Sintesi di monitoraggio legislativo 20 gennaio - 3 febbraio 2017

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NOTA POLITICA

 

La sentenza della Corte Costituzionale sull’Italicum ha chiuso il breve periodo di stasi calato sul mondo politico italiano dopo il referendum costituzionale dello scorso dicembre, consegnando nuovamente ai partiti l’iniziativa per la scrittura di una nuova legge elettorale.

 

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI

 

Pubblicato in G.U. il decreto CAM

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del Ministro Galletti sull’aggiornamento dei criteri ambientali per gli acquisti della pubblica amministrazione in edilizia.

Il testo aggiorna l'assetto dei cosiddetti «Cam», prendendo in considerazione le innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma soprattutto la nuova disciplina sugli appalti pubblici che, lo scorso aprile, ha cambiato di parecchio le carte in tavola. Oltre all'edilizia, nel testo si parla anche di arredi per interni e prodotti tessili.
Qui è disponibile il testo.

 

Pubblicato in G.U. il decreto sui bandi di gara

E’ stato pubblicato il decreto del MIT sui bandi di gara previsto dall’art. 73, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

Qui è disponibile il testo.

 

ANAC: atto di segnalazione a Governo e Parlamento per modifiche su rating d’impresa

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato il 2 febbraio a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione con cui propone modifiche alle disposizione del Codice degli appalti e delle concessioni in tema di rating d’impresa. Si tratta, in particolare, degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Qui il testo del provvedimento.

 

 

ANAC: perfezionamento CIG

Con propria delibera 11 gennaio 2017, n. 1, l’Autorità fornisce “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG (Codice Identificativo Gara), per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. (GU n. 26 del 1.2.2017)

Qui il testo della delibera

 

ANAC: nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Adottati con una delibera dell’Autorità i nuovi modelli standardizzati di comunicazione che le Stazioni appaltanti, gli Operatori economici e le Società Organismo di Attestazione dovranno utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.

Qui il testo della delibera.

 

Il parere del Consiglio di Stato sul decreto sui livelli di progettazione

Il 10 gennaio il Consiglio di Stato ha reso parere sullo schema di decreto sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qui il testo del parere.

 

Il contenuto del decreto sui livelli di progettazione: la moratoria di 6 mesi

Il decreto prevede una moratoria di sei mesi prima della piena entrata in vigore delle nuove regole sui livelli di progettazione e una corsia preferenziale per le progettazioni affidate prima della messa a regime delle nuove norme.

Palazzo Spada, però, ha indicato una lunga serie di modifiche necessarie e sul contenuto dello schema di provvedimento deve ancora esprimersi la Conferenza unificata.

Tra i punti fermi del decreto sembra esserci il periodo transitorio, regolato all'articolo 37, che consente - al di là di quando sarà materialmente pubblicato il provvedimento - alle stazioni appaltanti di programmare meglio il loro lavoro per il prossimo futuro, introducendo in maniera morbida il sistema che, sostanzialmente, manda in pensione il vecchio preliminare. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, infatti, scatterà una moratoria di sei mesi: le disposizioni entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Durante questo lasso temporale le amministrazioni dovranno affrettarsi ad aggiudicare gli ultimi progetti con il vecchio metodo, perché la norma stabilisce che «alle progettazioni affidate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le disposizioni vigenti al momento del loro affidamento».

L'entrata in vigore del decreto andrà, quindi, trattata con grande cura, perché rappresenta una piccola rivoluzione nel sistema degli appalti. Il testo, in applicazione del D.lgs. n. 50 del 2016, definisce un sistema che si articolerà su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Sono tre momenti che, in base all'articolo 4, «si sviluppano senza soluzione di continuità».

L'innovazione più grande è costituita dal primo livello, che sostituirà il preliminare e che sarà rafforzato in modo consistente: l'idea è mettere a disposizione di stazioni appaltanti e imprese, con questo livello progettuale, un dato tecnico ed economico che resti fisso e non venga modificato nelle fasi successive. Quindi, il progetto di fattibilità sarà più ricco del vecchio preliminare e conterrà una serie di indagini che venivano solo accennate in passato. Anticipando quello che, nel vecchio sistema, veniva fatto nel quadro del definitivo. Dovrà anche contenere l'analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, «compresa la non realizzazione dell'intervento» e, oltre al tema dei costi, dovrà considerare gli impatti socio-economici, territoriali e ambientali.

Il cambiamento più rivoluzionario è che tutta la campagna di indagini sarà realizzata in sede di pianificazione dell'opera: analisi dello stato dell'immobile, analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, sismici, verifica dei vincoli ambientali, storici e paesaggistici. Il progetto di fattibilità, poi, dovrà contenere gli studi specialistici effettuati per raggiungere una conoscenza adeguata del contesto territoriale in cui è inserita l'opera. Finisce, così, la stagione dei preliminari composti solo da indicazioni generiche. Questa revisione del primo livello porta, a cascata, conseguenze sui due livelli successivi che, scorrendo le pagine del decreto, escono alleggeriti in maniera consistente.

Soprattutto, sarà il progetto definitivo ad essere rivisto in maniera più sostanziosa. Se gli elaborati saranno grossomodo gli stessi inseriti nel vecchio regolamento appalti, il perimetro del definitivo risulterà complessivamente più ridotto, dal momento che una parte della progettazione di secondo livello transiterà sul primo. L'articolo 16, in questo senso, spiega che «il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica». Eventuali modifiche devono essere «specificamente motivate dal progettista». Discorso diverso per il progetto esecutivo. Il terzo livello di progettazione resterà simile al passato nel suo impianto generale, ma sarà corretto seguendo un'indicazione dell'articolo 23 del Codice, che sollecita «la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere». Quindi, dovrà contenere un piano di manutenzione dell'opera che programmi l'attività destinata a mantenere nel tempo la sua funzionalità. 

 

Il parere del Consiglio di Stato sul decreto appalti beni culturali

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sul Regolamento governativo in merito alla disciplina di dettaglio degli appalti dei lavori concernenti beni culturali, in attuazione degli artt. 146 ss., d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Regolamento realizza un passo avanti verso l’obiettivo di un testo organico ed unitario per gli appalti dei beni culturali, che dev’essere ulteriormente perseguito – si legge nel parere – attraverso l’attuazione, se non contestuale, almeno coordinata, anche di altre parti del Codice relative ai beni culturali.

Nel parere favorevole allo schema di decreto, il Consiglio di Stato ha sottolineato anche l’opportunità di una disciplina ad hoc e ancora più snella per i lavori sotto i 40.000 euro. In tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il Consiglio di Stato, inoltre, si è espresso favorevolmente su una delle principali novità previste dallo schema di Regolamento, e cioè sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”, e si sottolinea che “per prevenire il contenzioso occorre validare definitivamente la scelta con previsioni ad hoc un sede di decreti correttivi al codice appalti”.

Qui il testo del parere.

 

Il parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida Anac sugli affidamenti in house

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sulle Linee guida “vincolanti” dell’Anac “per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

Il parere - rilevato che lo scopo della norma è garantire pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici - fornisce una ricostruzione in cui la funzione di controllo dell’Anac sia pienamente compatibile con il divieto di introdurre “livelli di regolazione superiori a quelli minimi” richiesti dalle direttive europee (cd. “goldplating”).

Da un lato, il Consiglio di Stato ha affermato che la pubblicità prevista dalla legge non è “costitutiva” ma “dichiarativa”: in presenza dei requisiti di legge, la domanda di iscrizione all’elenco consente di per sé “di procedere all’affidamento senza gara, senza bisogno dell’intermediazione di un’attività provvedimentale preventiva” (ovvero, non occorre un esplicito atto dell’Anac di iscrizione all’elenco).

Dall’altro, lo stesso Consiglio ha affermato che “la domanda innesca una fase di controllo dell’Anac” che, in caso di esito negativo, si traduce in un provvedimento che impedisce futuri affidamenti in house. Questo provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo, poiché “ha carattere autoritativo ed effetto lesivo”.

Gli affidamenti in house già in essere restano efficaci, ma l’Anac potrà agire attraverso la cd. “raccomandazione vincolante”, invitando l’amministrazione a rimuovere il provvedimento illegittimo.

Quanto ai requisiti sostanziali necessari per procedere all’affidamento in house, il Consiglio di Stato (con particolare riferimento al requisito del cd. “controllo analogo”) rileva che i parametri fissati dall’Anac “sono esemplificativi e non fissano una griglia esaustiva”, poiché altrimenti ciò costituirebbe una integrazione o una modifica delle “regole elastiche fissate dalla legge”.

Qui il testo del parere.

 

 

Edilizia scolastica, Palazzo Chigi conferma la struttura di missione

Il Governo Gentiloni ha confermato la Struttura di Missione per l’edilizia scolastica fino a termine del mandato governativo. “Ad oggi - ha dichiarato la coordinatrice della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Laura Galimberti – oltre quattro miliardi già disponibili per gli Enti locali hanno permesso di aprire oltre 6.500 cantieri e concluderne più di 4.500”.

 

CdM 2 febbraio: nuovo decreto sisma

Il Consiglio dei ministri svoltosi giovedì 2 febbraio ha approvato un nuovo decreto-legge terremoto.

Sono molte le deroghe al nuovo codice dei contratti, che autorizzano il commissario alla ricostruzione a fare largo uso della trattativa privata, recuperando anche lo strumento dell'appalto integrato (progettazione e costruzione), che il dlgs 50/2016 aveva molto ridimensionato. La procedura è stata ripristinata per realizzare il "piano scuole" in tempo per l'anno scolastico 2017-2018.

Tra le novità c'è anche l'istituzione delle zone franche urbane, con esenzione per due anni a favore delle imprese dal pagamento di imposte statali e regionali (si tratta dei primi concreti sgravi fiscali concessi alle aree colpite dal sisma a partire dal 24 agosto). Tale misura è accompagnata anche dalla sospensione delle ritenute d'imposta fino al 2017, con una proroga fino alla fine di quest'anno per il sostegno al reddito di lavoratori; e con nuovo sostegno aggiuntivo riservato alle famiglie a basso reddito. E ancora, dote di 80 milioni per rilanciare il sistema produttivo, da destinare ad aziende che hanno visto crollare il proprio fatturato.

Spazio anche alla prevenzione, con la possibilità di realizzare una microzonazione sismica sui territori del cratere di livello III. Gli incarichi potranno essere affidati dagli enti locali ai professionisti con procedura negoziata. Poteri e risorse anche per il commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, che potrà realizzare direttamente, con lo strumento dell'ordinanza, delle opere pubbliche ritenute strategiche per la ricostruzione. Novità interessanti per i professionisti. Il decreto elimina il tetto all'accumulo degli incarichi (numero e importi) relativamente a quelli per la compilazione delle schede Aedes. Per quanto riguarda invece l'attività tecnica legata alla ricostruzione, il decreto introduce una maggiore flessibilità nel contributo alle spese tecniche riconosciute al professionista. Al posto dell'attuale schema del 10%+2% viene previsto uno schema che vede il costo del 10% incrementabile fino al 12,5% per i piccoli lavori (fino a 500mila euro) oppure riducibile al 7,5% per opere di maggiore importo (oltre i due milioni di euro).

 

Indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo codice appalti

Prosegue nelle Commissioni congiunte lavori pubblici di Camera e Senato l’indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo codice appalti, prorogate nelle scorso settimane fino al 30 giugno 2017.

Sono state sconvocate le audizioni del Capo Dipartimento della Protezione civile, Ingegner Fabrizio Curcio e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dottor Vasco Errani, in programma il 31 gennaio, e ricalendarizzate per martedì 7 febbraio.

 

PROFESSIONISTI

 

Jobs act autonomi 

In commissione lavoro alla Camera procede la discussione sul testo.

E’ stato deciso l’abbinamento al provvedimento in discussione dei disegni di legge di iniziativa dell’On. Gribaudo e altri (qui il testo) e dell’On. Ciprini (qui il testo).

“Nelle sedute della settimana prossima faremo il punto della situazione sul testo", alla luce di quanto emerso nelle audizioni dei giorni scorsi, per capire quali possano essere i tempi di approvazione. Lo riferisce il Presidente della Commissione Lavoro, On. Damiano, il quale ha dichiarato che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà quasi certamente fissato il 9 febbraio. Tuttavia, ha lasciato intendere, sulla discussione per apportare, o meno, eventuali modifiche - che peraltro imporrebbero un nuovo passaggio del provvedimento in Senato - pesa l’attuale incertezza del quadro politico.

 

 

FISCO

 

Il Viceministro Casero: un tavolo sulla fatturazione elettronica

Il viceministro dell'Economia Luigi Casero è favorevole all’ampliamento del sistema della fatturazione elettronica.

Verrà aperto un tavolo tecnico tra i grandi attori del sistema dei pagamenti, in particolare tra l’Agenzia delle entrate, i professionisti, le associazioni di categoria e Confindustria nella consapevolezza - spiega Casero - che "la fatturazione elettronica semplifica molto il quadro e permette di svolgere al professionista un'azione di consulenza e all'impresa di semplificazione sui dati".

L’obiettivo principale è far confluire i passaggi del sistema dei pagamenti, dell'invio delle dichiarazioni e della Dichiarazione precompilata verso il sistema unico della fatturazione elettronica.

Per approfondire qui.

 

Industria 4.0: focus del Mise sui bonus

In partenza la campagna informativa del ministero: 1 milione di e-mail alle aziende per chiarire l'accesso al super e iper ammortamento. In via di realizzazione una guida per i commercialisti. In campo anche l'Agenzia delle Entrate: sconti condizionati sui software.

In arrivo le norme applicative su super ammortamento e iperammortamento previsti dal piano Industria 4.0. Ad annunciarle il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che ha dettagliato anche la campagna informativa del Mise. Il piano si articolerà in tre step. L’Agenzia delle Entrate fornirà una serie di istruzioni per l’uso mentre dalla prossima settimana il ministero invierà un milione di e-mail alle imprese, potenzialmente interessate, per chiarire come possono essere usati gli incentivi per Industria 4.0. Il terzo passaggio si concretizzerà tra qualche giorno con la realizzazione di un manuale d’uso destinato a commercialisti e periti.

In questo modo, ha precisato il ministro, “entro la metà di febbraio avremo dato alle imprese tutte le informazioni sufficienti”.

“Il progetto Industria 4.0 – ha ricordato Calenda - fa leva su incentivi fiscali molto semplici da utilizzare, su supporti finanziari per le imprese e su tre-quattro competence center in via di realizzazione in Italia. Questi tre assi sono finanziati e funzionanti, e non hanno bisogno di decreti applicativi”.

Entrando nel dettaglio delle istruzione fornite dall’Agenzia delle Entrate, una questione molto importante riguarda l’intreccio tra periodo in cui viene effettuato l’investimento e misura del beneficio, scrive Il Sole 24 Ore. Se un bene è stato consegnato nel 2016, sarà agevolato ma solo con le misure previste per quel periodo d’imposta: questo significa che, anche se si tratta di un bene industria 4.0, il beneficio spetterà nella misura del 40% anziché in quella maggiorata del 150%. Dal punto di vista formale questa conclusione è ineccepibile, dato che la norma sugli iper ammortamenti non può che entrare in vigore dal 1° gennaio 2017, data in cui produce effetti la legge di bilancio 2017. Ma dal punto di vista sostanziale si può verificare una situazione spiacevole: le imprese che si sono date da fare per riuscire a ottenere la consegna di alcuni impianti 4.0 nel dicembre dello scorso anno, per il timore di non potere fruire del bonus in caso di slittamento a gennaio, si trovano ora paradossalmente penalizzate perché non possono beneficiare della norma di maggiore agevolazione. Le Entrate confermano che se è un bene è stato consegnato nel 2016, anche se entra in funzione e viene interconnesso al sistema aziendale nel 2017, la misura del beneficio rimane ancora quella che vigeva lo scorso anno, e quindi il costo può essere maggiorato solo del 40%.

La competenza dell’investimento in beni materiali condiziona anche il bonus sul software, precisa Il Sole: se l’acquisto del bene immateriale industria 4.0 avviene nel 2017 ma il software viene utilizzato per impianti acquistati in precedenza, il bonus non spetta. In altri termini, per beneficiare dell’agevolazione sui beni immateriali è necessario che esista almeno un bene materiale che fruisce della maggiorazione del 150%. Per converso, non è necessario che il bene immateriale sia specificamente riferito al bene materiale che fruisce dell’iperammortamento: si può trattare, quindi, anche di un software non riferibile allo specifico bene materiale agevolato.

Se l’investimento riguarda un bene materiale che già comprende un software necessario per il suo funzionamento (software embedded), l’intero corrispettivo di acquisto fruisce della maggiorazione del 150%, senza bisogno di distinguere la componente materiale da quella immateriale. Nelle risposte viene specificato che questa interpretazione deriva dal fatto che i beni indicati nell’allegato B sono software stand alone, e quindi non necessari al funzionamento specifico del bene. (www.corrierecomunicazioni.it)

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 1° febbraio 2017

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Cons. Stato, sez. IV, 8/9/15, n. 4176: Anche il comodatario può richiedere e ottenere la concessione edilizia in sanatoria. 

Il contratto di comodato stipulato fra il proprietario di un immobile ed il concessionario instaura una relazione stabile con il bene oggetto del contratto, sufficiente (come quella del locatario) per richiedere ed ottenere la concessione edilizia in sanatoria, salva l’opposizione del proprietario. 

Questo è il principio di diritto enunciato dai giudici di Palazzo Spada con la sentenza in commento. 

La clausola contenuta nel contratto di comodato, che prevede espressamente l’autorizzazione da parte del proprietario alla esecuzione di lavori, non può essere interpretata nel senso che l’autorizzazione riguarda soltanto le opere conformi alla normativa urbanistica e quelle previamente autorizzate: “La non conformità dei lavori alla disciplina urbanistica è elemento che deve essere valutato dall’amministrazione in sede di rilascio del titolo (e successivamente dal giudice in sede di ricorso giurisdizionale), onde, ai fini della legittimazione a richiederne l’autorizzazione, risulta sufficiente che gli stessi siano in domanda prospettati come rispettosi della normativa urbanistica. Quanto, poi, all’argomento dell’autorizzazione preventiva alla esecuzione dei lavori, ritiene il Collegio che la clausola vada interpretata in conformità al nostro sistema urbanistico - edilizio, il quale prevede in definitiva la sanzionabilità dei soli abusi sostanziali, potendo quelli meramente formali essere ricondotti a legalità mediante l’istituto dell’accertamento postumo di conformità.

Ne consegue che la clausola contrattuale va letta nel senso che il comodatario è autorizzato a compiere interventi conformi alla disciplina urbanistica, i quali però devono essere supportati da autorizzazione dell’autorità amministrativa competente.

Potendo quest’ultima intervenire ordinariamente in via preventiva, ma per gli abusi meramente formali anche in via successiva di sanatoria, deve ritenersi che il comodatario, autorizzato dal proprietario alla esecuzione di opere edilizie regolari sia sostanzialmente che formalmente, è legittimato a richiedere la concessione in sanatoria, risultando questo strumento ordinario previsto dall’ordinamento per ricondurre a legalità, anche sotto il profilo formale, opere che siano comunque compatibili, da un punto di vista sostanziale, con la disciplina urbanistica”. 

Il comodatario, dunque, è autorizzato a compiere interventi conformi alla disciplina urbanistica, i quali però devono essere supportati dall’autorizzazione dell’autorità amministrativa competente.

A confermare tali principi si pone anche il dato normativo. Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 47/85 è legittimato alla richiesta della concessione in sanatoria il “responsabile dell’abuso”. Analoga norma, è rinvenibile nell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale possono richiedere l’accertamento di conformità sia il responsabile dell’abuso sia l’attuale proprietario dell’immobile.

Peraltro, al momento del rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione comunale deve limitarsi a verificare la sussistenza di un titolo idoneo. Una volta che tale titolo sia stato esibito, infatti, l’ente locale non è tenuto a compiere complesse indagini in ordine alla permanente validità del titolo stesso ovvero a contestazioni o a controversie che sul punto siano instaurate da terzi, quando tali situazioni non siano state introdotte nel procedimento. 

Avv. Riccardo Rotigliano

 

Nuove norme in tema di livelli di progettazione: varata la moratoria di sei mesi

Il nuovo decreto ministeriale sui livelli di progettazione, attualmente in fase di approvazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede, all’art. 37, che “Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale”. 

Fino a quel momento, le Pubbliche Amministrazioni potranno approvare i progetti secondo le norme attualmente in vigore. Ma quali sono i più rilevanti profili di novità che il decreto riserverà ai professionisti?

Il decreto ministeriale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.vo n. 50/2016), ridefinisce la progettazione su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

Il primo livello, che sostituisce quello della progettazione preliminare, amplierà il novero della attività che il professionista sarà tenuto a svolgere, in modo da offrire all’Amministrazione un quadro complessivo stabile, sotto i profili sia tecnico sia economico, relativo all’opera da realizzare. Esso dovrà includere l’analisi di tutte le possibilità relative alla realizzazione dell’opera, compresa la non realizzazione della medesima, nonché il suo impatto socio-economico, ambientale e territoriale; a tal fine, sarà necessario compiere un’analisi dello stato dell’immobile, degli aspetti geologici, idrologici e sismici, e una verifica dei vincoli ambientali, storici e paesaggistici. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, inoltre, dovrà contenere studi specialistici che valutino le specificità del contesto territoriale in cui è inserita l’opera.

Più snello appare invece il secondo livello di progettazione. Il decreto prevede che il progetto definitivo venga redatto in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre le eventuali modifiche dovranno essere specificamente approvate dal progettista.

Quanto alla progettazione esecutiva, la novità di maggiore rilievo riguarda la necessità di predisporre un piano relativo alla manutenzione dell’opera in relazione al suo ciclo di vita.

Sulla bozza di decreto ministeriale in commento si è già espressa, con accenti critici, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato. In particolare, con il recente parere n. 22 del 10 gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha formulato molteplici rilievi: a non convincere è soprattutto l’elevato numero di adempimenti (e la complessità degli oneri connessi) richiesti fin dalla prima fase progettuale, che rischia di provocare un aumento dei costi per la realizzazione delle opere e, financo, pregiudicare il buon esito delle procedure. 

Il Consiglio di Stato ha inoltre definito “non particolarmente felici” alcune scelte operate dal legislatore, riconducibili allo stesso Codice dei contratti pubblici, pertanto auspicando una “valutazione attenta delle norme sulla programmazione e sulla progettazione” in sede di correttivo al Codice.

Ulteriore punto a sfavore riguarda il mancato coinvolgimento delle autonomie locali all’iter di approvazione del decreto ministeriale. Come sottolineato dal Collegio, infatti, tale partecipazione sarebbe dovuta in ragione dell’attività di tali enti, che per sua natura è strettamente interessata dalle norme in questione. 

Avv. Davide Ferrara

 

Newsletter Sportello Pronto Europa - Gennaio 2017

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● Antonio Tajani eletto nuovo Presidente del Parlamento Europeo

Dopo Martin Shulz, Antonio Tajani è stato eletto Presidente dell'Europarlamento al quarto turno di voto a Strasburgo, sconfiggendo l’altro candidato Gianni Pittella. Il candidato del Partito Popolare Europeo ha infatti ottenuto al ballottaggio 351 voti, contro i 282 dell'avversario socialdemocratico.

Si ricorda che il Parlamento Europeo è l'organo legislativo dell'UE, eletto direttamente dai cittadini dell'Unione Europea ogni cinque anni (le ultime elezioni si sono svolte nel maggio 2014). Si compone di 750 Eurodeputati, più il Presidente. I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico e non alla nazionalità ed i seggi sono ripartiti in base alla popolazione di ciascuno Stato membro.

Il Presidente rappresenta il Parlamento Europeo nei confronti delle altre istituzioni dell'UE ed a livello internazionale e la sua firma è necessaria per rendere operativa la maggior parte degli atti legislativi europei e per l'approvazione finale del bilancio dell'Unione Europea. Il Presidente viene eletto per un mandato di due anni e mezzo, quindi in ogni legislatura del Parlamento Europeo si alternano due Presidenti.

Link: http://www.europarl.europa.eu/portal/it 

 

● Bando Eureka EUROSTARS aperto al finanziamento di progetti da soggetti italiani – Scadenza per la presentazione delle proposte: 2 Marzo 2017. Webinar di presentazione del bando il 1 Febbraio 2017

Il Programma EUROSTARS è cofinanziato dalla Commissione Europea e dalle risorse degli Stati europei che vi hanno aderito. L’Italia ha aderito al Programma fin dalla sua creazione, ma il contributo viene deciso di scadenza in scadenza (solitamente due scadenze all’anno). Il MIUR ha annunciato che contribuirà al finanziamento dei progetti presentati da soggetti italiani per la prossima scadenza del bando. Il giorno della scadenza, quindi, dovrà essere presentata doppia documentazione, al MIUR e ad Eureka Eurostars.

I progetti possono riguardare qualsiasi settore tematico. Le principali caratteristiche di un progetto Eurostars sono le seguenti: 1. deve essere un progetto di ricerca e sviluppo innovativo, mirante a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato; 2. la commercializzazione dei risultati della ricerca deve essere prevista entro due anni dalla fine del progetto; 3. deve essere condotto in collaborazione da almeno due soggetti diversi di due nazioni diverse; 4. il leader deve essere una PMI innovativa (che investe almeno il 10% del fatturato o impiega almeno il 10% del proprio personale in attività di ricerca); 5. almeno la metà dei costi del progetto deve essere sostenuta da PMI innovative.

Il MIUR partecipa alla prossima scadenza del bando con un budget pari a 500.000 euro. Il finanziamento pubblico complessivo (Eureka e nazionale) sarà erogato sotto forma di contributo alla spesa e sarà calcolato nella misura del: 50% dei costi ammissibili per le attività di ricerca industriale; 25% dei costi ammissibili per le attività di sviluppo sperimentale.

Il giorno 1 Febbraio 2017 è prevista una presentazione via web del bando (Webinar) da parte di un funzionario di Eureka Eurostars, con la possibilità di porre domande sull’iter di presentazione dei progetti e sul funzionamento del bando. E’ necessaria la registrazione al link sottostante.

Link: https://www.eurostars-eureka.eu/ 

Link al webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/8305095489666357506 

 

● Bando Interreg MED per Progetti Modulari in uscita il 30 Gennaio 2017. Termine per la presentazione delle proposte: 31 Marzo 2017

Il Programma europeo Interreg MED è co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea. Possono presentare progetti i soggetti (Enti pubblici e Enti privati dotati di personalità giuridica) che abbiano sede in queste aree geografiche: Cipro, Francia (Corsica, languedoc- Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes, Côte d’Azur, Rhône-Alpes), Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), Malta, Portogallo (Algarve, Alentejo, Area Metropolitana di Lisbona), Slovenia, Spagna (Andalusia, Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Murcia, Valencia, Ceuta e Melilla), UK (Gibilterra), Croazia, Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro. Il partenariato deve essere composto da almeno tre soggetti appartenenti a diversi Stati fra quelli elencati.

I progetti sono “modulari”: si possono presentare proposte composte da uno o più moduli (a seconda della fase di sviluppo dell’idea progettuale), solo nell’ambito dei seguenti obiettivi specifici: 3.2 Mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento della gestione e delle reti fra le aree protette; 3.1 Favorire lo sviluppo di un turismo marittimo e costiero responsabile nell’area MED; 2.3 Incrementare la capacità di utilizzo dei sistemi di trasporto law carbon esistenti e le connessioni multimodali fra loro; 1.1 Migliorare le attività transnazionali dei cluster innovativi e delle reti in settori chiavi MED. 

Il programma è cofinanziato da fondi FESR per un ammontare pari a 224.3 milioni di Euro. Il cofinanziamento europeo varia fra il 50% e l’85% delle spese di progetto, a seconda del soggetto beneficiario.

Link: 

http://interreg-med.eu/en/home/ 

 

Giornata Informativa sul nuovo Bando del Programma Interreg MED – Bologna, 8 Febbraio 2017

La Regione Emilia-Romagna, in qualità di Contact Point nazionale del Programma MED, organizza una giornata informativa sul nuovo bando che rimarrà aperto dal 30 gennaio al 31 marzo 2017. L’evento sarà un’occasione di approfondimento delle opportunità e delle prospettive offerte dal nuovo bando. Sono inoltre previsti dei gruppi di lavoro tematici nel corso della sessione pomeridiana.

A breve il Contact Point provvederà ad inserire il programma dettagliato della giornata e le modalità d’iscrizione sul proprio sito. La partecipazione all’evento è gratuita.

Link:

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-cooperazione-territoriale/cooperazione-territoriale-europea/med-programma-di-cooperazione-transnazionale 

 

 

Workshop "Smart Buildings for a greener Europe: Emerging Policy and Practice" - Malta, 14 febbraio 2017

Il seminario è dedicato ai cosiddetti "Smart Buildings" e a come questi possono contribuire all'efficientamento energetico, nell'ambito del settore europeo delle costruzioni.

Il Workshop è organizzato dalla Concerted Action on the Energy Performance of Buildings Directive (CA-EPBD - Azione Concertata Europea in materia di Efficienza Energetica degli Edifici) ed è dedicato ad approfondire le ultime novità in materia di ricerca e innovazione nel contesto delle politiche europee, relativamente al settore degli "Smart Buildings".

All'incontro parteciperanno relatori provenienti dal mondo dell'industria, dal mondo accademico e rappresentanti della Commissione europea, che condivideranno la loro esperienza con i partecipanti e il pubblico on-line.

 

Il workshop avrà luogo il giorno prima della riunione della CA-EPBD che discuterà lo stato della attuazione della legislazione europea nell’ambito del rendimento energetico degli edifici. 

Sarà possibile seguire l’evento anche via web collegandosi al sito - buildup.eu - nel momento del suo svolgimento. Si ricorda che il sito in questione rappresenta il portale di riferimento europeo per le ultime novità in tema di efficienza energetica negli edifici.

Links:  

http://www.buildup.eu/en/events/smart-buildings-greener-europe-emerging-policy-and-practice 

http://www.epbd-ca.eu/ 

REgeneration 2017, candidature entro 31 gennaio

Dopo il successo delle due passate edizioni, anche per il 2017 Macro Design Studio in collaborazione con l'International Living Building Institute (ILFI) e con il Living Building Challenge Collaborative: Italy organizza REGENERATION, il concorso europeo di progettazione interamente basato sul protocollo Living Building Challenge.

Sintesi di monitoraggio legislativo 23 dicembre 2016 - 20 gennaio 2017

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NOTA POLITICA

 

La Commissione Europea ha chiesto all’Italia di attuare una manovra correttiva sui conti pubblici di almeno 3,4 miliardi di euro o di essere pronta ad affrontare una procedura di infrazione per deficit eccessivo con conseguente rischio-commissariamento delle proprie politiche fiscali.

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI

 

ANAC: pubblicato il 18 gennaio il secondo rapporto quadrimestrale 2016

Pubblicato il secondo rapporto quadrimestrale 2016 relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a € 40.000. Il rapporto quadrimestrale è suddiviso in 4 sezioni di cui una generale contenente le statistiche aggregate, dei contratti pubblici e tre sezioni di dettaglio - in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno precedente - relative alle diverse tipologie di contratto (lavori, servizi e forniture).

Qui è disponibile il documento.

 

ANAC: pubblicate il 2 gennaio le proposte di Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 nuovo codice contratti pubblici)

Deliberate dal Consiglio dell’Autorità il 28 dicembre scorso le “le Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il Consiglio ha ritenuto di acquisire, prima dell’approvazione del documento definitivo, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

Qui sono disponibili il testo del provvedimento e la relazione illustrativa.

 

ANAC: approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. 97/2016

Il Consiglio dell’Anac ha approvato, nella seduta del 28 dicembre, le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia. Il documento ha ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali. Un apposito tavolo tecnico, che vedrà la partecipazione del Garante e delle rappresentanze degli enti locali, monitorerà l’applicazione delle Linee guida in modo da giungere a un aggiornamento entro i prossimi 12 mesi. 

Nella medesima seduta il Consiglio ha approvato, inoltre, le prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (dlgs. 97/2016). Tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti, che d’ora in poi saranno irrogate direttamente dall’Anac, e l’unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.

L’Autorità ha, infine, evidenziato alcune criticità che saranno oggetto di segnalazione al Governo e al Parlamento ai fini di una eventuale modifica.

Qui sono disponibili i testi di entrambi i provvedimenti.

 

Indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo codice appalti

E’ proseguita nelle Commissioni congiunte lavori pubblici di Camera e Senato l’indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo codice appalti.

Martedì 10 gennaio è stata approvata la proposta avanzata dal Presidente, On. Realacci, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva in oggetto al 30 giugno 2017.

 

Pubblicazione bandi di gara sulla piattaforma Anac

Il ministro Delrio ha firmato il decreto sulla Piattaforma bandi di gara dell’Anac previsto dall’art. 73, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

Il decreto definisce gli indirizzi generali di pubblicazione di gare e bandi al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di mantenere un elevato livello di trasparenza. 

In particolare è prevista la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sulla piattaforma Anac entro sei giorni dalla ricezione dei documenti da parte dell'Anac, riportando la data (di pubblicazione) dalla quale decorrono i termini di presentazione delle offerte.

Entro due giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma Anac i bandi dovranno essere pubblicati anche sul sito internet della stazione appaltante e rimanerci almeno fino alla data di scadenza (lo stesso principio vale anche per la piattaforma).

I bandi dovranno essere inoltre pubblicati anche sulla piattaforma gestita dal Mit, anche per il tramite dei sistemi informatizzati regionali già esistenti.

A stabilire tempi e modalità di funzionamento della piattaforma sarà un atto dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone. Il provvedimento, che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovrà graduare anche gli obblighi in base alle soglie di importo.

Con l'entrata in funzione della piattaforma Anac cadrà l'obbligo di pubblicare i bandi di gara in Gazzetta Ufficiale. L'obbligo resterà soltanto per gli avvisi di aggiudicazione relativi ai lavori. Fino a quel momento, però resta tutto più o meno come adesso. Nel dettaglio bandi e avvisi di importo superiore a cinquecentomila euro dovranno essere pubblicati nella serie speciale della Gazzetta Italiana. Sotto questa soglia invece basterà la pubblicazione nell'albo pretorio del comune sede dei lavori. Gli effetti giuridici decorrono dalle date di pubblicazione in gazzetta o nell'albo pretorio.

Al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione dei bandi di gara, oltre che la partecipazione più ampia possibile delle imprese alle gare, il decreto conferma l'obbligo di pubblicazione di un estratto dei bandi sui quotidiani. Come ora, gli obblighi di pubblicazione cambiano in base all'importo dell'appalto.

Per lavori e concessioni di importo compreso tra 500 mila e 5,2 milioni (soglia Ue) è prevista la pubblicazione per estratto su almeno un quotidiano nazionale e almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale (l'ambito di riferimento è il territorio della provincia) del luogo di esecuzione dei contratti. Per lavori, concessioni, servizi e forniture di importo superiore alle soglie Ue si passa ad almeno due quotidiani nazionali e due locali.

Anche gli avvisi di avvenuta aggiudicazione delle opere pubbliche seguono regole di pubblicazione graduate per importi. Per i lavori sopra la soglia Ue bisognerà dare l'informazione oltre che sulla piattaforma Anac anche sulla Gazzetta Italiana, dopo la pubblicazione in Gazzetta europea, e (dopo 12 giorni o 5 in caso di appalti urgenti) su almeno due quotidiani nazionali e due locali. Per i lavori tra 500mila e 5,22 milioni scatta l'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma Anac e resta l'obbligo di pubblicazione sulla Guri, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, l'avviso deve essere pubblicato anche su almeno un quotidiano nazionale e uno locale. Sotto i 500mila euro l'esito deve essere pubblicato solo sull'albo pretorio del comune interessato dai lavori, sempre entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

 

Aggiornata la Guida di ITACA

Il Consiglio Direttivo di ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, associazione federale delle Regioni e delle Province autonome) ha approvato l’adeguamento al nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) della “Guida alla redazione dei documenti per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, già adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19 febbraio 2015.

Per maggiori approfondimenti clicca qui

 

Edilizia, aggiornati i criteri ambientali minimi (CAM) per la P.A. al Nuovo Codice Appalti.

Un decreto del Ministero dell’ambiente inserisce i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto Termico. Nuovi criteri ambientali anche per gli acquisti della pubblica amministrazione nei settori dei prodotti tessili e degli arredi per interni.

Arrivano nuovi criteri ambientali per gli acquisti della pubblica amministrazione in tre diversi settori: l’edilizia, i prodotti tessili e gli arredi per interni. Lo stabilisce un decreto a firma del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, attraverso un aggiornamento dei cosiddetti Criteri Ambientali Minimi (“CAM”), reso necessario dalle innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma soprattutto dal nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016).

“Vogliamo in questo modo – spiega il ministro Gian Luca Galletti – rendere il settore pubblico sempre più sostenibile ed efficiente sotto il profilo energetico, oltre che pienamente protagonista della sfida dell’economia circolare. I Criteri Ambientali minimi – prosegue il ministro - sono una parte essenziale del nuovo Codice degli Appalti, assicurando nei documenti progettuali e di gara un risparmio economico per le casse dello Stato ed insieme un costo ambientale ridotto.”

Per i CAM sull’Edilizia, cioè sull’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, viene allineato il documento prodotto nel 2015 al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto Termico.

 

Nasce l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del CNAPPC

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha costituito l’ONSAI - l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria.

I principali obiettivi del nuovo organismo sono: verificare, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria sull’intero territorio nazionale; alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle criticità dei bandi pubblicati affinché venga attivato, dall’Ordine competente per territorio, un confronto con le stazioni appaltanti interessate, finalizzato al superamento delle stesse criticità; offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preliminarmente l’opportunità di partecipare alle diverse procedure di affidamento.

L’Osservatorio intende, inoltre, fornire alle Stazioni Appaltanti un supporto rapido ed efficace per la stesura dei disciplinari di gara. A tale scopo, gli architetti metteranno a disposizione delle stazioni appaltanti appositi bandi tipo sugli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria e sui concorsi di idee e di progettazione, per le varie fasce individuate dal nuovo codice dei contratti.

L’Osservatorio sarà a regime entro il prossimo aprile, ma già a fine gennaio sarà on-line per un periodo di sperimentazione di due mesi.

 

 

Guida alle nuove disposizioni in materia di SCIA e di individuazione dei regimi amministrativi

Il Governo - Dipartimento per la Funzione pubblica - ha pubblicato sul portale “Italia Semplice” una Guida alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dopo le novità introdotte dai Decreti “Scia 1” (D. lgs 126/2016) e “Scia 2” (Dlgs 222/2016). I due provvedimenti hanno modificato il panorama dei titoli abilitativi richiesti per i lavori. La Guida vuol essere uno strumento per orientare professionisti, imprese e Amministrazioni nelle nuove procedure e nella consultazione della tabella allegata al decreto "Scia 2" che riassume gli interventi realizzabili correlandoli al titolo abilitativo idoneo e all’iter da seguire.

E’ possibile scaricare la guida da qui.

 

Cassazione: le Regioni non possono derogare alle norme nazionali sull’antisismica

Con la sentenza 51683/2016, la Cassazione ha statuito che le Regioni non possono prevedere deroghe e semplificazioni per interventi antisismici considerati di lieve entità, pertanto tutti i lavori in zona sismica devono essere autorizzati dall’ufficio tecnico regionale e devono essere progettati e diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalla normativa statale: la ratio di tutela della pubblica incolumità cui risponde la legge nazionale risulterebbe invero frustrata laddove si consentisse alle Regioni l’adozione in via amministrativa di deroghe per particolari categorie di interventi.

 

PROFESSIONISTI

 

Jobs act autonomi: avviate le audizioni in Commissione Lavoro alla Camera

Alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia è iniziato un ciclo di audizioni in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del cd. jobs act degli autonomi.

Sono stati ascoltati le maggiori sigle sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL); Confindustria; ACTA (Associazione consulenti del terziario avanzato); Alta Partecipazione; Confassociazioni; Confprofessioni; CUP (Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali); CNA professioni; Confcommercio professioni; Rete delle professioni tecniche; Associazione bancaria italiana (ABI); Alleanza delle cooperative italiane (ACI) e Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

Il Relatore del provvedimento e Presidente della Commissione Lavoro, On. Cesare Damiano, in tema di equo compenso, si è detto favorevole al ritorno delle tariffe per le prestazioni svolte dai liberi professionisti. “So che e' stato il mio Governo a toglierle (con le leggi sulle liberalizzazioni dell'ex ministro Pier Luigi Bersani, ndr), ma penso che abbiamo sbagliato. Se noi vogliamo avere un arco di successo" nel mercato del lavoro che "va dal collaboratore coordinato e continuativo fino al libero professionista, dobbiamo pensare all'equo compenso per chi svolge lavori di bassa qualifica e saltuari". E per i liberi professionisti, ha concluso Damiano, "come qualcuno ha ricordato" fra i rappresentanti delle categorie auditi (Comitato unitario delle professioni e della Rete delle professioni tecniche), pensare - se non alle tariffe - ai "parametri" fissati dal ministero della Giustizia.

 

Ricostruzione post sisma: massimo 30 incarichi per ogni professionista

Nelle attività di ricostruzione post sisma ciascun professionista potrà avere massimo 30 incarichi, in modo da evitare concentrazioni nelle mani di pochi tecnici. 

A stabilirlo l’Ordinanza 12/2017 che definisce i criteri per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti e contiene anche il Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle Professioni Tecniche sui requisiti minimi dei professionisti e lo Schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

Possono presentare domanda d’iscrizione nell’Elenco speciale, previsto dall’articolo 34 del DL 189/2016, solo i professionisti iscritti all'albo professionale, in regola con gli obblighi formativi, non soggetti a sanzioni disciplinari e in regola con la contribuzione obbligatoria.

Inoltre i professionisti dovranno possedere requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovati mediante apposito curriculum vitae e idonea polizza assicurativa.

Al fine di evitare la concentrazione degli incarichi relativi agli interventi per la ricostruzione privata nelle mani di pochi progettisti, si è stabilito un tetto massimo di 30 incarichi professionali e un limite d’importo dei lavori di 25 milioni di euro.

Sono però previste delle eccezioni: i limiti massimi previsti possono essere aumentati, dal 25% al 35%, in particolari casi (come nel caso di professionisti associati con giovani professionisti).

In più, con apposito provvedimento del Commissario straordinario, motivato da esigenze organizzative professionali, può essere autorizzata l’assunzione di incarichi oltre i limiti previsti in presenza di comprovati requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo.

Ogni professionista dovrà obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi un contratto (schema di contratto tipo) e rispettare i limiti massimi previsti agli incarichi, pena l’esclusione dall’elenco.

Il Protocollo d’intesa stabilisce un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche per ciascuna delle attività effettuate dai professionisti. 

È previsto un contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche, come la relazione geologica, le pratiche di accatastamento, le relazioni ambientali, rilievo storico-critico ecc.

Il testo dell’ordinanza è disponibile qui.

 

Mise: società tra professionisti unica struttura societaria per gli iscritti agli ordini

Con il parere 415099, reso lo scorso 23 dicembre il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che i professionisti appartenenti ad Ordini o Albi professionali, per poter svolgere in forma societaria la professione devono fare ricorso alla Società tra professionisti (Stp); tale struttura costituisce, infatti, l’unico contesto nel cui ambito è possibile l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile” in quanto è l’unica in grado di fornire puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi coinvolti (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza e quello a tutelare l’affidamento del cliente).

Il parere ricorda, inoltre, l’obbligo per le Stp di una “prevalenza” (maggioranza di due terzi) dei soci-professionisti nella gestione societaria e di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

Qui è disponibile il testo del parere.

 

 

FISCO

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a gennaio 2017 della Guida alle agevolazioni per il Bonus Mobili ed elettrodomestici.

E’ possibile scaricare la guida qui.

"Newsletter Fiscale", la nuova newsletter della Fondazione

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Da questo mese, la Fondazione dedica un nuovo servizio di newsletter di informazione in ambito fiscale, servizio curato dallo Studio Commercialista Pertile-Sensi. 

In questa prima Newsletter troverete:

  • le scadenze fiscali alle quali porre attenzione;
  • le novità in ambito fiscale  dove nello specifico viene trattata la Definizione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi (novità del DL 22.10.2016 n. 193) 
  • le risposte ad alcuni quesiti pervenuti sul tema della “definizione agevolata”.

 

Scarica la NEWSLETTER FISCALE N. 1 GENNAIO 2017

 

Ricordiamo, inoltre, che da gennaio è attiva per i nostri soci la nuova convenzione di assistenza in materia di adempimenti fiscali. 

L’assistenza viene fornita online direttamente agli iscritti alla Fondazione, dallo Studio Commercialista delle professioniste Dott.ssa Michela Pertile e Dott.ssa Emanuela Sensi. Si trattadi un rapporto contrattuale individuale tra l’iscritto alla Fondazione e lo Studio con la sottoscrizione di una apposita scrittura privata, senza alcuna intermediazione né responsabilità di alcun tipo da parte della Fondazione, nel rispetto puntuale dei tariffari proposti a condizioni di mercato favorevoli, in termini di regime contabile e prestazioni erogate. Qualsiasi prestazione non contemplata è oggetto di separato autonomo accordo scritto tra le parti.

Per approfondire le specifiche della convenzione si rimanda al nostro sito web alla pagina CONVENZIONI.

Per maggiori informazioni è possibile inoltrare una e-mail all'indirizzo assistfisc@gmail.com.

 

 

 

 

Premio Dedalo Minosse, c'è tempo fino al 17 febbraio!

C'è tempo fino al 17 febbraio 2017 per iscriversi gratuitamente al Premio Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura che raggiunge, nel ventennale dalla sua nascita, il traguardo della decima edizione. Aperto a committenti privati e pubblici, per opere realizzate negli ultimi 5 anni.

La premiazione si terrà il 23 giugno 2017 al Teatro Olimpico di Vicenza!

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 18 gennaio 2017

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Gare d’appalto, la mancata adesione al patto di legalità è sanabile nel corso del procedimento: la Delibera Anac n. 1374 del 21 dicembre 2016.

Il soggetto che omette di allegare all’offerta l’adesione ai patti di legalità contro il rischio di infiltrazione criminale nelle gare d’appalto, di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012, può correggere l’errore ed evitare l’esclusione pagando la sanzione prevista dal bando per il soccorso istruttorio, che non può comunque superare il tetto di cinquemila euro.

Questo è quanto ha stabilito l’Anac con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 (depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 4 gennaio 2017) su richiesta di parere formulata dal Ministero dell’Interno, nel solco di quanto già deciso dalla medesima Autorità (determinazione n. 1/2015 e delibera n. 227/2016) nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006).

Laddove le dovute dichiarazioni di adesione ai protocolli di intesa sulla legalità non vengano allegate ai documenti di gara, secondo l’Autorità non deve applicarsi la sanzione dell’esclusione automatica, bensì occorre attivare la procedura di soccorso istruttorio con la quale la stazione appaltante richiede al soggetto di sanare la propria posizione entro dieci giorni. In questo caso, al soggetto verrà applicata la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ossia una somma compresa fra l’uno ed il cinque per mille del valore dell’appalto, che nel massimo non può comunque superare i cinquemila euro.

Ciò, chiarisce l’Autorità, nel solo caso in cui il soggetto non voglia incorrere nell’esclusione dalla gara. Se invece egli non risponde alla richiesta di regolarizzazione, optando quindi per l’esclusione, la sanzione non deve essere pagata.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

Tar Calabria, sez. I, 19 luglio 2016, n. 1545: riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione quali coefficienti di valutazione quantitativa dell’offerta.

Se la lex specialis prevede che la riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, sono considerati quali coefficienti degli elementi di valutazione quantitativa, allora, tali elementi non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale dell’offerta tecnica. 

Questo il principio di diritto con cui il Tar Calabria ha risolto una controversia in materia di appalti, ove una ditta partecipante a una procedura aperta ha impugnato sia la legge di gara sia l’aggiudicazione definitiva. Le censure dell’impresa ricorrente, seppure rubricate sotto diversi motivi di illegittimità, si incentravano tutte sulla violazione del principio di segretezza. 

In particolare, una norma del disciplinare di gara relativa all’offerta tecnica sulla progettazione definitiva e la realizzazione dell’intervento, prescriveva l’inclusione nell’offerta di una relazione tecnica ai fini della valutazione della riduzione del tempo di esecuzione, disponendo che la relazione medesima doveva illustrare e giustificare la riduzione del tempo di esecuzione tramite un dettagliato programma esecutivo. 

La riduzione del tempo, dunque, costituiva elemento di valutazione automatica dell’offerta e, quale parametro di valutazione quantitativa della stessa, era destinato a non essere conosciuto al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell’offerta tecnica. Ciononostante, proprio perché previsto dalla legge di gara, le imprese concorrenti avevano provveduto a produrre la relazione tecnica che descriveva il profilo temporale in discorso. 

Ecco che il Collegio, confermando un orientamento giurisprudenziale già rassegnatosi sul tema (cfr. Tar Calabria, Sez. I, 6 giugno 2016, n. 1172, peraltro in accordo con Tar Puglia, Sez. I, 2 settembre 2014, n. 1053 e Tar Umbria, 7 maggio 2010 n. 279), ha dichiarato l’illegittimità della lex specialis, poiché “Se la riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, sono considerati nel disciplinare quali coefficienti degli elementi di valutazione quantitativa e, quindi, quali elementi di valutazione di carattere automatico, allora, secondo una regola costituente chiaro corollario del principio di segretezza delle offerte, essi non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell’offerta tecnica; nel caso di specie, la riduzione del tempo di esecuzione era prevista, dall’art. 4 del disciplinare di gara per l’offerta tecnica sulla progettazione definitiva e la realizzazione dell’intervento, quale elemento di valutazione automatica dell’offerta, e dunque quale parametro di valutazione quantitativa dell’offerta, destinato a non essere conosciuto al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell’offerta tecnica; nonostante ciò, le offerte tecniche presentate da entrambi i controinteressati contenevano indicazioni sul tempo di esecuzione dell’opera; in effetti, tale indicazione appare conforme – come rilevato dalla stessa commissione valutatrice - a quanto richiesto dall’art. 4.1.1. del disciplinare, secondo il quale l’offerta tecnica “dovrà contenere altresì una relazione tecnica (…) da predisporre con riferimento agli elementi (…)d) riduzione del tempo di esecuzione dei lavori (…) in cui siano dettagliati: l’approccio metodologico tecnico – progettuale - esecutivo, con la dimostrazione del rispetto dei fabbisogni e delle esigenze espresse dalla Stazione Appaltante, giustificando, in maniera inequivocabile, la riduzione del tempo di esecuzione tramite un dettagliato programma esecutivo”; deve dunque, ritenersi l’illegittimità dell’art. 4.1.1. del disciplinare, che si comunica conseguentemente a tutti gli altri atti della procedura impugnata”.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

Edilizia privata - varianti in corso d’opera: il titolo richiesto dipende dal “peso” delle modifiche

La normativa vigente consente di modificare in corso d’opera il progetto originario dell’opera, attraverso la presentazione di varianti. Tuttavia, la legge non definisce compiutamente la portata delle varianti. Ecco perché a tale lacuna ha finora supplito la giurisprudenza, che ha individuato tre tipologie di varianti: ordinarie, leggere ed essenziali. 

Circa le varianti ordinarie, il Consiglio di Stato ha precisato che le modifiche, sia qualitative sia quantitative, possono considerarsi varianti in senso proprio soltanto quando il progetto già approvato non venga radicalmente mutato. Per comprendere quando ciò si verifica occorre fare riferimento a diversi indici, quali “la superficie coperta, il perimetro, la volumetria nonché le caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato” (Cons. Stato, sez. IV, 11/4/07, n. 1572). In caso di varianti ordinarie, in sostanza, il progetto rimane pur sempre collegato a quello originario. Infatti, il nuovo titolo viene rilasciato con lo stesso procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire.

Le varianti leggere sono previste dall’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/01. Ai sensi di tale norma, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività (Scia) le varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo paesaggistico o storico – artistico, ai sensi del d. lgs.vo n. 42/04, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Come affermato dalla giurisprudenza, “In tali ipotesi, la S.C.I.A. (ex D.I.A.) costituisce "parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale" e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell'art. 22 consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori, purché si tratti – come si è visto – di varianti leggere o minori” (Tar Calabria - Catanzaro, sez. II, 1/2/16, n. 150). 

La L. 164/14 ha, inoltre, aggiunto il comma 2-bis all’art. 22 d.P.R. n. 380/01, ampliando le ipotesi di modifiche leggere e includendo in tale categoria delle modifiche leggere “le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico - edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”.

Quelle “essenziali”, infatti, non possono considerarsi vere e proprie varianti. La giurisprudenza ha evidenziato che “costituisce variazione essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo” (Tar Calabria - Catanzaro, sez. II, 1/2/16, n. 150). Per comprendere quando tali varianti si configurano, soccorre la definizione enunciata dall’art. 32 del d.P.R. 380/01, la quale ricomprende il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standards, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico - edilizi, il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito e la violazione delle norme vigenti in materia antisismica. Le variazioni essenziali necessitano del rilascio di un nuovo e autonomo permesso di costruire e sono soggette alle disposizioni vigenti nel momento in cui vengono presentate. 

Queste le ragioni per cui, nelle ipotesi di variazioni essenziali non autorizzate, la giurisprudenza ha ritenuto legittima “l'applicazione della sanzione demolitoria, che l'articolo 31, comma 2, dello stesso D.P.R. riconnette non soltanto agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati con "variazione essenziali", determinate ai sensi del richiamato art. 32 (T.A.R. Lazio, sez. I-quater, 2 aprile 2015 n. 4975; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 5 agosto 2015, n.834)” (Tar Calabria - Catanzaro sez. II, 1/2/16, n. 150). 

Avv. Riccardo Rotigliano

 

Modalità di segnalazione dei bandi irregolari

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A tutela degli interessi degli architetti e ingegneri liberi professionisti, la Fondazione svolge un’attenta attività di analisi e contrasto dei bandi di gara dei servizi di architettura e ingegneria irregolari. Pur trattandosi di un’attività “a campione”, la Fondazione riesce a dare voce ai numerosi liberi professionisti che sempre più spesso si trovano esclusi dalla partecipazione ai bandi di gara indetti dalle stazioni appaltanti per meri vizi procedurali o, come purtroppo sempre più spesso accade, per evidenti irregolarità sostanziali. Prima fra tutte l’inadeguata determinazione degli importi posti a base d’asta.

Non è certo un’attività suppletiva al nuovo Codice degli Appalti, né alle Linee Guida redatte dall’Anac, quanto, piuttosto, quella di cercare di salvaguardare la dignità del nostro lavoro e garantire livelli di corrispettivi adeguati. 

La Fondazione, quindi, sulla base delle segnalazioni indicate dai liberi professionisti, raccoglie i bandi “anomali” e poi procede all’attento vaglio dei singoli casi. Quando le irregolarità appaiono palesi e in evidente contrasto alla normativa vigente, la Fondazione, a proprie spese, con la consulenza di esperti legali impegnati nel diritto degli appalti pubblici, procede con una lettera di diffida alla stazione appaltante con richiesta di revoca o modifica del bando nelle parti considerate “irregolari”, e, successivamente, nel caso di non accoglimento della richiesta, presenta, qualora le condizioni lo consentano, un’istanza di precontenzioso dinanzi all’Anac e, in ultima istanza, il ricorso al T.A.R. 

Tutto questo iter richiede precisione e, soprattutto, tempestività: i tempi per i ricorsi sono, infatti, estremamente contenuti e, purtroppo, a volte risulta difficile rispettarli.

In questi anni, le segnalazioni di bandi irregolari sono cresciute in modo esponenziale e, ormai, il ritmo è quotidiano. 

Quindi, la Fondazione, proprio per poter meglio operare in questo importante servizio per tutti noi, chiede ai professionisti che segnalano le irregolarità (si ricorda che è garantito il totale anonimato) di farlo compilando la semplice scheda allegata e di inviarla con grande sollecitudine a:

 

info@fondazionearching.it

 

Clicca QUI per scaricare la scheda di segnalazione dei bandi irregolari.

 

Alcuni dei casi più eclatanti trattati dalla Fondazione, si sono rivelate vere e proprie “vergogne”. Per approfondire, visita la SEZIONE dedicata.

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