materia di adempimenti fiscali, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

La Fondazione offre, in convenzione, ai professionisti regolarmente iscritti, un servizio di assistenza fiscale a tariffe agevolate in base a dei tariffari stabiliti (vedi allegati). All’atto della sottoscrizione dell’accordo verrà richiesto di esibire la tessera d’iscrizione alla Fondazione valida per l’anno solare in corso, scaricabile nell’area profilo del portale della Fondazione.

L’assistenza sarà fornita direttamente dallo Studio Commercialista agli iscritti alla Fondazione - esclusivamente online. Si tratterà di un rapporto contrattuale individuale tra l’iscritto alla Fondazione e lo Studio, senza alcuna intermediazione né responsabilità di alcun tipo da parte della Fondazione, nel rispetto puntuale dei tariffari in termini di regime contabile e prestazioni erogate. 

Qualsiasi prestazione non contemplata sarà oggetto di separato autonomo accordo scritto tra le parti.

Di seguito sarà possibile scaricare i tariffari dei regimi di contabilità, le Linee Guida.

ALLEGATO A     Linee guida

ALLEGATO 1     Contabilità Semplificata

ALLEGATO 2     Contabilità a Regimi Forfettari

Per richiedere maggiori informazioni, è possibile inoltrare una e-mail al seguente indirizzo:

 

assistfisc@gmail.com

 

all’attenzione dello Studio Commercialista delle professioniste Dott.ssa Michela Pertile e Dott.ssa Emanuela Sensi

 

Aiutaci ad Aiutarti!

La Fondazione

Nuova convenzione di Assistenza in materia di adempimenti fiscali

La Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa, a seguito di un’indagine di mercato che si è aggiudicata lo Studio Commercialista delle professioniste Dott.ssa Michela Pertile e Dott.ssa Emanuela Sensi, ha sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato all’erogazione di un servizio di assistenza fiscale a tariffe agevolate.

Auguri!

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Roma, 20 dicembre 2016

Caro Collega, 

solo poche parole per porgerTi i miei più sinceri auguri per un sereno Natale, con l’auspicio che quello ormai alle porte sia un anno carico di novità positive per la nostra professione.

Nel corso dell’anno appena trascorso, come Fondazione abbiamo continuato ad impegnarci negli obiettivi che ci siamo prefissati, per combattere la crisi che da tempo attanaglia la libera professione: abbiamo cercato di fornire strumenti operativi di supporto allo svolgimento della professione, di  far sentire la nostra vicinanza a tutti gli iscritti che hanno voluto relazionarsi con noi, anche attraverso gli incontri sul territorio, ed abbiamo soprattutto profuso il nostro impegno per rappresentare degnamente le nostre categorie in un contesto sociale in cui la figura dell’Architetto e dell’Ingegnere ha ridotto di molto la sua  autorevolezza e autonomia d’operato.

Desidero ringraziarTi per il sostegno mostrato, con la speranza che il nostro lavoro sia stato da Te apprezzato e con la promessa di continuare a migliorarci.  

Ti ricordo con l’occasione che, se non avessi ancora provveduto a rinnovare l’adesione, il 31 dicembre p.v. scade la tessera per l’anno 2016 e che il suo rinnovo è condizione imprescindibile per continuare ad accedere ai servizi messi a disposizione dalla Fondazione. Per maggiori informazioni puoi consultare il nostro portale, all’indirizzo: www.fondazionearching.it

Non mi resta che augurarTi a nome mio, del Consiglio Direttivo, e di tutto lo staff, serene festività con le persone che hai vicino.                            

Il Presidente

Arch. Andrea Tomasi

Newsletter Sportello Pronto Europa - Dicembre 2016

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● Bando del Programma Interreg Italia Francia Marittimo – Progetti Semplici e Strategici integrati tematici e territoriali – Scadenza per la presentazione delle proposte: 7 Marzo 2017

La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12461 del 14/11/2016 ha approvato e pubblicato il bando per la presentazione di progetti per tutti gli assi prioritari del Programma: Asse 1. Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere; Asse 2. Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi; Asse 3. Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali; Asse 4. Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento lavorativo attraverso l’attività economica.

L’ambito territoriale del Programma riguarda le seguenti zone, nell’ambito delle quali dovranno essere svolte le azioni di progetto: Corsica (Haute-Corse e Corse du sud), Liguria (Imperia, Savona, Genova, La Spezia), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Var e Alpi-Marittime), Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias), Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto). Possono presentare progetti i seguenti soggetti, in partenariato fra loro: Organismi pubblici; Organismi di diritto pubblico; Organismi privati purché dotati di personalità giuridica; Organismi internazionali localizzati nei territori dei due Stati membri del Programma.

Con il bando, sarà allocato un finanziamento complessivo di 69.274.727 euro, di cui 58.883.518 provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 10.391209,00 euro di contropartita nazionale italiana e francese.

I progetti potranno essere inseriti sulla piattaforma on line Marittimo plus a partire dal 9 gennaio 2017 e fino al 7 marzo 2017.

Link: http://interreg-maritime.eu/it/2_avviso 

 

● Bando Regione Lazio POR FESR – Progetti Semplici ed Integrati nel settore della Bioedilizia e dello Smart Building – Scadenze per la presentazione dei progetti: 14 Febbraio 2017 (Integrati), 14 Marzo 2017 (Semplici)

Con tale bando si intende supportare l’innovazione dei materiali, dei componenti e dei sistemi utilizzati nell’edilizia, compresi sistemi intelligenti di progettazione e gestione delle infrastrutture, anche di committenza pubblica, che garantiscano una maggiore sostenibilità ambientale degli edifici e delle costruzioni, nonché un maggiore valore aggiunto per i fruitori. Le tematiche specifiche (per le quali si rimanda al bando) sono: Building and Consumers; Industry and Products; Heating and Cooling; Enabling the decarbonization; Disaster resilience degli edifici.

Possono presentare progetti i seguenti soggetti: Micro, piccole, medie Imprese (PMI) e Liberi Professionisti (anche in forma singola per i Progetti Semplici); Grandi Imprese, Organismi di Ricerca (questi ultimi due soggetti limitatamente ad attività di ricerca e sviluppo).

La dotazione finanziaria del bando ammonta a 7.260.000 euro, di cui 1.980.000 destinati ai Progetti Semplici e 5.280.000 euro destinati ai Progetti Integrati. Il contributo è a fondo perduto.

I Progetti Semplici possono essere presentati dal 17/1/2017 fino al 14/3/2017 con “procedura a sportello” (verifica di ammissibilità in ordine di arrivo delle richieste e fino esaurimento delle risorse a bando); i Progetti Integrati possono essere presentati dal 12/1/2017 fino al 14/2/2017 con procedura “a graduatoria” (valutazione dei progetti dopo la chiusura del termine di presentazione delle richieste).

Link: http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2016/12/Scheda-Bioedilizia-OK.pdf 

 

● Conferenza AREQAU “Ricerca sulle Energie Alternative e Rinnovabili nel campo dell’Architettura e della Urbanizzazione” – 1/3 Febbraio 2017, Barcellona

La conferenza è organizzata da IEREK, ETSAV (Università Politecnica di Catalogna) e BarcellonaTECH ed ha l’obiettivo di promuovere e diffondere conoscenza sull’integrazione delle tecnologie per le energie alternative e rinnovabili nell’ambito della progettazione fisica.

L’evento fornirà a ricercatori, scienziati, produttori, istituzioni e attori coinvolti nel settore dell’edilizia una piattaforma per discutere gli ultimi sviluppi della progettazione (nella teoria e nella pratica), dando ai soggetti coinvolti una concreta opportunità di collaborazione e di instaurazione di nuove relazioni di business e di ricerca, utili anche ai fini della partecipazione a bandi internazionali sul tema. Ecco alcuni esempi di argomenti della Conferenza: Raccolta di Energia da Fonti Rinnovabili; Produzione di Energia Rinnovabile a livello di Comunità; L’Edificio quale Impianto di Energia Rinnovabile; Infrastrutture Urbane e Distribuzione di Energie Rinnovabili; Distretti e Quartieri, distribuzione on demand; Il Concetto di Costruzione ad Energia Quasi Zero; ICT a Livello Urbano con Utilizzo e Ottimizzazione di Energia; Gestione Energetica in Sistemi Energetici di Distretto; Risparmio e Performance di Energia nelle Costruzioni; Nuove Tendenze e Ricerche nelle Energie Rinnovabili; Mezzi di trasporto ecologici; Consapevolezza ed Educazione Pubblica sulle Energie Rinnovabili; Governance e Politica per le Energie Rinnovabili; Reti di Trasporto dell’energia ed Efficienza Energica per lo Sviluppo Sostenibile.

Link: http://www.ierek.com/events/alternative-renewable-energy-quest/ 

 

● Premio Europeo per la Gestione della Terra e del Suolo 2016/2017 – Scadenza annuale per la presentazione delle candidature: 31 Dicembre 2016

Questa iniziativa è stata lanciata nel 2008 dall’Organizzazione Europea dei Proprietari Terrieri (ELO) sotto gli auspici della Commissione Europea (DG Ambiente) ed in associazione con l’Università di Risorse Naturali e Scienze della Vita di Vienna (BOKU), Syngenta International AG e il Centro per il Suolo e le Scienze Ambientali dell’Università di Lubiana. Ha scadenza annuale il 31 di dicembre.

Il premio è rivolto a progetti per l’utilizzo della terra e il trattamento del suolo che mitighino le minacce per il suolo stesso, ad esempio l’erosione, la riduzione del contenuto organico, la contaminazione del terreno, la compattazione, la riduzione della biodiversità, la salinizzazione, la siccità, le alluvioni e gli smottamenti. Il premio vuole mettere in risalto i risultati raggiunti, incoraggiando l’adozione di nuovi concetti per la protezione e la gestione concreta della terra e del suolo.

Possono presentare progetti soggetti (anche in forma singola), in collaborazione con università, centri di ricerca e società private. Il vincitore verrà premiato con 5.000 euro, insieme ad un diploma di riconoscimento utile per la commercializzazione sul mercato europeo.

Link:  

http://www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award?mc_cid=d2f9dedade&mc_eid=f7294ff711

Attenzione! Nuova scadenza per iscrizione a "D.RE.A.M. Academy" e per accedere alle cinque borse di studio della Fondazione

La Fondazione Ingegneri e Architetti Inrcassa promuove un bando tra gli iscritti Inarcassa per l'assegnazione di 5 borse di studio a copertura parziale (5.000 € onnicomprensivi sul totale del costo dell'Academy di 8.000 €) per l'iscrizione al Programma di Alta Formazione D.RE.A.M Academy, [Design and REsearch in Advanced Manufacturing], promosso da Città della Scienza.

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