Nuovo corso gratuito di formazione FAD “I cantieri di allestimento opere temporanee pubblico spettacolo ed eventi”

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti Iscritti Inarcassa è lieta di comunicare l’avvio di un nuovo corso di formazione a distanza.

Il corso sarà disponibile a partire orientativamente a partire dal 15 settembre e fino al 31 luglio 2017.

 

Il Corso è reso disponibile gratuitamente ai singoli Professionisti, soci della Fondazione per l’annualità in corso.

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 3 agosto 2016

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Cassazione Civile, Sez. lav., sentenza n. 23687 del 19/11/2015: divieto di doppia iscrizione ai fini pensionistici.

La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 2 della l. 1046/1971 in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l'iscrizione a Inarcassa (con conseguente inefficacia dei contributi versati durante il periodo della doppia contribuzione), senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell'attività svolta".

La norma citata dalla Cassazione sancisce il divieto di iscrizione ad Inarcassa per tutti quei professionisti che siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. La violazione del divieto comporta la cancellazione dalla Cassa e, inoltre, i periodi di doppia iscrizione non possono essere utilizzati ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva richiesta per conseguire la pensione di vecchiaia erogata dall’Inarcassa.

Inoltre, continua la Corte, il dato storico della prevalenza dell’attività libero professionale dell’architetto o dell’ingegnere rispetto all’altra attività (ad esempio di commercio) da questi esercitata non vale ex se a radicare la competenza dell’Inarcassa. Infatti, il principio della prevalenza dell'attività svolta opera esclusivamente per le attività esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Rimangono, pertanto, esclusi gli ingegneri e gli architetti, i quali, giova ribadirlo, nel caso svolgano una doppia attività lavorativa non potranno essere iscritti Inarcassa finché perdurerà l’iscrizione ad altro ente previdenziale.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sentenza n. 733 del 28/10/2014: ammissione di ingegneri ed architetti nel caso in cui il bando di gara richieda il diploma di geometra.

Con la sentenza in commento, il TAR Abruzzo ha ribadito un principio, ormai invalso nella giurisprudenza amministrativa, a mente del quale “Allorquando il bando di un concorso preveda, come requisito di ammissione, il diploma di geometra, va ammesso al concorso anche il candidato in possesso della laurea in ingegneria (o in architettura, cfr. TAR Pescara – Abruzzo, Sez. I, sent. n. 463/08), in quanto il possesso di tale titolo di studio superiore deve ritenersi assorbente sia perché le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in ingegneria, comprendono quelle del corso di studi di geometra sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento”.

Alla luce di tale pronuncia, sono facilmente evincibili i fondamenti sui quali si è formato il convincimento dei Giudici. 

Difatti, risulterebbe oscuro, se non addirittura incomprensibile, il precludere agli ingegneri ed architetti la partecipazione ad una gara pubblica, per la quale il bando prescrive il possesso del diploma di geometra. Come affermato dai Giudici, le materie presenti nel corso di laurea in ingegneria, come in quello di architettura, risultano essere, per certi versi, le medesime di quelle presenti nel percorso per diventare geometra, con la differenza che il grado di approfondimento nei due corsi di laurea risulta recisamente maggiore. Ne consegue che, sarebbe illogico precludere ad ingegneri ed architetti la partecipazione ad una gara pubblica, nel caso in cui sia richiesto il diploma di geometra, essendo le loro competenze assorbenti e maggiormente specializzate rispetto a quelle possedute da un geometra.

Dunque, ogniqualvolta un bando di gara prescriva, per la partecipazione, il possesso del diploma di geometra, ingegneri ed architetti hanno il pieno diritto di partecipare.

avv. Riccardo Rotigliano

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Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 13420 del 29/05/2013: esclusione della responsabilità in caso di danni provocati dalla ditta appaltatrice.

L’arresto in esame prende in considerazione il caso di una impresa edile che, nel ristrutturare il prospetto di un palazzo, ha provocato dei danni all’edificio adiacente. In tale evenienza, secondo la Suprema Corte “Va esclusa la responsabilità dell'architetto (o dell’ingegnere, n.d.a.) per i danni cagionati nel corso di una ristrutturazione all'edificio confinante allorché l'attività posta in essere sia riconducibile alla condotta realizzata dall'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori ovvero che la stessa si sia discostata da quello che era stato il progetto, così implicitamente escludendo errori di progettazione”.

Le ragioni sono evidenti.

Nel caso al vaglio della Corte, i Giudici hanno verificato che l’elaborato progettuale non era affetto da vizi o irregolarità, tali per cui sarebbe potuto derivare un danno nella fase dei lavori. Non essendo presenti vizi progettuali, la responsabilità deve, quindi, essere fatta necessariamente ricadere sull’appaltatrice, in quanto responsabile dell’esecuzione dei lavori, in occasione dei quali si è discostata dal progetto, con ciò provocando il danno lamentato dal terzo.

avv. Riccardo Rotigliano

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Il nuovo Codice appalti ed il passaggio al BIM.

La Direttiva Europea 2014/24/UE sugli Appalti Pubblici esprime in modo chiaro l’indicazione di introdurre il Building Information Modeling (BIM) all’interno delle procedure di Procurement degli Stati Membri. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, della Direttiva “Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi”. 

Al fine di recepire tale indicazione e favorire l’utilizzo del BIM nella progettazione per lavori pubblici, il nuovo Codice appalti disciplina tale facoltà in relazione alle nuove opere e ai servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Infatti, ai sensi dell'art. 23, comma 13, le stazioni appaltanti potranno, se dotate di personale adeguatamente formato e d’idonei mezzi di monitoraggio, richiedere l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici finalizzati alla modellazione elettronica e informatica, per l’affidamento di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti e, prioritariamente, per i lavori complessi.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, saranno stabilite le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di tali strumenti, in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. 

L’utilizzo di tali metodologie, peraltro, costituirà, a norma del medesimo articolo, parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’art. 38, d. lgs.vo n. 50/16. 

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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La nuova convenzione UNIPOLSAI

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Caro/a Collega,

 

La Fondazione, nell’ambito delle iniziative assunte a favore degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, ha sottoscritto la nuova convenzione, con la compagnia assicurativa UNIPOLSAI, rivolta ai propri soci, valida dal 1° agosto per il biennio 2016-2018. 

 

Questo servizio permette agli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, singoli o associati, iscritti alla Fondazione Inarcassa e ai familiari conviventi, di sottoscrivere prodotti assicurativi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose rispetto al mercato, dietro esibizione della tessera d’iscrizione alla Fondazione, valida per l’anno solare in corso.

 

Per maggiori informazioni e per prendere visione delle nuove condizioni potrai consultare il nostro portale internet, all’indirizzo: www.fondazionearching.it, nell’apposita area “CONVENZIONI”.

 

 

Ti aspettiamo!

La Fondazione.

Newsletter Sportello Pronto Europa - Luglio 2016

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NEWSLETTER SPORTELLO PRONTO EUROPA

Luglio 2016

 

 

● Progetti Innovativi KIC InnoEnergy 2016-2 nel settore delle Energie Rinnovabili – Scadenza per la presentazione dei progetti: 11 Ottobre 2016

La “KIC InnoEnergy” è un’organizzazione europea che promuove innovazione, imprenditoria e formazione nel campo dell’energia sostenibile, coinvolgendo università, centri di ricerca e imprese. Il bando ha la finalità di promuovere e supportare finanziariamente progetti meritevoli, della durata massima di tre anni. I progetti dovrebbero mirare a perfezionare un prodotto o servizio innovativo che si trova già ad un buon livello di sviluppo (TRL5) e che dovrebbe essere pronto ad essere lanciato sul mercato nell’arco di cinque anni. I campi trematici sono: Tecnologie Gas e carbone pulite; Deposito di energia; Edifici e città Smart; Energie rinnovabili; Efficientamento energetico; Energia da combustibili chimici; Reti energetiche Smart.

Devono presentare le proposte progettuali consorzi di almeno tre e massimo sette soggetti provenienti da almeno due diversi Paesi europei ed appartenenti sia al mondo della ricerca sia al mondo dell’industria/impresa (associazioni di categoria, organismi di ricerca, enti locali e pubblica amministrazione, grandi imprese, PMI, Startup). Almeno un’impresa del consorzio dovrebbe occuparsi della commercializzazione del prodotto o servizio.

Ogni progetto parte con il WP0 che corrisponde ad uno studio di fattibilità. Il budget per lo svolgimento del WP0, nel caso in cui il progetto venga approvato, è pari a 50.000 euro. Al termine del WP0 sarà possibile accedere ad altri fondi (le dimensioni dei progetti variano da 100.000 euro a 4-5 milioni di euro, con cofinanziamento dal 20% al 80%).

Link: https://cip.kic-innoenergy.com/ 

 

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera – Aperti i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse, scadenza 15 Settembre 2016

Entro metà settembre è possibile presentare proposte progettuali attraverso una Manifestazione di Interesse (MdI), che costituirà la prima fase per poter realizzare progetti di cooperazione finanziati dal Programma, per progetti da realizzarsi entro 18 mesi oppure entro 36 mesi. L’avvio del Programma, infatti, prevede 3 Fasi alle quali è obbligatorio partecipare per poter presentare un progetto: Manifestazione di Interesse (al termine del quale i progetti non saranno sottoposti a valutazione), Laboratori per la progettualità (previsti in autunno 2016), Bando (previsto nel mese di dicembre 2016).

Le tematiche progettuali dovranno rientrare fra quelle seguenti: Asse 1. Competitività delle imprese; Asse 2. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; Asse 3. Mobilità integrata e sostenibile; Asse 4. Servizi per l’integrazione delle comunità (servizi socio-sanitari e socio-educativi); Asse 5. Rafforzamento della governance transfrontaliera; Asse 6. Assistenza tecnica.

Può presentare idee-progetto un partenariato composto da almeno due soggetti (uno italiano e uno svizzero). Essi devono essere soggetti pubblici e privati localizzati nell’area di cooperazione ammissibile al Programma: per la Svizzera i cantoni Vallese, Ticino e Grigioni; per l’Italia le Regioni Lombardia (Como, Sondrio, Lecco e Varese), Piemonte (Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli), Valle D’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano.

Per i soggetti pubblici di parte italiana il contributo previsto è fino al 100% del costo totale di progetto, per i soggetti privati fino ad un massimo dell’85%.

Link: http://interreg-italiasvizzera.eu/   

 

● Settima Edizione dell’Evento di Cooperazione sulle Scienze Tecnologiche e l’Innovazione fra Europa e India – 21/22 Settembre 2016, Istituto Nazionale di Oceanografia (NIO), Goa, India

L’evento è focalizzato sulle tematiche della bioeconomia, inclusa la ricerca marina, al fine di massimizzare la collaborazione futura scientifica e di business in quest’area.

Le varie sessioni in programma verteranno sulle seguenti tematiche: Sicurezza alimentare sostenibile (ricerca e innovazione durante tutta la catena alimentare, dalla produzione delle materie prime, alle diete e al processo alimentare per i cibi salutari e sicuri); Crescita blu (test, dimostrazioni, incremento di scala, immissione sul mercato di tecnologie marine e marittime innovative, prodotti e servizi, così come l’esplorazione delle interazioni tra oceani e salute umana e il rafforzamento della capacità di osservare e mappare oceani e bacini marini); Rinascita rurale (innovazione come guida per lo sviluppo rurale con particolare enfasi sulle condizioni di sviluppo a contorno per innovazione e nuovi modelli di business adattati al contesto rurale, e supporto per sviluppo di capacità nelle comunità rurali); Innovazione a base biologica per beni e servizi sostenibili (assicurare l’approvvigionamento di biomassa sostenibile per beni e servizi a base biologica e il futuro sviluppo per mercati basati sul bio, ad esempio attraverso l’impegno promozionale degli stakeholder).

Aziende, ricercatori e professionisti hanno la possibilità di scoprire nuove opportunità di collaborazione con l’India partecipando all’Open House, nell’ambito del quale agenzie finanziatrici europee e indiane, ambasciate ed altre iniziative di supporto della cooperazione in ricerca e innovazione saranno a disposizione per presentare nuovi ambiti di sviluppo. Sarà anche possibile incontrare nuovi partner commerciali. E’ necessario registrarsi entro il 15 Settembre 2016.

Link: https://sticoopdays2016.splashthat.com/ 

 

● Sesta Edizione del Forum Italiano sulle Biotecnologie Industriali e la Bioeconomia (IFIB 2016), Vicenza, 22-23 Settembre 2016

Il Forum Italiano sulle Biotecnologie Industriali e la Bioeconomia 2016 è uno workshop organizzato da Assobiotec - l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie – insieme a Innovhub-SSI (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, che svolge attività di ricerca applicata, consulenza tecnico-scientifica e testing industriale) e CUOA Business School. L’evento ha lo scopo di censire i progetti di ricerca nel settore della biotecnologia industriale, al fine di rafforzare la rete di collaborazione nell’area mediterranea e di promuovere partenariati fra industria e università.

Nell’ambito di questo, la rete EEN organizza il Biotech and Bioeconomy Partnering Event il quale offre l’opportunità ai partecipanti alla conferenza di organizzare incontri bilaterali professionali, di trovare potenziali partner e di stabilire nuove opportunità di cooperazione nella ricerca, trasferimento di tecnologie e business. Per partecipare agli incontri bilaterali con altre aziende/università/centri di ricerca pubblici e privati è necessario registrarsi entro il 21 Settembre 2016 sull’apposito sito.

Link al Forum: 

http://assobiotec.federchimica.it/eventi/eventi-associativi/2016/09/22/default-calendar/italian-forum-on-industrial-biotechnology-and-bioeconomy-(ifib-2016) 

Link al Partnering Event: https://www.b2match.eu/ifib2016 

 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 22 luglio 2016

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Cassazione civile, sez. II, 12/11/2015, n. 23120: nessun automatismo fra condanna penale e cancellazione dall’albo professionale

Da tempo la giurisprudenza costituzionale si è occupata delle conseguenze delle sentenze penali di condanna che, per disposizione di legge, importino di diritto effetti destituivi, quali la cancellazione dall’albo, incidenti sullo status del professionista, pubblico o privato che sia. 

Tale iter giurisprudenziale, che si è svolto tenendo in considerazione sia il profilo sanzionatorio – disciplinare sia la decadenza dall'esercizio di determinate attività pubbliche o sottoposte a controllo pubblico, converge costantemente nel negare ogni automatismo tra condanna penale ed effetti ablativi di un’investitura professionale. Ne è derivato il principio di diritto, ormai acquisito nell’ordinamento, in base al quale “L'effetto destitutivo, comunque denominato e qualificato, da un impiego o da una professione quale conseguenza di una condanna penale, deve essere in ogni caso mediato dalla duplice garanzia del procedimento disciplinare e del conseguente giudizio sulla gravità dell'addebito ascritto all'incolpato, restando escluso che la condanna penale importi di diritto l'applicazione di una sanzione disciplinare di carattere espulsivo” (Cass. civ., sez. II, 12/11/15, n. 23120). 

La Suprema Corte ha precisato che tale principio è valido anche rispetto alle professioni di architettura e ingegneria. In particolare, l’art. 20, R.D. n. 2537/1925, sul regolamento delle predette professioni, prevede la cancellazione dall'albo nel caso di condanna costituente impedimento all'iscrizione. Detto impedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto citato, è dato dall’essere incorso il professionista in una delle condanne di cui all’art. 28, L. n. 1938/1874 (Legge sull’esercizio della professione di Avvocato e di Procuratore). Poiché tale normativa non è più in vigore, il rinvio operato dall’art. 20, R.D. n. 2537/1925 all’art. 28, L. n. 1938/1874 deve ritenersi di natura solamente formale, con la conseguenza che il provvedimento di cancellazione dall'albo non ha più natura vincolata e deve essere adottato con le garanzie del procedimento disciplinare.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Appalti sotto soglia – L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria alla luce delle linee guida Anac, attuative del nuovo Codice Appalti. 

L’art. 36, comma 7, d. lgs.vo n. 50/2016 demanda alle linee guida dell’Anac la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia UE e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici. 

Le Linee guida in questione, la cui bozza è stata posta in consultazione fino al 16/05/2016, sono state licenziate nel loro testo definitivo dall’ANAC il 28/06/2016.

Come precisato dall’Anac, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del nuovo Codice, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Ai sensi di tale norma l’amministrazione deve procedere all’invito di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

A tal proposito, l’Anac ha precisato che “si ritiene necessario che l’istituzione dell’elenco avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, fermo restando quanto specificato nelle citate linee guida, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

• il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

• il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la

formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;

• il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;

• la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare”.

Ne deriva che nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti − la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. 

avv. Riccardo Rotigliano

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Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 17881 del 10/09/2015: impossibilità di individuare una prestazione intermedia tra progetto di massima ed esecutivo ai fini della determinazione del corrispettivo.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto a lume del quale "la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso - se necessario - al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima, ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all'esecuzione dell'opera".

Da tale statuizione discende che, nel caso in cui il compenso del professionista non sia ab origine pattuito tra le parti, il giudice, nel pronunciarsi sul quantum spettante dovrà prendere in considerazione le effettive caratteristiche possedute dal progetto e, a tal punto, qualificarlo o di massima o esecutivo, essendogli fatto divieto di individuare una terza species intermedia. 

Pertanto, il compenso che verrà liquidato al professionista sarà strettamente ancorato all'effettiva prestazione svolta, ciò che, di fatto, risulta essere un presidio posto a garanzia del professionista stesso. Tale principio di diritto, infatti, riduce notevolmente la discrezionalità del giudice, il quale, nell'operare la propria valutazione, dovrà attenersi a rigidi elementi tecnico-fattuali, riconoscendo il compenso per l’attività di progettazione esecutiva ancorché per tali aspetti marginali non sia completa.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 776 del 25/02/2016: collaborazione dell'ingegnere "junior".

Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’articolo 46 del d.p.r. n. 328/2001 prevede che gli ingegneri junior, con laurea triennale e iscritti nella sezione "B" dell’albo, possono collaborare con gli ingegneri della sezione "A", cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi, ma solo nel settore delle opere edili.  Gli ingegneri junior hanno competenze proprie solo in materia di edilizia privata.

 La progettazione di opere per la difesa del suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l’ambiente e il territorio sono, invece, di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione "A". Per queste attività, in base all’articolo 45 del d.p.r. n.  328/2001, non è prevista alcuna attività di collaborazione o concorso.

Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, un Comune aveva aggiudicato dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad una società che si era fatta redigere gli elaborati dell’offerta tecnica da un ingegnere junior

Secondo il Consiglio, infatti, "sarebbe stata violata la lex specialis, che prevedeva, pena l’esclusione, che gli elaborati dell’offerta tecnica fossero sottoscritti da un progettista abilitato alla progettazione, ai sensi della normativa vigente; nel caso di specie gli elaborati suddetti erano stati redatti e sottoscritti unicamente da un ingegnere “junior”, e quindi non abilitato, sicché la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. L’art. 46, comma 3, lettera a), n. 1), del d.P.R. n. 328 del 2001 stabilisce che gli ingegneri “junior” con laurea triennale possano svolgere attività basate sull’applicazione delle scienze, con mera attività di concorso e collaborazione rispetto all’attività degli ingegneri della sezione “A” e solo nel settore delle opere edili; solo in materia di edilizia privata gli ingegneri “junior” avrebbero competenze proprie, nei casi regolati dal comma 3, lettera a) n. 2 di detto art. 46. Nel caso di specie quelle da progettare non sarebbero nemmeno state opere edili, ma opere per la difesa del suolo, per il disinquinamento e per le depurazioni, nonché sistemi ed impianti civili per l’ambiente ed il territorio, che, ex art. 45 comma 1, lettera a), del citato d.P.R., sarebbero di esclusiva competenza di ingegneri iscritti nella sezione “A” e per le quali non sarebbe prevista alcuna attività di concorso o collaborazione".

Pertanto, in tutti quei casi in cui non si verta in materia di costruzioni civili semplici, l'ingegnere "junior" può partecipare a titolo di mero concorso e collaborazione, restando preminente la sottoposizione alla direzione ed al controllo da parte di un ingegnere iscritto alla sezione "A", al precipuo scopo di evitare che nella fase di progettazione possano essere commessi errori tali da potere incidere negativamente sulla progettazione.

avv. Riccardo Rotigliano

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Sintesi di monitoraggio legislativo 1°-15 luglio 2016

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NOTA POLITICA

 

Il Governo è deciso a continuare sulla strada della riduzione della pressione fiscale. Lo conferma il Ministro dell’economia fornendo dati rassicuranti su pressione fiscale e disoccupazione, che stanno calando, e sostenendo la necessità di proseguire sulla strada delle riforme.

Anche il Ministro Delrio punta a dare fiducia ai mercati dicendosi d’accordo con la proposta, lanciata dall’ANCE, di dare avvio a un piano industriale di sviluppo che potenzi i lavori pubblici e sulla maggiore flessibilità per gli investimenti. Accolta anche l’dea di convocare subito un tavolo di confronto per affrontare la fase transitoria del nuovo Codice degli appalti. 

Ma nonostante gli annunci i dati dell’ISTAT sulla povertà e la crisi bancaria in atto non fornisco per ora prospettive positive per l’economia.

Prosegue infatti la trattativa in corso a Bruxelles per trovare la quadra con la Commissione europea per una soluzione sulle banche italiane; se si è d’accordo sulla protezione delle famiglie e dei risparmiatori il governo italiano cerca di trattare anche sul ruolo degli investitori istituzionali nell’eventuale salvataggio del Monte dei Paschi.

 

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

 

LAVORI PUBBLICI & EDILIZIA

 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti attuativi della riforma PA

Sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 13 luglio sono stati pubblicati due provvedimenti di attuazione della legge di delega al Governo per la riforma della pubblicazione amministrazione (cd. riforma Madia).

I decreti entreranno in vigore il 28 luglio.

Di seguito i link ai testi:

- Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124

- Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

 

 

La relazione annuale ANAC al Parlamento

Giovedì 14 luglio il Presidente Raffaele Cantone ha illustrato in Senato la relazione annuale al Parlamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’anno 2015.

Presentazione del Presidente Cantone 

Relazione

 

 

ANAC ha pubblicato le proposte di linee guida attuative del nuovo codice appalti sul sottosoglia

Il Consiglio dell’Autorità ha deliberato le Linee Guida “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Prima dell’approvazione del documento definitivo, l’atto è stato inviato per un parere al Consiglio di Stato e alle Commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato.

 


Consiglio dei ministri – esame definitivo Dpr terre e rocce da scavo

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto del Presidente della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il decreto ha per oggetto:

•    la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;

•    la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;

•    l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

•    la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza Unificata.

Tra le principali peculiarità del provvedimento:

•    la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;

•    procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;

•    una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;

•    il rafforzamento del sistema dei controlli.

Si tratta dunque di un provvedimento che, rispondendo alle criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese.

Il decreto, che risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo “circolare”, consente inoltre di recepire le richieste formali della Commissione europea ed evitare così che l’Eu-Pilot 5554/13/ENVI aperto su questo tema evolva in una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.

 

 

La legge europea in Gazzetta. Cade l'obbligo di sede legale in Italia per le Soa

Anche le società di attestazione con base all'estero potranno rilasciare i certificati ai costruttori italiani purché mantengano almeno una sede operativa in Italia.

È quanto dispone la legge 122/2016, la cosiddetta legge europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 luglio e in vigore a partire dal 23 luglio. Qui il testo.

L'obbligo della collocazione in Italia della sede legale delle Soa era stato oggetto di una procedura di infrazione e di una pronuncia della Corte di Giustizia Ue che ha giudicato incompatibile con le regole europee sulla «libertà di circolazione e di stabilimento» l'obbligo di avere una sede legale in Italia per le Soa fissato dal vecchio regolamento appalti (in questa parte ancora in vigore fino all'arrivo delle nuove linee guida Anac sulla qualificazione).

Un'altra novità è contenuta all'articolo 30 delle legge che riformula l'art. 29, comma 3, del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Con la nuova disciplina si specifica che l'esclusione della natura di trasferimento d'azienda (o di parte d'azienda) è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa ed alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa.

 

 

La Conferenza Unificata Stato-Regioni del 7 luglio scorso ha dato parere positivo all’autorizzazione paesaggistica semplificata

Il decreto individua gli interventi ritenuti di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli per i quali l’autorizzazione non sarà più richiesta.

L’allegato A del decreto individua i 31 piccoli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica tra cui gli interventi (che non comportino modifiche sostanziali) volti a migliorare l’efficienza energetica e il consolidamento statico e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.

L’allegato B esplicita le 42 tipologie di interventi considerati ad impatto lieve sul territorio come interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio e la realizzazione di tettoie e porticati.

La procedura prevista per gli interventi di lieve entità viene inoltre coordinata con i decreti attuativi della riforma Madia in materia di silenzio assenso e di Conferenze di Servizi, e viene facilitata la procedura per le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche.

Secondo le Regioni il decreto dovrebbe eliminare circa un terzo del carico di lavoro agli uffici degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico.

Per semplificare ulteriormente i processi autorizzativi le Regioni hanno proposto l’eliminazione “del parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione e l'adeguamento della viabilità forestale”. 

Tra le richieste espresse dalla Regione Friuli Venezia Giulia ha trovato accoglimento anche quella relativa al mantenimento della validità degli accordi di semplificazione paesaggistica già sottoscritti dalla Regione FVG e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

La Regione ha inoltre espresso parere favorevole anche in considerazione del fatto che molte modifiche e semplificazioni sono attese da anni e che le raccomandazioni poste dalle Regioni nel documento esaminato e integrato congiuntamente al MiBACT dovrebbero attivare, come è stato assicurato, un Tavolo per monitorare eventuali difficoltà applicative della nuova disciplina.

Anche l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) ha espresso soddisfazione per l’intesa sancita. Il Sindaco di Catania ha dichiarato: “A causa dei vincoli paesaggistici molti cittadini non potevano apportare alle proprie abitazioni la minima modifica poiché vincolata ad un parere della sovrintendenza di turno. La decisione di oggi modifica le procedure e, per quegli interventi edilizi di lieve entità indicati nello schema di regolamento approvato già in via preliminare del Consiglio dei Ministri, si potrà procedere alle modifiche scaduti i termini dell’invio della domanda che variano dai 30 ai sessanta giorni. Questo semplificherà e velocizzerà le procedure e migliorerà la vita dei cittadini”.

 

 

Il decreto sui livelli di progettazione slitta a dopo l’estate

Il decreto sui livelli di progettazione, attuativo del nuovo Codice Appalti, sarà pronto probabilmente dopo l’estate. E’ quanto affermato da Angelo Domenico Perrini, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e componente della Commissione che si sta occupando di redigere il testo all’interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Sebbene il decreto sembrava in procinto di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, con tutta probabilità slitterà dopo la pausa estiva.

Uno dei capisaldi del provvedimento, ha ricordato Perrini a margine del convegno “Il nuovo Codice Appalti e i servizi di ingegneria e architettura: novità e criticità” organizzato a Bari, è il rafforzamento del progetto di fattibilità, che ingloba tutta una serie di verifiche che in precedenza venivano rimandate alla fase del progetto definitivo ed esecutivo. Si tratta delle indagini geologiche e geognostiche, le verifiche preventive dell'interesse archeologico e gli studi preliminari sull’impatto ambientale delle opere da realizzare. Nel progetto si dovrà anche indicare se si intende suddividere l’opera in lotti funzionali ed eventualmente avviare le procedure espropriative necessarie. Al progetto bisognerà allegare gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Una parte della commissione che sta lavorando al decreto nel CSLP, ha riferito Perrini, proponeva di semplificare le procedure per la redazione del progetto di fattibilità inerente alle opere semplici e ripetitive “come l’adeguamento a norma di una scuola, dove gli interventi sono già predeterminati”.

La volontà di semplificazione si è però scontrata con un dato di fatto: nel Codice Appalti manca la differenziazione tra opere complesse e opere semplici. L’introduzione di procedure semplificate richiederebbe quindi una serie di modifiche al Codice Appalti. Il CNI sta già lavorando in questo senso con una serie di proposte da far confluire nel primo correttivo, che sarebbe già in gestazione.

Un’altra implicazione del decreto sui livelli di progettazione è la definizione dei compensi dei professionisti a base di gara. II compensi - secondo Perrini - dovranno essere rivisti, dal momento che il professionista che redige il progetto di fattibilità dovranno essere rivisti dal momento che il professionista che redige il progetto di fattibilità deve effettuare indagini e attività aggiuntive prima non previste.

Il decreto per il calcolo degli importi messo a punto dal Ministero della Giustizia ripropone invece i contenuti del DM 143/2013, quindi i meccanismi della vecchia normativa in base alla quale il progetto preliminare richiedeva meno incombenze.

Questa problematica si somma ai dubbi che ruotano intorno al nuovo Decreto Parametri. Secondo il Ministero della Giustizia e secondo le prescrizioni del Codice, le indicazioni del decreto sono facoltative.

La pensa diversamente l’Anac, che nelle linee guida sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ha ribadito l’obbligo di utilizzare il DM Parametri per la definizione degli importi.  

 

 

Assemblea nazionale ANCE

Giovedì 14 luglio si è tenuta a Roma l’Assemblea nazionale dell’Ance.

Dopo una prima parte, nella quale sono intervenuti il sociologo Giuseppe Roma e il Direttore del Centro studi di Confindustria, Luca Paolazzi, dedicata all’analisi dei dati relativi al settore e alle prospettive di crescita del comparto, volano per l’intera economia del Paese, il Presidente De Albertis ha preso la parola per illustrare, in una dettagliata e ampia relazione, le priorità necessarie per tornare a crescere. In particolare, il presidente Ance ha richiamato la necessità di “un grande Piano di sviluppo industriale e infrastrutturale capace di innovare in profondità tutto il Paese”.

Cinque le linee d’azione per raggiungere questo obiettivo: manutenzione e miglioramento delle infrastrutture esistenti; accelerazione e ampliamento del piano di riqualificazione degli edifici scolastici; assegnazione delle risorse necessarie per la riduzione del rischio idrogeologico; investimento sui beni culturali e sul turismo, soprattutto nel Mezzogiorno, e recupero e risanamento infrastrutturale e sociale delle periferie.

De Albertis non ha mancato poi di richiamare il tema del codice degli appalti definito “una vera e propria rivoluzione", ma che come ogni processo innovativo necessita di “un periodo di assestamento per poter essere assimilato”. Di qui la richiesta avanzata al Governo di “varare una moratoria che fino al 31 dicembre consenta alle amministrazioni di bandire le gare già pronte basate su progetti definitivi “. 

Immediata la risposta del Ministro Delrio che si è detto favorevole alla proposta del Presidente De Albertis di un Piano industriale di sviluppo del settore e poi successivamente, in una nota diramata dal Ministero delle infrastrutture, ha annunciato “l’apertura di un tavolo di confronto rispetto alla fase transitoria per affrontare con Ance e Enti locali la fase transitoria e l’andamento del mercato delle opere pubbliche, con componente prevalente dell’edilizia, cha ha comunque visto tra gennaio e giugno un aumento di 4 miliardi rispetto all’anno scorso”.

Sintesi relazione presidente De Albertis docx 53,4 Kb 

Relazione del Presidente pdf 483,9 Kb 

Centro Studi per Assemblea 2016 pdf 821 Kb 

 

 

 

Lavori pubblici, bandi in calo anche a giugno: il numero dei bandi scende del 27%: il nuovo codice rallenta il mercato

Per il secondo mese consecutivo il numero di bandi pubblicati si attesta su oltre un quarto in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno: -26% a maggio e -27,8% a giugno. A maggio c'era stato anche un crollo negli importi, -85%, mentre a giugno gli avvisi Infratel sulla banda larga (1,4 miliardi di euro) risollevano i valori a +50%. Ma si tratta di lavori iperspecialistici, la OS19, per i quali non sono molte le imprese di costruzione qualificate, e le gare potrebbero essere vinte direttamente dai gestori di Tlc. Senza Infratel gli importi di giugno sarebbero di nuovo in calo, -37%.

I cali più consistenti si registrano in tre soggetti chiave: Comuni (-58% negli importi a maggio, -79% a giugno), Anas (-30% in due mesi), ferrovie (-30%, -88% al netto del bando Cociv). L'Anas pubblicherà a luglio il bando per l'accordo quadro sulle progettazioni, per portare in pochi mesi all'esecutivo tutti i progetti, ma ammettono: «I bandi per le nuove opere non ripartiranno prima di fine anno, inizio del 2017». (si veda il servizio)

Nella lettura dei dati sui bandi è entrato anche il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. «Dai 18,1 miliardi del 2013 - scrive in una nota - siamo passati a 30,4 mld nel 2015 con un aumento di oltre il 60%».

Vero. Anche se i 18,1 miliardi del 2013 sono il dato più negativo degli ultimi 15 anni, frutto della stretta di Monti nel 2012. Comunque i 30 miliardi del 2015 sono effettivamente un dato elevato, che ha riportato lo scorso anno i bandi al livello medio pre-crisi (2002-2008).

«Se veniamo al 2016 (gennaio-maggio) - prosegue Delrio - troviamo un aumento rispetto al dato già ottimo del 2015: 11.6 rispetto a 8.4 miliardi». I dati Cresme dicono una cosa diversa: valori a -17,5% da gennaio a maggio e -8% da gennaio a giugno, che diventerebbero -22% togliendo gli "anomali" bandi Infratel per la banda ultralarga.

«Certo - prosegue il Ministro - l'entrata in vigore del nuovo Codice ha determinato una caduta nel mese di maggio, ma solo per poter adattarsi a nuove regole che consentono di fare finalmente i lavori pubblici con costi e tempi certi e senza corruzione. Visto che i lavori di un'opera iniziano solo con il progetto esecutivo, il problema non è che venga fatto prima del bando, come da nuovo Codice, o dopo. Il problema è che opere da 50 milioni non impieghino 10 anni, come accade oggi, per essere realizzate. E per fare questo bisogna avere buoni progetti esecutivi a gara».

Non c'è dubbio che qualche critica di queste settimana, dagli operatori o anche interna al Pd, ha approfittato delle difficoltà iniziali per criticare alcune novità del Codice (l'appalto su esecutivo, l'offerta più vantaggiosa, le commissioni esterne e la vigilanza Anac). Ma proprio per il peso delle novità introdotte resta poco contestabile che il governo abbia sottovalutato la "fase transitoria", riducendosi al'ultimo minuto (18 aprile) con il testo definitivo del Dlgs, senza dare neppure qualche mese alle stazioni appaltanti per adeguarsi.

Le difficotà sono nei numeri delle principali amministrazioni, nei primi mesi del codice, maggio e giugno. Anas -67% nel numero di bandi e -30% negli importi rispetto allo stesso bimestre del 2015; Rfi -31% nei bandi e -88% negli importi (-31% le ferrovie grazie al bando Cociv); i Comuni -25% nel numero e -69% negli importi.

L'intervista ad Adriano Palmigiano, direttrice Appalti dell'Anas (si veda altro servizio) , conferma che ci vorranno ancora mesi per fare i progetti esecutivi, e i bandi per nuove opere ripartiranno a regime solo da inizio 2017. E anche Rfi aveva anunciato subito che ci sarebbe voluto qualche mese per ripartire.

Dopodiché ha ragione Delrio: «La cura non va distinta dalla malattia». I lavori pubblici ripartiranno, perché le risorse in bilancio ci sono (+9,2% nel 2016 per le infrastrutture statali, 17 miliardi per le ferrovie negli Addendum Rfi 2015 e 2016, da spendere nei prossimi anni, 6,8 miliardi per l'Anas tra 2016 e 2020) e la legge di Stabilità 2016 ha eliminato il Patto di stabilità per i Comuni. Probabile dunque che la ripartenza dei lavori pubblici sia solo rimandata di sei mesi. Resta solo il rammarico per un rallentamento che si poteva evitare.

 

 

 

 

PROFESSIONI

 

 

Jobs act degli autonomi

Proseguono in Senato i lavori della Commissione Lavoro e previdenza sul Jobs act degli autonomi.

In particolare, il relatore del provvedimento, Sen. Sacconi, in seguito ai pareri espressi dalla Commissione Bilancio e Affari Costituzionali ha presentato alcuni nuovi emendamenti.

Si segnalano, in particolare, la proposta volta a delegare il Governo per la disciplina in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche nonché in tema di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali.

 

Interrogazione per l’inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti nell’indice nazionale

Con riferimento al Codice dell'amministrazione digitale, che prevede l'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), gli Onorevoli Gebhard e Abrignani (Misto) si sono rivolti, con una interrogazione presentata alla Camera, al Ministro dell'economia per invitarlo ad attivarsi con la massima sollecitudine al fine di favorire un accordo tra tributaristi e Equitalia, sull'esempio di quello vigente tra Agenzia delle entrate e tributaristi stessi, affinché anche gli indirizzi PEC dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 vengano inclusi nell'elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). 

Infatti, la recente introduzione del sistema di notifica degli atti di riscossione tramite posta elettronica certificata, pone la categoria professionale dei tributaristi ex lege n. 4/2013 in una posizione di diseguaglianza rispetto ai professionisti iscritti in albi o elenchi. 

 

 

Riforma delle professioni, consultazione UE fino al 19 agosto

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri e opinioni sui Piani nazionali di Riforma (PNR) delle professioni presentati dagli Stati membri.

I PNR illustrano le azioni che gli Stati membri hanno intrapreso o che intendono intraprendere per garantire una migliore regolamentazione delle professioni, nell’interesse dei professionisti e dei consumatori. I PNR sono il risultato finale dell’esercizio di trasparenza avviato nel 2014 attraverso il quale è stata condotta un'analisi sulla regolamentazione delle professioni, per verificare che le disposizioni normative nazionali fossero proporzionate e giustificate da un interesse pubblico, senza creare oneri aggiuntivi per i professionisti.

La consultazione è rivolta a tutti: amministrazioni pubbliche, categorie di professionisti e cittadini.

L'intenzione è quella di conoscere l'opinione sulle specifiche modifiche proposte da ciascuno Stato membro:

- se si pensa che siano necessarie altre modifiche non proposte dallo Stato membro,

- se lo Stato membro ha condotto un'adeguata analisi della regolamentazione e dei suoi effetti nella elaborazione del Piano nazionale di riforma.

Le osservazioni possono riferirsi ad uno qualsiasi dei Piani, non necessariamente a quello adottato dal proprio Stato membro, ed anzi, lo scopo della "valutazione reciproca" è proprio questo.

Inoltre, nel mese di ottobre 2015, la Commissione europea ha adottato una Strategia per il mercato unico dei beni e servizi, prevedendo delle azioni per il miglioramento della regolamentazione dei servizi professionali. Una delle iniziative annunciate è l'introduzione di un quadro analitico di valutazione per la regolamentazione di ausilio per gli Stati membri in fase di revisione della regolamentazione, al fine di garantire la proporzionalità delle misure adottate ai rischi che si vogliono difendere.

Su questa seconda iniziativa la Commissione ha progettato due diversi questionari: uno per le autorità competenti che si occupano della regolamentazione delle professioni e uno rivolto a tutti gli altri.

Chi partecipa alla consultazione può esprimere la propria opinione circa:

- la validità dell'applicazione di una simile analisi alla regolamentazione delle professioni;

- il valore aggiunto di tale analisi e il suo impatto sul quadro normativo generale delle professioni.

La consultazione è aperta sino al 19 agosto 2016.

Per maggiori informazioni:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8827

Per partecipare alla consultazione:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegProfConsultation2016?surveylanguage=IT

 

 

Proposta di legge regione Lazio: fondi regionali ed europei aperti ai professionisti

Le Partite Iva nel Lazio potranno accedere ai contributi regionali ed europei per le piccole e medie imprese. A mettere nero su bianco una regola già scritta, ma spesso inapplicata, è stata una proposta di legge approvata dalla Giunta Regionale, passata ora in Consiglio per il varo definitivo.

L’articolo 15 del testo stabilisce infatti che nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni regionali che prevedono la concessione di contributi finanziati con risorse regionali e fondi europei per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese “si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva”.

A livello italiano l’equiparazione tra professionisti e imprese nell’accesso ai fondi europei e ad altre risorse regionali è avvenuto con la Legge di Stabilità per il 2016. I professionisti, infatti, sono considerati esercenti attività economica a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

La legge ha accolto i contenuti della  raccomandazione della Commissione Europea 2013/361/CE, del Regolamento europeo 1303/2013 e delle linee d’azione per le libere professioni del piano imprenditorialità 2020.

Nel 2014 Antonio Tajani, che rivestiva la carica di vicepresidente della Commissione Europea, ha chiarito che sarebbero stati disponibili anche per i professionisti i fondi strutturali gestiti a livello nazionale o regionale, gli 80 miliardi di fondi Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione e i 2,4 miliardi di fondi Cosme, studiati per la competitività e la crescita economica. L’Unione Europea, che prima non permetteva ai professionisti di accedere alle agevolazioni per le imprese, ha infatti deciso di correggere il tiro valorizzando il giro d’affari creato dai professionisti.

Dopo gli entusiasmi iniziali, era stata sottolineata la necessità che le Regioni, cioè gli enti che materialmente gestiscono l’erogazione di questi fondi, si adeguassero scrivendo bandi chiari ed esplicitamente aperti ai liberi professionisti.

La proposta di legge del Lazio sembra andare in questo senso. Adesso bisogna attendere l’iter per la sua approvazione.

 

 

Osservatorio sulle partite Iva: sintesi dei dati di maggio 2016. Sono state aperte oltre 47mila nuove posizioni 

Sono quasi 34mila le persone che hanno aperto in maggio una partita Iva. Rappresentano quasi il 72% dell’ammontare registrato in maggio, pari a oltre 47mila nuove attività avviate. Di queste, i titolari del 22,6% sono società di capitali e quasi il 5% sono società di persone. Il totale si completa con uno 0,7% rappresentato da “non residenti” e/o da altre forme giuridiche.

Rispetto al maggio 2015, si osserva un incremento di avviamenti per le società di capitali (+15,2%) e le società di persone (+1,7%), mentre si registra un calo di aperture per le persone fisiche (-7,8%). Sul totale, quindi, una leggera flessione, pari a -3,1 per cento.

I numeri più alti sono segnalati al Nord, dove sono localizzate il 40% delle nuove attività.
Di poco inferiore la percentuale al Sud e Isole, pari al 37,6% del totale nazionale, mentre il restante 22,4% è stato contato nelle regioni del Centro Italia.

Incrementi molto consistenti in Basilicata (+49,6%), Molise (+26,7%) e Sardegna (+13,8%). Mentre in Calabria (-38%), Puglia (-25,9%) e Campania (-4,2%) permangono dati in regressione. 
Questi sono parte dei numeri contenuti nella sintesi, fornita dall’Osservatorio delle partite Iva, dei dati diffusi oggi dal Mef, relativi al mese di maggio 2016.

La pagina del sito Mef, dedicata alla navigazione dinamica dellOsservatorio delle partite Iva, consente di analizzare gli stessi dati con diverse chiavi di lettura.

Ad esempio, in base alla classificazione per settore produttivo, il commercio continua a registrare il maggior numero di aperture di partite Iva (21,7% del totale), seguito dall’agricoltura (15,8%) e dalle attività professionali (12,4%).

Messi a confronto, i dati di quest’anno con le aperture di maggio 2015, si sono verificati incrementi significativi nelle attività immobiliari (+27,6%), nell’istruzione (+16,3%) e nelle attività artistico-sportive (+15,1%).
Diversamente, si segnalano invece cali di avviamento nell’agricoltura (-23,8%), nella sanità (-7,2%) e nei

servizi alle imprese (-6,1%).

Relativamente alle persone fisiche, infine, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile: il 38% dei titolari delle partite Iva aperte sono donne.

Il 45,5% degli avviamenti è riferito a giovani fino a 35 anni e il 34,2% alla fascia tra 36 e 50 anni.
Rispetto allo scorso anno, la distribuzione per classi di età evidenzia un consistente calo di aperture per quella più anziana (-47,2%), mentre per la classe più giovane la diminuzione è solo dello 0,7%. 
I dati ci dicono ancora che il 16,7% di coloro che a maggio hanno aperto una partita Iva risulta nato all’estero e che risultano aver aderito al regime agevolato forfetario oltre 15mila nuovi imprenditori/professionisti, pari a circa il 32% del totale delle aperture di posizione, con un aumento del 17,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

 

FISCO

 

In Gazzetta il decreto per la compensazione crediti PA-cartelle esattoriali per l'anno 2016

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto 27 giugno 2016 in materia di “Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”. 

In vigore a partire dallo stesso giorno della sua pubblicazione in G.U., il provvedimento stabilisce che le disposizioni previste dal decreto del 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.

I crediti delle imprese e dei professionisti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012.

Ai fini della compensazione, la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato.

La compensazione può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012.

Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, restano ferme le modalità previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo 9, comma 02, del decreto legge n. 35/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013).

Una volta ottenuta la certificazione, il titolare del credito la presenta all'agente competente della riscossione. L'agente, in base al ruolo emesso, può procedere alla riscossione coattiva qualora l'ente (Regione, ente del Servizio sanitario nazionale, ente locale) non gli versa, entro 60 giorni dal termine indicato, l'importo certificato.

 

Per Caf e professionisti abilitati il software di controllo del 73C

(fiscooggi.it)

 

La deduzione di spese professionali non può essere discriminante

(fiscooggi.it)

 

Agenzia entrate: Fatturazione elettronica, web application 

È disponibile, sul sito istituzionale dell'Agenzia, la prima versione del servizio web gratuito grazie al quale i contribuenti possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (Dlgs 127/2015). L'applicazione è rivolta a tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti sia per le fatture b2b che per quelle rivolte alla Pa. E’ possibile generare, trasmettere e conservare documenti fiscali dematerializzati in modo semplice e gratuito. Il servizio è utilizzabile anche per le operazioni tra privati

(fiscooggi.it)  Fatturazione elettronica: online la web application delle Entrate

 

Agenzia entrate: Patent box, chiarimenti

Con l'obiettivo di non pregiudicare l'accesso al regime del patent box, l'Agenzia chiarisce che, in relazione alle istanze presentate a dicembre 2015, il termine di 150 giorni entro cui inviare o integrare la documentazione decorre dall'ultimo giorno di quel mese e non dalla data di presentazione dell'istanza. Una precisazione indispensabile per coloro hanno chiesto di aderire all'istituto nel periodo di prima applicazione, con le difficoltà di chi esplora un mondo ancora sconosciuto (provvedimento 27 giugno 2016)

(fiscooggi.it)  Patent box: la conta dei 150 giorni per le istanze inoltrate a dicembre

 

Noleggio a lungo termine, nuova convenzione

Inviato da admin il

Caro/a Collega,                                                                            

 

desidero informarTi che la Fondazione, nell’ambito delle iniziative assunte a favore degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, ha sottoscritto una nuova convenzione, rivolta ai propri soci, con la Società Automotive Service Group, partner di ALD Automotive, gruppo leader nel settore del noleggio a lungo termine, valida fino a giugno 2017. 

 

Questo servizio riserverà agli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, singoli o associati, iscritti alla Fondazione Inarcassa e ai familiari conviventi, servizi di noleggio a lungo termine (auto, moto e furgoni nuovi di qualsiasi marca e modello, anche di lusso), per 12-24-36-48 mesi comprensivi di immatricolazione, assicurazione, manutenzione, tassa di proprietà, assistenza stradale H24 ecc., con applicazione di uno sconto sulle tariffe previste per i non convenzionati e/o pubblico in generale, collegandosi al sito www.automotivesg.com e inserendo il codice promozionale FONDAZIONEINARCASSA.

Nel portale Automotive Service Group è possibile trovare solo alcuni esempi di quotazioni scontate. Per richiedere preventivi personalizzati, è possibile contattare:

Stefano Fiorentino

s.fiorentino@automotivesg.com

345 6325761

All’atto della sottoscrizione dell’accordo verrà richiesto di esibire la tessera d’iscrizione alla Fondazione valida per l’anno solare in corso, scaricabile nell’area profilo del portale della Fondazione.

Ti ricordo che in base alla normativa di riferimento IVA è, peraltro, possibile per i liberi professionisti fruire delle detrazioni previste.

Ti invito ad approfondire le specifiche della convenzione alla pagina CONVENZIONI: 

 

http://fondazionearching.it/-/convenzio-1

 

Scegli i numerosi vantaggi di un Noleggio a Lungo termine.

 

Ti aspettiamo!

La Fondazione         

                                        

 

 

AUTOMOTIVE SERVICE GROUP E FONDAZIONE INARCASSA

IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

UNA SOLUZIONE PENSATA PER IL LAVORO DEI PROFESSIONISTI

 

La Fondazione, nell’ambito delle iniziative assunte a favore degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti, ha sottoscritto una nuova convenzione, rivolta ai propri soci, con la Società Automotive Service Group, partner di ALD Automotive, gruppo leader nel settore del noleggio a lungo termine, valida fino a giugno 2017.

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