Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 16 giugno 2016
Programmazione urbanistica e piano di lottizzazione: il geometra non ne ha la competenza.
È principio ormai consolidato in giurisprudenza che il geometra non possa redigere un piano di lottizzazione, poiché solo l’ingegnere ha le competenze tecnico-professionali necessarie per redigere gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Com’è stato precisato, infatti, “la redazione di un piano di lottizzazione e, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatorio che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall’art. 16 del R.D. n. 274 del 1929” (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 1.09.2010, n. 3354).
L’art. 16 del R.D. n. 274/29 (“Regolamento per la professione di geometra”) delimita l’attività professionale del geometra, circoscrivendo la stessa alle sole previsioni normative specificamente indicate dalla legge. In particolare, per quanto concerne progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, ai sensi della norma citata, il geometra ha competenza soltanto per “costruzioni rurali e di edifici di uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo” (lett. l), nonché per “modeste costruzioni civili” (lett. m).
La specifica indicazione delle attività professionali del geometra comporta l’impossibilità di interpretare estensivamente la norma in direzione di un ampliamento di competenza. Ciò in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva. Le norme che regolano l’esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate, infatti, al fine di assicurare che la redazione di progetti e la direzione dei lavori siano assegnati ai soggetti che abbiano la preparazione adeguata rispetto all’opera da realizzare, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata sia dell’incolumità delle persone.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
Commissione di gara per l’affidamento dell’incarico di elaborazione e redazione del piano strutturale comunale e del regolamento urbanistico edilizio: il geometra non può farne parte
La sentenza del Tar Calabria, sez. I, n. 23/2011 ha risolto tale quesito muovendo dal disposto di cui all’art. 84 del d. Lgs. n. 163/2006 (si veda, in riferimento al nuovo codice degli appalti pubblici d. Lgs. n. 50/2016, l’art. 77).
La norma in parola, in tema di composizione della commissione giudicatrice, prevede che essa sia “composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
La fattispecie riguardava l’indizione di una gara per l’affidamento dell’incarico di elaborazione e redazione del piano strutturale comunale e del collegato regolamento urbanistico edilizio, prevedendo una commissione di gara composta da tre dipendenti comunali: un architetto, in funzione di presidente, e due geometri.
Sul punto, il Tar Calabria ha statuito che: “se il dipendente in possesso del titolo di architetto può considerarsi un esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, non altrettanto può dirsi riguardo agli altri due dipendenti, in possesso del titolo di geometra, cui non può riconoscersi la qualità di esperti del settore della pianificazione urbanistica, trattandosi di competenza tecnica del tutto estranea alla professionalità del geometra. Certamente, nel caso di specie, non si tratta della redazione di un piano urbanistico, ma della composizione di una commissione di gara. Alla stregua dei medesimi principi, tuttavia, può affermarsi che esula dalla professionalità di un geometra l'esperienza nel settore della pianificazione urbanistica generale”. Inoltre, nel provvedimento è stato esplicitamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lombardia – Brescia, n. 1466/2008) secondo cui, in tema di professionalità del geometra, “tale figura professionale può ritenersi qualificata rispetto alla redazione di un piano attuativo avente contenuti esclusivamente edilizi, riguardando la ristrutturazione di un edificio esistente, senza coinvolgere aspetti pianificatori tipici della programmazione urbanistica”.
Tale decisione si iscrive in quel più ampio solco giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4620/2001), al lume del quale: “la redazione di un tale strumento [un piano di lottizzazione, ma il riferimento è estendibile a tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica] concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatorio che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274”.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
Differenze dei livelli di progettazione tra il d.lgs. n. 50/2016 (art. 23) ed il d.lgs. n. 163/2006 (art. 93).
Il vecchio codice dei Contratti Pubblici prevedeva, all’interno dell’art. 93, tre distinti livelli di progettazione: quella preliminare, definitiva ed esecutiva.
Al comma 2 del medesimo articolo era, altresì, prevista la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo fosse comprensivo dei requisiti necessari del livello progettuale omesso.
Il nuovo Codice, che disciplina i livelli della progettazione all’art. 23, prevede alcune modifiche al regime previgente. Innanzitutto, il primo livello di progettazione non viene più definito “preliminare”, bensì “progetto di fattibilità tecnica ed economica”. Ad onta della nuova denominazione non sembra, in prima analisi, che a questa novità letterale consegua anche una novità sul piano sostanziale. Infatti, il nuovo primo livello progettuale sembra ricalcare, in riferimento agli elementi che deve necessariamente contenere, la vecchia progettazione preliminare.
Una novità che, viceversa, appare di rilevante importanza è prevista al comma 4 dell’articolo citato, a lume del quale “è consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”. Come facilmente evincibile, differentemente dalla precedente previsione dell’art. 93, il nuovo Codice prevede la possibilità di omettere entrambi i primi due livelli di progettazione, così da giungere direttamente alla redazione della progettazione esecutiva. È fatta comunque salva, come del resto anche nel codice previgente, la necessità che il livello di progettazione contenga tutti gli elementi essenziali del livello o dei livelli che vengono omessi.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
Divieto di appalto integrato.
Il d.lgs. n. 163/2006 prevedeva, all’art. 53, la possibilità di appalto integrato, cioè l’appalto nel quale viene affidata la progettazione (definitiva ed esecutiva, o solo esecutiva) e l’esecuzione dell’opera.
Diversamente, il nuovo Codice non prevede più la possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere all’indizione di una gara avente ad oggetto un appalto intergrato. Infatti, l’art. 59, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, espressamente prevede che “gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità”. Dunque, salvo i limitati casi di eccezione tassativamente previsti, non si potrà più procedere ad una singola gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione, ma sarà necessario svolgere una gara per l’affidamento del progetto esecutivo, ed un’altra gara per l’esecuzione dei lavori.
Alla luce della nuova norma, può facilmente rilevarsi come le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici non potranno più avvalersi dei propri progettisti per la redazione del progetto esecutivo, ma sarà riservata ai singoli professionisti la possibilità di partecipazione ai bandi di gara per la progettazione esecutiva dell’opera.
avv. Riccardo Rotigliano