Nuovo appuntamento con i Webinar della Fondazione

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Caro/a Collega,

eccoci ad un nuovo appuntamento con i SEMINARI WEB della Fondazione, dal titolo:

 

“TECNICHE PER IL RECUPERO DEL COSTRUITO STORICO E ARCHEOLOGICO”

Auditorium

via Villa dei Misteri, 2 – Pompei (NA)

lunedì 11 luglio 2016, ore 16:00 

 

Un viaggio alla scoperta della “rinascita” di Pompei!

 

 

Introduzione ai lavori:

Prof. Dott. Massimo Osanna Direttore Generale Soprintendenza Pompei e Professore Ordinario di Archeologia classica Università Federico II - Napoli

Prof. Ing. Gaetano Manfredi Magnifico Rettore Università Federico II - Napoli

 

Relatori:

Prof. Ing. Andrea Prota Docente Tecnica delle costruzioni UniNA - Napoli

Prof. Ing. Stefano Podestà Docente presso Università degli Studi di Genova – Scuola Politecnica – Corso di Laurea Ingegneria Civile e Ambientale – Collaboratore Scientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

 

Nell’ultimo anno miglioramenti molto importanti nello stato di conservazione e gestione hanno interessato l’intero sito archeologico di Pompei. Come recentemente riconosciuto dall'Unesco i risultati sono “tangibili e significativi”.

 

L’evento, trasmesso in modalità streaming, organizzato con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e con la Soprintendenza di Pompei, condiviso con gli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri della Provincia di Napoli, si terrà a Pompei,

 

lunedì 11 luglio, con inizio alle ore 16.00.

 

Per il seminario è in atto istanza di riconoscimento di n. 3 CFP per gli Architetti iscritti alla Fondazione per l’annualità in corso che seguiranno l’evento on-line.

 

Ai fini dell’accreditamento dei CFP è richiesto di accedere tramite il nostro portale, il giorno 11 luglio, a partire dalle ore 14:00, inserendo le credenziali della Fondazione, e seguire il corso per l'intera durata. Ai fini della verifica della presenza, la piattaforma invierà dei codici ad intervalli di tempo irregolari che il singolo utente dovrà digitare.

Tutti, fino al raggiungimento di 1000 utenze live, avranno inoltre, accesso libero alla visualizzazione dell’evento in streaming (senza riconoscimento di CFP) nell’Area Formazione del portale, a questo LINK.

 

Ti informiamo, inoltre, che, durante l’evento, tutti gli iscritti Inarcassa potranno formulare quesiti e commenti, partecipando alla consueta Chat, inserendo il proprio PIN di Inarcassa on line ( IN….).

 

La partecipazione all’evento web, in qualsiasi modalità, è totalmente gratuita!

 

Ti aspettiamo!!

La Fondazione  

Sintesi di monitoraggio legislativo 3 - 17 giugno 2016

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SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI & EDILIZIA

 

Il Comunicato del Presidente Cantone sulla disciplina applicabile nel periodo transitorio

Venerdì 10 giugno l’ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente dell’8 giugno 2016: a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice appalti l’Autorità ha ritenuto di predisporre delle apposite FAQ che forniscono chiarimenti in relazione all’applicazione delle disposizioni del dlgs 50/2016 e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.

 

 

Un nuovo pacchetto di linee guida ANAC

Venerdì 10 giugno l’ANAC ha pubblicato i documenti prodromici alla predisposizione di un nuovo pacchetto di linee guida sui seguenti temi:

- Linee guida per l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;

- Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese;

- Linee guida sui sistemi di monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.

Attraverso la consultazione, l’Autorità intende acquisire il punto di vista dei soggetti interessati su tutti gli argomenti indicati nei documenti presentati: il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 27 giugno 2016, mediante compilazione dell’apposito modello disponibile qui.

 

 

Il Consiglio dei ministri approva in via definitiva tre provvedimenti attuativi della riforma PA

Mercoledì 15 giugno si è riunito il Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo di alcuni schemi di decreto legislativo attuativi della riforma della pubblica amministrazione.

Di seguito una breve illustrazione del contenuto:

 

- Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi

 

Il provvedimento abbatte i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica; la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria; l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito; ciascun livello di governo parlerà con una sola voce; il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.

In particolare, è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; è stata prevista la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni; nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a 90 giorni; con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale; è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.

 

- Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*

 

Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.

In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.

 

- Modifiche in materia di licenziamento disciplinare

 

Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni.

E’ prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.

In particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento; è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare - nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro; al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all’Autorità giudiziaria.

 

 

Il CDM, inoltre, ha esaminato in sede preliminare lo schema di decreto legislativo recante Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2)

Il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.

 

* Madia: mappati 300 provvedimenti amministrativi

Durante la conferenza stampa svoltasi al termine della riunione del Consiglio dei ministri, il Ministro Marianna Madia - ha affermato che «la scia unica rappresenta una nuova stagione di diritti per cambiare davvero il rapporto tra il cittadino e la Pa. La complessità della gestione dei rapporti con l'amministrazione non è più in capo al cittadino o all'impresa ma in capo all'amministrazione.

Con questa norma chiariamo quali regole seguire per fare determinate cose».

n un apposito documento, il ministero della semplificazione ha inoltre riferito che sono stati «mappati 300 provvedimenti amministrativi», per ciascuno dei quali è stato chiarito quali autorizzazioni, certificazioni o titoli siano necessari.

 

 

La proposta di introdurre una fase transitoria di sei mesi con una norma salva-progetti

Il periodo di avvio della nuova riforma degli appalti ha determinato una frenata molto brusca del mercato dei lavori pubblici.

Sebbene, in parte, tale rallentamento sia una conseguenza fisiologica del passaggio dal vecchio al nuovo codice, la fase transitoria - che sta attraversando il settore proprio in questi mesi - si sarebbe potuta strutturare in modo meno rigido, prevedendo un’entrata in vigore più graduale.

Il rischio che questa flessione dell'attività vada avanti anche nei prossimi mesi rischia di compromettere obiettivi fondamentali come l'accelerazione degli investimenti prevista dalla «flessibilità» che concessa all’Italia in sede europea, l'uscita dalla lunga fase critica del patto di stabilità per gli enti locali, più in generale il rafforzamento della crescita del Pil per mano degli investimenti pubblici.

Soprattutto, un rallentamento del mercato può creare forte malumore nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese che ne sono le prime vittime.

In parte la riforma ha in sé gli antidoti a questa situazione perché la flessibilità regolatoria affidata all'Anac di Raffaele Cantone consente di dettare le regole «soft» di riferimento per il mercato in tempi assai più rapidi che non i vecchi regolamenti generali. Tant'è che l'Anac ha già posto in consultazione le prime 10 linee guida: 7 in una prima tranche per cui si è conclusa la fase di condivisione con gli operatori e altre 3 avviate più di recente fra cui quella fondamentale sul rating di impresa. Un po' di tempo, però, sarà necessario per portarle a regime.

Il governo si interrogherà nei prossimi giorni se sia il caso di inserire una modifica al periodo transitorio che dovrebbe intervenire in materia di progettazione. L’ipotesi allo studio consentirebbe per i primi sei mesi di portare a gara non solo i progetti esecutivi, secondo il dettato del nuovo codice, bensì anche quelli definitivi che siano stati semplicemente approvati dalle stazioni appaltanti a quella data (senza arrivare alla pubblicazione del bando di lavori). Intanto si dovrebbe avviare un fondo rotativo di progettazione che consenta davvero alle Pa di avviare una nuova stagione di progetti di qualità o di trasformare gli attuali preliminari-definitivi in esecutivi quanto prima.

 

 

Il consiglio superiore al lavoro per definire i contenuti del «nuovo progetto preliminare»

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è al lavoro per definire il provvedimento che stabilirà i contenuti del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il decreto è fondamentale perché propedeutico ad almeno altri due provvedimenti: il decreto parametri, per definire gli importi da porre a base delle gare di progettazione; e il decreto in materia di Building information modeling, che dovrà definire le modalità di progressiva entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del Bim per alcune tipologie di appalto.

Il nuovo codice, all’art. 23, comma 3, ha stabilito che “i contenuti della progettazione dei tre livelli progettuali” debbano essere fissati da un decreto del ministero delle infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con quello dei Beni culturali. In tal senso, il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Massimo Sessa, ha fatto sapere che “i lavori proseguiranno molto velocemente perché si tratta di un provvedimento sul quale tutto il settore ci sta mettendo fretta. Pensiamo di chiudere già prima dell'estate”.

Una volta approvata dal Consiglio superiore, la bozza di decreto passerà dagli uffici tecnici del Mit e degli altri Ministeri indicati dal codice per il concerto.

Commissione UE - Servizio DGUE

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Per ulteriori informazioni sul DGUE cliccare qui.

 

Ance: un pacchetto di incentivi da 400 milioni per rilanciare le città

Con il convegno “Verso il futuro. Idee e strategie per governare il cambiamento” si è conclusa la due giorni di celebrazioni in occasione del Settantennale della fondazione dell’Ance, svoltasi alla Triennale di Milano.

Nel corso dei lavori sono state illustrate e commentare le proposte che l’Ance ha inviato al Governo per trasformare le città in motori di sviluppo.

Al link di seguito sono disponibili i materiali del convegno:

http://www.ance.it//SalaStampa/News.aspx?id=4954&pid=-1&pcid=123&docId=25099

 

PROFESSIONI

 

Giovedì 16 giugno è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al Jobs act degli autonomi, in discussione in Commissione Lavoro del Senato. Entrano così nel vivo i lavori parlamentari sul provvedimento.

Non è ancora stato pubblicato il fascicolo con le proposte emendative presentate.

 

Ingegneri: ‘non è chiaro se il dipendente fa scattare l’irap’

La normativa esistente non chiarisce quando un professionista è tenuto al pagamento dell’Irap, ma apre la strada a dubbi e contenziosi. È la posizione espressa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che con la circolare 745/2016 ha analizzato le ultime pronunce della giurisprudenza sull’argomento.

Se da una parte la circolare spiega che l’Irap si paga se c’è autonoma organizzazione, ma soprattutto che la presenza di un dipendente con mansioni generiche non fa scattare l’imposta, non è ancora ben chiaro quale sia il confine tra i compiti generici e quelli più qualificati, che invece possono determinare l’imposizione.

Al centro del dibattito, che contrappone i professionisti al Fisco, c’è l’interpretazione dell’articolo 2 del D.lgs. 446/1997, istitutivo dell’Irap. Il decreto stabilisce che l’imposta è dovuta se si esercita in modo abituale un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Il CNI ha evidenziato come non sia affatto agevole dare un’interpretazione univoca di autonoma organizzazione, tanto che negli anni i giudici sono arrivati a conclusioni discordanti, fino al recente intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto (sent. 9541/2016).

Tuttavia, tale recente arresto giurisprudenziale, a mente del quale la presenza di dipendenti “con mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive” non determina automaticamente l’imposizione dell’Irap, in quanto non è necessariamente indice della presenza di un’autonoma organizzazione", non è sufficiente – secondo il CNI – a risolvere la questione: occorrerà sempre che un giudice ne accerti la sussistenza e e verifichi il numero di dipendenti e le mansioni svolte. Il problema, conclude la circolare, potrebbe ora spostarsi sulla corretta definizione di “mansioni meramente esecutive”. I professionisti non sono quindi al riparo da ricorsi e cause.

Lo studio associato paga l'Irap: sussiste autonoma organizzazione

 

Contributo integrativo inarcassa: l'OICE dà l'indicazione di non pagare

L’art. 24 del nuovo Codice appalti, che disciplina la “progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, ha eliminato la previsione contenuta nel corrispondente art. 90 del codice abrogato, laddove prevedeva l’obbligo di versare il contributo integrativo in capo, tra gli altri, alle società di ingegneria.

Sul punto, negli ultimi giorni si è assistito a uno scontro tra la posizione delle Casse tecniche di Previdenza e l’Oice.

Con una lettera urgente inviata al Governo, infatti, le prime hanno lamentato la mancata riproposizione, nel testo del nuovo Codice, della norma che sanciva l’obbligo contributivo. Un potenziale vuoto normativo che potrebbe produrre gravi effetti sia sui bilanci che sugli stessi saldi previdenziali, oltre a gravi ricadute in termini concorrenziali. (qui il comunicato stampa).

Secondo il Presidente di Cipag, Fausto Amadasi, “pur essendo l’attività sempre la stessa, il regime contributivo potrebbe variare in funzione della diversa forma societaria del professionista che esegue la prestazione” (qui l’intervento su “Il Sole 24 ore”)

Dal canto suo, l’Oice – l’associazione di categoria che riunisce le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica – ha già dato indicazione agli associati l’indicazione di non pagare (qui il comunicato stampa). “Non possiamo che prendere atto - spiega il presidente, Gabriele Scicolone - della scelta del legislatore delegato di non riproporre il contributo introdotto nel 1998”.

Vale la pena, infine, ricordare la copiosa giurisprudenza costituzionale sul tema.

La Corte ha più volte affermato il principio a mente del quale quale l’obbligo del versamento sussiste tutte le volte in cui è possibile rintracciare un collegamento tra l'attività prestata e le «conoscenze tipiche» del professionista iscritto all'Albo. Ne consegue che il suddetto obbligo può essere escluso solo nel caso in cui non si configuri, nel caso concreto, alcuna connessione tra il tipo di attività e il know-how tipico del professionista (ex multis Cass. nn. 5827 e 5975/2013).

 

Al fine di evitare fraintendimenti ed erronei comportamenti. si precisa che in qualsiasi modalità si eserciti la professione di ingegnere e di architetto tutti i corrispettivi derivanti sono obbligatoriamente assoggettati al contributo integrativo a favore di INARCASSA.

 

Questo in forza del Regolamento Generale di Previdenza 2012 di Inarcassa, approvato dai Ministeri, che all’art. 5.2 sancisce: La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell’I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad INARCASSA grava sul singolo professionista, associato o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA”.

 

CNI: onorari, indennità e spese dei periti e dei C. T. U.

Il CNI, tramite la Commissione "Ingegneria Forense" coordinata dal Consigliere Andrea Gianasso, ha predisposto il volumetto" Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei C. T. U. in ambito civile e penale".

L'iniziativa, assunta nell'attesa che finalmente il Ministero della Giustizia approvi il decreto di aggiornamento degli onorari di cui al DPR n. 115/2002, ha lo scopo di fare chiarezza sulle modalità di predisposizione delle "note di liquidazione" per l'attività prestata dai tecnici ausiliari del Giudice uniformando, da un lato, le modalità di presentazione di tali istanze e, dall'altro lato, tentando se possibile di uniformare le modalità di liquidazione da parte dei Magistrati.

I chiarimenti forniti fanno riferimento sia a quanto prescritto dalle norme vigenti, sia alla giurisprudenza al riguardo.

AI volumetto è unita una "Presentazione", specificatamente rivolta ai singoli Ordini territoriali che chiarisce l'iniziativa del CNI assunta nell'auspicio che gli stessi possano impostare un dialogo con i Tribunali competenti per concordare le modalità di liquidazione dei compensi di C.T.U. e periti ed evitare incomprensioni e contenziosi.

Presentazione

Scarica il PDF completo

 

INARCASSA smentisce una partecipazione al fondo Atlante 2

Il “Fatto quotidiano” del 15 giugno ha riportato la notizia di un coinvolgimento delle Casse dei professionisti nella costituzione del fondo salva-banche “Atlante 2”.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, il Governo avrebbe chiesto alle Casse di previdenza professionale di destinare almeno 4 miliardi di euro per concedere ossigeno agli istituti di credito in difficoltà.

A fronte della preoccupazione di molti delegati Inarcassa, il vertice dell’istituto ha prontamente reagito facendo sapere che “la questione Atlante si ferma a quel modesto coinvolgimento che il mondo Adepp ha avuto nella prima fase di costituzione del Fondo. Come noto, a tale fondo Inarcassa non ha partecipato e, allo stato, non vi è alcuna conoscenza né implicazione su eventuali evoluzioni successive”. Come specificato da una nota Inarcassa “Dal 1995 la missione delle Casse di previdenza, inquadrata nel dettato costituzionale dell’art.38 quali custodi dei diritti pensionistici, non è mutata. Al tempo stesso, la significativa proletarizzazione delle professioni non adeguatamente intercettata dai sistemi di tutela del Paese, spinge le casse ad ampliare la loro missione e a passare da forme di copertura meramente pensionistiche a forme di welfare integrato. Dalla privatizzazione le casse sono sempre state esortate a contenere il rischio e a finanziare la spesa pubblica (con titoli di stato), oggi il governo chiede che investano nell’economia reale. Ma da sempre le casse l’hanno sostenuta attraverso gli investimenti: obbligazionari secondo le regole dell’economia di mercato, immobiliari secondo il mercato delle costruzioni e delle infrastrutture, ed infine azionari comprando titoli di società quotate e non quotate.  E solo per fare un esempio, recentemente le Casse tecniche hanno costituito Arpinge, ed infine quest’anno Inarcassa, Enpam e Cassa forense hanno investito in Banca d’Italia. Tutte operazioni che dimostrano come le Casse siano state capaci di assumersi la propria quota di rischio a fronte di un corretto ritorno previdenziale che deve garantire il futuro pensionistico degli iscritti."

 

FISCO

Prorogato il termine per il modello unico 2016

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, il Governo ha deciso di prorogare, dal 16 giugno al 6 luglio, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Lo ha reso il Ministero dell’economia e delle finanze, con un comunicato stampa diffuso sul proprio sito istituzionale. Il decreto è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2016.

Sul tema, l'Unione giovani dottori commercialisti aveva diffuso un comunicato stampa reputando “inaccettabile l’attuale scenario dove commercialisti e loro clienti si trovano a dover rispettare, al buio, i tempi dettati dall’Amministrazione finanziaria”. “Sarebbe atto di responsabilità concedere una legittima proroga – continua il comunicato- accompagnata dall’esplicito impegno di giungere ad un calendario, condiviso, basato su principi cristallini e stabilito con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti”.

Nei giorni precedenti alla decisione, il responsabile delle professioni di Forza Italia, sen. Mandelli, aveva presentato un’interrogazione al Ministro di Via XX Settembre, raccogliendo l’appello dell’UNGDEC e auspicando che, come negli anni precedenti, anche quest’anno potesse essere concessa una proroga rispetto al termine previsto.

 

Agenzia delle entrate: Circolare 24/e, studi di settore per il periodo d’imposta 2015

Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno Il Sole 24ore per i 130 anni del Catasto (qui)

Agenzia entrate: Premi di risultato, le agevolazioni fiscali

È un utile vademecum per lavoratori e datori di lavoro la circolare 28/2016, che illustra le novità della Stabilità 2016 in materia di premi di risultato (tassazione sostitutiva del 10% ed estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell'impresa) e di welfare aziendale (possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati).

La circolare chiarisce e delinea le condizioni ed i presupposti per la conversione - introdotta dalle nuove norme - di detti premi di risultato in beni e servizi detassati, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR. Vengono analizzate infine le modifiche apportate all'articolo 51 del TUIR in materia di fringe benefit, quali misure volte allo sviluppo del welfare aziendale, ed i relativi effetti sul piano fiscale.

Premi, benefit e sostitutiva al 10% Le agevolazioni fiscali ai raggi x

 

L’andamento del mercato immobiliare: nel I trimestre 2016 accelera la ripresa (+17,3%) (qui)

 

MEF: Seminario ‘fare casa’ con il ministro Padoan - Il punto sulle misure per l’acquisto, l’affitto, il mutuo, le ristrutturazioni

"Il complesso delle misure sulla casa – ha spiegato il Ministro nel suo intervento conclusivo - hanno una triplice valenza di policy – il sostegno alle famiglie, la ripresa del settore edilizio e della filiera produttiva del settore casa, il moltiplicarsi delle opportunità di accesso al credito. Lungo queste direttive proseguirà l’azione del governo".

Hanno partecipato al seminario i rappresentanti delle più rilevanti Associazioni di categoria interessate al settore “casa”, degli ordini professionali di riferimento, delle Associazioni dei consumatori nonché la stampa di settore. (qui il comunicato stampa).

Qui sono disponibili le slide, le infografiche, le foto e il video del convegno.

Stop call per abbonamenti a ItaliaOggi

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Oggetto: chiusura anticipata call per 100 abbonamenti digitali gratuiti a Italia Oggi per n. 12 mesi 

 

Cara/o iscritta/o,

 

la Fondazione, ringraziando per la massima partecipazione all’iniziativa proposta, dichiara anticipatamente chiuse le iscrizioni al Portale ItaliaOggi, essendosi già raggiunto il numero di abbonamenti a disposizione.

Ai 100 utenti che si sono aggiudicati l'abbonamento digitale in omaggio, verrà inviata successiva comunicazione con le adeguate indicazioni per usufruire dell'abbonamento stesso.

 

Cordiali saluti.

 

 

La Fondazione Architetti e Ingegneri

Liberi Professionisti iscritti Inarcassa

www.fondazionearching.it

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 16 giugno 2016

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Programmazione urbanistica e piano di lottizzazione: il geometra non ne ha la competenza.

È principio ormai consolidato in giurisprudenza che il geometra non possa redigere un piano di lottizzazione, poiché solo l’ingegnere ha le competenze tecnico-professionali necessarie per redigere gli strumenti di pianificazione urbanistica.

Com’è stato precisato, infatti, “la redazione di un piano di lottizzazione e, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatorio che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall’art. 16 del R.D. n. 274 del 1929” (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 1.09.2010, n. 3354).

L’art. 16 del R.D. n. 274/29 (“Regolamento per la professione di geometra”) delimita l’attività professionale del geometra, circoscrivendo la stessa alle sole previsioni normative specificamente indicate dalla legge. In particolare, per quanto concerne progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, ai sensi della norma citata, il geometra ha competenza soltanto per “costruzioni rurali e di edifici di uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo” (lett. l), nonché per “modeste costruzioni civili” (lett. m).

La specifica indicazione delle attività professionali del geometra comporta l’impossibilità di interpretare estensivamente la norma in direzione di un ampliamento di competenza. Ciò in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva. Le norme che regolano l’esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate, infatti, al fine di assicurare che la redazione di progetti e la direzione dei lavori siano assegnati ai soggetti che abbiano la preparazione adeguata rispetto all’opera da realizzare, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata sia dell’incolumità delle persone.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

 

 

Commissione di gara per l’affidamento dell’incarico di elaborazione e redazione del piano strutturale comunale e del regolamento urbanistico edilizio: il geometra non può farne parte

La sentenza del Tar Calabria, sez. I, n. 23/2011 ha risolto tale quesito muovendo dal disposto di cui all’art. 84 del d. Lgs. n. 163/2006 (si veda, in riferimento al nuovo codice degli appalti pubblici d. Lgs. n. 50/2016, l’art. 77).

La norma in parola, in tema di composizione della commissione giudicatrice, prevede che essa sia “composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

La fattispecie riguardava l’indizione di una gara per l’affidamento dell’incarico di elaborazione e redazione del piano strutturale comunale e del collegato regolamento urbanistico edilizio, prevedendo una commissione di gara composta da tre dipendenti comunali: un architetto, in funzione di presidente, e due geometri.

Sul punto, il Tar Calabria ha statuito che: “se il dipendente in possesso del titolo di architetto può considerarsi un esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, non altrettanto può dirsi riguardo agli altri due dipendenti, in possesso del titolo di geometra, cui non può riconoscersi la qualità di esperti del settore della pianificazione urbanistica, trattandosi di competenza tecnica del tutto estranea alla professionalità del geometra. Certamente, nel caso di specie, non si tratta della redazione di un piano urbanistico, ma della composizione di una commissione di gara. Alla stregua dei medesimi principi, tuttavia, può affermarsi che esula dalla professionalità di un geometra l'esperienza nel settore della pianificazione urbanistica generale”. Inoltre, nel provvedimento è stato esplicitamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lombardia – Brescia, n. 1466/2008) secondo cui, in tema di professionalità del geometra, “tale figura professionale può ritenersi qualificata rispetto alla redazione di un piano attuativo avente contenuti esclusivamente edilizi, riguardando la ristrutturazione di un edificio esistente, senza coinvolgere aspetti pianificatori tipici della programmazione urbanistica”.

Tale decisione si iscrive in quel più ampio solco giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4620/2001), al lume del quale: “la redazione di un tale strumento [un piano di lottizzazione, ma il riferimento è estendibile a tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica] concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatorio che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274”.

avv. Riccardo Rotigliano

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Differenze dei livelli di progettazione tra il d.lgs. n. 50/2016 (art. 23) ed il d.lgs. n. 163/2006 (art. 93).

Il vecchio codice dei Contratti Pubblici prevedeva, all’interno dell’art. 93, tre distinti livelli di progettazione: quella preliminare, definitiva ed esecutiva.

Al comma 2 del medesimo articolo era, altresì, prevista la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo fosse comprensivo dei requisiti necessari del livello progettuale omesso.

Il nuovo Codice, che disciplina i livelli della progettazione all’art. 23, prevede alcune modifiche al regime previgente. Innanzitutto, il primo livello di progettazione non viene più definito “preliminare”, bensì “progetto di fattibilità tecnica ed economica”. Ad onta della nuova denominazione non sembra, in prima analisi, che a questa novità letterale consegua anche una novità sul piano sostanziale. Infatti, il nuovo primo livello progettuale sembra ricalcare, in riferimento agli elementi che deve necessariamente contenere, la vecchia progettazione preliminare.

Una novità che, viceversa, appare di rilevante importanza è prevista al comma 4 dell’articolo citato, a lume del quale “è consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”. Come facilmente evincibile, differentemente dalla precedente previsione dell’art. 93, il nuovo Codice prevede la possibilità di omettere entrambi i primi due livelli di progettazione, così da giungere direttamente alla redazione della progettazione esecutiva. È fatta comunque salva, come del resto anche nel codice previgente, la necessità che il livello di progettazione contenga tutti gli elementi essenziali del livello o dei livelli che vengono omessi.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Divieto di appalto integrato.

Il d.lgs. n. 163/2006 prevedeva, all’art. 53, la possibilità di appalto integrato, cioè l’appalto nel quale viene affidata la progettazione (definitiva ed esecutiva, o solo esecutiva) e l’esecuzione dell’opera.

Diversamente, il nuovo Codice non prevede più la possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere all’indizione di una gara avente ad oggetto un appalto intergrato. Infatti, l’art. 59, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, espressamente prevede che “gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità”. Dunque, salvo i limitati casi di eccezione tassativamente previsti, non si potrà più procedere ad una singola gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione, ma sarà necessario svolgere una gara per l’affidamento del progetto esecutivo, ed un’altra gara per l’esecuzione dei lavori.

Alla luce della nuova norma, può facilmente rilevarsi come le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici non potranno più avvalersi dei propri progettisti per la redazione del progetto esecutivo, ma sarà riservata ai singoli professionisti la possibilità di partecipazione ai bandi di gara per la progettazione esecutiva dell’opera.

 

avv. Riccardo Rotigliano

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Dalla Fondazione, un abbonamento gratuito a ItaliaOggi

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Oggetto: call per 100 abbonamenti digitali gratuiti a ItaliaOggi per n. 12 mesi - termine call ore 14 di lunedì' 27 giugno 2016


Cara/o iscritta/o,

la Fondazione ha pensato di premiare la fedeltà dei suoi soci, con un importante strumento di informazione quotidiana: un abbonamento in formato digitale a ItaliaOggi che sarà reso disponibile in formato - dal martedì al sabato compresi -  per 12 mesi, previa registrazione nel portale di ItaliaOggi.

Una forma di attenzione che intende suffragare l'impegno costante della Fondazione a favore della formazione e dell'informazione dei professionisti.

La Fondazione ha a disposizione n. 100 abbonamenti che saranno resi disponibili ai primi 100 utenti che inoltreranno una e-mail all'indirizzo info@fondazionearching.it entro le ore 14,00 di lunedì 27 giugno p.v., con oggetto "call per abbonamento digitale Italia Oggi".

Nel corpo della mail dovranno essere riportati il proprio nome e cognome, dichiarando di essere in regola con la quota di adesione per l'anno solare 2016.

In caso di aggiudicazione i 100 soci saranno invitati a registrarsi al portale di ItaliaOggi e a comunicarci, con successiva e-mail, la user di accesso, in modo da rendere quotidianamente disponibile l'abbonamento.

Confidando di fare cosa gradita ed in attesa di ricevere il Suo nominativo, l'occasione è lieta per un caro saluto.

La Fondazione Architetti e Ingegneri
Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
www.fondazionearching.it
 

ITALIA OGGI articolo del 15 giugno 2016 - pag 43

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La Fondazione è lieta di inviarLe il numero odierno di ItaliaOggi in formato digitale contenente, a pag. 43, un articolo uscito questa mattina in merito allo studio realizzato dalla Fondazione EYU, con il quale la Fondazione Inarcassa ha voluto approfondire le criticità che hanno portato al deterioramento del terziario avanzato ed analizzare l’attuale impianto legislativo che interessa la categoria, anche attraverso la ricerca ragionata di ciò che avviene in Europa.

Può accedere al quotidiano utilizzando questo link:

http://www.italiaoggi.it/edicola/speciali/inarcassa/2016_06_15_ItaliaOggi_FINARCASSA_C.pdf


Per ulteriori approfondimenti e per scaricare il rapporto EYU è possibile invece utilizzare il seguente link:

http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/rapporto-eyu-ingegneri-e-architetti-nel-2006-2015-fatturati-scesi-del-23-e-33-

Cordiali saluti.

Fondazione Architetti e Ingegneri
Liberi Professionisti iscritti Inarcassa

Il nuovo appuntamento con i webinar della Fondazione

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SEMINARIO WEB

Martedì 28 Giugno ore 16:00

 

Relatori:

  • Dott. Riccardo Rifici Funzionario tecnico presso il Ministero dell’Ambiente

  • Dott. Sergio Saporetti Funzionario tecnico presso il Ministero dell’Ambiente

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Vai al seminario WEB

se vuoi aderire alla Fondazione clicca qui

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CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

nel piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)

 

La Fondazione, tenuto conto dell’importanza, anche per i rilevanti aspetti professionali, dell’entrata in vigore del D.M. - Ministero dell’Ambiente - del 24 dicembre 2015

“Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza”,

ha ritenuto di proporre un evento formativo specifico attraverso un nuovo appuntamento Webinar.

L’evento, trasmesso in modalità streaming, avrà luogo, martedì 28 giugno, con inizio alle ore 16.00, e si svolgerà presso la sede della Fondazione, Sala Congressi A, Via Salaria n. 229 –– Roma.

Per il seminario è previsto il riconoscimento di n. 2 CFP, secondo diverse modalità di conferimento tra Architetti ed Ingegneri che dovranno comunque risultare iscritti alla Fondazione per l’annualità in corso.

 

Per gli Architetti, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP previsti (istanza in corso di approvazione dal C.N.A.P.P.C.) potrà avvenire, oltre che ai partecipanti in sala anche per coloro che seguiranno l’evento on-line. Ai fini dell’accreditamento dei CFP è richiesto di accedere tramite il nostro portale, il giorno 28 giugno, a partire dalle ore 12:00, inserendo le credenziali della Fondazione, e di seguire il corso per l'intera durata. Ai fini della verifica della presenza, la piattaforma invierà dei codici ad intervalli di tempo irregolari che ogni singolo utente dovrà di volta in volta digitare.

 

Per gli Ingegneri, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP (istanza già approvata dal C.N.I.) è previsto esclusivamente per i partecipanti in sala.

 

Per quanti parteciperanno di persona, in sala, la corresponsione di n. 2 C.F.P. spetterà a tutti i Professionisti iscritti alla Fondazione che si saranno previamente registrati, entro venerdì 24 giugno, tramite e.mail all’indirizzo: info@fondazionearching.it. Il numero massimo di posti disponibili in sala è 50.

Durante l’evento, tutti gli iscritti Inarcassa potranno formulare quesiti e commenti, partecipando alla consueta Chat, inserendo il proprio PIN di Inarcassa on line ( IN….).

Tutti gli interessati, fino al raggiungimento di 1000 utenze live, avranno comunque libero accesso alla visualizzazione dell’evento in streaming nell’Area Formazione del portale, a questo LINK.

La partecipazione all’evento web, in qualsiasi modalità, è totalmente gratuita!

Scarica il PROGRAMMA del seminario

 

Dal 29 giugno 2016 sarà attivo l’“OPEN BLOG” per formulare osservazioni e/o inviare proposte sull’argomento trattato che saranno discusse e approfondite in una sessione aperta on line con il coordinatore dell’evento e Consigliere della fondazione, Arch. Felice De Luca, che si svolgerà martedì 12 luglio dalle ore 17.00 alle 19.00.

 

Ti aspettiamo!!

La Fondazione

Rapporto EYU, ingegneri e architetti, nel 2006-2015 fatturati scesi del 23% e 33%

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Attraverso uno studio realizzato dalla Fondazione EYU, la Fondazione Inarcassa ha voluto approfondire le criticità che hanno portato al deterioramento del terziario avanzato ed analizzare l’attuale impianto legislativo che interessa la categoria, anche attraverso la ricerca ragionata di ciò che avviene in Europa.

Il Rapporto EYU che porta il titolo “Ingegneri e architetti nella crisi: riconoscimento della professione, welfare, contrasto al dumping e qualificazione del lavoro”, è stato presentato durante un incontro privato presso la Camera di Commercio di Roma alla presenza, tra gli altri, di: Maurizio Sacconi, Presidente Commissione Lavoro e Previdenza Sociale al Senato; Tiziano Treu, già Ministro del Lavoro; Annamaria Parente, Membro Commissione Lavoro al Senato; Bruno Brusacca, Capo segreteria tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Marco Leonardi, Consigliere economico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cosa ne emerge essenzialmente? La crisi economica e la contrazione dei consumi hanno avuto un forte impatto sul lavoro indipendente, che nel nostro Paese - ancora oggi - rappresenta un quarto degli occupati. Una quota, ancorché in decrescita, decisamente più elevata della media europea. A farne le spese il reddito dei professionisti autonomi, diminuito tra il 2007 e il 2014 di oltre il 18% (fonte Adepp), e in particolare la categoria degli ingegneri e degli architetti.

Emblematica la condizione di ingegneri e architetti, i cui fatturati - tra il 2006 e il 2015 - sono scesi rispettivamente del 23% e del 33%, con un reddito annuo intorno ai 19 mila euro, ossia ben 10 mila euro in meno rispetto alla media europea. In Italia il settore delle costruzioni, da sempre ritenuto strategico per il Paese, ha poi perso il maggior numero di occupati durante la crisi (-24,4%). Un risultato sconfortante, paragonabile solo a quello conseguito dai vicini spagnoli. E’ chiaro ed evidente che le cause sono state molteplici, a cominciare dalla contrazione dei consumi interni, per passare all’indebitamento sia da parte dei privati sia da parte delle PA.

In Italia il crollo degli investimenti per la progettazione è stato poi del 71% tra il 2006 e il 2015 (fonte Cresme). Un dato a dir poco sconcertante se si pensa che, rispetto all’Europa, nella nostra Penisola vi è, in assoluto, il più alto numero di architetti (oltre 150.000). Una situazione che ha impattato inevitabilmente sulle prestazioni offerte, sempre più legate ad adempimenti tecnico-burocratici (redazione capitolati, perizie, ecc.) e sempre meno agli aspetti propri dell’architettura. Anche agli ingegneri le cose non sembrano essere andate meglio. Infatti, nel 2013, il calo dei fatturati è stato del 4,1% per gli iscritti a Inarcassa e del 13,6% per le società di ingegneria. A pesare sui conti di questi professionisti sono stati anche i ritardi nei pagamenti. Basti pensare che - sempre nel 2013 - la percentuale di architetti con crediti residui si è attestata al 68% (+6% rispetto al 2012). Addirittura nel 2015 i giorni necessari per vedersi saldare una fattura da parte della PA sono arrivati a 141, portando il 31% dei professionisti a indebitarsi con banche e fornitori.

In questo panorama, assolutamente negativo, la categoria degli architetti e degli ingegneri, con la proverbiale creatività e fantasia, cerca di superare il profondo malessere attraverso la creazione di co-working, di nuove forme aggregative e piani di espansione dell’attività professionale all’estero. Questa difficile trasformazione deve essere, però, adeguatamente supportata.

Andrea Tomasi, Presidente Fondazione Inarcassa: “In questo quadro, il Jobs Act per gli autonomi è certamente sintomo di una nuova attenzione riservata dal Governo al mondo delle partite iva e delle professioni ordinistiche, con la finalità di tutelare il lavoro autonomo al fine di riaffermarne la dignità e l’importanza anche per l’economia nazionale. Esso rappresenta anche un primo tassello per la creazione di opportunità di lavoro e per lo sviluppo di filiere produttive nel settore delle costruzioni, con riferimento al quale ci aspettiamo che il nuovo codice degli appalti dia un’effettiva spinta al processo di semplificazione e al riconoscimento del fondamentale ruolo della qualità architettonica, riaffermando così la centralità della progettazione che si è persa in questi anni”.

 

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