Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. 3 febbraio 2017

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In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 della Legge 28 gennaio 2016, n. 11, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una consultazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo (in bozza) al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016). Alla luce dello spiccato interesse per il decreto in oggetto, la Fondazione ha formulato alcune proposte integrative e modificative al testo, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti integrati (art. 59) e in materia di concorsi di progettazione (art. 154). In questo modo, la Fondazione prosegue il cammino intrapreso fin dall’inizio dell’iter per la redazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nel corso del quale ha costantemente dialogato con le Istituzioni coinvolte, elaborando proprie osservazioni e proposte. 

Lo studio legale Rotigliano, che da anni assiste la Fondazione su questi temi, ha ritenuto, quindi, di produrre un numero della newsletter di commento, di natura giuridica e legale, al correttivo. 

 

 

In questi giorni è al vaglio del Consiglio dei Ministri la bozza di decreto legislativo recante il primo correttivo al codice degli appalti, da adottare ai sensi dell’art. 1, co. 8, l. n. 11/2016.

La bozza – che i questi giorni circola tra gli addetti ai lavori – contiene anche numerose modifiche, più o meno significative, in materia di appalti di servizi di architettura ed ingegneria.

Ecco le principali.

Art. 23: livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.

Al co. 3 dell’articolo in commento è stato aggiunto un capoverso a mente del quale “Il predetto decreto prevede altresì l’adozione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione, come strumento di indirizzo alla progettazione. Tali linee guida tengono conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo. Tale decreto determina altresì il contenuto minimo del quadro esigenziale delle stazioni appaltanti”. 

Tale proposta di modifica è finalizzata ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività nonché alle specifiche esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.

Il quinto comma è stato parzialmente modificato. Il primo capoverso, nella proposta di modifica, recita: Il progetto di fattibilità deve essere redatto in un’unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità, nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa”.

La proposta di modifica ha la finalità di chiarire che il “progetto di fattibilità”, pur salvaguardando l’obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, può essere redatto oltre che in un’unica fase di elaborazione, in due fasi successive, la prima delle quali denominata “documento di fattibilità delle alternative progettuali”. Ciò consente di poter ripartire l’impegno economico in due fasi progettuali in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l’altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase. Si propone altresì, sempre al medesimo co. 5, di sostituire alla parola “schemi”, la parola “elaborati” riferita agli elaborati grafici del progetto di fattibilità, in quanto si tratta di una dizione più appropriata sotto il profilo tecnico.

Al co. 6 viene proposto di aggiungere “Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche”.

Tale riforma è volta ad estendere l’ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche a quelle idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche.

Al co. 11, riguardante gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, è stato aggiunto un capoverso a mente del quale “Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno”. Anche questa norma va nella direzione di evitare espedienti fraudolenti al fine di evitare l’applicazione della disciplina per i contratti sopra una certa soglia (quella dei 40.000, per l’affidamento diretto, o quella comunitaria). 

Art. 24: progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

Di enorme rilievo risultano essere le proposte di modifiche all’articolo in commento.

Il co. 8 è stato parzialmente modificato, stabilendo che le tabelle dei corrispettivi predisposte dal MG e dal MIT “devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento”.

Tale modifica è volta ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, prevedendo l’obbligo e non la facoltà, per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del Ministro della giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.

È stato proposto di aggiungere il co. 8 – bis ed il co. 8 – ter.

A mente del primo, “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni”. 

Questa norma, volta anch’essa a garantire una maggiore tutela economica del progettista, riprende una norma presente nel vecchio codice degli appalti.

Secondo il co. 8 – ter, invece, “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso”. 

Art. 27: procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori.

A tale articolo è stato proposto di aggiungere il co. 1 – bis, a mente del quale “In caso di appalti basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, non è necessario avviare un nuovo procedimento autorizzativo e approvativo, ma vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle diverse amministrazioni”.

La modifica proposta è finalizzata alla semplificazione del processo autorizzativo in tutti quei casi di riappalto, nei quali si sia in assenza di modifiche del progetto.

Il co. 3 è stato parzialmente modificato, specificando che “In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi nel termine di sessanta giorni decorrenti dal termine individuato in sede di conferenza, sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete dovranno fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità”.

Tale modifica propone di inserire un termine di 60 giorni per la pronuncia da parte degli enti sul progetto e sulle relative interferenze, colmando così una lacuna nel Codice, che non prevede alcun termine al riguardo. Inoltre, si propone che gli enti gestori presentino un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze in sede di conferenza di servizi.

Art. 29: principi in materia di trasparenza.

A tale articolo è stato aggiunto un capoverso al co. 1, a lume del quale “Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente”.

Tale norma modifica il co. 1 precisando che gli atti oggetto di pubblicazione devono indicare prima dell’intestazione o in calce la data di pubblicazione sul profilo di committente. Stante la previsione del codice di pubblicazione degli atti su più di un profilo (del committente, ANAC, MIT), si chiarisce inoltre che i termini decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 32: fasi delle procedure di affidamento.

Al co. 2 dell’articolo in commento è stato aggiunto un capoverso, il quale sancisce che “Per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”.

Con tale norma vengono introdotti elementi di semplificazione per gli affidamenti di appalti di modico importo, prevedendo che, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante possa avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

È stato aggiunto anche il co. 14 – bis, secondo il quale “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore. Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto all’importo del contratto. Le penali di cui al primo periodo dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto”.

Esso introduce la disciplina delle penali da applicare in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore, mutuandola dal regolamento previgente, chiarendo che le penali vanno stabilite nel contratto e sono commisurate ai giorni di ritardo nonché calcolate in percentuale dell’importo contrattuale. Si chiarisce inoltre che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

Art. 36: contratti sotto soglia.

Si prevede la riscrittura del comma 5, nel modo che segue: “Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell’articolo 80”.

Dunque, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti, da parte della stazione appaltante, avviene solo sull’aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa stazione appaltante estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nel caso, inoltre, di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall’art. 80, co. 5, lett. b), in materia di fallimento o liquidazione coatta.

Ancora, è stato aggiunto il co. 6 – bis, a mente del quale “Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono a controlli a campione al fine di verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, in capo agli aggiudicatari. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, la verifica a campione di cui al periodo precedente è svolta, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico”.

Esso, pertanto, è volto a prevedere che nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l’assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione. Si precisa, inoltre, che nei mercati elettronici la verifica a campione è effettuata, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico.

Art. 47: requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

Il co. 2 viene riscritto. Secondo la nuova formulazione “Ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente devono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Solo in quest’ultimo caso, i requisiti del consorzio stabile possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 89”.

Tale norma mira a superare l’incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili, che potrebbe ingenerare una non corretta interpretazione, in ordine ad un divieto di utilizzo dei requisiti dei consorziati, superato un primo periodo di avviamento. La modifica, sopprimendo il riferimento ai primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, introduce la possibilità che, decorsi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente, possono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Inoltre, allo scopo di evitare che sia messa a disposizione di terzi la somma dei requisiti dei singoli consorziati, ossia che altri possano usufruire della qualificazione riservata ai consorzi stabili, è previsto che, solo nel caso in cui il consorzio stabile si qualifichi con requisiti propri, questi possa divenire impresa ausiliaria.

Art. 59: scelta delle procedure.

A tale articolo sono stati aggiunti due commi.

Il co. 1 – bis, a mente del quale “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l’innovazione o di dialogo competitivo”.

Tale norma sostanzialmente prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva (vietato ai sensi del co.1) sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

Il co. 1 – ter, invece, afferma che “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo 63. In tali casi i contratti riportano l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’affidamento”.

Diversamente, tale comma prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’affidamento.

Art. 76: informazione dei candidati e degli offerenti.

Viene parzialmente riformulato il co. 3 come segue: “…contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante l’utilizzo dei mezzi di comunicazione, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali…”.

La proposta di modifica introduce, come modalità di avviso ai concorrenti, l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica e non soltanto la PEC. Si tratta, nello specifico, di una norma di coordinamento con il Codice dell’amministrazione digitale. L’introduzione della nuova disciplina proposta consente da un lato di fornire alle stazioni appaltanti un ventaglio maggiore di mezzi di comunicazione e dall’altro si pone in linea con quanto stabilito in tema di obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici previsto dall’articolo 40 del codice dei contratti pubblici.

Art. 79: fissazione dei termini.

A questo articolo è stato aggiunto il co. 5 – bis, a lume del quale “Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale all’importanza del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al precedente periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene, in deroga agli articoli 72 e 73, attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno”.

La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di e-procurement. Tale disposizione si rende tanto più necessaria in considerazione della rilevanza che l’utilizzo dei mezzi elettronici assumerà, tenuto conto di quanto previsto in materia di obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare, si disciplinano le conseguenze derivanti da tali mancati funzionamenti o mal funzionamenti, in relazione al termine di ricezione delle offerte, al fine di garantire la piena applicazione dei fondamentali principi di cui all’articolo 30 del codice.

INTERNAZIONALIZZAZIONE: PERCHE NO? Al via il Dipartimento per l’internazionalizzazione della professione

Ridurre le distanze offrendo una panoramica delle opportunità di impiego all’estero e mettendo a disposizione dei professionisti un sistema di sostegno che agevoli concretamente il processo di internazionalizzazione. Questo l’obiettivo primario del Dipartimento per l’internazionalizzazione, la nuova struttura della Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti Inarcassa nato per valorizzare il ruolo delle professioni nello scenario estero. 

Sintesi di monitoraggio legislativo 3 - 17 febbraio 2017

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LAVORI PUBBLICI

 

Decreto MIT su requisiti operatori economici in forma singola o associata

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce i nuovi requisiti che progettisti e società di ingegneria devono soddisfare per partecipare al mercato degli appalti pubblici.

Il decreto, che  entrerà in vigore il 28 febbraio, risolve anche l'annosa questione dei contributi integrativi per le società di ingegneria (art. 8).

Qui il testo.

Qui per approfondire.

 

Decreto terremoto

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge ​​del 9 febbraio 2017, n. 8 ​approvato in Consiglio dei​ Ministri il 2 febbraio 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Per accelerare i procedimenti di microzonazione sismica, i Comuni interessati, possono affidare gli incarichi di progettazione, per importi sottosoglia, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale.

In merito all’ Anagrafe antimafia degli esecutori si precisa che tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal nuovo Codice appalti. 

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. 

I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'Anagrafe speciale, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES.

Qui il testo

 

 

Commissario sisma: 

Il Commissario straordinario per il sisma rende noto l’avvio della raccolta delle domande di iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, a partire dal giorno 13 febbraio 2017. La domanda di iscrizione deve essere formulata dal professionista mediante l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal commissario pubblicata alla seguente URL: https://professionisti.sisma2016.gov.it.

 

Il decreto correttivo del nuovo codice appalti

Come previsto dalla legge di delega, entro il prossimo 19 aprile il Governo adotterà il decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici. 

Da qualche giorno è iniziata a circolare la bozza del testo: si tratta di un decreto aperto, composto da 84 articoli, che sarà oggetto di consultazione per coinvolgere gli operatori. Successivamente il testo andrà per l’esame preliminare in Consiglio dei ministri e approderà in Parlamento per l’espressione dei pareri. Saranno coinvolte le commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato (30 giorni) nonché il Consiglio di Stato, con un termine massimo di 20 giorni per la risposta e la Conferenza unificata (20 giorni). Per la fine di marzo o al massimo all'inizio di aprile, allora, il Governo dovrebbe avere tutti i pareri tra le mani: in questo modo ci sarebbe tempo sufficiente per analizzarli, limare il correttivo e portarlo all'ultima approvazione in Consiglio dei ministri. Dovrà arrivare per la metà di aprile, forse venerdì 14, per permettere al testo di andare in Gazzetta nei tempi indicati dalla legge.

Di seguito le misure di maggiore interesse:

  • Obbligo di parametri per i compensi dei progettisti: l'utilizzo del decreto parametri per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione diventa obbligatorio. Il correttivo nella bozza circolata stabilisce che gli importi base per le gare di progettazione non potranno più essere calcolati a discrezione delle stazioni appaltanti, come è stato finora. Bisognerà invece prendere a riferimento le tabelle del Dm 17 giugno 2016, che riprendono di peso quelle inserite nel decreto n. 143 del 2013. Ma non solo. Le amministrazioni non potranno più «subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Il rischio della mancata copertura finanziaria dell'opera dovrà essere sopportato interamente dalla Pa e non potrà essere scaricato sui professionisti. Allo stesso modo, non sono ammesse forme di sponsorizzazione al posto del corrispettivo: le parcelle dovranno essere interamente pagate dalla Pa
  • Più spazio per l’appalto integrato: si allarga, con diverse eccezioni previste dal correttivo, il perimetro dell'appalto integrato. Le stazioni appaltanti, in generale, potranno fare ricorso all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del definitivo in caso di urgenza o nel caso in cui l'elemento tecnologico e innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Inoltre, Il divieto di appalto integrato potrà essere derogato in un altro caso: oltre al contraente generale e alla finanza di progetto, l'affidamento di progettazione e lavori potrà arrivare anche nel caso di leasing. Infine, arriva un condono per i progetti preliminari e definitivi approvati entro la scadenza del 19 aprile 2016: potranno utilizzare l'appalto integrato. Ancora, fino all'entrata in vigore delle linee guida sui livelli di progettazione, anche i contratti di manutenzione ordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo. Infine, i lavori relativi a beni culturali e scavi archeologici potranno essere appaltati anche tramite appalto integrato.
  • Concorsi con incarico al vincitore: con il correttivo arriva anche una spinta ai concorsi di progettazione. La misura più importante in questo senso riguarda l'obbligo per le amministrazioni di assegnare l'incarico al vincitore della competizione. Il vincolo scatta in tutti i casi in cui il progetto non viene sviluppato all'interno dell'amministrazione e la Pa abbia inserito la clausola nel bando. Dovrebbero così cadere le ipotesi in cui le amministrazioni si riservano di affidare gli incarichi ai vincitori salvo poi scegliere diversamente. C'è poi una misura destinata a semplificare la vita ai concorrenti. Si stabilisce infatti un doppio step per sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica che può essere richiesto a chi partecipa a un concorso per la progettazione di opere pubbliche. Architetti e ingegneri in gara potranno limitarsi a presentare un più snello documento di fattibilità delle alternative progettuali. Solo chi sarà premiato come vincitore dovrà sviluppare gli ulteriori documenti necessari a trasformare il documento in un vero e proprio progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un adempimento da portare a termine nel giro di sessanta giorni.
  • Subappalto: tetto al 30% sulle opere prevalenti: cadono diversi paletti, ma non tutti, tra quelli più contestati dalle imprese in questi primi mesi di applicazione del nuovo subappalto. Il primo ostacolo rimosso riguarda il tetto dei lavori affidabili a terzi. Il valore rimane al 30% ma si calcolerà solo sulla categoria prevalente - come accadeva con il vecchio codice - e non sull'intero ammontare del contratto. Eliminato anche l'obbligo di indicare con l'offerta una terna di subappaltatori. Sarà la stazione appaltante a decidere di volta in volta se l'indicazione anticipata è necessaria. In ogni caso l'obbligo non sarà legato al momento dell'offerta (cioè mesi prima dell'avvio effettivo dei cantieri), ma dovrà avvenire «prima della stipula del contratto». Cade anche la misura che imponeva al titolare del contratto il compito di verificare l'assenza di motivi di esclusione in capo ai subappaltatori.
  • Rating d’impresa solo volontario: il rating di impresa diventa volontario e soprattutto sarà usato come strumento per premiare in gara (e non penalizzare) le imprese che lo richiederanno. E’ stata accolta, dunque, la proposta avanzata da Anac nel recente atto di segnalazione inviato a Governo e Parlamento. Così come era concepito - obbligatorio e legato al rating di legalità - secondo l'Anac i meccanismo di valutazione della reputazione delle imprese era destinato a incepparsi. Di qui la necessità di voltare pagina rispetto alle previsioni inserite nel codice.
  • Qualificazione imprese su dieci anni: la modifica riguarda il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione. Nel Dlgs 50/2016 non era stata infatti ripescata la norma anti-crisi che consentiva alle imprese di dimostrare i requisiti prendendo in esame l'attività degli ultimi dieci anni, limitando questa possibilità soltanto agli ultimi cinque anni: quelli cioè in cui la morsa della recessione ha pesato di più sui fatturati. Ora questa lacuna viene colmata. Analogamente sale da tre a cinque anni il periodo documentabile per dimostrare la capacità di eseguire lavori oltre 20 milioni. Rimane invece a prima vista inevasa l'altra richiesta che arrivava dal mondo dei costruttori, sempre in tema di qualificazione. Puntava a fare salvi i direttori tecnici non laureati che avevano però conquistato il titolo sul campo. Nel correttivo c'è una norma di questo tipo. Fa salvi i direttori tecnici senza titolo di studio con esperienza almeno quinquennale. Ma il riferimento è inserito in un articolo del codice (101) che fa riferimento ai funzionari pubblici e anche la relazione spiega che si tratta di una norma mirata a consentire ai tecnici non laureati delle Pa «di continuare a firmare i progetti».
  • Niente esclusione per colpa dei subappaltatori: un corposo elenco di modifiche riguarda l'articolo 80 del nuovo codice: quello dedicato alle cause di esclusione. Innanzitutto, il provvedimento elimina la possibilità che il titolare di un appalto si veda estrarre il cartellino rosso per una carenza di requisiti "morali" evidenziata da uno dei suoi subappaltatori. In questo caso si torna all'obbligo di sostituire il subaffidatario. Poi arrivano due precisazioni. La prima riguarda i soggetti delle imprese da sottoporre a controlli. La seconda chiarisce che scatta l'esclusione anche nei casi di irregolarità contributiva riferita a enti non aderenti allo sportello unico previdenziale, come ad esempio Inarcassa. Il correttivo aggiunge poi due nuove cause di esclusione. Riguarderanno le imprese che rilasciano o false dichiarazioni o certificati in gara e quelle iscritte al casellario informatico dell'Autorità per lo stesso motivo. Un passaggio è riservato a definire in un massimo di tre anni il divieto di ottenere appalti dalla Pa nel caso di «gravi illeciti professionali», precisando che il calcolo parte dal «definitivo accertamento giudiziale» dell'illecito. L'ultimo punto riguarda le Soa che avranno (come accadeva con il vecchio codice) l'obbligo di segnalare all'Anac i falsi documenti o le false dichiarazioni ricevute in fase di qualificazione.
  • Commissioni con presidente esterno oltre il milione: la bozza di decreto correttivo si occupa in due articoli della nomina delle commissioni di gara. La modifica più rilevante riguarda il passaggio chiesto dall'Anac, con uno specifico atto di segnalazione al Governo, mirato a evitare che nelle gare sottosoglia tutti i membri della commissione giudicatrice potessero essere nominati tra i funzionari interni alla Pa.
  • Cantone risponde in trenta giorni sulle varianti: arriva un chiarimento sulle modifiche derivanti da errori od omissioni nel progetto esecutivo, «che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione». Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, queste varianti sono ammesse solo se il loro valore resta inferiore alla soglia comunitaria da 5,2 milioni di euro e se non viene superato il 10% del valore del contratto in caso di appalti di servizi o il 15% in caso di appalti di lavori. Questi requisiti dovranno tutti essere rispettati e non saranno alternativi: viene così chiarito un passaggio sul quale la prima versione del Codice era stata oggetto di dubbi interpretativi. Altro cambiamento importante arriva per le varianti relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, che eccedano il dieci per cento del valore totale del contratto: queste saranno comunicate all'Anac, che ne accerterà l'illegittimità ma che avrà un termine di 30 giorni, dal momento in cui riceverà la comunicazione, per esercitare i suoi poteri e dare parere negativo, bloccandole. Finora a carico dell'Authority il Codice non fissava alcun termine massimo per intervenire.
  • Qualificazione più soft per le PA: correzioni per il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tenuto dall'Anac. Nel conteggio del numero di gare svolte potranno, infatti, essere considerate le gare effettuate nel corso dell'ultimo quinquennio, anziché nel corso dei tre anni, come previsto adesso dal Codice. Inoltre, viene allargato l'elenco degli elementi che andranno valutati in fase di qualificazione della Pa. Sarà premiato chi avrà assolto agli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi tenuti dall'Autorità anticorruzione. E avrà un bonus anche chi si dota di un sistema anticorruzione, conforme alle norme Uni e certificato da organismi accreditati. Infine, arriva una precisazione sull'iscrizione di diritto agli elenchi delle centrali di committenza. Gli enti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali, come è previsto dal Codice in vigore, ma anche le città metropolitane e gli enti di area vasta che ne abbiano i requisiti.
  • Progetti, basta un nuovo ok per i pareri scaduti: il correttivo interviene ancora sulle norme di approvazione dei progetti, provando a semplificare le procedure. Il primo passaggio mira a non far ripartire da zero l'iter quando gli appalti sono basati su progetti per i quali sono già state ottenute le autorizzazioni, ma il tempo trascorso ne ha fatto scadere la validità. In questi casi l'iter non verrà più riavviato ma bisognerà soltanto farsi riconfermare l'ok dalle amministrazioni. Il secondo passaggio inserisce un termine (prima non previsto) di 60 giorni entro il quale i vari enti coinvolti dal progetto dovranno esprimersi sulle "interferenze". Non solo. Viene anche stabilito che gli enti gestori presentino in conferenza id servizi un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze e provvedano direttamente all'elaborazione del progetto (ora devono solo collaborare) addebitando poi i costi alla stazione appaltante. L'ultimo punto riguarda l'obbligo di rispettare il piano di risoluzione delle interferenze allegato al progetto definitivo. Per rafforzare il vincolo si introduce la responsabilità patrimoniale del gestore dei servizi che rispetta i tempi «per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore».
  • Incentivi anche per i servizi ai tecnici della PA: la prima novità arriva su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e modifica il comma 6 dell'articolo 26 del Codice, ampliando le categorie di soggetti con certificazione di qualità «abilitati a svolgere l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiori alla soglia dei 20 milioni di euro». Vengono così inclusi in questa categoria anche gli uffici tecnici interni alla Pa, qualificati ai sensi delle nuove norme di certificazione delle stazioni appaltanti. Queste modifiche si sono rese necessarie per allinearsi meglio alla normativa comunitaria di settore, garantendo la qualificazione e la competenza degli operatori. Un altro cambiamento importante arriva sul fronte degli incentivi, con integrazioni all'articolo 113. Questi saranno previsti anche per i servizi e le forniture, oltre che per i lavori. Inoltre, si prevede che le risorse da utilizzare per il fondo costituito con gli accantonamenti del due per cento andranno calcolate anche sulla base degli importi contrattuali totalizzati in caso di ricorso alle centrali di committenza. Il fondo, in tutto o in parte, potrà essere destinato proprio ai dipendenti della centrale di committenza. (Edilizia e territorio - Il Sole 24 ore)

 

 

L’audizione del Delrio nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione del nuovo codice appalti e su tempi e procedure del decreto correttivo

Mercoledì 15 febbraio, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, le commissioni lavori pubblici di Camera e Senato hanno audito il Ministro Delrio il quale ha riferito che approderà in Consiglio dei ministri la bozza del decreto correttivo sugli appalti.

Rispetto a quella circolata la settimana scorsa, sarà una bozza più consolidata e integrata dalle osservazioni che arriveranno dall'Anac, come prevede l'iter disegnato dalla legge delega. Su questa bozza, subito dopo l'informativa al Governo, si apriranno le consultazioni degli operatori. 

 

 

 

Nuovo codice degli appalti: il quadro aggiornato delle Linee guida ANAC

Dopo il recente parere favorevole del Consiglio di Stato, saranno varate a breve le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione sugli affidamenti in house. Salirà così a sette il numero dei “vademecum” messi a punto per attuare il nuovo Codice degli appalti. Dalla scorsa estate, in conformità a quanto previsto dalla legge, l’Anac ha infatti emanato linee guida su alcune delle principali innovazioni introdotte nel comparto dei lavori pubblici:

  • affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (pubblicate in Gazzetta ufficiale il 29 settembre 2016);
  • offerta economicamente più vantaggiosa (11 ottobre 2016);
  • responsabile unico del procedimento (22 novembre 2016);
  • affidamenti sotto soglia (23 novembre 2016);
  • commissari di gara (3 dicembre 2016);
  • gravi illeciti professionali (3 gennaio 2017). 

A queste vanno poi aggiunte le linee guida sul Direttore dei Lavori e Direttore dell’esecuzione, che lo scorso 15 dicembre sono state inviate al Ministero delle Infrastrutture perché confluiscano in un decreto ministeriale.

Prima dell’approvazione, tutti i documenti sono stati sottoposti a consultazione pubblica e, in uno spirito di collaborazione istituzionale, al Consiglio di Stato, come le linee guida sul monitoraggio del partenariato pubblico-privato attualmente all’esame di Palazzo Spada. Quelle sui servizi infungibili, deliberate nelle settimane scorse, sono invece in attesa del parere dell’Agenzia Italia digitale. 

Per completare le previsioni normative restano da emanare le linee guida sulla qualificazione (il Codice consente un anno di tempo) e gli affidamenti dei concessionari, mentre sono sospese quelle sul rating d’impresa (oggetto di una segnalazione a Governo e Parlamento lo scorso 1° febbraio con richiesta di modifiche) e i requisiti aggiuntivi dei soggetti sottoposti a procedure fallimentari (di cui nel decreto correttivo al Codice potrebbe esserci la cancellazione). Per la qualificazione delle stazioni appaltanti si attende invece un apposito Dpcm del governo.

Qui sono disponibili i testi di tutte le linee guida.

 

Tar Toscana: un vademecum sul diritto al risarcimento del danno causato dalla Pa per ritardo di conclusione del procedimento

Nel respingere il ricorso di un cittadino toscano che aveva chiesto la condanna del Comune di Camaiore al risarcimento dei danni, a fronte del ritardo nel pronunciamento sull'istanza di concessione edilizia presentata, lamentando la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 4 della L. n. 493/93, il Tribunale amministrativo della Toscana ha definito una sorta di vademecum sul diritto al risarcimento del danno causato dalla Pa per ritardo di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 2 bis della legge 241/1990.

I giudici amministrativi hanno precisato che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo: il danneggiato ha l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

Il fatto lesivo deve, allora, essere collegato con un nesso di causalità, giuridica o funzionale, ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati (Cons. Stato Sez. VI, 14-11-2014, n. 5600).

Conseguentemente, una richiesta di risarcimento del danno da ritardo al fine di potersi ritenere astrattamente ammissibile deve essere tale e in grado di soddisfare i seguenti parametri probatori:

I) la violazione dei termini procedimentali;

II) il dolo o la colpa dell'amministrazione;

III) il nesso di causalità materiale o strutturale;

IV) il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei predetti termini.

Qui il testo della sentenza 168/2017

 

PROFESSIONISTI

 

Jobs act autonomi 

In commissione lavoro alla Camera sono stati presentati circa 300 emendamenti al testo.

 

 

MiSE: Nuova Sabatini- circolare

La Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017.

Scheda informativa sulla misura Beni Strumentali - Nuova Sabatini

 

MISE-ABI: prorogato bando Libere professioniste

Prorogato fino al 31/12/2017 il protocollo d’intesa fra MISE, ABI e le associazioni imprenditoriali destinato a favorire l’accesso al credito delle libere professioniste e delle pmi femminili. Secondo il protocollo, le banche aderenti devono mettere a disposizioni una quota finanziaria tutta al femminile seguendo tre linee di intervento. Il protocollo prevede, inoltre, la possibilità di sospendere per un periodo fino a 12 mesi il rimborso del capitale erogato in caso di: Maternità dell’imprenditrice; Grave malattia della lavoratrice, o del suo coniuge convivente o dei suoi figli; Malattia invalidante di un genitore o di un parente affine entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice. Per maggiori info

 

FISCO

Deducibilità spese per convegni 

La spesa è deducibile quando c'è correlazione tra costo e impresa

Nuove scadenze e agevolazioni per le popolazioni terremotate

Osservatorio partite Iva: pubblicati i dati di dicembre 2016 ed il dato complessivo annuale per il 2016

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA aggiornati al mese di dicembre 2016 ed il dato complessivo annuale per il 2016. Qui per approfondire.

Sintesi dei dati di dicembre 2016

Sintesi dei dati anno 2016

Navigazione dinamica dell'Osservatorio delle partite IVA

 

 

Le Entrate dettano le regole di utilizzo del bonus concesso ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi

L’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole di utilizzo del bonus concesso a fronte dei finanziamenti agevolati, accesi dai soggetti danneggiati da eventi calamitosi, per far fronte ai sinistri occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive. Con il provvedimento n. 26891/2017, l’amministrazione finanziaria ha infatti chiarito le modalità attraverso le quali l’agevolazione, fissata dall’articolo 1 della Finanziaria per il 2016 (legge 424/2015), potrà essere spesa dai beneficiari.

Qui il comunicato stampa

Qui è disponibile il testo del provvedimento.

 

Industria 4.0: online tutte le opportunità

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato nuove pagine riguardanti l'attuazione del piano nazionale industria 4.0. Per accedere, cliccare qui.

 

"Sicurezza in cantiere: da Brunelleschi al coordinatore"

Inviato da admin il

Cara/o  Collega,

la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa è lieta di pubblicizzare un’iniziativa promossa da AIFOS.

In particolare, in occasione dei vent’anni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 494/96, ovvero il Decreto di recepimento della Direttiva 92/57/CEE del Consiglio Europeo, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, è stato promosso un Convegno per analizzare il ruolo del Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

Con gli anni la figura del coordinatore è emersa nella sua validità e, anche grazie alle competenze acquisite e maturate nel tempo, il suo ruolo è diventato un punto di riferimento per molti cantieri di tutte le dimensioni.

Un’occasione, dunque, per raccogliere le esperienze, le necessità, le difficoltà e le richieste, di quanti si trovano ad operare in questo ambito. Il percorso di studio e approfondimento partirà dall’analisi effettuata in occasione del Rapporto AiFOS 2013 dal titolo “Il Coordinatore di cantiere e la Sicurezza sul Lavoro” per poi approfondire alcuni degli aspetti peculiari di un ruolo importante all’interno del sistema-cantiere. 

Il Convegno, dal titolo “Sicurezza in cantiere: da Brunelleschi al coordinatore”, avrà luogo a Firenze, il 24 marzo.

L’invito a compilare e diffondere il questionario è esteso a tutti i coordinatori per la sicurezza, con la speranza che ciò possa essere di aiuto a raccogliere/condividere le esperienze per una crescita comune nell’ottica della sicurezza cantieri.

 

CLICCA QUI per rispondere al questionario.

 

Ti ringraziamo per la collaborazione!!

La Fondazione!

#sevalgo1euro, Fondazione Inarcassa diffida il Comune di Catanzaro

Contro la sentenza del Consiglio di Stato del 3 ottobre prosegue la campagna #sevalgo1euro a tutela dei liberi professionisti architetti e ingegneri.

Abbiamo trasmesso una diffida al Comune di Catanzaro per ribadire che i rimborsi spese non possono essere declinati sotto forma di compensi.


 

Concorso di progettazione per la Realizzazione della Scuola Panoramica di Riccione

Inviato da admin il

Cara Collega, caro Collega,

la Fondazione Inarcassa, in sinergia con il Comune di Riccione, ha predisposto un bando di concorso di progettazione, nel pieno rispetto del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in due fasi, finalizzato a poter acquisire, al termine della procedura, un progetto preliminare per la realizzazione della nuova scuola Panoramica di Riccione, attraverso un’attività di rigenerazione urbana sostenibile.

Al Concorso potranno partecipare sia gli architetti e gli ingegneri italiani che svolgono attività libero professionale nei modi consentiti dalla legge, che gli architetti e gli ingegneri che hanno residenza in uno stato membro dell’Unione Europea e sono abilitati all’esercizio della professione secondo le regole in vigore nei relativi Paesi di appartenenza.

Il Concorso si svolgerà in due fasi: una prima ove i concorrenti, attraverso elaborazioni schematiche, evidenzieranno l’idea; una seconda, da effettuarsi tra i progetti meritori selezionati nella prima fase ove ai concorrenti verrà richiesta la stesura di un progetto preliminare. Tra questi verrà selezionato il progetto vincitore.

Al vincitore del Concorso verrà assegnato dal Comune l’incarico professionale per lo sviluppo delle varie fasi della progettazione delle opere e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il Disciplinare integrale del Concorso e gli allegati tecnici e amministrativi potranno essere visionati, gratuitamente, sul sito della Fondazione Architetti e Ingegneri iscritti INARCASSA accedendo a questo LINK.

Concorso di Progettazione Rigenerare la Scuola Panoramica

Dopo il grande successo dei Concorsi di Progettazione per la ricostruzione del “Science Centre” di Città della Scienza a Napoli e per la ricostruzione del corpo centrale dell’ex biblioteca della Stazione Zoologica Anton Dohrn, la Fondazione ha avviato un nuovo Concorso di progettazione per la realizzazione della Scuola Panoramica di Riccione.

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