Rapporto EYU, ingegneri e architetti, nel 2006-2015 fatturati scesi del 23% e 33%

Attraverso uno studio realizzato dalla Fondazione EYU, la Fondazione Inarcassa ha voluto approfondire le criticità che hanno portato al deterioramento del terziario avanzato ed analizzare l’attuale impianto legislativo che interessa la categoria, anche attraverso la ricerca ragionata di ciò che avviene in Europa.

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale maggio 2016

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I rischi giuridici dell’ingegnere o architetto  che si occupa in azienda di sicurezza e ambiente

L’ingegnere o architetto esperto ambientale o di sicurezza può trovarsi – come dipendente o come consulente – a gestire situazioni e processi aziendali caratterizzati da un elevato rischio giuridico. Può trattarsi del rischio di coinvolgimento dell’ingegnere o architetto in un procedimento penale e/o di una sua possibile responsabilità civile di natura risarcitoria.

Al fine di semplificare l’esposizione, distinguiamo tre possibili scenari nei quali questo tipo di rischi più frequentemente può venire in considerazione.

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Il primo scenario è forse il più conosciuto e il più temuto dai professionisti del settore. Si tratta del caso in cui il rischio derivi dalla formale assunzione – da parte dell’ingegnere o architetto - di una delega di funzioni  per le materie dell’ambiente e/o della sicurezza.  Sappiamo infatti che, nel caso (il più frequente) di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti la salute e la sicurezza del lavoro, così come quelli riguardanti la tutela ambientale,  gravano in via di principio su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali assumono pertanto tutti la qualifica di datore di lavoro (Cass. Pen., sez. IV, 10/06/2010 n. 38991, Cass. pen., sez. IV, 07/04/2010 n. 20052, Cass. pen., 11/12/2007 n. 6280, Cass. Pen., Sez. IV, 14/01/2003, n. 988; conforme Cass. Pen., sez. III, 01/04/2005, n. 12370). La situazione però è diversa quando viene conferita ad uno o più amministratori o a soggetti terzi al CdA (es: dirigenti o quadri aziendali) una delega di gestione per le materie della sicurezza e/o dell’ambiente. Questa delega, se specifica e comprensiva dei poteri decisionali e di spesa, trasferisce sul delegato gran parte dei rischi penali per eventuali reati ambientali e/o di sicurezza commessi nell’esercizio dell’impresa.

La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro e/o di ambiente deve essere conferita dal datore di lavoro ad un soggetto idoneo a svolgere tali funzioni ed al quale siano attribuiti congrui poteri decisionali e di spesa. La delega trasferisce dal delegante al delegato, insieme con determinate funzioni, anche le relative responsabilità. Dalla delega di funzioni va pertanto tenuto concettualmente distinto il cd. “incarico di mera esecuzione”, nel quale il soggetto obbligato rimane comunque quello originario.

Il principale obiettivo della delega è pertanto quello di liberare da responsabilità penale il delegante, nei limiti consentiti dall'ordinamento. A tal proposito è essenziale ricordare che:

- solo in presenza di delega idonea il delegante (nei limiti consentiti dall'ordinamento e dalla delega stessa) è esentato da responsabilità penale;

- in presenza di una delega non idonea, oltre al delegante, anche il delegato può comunque risultare penalmente responsabile, in applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato.

Il d.lgs. 81/08 ha, per la prima volta, codificato nell’art. 16 i limiti e le condizioni di ammissibilità della delega di funzioni da parte del datore di lavoro. In particolare, essa, ove non espressamente esclusa dall’ordinamento (materie non delegabili di cui all’art. 17: valutazione dei rischi, documento sulla valutazione di rischi, nomina del RSPP), è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (questo è il requisito più importante; l’autonomia decisionale e di spesa deve essere effettiva;

e) che la delega sia accettata per iscritto dal delegato;

f) che alla delega venga data adeguata e tempestiva pubblicità.

Requisiti analoghi vengono richiesti dalla giurisprudenza per la validità della delega di funzioni in materia ambientale.

I principali reati che potrebbero coinvolgere l’ingegnere o architetto destinatario di delega di funzioni nei settori della sicurezza e/o dell’ambiente sono:

-        Per la sicurezza, i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunstiche;

-        Per l’ambiente, le contravvenzioni in materia di autorizzazioni ambientali e di gestione dei rifiuti previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) e i nuovi delitti ambientali di Inquinamento ambientale e di Disastro ambientale introdotti dalla legge n. 68/2015.

Pertanto il professionista ingegnere o architetto che si veda prospettare il conferimento di una delega di funzioni in materia di sicurezza o ambiente deve essere consapevole che, particolarmente ove la delega gli conferisca una effettiva autonomia decisionale e di spesa, egli può diventare – in caso di incidente o inquinamento - l’unico ‘parafulmine’ contro il quale si concentrerà l’indagine dell’Autorità giudiziaria. Si tratta dunque di responsabilità da accettare solo dopo adeguata ponderazione, quando si ritiene di disporre di adeguata esperienza specifica e si viene investiti dall’azienda di effettivi poteri decisionali e di spesa nelle materie delegate. 

Va comunque ricordato che la responsabilità penale del datore di lavoro delegante non può comunque escludersi quando:

a)     per l’ambiente, il fatto sia riconducibile a cause strutturali dovute a scelte di direzione e/o di politica aziendale, poiché esse sono, in quanto tali, di competenza esclusiva o concorrente della direzione delegante;

b)    per la sicurezza, si tratti di obblighi  che (come già anticipato) non sono ex lege delegabili ad un soggetto diverso dal “datore di lavoro” come definito all’art. 2, comma 1, lettera b) D.lgs. 81/08 e segnatamente (art. 17 d.lgs. 81/08): valutazione dei rischi; designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

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In secondo luogo, sono in crescita i casi nei quali la giurisprudenza procede penalmente per reati connessi a ruoli professionali concernenti la sicurezza normalmente coperti da ingegneri o architetti.

Caso tipico è quello dell’ingegnere o architetto il quale – dopo aver conseguito la formazione specifica a tal fine necessaria – assuma uno dei seguenti ruoli previsti dal d. lgs. 81/2008:

 

-        Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

-        Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e/o per l’Esecuzione, nel caso di presenza di cantieri temporanei e mobili.

I menzionati ruoli professionali non comportano normalmente, di per sé,  poteri decisionali e di spesa idonei ad impegnare l’azienda. Questi poteri, infatti, sono in capo al Consiglio di Amministrazione, al datore di lavoro o al soggetto investito di una valida delega di funzioni.  Diversamente, ad esempio, il  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge in ambito aziendale un ruolo sostanziale di ‘staff’, avendo fra l’altro il compito di tenere aggiornato il datore di lavoro sugli adempimenti da adottare per garantire il rispetto delle norme di sicurezza in ambito aziendale. Considerazioni analoghe valgono per il  ruolo dei Coordinatori per la Sicurezza.

Proprio per questa ragione, si era inizialmente ritenuto, da parte di alcuni, che RSPP e Coordinatori per la Sicurezza non potessero incorrere in rischi penali connessi allo svolgimento di questi ruoli.

La giurisprudenza penale non è tuttavia stata di questo avviso, ed ha al contrario affermato – quanto alla figura del RSPP – che “Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica, lo stesso opera, piuttosto, quale “consulente” in tale materia del datore di lavoro. Quanto detto però non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro, che rimane persistentemente responsabile della posizione di garanzia, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo di poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione” (Cass. pen. sez. IV, sentenza 24.01.2013 n. 11492). Principi analoghi sono stati ribaditi, anche molto recentemente, dalla Cassazione per i Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (v. da ultima Cass. 9 maggio 2016 n.19208).

Conseguentemente, anche gli incarichi professionali dei quali si è appena discusso vanno assunti con piena consapevolezza delle responsabilità e dei rischi che essi possono comportare.

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Infine, responsabilità penali possono sorgere in occasione della presentazione alla Pubblica Amministrazione di progetti o autocertificazioni o certificati non veritieri. In questo caso, ovviamente, i reati  che possono venire in considerazione sono quelli di falso e/o tentata truffa ai danni di Ente pubblico.

Caso tipico è quello della presentazione ad un Ente pubblico di un progetto corredato da una planimetria dello stato di fatto che intenzionalmente non corrisponda alla situazione reale. Analogo, per certi aspetti, è quello della consapevole trasmissione alla Pubblica Amministrazione di un certificato di analisi falso.

Va osservato che, in casi di questo genere, la (cor)responsabilità può estendersi anche al consulente esterno che abbia consapevolmente predisposto una planimetria non corrispondente alla situazione reale dei luoghi o che abbia, sempre consapevolmente, trasmesso agli Enti una analisi falsa.

Pertanto, deve essere ben presente all’ingegnere o architetto che determinati rischi penali possono sussistere anche qualora si operi come mero consulente esterno.

Luciano Butti

Avvocato (www.buttiandpartners.com)

Professore a contratto di ‘Diritto Internazionale dell’Ambiente’ – Università di Padova – Scuola di Ingegneria

 

 

 

 

 

Progettazione di edifici civili da parte dei geometri – Incompatibilità con la professione riservata agli architetti ed ingegneri

La sentenza n. 883/2015, emanata dalla V sezione del Consiglio di Stato, ha sancito l'esclusione della categoria professionale dei geometri dalla progettazione di edifici civili “anche di modeste dimensioni”. La questione è dibattuta in giurisprudenza, tanto che la presente sentenza d'appello va a riformare la precedente decisione del T.A.R. Veneto (sez. I, n. 1312/2013) che accoglieva l'opposta tesi, richiamando il D. lgs. 212/2010 che, in tema di edifici in cemento armato, ha abrogato l'obbligatorietà della sottoscrizione del progetto esecutivo da parte di un ingegnere o architetto. Secondo il Consiglio, infatti, “Ai sensi dell'art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 recante la tariffa professionale, esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali; solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto; in sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, la competenza si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo art. 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; per il resto la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, “mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione "non modesta" essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.”.

Ulteriore profilo motivazionale su cui poggia il presente provvedimento, è legato alle recenti innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici per geometri. Infatti, secondo i giudici “deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com
 

 

 

Commissione Tributaria Regionale di Potenza, sentenza n. 229/2014: niente IRAP per l’ingegnere.

 

Preliminarmente, è necessario affermare che sono tenuti al pagamento dell’IRAP tutti coloro i quali si trovino in una situazione di autonoma organizzazione produttiva di ulteriore ricchezza. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, l'assoggettabilità all'imposta deve essere esclusa in tutti quei casi in cui sia ravvisabile una struttura organizzativa elementare e un'attività professionale che abbia ragion d'essere solo per l'esclusivo apporto del titolare.

Nel caso in esame, il professionista ha chiesto ed ottenuto il rimborso del tributo pagato, avendo provato che, nell’anno d’imposta, egli si avvaleva dei soli beni strumentali indispensabili per espletamento della propria attività, senza ausilio di dipendenti e collaboratori non occasionali.

Stando all'insegnamento della Suprema Corte, “il giudice di merito deve verificare se il contribuente si sia avvalso, nell’esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how” (Cass. n. 21116 del 2012). Se ne deduce che non sono assoggettabili all'imposta le attività professionali il cui risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'autorganizzazione del professionista o, comunque, nel caso in cui l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (mobili d'ufficio, attrezzature tecniche e informatiche, computer, fax, notebook, fotocopiatore, telefoni anche cellulari, autovettura ecc.).

Di conseguenza, in un caso come quello in commento, in cui non è segnalata la presenza di dipendenti o l'impiego di beni strumentali oltre quelli indispensabili per l'esercizio della professione e di normale corredo alla stessa, è lecito ricavare un quadro che induca a ritenere l'assenza di autonoma organizzazione produttiva tassabile ai fini IRAP. Va, infine, ricordato quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ossia: “Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (sentenza 10 maggio 2016, n. 9451).

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

Newsletter Sportello Pronto Europa - Maggio 2016

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La Fondazione, in collaborazione con EuroCrime s.r.l., offre ai propri soci un servizio chiamato Sportello ProntoEuropa. Tale servizio è volto a fornire consulenza su quesiti relativi a bandi specifici, ai programmi di finanziamento nazionali o internazionali, alle procedure generali, all’ammissibilità del soggetto/idea progettuale in merito ad un singolo bando, ad eventi tematici specifici e a quanto altro di interesse per l’attività professionale degli iscritti alla Fondazione. Essi, infatti, potranno presentare ad EuroCrime le proprie idee al fine di conoscerne la fattibilità tecnica e poter così ricevere un orientamento generale per la ricerca di eventuali opportunità di finanziamento.

 

Nell'ambito del Servizio di Sportello Pronto Europa, a cadenza mensile verrà inviata una newsletter, contenente informazioni ed aggiornamenti sul settore dei finanziamenti europei, sulle varie iniziative di divulgazione ed informazione portate avanti dalle istituzioni nazionali ed europee in genere, su eventuali opportunità formative ed ovviamente sui bandi europei, di particolare interesse per il settore professionale degli iscritti alla Fondazione. Questi ultimi sono presentati seguendo un approccio schematico che riporterà tutto quello che c'è da sapere sulle opportunità di finanziamento, dalla tematica, alla scadenza, al link di riferimento per scaricare tutta la documentazione necessaria per poter partecipare al bando.  

 

Di seguito la prima Newsletter Sportello Pronto Europa Maggio 2016.

 

 

● Aperto il Bando LIFE 2016 in materia di Ambiente - varie scadenze dal 7 settembre al 26 settembre 2016.

La CE ha pubblicato il Bando 2016 del Programma LIFE per progetti rientranti nei due sottoprogrammi: Ambiente (Ambiente ed uso efficiente delle risorse; Natura e biodiversità; Governance e informazione ambientale) e Azione per il clima (Mitigazione dei cambiamenti climatici; Adattamento ai cambiamenti climatici; Governance e informazione in materia climatica). Il bando è aperto per la presentazione di progetti Tradizionali (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione), Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica.

Le proposte progettuali possono essere presentate dagli enti giuridici registrati in Europa, che siano compresi in una delle seguenti categorie: enti pubblici, enti privati e organizzazioni commerciali, organizzazioni private non commerciali (incluse le ONG).

Le scadenze per la presentazione dei progetti sono varie (dal 7 al 26 settembre 2016), a seconda del tipo di progetto e della tematica trattata.

Il bando 2016 prevede uno stanziamento complessivo di oltre 337,5 milioni di euro ed il cofinanziamento europeo per ciascun progetto copre il 60% dei costi totali ritenuti ammissibili.

Si segnala che la CE organizzerà un Infoday sul Bando LIFE il 17 giugno 2016 a Bruxelles e sarà possibile seguire l’evento anche on line, via webstreaming. E’ possibile registrarsi fino al 12 giugno sul sito ufficiale dell’evento.

Link al bando: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#env

Link Infoday: https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-proposals-17-june

 

● Premio HORIZON 2020 “Il Motore più pulito del Futuro” – Scadenza per la presentazione dei progetti e per la spedizione del prototipo: 20 Agosto 2019

Il Premio ha la finalità di finanziare idee per la riduzione dell’inquinamento prodotto dai veicoli a benzina, a diesel e a biocarburanti disponibili sul mercato. Mentre è previsto che l’ibrido e l’elettrico giochino un ruolo sempre più importante nel settore dei trasporti, la riduzione delle emissioni inquinanti causate dai motori tradizionali rappresenta comunque una priorità. I partecipanti dovranno presentare proposte che presentino soluzioni integrate in prototipi sistemici, utili per la riduzione delle emissioni inquinanti e che non compromettano le capacità operative dei veicoli.

Il Premio è aperto alla partecipazione di qualsiasi ente con personalità giuridica. Il target delle proposte sono PMI, centri di ricerca, industrie produttive di componenti per auto e di auto. La proposta e il prototipo possono essere presentati anche da un singolo soggetto.

I partecipanti al contest dovranno registrarsi prima possibile e comunque entro il 20 Maggio 2019, mentre la presentazione delle proposte progettuali e la spedizione del prototipo creato devono avvenire entro il 20 Agosto 2019. Il prototipo creato con l’innovazione oggetto della proposta deve essere già stato testato dal partecipante per la più bassa emissione di inquinanti possibile.

Il budget assegnato alla proposta e al prototipo vincente ammonta a 3,5 milioni di euro.

Link: https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-engine

 

● Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW 2016) – 13/17 Giugno 2016, Bruxelles

EUSEW è organizzata dalla Agenzia Europea per le Piccole e Medie Imprese (EASME) in cooperazione con la Direzione Generale Energia della Commissione Europea. Si tratta del più grande evento dedicato all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili in Europa, finalizzato a diffondere le migliori pratiche, ispirare nuove idee e costruire partenariati, per contribuire a soddisfare gli obiettivi energetici e climatici dell’UE. Nell’ambito dell’evento sono organizzati workshop, conferenze ed approfondimenti, il più rilevante dei quali è la Conferenza Politica che durerà dal 14 al 16 giugno 2016.

Nell’ambito di EUSEW segnaliamo l’evento di business (Brokerage Event) organizzato dalla Rete Europea Enterprise Europe Network (Settori Energia Intelligente, Ambiente, Costruzioni Sostenibili e ICT) e chiamato “E²Tech4Cities – Energy & Efficiency Technologies for Cities”, che avverrà il giorno 17/6. Si tratta di un'opportunità che può consentire l'individuazione di futuri partner ed aprire la strada a nuove collaborazioni. L'evento è rivolto a piccole e medie imprese, enti di ricerca e università, esponenti del settore industriale e del settore pubblico, con la possibilità di fissare incontri bilaterali di business sui seguenti settori: Energie Rinnovabili, Costruzioni di edifici energeticamente efficienti, ICT per città, Smart Cities, Mobilità e trasporti energeticamente efficienti, Opportunità di finanziamento nell’ambito di H2020, Gestione e stoccaggio di energia, Reti Intelligenti e Integrazione dei sistemi energetici. E' possibile registrarsi entro l'8/6/2016 per poter selezionare ed accedere agli incontri di business bilaterali.

Link a EUSEW: http://eusew.eu/

Link al Brokerage Event: https://www.b2match.eu/e2tech4cities2016

 

● 6° Edizione del Premio Gaetano Marzotto “Fast Track” per Start-up Innovative – Scadenza per la presentazione delle proposte: 27 Giugno 2016

Il Premio Gaetano Marzotto individua e sostiene i più promettenti progetti imprenditoriali in svariati ambiti di attività (Scienze umane, Smart Cities, Produzione Intelligente, Energia, Logistica Intelligente e Trasporti, Digitale, Robotica etc.), creando una sinergia concreta tra l’ecosistema dell’innovazione e il sistema industriale italiano. Si tratta di una competizione aperta a persone fisiche, team di progetto (composte anche da liberi professionisti), imprese startup e imprese già costituite, che abbiano una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, ma con capacità di crescita internazionale.

Sono previste 12 categorie di Concorso: 1. Premio per l’impresa 2. Premio dall’idea all’impresa 3. Premio Corporate Fast Track 4. Amazon Launchpad Award 5. Premio Speciale Aubay Digital Transformation. 6. Premio Speciale Cisco 7. Premio Speciale Consorzio Roma Ricerche 8. Premio Speciale EY 9. Premio Speciale Gala Lab 10. Premio Speciale IngDan Far East Development 11. Premio Speciale Invitalia 12. Premio Speciale UniCredit Start Lab. Si consiglia la consultazione del Regolamento 2016 per la definizione dei singoli premi.

E’ prevista l’assegnazione di un budget di oltre 2 milioni di euro, tra premi in denaro e percorsi di affiancamento.

Link: http://www.premiogaetanomarzotto.it/

 

● Fotonica 2016 – Convegno Italiano delle Tecnologie Fotoniche - 6/8 Giugno 2016, Roma

FOTONICA è il forum della comunità fotonica nazionale in cui si presentano e si discutono i risultati più avanzati della ricerca scientifica e tecnologica in tutti i settori della Fotonica. L’evento riunisce in un unico evento annuale e nazionale, sviluppato su 3 giornate, coloro che operano nel campo delle telecomunicazioni ottiche della sensoristica, dell’energia, dell’illuminazione e delle scienze della vita.

I Principali temi di discussione saranno: 1. Comunicazioni ottiche, sistemi e reti ottiche, integrazione con reti wireless e data center; 2. Ottica integrata e optoelettronica, packaging optoelettronico, fibre ottiche e a cristallo fotonico, guide planari, amplificatori ottici, rivelatori, ottica non lineare e ottica quantistica, fotonica ad impulsi ultrabrevi; 3. Dispositivi e sistemi fotonici per la sicurezza, metrologia, sensori e sistemi elettroottici; 4. Ottica, optoelettronica e ICT per l’aerospazio; 5. Dispositivi e sistemi fotonici per la biomedicina, l’energia, l’agroalimentare, l’ambiente, i beni culturali e i processi industriali, biofotonica per imaging diagnostico e terapia, nuove tecniche di microscopia; 6. Tecnologie laser per applicazioni industriali, laser a semiconduttore e LED, sorgenti coerenti; 7. Sistemi di illuminazione e display; 8. Nanofotonica e metamateriali, materiali ottici e processi, calcolo ottico e simulazione numerica.

FOTONICA ospiterà anche una Mostra Tecnica, che consentirà alle Industrie del settore di presentare la propria azienda, i prodotti e le soluzioni, entrando in contatto con un’ampia gamma di potenziali clienti. Sarà, inoltre, prevista una sessione di incontri programmati tra industrie e ricercatori, del tipo B2B.

Link: http://www.fotonica2016.it/

 

Nuovo appuntamento con i Webinar della Fondazione

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Caro/a Collega,

 

Ti ricordo il nuovo appuntamento con i SEMINARI WEB della Fondazione, dal titolo:

 

RILFLESSIONI E OPPORTUNITA’

DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

PER I PROFESSIONISTI

 

26 MAGGIO ORE 16,00

 

Dott. Ing. Michele Mazzaro e Dott. Ing. Luigi De Angelis

 

L’evento, trasmesso in modalità streaming, avrà luogo, giovedì 26 maggio, con inizio alle ore 16.00, e si svolgerà presso la sede della Fondazione, Sala Congressi A, Via Salaria n. 229 –– Roma. Il tema sarà trattato dall’Ing. Luigi De Angelis e dall’Ing. Michele Mazzaro, ambedue aventi carica di Primo Dirigente VV.F. del Dipartimento di soccorso pubblico e difesa civile – Direzione Centrale prevenzione e sicurezza tecnica – Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale e ambedue aventi preso parte alla stesura del nuovo codice di prevenzione incendi.

 

Per il seminario è in corso istanza di riconoscimento di n. 2 CFP, secondo diverse modalità di conferimento tra Architetti ed Ingegneri che dovranno comunque risultare iscritti alla Fondazione per l’annualità in corso.

 

Per gli Architetti, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP previsti potrà avvenire, oltre che ai partecipanti in sala, anche per coloro i quali seguiranno l’evento on-line. Ai fini dell’accreditamento dei CFP è richiesto di accedere tramite il nostro portale, il giorno 26 maggio, a partire dalle ore 12:00 in poi, inserendo le credenziali della Fondazione e seguire il corso per l'intera durata. Ai fini della verifica della presenza, la piattaforma invierà dei codici ad intervalli di tempo irregolari che il singolo utente dovrà digitare.

 

Per gli Ingegneri, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP è previsto esclusivamente per i partecipanti in sala.

Per quanti parteciperanno di persona, in sala, Ti ricordo che la corresponsione di n. 2 C.F.P. spetterà, esclusivamente, ai Professionisti iscritti alla Fondazione che si saranno previamente registrati, entro martedì 24 maggio tramite e.mail all’indirizzo: info@fondazionearching.it. Il numero massimo di posti disponibili in sala è 50.

Tutti, fino al raggiungimento di 1000 utenze live, avranno inoltre, accesso libero alla visualizzazione dell’evento in streaming (senza riconoscimento di CFP) nell’Area Formazione del portale, al link:

 

http://seminari.fondazionearching.it/2016/05/04/codice-prevenzione-incendi/

 

Ti informo, inoltre, che, durante l’evento, tutti gli iscritti Inarcassa potranno formulare quesiti e commenti, partecipando alla consueta Chat, inserendo il proprio PIN di Inarcassa on line ( IN….).

 

La partecipazione all’evento web, in qualsiasi modalità, è totalmente gratuita!

 

Ti aspettiamo!!

La Fondazione  

Sintesi di monitoraggio legislativo 6 - 20 maggio 2016

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NOTA POLITICA

 

 

Roma e Milano: le due capitali al voto

L’ultima infornata di sondaggi pre-elettorali ha confermato come gli scenari politici nelle due principali città italiane, Roma e Milano, appaiono molto diversi. Se a Milano sembra abbastanza certo un ballottaggio tra Giuseppe Sala (centrosinistra) e Stefano Parisi (centrodestra), a Roma la situazione è ancora in divenire. L’unica certezza è la presenza di Virginia Raggi (M5S) al secondo turno.

Il tratto distintivo della competizione elettorale milanese è l’equilibrio tra i due candidati più forti, come confermano i sondaggi: Sala, infatti, ha solo un leggero vantaggio su Parisi sia al primo che al secondo turno. La spiegazione, probabilmente, è nei profili dei due candidati, fra loro molto simili: sono entrambi manager apprezzati, considerati dei moderati e giudicati competenti. Per questo motivo il risultato è ancora tutto da decidere. Dietro di loro vengono Corrado e Rizzo, anche se con grande distacco: sono dati rispettivamente intorno al 13 e al 7%.

A Roma la situazione è molto più incerta. Per i sondaggi l’unico candidato che quasi certamente andrà al ballottaggio è Virginia Raggi, in netto vantaggio sugli altri sfidanti grazie a un ipotetico 30% di consensi. Seguono, in un serrato testa a testa, Roberto Giachetti e Giorgia Meloni, anche se entrambi vengono dati per perdenti nello scontro diretto al secondo turno con la Raggi.

 

 

 

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI & EDILIZIA

 

Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni

Risolta la questione più rilevante, relativa al momento esatto di entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016, l'Anac ritorna sul tema della fase transitoria, con un comunicato firmato dal presidente Raffaele Cantone.

Vengono, così, regolati i casi speciali nei quali possono ancora sopravvivere le regole del Dlgs n. 163 del 2006: per i rinnovi dei contratti, per le proroghe tecniche, per alcune varianti, per le procedure negoziate andate deserte a causa di offerte irregolari o per gli accordi quadro avviati in pendenza del vecchio sistema. In questo modo, l'Authority risponde alle «numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare», giunte in questi giorni da diverse pubbliche amministrazioni italiane.

Il comunicato conferma che le disposizioni del vecchio Codice si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile, con una delle forme di pubblicità obbligatoria, come la Gazzetta ufficiale italiana o quella europea. Si tratta di un passaggio rilevantissimo, perché da più parti era arrivata all'Authority la richiesta di far valere la data di invio dei bandi di importo maggiore alla Gazzetta europea per la pubblicazione. Un'interpretazione che, tra le altre cose, avrebbe fatti salvi bandi per circa un miliardo, pubblicati dalle centrali di committenza regionali oltre i termini. Nulla da fare: gli aggregatori dovranno rifare tutto da capo.

Ci sono, invece, una serie di casi particolari nei quali l'Anac ha aperto a interpretazioni più morbide. In queste situazioni potranno essere utilizzate ancora le vecchie regole. Si tratta, ad esempio, degli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali venga disposto il rinnovo del contratto. E, ancora, della ripetizione di servizi analoghi, delle proroghe tecniche, delle varianti per le quali non sia necessario indire una nuova gara. A nulla rileva, in tutte queste ipotesi, il fatto che si debba acquisire un nuovo codice identificativo di gara per avviare la procedura.

Stesso discorso per le procedure negoziate indette in base al vecchio Codice, ma andate deserte a causa di offerte irregolari o inammissibili: le nuove convocazioni restano nel perimetro delle vecchie regole. Il Dlgs n. 163 del 2006 potrà essere applicato anche per i contratti sotto la soglia comunitaria per i quali la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso esplorativo, finalizzato a reperire operatori interessati, in vigenza del vecchio Codice. Ancora, il vecchio sistema dovrà essere usato anche per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016 e per le adesioni a convenzioni stipulate prima del 20 aprile.

Due precisazioni importanti riguardano aspetti più tecnici. La prima è relativa alle regole da applicare ai Comuni: tutti quelli che bandiscono lavori sotto i 150mila euro e servizi e forniture sotto i 40mila euro potranno farlo in autonomia, senza passare da una centrale di committenza, ottenendo il rilascio del codice identificativo di gara. Con il vecchio sistema esisteva una soglia unica a 40mila euro. Indicazioni arrivano anche sulle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici. Tutti gli atti avviati in vigenza del vecchio sistema continuano a seguire le vecchie regole.

 

Architetti: commento linee guida ANAC

Ridurre ulteriormente il peso dei requisiti economico-finanziari per l’accesso agli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, quali il fatturato degli ultimi tre anni, requisito - questo - che rischia di continuare a sbarrare la strada dei lavori pubblici non solo ai giovani, ma anche a gran parte dei professionisti che, per effetto della stessa crisi del mercato del settore, non siano in grado di dimostrare fatturati adeguati negli ultimi anni. E fare in modo che la capacità economico-finanziaria possa essere dimostrata dai professionisti, in alternativa al fatturato, con una polizza assicurativa adeguatamente dimensionata.

Rilanciare i requisiti di accesso alle gare, relativi alle capacità tecnico-professionali dei concorrenti puntando non più sulla valutazione parziale delle prestazioni professionali eseguite negli ultimi anni, ma sulla valutazione di tutte le prestazioni eseguite nell’arco dell’intera carriera professionale. Ciò con l’obiettivo di non mortificare la professionalità di chi non ha trovato spazio nel mercato dei lavori pubblici durante gli ultimi anni, pur avendo eseguito, anche in tempi meno recenti, prestazioni professionali di qualità e pur dimostrando dunque una notevole esperienza acquisita nel tempo.

Gli architetti italiani chiedono anche che vengano rilanciati concretamente i concorsi e che, per tutte le tipologie dei concorsi previsti dal Codice, sia consentito al professionista vincitore di dimostrare i requisiti per l’affidamento delle fasi successive della progettazione, costituendo un raggruppamento di professionisti. Un passaggio questo fondamentale per restituire indipendenza intellettuale e potere contrattuale ai cervelli e non più ai fatturati.

Sulla stessa linea la richiesta che sia garantita maggiore trasparenza negli affidamenti con criteri discrezionali come quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, introducendo un’apposita griglia di fattori ponderali e di elementi di valutazione che, nell’attribuzione dei punteggi, riducano drasticamente il peso del prezzo, incrementando quello relativo alla qualità dell’offerta. Così come quella di introdurre meccanismi premiali per l’inserimento di giovani professionisti, quali la valutazione delle competenze acquisite mediante la formazione professionale inerente il servizio professionale oggetto di affidamento.

E’ comunque positivo il giudizio degli Architetti sull’impianto generale delle Linee Guida dell’Anac che hanno il merito di ristabilire regole certe per calcolare l’importo a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, stabilendo l’obbligatorietà per le stazioni appaltanti, del ricorso al cosiddetto “Decreto Parametri.

 

Appalti pubblici, più autonomia e meno vincoli burocratici per il Trentino-Alto Adige

Via libera dal Consiglio dei ministri del 10 maggio al decreto legislativo con le norme di attuazione dello statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché gli interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese.

È quanto prevede il decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di contratti pubblici, approvato ieri dal Consiglio dei ministri a cui hanno partecipato anche i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano Ugo Rossi e Arno Kompatscher.

I tre capisaldi del provvedimento sono più autonomia in materia di appalti e contratti, maggiore velocità e semplificazione delle procedure amministrative e un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese.

Soddisfatto il governatore Rossi: "In un momento come questo - sottolinea - poter legiferare autonomamente, in maniera più certa che in passato, in materia di contratti pubblici rappresenta una leva in più per rilanciare la nostra economia. Da un lato, si ridurranno ulteriormente i vincoli burocratici, perché nel recepire le normative europee, saremo tenuti a non introdurre ulteriori aggravi nella regolamentazione, anche con riferimento a quelli statali. Dall'altro, normativa provinciale potrà prevedere interventi che favoriscano la partecipazione alle gare d' appalto delle piccole e medie imprese. Questo rappresenta ovviamente un riconoscimento importante del ruolo svolto dalle imprese locali, sul piano delle competenze e dell'innovazione ma anche su quello occupazionale".

Si rafforza dunque la capacità del Trentino di legiferare in materia di appalti e contratti pubblici - compresa la fase della loro esecuzione - relativi a a lavori, servizi e forniture. Storicamente le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sempre legiferato in materia, recependo le relative direttive europee. Una facoltà, quest'ultima, affermata da una norma di attuazione del 1987 e riconfermata anche dalla Corte Costituzionale, che con una sentenza del novembre 1995 (la 482) aveva stabilito che la Provincia autonoma potesse attuare le direttive europee autonomamente.

PRINCIPIO DI "NON SOVRAREGOLAZIONE". Quali sono allora le novità introdotte dalla nuova norma di attuazione? In primo luogo ora viene richiamato espressamente il principio di "non sovraregolazione", in base al quale, nel recepire le direttive europee, non si potranno introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi che le normative europee stesse richiedono, se non in circostanze eccezionali. Questo rappresenta anche uno "scudo" nei confronti di normative statali, che in materia di appalti disciplinassero la materia dei contratti pubblici in maniera più minuziosa rispetto a quanto non faccia l'Unione europea. In altre parole, la normativa provinciale potrà essere più snella e più aderente alle esigenze del territorio. Ciò potrà valere in particolare per la partecipazione alle gare d'appalto delle piccole e medie imprese. La norma di attuazione dice infatti espressamente che la legge provinciale può prevedere "interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, di innovazione e di occupazione".

 

Primo sì al «consumo di suolo», salvi tutti i progetti presentati prima dell'entrata in vigore

Primo via libera per il Ddl sul consumo di suolo. L'aula della Camera nella mattinata di ieri ha approvato, con 256 sì, 140 no e 4 astenuti, il disegno di legge che punta a contingentare la realizzazione di nuove costruzioni nel nostro paese, per tutelare le superfici agricole rimaste ancora intatte. Si chiude così un periodo di oltre due anni di discussioni, interruzioni e ripartenze: era febbraio del 2014 quando il testo è stato incardinato presso le commissioni Ambiente e Agricoltura di Montecitorio.

Adesso, grazie al lavoro dei due relatori (Chiara Braga e Massimo Fiorio) si passa al Senato, dove la legge è attesa a una prova non semplice: tra gli operatori restano ancora molti dubbi sulla sua impostazione generale, nonostante i grandi miglioramenti fatti in queste ultime settimane su alcuni dei passaggi più contestati.

Non è un caso che le ultime polemiche abbiano riguardato proprio la fase transitoria, regolata dall'articolo 11. Qui, in sostanza, si prevede cosa avviene prima della piena entrata in vigore del nuovo sistema che – va ricordato – si fonderà su un decreto del ministero dell'Agricoltura che, a livello nazionale, andrà a stabilire gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo, per arrivare al consumo zero entro il 2050.

L'ultimo emendamento approvato ieri stabilisce che saranno fatti salvi gli interventi per i quali «i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore» della legge. In questo modo, la maggioranza ha risposto alle osservazioni dell'Anci che temeva un blocco e una pioggia di contenziosi, relativi a tutti gli interventi per i quali non fosse ancora stato formalmente incardinato l'iter autorizzatorio. Ma ha aperto anche una probabile corsa alle istanze, in attesa del via libera definitivo alla legge.

Questa modifica si aggiunge a diverse altre limature pesanti, approvate dall'Aula della Camera nei giorni scorsi. Tra queste va ricordata la norma in base alla quale gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico potranno accedere alla demolizione con ricostruzione, beneficiando di sconti sugli oneri da versare per il permesso di costruire: saranno le Regioni a quantificare il peso di questo bonus. Oltre a questo, un'altra modifica ha stabilito che i Comuni dovranno preparare un censimento degli edifici e delle aree dismesse e non utilizzate. Per non consumare nuovo suolo, dovranno verificare la possibilità di avviare operazioni di rigenerazione.

Alla notizia dell'approvazione, comunque, si è levato un coro di soddisfazione, con qualche eccezione: il Movimento 5 Stelle in Aula ha protestato esibendo cartelli. Per il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci si tratta comunque di «una legge necessaria, difficile, ma oggi possibile grazie ad un lungo lavoro».

La responsabile Ambiente del Pd, Chiara Braga spiega che il Ddl «pur avendo subito un rallentamento per l'ampio dibattito che questo tema ha sollevato, testimoniato anche dalla grande quantità di emendamenti esaminati e discussi in queste settimane, raccoglie positivamente il messaggio lanciato ad Expo 2015 e quello della Carta di Milano, puntando non solo verso una maggiore tutela della risorsa suolo, ma anche verso un nuovo e più efficace approccio alla rigenerazione urbana».

Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti parla, invece, del consumo di suolo come di "una vera emergenza nazionale". Per questo l'approvazione della legge è "un fatto politico di grande rilievo".

Resta, invece, qualche dubbio tra i Comuni, che avrebbero preferito un provvedimento meno improntato ai vincoli normativi imposti dall'alto e più orientato a stimolare progetti di rigenerazione dal basso, anche attraverso incentivi fiscali. Comunque, adesso la legge passa al Senato, per una seconda lettura che non si annuncia facile. Appare scontato che arriveranno altre modifiche al testo che, quindi, dovrà certamente tornare alla Camera per la terza lettura. Per qualcuno, addirittura, sono alte le possibilità che il Ddl resti invischiato nelle sabbie mobili di questo secondo passaggio.

 

Ance chiede al Governo un bonus per la «rottamazione» degli edifici

Incentivare la «rottamazione» dei vecchi edifici, attraverso bonus fiscali e semplificazioni normative, per dare sostanza all'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e rilanciare le città. In una brutale sintesi è questa la proposta avanzata dai costruttori al Governo in un articolato documento che fa il punto sugli investimenti (spesso fallimentari: vedi «piano città 2012») messi in campo per la riqualificazione urbana e chiede di scommettere con decisione sugli interventi di demolizione e ricostruzione, per rinnovare il patrimonio edilizio adeguandolo ai nuovi standard di efficienza energetica e mettere un po' di benzina nel motore dei cantieri che tarda a riaccendersi. «Negli ultimi mesi del 2015 eravamo più ottimisti sulla ripresa economica, invece, nei primi dati di quest'anno vediamo luci ed ombre e siamo un po' preoccupati», dice il presidente dell'Ance Claudio De Albertis.

Una nuova politica "urbana" sarebbe così il canale privilegiato per coniugare gli obiettivi di ripresa delle attività nei cantieri con quelli di rilancio delle città, anche nella chiave di «competitività» su cui sta lavorando il governo.

Al primo posto ci sono gli interventi per facilitare gli interventi di demolizione e ricostruzione. «La strategia migliore», dice De Albertis, per intervenire su un patrimonio in gran parte obsoleto (e non solo in campo privato , vedi le scuole) e che invece viene ostacolato sia sul piano economico (richiesta di nuovi costi costruzione) che procedurale (autorizzazioni e distanze). La proposta in questo caso è quella di confermare ed estendere i bonus fiscali all'edilizia (50-65%) anche agli interventi di sostituzione edilizia che prevedono un aumento di volumetria, nel caso in cui questa possibilità sia prevista da norme locali, magari come premio per l'incremento di efficienza energetica. «In questo modo si raggiungerebbe anche l'obiettivo di collegare i bonus per l'efficienza energetica al miglioramento effettivo delle performance degli edifici» e non solo all'acquisto di singoli prodotti, dice de Albertis, raccogliendo un'istanza su cui spingono molto i giovani imprenditori del settore, convinti che gli interventi diretti ad aumentare in modo misurabile l'efficienza del patrimonio siano anche la chiave per il rilancio del settore. Allo stesso tempo andrebbero ridotti di almeno il 20% i contributi relativi al costo di costruzione, rispetto a quelli previsti per le nuove realizzazioni, riducendo la richiesta di oneri di urbanizzazione ai soli casi di aumento effettivo del carico urbanistico. Cosa che, ad esempio, non accade quando si demolisce un fabbricato residenziale senza cambiarne la destinazione.

Con lo stesso obiettivo l'Ance chiede poi di confermare per almeno tre anni la detrazione Irpef commisurata al 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza (classe A e B), introdotta dall'ultima legge di stabilità con scadenza a fine 2016, e di incentivare le operazioni di permuta immobiliare, prevedendo una tassazione agevolata (imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa) per le imprese che prendono in carico un edificio usato nell'operazione di compravendita impegnandosi a ristrutturarlo, migliorandone le performance, e a rimetterlo sul mercato entro cinque anni.

L'aumento delle transazioni per l'edilizia residenziale e della richiesta dei mutui, ha aggiunto De Albertis, non deve ingannare: «Interessa per lo case esistenti e non il nuovo, genera volumi, ma non investimenti» con ricadute sulla qualità degli edifici e delle città. Performance peggiori del previsto, per l'Ance, arrivano anche dall'andamento dei lavori pubblici, prima dell'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 che ha riformato il sistema degli appalti. Dagli ultimi dati emerge infatti che dopo la crescita registrata nel biennio 2014-2015, nei primi tre mesi dell'anno i bandi per lavori pubblici segnano un calo del 13,5% nel numero di gare e del 35,4% degli importi a base d'asta (1,7 miliardi in meno dell'anno scorso).

 

#ScuoleInnovative, al via concorso di idee per 52 nuove scuole sostenibili, all’avanguardia, a misura di studente

Al via il concorso di idee internazionale per la progettazione e la realizzazione di

52 #ScuoleInnovative grazie allo stanziamento di 350 milioni di euro, previsto dalla legge ‘Buona Scuola’.

Possono partecipare al concorso di idee ingegneri, architetti, singoli o associati, le società di ingegneria e le società professionali. La procedura si svolgerà on line attraverso la piattaforma ‘Concorrimi’  operativa a partire dal 23 maggio.

Il testo del bando e l’elenco delle aree in cui verranno costruite le #ScuoleInnovative sono scaricabili in fondo a questa pagina. I materiali relativi a ciascuna scuola innovativa sono qui.

Per ogni area è possibile visualizzare una scheda sinottica relativa all’istituto da costruire, scaricare i documenti messi a disposizione degli enti locali proprietari e i documenti che riguardano l’offerta formativa delle Scuole.

Il Bando per le #ScuoleInnovative chiuderà si chiuderà il prossimo 30 agosto.

Una Commissione di esperti individuerà per ciascuna area di intervento le prime tre proposte vincitrici che saranno premiate rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro. I progettisti potranno concorrere per una sola area.

Per scaricare il bando: http://www.scuoleinnovative.it/bando/

 

 

 

PROFESSIONI

 

Il Consiglio dei ministri vara il Freedom of Information Act

Lunedì 16 maggio il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato – affidando il coordinamento del testo definitivo al Sottosegretario alla Pcm – un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento apre le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono; rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it); introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

Il piano nazionale anticorruzione adottato dall’Anac sarà più semplice, snello e di facile attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

In tema di accesso civico è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti, è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, è stato previsto che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.

Il decreto legislativo approvato reca qualche novità di interesse per i professionisti: le società controllate dalla Pa (con la solita eccezione per le quotate) e quelle in amministrazione straordinaria dovranno far conoscere, entro 30 giorni dall’incarico, i compensi riconosciuti a consulenti, collaboratori e titolari di incarichi professionali, compresi quelli arbitrali: per i due anni successivi all’incarico questi dati dovranno rimanere pubblici insieme al curriculum del professionista e alla procedura seguita per sceglierlo. Atti di incarico e compensi dovranno poi essere noti anche per quel che riguarda gli esperti nominati dai tribunali ordinari o amministrativi. Senza pubblicazione dei dati, il compenso non potrà essere pagato.

 

Appalti, nuovo codice incoerente con lo Statuto del lavoro autonomo

L'art. 7 del disegno di legge recante Statuto del lavoro autonomo (A.S. 2233) è esplicitamente diretto a favorire l'accesso agli appalti di tutti i professionisti autonomi (rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile). Lo chiarisce il comma 1: «Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione».

Tuttavia il nuovo codice appalti, approvato il 15 aprile scorso in via definitiva dal consiglio dei ministri, fa riferimento alle micro e alle piccole imprese (che però, proprio in quanto imprese, spesso individuali, sono comunque iscritte alla camera di commercio), ma non ai professionisti autonomi e freelance. Per esempio gli artt. 30 comma 7, 36 comma 1 e 41 comma 1, spingono ad assicurare l'effettiva partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese agli appalti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.

Confprofessioni ha chiesto che il nuovo codice degli appalti tenga conto dell'orientamento espresso nel ddl lavoro autonomo, contemplando espressamente la figura del lavoratore autonomo.

 

Presentato in Senato ddl su compensi del professionista

Al Senato, è stato assegnato in Commissione Giustizia il disegno di legge, a a firma del Sen. Astorre, recante Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista (2249).

Il testo e la relazione illustrativa sono disponibili qui.

E’ verosimile che i contenuti del disegno di legge verranno trasfusi in emendamenti al disegno di legge sul Jobs act degli autonomi.

 

Professionisti senza PEC, lettera del MISE a tutti gli Ordini professionali

Con la Nota prot. n. U.0119934 del 29 aprile 2016, inviata agli Ordini e Collegi professionali e ai Consigli e Federazioni nazionali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha segnalato la presenza di errori, anomalie o ritardi nell'aggiornamento dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

L'articolo 16, comma 7-bis del decreto-legge n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009, dispone che "L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto di comunicare alla pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente".

Sul tema il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) aveva in precedenza già richiamato l'attenzione degli Ordini provinciali con la circolare CNI 3/06/2013 n.235 e con la circolare 18/12/2014 n.467, entrambe consultabili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it.

 

Ingegneri e architetti, forte rallentamento dei nuovi abilitati nel 2014

I dati relativi al 2014 “indicano un marcato rallentamento dei nuovi abilitati alla professione di ingegnere (laureati triennali e magistrali); per la prima volta, infatti, essi si sono attestati sotto le 10mila unità. Vale la pena di constatare che il medesimo trend si è riscontrato tra gli architetti, scesi nel 2014 a meno di 5mila abilitati”. Lo evidenzia lo studio “L’accesso alle professioni di ingegnere e architetto. Osservatorio sugli esami di abilitazione svolti nell’anno 2014”, realizzato dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri.

Il fenomeno”, spiega lo studio, “può essere spiegato considerando elementi diversi tra cui, certamente, il persistere della crisi che ha colpito in particolar modo il settore delle costruzioni e dell’edilizia, con pesanti conseguenze nell’ambito della libera professione. Potrebbero pesare, però, anche alcuni obblighi alcuni obblighi a cui gli iscritti all’albo sono tenuti (formazione continua, assicurazione RC), che possono costituire elementi di disincentivazione all’esercizio della libera professione in una fase di restringimento del mercato”.

Tra gli ingegneri “il numero di abilitati alla sezione A è stato pari, nel 2014, a 9.014, appena il 38,2% dei potenziali “ingegneri” (quota in calo rispetto al 41,3% rilevato tra gli abilitati del 2013). Ancora più contenuto è il numero di abilitati tra i laureati di primo livello, sceso a 979 (erano 1.055 nel 2013), pari al 3,5% dei potenziali ingegneri iuniores”. “E non si può neanche supporre che questo calo sia correlato ad una maggior complessità delle prove di esame rispetto al passato, visto che il tasso di successo rilevato nel 2014 (87%) è anche superiore a quello rilevato negli ultimi 5 anni”.

DIFFERENZE TRA NORD E SUD. Delle 736 abilitazioni in meno rilevate tra gli ingegneri della sezione A , “quasi la metà è concentrata negli Atenei del Meridione che da sempre hanno costituito un importante bacino di formazione (almeno per quanto attiene all’abilitazione professionale), nonostante gli stessi Atenei abbiano fatto registrare il tasso di successo più elevato: in media il 94,3%”.

L’università Federico II di Napoli “si conferma ancora una volta il primo Ateneo d’Italia per numero di laureati abilitati alla professione (692, pari al 93,5% dei candidati contro i 779 del 2013), seguito dall’Università La Sapienza di Roma (651 abilitati) che però si rivela la sede d’esame con il maggior numero di candidati (749)”.

Colpisce che il Politecnico di Milano, il principale Ateneo di formazione ingegneristica per numero di studenti (nel 2013 hanno conseguito una laurea magistrale ingegneristica quasi 8 mila studenti contro i circa 3.200 dell’Università La Sapienza di Roma, secondo Ateneo italiano per numero di laureati in Ingegneria), si collochi solo al 7° posto per numero di abilitati alla professione”.

Tra gli ingegneri del nord-Italia “vi è una propensione alla libera professione decisamente inferiore rispetto al resto d’Italia (basti pensare che l’Ordine di Milano si colloca solo al terzo posto in Italia per numero di iscritti e scorrendo le prime 10 posizioni di questa particolare graduatoria, Milano e Torino sono gli unici due Ordini provinciali settentrionali presenti) dal momento che è questa l’area del Paese con elevata presenza di imprese che offrono agli ingegneri un numero assai consistente di posizioni lavorative (nel 2014 ben il 68,5% delle quasi 18mila assunzioni di profili ingegneristici è stato operato da una impresa del Nord-Italia)”. Tuttavia “questo elemento, in aggiunta a quanto rilevato in precedenza a proposito di una certa disomogeneità di “prestazioni” tra un ateneo e l’altro, lascia supporre che esistano dei flussi che portano alcuni laureati a sostenere le prove degli Esami di Stato in atenei ritenuti meno 'ostici'”.

FUGA DALL'ALBO. La “fuga” dall’albo professionale, osserva il Centro studi Cni, “si va comunque evidenziando in maniera sempre più accentuata nei settori che offrono agli iscritti minor tutela in termini di attività riservata: ormai ben più della metà degli abilitati (51,8%) è costituita da ingegneri del settore civile ed ambientale, mentre la quota di abilitati nel settore industriale e in quello dell’informazione si riduce, rispettivamente, al 37,6% e al 10,5% (nel 2013 erano rispettivamente il 12,4% e il 39,1%, mentre nel 2012 il 13,8% e il 40%)”.

L'indagine del Cni precisa che “non è possibile affermare che gli “industriali” e gli “informatici” incontrino maggiori difficoltà, rispetto ai loro colleghi del settore “civile ed ambientale”, nel sostenere gli esami, visto che il loro tasso di successo, pari rispettivamente all’87,5% e all’86,3% si mantiene quasi sugli stessi livelli di quello rilevato tra i laureati del settore civile ed ambientale (87,4%). Tuttavia, nel 2014 oltre 4mila laureati degli indirizzi di laurea industriali e dell’informazione hanno comunque conseguito l’abilitazione professionale”.

Per quanto riguarda la sezione B dell’Albo degli Ingegneri, “appare sempre più evidente, con il passare degli anni, come l’iscrizione all’albo per gli ingegneri iuniores costituisca una opportunità piuttosto marginale: nel 2014 il numero di laureati di primo livello abilitati è sceso, come anticipato, sotto la soglia dei 1.000 individui, pari ad appena il 3,5% dei potenziali ingegneri iuniores”.

RIFLESSIONE DI CARATTERE GENERALE SULLA VALENZA DELLA LAUREA DI PRIMO LIVELLO. Un numero piuttosto ridotto di ingegneri iuniores effettua l’abilitazione professionale, e l’82% dei laureati di primo livello prosegue gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale. “Occorrerebbe, pertanto, riflettere sull’utilità del “frazionamento” del percorso universitario in due spezzoni, almeno per ciò che riguarda la professione nel campo dell’ingegneria”.

Tra i primi 10 Atenei per numero di abilitati iuniores, solo uno è del Nord-Italia (Politecnico di Milano), due del Centro (Roma La Sapienza e Firenze) e i restanti sette del meridione, con i due atenei di Napoli (Federico II e Seconda Università) leader assoluti di questa graduatoria.

Dei 979 laureati di primo livello abilitati, “il 60% ha conseguito l’abilitazione per l’accesso al settore civile ed ambientale, mentre il restante 40% si divide invece per circa due terzi nel settore industriale ed un terzo in quello dell’informazione. E questo, nonostante le prove del settore civile ed ambientale si rivelino più complesse di quelle degli altri settori almeno a giudicare dal tasso di successo rilevato: 75,3% contro il 78,1% della media di tutti gli ingegneri iuniores e l’84,3% degli abilitati al settore industriale”.

 

CNI: linee indirizzo aggiornamento professionale

Con la circolare n. 772 del 29 aprile 2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha adottato le linee di indirizzo n.4 per regolare l'aggiornamento della competenza professionale. Tra i provvedimenti novità in merito agli esoneri e al riconoscimento della validità dei Master svolti in modalità FAD (a distanza) ai fini dei Crediti Formativi.

 

 

 

FISCO

Agenzia entrate - il regime patent box

Come accedere, il ruling, i benefici

Nexus ratio, perdite, fusioni

dove indirizzare le istanze di accordo preventivo

 

Cassazione: IRAP professionisti

In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ovvero si avvalga, non occasionalmente, del lavoro altrui per mansioni non meramente esecutive o di segreteria.

Sentenza 9451_05_2016

Il Sole 24 Ore: Dopo la sentenza delle Sezioni unite 9451 possono smettere di versare l’Irap i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, si avvalgono (anche in modo non occasionale) di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, solo esecutive. Tutto ciò con impatto significativo sui conti delle Entrate. Nel caso in cui il professionista - che si rispecchia nella situazione che oggi la Cassazione considera come “non organizzata” – abbia già proceduto a versare gli acconti 2015, potrà presentare la dichiarazione Irap 2016 solo per riportare il loro importo (in presenza di base imponibile nulla), somma che costituisce un credito già oggi compensabile con altri tributi e contributi. Se, invece, gli acconti non sono stati versati, la dichiarazione non va presentata. Per gli anni passati, può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento (articolo 38 Dpr 602/1973), anche se, per il periodo d’imposta 2014, si può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il prossimo 30 settembre. Leggi tutto

 

Corte di cassazione: Architetti e Iva compensi dopo cessazione attività

Corte di cassazione – sezioni unite - sentenza n. 8059 del 21.4.2016:

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/architetto-riposo-scontano-livai-compensi-anche-partita-chiusa sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto i compensi per prestazioni professionali, anche se percepiti successivamente alla cessazione dell'attività e alla chiusura della partita Iva.

Fisco Oggi: Architetto a riposo: scontano l'Iva i compensi, anche a partita chiusa

 

Agenzia delle entrate: svolta digitale sull'archiviazione aggiornamenti catastali

Addio alla carta e spazio al digitale: da oggi l'Agenzia delle Entrate interrompe l'archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento catastale a favore di quella informatica nell'ambito del Sistema di Conservazione dei Documenti digitali Scd. Una novita', sottolinea una nota, che attua quanto previsto dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale e che portera' vantaggi sia per l'Agenzia sia per le categorie professionali e i cittadini, in un'ottica di trasparenza, efficienza e spending review. Dal primo giugno 2015, la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale Pregeo e Docfa e' obbligatoria per i tecnici professionisti. Da oggi, per il catasto terreni, sono conservati digitalmente gli atti di aggiornamento redatti con la procedura Pregeo, insieme all'eventuale documentazione integrativa, nonche' gli attestati di approvazione e di annullamento degli stessi, firmati digitalmente dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato. Per gli atti del catasto fabbricati, redatti con la procedura Docfa, la conservazione digitale viene, invece, effettuata direttamente dalle applicazioni informatiche, che gestiscono i documenti firmati digitalmente. Gli uffici, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, provvederanno a effettuare i successivi controlli.

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 16 maggio 2016

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Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2016, n. 521: tre livelli di progettazione e autorizzazione paesaggistica.

L’art. 23, D. Lgs.vo n. 50/2016 conferma la disciplina dettata dall’art. 93 D. Lgs.vo n. 163/06. La progettazione in materia di lavori, concessioni e servizi pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Di particolare importanza è l’inciso di cui al comma 7 dell’art. 23, ai sensi del quale “il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni”. Fra tali autorizzazioni rientra, sicuramente, quella paesaggistica, regolamentata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale norma stabilisce che i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (comma 1). Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. A tal riguardo, Il Consiglio di Stato, sez. IV, 9/2/2016, sentenza n. 521, ha affermato che “L'autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, è richiesta in relazione al progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni”. Il Collegio ha ribadito il carattere di atto autonomo e presupposto dell'autorizzazione paesaggistica, rispetto al permesso di costruire. Il rapporto esistente tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire è di presupposizione, ossia diretto a subordinare l'esecuzione dei lavori all'emanazione del provvedimento di compatibilità. Ne consegue che, “La mancanza dell'autorizzazione paesaggistica non ha l'effetto di incidere sul procedimento diretto all'approvazione del progetto preliminare e, ciò, considerando che il rapporto di presupposizione sopra citato consente all'Amministrazione di acquisire i pareri in un momento successivo e, comunque, antecedente alla predisposizione del progetto definitivo e della stessa realizzazione dei lavori”.

 

avv. Riccardo Rotigliano

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Consiglio di Stato, sez. V, 21/4/2016, n. 1595: relazione geologica e subappalto

A prescindere dall’espresso richiamo compiuto dalla lex specialis, il progetto esecutivo deve necessariamente essere corredato della relazione geologica. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 21/4/2016, n. 1595. L’obbligo discende espressamente dall’art. 35 D.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale “Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”. La norma va letta in combinato disposto con il precedente art. 26, comma1, lett. a), il quale fa rientrare fra relazioni tecniche che devono accompagnare, già, il progetto definitivo, anche la relazione geologica. Secondo il Consiglio di Stato, “la necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica”.

Le relazioni specialistiche, ribadisce il Consiglio, costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo. Ragion per cui, i professionisti che le hanno redatte assumono la qualificazione di progettisti in senso proprio, non potendosi, invece, considerare quali meri collaboratori. Nella stessa scia, pertanto, trova applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui all’art. 91, comma 3, Codice dei contratti (adesso art. 31, comma 8, D. Lgs.vo n. 50/2016).

Ne deriva che, la mancata indicazione del nominativo del geologo nell’offerta integra il difetto di un elemento essenziale non sanabile con l’istituto del soccorso istruttorio: “Al riguardo ci si limita qui ad osservare che la mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresentasse una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concretasse piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell’offerta il quale, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 46 del ‘Codice’, non poteva che comportare l’esclusione dell’appellante … dalla gara

 

avv. Riccardo Rotigliano

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Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1680/2016: requisito della presenza del c.d. "giovane professionista" nel caso di partecipazione in raggruppamento per appalti di progettazione.

La norma sancita all'interno dell'art. 253, co. 5, D.P.R. n. 207/10, statuisce che i raggruppamenti temporanei devono prevedere, nella qualità di progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

In una controversia avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, il Consiglio di Stato ha avuto la possibilità di meglio delineare le caratteristiche ed i requisiti che il c.d. "giovane professionista" deve possedere. Innanzitutto, il Collegio ha affermato che la norma in commento non impone assolutamente una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il “giovane professionista” e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, "sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente l'avere (solo) sottoscritto il progetto. L'avvenuta sottoscrizione del progetto implica certamente una partecipazione professionale e, quindi, l'esistenza di un rapporto professionale con il raggruppamento temporaneo, senza la necessità di indagini ulteriori sul ruolo rivestito da giovane professionista all'interno del raggruppamento e sulla tipologia specifica di rapporti tra raggruppamento e professionista". La ratio ti tale orientamento va ricercata nell'obiettivo che la norma si prefigge, cioè consentire al progettista "giovane" di maturare un’esperienza adeguata e di potere, così, arricchire il proprio curriculum.

Il Consiglio di Stato ha poi ulteriormente approfondito la questione, affermando che il quinquennio rilevante ai fini dell’accertamento della qualifica di “giovane professionista” va computato a partire non già dal superamento dell'esame di abilitazione, bensì dal momento (logicamente e cronologicamente successivo) in cui egli viene iscritto all'interno dell'albo professionale di riferimento, come peraltro espressamente prescritto dall'art. 2229 c.c., a lume del quale "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi".

Infine, con la sentenza in rassegna il Giudice di appello precisa che non possono essere imputate al raggruppamento, che partecipi alla gara, le vicende successive alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, sicché il requisito di "giovane professionista" non è necessario che sussista per tutta la durata della gara, ma solo al momento di presentazione della domanda di partecipazione, non potendo i requisiti in questione "soggiacere all'incertezza della durata delle procedure di gara e dunque al principio di continuità dei requisiti".

avv. Riccardo Rotigliano

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Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2567/2015: interpretazione sui requisiti di partecipazione ex art. 263, co. 2, d.P.R. n. 2017/10.

Con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha sancito in quali casi sia possibile desumere i requisiti di esperienza professionale, necessari per partecipare alle gare di appalto, nel caso in cui la propria opera sia stata prestata a favore di soggetti privati.

A tal proposito, la norma di riferimento è quella enunciata dall'art. 263, co. 2, D.P.R. n. 207/10, la quale afferma che i servizi, attinenti all'architettura e all'ingegneria, prestati in favore di enti pubblici, valutabili ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio precedente alla pubblicazione del bando, non rilavando la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi. Inoltre – prosegue la norma –, sono valutabili i servizi svolti a favore di committenti privati, che dovranno essere documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai privati stessi o dichiarati dall'operatore economico, su richiesta della stazione appaltante. La prova dell'avvenuta esecuzione è fornita attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero tramite copia delle fatture relative all'esecuzione medesima.

Tuttavia, è ancora incerta l'interpretazione da fornire al secondo periodo della norma, essendo quantomeno dubbio se l'esecuzione, a favore dei privati, debba essere intesa in relazione alla progettazione o alla reale esecuzione dell'opera.

Secondo un primo orientamento (Cons. Stat., sez. VI, n. 3663/14), l'esecuzione a favore del committente privato va intesa con precipuo riferimento alla prestazione progettuale, la prova della quale, infatti, può essere fornita anche tramite la presentazione di copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione.

Secondo un più recente e diverso orientamento, di cui si fa portatore la pronuncia in commento, è necessario che l'opera oggetto della progettazione sia stata realizzata affinché la prestazione svolta a favore del committente privato possa formare oggetto di valutazione tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

Infatti, "i primi tre periodi del comma, fino alle parole “articolo 234, comma 2” palesemente si riferiscono al caso in cui i servizi di cui si tratta sono svolti in favore di committenti pubblici. Infatti, la disposizione continua, nel successivo periodo, affermando disgiuntivamente che “sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati”. Quindi il comma nel primi tre periodi detta la disciplina in base alla quale i servizi svolti per committenti pubblici possono essere riconosciuti come indici di affidabilità professionale in vista della partecipazione alle gare pubbliche.

I successivi periodi individuano le condizioni che consentono di dare rilievo a servizi svolti in favore di committenti privati. Questi ultimi sono qualificanti a condizione che vengano prodotti:

a) o certificati di buona e regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati;

b) o dichiarazione dell’operatore economico, e documentazione di quanto dichiarato, su richiesta della stazione appaltante.

Il contenuto di tale dichiarazione è chiarito nel prosieguo del comma. Quest’ultimo precisa che la documentazione da depositare deve contenere la “prova dell’avvenuta esecuzione”. Questo è il centro della disposizione; la norma impone di provare l’avvenuta esecuzione, ed individua i modi attraverso i quali può essere fornita tale, necessaria, prova. E’ bene precisare che la norma non può riferirsi all’avvenuta esecuzione dell’incarico di progettazione; invero, sarebbe ipotesi di scuola affermare che tale procedura serva a prevenire il falso relativo all’avvenuta predisposizione del progetto dichiarato. La norma non può avere significato diverso da quello dell’individuazione dei presupposti perché il progetto, esistente, possa essere considerato come elemento qualificante per la partecipazione a gare pubbliche. In tale quadro, la norma è davvero univoca (nella sua generale oscurità) nell’indicare l’avvenuta esecuzione come il fatto da dimostrare a richiesta della stazione appaltante. I contratti e le fatture ivi indicate, quindi, devono intendersi come relativi all’esecuzione dell’opera".

avv. Riccardo Rotigliano

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Il Servizio Sportello ProntoEuropa della Fondazione

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Servizio Sportello ProntoEuropa, un servizio offerto da Fondazione per orientarsi tra i bandi per i finanziamenti europei. E ogni mese, una newsletter di informazione.

 

La Fondazione, In collaborazione con EuroCrime s.r.l., offre ai propri soci un servizio chiamato Sportello ProntoEuropa.

Tale servizio è volto a fornire consulenza su quesiti relativi a bandi specifici, ai programmi di finanziamento nazionali o internazionali, alle procedure generali, all’ammissibilità del soggetto/idea progettuale in merito ad un singolo bando, ad eventi tematici specifici e a quanto altro di interesse per l’attività professionale degli iscritti alla Fondazione.

Essi, infatti, potranno presentare ad EuroCrime le proprie idee al fine di conoscerne la fattibilità tecnica e poter così ricevere un orientamento generale per la ricerca di eventuali opportunità di finanziamento.

 

Gli iscritti potranno avvalersi del servizio scrivendo all’indirizzo info@eurocrime.eu, dettagliando la loro richiesta e aggiungendo alla firma, la presentazione della tessera di iscrizione alla Fondazione Architetti Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa in corso di validità.

 

A fianco del Servizio di Sportello Pronto Europa, EuroCrime curerà la composizione di una newsletter a cadenza mensile, contenente informazioni ed aggiornamenti sul settore dei finanziamenti europei, sulle varie iniziative di divulgazione ed informazione portate avanti dalle istituzioni nazionali ed europee in genere, su eventuali opportunità formative ed ovviamente sui bandi europei, di particolare interesse per il settore professionale degli iscritti alla Fondazione. Questi ultimi saranno presentati seguendo un approccio schematico che riporterà tutto quello che c'è da sapere sulle opportunità di finanziamento, dalla tematica, alla scadenza, al link di riferimento per scaricare tutta la documentazione necessaria per poter partecipare al bando.  

 

Rimangono esclusi dal presente servizio di Sportello ProntoEuropa attività da richiedersi on demand di ricerca avanzata, ed effettuata su più livelli, di opportunità di finanziamento relative a specifiche idee progettuali, così come la effettiva redazione del progetto, le procedure per la presentazione del progetto all’autorità competente e la gestione di tutte le fasi del progetto eventualmente approvato. Questi servizi aggiuntivi saranno comunque offerti agli iscritti alla Fondazione Inarcassa da parte di EuroCrime a costi agevolati.

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