Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 12 aprile 2016

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Autotutela amministrativa: i limiti temporali introdotto a seguito della novella normativa di cui alla L. 124/15

Con una la recente sentenza n.351 del 17 marzo 2016, il Tar Puglia ha ritenuto illegittimo l’annullamento in autotutela di un titolo concessorio che sia stato adottato oltre il termine di 18 mesi espressamente previsto dall’art. 21 nonies, della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla L. n. 124 del 2015 (entrata in vigore il 28.8.2015), a nulla rilevando che, entro il medesimo termine, la P.A. abbia effettuato, nei confronti dell’interessato, la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo; infatti, il tenore letterale della suindicata disposizione normativa rinvia chiaramente, a tal fine, al momento di adozione effettiva del provvedimento di autotutela (“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio….”).

Tale divisamento, spiega il giudice pugliese nella sentenza testé in rassegna, appare in linea con una interpretazione logico – sistematica della norma in parola, in considerazione del fatto che “ritenere sufficiente l’adozione della comunicazione di avvio del procedimento, per il rispetto del termine normativamente imposto, conduce a ritenerlo, di fatto, non perentorio ai fini dell’adozione dell’atto definitivo di autotutela. Una siffatta conclusione esegetica si sostanzierebbe in una interpretazione sostanzialmente abrogativa della novella”.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Sempre in tema di permesso di costruire: Tar Campania, sentenza n. 609 del 16 marzo 2016 ed il dovere di soccorso istruttorio nell’ambito del procedimento concessorio.

Con la sentenza in rassegna, il Tar Campania ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha rigettato un istanza tendente ad ottenere l’accertamento di conformità relativamente ad un manufatto edilizio abusivamente realizzato e, contestualmente, ha archiviato la pratica, che sia motivato con riferimento alla carenza degli elaborati progettuali e alla documentazione tecnico-amministrativa allegati alla medesima istanza; tale modo di procedere, infatti, è sicuramente illegittimo, dovendo la constatazione, da parte del Comune, dell’incompletezza della richiesta di sanatoria condurre, in ogni caso, non già al diniego o all’archiviazione della stessa, quanto piuttosto ad una doverosa attività di integrazione della medesima.

In questi termini il Tar campano il quale ha preliminarmente constatato che, nella vicenda sottoposta al suo vaglio, l’ente si sarebbe determinato a respingere l’istanza di accertamento di conformità non per ragioni sostanziali, attinenti cioè alla eventuale non sanabilità, sotto il profilo urbanistico, degli interventi realizzati, ma unicamente per ragioni formali, rappresentate, nello specifico, dalla dedotta carenza degli elaborati progettuali e della documentazioni tecnico amministrativa, allegati alla medesima istanza.

Tale condotta è stata censurata anche alla stregua della consolidata giurisprudenza, al lume della quale, come ha ricordato il Decidente, “la carenza documentale, nell’ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla legge n. 241 del 1990, può dar luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell’istanza del privato solo laddove la pubblica amministrazione abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria (in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima amministrazione) ad un compiuto esame della fattispecie. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego o l’archiviazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria di opere edilizie abusive motivato con esclusivo riferimento alla incompletezza della documentazione depositata dall’istante, trattandosi di circostanza che può legittimare solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell’Autorità competente a pronunciare sulla domanda” (ex multis T. A. R. Campania Napoli, sez. IV, 5 agosto 2009, n. 4730)”.

avv. Riccardo Rotigliano

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Eccezione di inadempimento e ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo.

La sentenza n. 516 del 16 marzo 2015 resa dal Tribunale civile di Parma esclude che la negligenza del professionista nel disbrigo della pratica edilizia possa costituire ex se causa di risoluzione del contratto d'opera professionale

In questi termini la sentenza, a tenore della quale “il ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo non giustifica l'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta. Invero, da un lato, non risulta che fosse stato fissato al tecnico un termine per adempiere e neppure risulta che nel corso del mandato professionale siano stati formulati solleciti da parte dei committenti. Dall'altro, occorre considerare che non risulta certamente addebitabile all'attore la mancata utilizzazione da parte della convenuta del permesso di costruire”.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Sintesi di monitoraggio legislativo 25 marzo - 18 aprile 2016

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SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI

 

Le Commissioni parlamentari hanno dato l’ok al parere sul nuovo codice appalti

Giovedì 7 aprile le Commissioni Lavori Pubblici di Camera e Senato hanno approvato il parere sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo codice appalti.

Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri; si avvicina, dunque, l’approvazione in via definitiva.

Il parere rappresenta anche un'innovazione istituzionale. Infatti, per la prima volta nella storia repubblicana, grazie a un ampio lavoro comune e condiviso, è stato approvato un testo identico dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Nell’esprimere il parere sul testo, le Commissione hanno reso nuovamente obbligatorio (intervenendo sull’art. 24, comma 8) l'utilizzo del DM 143/2013 - Corrispettivi professionali, per la determinazione degli importi a base d'asta negli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.

Il testo del parere è disponibile qui.

Tale modifica costituiva una delle principali osservazioni formulate dalla Fondazione al Codice degli appalti (l'intero documento è disponibile qui.)

Di seguito i profili di maggior interesse per la progettazione su cui si soffermano i pareri:

- richiesta di tornare al tetto di centomila euro per la trattativa privata, che la bozza di codice porta a 209mila euro;

- indicazioni sulla cauzione (da cancellare per i progettisti) e sulle tariffa a base di gara: le stazioni appaltano dovranno obbligatoriamente utilizzare le tabelle del decreto parametri;

- novità anche per i concorsi di progettazione in due gradi, con quote riservate ai giovani progettisti e obbligo di rimborsi spesa calcolati sul decreto parametri;

- le commissioni interne vengono limitate al di sotto della soglia dei 150mila euro, mentre prima potevano arrivare fino alla soglia comunitaria da 5,2 milioni.

 

 

La Tavola rotonda di Fondazione Inarcassa sul nuovo codice appalti

Martedì 5 aprile si è svolta una tavola rotonda organizzata da Fondazione Inarcassa, cui hanno preso parte Michele Corradino, consigliere dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), il Consiglio della Fondazione e i massimi esponenti di Inarcassa, del Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), del Consiglio nazionale degli Architetti P.P.C. ) e del sindacato ALA - Assoarchitetti.

Ha moderato i lavori il caporedattore de Il Sole 24 Ore, Giorgio Santilli.

Come evidenziato da Fondazione Inarcassa, molto spesso il nuovo Codice non tiene conto dei princìpi della legge delega, che avevano invece ottenuto un giudizio positivo. Secondo l’Anac, però, le linee guida che saranno emanate dopo l’approvazione del Codice potranno apportare degli aggiustamenti e risolvere molte criticità.

Queste, in sintesi, gli aspetti problematici trattati.

  • Cauzione 2% a corredo dell’offerta

In base al nuovo Codice Appalti, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando. Nella riunione è stato affermato che si tratta di una previsione inutilmente gravosa, soprattutto per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria (209mila euro).

  • Decreto Parametri e compensi dei professionisti

Nel nuovo Codice Appalti non c’è l’obbligo di determinare i compensi da porre a base di gara sulla scorta del Decreto parametri (DM 143/2013). Il testo prevede che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvi con proprio decreto le tabelle dei corrispettivi delle attività, che possono essere poi utilizzate dalle stazioni appaltanti.

I professionisti hanno però ricordato che i criteri per la determinazione dei compensi sono stati fissati dal Decreto Parametri e che l’anno scorso l’Anac ha ribadito l’obbligo di rifarsi a quanto previsto dal DM. L’impostazione del nuovo Codice lascia invece troppa discrezionalità alle Stazioni Appaltanti e rischia di creare caos e contenziosi.

  • Concorsi di progettazione

I professionisti hanno segnalato che il concorso di progettazione doveva divenire uno degli strumenti cardine per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, soprattutto per le opere di rilevante importanza sotto il profilo “architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico”.

I professionisti hanno chiesto che gli incarichi di progettazione siano obbligatoriamente affidati ai vincitori, mentre il nuovo Codice prevede solo la possibilità che questo avvenga.

  • Contratti sotto soglia

Il nuovo Codice prevede che i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria (209mila euro) siano affidati con la trattativa privata. I professionisti hanno sempre sostenuto che si tratta di un tetto troppo alto, che sottrae alle gare il maggior numero degli affidamenti.

Durante la riunione l’Anac ha chiarito che, in mancanza di una correzione nel Codice, le linee guida potranno rafforzare la trasparenza e rivedere il criterio della rotazione dei soggetti da invitare.

  • Offerta economicamente più vantaggiosa

Durante la riunione è emersa la necessità, più volte sollecitata dal mondo delle professioni, di tenere conto della peculiarità dei servizi di ingegneria e di architettura nella definizione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il nuovo Codice tratta in modo unitario tutti gli appalti di servizi, mentre i professionisti tecnici avevano chiesto un capitolo dedicato esclusivamente ai servizi di progettazione. Dato che, per mancanza di tempo, questo non sarà possibile, sono state chieste correzioni in grado di considerare il pregio tecnico nella valutazione delle offerte.

A questo link è disponibile la rassegna stampa completa dell’iniziativa:

http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/nuovo-codice-appalti-il-tavolo-tecnico-di-approfondimento

 

 

Convegno Ance sul nuovo codice appalti

La riforma del codice degli appalti è stata al centro dell’importante seminario che si è tenuto il 30 marzo presso la sede dell’Ance di Roma alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e del presidente Anac, Raffaele Cantone.

Nell’ampia relazione introduttiva, il presidente De Albertis ha ribadito che il nuovo codice, in fase di approvazione, rappresenta uno strumento necessario per imprimere una svolta in termini di semplificazione, trasparenza e legalità al sistema degli appalti. Condividendo lo spirito positivo della legge delega approvata dal Parlamento, il presidente Ance ha chiesto, tuttavia, alcuni interventi migliorativi in merito a qualificazione, massimo ribasso e subappalto.

De Albertis, inoltre, ha posto grande accento sulla necessità di rendere più efficienti i meccanismi di spesa delle pubbliche amministrazioni per cogliere l’opportunità offerta da tutti i nuovi investimenti previsti e dalla clausola europea che, con un aumento di spesa per 5,1 miliardi di euro, può attivare il cofinanziamento di programmi infrastrutturali per il valore di 11,3 miliardi.

Importanti aperture sono state espresse dal presidente Cantone, che ha sottolineato la necessità di una breve norma transitoria per permettere all’Anac di proseguire il confronto con stakeholders, imprese e operatori nella definizione delle linee guida. Su questo punto, il ministro Delrio si è dimostrato disponibile a un regime transitorio e a eventuali modifiche affinché il codice non sia un problema ma una risorsa per tutto il sistema.

Hanno partecipato all’iniziativa, inoltre, il capo ufficio legislativo del Mit, Elisa Grande, il presidente Anas, Gianni Vittorio Armani, il presidente del consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, il capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera, Enrico Borghi insieme ai vicepresidenti Ance, Edoardo Bianchi e Giandomenico Ghella.

Qui sono disponibili tutti i materiali del convegno nonchè l'ampia rassegna stampa al riguardo.

 

 

Progettisti interni alla PA, niente incentivo 2% per la manutenzione. La Corte dei conti esclude l’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria

La corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.”

Questo il principio di diritto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con le deliberazioni n. 155/2015 e n. 156/2015.

D.L. N. 90/2014. Con la deliberazione n. 10/2016 la Corte dei conti osserva come “le disposizioni introdotte dal d.l. n. 90/2014 e dalla relativa legge di conversione, mirino non solo ad una finalità di contenimento della spesa ma anche ad una sua razionalizzazione. In quest’ultima prospettiva si collocano, infatti, la finalizzazione del fondo non più alla mera incentivazione, bensì alla progettazione ed all’innovazione, con destinazione della quota del 20% alle dotazioni infrastrutturali necessarie a raggiungere tale obiettivo. Alla medesima finalità appare diretta la previsione di una graduabilità dell’incentivo in relazione ad alcuni parametri collegati anche a tempi e costi previsti nel progetto esecutivo dell’opera, il cui mancato rispetto può dar luogo alla riduzione delle risorse destinate al fondo”.

La disposizione vigente “con espressione inequivoca, esclude dagli incentivi alla progettazione l’attività di manutenzione, da intendersi, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 5 ottobre 2010, n. 207, come combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal progetto. Tale esclusione prescinde da eventuali differenziazioni fra manutenzione ordinaria e straordinaria, che pure esistono e sono chiaramente definite dalla disciplina di settore (cfr. art. 3, comma 1, lettere a) e b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 in materia di edilizia).

A proposito, inoltre, di progettazione della manutenzione, come previsto dall’art. 38 del citato DPR n. 207/2010 e ribadito dal comma 5 dell’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), uno specifico piano di manutenzione dell’opera deve essere adottato, quale documento complementare al progetto esecutivo, al fine di prevedere e pianificare l’attività di manutenzione degli interventi, per la conservazione nel tempo della funzionalità, delle caratteristiche di qualità, dell’efficienza e del valore economico. Tuttavia, alla luce di quanto previsto dal successivo art. 105 del citato regolamento di attuazione del codice degli appalti, l‘esecuzione di lavori di manutenzione, che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere, non può avvenire a prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo. L’attività di manutenzione, dunque, deve trovare necessaria coerenza con le indicazioni contenute già in sede di progetto esecutivo e soprattutto con le esigenze dell’amministrazione legate alla piena fruibilità, nei tempi programmati, di un’opera di interesse pubblico”.

Quest'ultimo aspetto, osserva la Corte dei conti, “risulta particolarmente valorizzato dalla recente legge 28 gennaio 2016, n.11 concernente la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia, rispettivamente di concessioni, appalti pubblici nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con contestuale abrogazione del vecchio codice degli appalti.

In tale ambito, il criterio di delega enunciato alla lettera “rr” dell’art.1 prevede la destinazione del 2 % dell’importo posto a base di gara non più alla remunerazione delle fasi della progettazione, quanto piuttosto a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, con particolare riferimento ai profili dei tempi e dei costi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell’opera a regola d’arte e nei tempi previsti dal progetto, senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera.

Il suddetto criterio, che esclude espressamente l’applicazione degli incentivi alla progettazione, trova conferma nello schema di decreto legislativo varato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016, di prossima approvazione, che, agli articoli da 21 a 27, reca la nuova disciplina in materia di progettazione delle amministrazioni aggiudicatrici e che, in linea con l’enunciato criterio di delega, nulla dispone in merito ai predetti incentivi”.

 

 

Il Ministro Galletti al question time alla Camera fa il punto sui criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)

Il mio ministero sta dando massima priorità" alle misure di attuazione del 'Collegato ambientale'. Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca GALLETTI durante il Question Time alla Camera, ricordando che i decreti attuativi di competenza del suo dicastero sono 26. "Per quanto riguarda il 'credito d'imposta per la bonifica dell'amianto', abbiamo avviato un confronto tecnico con il ministero dell'Economia, per elaborare un testo condiviso. Proprio oggi si svolgerà una riunione con gli Uffici dell'Economia, alla quale parteciperanno anche i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate", annuncia. "Relativamente al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro - informa Galletti - a seguito di incontri con i rappresentanti dell'Anci, della Conferenza delle Regioni e del ministero dei Trasporti, è stato elaborato lo schema di decreto ministeriale che definisce e approva il programma, nonché i criteri e le modalità di presentazione dei progetti. La bozza è stata inviata alla Conferenza Unificata, che ha indetto una riunione tecnica per il 20 aprile".

Riguardo alla demolizione di opere ed immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico, è stata già richiesta l'istituzione del relativo capitolo di spesa e stiamo predisponendo i modelli e le linee guida per l'attribuzione dei finanziamenti, tenendo conto delle priorità legate alle criticità delle aree interessate - afferma -.

Con riferimento ai criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (Cam), segnalo che è stata avviata l'istruttoria per la predisposizione del decreto, con il quale provvederemo all'incremento progressivo della percentuale delle specifiche tecniche rappresentate dai criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nelle gare di appalto". "Per la pulizia dei fondali marini, sono in corso una serie di incontri propedeutici alla firma degli accordi di programma previsti dalla norma", spiega Galletti. Infine, conclude, "in merito all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali, abbiamo avviato l'istruttoria, al fine di rispettare la scadenza di giugno prevista per l'emanazione del provvedimento in questione, previo coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari, come previsto dalla norma".

 

 

 

PROFESSIONI

 

Tariffe: gli ingegneri prendono le distanze dagli avvocati. Il Presidente del CNI, ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato torto agli avvocati in merito alla reintroduzione della vincolatività dei minimi tariffari contenuta in una circolare del Consiglio nazionale forense. Per gli ingegneri la soluzione sta nel “definire standard di prestazione e corrispettivi economici che orientino la committenza privata, nel rispetto del principio di concorrenza”.

Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la multa da quasi un milione di euro inflitta al Consiglio nazionale forense dall’Antitrust. Il motivo della sanzione era stato la violazione delle regole sulla concorrenza dovuta all'adozione di due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti: il parere con il quale il Cnf avrebbe limitato l'impiego di un canale di diffusione delle informazioni (Amica Card); una circolare con la quale sarebbe stata reintrodotta la vincolatività dei minimi tariffari. In seguito il TAR del Lazio aveva in parte accolto il ricorso degli avvocati, dimezzando la sanzione. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sulla questione ripristinando la sanzione originaria.

Questa – ha dichiarato Armando Zambrano – è una sentenza che va commentata su due piani differenti. Non c’è dubbio che sul mercato privato noi professionisti abbiamo un problema. Se nel settore pubblico la normativa consente di stabilire un corretto rapporto tra l’attività professionale prestata e il rispettivo valore economico, in quello privato l’abolizione delle tariffe ci ha privati di punti di riferimento. In tal senso è necessario un intervento e noi professionisti tecnici siamo pronti a fare la nostra parte”.

Tuttavia – ha continuato Zambrano – non chiediamo il ripristino dell’obbligatorietà dei corrispettivi, semplicemente perché allo stato occorre una forte apposizione anche ideologica a questa ipotesi, basata su un contestabile principio di “libera” concorrenza.

A nostro avviso la soluzione non sta nel ripristino della tariffa professionale ma nella definizione di standard di prestazione e di corrispettivi economici, in modo da orientare e garantire adeguatamente la committenza privata. Ciò proprio sulla scorta dell’esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza e del principio di parità di trattamento”.

Qui è possibile scaricare il testo della sentenza.

 

 

La proposta del C.N.I: spacchettare la laurea di primo livello in due indirizzi distinti, uno dedicato a chi vuole cercare subito un'occupazione e uno propedeutico al biennio conclusivo

Riformare il percorso universitario degli ingegneri. Spacchettando la laurea triennale in due indirizzi distinti, uno professionalizzante, dedicato a chi vuole cercare subito un'occupazione, e uno propedeutico al biennio conclusivo. Seguendo così le indicazioni che arrivano dall'Europa. È questa la proposta che arriva dal Consiglio nazionale degli ingegneri, secondo quanto spiega Ania Lopez, rappresentante dei professionisti junior all'interno del Cni. La questione delle competenze degli ingegneri triennali continua a rappresentare un problema da sanare, come testimonia anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 776 del 25 febbraio 2016). E il Consiglio nazionale, come era già emerso durante l'assemblea nazionale di inizio marzo, è determinato a fare pressioni per chiedere un intervento del Governo.

«Dare oggi un'interpretazione equilibrata delle competenze degli ingegneri di primo livello èarduo e complesso», esordisce Lopez. Purtroppo, «il percorso universitario triennale non ha sortito gli effetti sperati. I laureati di primo livello in ingegneria non hanno trovato, come si auspicava, uno sbocco professionale nell'industria». Questo ha portato conseguenze evidenti in termini di iscrizioni alla sezione B dell'albo, dedicata agli ingegneri junior. «Le ricerche del Centro studi del Cni, presentate nell'ultima assemblea nazionale, lo scorso 4 marzo a Bologna, indicano come ci sia stato un rallentamento dell'incremento degli iscritti della sezione B. È altamente probabile che su questo rallentamento abbia influito la crisi degli ultimi anni, innescando un effetto di scoraggiamento ad iscriversi all'albo».

Questo avviene «nonostante il livello quantitativo dell'insegnamento nei corsi di ingegneria in Italia continui ad essere elevato». Occorre, insomma, «fare i conti con un mercato che lascia meno spazio, rispetto al passato, ai professionisti». Fatte queste premesse, allora, è evidente che servono correzioni. «È complicato immaginare di costruire percorsi esattamente tarati sulle domande provenienti dal mercato, perche nei fatti questa richiesta non solo e ridotta e impalpabile, ma anche molto mutevole in termini di "know-how" specifico richiesto. A nostro avviso, occorre affrontare la questione con flessibilità e, soprattutto, con un confronto aperto tra tutte le parti interessate, non escludendo di poter apportare correttivi al sistema attuale».

Concretamente, i percorsi universitari andrebbero spacchettati, creando due indirizzi distinti. Dice ancora Ania Lopez: «Laurea di primo livello "professionalizzante", per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione; laurea di primo livello "propedeutica", per coloro che, invece, fossero intenzionati al prosieguo del percorso formativo universitario ed al conseguimento della laurea magistrale. Del resto oggi l'Europa ci richiama ad una revisione dei percorsi formativi universitari in sintonia con le politiche comunitarie».

 

 

 

FISCO

 

Circolare Agenzia Entrate e Mise: chiarimenti sul Patent box

Agenzia delle Entrate e Mise rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sul Patent box, l'agevolazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilita' 2015 e successivamente modificata dal Dl n. 3/2015 e dalla Legge di Stabilita' 2016.

Nella circolare n. 11/E, redatta in collaborazione con il Mise, l'Agenzia chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti ed illustra le principali caratteristiche del regime.

Tra gli aspetti presi in esame dalle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell'agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l'oggetto dell'accordo preventivo. Il Patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef o Ires, nonche' ai fini Irap.

L'Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l'agevolazione spettante sono i seguenti: individuare il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale; calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi; effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile. La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d'impresa e' fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Il testo della circolare è disponibile qui.

 

 

Agenzia entrate: Guide fiscali di marzo

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni

Cartelle di pagamento e riscossione coattiva

Bonus mobili ed elettrodomestici

 

 

 

Che vergogna! E' la n. 10!

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Speravamo di non arrivarci, abbiamo fatto di tutto per non raggiungere la decina, alla luce dei fatti, non possiamo esimerci di inserire anche questo nuovo caso nel novero delle vergogne! Appunto

 

la VERGOGNA 10

 

Il Comune di Cerreto Guidi, area metropolitana di Firenze, deve realizzare due scuole e avvia una procedura di gara da assegnarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della Scuola Primaria e della progettazione definitiva della Scuola per l’Infanzia.

Per i servizi di architettura e ingegneria, valutati complessivamente per ambedue i progetti, nel bando si fissa un importo a base d’asta peri a € 39.500, comprensivo di contributo previdenziale integrativo e IVA. Non vi è traccia di come questo importo sia stato valutato ma comunque appare, anche a prima vista, assolutamente sotto stimato rispetto al DM 143/2013. Per questo motivo ma anche per i tempi concessi per la presentazione dell’offerta, 11 giorni per produrre una documentazione con procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa!  Con lettera del nostro avvocato (allegato 1) chiediamo che il bando sia ritirato e rivisto.

Dopo averci risposto (allegato 2), il RUP, un architetto, pur cercando di giustificare, in modo peraltro “scomposto”, il proprio operato affermando che l’affidamento è sotto la soglia dei 40.000 euro e quindi sostanzialmente “libero” da vincoli normativi, sospende i termini del bando e dichiara di modificarne parzialmente i contenuti. Il 16 marzo riapre i termini e fissa la nuova scadenza al 30 marzo 2016.

Nella riproposizione del bando vi è il nuovo termine per la consegna delle offerte, vi è l’importo base d’asta scorporato di contributo previdenziale ed IVA, nuovo importo € 30.810, ma non vi è traccia alcuna relativamente alle modalità di determinazione dell’importo stesso posto a base di gara.

Le delibere approvative dei progetti preliminari quantificano un costo netto per i soli lavori pari a 656.000 euro per la scuola dell’Infanzia e di 2.050.000 euro per la Primaria e sulla base di questi importi, ipotizzando una disaggregazione tra opere edili, strutture e impianti e applicando poi, come OBBLIGATORIAMENTE le Amministrazioni DEVONO, il DM 143/2013, l’importo da porre quale base di gara risulta di € 213.339, importo enormemente diverso da quello utilizzato dal RUP.

Abbiamo nuovamente scritto (allegato 3) evidenziando al RUP che la sua gara non solo non è “libera” perché sotto la soglia minima dei 40.000, ma per l’importo derivante sarebbe, addirittura, da porsi nell’ambito comunitario. Nessuna risposta.

La procedura è scorretta e illegittima perché bando di gara omette elementi sostanziali per la formulazione delle offerte quali il costo delle opere disaggregato per tipo di scuole (i progetti da redigere sono due) e per categorie di lavoro, omette le modalità di calcolo dell’importo dei servizi di ingegneria e architettura posto a base d’asta e pone dei tempi di offerta ristrettissimi.

Notiamo che i progetti preliminari sono stati approvati nel marzo 2015, un anno fa, che il piano triennale delle opere pubbliche, contenente anche la realizzazione delle due scuole, è stato approvato nell’ottobre 2015, sei mesi fa. Perché allora solo 11 giorni per fare la gara? Per non parlare poi dei tempi concessi per il progetto, tempi la cui riduzione è peraltro oggetto di punteggio nella gara. Ma perché, come sempre, dobbiamo essere noi progettisti a recuperare tutti i tempi dell’inefficienza della pubblica amministrazione?

Il RUP di sua iniziativa e senza giustificazione alcuna fissa un valore a base d’asta assurdamente ribassato di oltre l’85%. L’elusione del reale valore assoluto ha falsato tutta la tipologia di gara.

 

IMPORTI, TEMPI E PROCEDURE UN INSIEME INCREDIBILE DI NEFANDEZZE CHE PONE QUESTA GARA DEL COMUNE DI CERRETO GUIDI DI DIRITTO TRA LE VERGOGNE, APPUNTO LA VERGOGNA 10.

 

Nuovo codice appalti, il tavolo tecnico di approfondimento

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a INARCASSA, con il supporto organizzativo di Consenso, business unit di relazioni istituzionali e media relations del gruppo di comunicazione integrata Hdrà, ha organizzato il 5 aprile scorso, un tavolo tecnico di approfondimento dal titolo "Il nuovo codice degli appalti. Le criticità negli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura", il secondo dopo l’esperienza del maggio 2015, sulla riforma del codice appalti.

Torna obbligatorio l'utilizzo del DM 143/2013

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La Commissione Lavori Pubblici del Senato e la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, esprimendo i pareri approvativi sul testo del nuovo Codice degli Appalti approvato il 3 marzo u.s. dal C.d.M., all'art. 24 comma 8, con parere congiunto, hanno reso nuovamente obbligatorio l'utilizzo del DM 143/2013 - Corrispettivi professionali, per la determinazione degli importi a base d'asta negli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.

Tale modifica costituiva una delle principali osservazioni formulate dalla Fondazione al Codice degli appalti (cfr. homepage sito Fondazione www.fondazionearching.it).

Un sincero GRAZIE alle commissioni e ai relatori del provvedimento!!!!

La Fondazione annuncia il ‎Concorso di Progettazione‬ per ‪‎la ricostruzione‬ dell'ex biblioteca della Stazione Zoologica Anton Dohrn ‪di ‎Napoli‬

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Cara Collega, caro Collega

 

dopo il successo di partecipazione e di risultato del concorso per la ricostruzione del “Science Centre” di Città della Scienza a Napoli, con soddisfazione abbiamo il piacere di comunicarTi che la Fondazione dà l’avvio ad una nuova importante iniziativa.

 

La Stazione Zoologica “Anton Dohrn” ha indetto, con il supporto e il sostegno della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, un concorso di progettazione, una procedura aperta in due fasi, per la

 

RICOSTRUZIONE CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA

STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN”

NAPOLI

 

Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Il Concorso si svolgerà in due fasi: una prima ove i concorrenti, attraverso elaborazioni schematiche, evidenzieranno l’idea progettuale; una seconda, da effettuarsi tra i progetti meritori selezionati nella prima fase ove ai concorrenti verrà richiesta la stesura di un progetto preliminare. Tra questi verrà selezionato il progetto vincitore. E’ offerta la possibilità a tutti i colleghi, anche i più giovani e meno strutturati, di partecipare e sarà garantito l’incarico professionale al vincitore.

 

Al Concorso potranno, infatti, partecipare sia gli architetti e gli ingegneri italiani che svolgono attività libero professionale nei modi consentiti dalla legge, sia agli architetti e agli ingegneri che hanno residenza in uno stato membro dell’Unione Europea e sono abilitati all’esercizio della professione secondo le regole in vigore nei relativi Paesi di appartenenza.

 

Il costo netto di costruzione è stimato in € 2.340.000, mentre l’importo complessivo spettante al vincitore per i tre livelli di progettazioni è fissato in € 272.644,95.

 

Come sempre nei concorsi supportati dalla Fondazione al vincitore sarà garantito l’incarico professionale della progettazione.

 

Il termine per la presentazione degli elaborati relativi alla prima fase è fissato alle ore 12:00 del giorno 06/06/2016.

 

La procedura di concorso avverrà nel rispetto dell’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi.

 

Il Disciplinare integrale del Concorso e gli allegati tecnici e amministrativi potranno essere visionati sul sito della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA all’indirizzo:

 

www.fondazionearching.it

 

PARTECIPIAMO NUMEROSI

DIMOSTRIAMO LA QUALITA’ DEL NOSTRO LAVORO

 

 

Scarica la RASSEGNA STAMPA

 

Concorso di Progettazione per la ricostruzione dell’ex biblioteca della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

Dopo il grande successo del Concorso di Progettazione per la ricostruzione del “Science Centre” di Città della Scienza a Napoli, un esempio di grande partecipazione, trasparenza e di tutela dei partecipanti, che, centrando l’obiettivo di un’ottima qualità architettonica, ha dimostrato le capacità dei progettisti, la Fondazione ha avviato un nuovo Concorso di progettazione per la ricostruzione del corpo centrale dell’ex biblioteca della Stazione Zoologica Anton Dohrn a Napoli.

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