Sintesi di monitoraggio legislativo 12 - 26 febbraio 2016

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NOTA POLITICA

 

Juncker a Roma per ricostruire il ponte con l’Italia

Questa settimana il capo della Commissione Europea è arrivato a Roma per una serie di colloqui con il Presidente della Repubblica Mattarella e il primo ministro Renzi. Scopo di quella che è stata la prima visita ufficiale in Italia di Juncker il tentativo di ricucire i rapporti con l’Italia dopo i dissidi con il Governo Renzi su flessibilità economica, migranti e investimenti pro-crescita. Dieci giorni fa, parlando a Bruxelles nel corso di una conferenza stampa, il Presidente Juncker aveva criticato platealmente il Premier italiano per i suoi continui attacchi all’esecutivo europeo.

Storicamente, l’Italia è stata fra i più forti sostenitori del progetto europeo e dell’Europa unita: ma la battaglia per gli aiuti alla Turchia sui rifugiati, le richieste per una maggiore flessibilità di bilancio e il negoziato sulla creazione di un sistema comune di garanzie sui depositi bancari evidenziano fino a che punto sia mutato l’atteggiamento italiano verso l’Europa sotto il premierato di Matteo Renzi.

I leader hanno cercato di mettere da parte i dissidi per lavorare al rilancio dell’Unione Europea. La piattaforma di ripartenza potrà forse essere il documento presentato questa settimana a Palazzo Chigi dall’esecutivo italiano con le ricette per affrontare al meglio il rallentamento economico e le molteplici crisi geopolitiche che insistono sul continente: flessibilità di bilancio, creazione di un ministro delle Finanze europeo, Eurobond per finanziare le politiche migratorie, unione bancaria attraverso il sistema comune di garanzie dei depositi.

Per l’Italia, del resto, tutto ciò rientra nell’accordo che portò all’elezione della Commissione Juncker, qualcosa che fino a questo momento non si è potuto verificare a causa del persistente veto tedesco. Un’eventuale intesa con Roma sulle politiche pro-crescita potrà invece offrire a Juncker un’alternativa importante davanti al rischio di replicare l’esperienza della Commissione Barroso, del tutto incapace di lasciare il segno.

 

L’Oecd taglie le stime di crescita italiane, la Corte dei Conti boccia la spending review

Che l’Italia necessiti di un’intesa più forte con le istituzioni comunitarie (e non una contrapposizione perenne) è consigliato da un quadro macroeconomico che appare meno favorevole rispetto a un anno fa. L’Oecd ha tagliato le previsioni di crescita dell’Italia nel 2016 portandole al +1% dall’1,4% dello scorso novembre, mentre sono rimaste invariate le stime per il 2017, al +1,4%. Nel complesso, l’organizzazione parigina ha rivisto al ribasso le stime sull’economia globale a causa dei forti rischi legati alla volatilità dei mercati finanziari e alla debolezza delle economie emergenti.

In Italia, la notizia è coincisa con la relazione del Presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Secondo Squitieri, la spending review del Governo Renzi è stata un «parziale fallimento» e la capacità dello Stato di conseguire risparmi di spesa negli anni a venire sarà molto ridotta. Squitieri ha poi sottolineato come nella legge di bilancio 2016 l’esecutivo sia ricorso a tutta la flessibilità concessa dalle regole europee e che per ridare slancio alla crescita economica il Paese necessiti fortemente degli investimenti pubblici dello Stato.

 

 

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI

 

Nuovo Codice Appalti

L’esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega appalti, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, è slittato ancora. Il Consiglio dei ministri di venerdì 26 febbraio avrebbe dovuto esaminare in sede preliminare il provvedimento ma gli impegni istituzionali del Presidente Renzi, le osservazioni di tre ministeri (Economia, Infrastrutture e Beni culturali) e alcuni nodi irrisolti del testo (regole per il sottosoglia, nuovi poteri dell'Anac, qualificazione delle imprese, centralizzazione delle committenze, definizione del rischio operativo nell'ambito del project financing) hanno indotto il Governo a rinviare tutto al prossimo giovedì o venerdì. Dopo tale passaggio, comunque, il percorso del provvedimento non sarà chiuso. La delega prescrive, infatti, un giro di pareri prima del via libera finale in Consiglio dei ministri, che dovrebbe arrivare entro il 18 aprile 2016.

Nel frattempo l’ANAC, che sarà il perno del nuovo sistema dei contratti pubblici, ha costituito una Commissione di studio al fine di procedere alla stesura dei provvedimenti normativi attuativi del nuovo Codice. Qui il decreto di costituzione e i componenti.

 

 

Il milleproroghe è legge

Mercoledì 24 febbraio l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, con 155 voti favorevoli e 122 contrari, il disegno di legge di conversione del decreto "milleproroghe" nel testo uscito da Montecitorio.

Il provvedimento rivede alcune scadenze importanti per le imprese e le stazioni appaltanti.

Tra le altre, si segnalano:

- la proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10% al 20%;

- la proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, dei termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento;

- la proroga al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice);

- la proroga fino al 31 luglio 2016, della disciplina transitoria (di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni;

- la proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, della possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute, nonché la proroga al 31 luglio 2016 del termine fino al quale, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

- la proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006, di seguito Codice) – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria;

- la proroga al 31 dicembre 2016 del termine entro cui gli enti locali devono effettuare i pagamenti dei lavori per la sicurezza degli edifici scolastici, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’istruzione;

- la proroga al 29 febbraio 2016 del termine per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso i mutui trentennali contratti dalle regioni, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. La proroga è al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Inoltre, il termine è prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di 5.278.000 euro, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.Qui il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale.

 

ANAC: pubblicato il rapporto periodico riferito al primo quadrimestre 2015

L’Anac ha pubblicato il rapporto periodico riferito al primo quadrimestre 2015.

I dati contenuti nel documento si riferiscono alle procedure di affidamento perfezionate, di importo superiore a 40.000 euro suddivise per tipo di contratto - lavori, servizi, forniture - e tipo di settore, ordinario o speciale.

Il documento è disponibile qui.

 

 

 

Lo studio di Banca d’Italia sulla riforma appalti: il ruolo delle stazione appaltanti

Il 23 febbraio Banca d’Italia ha pubblicato lo studio “La riforma delle stazioni appaltanti. Ricerca della qualità e disciplina europea”.

La ricerca è disponibile qui.

 

 

Commissione UE: il portale dei grandi progetti

La Commissione europea ha lanciato il nuovo portale per gli investimenti in Europa, un portale che permette ai promotori di progetti di un valore pari o superiore ai 10 mln di euro di mettere in evidenza il proprio progetto affinché questo possa incontrare l'interesse di potenziali investitori in tutto il mondo.  

Fanno parte del portale:

- una banca dati che ospita le schede relative ai singoli progetti con informazioni singole e strutturate;

- una mappa interattiva dei progetti;

- un elenco dei progetti sotto forma di tabella.

Tanta liquidità ma poche opportunità di investimento, è questo il problema evidenziato da tanti investitori multinazionali che hanno accolto favorevolmente un portale che rende accessibili progetti di paesi, settori e dimensioni diverse. Alla base c'è la necessità degli investitori di poter scegliere dove investire e allo stesso tempo per i promotori l'opportunità di disporre di alternative di finanziamento.

Il portale si propone di avere una dimensione europea che contribuisca ad accelerare e realizzare un maggior numero di investimenti sia all'interno sia all'esterno dell'UE.

maggiori informazioni

 

 

PROFESSIONI

 

Jobs act autonomi

Giovedì 25 febbraio la commissione lavoro del Senato ha avviato l’esame del Jobs act degli autonomi.

Il provvedimento – collegato alla legge di stabilità 2016 – è di origine governativa e proseguirà il cammino parlamentare congiuntamente a un altro disegno di legge, presentato dal Sen. Sacconi, Presidente della Commissione nonché relatore dei due testi, in materia di adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale.

La Commissione ha deliberato un ciclo di audizioni: verranno dunque ascoltati i soggetti interessati dalle disposizioni dei due disegni di legge.

Di seguito le principali misure dell’A.S. 2233 – cd. Jobs act degli autonomi.

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno. Il testo riguarda tutto il lavoro autonomo professionale, incluso i professionisti iscritti ad un ordine professionale, ed escludendo gli imprenditori. Le norme contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese e tra lavoratori autonomi. Inoltre si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilaterlamente le condizioni del contratto o di recedere dal contratto senza congruo avviso nonché le clausole che stabiliscano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento. È abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto informa scritta. In questi casi il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni.

Spettano al lavoratore i diritti di utilizzo economico dei propri apporti/invenzioni.

DEDUCIBILITÀ SPESE

Inserito un nuovo regime di deducibilità delle spese:

nella misura del 100%, per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro (limite annuo di 5000 euro);

nella misura del 100% per le spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (limite annuo di 10.000 euro);

in misura integrale le spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà (la relazione precisa che si tratta delle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. Tali spese si distinguono per esempio da quelle per l’assicurazione obbligatoria per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale).

Nel contempo, viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista.

APPALTI PUBBLICI - FONDI EUROPEI

I lavoratori autonomi sono equiparati ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei.

Le PA promuovo favoriscono l’accesso agli autonomi alle informazioni sulle gare pubbliche e adattando i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure.

INDENNITÀ – MALATTIE - INFORTUNI

Le norme su indennità di maternità, congedi parentali, gravidanza e infortuni, riguardano solo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, non anche gli iscritti agli ordini che hanno cassa previdenziale privata e che quindi gestiscono in autonomia regole e prestazioni.

LAVORO AGILE

La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Lo scopo è di rendere utilizzabile questo strumento da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili, anche in maniera “orizzontale”: alcuni pomeriggi a settimana, tra ora al giorno, tutte le mattine, a seconda dell’accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Inoltre il lavoratore può usare gli strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (di cui è responsabile il datore di lavoro); non è prevista una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

le nuove norme si applicano ai rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal titolo III del libro quinto del codice civile (articoli da 2222 a 2238), ovvero le prestazioni d'opera materiali e intellettuali. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione tutti gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori.

Sono prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere dal contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa senza congruo preavviso.

Qui la nota sul provvedimento predisposta dal Servizio studi del Senato.

 

Lavoro: "SELFIEmployment", finanziamenti a tasso zero per i giovani

Erogare finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, con un piano di ammortamento della durata di sette anni, di importo variabile da un minimo di 5mila ad un massimo di 50mila Euro, a favore degli iscritti a Garanzia Giovani che intendano avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità. È questa la finalità di SELFIEmployment, il Fondo Rotativo Nazionale promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito da Invitalia, che si avvicina ai nastri di partenza.

Da martedì 1° marzo, alle ore 12.00, sarà possibile presentare le domande per ottenere le agevolazioni, utilizzando la procedura informatica a disposizione sul sito www.invitalia.it.

Le indicazioni complete sono disponibili a questo link.

 

 

La ricerca del CNI - “Ingenio al femminile”: ancora lungo il cammino delle donne verso la leadership

http://www.centrostudicni.it/primo-piano/2017-ingenio-al-femminile-ancora-lungo-il-cammino-delle-donne-verso-la-leadership

Codice appalti/Fondazione Inarcassa: “Disattesa delega su centralità del progetto”

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2 marzo 2016

 

Riteniamo opportuno, oltre che necessario, rendere disponibile il Comunicato Stampa della Fondazione Inarcassa con i commenti allo schema di decreto recante il nuovo codice degli appalti.

Abbiamo, inoltre, trasmesso alla cortese attenzione del Ministro delle Infrastrutture Dott. Delrio e del Vice Ministro Sen. Nencini le nostre critiche osservazioni sul nuovo codice dei contratti pubblici, manifestando inoltre la nostra preoccupazione per un testo che tradisce i principi e i criteri direttivi dettati dal Parlamento, con il quale peraltro il livello di dialogo era stato eccellente fin dalle prime fasi.

Nell’ipotesi - auspichiamo remota - in cui dovesse essere confermata la mancanza nel nuovo codice degli appalti di una disciplina specifica ed organica per i servizi di ingegneria e architettura, a garanzia concreta della centralità e qualità della fase progettuale, più volte evidenziata nella legge di delega, si commetterebbe un errore gravissimo, che andrebbe a danneggiare senza rimedio il mercato dei lavori pubblici, tradendo l’ispirazione di fondo della legge di delega e le aspettative del settore.

 

CLICCA QUI PER IL COMUNICATO STAMPA

Un'italiana finalista del Moira Gemmil Prize for Emerging Architecture 2016

L’arch. Elisa Burnazzi, socia fondatrice dello studio Burnazzi Feltrin Architetti di Trento, dal 2015 consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento, Responsabile della commissione concorsi e membro della Commissione Pari Opportunità, è finalista assieme ad altre sette colleghe del premio internazionale Moira Gemmil Prize for Emerging Architecture 2016.

1° corso gratuito di formazione FAD “I fondi europei 2014/2020. Opportunità nazionali ed internazionali”

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Roma, febbraio 2016

 

Caro Collega,

 

la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti iscritti a Inarcassa è lieta di comunicarti l’avvio del primo corso di formazione a distanza, in modalità asincrona in totale gratuità.

 

Il corso sarà disponibile a partire dal 1 marzo 2016 e fino al 28 febbraio 2017.

 

Lo scopo del Corso è quello di fornire agli Ingegneri ed agli Architetti italiani gli strumenti indispensabili per poter operare concretamente nel mondo dei Bandi Europei.

Il Corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Silvia Ciotti, ricercatore, formatore e consulente Senior presso EuroCrime Srl, dal titolo “I fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali ed internazionali”.

 

Un attività formativa articolata in 12 ore di lezione suddivise in 48 moduli di 15 minuti ciascuno, che si svolgerà in modalità e-learning, su apposita piattaforma.

 

Sono previsti al termine del corso dei test di verifica costituiti da n.8 domande a risposta multipla per ogni CFP riconosciuto. Ai fini del superamento dei test è richiesto rispondere correttamente ad almeno l’80% dei quesiti proposti.

 

Per tale attività formativa è prevista l’attribuzione di n. 12 CFP.

 

L’iscrizione al corso è gratuita per gli iscritti alla Fondazione, che potranno registrarsi nell’apposita piattaforma attraverso il portale www.fondazionearching.it entro il 31 agosto 2016.

Nello specifico è prevista la trattazione dei seguenti temi:

  • La strategia europea 2014/2020 e i fondi europei

  • Principi fondamentali di progettazione europea. La definizione di PMI

  • Scrivere un progetto europeo. Il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach

  • Il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach

  • Il Project Management. La gestione operativa e finanziaria del progetto

  • Le call europee. Come individuarle, come analizzarle

  • Il procurement europeo, TED e le gare di appalto europee.

Per una migliore navigazione sulla piattaforma e-learning è necessario utilizzare Internet Explorer 10 o superiore, Safari 7 o superiore, Chrome, Firefox e abilitare la visualizzazione dei popup nel browser.

Per informazioni www.fondazionearching.it o ai seguenti recapiti:

tel: 06-85274216

e-mail:info@fondazionearching.it.

 

Certi che questa iniziativa risulti a Te gradita.

 

 

Il Presidente della Fondazione

Architetti Ingegneri Liberi Professionisti

Iscritti a Inarcassa

 

Arch. Andrea Tomasi

Corso gratuito di formazione FAD "I Fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali e internazionali"

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti Iscritti Inarcassa è lieta di comunicare l’avvio del primo corso di formazione a distanza. Il corso sarà disponibile a partire dal 1 marzo 2016 e fino al 28 febbraio 2017

Il Corso è reso disponibile gratuitamente ai singoli Professionisti, soci della Fondazione per l’annualità in corso che potranno registrarsi entro il 31 agosto 2016.

Accedi alla piattaforma di ELearning

Sintesi di monitoraggio legislativo 12 febbraio 2016

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  •   NOTA POLITICA

 

Si inasprisce lo scontro in atto fra il Premier Renzi e la Commissione europea. L’incontro con Angela Merkel non ha risolto il braccio di ferro in corso con gli uffici europei sulle regole di flessibilità, tanto più importante in vista del via libera che deve ancora arrivare da Bruxelles sulla legge di stabilità 2016. Si attende ora l’incontro fissato per fine mese con il Presidente Junker. Intanto Renzi ha dovuto dire di sì al finanziamento di tre miliardi di euro alla Turchia, necessario perché si blocchi il flusso di profughi verso il Nord Europa. Quello che sembra più preoccupare è che l’Italia rimanga, insieme alla Grecia, tagliata fuori da un accordo dei paesi nordeuropei per limitare il trattato di Schengen solo a Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania e Austria. Rischiando così di diventare un enorme campo di raccolta e identificazione profughi.

 

 

  • DALLE ISTITUZIONI

 

Delega appalti: lex n. 11/2016

In vigore dal 13 febbraio le disposizioni della legge 28 gennaio 2016, n. 1, che delega il Governo ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Entro il 31 luglio 2016, il Governo dovrà emanare anche un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (GU n. 23 del 29.1.2016)

 

Riconoscimento qualifiche professionali: dlg n. 15/2016

In vigore dal 10 febbraio 2016 il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che attua la direttiva 2013/55/UE europea di modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”.

 

Il decreto introduce alcune importanti novità nella normativa vigente (decreto legislativo n. 206 del 2007). L’ambito applicativo del decreto legislativo n. 206 del 2007 è esteso ai cittadini italiani che hanno svolto il tirocinio professionale in altro Stato membro. Oltre all’introduzione della “tessera professionale” (per ora limitata ad alcune professioni) e al meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale, si prevede la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione e la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.

Architetti

L'articolo 41 interviene sull'articolo 52 del decreto legislativo modificando i requisiti necessari di formazione previsti per la professione di architetto. Al nuovo comma 1 si prevedono due percorsi alternativi: il primo stabilisce, ai fini formativi, almeno 5 anni di studi universitari a tempo pieno sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; il secondo prevede un 4+2 ovvero 4 anni di studi universitari sanciti dal superamento dello stesso esame più un attestato che certifica il completamento di 2 anni di tirocinio professionale. L'articolo 41 aggiunge, inoltre, tre nuovi commi relativi, rispettivamente, all'oggetto della formazione, alla previsione dei crediti formativi e al tirocinio professionale Si prevede: la possibilità, anche per la professione di architetto, di computare i crediti formativi ECTS equivalenti in numero di anni di insegnamento universitario; che il biennio di tirocinio richiesto nel sopracitato percorso alternativo (4+2) deve aver luogo dopo aver completato il terzo anno di studio universitario un anno di tale tirocinio debba riferirsi alle conoscenze acquisite, che almeno un anno dello stesso tirocinio deve far riferimento alle conoscenze acquisite nel corso dell'insegnamento teorico e pratico della materia. Il tirocinio – la cui valutazione spetta all'autorità competente al riconoscimento, va effettuato sotto la supervisione di un professionista o organismo professionale autorizzato; ne è permesso lo svolgimento anche in altro Stato membro sempre se si attenga alle linee guida pubblicate dal MIUR (comma 1-quater).

L'articolo 42 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 206, concernente deroghe . In particolare, sono soppressi i commi 1 e 2 dell’art. 52 relativi, rispettivamente:alle specifiche deroghe relative alla formazione di architetto nella Repubblica federale tedesca; all'obbligo di provare che i lavori compiuti dall'architetto provino tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 52 del decreto.

L'articolo 43 modifica l'articolo 55 del decreto legislativo, in tema di riconoscimento di specifici titoli acquisiti dagli architetti ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale negli Stati dell'Unione. Viene precisato che sono riconosciuti i titoli formativi di architetto di cui di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti formativi minimi di cui all'articolo 52. I citati titoli formativi rilasciati nello Stato membro hanno, ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto in altro Stato membro, lo stesso effetto che hanno sul territorio di rilascio. L'articolo 43 aggiunge, inoltre, all'articolo 55 quattro nuovi commi. Il comma 1-bis, che prevede che tale riconoscimento riguardi, oltre che i titoli indicati all'allegato VI, punto 6, del decreto, anche i titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V qualora la formazione sia iniziata prima del 18 gennaio 2016. Il comma 2-bis secondo il quale sono riconosciuti gli effetti di titoli formativi per accedere alla professione di architetto rilasciati in Italia agli attestati rilasciati, ai cittadini di Stati membri (da parte di Stati che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio della professione) alla data del 5 agosto 1987. Altre date sono stabilite, in ragione della data di adesione alla UE, per Austria, Finlandia e Svezia (1o gennaio 1995); per Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta; Polonia, Slovenia e Slovacchia (1o gennaio 2004); per la Croazia (1o luglio 2013). In particolare, gli attestati certificano che il titolare ha effettivamente esercitato la professione di architetto per almeno 3 anni di seguito durante i 5 anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Infine, si detta, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di architetto, una specifica disposizione relativa al riconoscimento di titoli formativi conseguiti nella Repubblica federale tedesca.

L'articolo 44 aggiunge una ulteriore ipotesi di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali sulla base di principi di formazione comune.

 

 

MiSE: Premio europeo design

Al via la prima edizione dei DesignEuropa Awards, i premi per i migliori design europei.

I premi sono suddivisi in tre categorie:

  • industria (imprese con più di 50 dipendenti e/o oltre 10 milioni di euro di fatturato);

  • piccole imprese e imprese emergenti (imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di euro di fatturato, oppure società costituite dopo il 1° gennaio 2013);

  • premio speciale alla carriera.

Il bando per inviare la propria candidatura o segnalare progetti di altri è aperto fino al 15 luglio 2016.

Sezione premi DesignEuropa del sito UAMI

 

Lavoro: circolare cococo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 3/2016, nella quale fornisce le prime indicazioni operative sulle nuove collaborazioni coordinate e continuative normate dal D. Lgs. n. 81/2015.

Il documento fornisce la corretta interpretazione in relazione alle “Collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA".

Per quanto riguarda l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, viene prevista l’applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalita di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro“ (c.d. etero-organizzazione).

Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attivita presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. In definitiva, le citate condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Il Dicastero spiega anche il significato di:

“prestazioni di lavoro esclusivamente personali“: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;

“continuative“: il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.

 

Decreto flussi 2016

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto per la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016. Il nuovo decreto fissa quote sia per le conversioni e per l'ingresso per lavoro autonomo e alcune altre categorie di lavoratori non stagionali, sia per lavoro stagionale.

Le quote - In base al nuovo decreto – così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 29 gennaio – sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

(GU n. 26 del 22 febbraio 2016).

Circolare Ministero Interno-Lavoro del 29 gennaio 2016

Decreto Flussi 2016. Nuove quote di ingresso

Linee guida start up e modulistica

- certificazione nulla osta per la costituzione di start up innovativa

- certificazione nulla osta per la costituzione di start up innovativa - incubatore

Modulo di richiesta di accesso al sistema informatico dello Sportello Unico per l'Immigrazione

 

MIUR: decreto scuole innovative

Pubblicato il DM 860 del 3 novembre 2015 che indice il concorso di idee per la progettazione di nuove scuole, previsto dalla Legge sulla Buona Scuola (n.107/2015).

Obiettivo del concorso è acquisire idee progettuali per la realizzazione di scuole innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, della sostenibilità ambientale, energetica, economica e della sicurezza strutturale e antisismica. Saranno scuole caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio. La realizzazione degli edifici sarà garantita da un fondo apposito messo a disposizione da Inail (350 milioni di euro).

Nel testo allegato: gli obiettivi del concorso, i soggetti ammessi, i criteri per la valutazione dei progetti, i premi e la pubblicazione, la copertura finanziaria.

Prima del bando che determinerà anche i tempi per l’iscrizione e la consegna degli elaborati, si attende che le 19 Regioni definiscano con il Miur tutte le aree progettuali.

 

Lavoro settore edile: riduzione dei contributi previdenziali 2015

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero del lavoro con cui si rende noto che con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 1° dicembre 2015, è stata determinata la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l'anno 2015. (GU n. 28 del 4.2.2016)

 

Ambiente: testo coordinato direttive VIA

Entro il 16 marzo 2017 l’ltalia dovrà recepire nel proprio ordinamento le modifiche apportate dalla nuova direttiva VIA, 2014/52/UE, alla direttiva 2011/92/UE che ha codificato le precedenti direttive (85/337/CEE, 97/11/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE).

La Commissione europea ha redatto una versione non ufficiale del testo coordinato delle due direttive, disponibile in inglese, per fornire un testo unitario utile anche ai fini del recepimento da parte degli Stati membri, sebbene il documento sia da ritenersi puramente uno “strumento di documentazione che non impegna la [...]responsabilità delle istituzioni”.

Il testo coordinato è stato tradotto in italiano a cura della Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente, nel pieno rispetto formale e sostanziale dei contenuti della versione redatta dalla Commissione europea

 

Italiasicura: interventi edilizia scolastica

Prende il via l'operazione #Sbloccascuole, prevista dalla Legge di Stabilità 2016. Si tratta di 480 milioni di euro liberati dai vincoli di bilancio per Comuni, Province e Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica e per la realizzazione di nuove scuole. Entro il primo marzo 2016gli Enti locali possono trasmettere la domanda attraverso il sito www.sbloccabilancio.it, compilando il form on line. L'operazione è complementare a quanto già fatto dal Governo per rilanciare gli investimenti agendo sul Fondo Pluriennale Vincolato. L'operazione #Sbloccascuole, infatti, libera la spesa di risorse a valere sull'avanzo di amministrazione e sul ricorso al debito, andando a completare, per l’edilizia scolastica, lo sblocco delle somme per investimenti pluriennali attuato proprio con la Legge di stabilità 2016.

Avviso pubblico Prot SMES n. 42 del 02-02-2016 (198.05 KB)

Determina Prot. SMES 3 del 25 gennaio 2016 - Art. 1 comma 713 legge 28 dicembre 2015 n. 208 (74.15 KB)

Documento 1 - #scuolenuove Comuni (336.57 KB)

Documento 2 - #scuolenuove Province&Città Metropolitane (287.16 KB)

Documento 3 - decreto mutuiBEI (8493.94 KB)

Tutti i documenti saranno scaricabili anche dal portale www.sbloccabilancio.it 

Clicca qui e consulta la tabella completa

 

Italiasicura: fondi impianti sportivi

100 milioni di euro per riqualificare e realizzare impianti sportivi in periferie urbane e arie svantaggiate. Questo il valore del "Fondo Sport e Periferie"stanziato dal Governo e finalizzato  tra l‘altro alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale. La somma, gestita dal Coni, è così suddivisa: 20 milioni per il 2015, 50 per il 2016 e 30 per il 2017. Il Coni ha pubblicato le modalità di presentazione delle domande ai fini dell'inserimento nel piano pluriennale degli interventi. Le proposte dovranno essere inviate entro il 15 febbraio 2016 alla PEC propostedl185@cer.coni.it 

Requisiti fondamentali sono l'alto livello sportivo, l'utilizzo agonistico dell'impianto, l'immediata cantierabilità degli interventi. 

Informazioni e modulistica sul sito del Coni (Clicca qui) 

 

Senato: economia circolare, consultazione

La Commissione Ambiente del Senato ha deciso di avviare una consultazione pubblica per acquisire informazioni e valutazioni delle parti interessate in relazione al pacchetto di misure sull'economia circolare, presentato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2015. I contributi saranno presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del parere da trasmettere alla Commissione europea nel quadro del dialogo politico. La consultazione è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare al processo decisionale europeo con osservazioni sul merito delle proposte legislative. Nel mese di maggio si svolgerà una conferenza per discutere gli esiti della consultazione. I contributi devono essere inviati per iscritto, in formato elettronico word e pdf, entro il 1° aprile 2016 all'indirizzo di posta elettronica economiacircolare@senato.it; devono contenere l'indicazione del soggetto o dell'ente cda cui provengono; possono riguardare tutte o solo alcune delle questioni indicate e saranno resi pubblici in modo integrale. La Commissione potrà invitare i partecipanti alla consultazione pubblica a fornire chiarimenti o ulteriori elementi di approfondimento, anche in forma orale.

Bando di partecipazione

 

Commissione UE: guida appalti pubblici

Desiderate migliorare l'efficienza e la qualità degli appalti pubblici e garantire il giusto valore ai vostri contratti? Cercate consigli su come pianificare, pubblicare e assegnare appalti evitando gli errori più comuni? La guida «Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei», della Commissione europea, risponderà alle vostre domande e vi aiuterà a trarre il massimo dagli investimenti UE.

Lo scopo di questo documento, ora disponibile in tutte le lingue dell'UE, è quello di fornire una guida ai funzionari pubblici che si occupano della gestione dei fondi strutturali europei e d'investimento europei (fondi SIE), aiutandoli a identificare ed evitare aree a potenziale rischio di errore e ad adottare le migliori pratiche nelle procedure di appalto pubblico, una delle principali fonti di irregolarità nella gestione dei fondi. Pur non fornendo un'interpretazione giuridica delle direttive UE, il documento costituisce per i funzionari che si occupano di appalti un utile strumento che, grazie a consigli pratici, li guida nelle fasi in cui gli errori sono più frequenti e consente di gestire al meglio ogni situazione, in tutte le fasi principali della procedura. Il documento presenta inoltre una serie di buone pratiche, esempi concreti, spiegazioni su temi specifici, studi di casi e modelli. Per facilitare l'uso della guida sono infine stati inseriti strumenti visivi, punti di allerta, elementi interattivi, link di riferimento ai testi legislativi, ai documenti e alle varie fonti di informazione.

L'obiettivo primario non è solo quello di garantire la regolarità e la trasparenza, ma anche migliorare l'efficienza e l'efficacia degli appalti pubblici guadagnando in termini di concorrenza leale e di qualità degli investimenti, a beneficio delle pubbliche amministrazioni, delle società coinvolte e dei beneficiari dei progetti.

La guida orientativa è uno degli elementi del piano d'azione in materia di appalti pubblici, nel quadro di una più ampia iniziativa lanciata dal commissario per la Politica regionale Corina Creţu per aiutare gli Stati membri e le regioni a migliorare il loro modo di investire e di gestire i fondi della politica di coesione, accanto allo sviluppo di Peer 2 Peer, una piattaforma rivolta ai funzionari pubblici degli Stati membri per consentire loro di scambiare competenze e buone pratiche nel campo dello sviluppo della capacità amministrativa, e ai patti di integrità, uno strumento per migliorare la trasparenza e la responsabilità in materia di appalti pubblici.

 

Agenzia entrate: “imbullonati” e rendita catastale

Escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti "imbullonati". È questa l'innovazione che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare. Dal 1° gennaio 2016, come chiarisce la circolare 2/E di oggi, nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell'unità immobiliare, indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione. Del pari, sono esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi. Per le unità già censite è possibile presentare atti di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più oggetto di stima diretta.

In pratica, d'ora in avanti, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all'immobile un'utilità apprezzabile anche in caso di modifica dell'attività al suo interno. Con la nuova norma vengono quindi meno le criticità interpretative talora riscontrate nel processo tecnico-estimativo di determinazione della rendita dei fabbricati produttivi, grazie alla definizione univoca delle tipologie di macchinari e impianti escluse dalla stima diretta.

La circolare specifica che la nuova disposizione non ha valore di interpretazione autentica ed esplica, pertanto, i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. È però possibile presentare atti di aggiornamento catastale per escludere eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più parte della stima diretta. Se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016 per il calcolo dell'imposta municipale propria.

Viene resa disponibile sul sito internet dell'Agenzia la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, con le relative istruzioni operative, seguendo il percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati - Docfa. La nuova versione deve essere obbligatoriamente utilizzata, a partire dal 1° febbraio 2016, per gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano finalizzati alla rideterminazione della rendita catastale per scorporo degli impianti. Per tutte le altre dichiarazioni, in via transitoria, è consentito utilizzare anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, fino alla fine del mese di marzo 2016.

Circolare n. 2 del1.2.2016

Fisco Oggi: Imbullonati fuori dalla stima: il Docfa si adegua alla novità

 

 

  • DALLA RETE

 

ANAC: nuove modalità informatiche acquisizione CIG

Pubblicato il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 con cui si dispongono le nuove modalità informatiche di acquisizione dei CIG in relazione agli obblighi di ricorso ai Soggetti aggregatori per le stazioni appaltanti, le categorie merceologiche e le soglie di importo di cui al DPCM 24 dicembre 2015.

 

CNI: i costi delle polizze

Dal mese di agosto 2013 la sottoscrizione di una polizza per responsabilità civile professionale è un obbligo di legge per una percentuale rilevante diprofessionisti iscritti ad un Albo. Per quanto riguarda gli ingegneri, l’obbligo riguarda oltre 100mila iscritti che esercitano la libera professione full-time o associata ad un lavoro dipendente. Questo strumento certamente tutela da rischi legati all’attività lavorativa ma, al tempo stesso, viene percepito come uno dei tanti oneri eccessivi da sostenere, con scarsi ritorni in termini di utilità. Tale percezione è particolarmente rilevante tra i professionisti più giovani, caratterizzati da livelli di fatturato piuttosto contenuti e sui quali sembrano gravare costi incomprimibili sempre più consistenti.

Tenendo conto di questa realtà, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha realizzato un’indagine che ha coinvolto gli iscritti all’Albo, finalizzata a comprendere meglio la posizione degli ingegneri italiani di fronte all’obbligo dell’assicurazione professionale.

“L’indagine del nostro Centro Studi – dichiara Armando Zambrano, Presidente del CNI – dimostra come persista un diffuso atteggiamento di resistenza all’assicurazione. Gli ingegneri lamentano soprattutto gli alti costi delle polizze e l’obbligo alla loro sottoscrizione è percepito come l’ennesimo balzello che grava sui liberi professionisti, già alle prese con una situazione di mercato senza precedenti. Preoccupa che circa un terzo interpellati abbia dichiarato di essere privo di polizza. Sono elementi che il nostro Consiglio Nazionale dovrà tenere in seria considerazione nell’ottica della promozione di una polizza di tipo collettivo, destinata specificatamente agli ingegneri iscritti all’Albo”.

Hanno partecipato all’indagine del Centro Studi 7.242 ingegneri, interpellati nel corso del mese di luglio 2015. Tre le categorie coinvolte: ingegneri che svolgono la libera professione in via esclusiva; ingegneri dipendenti; ingegneri dipendenti che svolgono, al tempo stesso, anche la libera professione. I risultati fanno emergere un quadro con diverse criticità. Intanto, come dice Zambrano, è molto elevata la percentuale di liberi professionisti che non è in regola con l’obbligo di stipulare una polizza RC (circa un terzo). Inoltre risulta molto basso il livello di conoscenza delle polizze e, comunque, l’interesse si concentra essenzialmente sul prezzo, elemento sul quale si concentra anche gran parte dell’insoddisfazione.

“Gli ingegneri liberi professionisti – dice Luigi Ronsivalle, Presidente del Centro Studi CNI - hanno un approccio problematico con l’assicurazione causata soprattutto da una scarsa propensione a conoscere e approfondire il contenuto e il meccanismo di funzionamento delle polizze e del loro costo, considerato mediamente elevato. Stentano a riconoscerne l’utilità e in molti casi appaiono quasi insofferenti all’obbligo imposto per legge. Probabilmente si sentirebbero rassicurati se la scelta a monte delle migliori condizioni contrattuali fosse fatta da un loro fiduciario completamente disinteressato all’aspetto economico”.

“Una polizza collettiva contratta dal CNI – prosegue Ronsivalle – offrirebbe alcune importanti garanzie: le migliori condizioni base di una polizza all risks; un prezzo della polizza base decisamente inferiore rispetto a tutti quelli attualmente sul mercato; la scelta di un broker ai massimi livelli di affidabilità; garanzie sulla riassicurazione, a condizioni prestabilite e non eccessivamente onerose”.

“La polizza base, dunque, avrebbe lo scopo fondamentale di garantire una copertura di buon livello per tutti che, ad un prezzo molto contenuto, consentirebbe di assolvere ad un obbligo di legge anche a quei professionisti che, stando al rilevamento effettuato dal Centro Studi, non sono attualmente in regola”.

 

CNI: WFEO 2017

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stato scelto per l’organizzazione dell’assemblea della World Federation Engineering Associations (WFEO) e del World Engineering Forum (WEF) nel 2017. Una designazione che per gli ingegneri italiani ha la stessa valenza che può avere per un paese l’organizzazione delle Olimpiadi.

Il WFEO è l’organizzazione internazionale di rappresentanza dell'ingegneria. Fondata nel 1968 sotto il patrocinio dell’UNESCO, nella cui sede mondiale a Parigi sono collocati gli uffici della Federazione, riunisce le organizzazioni nazionali degli ingegneri di 93 nazioni e rappresenta circa 20 milioni di ingegneri di tutto il mondo. “L’assegnazione dell’organizzazione dell’assemblea del WFEO e del World Engineering Forum nel 2017 - afferma Nicola Monda, Consigliere del CNI con delega ai rapporti internazionali -nasce dall’intensa attività internazionale svolta dal CNI negli ultimi anni per favorire i rapporti tra organizzazioni nazionali di ingegneri e dalla partecipazione ai tavoli tecnici esistenti”.

L’assegnazione al CNI è stata formalizzata nel corso dell’Assemblea WFEO svoltasi a Kjoto nel dicembre 2015, nel corso della quale sono stati anche eletti i componenti dell'executive council del WFEO. Ad ulteriore riconoscimento del lavoro svolto, l’Ing. Nicola Monda è risultato tra i componenti eletti, grazie al voto di 55 associazioni nazionali di ingegneri sulle 63 presenti.

Particolarmente apprezzato il fatto che il CNI, considerando la posizione geografica e culturale nel bacino del Mediterraneo, nel 2014 abbia dato vita ad un network tra le associazioni di ingegneria di tutti i paesi che vi si affacciano, raccogliendo l’adesione di 18 di queste. Il network, poi, ha deciso di evolversi in Associazione. L’Assemblea costituente, convocata al Cairo il prossimo aprile, sarà ospitata dalla Lega Araba degli Ingegneri e dal Sindacato degli Ingegneri egiziani.

Il World Engineering Forum, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre 2017 presso l’Auditorium Parco della Musica, avrà come temi principali: cambiamenti climatici ed energie rinnovabili; instabilità idrogeologica; rigenerazione urbana; risk management per l’ICT; nuove tecnologie ed eredità culturale; l’ingegneria e la nuova manifattura; ingegneria e salute. Sarà l'occasione per illustrare al mondo il grande valore dell’ingegneria Italiana, in accordo con le prossime iniziative del CNI, tra cui le giornate dedicate a questo tema in programma il prossimo aprile.

 

CNI: Professionisti antincendio, i requisiti per rimanere nell’elenco

Per rimanere nella lista dei professionisti antincendio è necessario aver conseguito 40 ore di aggiornamento obbligatorio, pena la sospensione dagli elenchi.

A chiarirlo il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) in una circolare in cui esplicita i requisiti per rimanere nell’elenco dei professionisti antincendio, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Interno.

Il CNI ha ricordato che, come stabilito dal DM 5 agosto 2011, il 26 agosto 2016 terminerà il primo “quinquennio di riferimento” per coloro che erano già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 5 agosto 2011.

Dopo tale scadenza, per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio.

Viceversa gli iscritti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.

Gli Ingegneri specificano che gli atti emessi e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli.

Il professionista sospeso però sarà reintegrato negli elenchi a seguito del completamento delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio. Completato l’aggiornamento l’Ordine provinciale provvederà a ripristinare l’iscrizione del professionista negli elenchi e da quella data inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.

Il CNI ha fatto sapere che sta collaborando con la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco per garantire prossimamente ai professionisti antincendio l’accessibilità diretta all’anagrafe dei crediti formativi tramite il portale Mying, e non solo tramite le segreterie degli Ordini provinciali.

Gli Ingegneri inoltre hanno esortato gli Ordini a proseguire “in maniera incessante” nell’attività formativa valida per l’aggiornamento dei professionisti sulle norme antincendio.

 

CNI: Piano trasparenza e a corruzione

Il Consiglio Nazionale degli ingegneri pubblica l’aggiornamento del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e l‘integrità

2016 – 2018

PTPCTI CNI Aggiornamento 2016-2018

all.1 Piano dei Controlli 2016

all. 2 Programma Formazione 2016

all. 3 Sezione Trasparenza-obblighi Responsabili

 

OICE: servizi di ingegneria e architettura, format attestazione

L'attestazione dello svolgimento di servizi di ingegneria e architettura rappresenta un elemento di particolare importanza all'interno dei mezzi di prova del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, così come oggi vengono richiesti in base all'articolo 263 del dpr 207/2010.

L'OICE, al fine di facilitare l'operato delle stazioni appaltanti e per offrire agli operatori del settore un supporto operativo utilizzabile nei rapporti con la committenza, mette a disposizione l'allegato format che consente ai committenti di attestare lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura, indipendentemente dal periodo in cui essi sono stati svolti e, quindi, dalla denominazione attribuita, in base alla tariffa professionale vigente al momento dell'affidamento e dello svolgimento delle attività (art. 14 della legge 143/1949 o tavola Z-1 del d.m. 143/2013),e in relazione alla destinazione funzionale dei lavori cui si riferiscono i servizi. Tale format può essere utile anche alla "conversione" di precedenti attestati predisposti soltanto sulla base delle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge 143/49.

Il modello è stato preparato in base alla normativa vigente (codice dei contratti pubblici e regolamento attuativo) e riguarda tutte le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura come classificate nella tavola Z-2 del d.m. 143/2013 e, per la fase di progettazione, prevede anche un'apposita voce per il ruolo che il "giovane professionista" (con meno di cinque anni di abilitazione professionale) ha assunto nell'ambito di un raggruppamento di progettisti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 90, comma 7 del codice e 253, comma 5 del vigente regolamento.

In prospettiva dell'evoluzione della normativa vigente e, quindi, dell'emanazione del decreto delegato di attuazione della legge 11/2016 (delega per la riforma del codice appalti e per il recepimento delle direttive europee), si sottolinea l'importanza per tutti gli operatori economici che acquisiscono servizi di ingegneria e architettura (nel settore pubblico e privato, in Italia e all'estero) di avere aggiornata al d.m. 143/2013 tutta le certificazione dei servizi svolti, ancorché il suddetto decreto ministeriale preveda nella tavola Z-1 le corrispondenze fra ID. Opere del decreto e le classi e categoria dell'art. 14 della legge 143/49.

Non sono infrequenti infatti i casi in cui siano messe in discussione le corrispondenze fra le vecchie e le nuove classificazioni.

 

CNR: nasce il Centro per la Microzonazione Sismica

Il 28 gennaio 2016 si è tenuta la giornata di presentazione del “Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni - CentroMS", costituito su iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (CNR-DTA) e l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (CNR-IGAG). Con il CentroMS, il CNR, le principali Istituzioni di Ricerca e le Università italiane che operano nel campo della microzonazione sismica hanno deciso di costituire un soggetto unico che, oltre a dare continuità alle attività intraprese per la riduzione del rischio sismico, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e con le Regioni, rappresenti un luogo di confronto scientifico per la ricerca di settore. Il CentroMS ha fra i suoi obiettivi quello di fornire supporto scientifico e tecnico ai soggetti istituzionalmente interessati alla microzonazione sismica e alle sue applicazioni, con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica e alle problematiche connesse all’emergenza sismica.

 

CRESME: Osservatorio macchine

Il 4° trimestre 2015, per il mercato italiano delle macchine movimento terra, si contraddistingue per il record di macchine vendute o noleggiate: le 3.191 macchine rilevate sono il dato più alto degli ultimi 4 anni, occorre infatti tornare ai dati del 2011 per avere un valore simile. Rispetto allo stesso periodo del 2014 le vendite registrano una variazione percentuale pari al +37,5%. L’incremento delle vendite, iniziato già nel 1° trimestre 2014, è proseguito in modo esponenziale per tutto il 2015 tanto che il 37,5% registrato in quest’ultimo trimestre segue il +42,8% del 3° trimestre, il +40,2% registrato nel 2° trimestre e il +15,3% del 1° trimestre su base annua. Totalizzando i dati, il 2015 raggiunge il primato del numero di vendite/noleggi; le 9.128 macchine vendute o noleggiate sono pari al +34,7% del 2014 e pari al +49,9% rispetto a quelle del 2013.

Nota completa

 

Fisco Oggi: risposta a quesiti

Persa l'agevolazione "prima casa" se la ristrutturazione si dilunga

La contabilità può ingannare nonostante la bella "presenza"

Mutuo e destinazione ad abitazione principale

Lo scudo fiscale non azzera ogni violazione e contestazione

 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 9 febbraio 2016

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Certificato di agibilità e conformità urbanistica dell’immobile

Secondo quanto previsto dall’art. 24 del Testo Unico dell’Ediliziail certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”. Al fine dell’ottenimento del suddetto certificato, il successivo art. 25 dispone che l’interessato deve presentare una “dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti”.

Dall’esame delle due norme citate, emerge un nesso fra l’agibilità e la conformità edilizia-urbanistica dell’opera realizzata, tale per cui la mancata conformità di quanto edificato al relativo progetto (e, quindi, anche alle norme che disciplinano l’edificabilità nella zona) rappresenta un ostacolo al rilascio dell’abitabilità.

In questi termini la prevalente giurisprudenza, a tenore della quale è legittimo il diniego motivato (prevalentemente o esclusivamente) con riferimento a violazioni urbanistiche affermando, con esplicito riferimento all’art. 25 del Testo Unico dell’Edilizia, che “l’agibilità possa essere negata non solo in caso di mancanza di condizioni igieniche ma anche in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici o con il titolo edilizio (DIA o permesso di costruire)” (TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 332 del 10 febbraio 2010).

Recentemente, in aderenza a tale orientamento che ritiene necessario il binomio salubrità dei locali - conformità edilizio-urbanistica dell’opera, con la sentenza n. 591 del 29 gennaio 2016 il Tar Campania è tornato sull’argomento rilevando che “La conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985; del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico-edilizia. La conformità urbanistico-edilizia dell’immobile è quindi una condizione necessaria per richiedere e ottenere il certificato di agibilità o di abitabilità”.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

 

L’asservimento di aree edificabili a fini edilizi.

L’istituto dell’asservimento, anche in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia de qua, può essere definito in termini di volontaria rinuncia alle possibilità edificatorie di un lotto in favore del loro sfruttamento in un'altra particella, funzionale ad accrescere la potenzialità edilizia di un'area per mezzo dell'utilizzo della cubatura realizzabile in una particella contigua (non necessariamente adiacente) e del conseguente computo anche della superficie di quest'ultima, ai fini della verifica del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Il presupposto logico dell'istituto in esame è costituito dalla indifferenza, per il Comune, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia per come configurato negli atti pianificatori, della materiale collocazione dei fabbricati, atteso, infatti, che, per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando del tutto irrilevante l'ubicazione degli edifici all'interno del comparto, fatti salvi, ovviamente, il rispetto delle distanze e di eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti.

Il Tar Sicilia, Catania, con sentenza n. 328 del 1° febbraio u.s., si è recentissimamente espresso sulla questione in argomento, rilevando che «In sede di rilascio di un permesso di costruire, ai fini del rispetto dell’indice planivolumentrico, la volumetria massima edificabile fissata su ciascun lotto non precluda la realizzazione di una volumetria inferiore o di nessuna volumetria, con la conseguenza che è, perciò, ben possibile, non solo non edificare affatto su alcuni lotti, ma anche concentrare su un unico lotto la quantità di volumetria prevista su lotti contigui, pur sempre nel rispetto della volumetria complessivamente conseguita, delle distanze e della destinazione d’uso dei fabbricati».

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Il momento di perfezionamento del permesso di costruire.

L’art. 15, D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che nel permesso di costruire debbano essere indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, e che comunque il termine per l’inizio dei lavori non possa essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo. Per quanto riguarda il momento del rilascio del permesso di costruire, sussistono contrasti interpretativi. In sostanza, si discute se il permesso sia un atto recettizio, che inizia a volgere i suoi effetti al momento in cui viene ricevuto dal destinatario o non recettizio, che inizia a produrre i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione.

Il termine utilizzato dal legislatore (“rilascio”), dal significato prima facie non univoco, deve comunque indurre ad interpretare in ogni caso il senso della disposizione dinnanzi citata in conformità con i principi generali dell’ordinamento, con particolare riferimento a quelli di efficacia, pubblicità, trasparenza sanciti dalla L. n. 241 del 1990.

In forza di tali principi, non pare discutibile che il termine per l’inizio dei lavori debba farsi decorrere non già dalla semplice emanazione del permesso di costruire, bensì dalla materiale consegna dell’atto al destinatario o comunque da un momento non anteriore a quello in cui l’interessato stesso sia stato posto in condizione di conoscere l’avvenuta emanazione del permesso.

Così anche la recentissima sentenza Tar Campania: «Posto che la concessione edilizia – oggi permesso di costruire – è un provvedimento amministrativo “recettizio” (che viene, quindi, ad esistenza con la comunicazione agli interessati), il termine “rilascio”, riferito al titolo concessorio, che si rinviene nel corpo dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (secondo cui “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo”), ancorché in prima lettura non appaia univoco, potendo sostanzialmente significare sia “emanazione” che “consegna” dell’atto, è in realtà ricollegabile alla materiale consegna di questo, essendo tale significato preferibile poiché più rispondente al lessico del legislatore, se si considera che, laddove quest’ultimo avesse voluto fare riferimento alla data della “emanazione” dell’atto, avrebbe usato sinonimi dal più corretto significato tecnico, coma “data dell’atto” oppure, “data di adozione”, o, più semplicemente “adozione”» (Tar Campania, Napoli, sentenza 4 febbraio 2016 n. 666).

avv. Riccardo Rotigliano

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Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 35 dell’8 gennaio 2016: sul mutamento di destinazione giuridicamente rilevante.

La realizzazione di opere tali da determinare il passaggio da una categoria (residenziale-ricettivo) ad un'altra (commerciale- produttivo) ex art. 23 ter del Testo Unico dell'edilizia (DPR n. 320/2001), tra l’altro non consentita dal regime urbanistico disciplinante l'area di riferimento, incide sulla struttura edilizia, alterandone la destinazione originaria e determinando un mutamento della struttura stessa. In questi termini la sentenza in rassegna, a tenore della quale «In materia di edilizia, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, atteso che nel loro ambito possono aversi mutamenti di fatto ma non diversi regimi urbanistico costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria; pertanto, un cambio di destinazione d’uso strutturale non consentito dalla disciplina urbanistica comporta una variazione in aumento dei carichi urbanistici che impone una adeguata dotazione di standard urbanistici».

avv. Riccardo Rotigliano

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Sulla spettanza degli onorari relativi a prestazioni compiute prima del conferimento dell’incarico.

Con una pronuncia invero sintetica, il Tribunale di Pisa, in un giudizio instauratosi a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo con il quale un architetto richiedeva il pagamento delle proprie spettanze professionali, ha affermato che, in tema di compensi professionali, nessuna rilevanza ha il fatto che parte delle prestazioni possano essere state compiute prima del formale conferimento dell’incarico, potendo questo valere anche quale ratifica dell’operato del professionista (Tribunale di Pisa, sentenza n. 371 del 25 giugno 2015).

avv. Riccardo Rotigliano

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Sintesi di monitoraggio legislativo 15 - 29 gennaio 2016

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NOTA POLITICA

 

Vertice Merkel-Renzi

Questa settimana il Premier Renzi ha incontrato a Berlino il Cancelliere tedesco Merkel in un vertice dedicato all’emergenza immigrazione e ai dossier economici. Secondo il New York Times, Renzi starebbe puntando a ottenere un “posto al tavolo europeo del potere” sfruttando il momento di difficoltà di Merkel, incalzata dalle polemiche domestiche sull’immigrazione. Nel mirino del Premier c’è in particolare l’asse privilegiato fra Francia e Germania, additato come l’emblema del meccanismo decisionale intergovernativo dell’Ue che non è più capace di gestire le crisi e garantire la governance dell’Europa. Il calcolo di Roma è semplice: la Germania ha bisogno di un sostegno sul fronte migratorio dopo i “tradimenti” danesi, svedesi e polacchi, mentre l’Italia dipende dal sostegno tedesco se vuole sbloccare alcuni dossier economici congelati dalle regole europee (nuove politiche pro-crescita, unione bancaria, flessibilità).

Sullo sfondo rimane lo stato comatoso in cui versa il sistema di Schengen: un tempo pilastro del progetto europeo, oggi è la cartina da tornasole di un’Unione sempre più in crisi e disorientata. Così come il durissimo quanto inusuale botta e risposta Roma-Bruxelles della scorsa settimana, con la Commissione Juncker a rintuzzare le numerose critiche ricevute dal Premier italiano nel corso degli ultimi mesi e il Governo Renzi a invocare un salto di qualità nella gestione delle politiche comunitarie da parte delle istituzioni di Bruxelles. Secondo alcuni osservatori, la querelle va letta nell’ambito della più ampia guerra di nervi che vede contrapposte Roma e Berlino, con l’incontro Renzi-Merkel di venerdì 29 gennaio a fungere da potenziale spartiacque di una partita che non mancherà di influire sul futuro dell’Europa.

 

Rimpasto di Governo e nuovi vertici delle commissioni al Senato

Il Consiglio dei ministri ha riempito i posti rimasti vacanti da mesi nella squadra di governo. Enrico Costa, di Area Popolare, è il nuovo Ministro agli Affari regionali, vacante da un anno. Promossi viceministri Enrico Zanetti (Scelta Civica) all’Economia e Finanze, Mario Giro (Democrazia Solidale) alla Farnesina, Teresa Bellanova (Partito Democratico) al Ministero dello Sviluppo economico. Fra i sottosegretari, Tommaso Nannicini avanza alla Presidenza del Consiglio, Enzo Amendola (Pd) al Ministero degli Esteri, Federica Chiavaroli (Ncd) e Gennaro Migliore (Pd) alla Giustizia, Antimo Cesaro (Scelta civica) e Dorina Bianchi (Ncd) alla Cultura.

Nel complesso, il rimpasto arride al Nuovo centrodestra di Alfano dopo che il precedente rinnovo dei vertici delle commissioni al Senato aveva portato più di un malumore in seno ai membri della maggioranza e specialmente nel Partito Democratico. Il riferimento è alla nomina di tre verdiniani del gruppo Ala alle vicepresidenze di Finanze, Bilancio e Difesa. Le critiche all’esecutivo sono state molteplici: secondo il capogruppo di Forza Italia Romani, si sarebbe trattato della conferma dell’ingresso di Ala nella maggioranza, mentre per l’ex segretario Pd Bersani la vicenda è la riprova del progressivo snaturamento del partito.

In precedenza, l’intesa con i verdiniani era stata decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta in Senato in occasione del terzo e penultimo voto sulla riforma costituzionale.

 

 

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI

 

Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri riunitosi mercoledì 20 gennaio ha approvato in via preliminare alcuni decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione, approvata con legge 7 agosto 2015, n. 124.

Di seguito gli schemi di decreto legislativo approvati in esame preliminare, che approderanno ora in Parlamento per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competente:

  • Modifiche in materia di licenziamento;

  • Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali;

  • Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

  • Dirigenza sanitaria;

  • Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza;

  • Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

  • Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale;

  • Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale;

  • Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

  • Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi;

  • Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Per il comunicato stampa del Consiglio dei ministri clicca qui.

Per le slide esplicative dei decreti attuativi della riforma PA clicca qui.

 

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”).

Il decreto, che sarà immediatamente applicabile, introduce, in linea con la direttiva, alcune importanti novità come:

  • la “tessera professionale”, che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno;

  • un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione;

  • la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione;

  • la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.

La “tessera professionale” è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro la Commissione europea potrà estenderla anche ad altre.

Qui la pagina dedicata del sito della Commissione europea – rappresentanza in Italia sulla tessera professionale europea.

 

 

Criteri ambientali minimi

Il ministero dell’ambiente ha adottato i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione di cantieri.

Il provvedimento contiene i criteri minimi che un appalto deve rispettare per essere considerato "verde" in sede di comunicazione all'Anaca, nonché una serie di criteri per la definizione delle offerte economicamente più vantaggiose. Inserendoli nel bando si aumenta il livello di sostenibilità ambientale e, se le imprese non rispettano i criteri indicati dal bando, potranno anche scattare le sanzioni.

Il testo del decreto ministeriale con gli allegati 1 e 2 che recano il piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement è disponibile qui.

 

 

Delega appalti – Il punto sulla riforma

E’ entrata nel vivo il lavoro di riforma del nuovo codice dei contratti pubblici, dopo l'approvazione della delega appalti in Senato. La commissione guidata da Antonella Manzione, capo dipartimento degli Affari giuridici di Palazzo Chigi, ha accelerato il lavoro di scrittura del provvedimento destinato a recepire le nuove direttive europee su appalti e concessioni.

Il percorso va completato entro il 18 aprile, data in cui scade l'obbligo di recepire le nuove regole Ue che il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha ribadito di voler rispettare.

La riforma – in questa fase – coinvolge anche gli operatori: sono cominciate infatti le prime consultazioni sul nuovo assetto da dare al settore. Con un primo giro di proposte e contributi da inviare entro il 31 gennaio.

Insieme alle consultazioni prende a consolidarsi anche il lavoro sui testi. Già definito l'indice, e molti contenuti del provvedimento, inclusa una serie di allegati. Anche se molto lavoro rimane da fare, non mancano le novità. La prima riguarda proprio il numero degli articoli di cui sarà composto il nuovo codice. Senza tagli in corsa saranno 249, non molto meno dei 257 che compongono il testo in vigore oggi e che sembrano allontanare l'ipotesi di un codice snello composto dalle norme fondamentali, lasciando il compito di disciplinare l'operatività alle linee guida proposte dall'Anac di Raffaele Cantone e adottate con decreto di Porta Pia. Se la promessa di semplificazione verrà mantenuta non sarà tanto nel numero delle norme, ma nel modo con cui saranno scritte.

Una notevole novità riguarda il ruolo del Governo nell'attuazione della riforma. Nella bozza del decreto è infatti prevista l’istituzione di una cabina di regia a Palazzo Chigi con il compito di dare indirizzi sull'attuazione del nuovo codice. Una novità dirompente rispetto alla legge delega approvata dal Senato il 14 gennaio che individua nell'Anac il “regolatore” del mercato, magari in tandem con il ministero delle Infrastrutture, ma senza mai citare

ruoli da assegnare alla Presidenza del Consiglio.

Oltre a proporre atti di indirizzo per l’applicazione del codice l’«organo di policy» da istituire a Palazzo Chigi avrà anche il compito di monitorare la fase di attuazione del nuovo codice, con l'obiettivo di proporre soluzioni, evidentemente da adottare nei decreti correttivi previsti dalla legge di delega. Anche qui si tratta di una funzione in qualche modo sovrapponibile a quella dell'Anac, organo di vigilanza con il potere di segnalare a Governo e Parlamento eventuali intoppi normativi. Importante l’impulso all’innovazione del settore dei lavori pubblici.

Per i progetti e le opere pubbliche oltre la soglia europea (5,2 milioni per i lavori, 209 mila euro per la progettazione) viene previsto l’uso obbligatorio del Bim, piattaforma di progettazione che consente di condividere e anticipare gli “effetti” del progetto in cantiere, riducendo gli imprevisti che comportano la lievitazione dei costi. Al momento, la bozza prevede che l’obbligo scatti entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice. Un anno è invece il tempo assegnato all’Anac e alle Infrastrutture per definire (con un decreto) il passaggio alle procedure digitali per l’assegnazione degli appalti pubblici,

Recependo l’impulso della delega, il decreto riduce al minimo la possibilità di ricorso al massimo ribasso per l’assegnazione delle gare. Tenere conto solo del prezzo sarà possibile solo per i contratti di importo inferiore alle soglie Ue relativi a interventi di manutenzione o a bassa complessità di esecuzione. Per gli incarichi di progettazione si potrà usare solo l'offerte più vantaggiosa. Confermato anche lo spostamento dell'incentivo del 2% per i tecnici Pa dalle attività di progettazione a quelle di programmazione e controllo degli investimenti.

Disciplinato poi l’uso del documento di gara unico europeo per la partecipazione alle gare, l’assegnazione dei commissari di gara a sorteggio e l’istituzione di una banca dati dei requisiti delle imprese (l’attuale Avcpass) che sarà gestita dalle Infrastrutture. Nei contratti di partenariato dovrà essere garantito il trasferimento del rischio operativo ai privati durante tutta la durata della gestione.

I bandi potranno prevedere premi per le imprese che si impegnano nel reimpiego del personale giù utilizzato nell’appalto o che favoriscano la manodopera locale. I bandi che contengono queste clausole sociali dovranno essere segnalati all’Anac per verificare la compatibilità con le regole Ue.

Ancora da definire invece delle centrali di committenza così come molti dei poteri e dei ruoli affidati all’Anticorruzione, inclusi gli «strumenti di regolazione flessibile» del mercato (la cosiddetta «soft law»).

 

ANAC - parere responsabile lavori pubblici

ANCE ha presentato ad ANAC, in data 9 giugno 2015, una istanza di parere in relazione ad una gara del Comune di Vercelli avente ad oggetto primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortica esterna della Torre Civica di Vercelli. In particolare il quesito era volto a chiarire la legittimità della previsione della lettera di invito alla gara secondo la quale l’appaltatore assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori , in contrasto con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 81/08.

ANCE, nell’istanza di parere, ha evidenziato che il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'articolo 89, comma 1, lettera c), definisce il Responsabile dei lavori come "il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento".

In tal senso, a parere di ANCE, la clausola della lettera d'invito in esame, risulta in contrasto con il dettato normativo sopra riportato, in quanto nell'ambito dei lavori pubblici - quali sono l'oggetto del decreto legislativo n. 163/2006 - il responsabile dei lavori non può essere l'Appaltatore bensì è il Responsabile del procedimento.

ANAC con parere n. 228/2015 ha rilevato che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010 la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il Consiglio ha pertanto concluso ritenendo non conforme l’operato della stazione appaltante e chiedendo alla stessa di far conoscere i provvedimenti assunti a seguito della pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dal 4 gennaio 2016, giorno di ricevimento della comunicazione.

Qui il testo.

 

 

 

Nasce il Task group europeo: la regia italiana al Mit

E’ stato costituito l’Eu Bim Task Group, organismo cofinanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di guidare il settore delle costruzioni verso la nuova era della digitalizzazione dei processi. Il gruppo si propone di ricondurre tutte le iniziative fatte finora a livello di singole nazioni «entro un approccio condiviso e simmetrico a livello Europeo, così da promuovere un Settore delle Costruzioni Digitalizzato a livelli di eccellenza mondiale».

La presidenza del task group europeo è stata affidata all'inglese Adam Matthews. «In quanto Gruppo di Lavoro - ha detto - Matthews - riteniamo che il Settore Pubblico possa assumere un ruolo principale nella UE-28 e, in definitiva, supportare l'Europa nel dar vita a un eccellente Settore delle Costruzioni contraddistinto da Libera Concorrenza, Digitalizzazione e Competitività».

La cabina di regia in Italia del gruppo europeo sarà presso il ministero delle Infrastrutture. A partecipare alle riunioni del Task group è Pietro Baratono, provveditore alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna.

Le prime iniziative per recepire con norme specifiche la digitalizzazione delle costruzioni si deve a Finlandia e Norvegia. Successivamente sono arrivati altri paesi, dal Regno Unito, dall'Olanda e, più recentemente, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna.

Il Consiglio Direttivo dell’EU BIM Task Group si è riunito la prima volta il 19 Gennaio 2016 a Bruxelles. Esso attualmente include quattordici Stati Membri Comunitari rappresentati da Committenze Pubbliche, Agenzie del Demanio, Enti Infrastrutturali, Strateghi di Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito».

La Commissione Europea ha da poco assegnato allo EU BIM Task Group un finanziamento per il biennio 2016-2017 allo scopo di realizzare una Rete Europea finalizzata all'allineamento uniforme del ricorso al Building Information Modelling nell'ambito dei Lavori Pubblici.

Qui il sito dell’EU BIM Task Group.

 

 

 

PROFESSIONI

 

Il CDM vara il Jobs act degli autonomi

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 28 gennaio ha approvato un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento:

 

  1. Disposizioni in materia di lavoro autonomo

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

 

Le principali misure riguardano:

  • la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità:

  • nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;

  • nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

  • la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;

  • il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;

  • la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

  • la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

 

  1. Disposizioni in materia di lavoro agile

La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

È previsto che:

  • il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;

  • gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;

  • il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

 

 

IRAP: la pagano soltanto i professionisti con autonoma organizzazione

I professionisti devono pagare l’Irap solo quando la sua attività è organizzata in forma autonoma. Lo ha chiarito la Cassazione, che con la sentenza 573/2016 ha spiegato anche che gli ammortamenti per i beni strumentali non sono sufficienti a provare l’autonoma organizzazione.

La Cassazione ha spiegato che il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere accertato caso per caso dal giudice e ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e non inserito in strutture organizzative riferibili ad altri. Ma non solo, perché il professionista deve anche utilizzare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o avvalersi di collaboratori in modo non occasionale.

Quando ricorrono questi presupposti, il professionista deve pagare l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Per spiegare meglio il caso, i giudici hanno affermato che deve pagare l’Irap chi si avvale di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico generano un valore aggiunto rispetto all’attività intellettuale supportata solo da strumenti indispensabili.

La Cassazione ha concluso spiegando che la presenza di ammortamenti per l’acquisto di beni strumentali di elevato valore non prova da sola l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Se, si legge nella sentenza, il capitale investito è funzionale solo allo svolgimento dell’attività professionale e non costituisce un fattore produttivo di reddito, il professionista non deve pagare l’Irap.

Nel caso esaminato, un professionista aveva versato l’Irap, ma aveva successivamente chiesto il rimborso. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta, ma nei vari gradi di giudizio è stata riconosciuta al professionista la restituzione delle somme.

 

 

ITALIA CREATIVA: il primo studio sull’industria della cultura e della creatività italiana

È stato presentato il 20 gennaio alla Triennale di Milano “Italia Creativa”, il primo studio sull’industria della Cultura e della Creatività italiana realizzato da Ernst &Young con il supporto delle principali associazioni di categoria, guidate da Mibact e SIAE.

Obiettivo della Ricerca “Italia Creativa” è quello di delineare un quadro d’insieme sui numeri e le potenzialità complessive di un’industria che raramente viene considerata nel suo totale. Lo studio ha misurato 11 settori: Architettura, Arti performative, Arti Visive, Cinema, Libri, Musica, Pubblicità, Quotidiani e Periodici, Radio, Televisione e Home Entertainment, Videogiochi.

Per il 2014 (anno di riferimento), il valore economico complessivo è pari a 47 miliardi di euro, il 2,9% del prodotto interno lordo nazionale. Gli addetti sono quasi 1 milione, il 41% dei quali sono giovani fra i 15 e i 39 anni, contro una media del 37% in tutti i settori dell’economia del Paese.

Lo studio relativo al settore Architettura è consultabile qui.

 

Il settore Architettura

L’evoluzione di questo settore nel corso degli ultimi decenni - spiega lo studio - si potrebbe condensare in quella altrettanto profonda della figura dell’architetto: oggi una professione più che una vocazione, con connotati molto più tecnici e molto meno artistici. Il primato della funzione sull’estetica non è solo la conseguenza di una mutata sensibilità, ma anche della pesante crisi economica che non ha risparmiato il comparto.

Il valore economico del settore Architettura nel 2014 è pari a 2,6 miliardi di euro (diminuito del 6,2% rispetto al 2012), mentre gli occupati sono 69.489 (diminuiti del 5,6% rispetto al 2012). Quindi, fra il 2012 e il 2014 il valore del mercato dell’architettura è sceso di circa 170 milioni di euro e ha perso più di 4.000 occupati.

Ma c’è una evidente disparità - prosegue la ricerca -: gli studi di architettura italiani con le spalle più larghe continuano a crescere. Il valore del fatturato aggregato per le top 25 società italiane è cresciuto del 17% nel 2014. Questo sviluppo asimmetrico è soprattutto legato alle attività in altre aree geografiche in espansione economica (come il Sud-Est asiatico), che offrono opportunità più difficili da cogliere per realtà nazionali medio-piccole”.

Considerando il fatturato in Italia delle prime 25 società di architettura, gli studi guidati da Renzo Piano (11.685.000 euro di fatturato nel 2014), Antonio Citterio (fatturato di 8.601.000 euro nel 2014) e Roberto Baciocchi (fatturato di 7.436.000 nel 2014) risultano ai primi tre posti. Tra le prime 15 società di architettura in Italia ci sono anche architetti stranieri con società che fatturano in Italia (es. David Chipperfield Architects).

In generale, il calo del volume d’affari e degli addetti registrato tra il 2012 e il 2014 ha spinto molti a cercare risposte nuove, che diano slancio al settore e siano portatrici di valore per la comunità. Uno dei temi globali al centro del dibattito, con riflessi anche in Italia, è quello della sostenibilità. Bioarchitettura, risparmio energetico ed energie rinnovabili, materiali “a chilometro zero” e riciclabili: elementi più o meno nuovi che, adeguatamente supportati, possono offrire rinnovate possibilità di sviluppo.

 

Le eccellenze italiane

Fra gli esempi più significativi di architettura sostenibile italiana, lo studio cita il MUSE - Museo delle Scienze a Trento e, fra i casi di successo internazionale di nuove realtà italiane, segnala il gruppo RhOME for denCity, guidato da Chiara Tonelli, docente di Tecnologia dell’architettura presso l’Università degli Studi Roma Tre, che ha vinto il Solar Decathlon Europe 2014.

Le nuove esperienze nel campo della sostenibilità si inscrivono nella cornice della riqualificazione urbana. “Gli spazi cittadini in cui oggi si concentra la sperimentazione architettonica sono le periferie, viste come un potente strumento per l’integrazione di fasce sociali spesso emarginate. Gli interventi investono il consolidamento e il restauro degli edifici pubblici, i luoghi d’aggregazione, la funzione del verde e la funzione del trasporto pubblico”.

A questo proposito, la ricerca ricorda il gruppo G124 fondato da Renzo Piano con l’obiettivo di attrarre giovani architetti per la realizzazione di un vero e proprio laboratorio focalizzato sul “riscatto architettonico” delle periferie. Alcuni fra i progetti che hanno coinvolto il Gruppo sono stati la Borgata Vittoria a Torino, il Viadotto dei Presidenti a Roma e il Quartiere Librino di Catania.

Inoltre, l’Italia è presente al vertice delle classifiche di quattro tra i maggiori premi di architettura di edifici a livello internazionale: il LafargeHolcim Award for Sustainable Construction ha premiato il progetto Saline Joniche di Reggio Calabria (2014 - Francisco Leiva - Grupo aranea, Alicante, Spain; Marco Scarpinato - AutonomeForme, Palermo, Italy); il World Architecture Festival ha premiato nel 2014 il progetto Urban SkyFarm a Milano (Rogers Stirk Harbour + Partners and Arup Associates); il Bosco Verticale di Stefano Boeri a Milano ha vinto il premio CTBUH Skyscraper Award nel 2015; nel 2012 Palazzo Lombardia (Paolo Caputo Partnership; Sistema Duemila Architettura e Ingegneria s.r.l.) è il progetto vincitore del premio per il miglior grattacielo in Europa; nel 2010 il MAXXI di Roma di Zaha Hadid ha vinto il celebre Riba Stirling Prize.

 

Le innovazioni in architettura

L’architettura in Italia, come riflesso del panorama internazionale - spiega la ricerca - , costituisce un’arte pronta e aperta ad innovare, condividendo con altri settori temi, spunti e oggetti di innovazione e sperimentazione. Tra questi, l’utilizzo dei materiali nell’architettura è da sempre un fenomeno interessante, che apre nuove opportunità e che caratterizza parte del dibattito settoriale.

Ad esempio, le declinazioni della ceramica riguardano sia gli interni sia gli esterni e, parlando di utilizzi, includono pavimenti e rivestimenti classici, grandi formati, facciate ventilate, pavimentazioni ad alto spessore con posa flottante, schermature solari (frangisole). Tali declinazioni possono supportare gli architetti in diversi utilizzi: alleggerimento del gres porcellanato per l’utilizzo in facciata, fonoassorbimento per uso interno, contenimento energetico attraverso soluzioni coibenti sono esempi al riguardo.

L’impatto, inoltre, delle evoluzioni tecnologiche e digitali, che ormai entrano in un numero sempre maggiore di settori, vede anche nell’architettura un terreno fertile. Ad oggi, nel contesto globale, il tema della Realtà Aumentata, ad esempio, costituisce un elemento di profondo rinnovamento rispetto al passato, con riflessi interessanti anche in Italia. Rispetto alla Realtà Virtuale, che prevede la totale immersione in un mondo interamente ricostruito in 3D attraverso l’uso di hardware apposito molto costoso, la Realtà Aumentata aggiunge digitalmente solo alcuni elementi alla realtà, impattando sempre maggiormente sia in fase di progettazione, sia di comunicazione.

Ulteriore trend architettonico innovativo, derivante da sperimentazioni in ambito di innovazione sui materiali, tecnologiche ed energetiche, sono le cosiddette “facciate mediatiche”, ovvero facciate di edifici diventate “schermi” veri e propri che trasmettono messaggi o che interagiscono con l’ambiente esterno.

 

 

Obbligo di POS: il 1° febbraio il decreto previsto in Legge di stabilità 2016 (comma 900)

Entro il 1° febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) dovrà definire in un decreto le multe per chi non installa il POS nel proprio studio o negozio, i casi in cui sia giustificata l’impossibilità tecnica di installarlo e le commissioni sui pagamenti.

Infatti, al fine di favorire la diffusione della cultura dei micropagamenti con carta di credito o di debito e aumentare la tracciabilità dei pagamenti, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, la Legge di Stabilità 2016, all’art. 1, comma 900, ha prescritto che entro il 1° febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dello Sviluppo Economico dovranno definire i tetti delle commissioni da applicare ai pagamenti elettronici.

Le commissioni applicate dalle banche dovranno comunque essere effettivamente commisurate ai costi del servizio erogato, senza scaricarsi sul professionista o sull’esercente che riceve il pagamento.

Spetterà al decreto del Mef definire anche l’importo delle multe e i casi di “oggettiva impossibilità tecnica” nei quali è possibile non rispettare tali adempimenti.

In attesa del decreto sulle modalità dei pagamenti in moneta digitale, di cui al momento non si conosce neanche la bozza, dal 1° gennaio 2016 è diventato obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti elettronici di qualsiasi importo (anche sotto i cinque euro), come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Fino al 2015 l’obbligo è stato applicato solo all’acquisto di prodotti o alla prestazione di servizi di importo superiore a 30 euro. Dal 2016 invece i professionisti e gli esercenti commerciali dovranno accettare pagamenti elettronici di piccolo importo, anche sotto i cinque euro, sia con carte di debito che con carte di credito.

Attualmente però chi non rispetta l'obbligo di accettare pagamenti digitali non incorre in alcuna sanzione.

 

 

Cassazione: contratto con il professionista, sì al recesso anticipato

Nei contratti stipulati con i professionisti il cliente può recedere dal contratto prima della scadenza, a patto che il regolamento negoziale, il documento in cui vengono esplicitati gli accordi tra le parti, non escluda tale possibilità.

A spiegarlo la sentenza della Cassazione 469/2016 che ha respinto il ricorso di un medico che richiedeva un risarcimento dal cliente per aver interrotto il loro rapporto contrattuale di consulenza prima della scadenza stabilita.

Secondo i giudici, infatti, “la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto a favore del cliente dal primo comma dell’art. 2237 cod. civ”. Per escludere la possibilità di recesso anticipato è necessario, secondo la Cassazione, che nel “regolamento negoziale le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”.

La Fondazione per il MASTER in Gestione Integrata dei Processi PIM Project Information Management

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La Fondazione ha inteso sostenere con una borsa di studio pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) omnicomprensivi a copertura parziale delle spese di iscrizione, il MASTER in Gestione Integrata dei Processi PIM Project Information Management dal BIM al PIM realizzato da INARCH in partnership anche con ABDR architetti associati e con la collaborazione di Spraut, tra i primi ad aver introdotto il BIM in Italia. 

Obiettivo del Master è formare un professionista capace di coordinare un processo integrato (un trait d'union tra BIM manager e coordinatore di progetto), consapevole delle tecnologie utilizzabili e capace di monitorarne l'evoluzione, di gestire i singoli flussi di lavoro ma soprattutto la connessione e l'ottimizzazione tra questi, preparato e formato alla gestione della produzione (in senso di fabbricazione) dentro una visione produttiva efficiente.  

Il percorso formativo è strutturato in laboratori e brainstorming mirati alla produzione e alla divulgazione dei risultati.
Una vera e propria factory creativa in cui il lavoro di tesi è parte di un reale progetto di ricerca.

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Invio CV: 8 aprile 2016

Scadenza iscrizioni: 19 aprile 2016

Inizio lezioni: 19 maggio 2016

La Fondazione per il MASTER in Gestione Integrata dei Processi PIM Project Information Management

E' in partenza il 7 ottobre prossimo, il MASTER in Gestione Integrata dei Processi PIM Project Information Management dal BIM al PIM realizzato da INARCH in partnership anche con ABDR architetti associati e con la collaborazione di Spraut (tra i primi ad aver introdotto il BIM in Italia), master che la Fondazione sostiene con una borsa di studio pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) omnicom

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