Sintesi di monitoraggio legislativo 6 - 20 maggio 2016
NOTA POLITICA
Roma e Milano: le due capitali al voto
L’ultima infornata di sondaggi pre-elettorali ha confermato come gli scenari politici nelle due principali città italiane, Roma e Milano, appaiono molto diversi. Se a Milano sembra abbastanza certo un ballottaggio tra Giuseppe Sala (centrosinistra) e Stefano Parisi (centrodestra), a Roma la situazione è ancora in divenire. L’unica certezza è la presenza di Virginia Raggi (M5S) al secondo turno.
Il tratto distintivo della competizione elettorale milanese è l’equilibrio tra i due candidati più forti, come confermano i sondaggi: Sala, infatti, ha solo un leggero vantaggio su Parisi sia al primo che al secondo turno. La spiegazione, probabilmente, è nei profili dei due candidati, fra loro molto simili: sono entrambi manager apprezzati, considerati dei moderati e giudicati competenti. Per questo motivo il risultato è ancora tutto da decidere. Dietro di loro vengono Corrado e Rizzo, anche se con grande distacco: sono dati rispettivamente intorno al 13 e al 7%.
A Roma la situazione è molto più incerta. Per i sondaggi l’unico candidato che quasi certamente andrà al ballottaggio è Virginia Raggi, in netto vantaggio sugli altri sfidanti grazie a un ipotetico 30% di consensi. Seguono, in un serrato testa a testa, Roberto Giachetti e Giorgia Meloni, anche se entrambi vengono dati per perdenti nello scontro diretto al secondo turno con la Raggi.
SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO
LAVORI PUBBLICI & EDILIZIA
Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni
Risolta la questione più rilevante, relativa al momento esatto di entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016, l'Anac ritorna sul tema della fase transitoria, con un comunicato firmato dal presidente Raffaele Cantone.
Vengono, così, regolati i casi speciali nei quali possono ancora sopravvivere le regole del Dlgs n. 163 del 2006: per i rinnovi dei contratti, per le proroghe tecniche, per alcune varianti, per le procedure negoziate andate deserte a causa di offerte irregolari o per gli accordi quadro avviati in pendenza del vecchio sistema. In questo modo, l'Authority risponde alle «numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare», giunte in questi giorni da diverse pubbliche amministrazioni italiane.
Il comunicato conferma che le disposizioni del vecchio Codice si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile, con una delle forme di pubblicità obbligatoria, come la Gazzetta ufficiale italiana o quella europea. Si tratta di un passaggio rilevantissimo, perché da più parti era arrivata all'Authority la richiesta di far valere la data di invio dei bandi di importo maggiore alla Gazzetta europea per la pubblicazione. Un'interpretazione che, tra le altre cose, avrebbe fatti salvi bandi per circa un miliardo, pubblicati dalle centrali di committenza regionali oltre i termini. Nulla da fare: gli aggregatori dovranno rifare tutto da capo.
Ci sono, invece, una serie di casi particolari nei quali l'Anac ha aperto a interpretazioni più morbide. In queste situazioni potranno essere utilizzate ancora le vecchie regole. Si tratta, ad esempio, degli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali venga disposto il rinnovo del contratto. E, ancora, della ripetizione di servizi analoghi, delle proroghe tecniche, delle varianti per le quali non sia necessario indire una nuova gara. A nulla rileva, in tutte queste ipotesi, il fatto che si debba acquisire un nuovo codice identificativo di gara per avviare la procedura.
Stesso discorso per le procedure negoziate indette in base al vecchio Codice, ma andate deserte a causa di offerte irregolari o inammissibili: le nuove convocazioni restano nel perimetro delle vecchie regole. Il Dlgs n. 163 del 2006 potrà essere applicato anche per i contratti sotto la soglia comunitaria per i quali la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso esplorativo, finalizzato a reperire operatori interessati, in vigenza del vecchio Codice. Ancora, il vecchio sistema dovrà essere usato anche per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016 e per le adesioni a convenzioni stipulate prima del 20 aprile.
Due precisazioni importanti riguardano aspetti più tecnici. La prima è relativa alle regole da applicare ai Comuni: tutti quelli che bandiscono lavori sotto i 150mila euro e servizi e forniture sotto i 40mila euro potranno farlo in autonomia, senza passare da una centrale di committenza, ottenendo il rilascio del codice identificativo di gara. Con il vecchio sistema esisteva una soglia unica a 40mila euro. Indicazioni arrivano anche sulle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici. Tutti gli atti avviati in vigenza del vecchio sistema continuano a seguire le vecchie regole.
Architetti: commento linee guida ANAC
Ridurre ulteriormente il peso dei requisiti economico-finanziari per l’accesso agli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, quali il fatturato degli ultimi tre anni, requisito - questo - che rischia di continuare a sbarrare la strada dei lavori pubblici non solo ai giovani, ma anche a gran parte dei professionisti che, per effetto della stessa crisi del mercato del settore, non siano in grado di dimostrare fatturati adeguati negli ultimi anni. E fare in modo che la capacità economico-finanziaria possa essere dimostrata dai professionisti, in alternativa al fatturato, con una polizza assicurativa adeguatamente dimensionata.
Rilanciare i requisiti di accesso alle gare, relativi alle capacità tecnico-professionali dei concorrenti puntando non più sulla valutazione parziale delle prestazioni professionali eseguite negli ultimi anni, ma sulla valutazione di tutte le prestazioni eseguite nell’arco dell’intera carriera professionale. Ciò con l’obiettivo di non mortificare la professionalità di chi non ha trovato spazio nel mercato dei lavori pubblici durante gli ultimi anni, pur avendo eseguito, anche in tempi meno recenti, prestazioni professionali di qualità e pur dimostrando dunque una notevole esperienza acquisita nel tempo.
Gli architetti italiani chiedono anche che vengano rilanciati concretamente i concorsi e che, per tutte le tipologie dei concorsi previsti dal Codice, sia consentito al professionista vincitore di dimostrare i requisiti per l’affidamento delle fasi successive della progettazione, costituendo un raggruppamento di professionisti. Un passaggio questo fondamentale per restituire indipendenza intellettuale e potere contrattuale ai cervelli e non più ai fatturati.
Sulla stessa linea la richiesta che sia garantita maggiore trasparenza negli affidamenti con criteri discrezionali come quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, introducendo un’apposita griglia di fattori ponderali e di elementi di valutazione che, nell’attribuzione dei punteggi, riducano drasticamente il peso del prezzo, incrementando quello relativo alla qualità dell’offerta. Così come quella di introdurre meccanismi premiali per l’inserimento di giovani professionisti, quali la valutazione delle competenze acquisite mediante la formazione professionale inerente il servizio professionale oggetto di affidamento.
E’ comunque positivo il giudizio degli Architetti sull’impianto generale delle Linee Guida dell’Anac che hanno il merito di ristabilire regole certe per calcolare l’importo a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, stabilendo l’obbligatorietà per le stazioni appaltanti, del ricorso al cosiddetto “Decreto Parametri.
Appalti pubblici, più autonomia e meno vincoli burocratici per il Trentino-Alto Adige
Via libera dal Consiglio dei ministri del 10 maggio al decreto legislativo con le norme di attuazione dello statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché gli interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese.
È quanto prevede il decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di contratti pubblici, approvato ieri dal Consiglio dei ministri a cui hanno partecipato anche i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano Ugo Rossi e Arno Kompatscher.
I tre capisaldi del provvedimento sono più autonomia in materia di appalti e contratti, maggiore velocità e semplificazione delle procedure amministrative e un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese.
Soddisfatto il governatore Rossi: "In un momento come questo - sottolinea - poter legiferare autonomamente, in maniera più certa che in passato, in materia di contratti pubblici rappresenta una leva in più per rilanciare la nostra economia. Da un lato, si ridurranno ulteriormente i vincoli burocratici, perché nel recepire le normative europee, saremo tenuti a non introdurre ulteriori aggravi nella regolamentazione, anche con riferimento a quelli statali. Dall'altro, normativa provinciale potrà prevedere interventi che favoriscano la partecipazione alle gare d' appalto delle piccole e medie imprese. Questo rappresenta ovviamente un riconoscimento importante del ruolo svolto dalle imprese locali, sul piano delle competenze e dell'innovazione ma anche su quello occupazionale".
Si rafforza dunque la capacità del Trentino di legiferare in materia di appalti e contratti pubblici - compresa la fase della loro esecuzione - relativi a a lavori, servizi e forniture. Storicamente le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sempre legiferato in materia, recependo le relative direttive europee. Una facoltà, quest'ultima, affermata da una norma di attuazione del 1987 e riconfermata anche dalla Corte Costituzionale, che con una sentenza del novembre 1995 (la 482) aveva stabilito che la Provincia autonoma potesse attuare le direttive europee autonomamente.
PRINCIPIO DI "NON SOVRAREGOLAZIONE". Quali sono allora le novità introdotte dalla nuova norma di attuazione? In primo luogo ora viene richiamato espressamente il principio di "non sovraregolazione", in base al quale, nel recepire le direttive europee, non si potranno introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi che le normative europee stesse richiedono, se non in circostanze eccezionali. Questo rappresenta anche uno "scudo" nei confronti di normative statali, che in materia di appalti disciplinassero la materia dei contratti pubblici in maniera più minuziosa rispetto a quanto non faccia l'Unione europea. In altre parole, la normativa provinciale potrà essere più snella e più aderente alle esigenze del territorio. Ciò potrà valere in particolare per la partecipazione alle gare d'appalto delle piccole e medie imprese. La norma di attuazione dice infatti espressamente che la legge provinciale può prevedere "interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, di innovazione e di occupazione".
Primo sì al «consumo di suolo», salvi tutti i progetti presentati prima dell'entrata in vigore
Primo via libera per il Ddl sul consumo di suolo. L'aula della Camera nella mattinata di ieri ha approvato, con 256 sì, 140 no e 4 astenuti, il disegno di legge che punta a contingentare la realizzazione di nuove costruzioni nel nostro paese, per tutelare le superfici agricole rimaste ancora intatte. Si chiude così un periodo di oltre due anni di discussioni, interruzioni e ripartenze: era febbraio del 2014 quando il testo è stato incardinato presso le commissioni Ambiente e Agricoltura di Montecitorio.
Adesso, grazie al lavoro dei due relatori (Chiara Braga e Massimo Fiorio) si passa al Senato, dove la legge è attesa a una prova non semplice: tra gli operatori restano ancora molti dubbi sulla sua impostazione generale, nonostante i grandi miglioramenti fatti in queste ultime settimane su alcuni dei passaggi più contestati.
Non è un caso che le ultime polemiche abbiano riguardato proprio la fase transitoria, regolata dall'articolo 11. Qui, in sostanza, si prevede cosa avviene prima della piena entrata in vigore del nuovo sistema che – va ricordato – si fonderà su un decreto del ministero dell'Agricoltura che, a livello nazionale, andrà a stabilire gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo, per arrivare al consumo zero entro il 2050.
L'ultimo emendamento approvato ieri stabilisce che saranno fatti salvi gli interventi per i quali «i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore» della legge. In questo modo, la maggioranza ha risposto alle osservazioni dell'Anci che temeva un blocco e una pioggia di contenziosi, relativi a tutti gli interventi per i quali non fosse ancora stato formalmente incardinato l'iter autorizzatorio. Ma ha aperto anche una probabile corsa alle istanze, in attesa del via libera definitivo alla legge.
Questa modifica si aggiunge a diverse altre limature pesanti, approvate dall'Aula della Camera nei giorni scorsi. Tra queste va ricordata la norma in base alla quale gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico potranno accedere alla demolizione con ricostruzione, beneficiando di sconti sugli oneri da versare per il permesso di costruire: saranno le Regioni a quantificare il peso di questo bonus. Oltre a questo, un'altra modifica ha stabilito che i Comuni dovranno preparare un censimento degli edifici e delle aree dismesse e non utilizzate. Per non consumare nuovo suolo, dovranno verificare la possibilità di avviare operazioni di rigenerazione.
Alla notizia dell'approvazione, comunque, si è levato un coro di soddisfazione, con qualche eccezione: il Movimento 5 Stelle in Aula ha protestato esibendo cartelli. Per il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci si tratta comunque di «una legge necessaria, difficile, ma oggi possibile grazie ad un lungo lavoro».
La responsabile Ambiente del Pd, Chiara Braga spiega che il Ddl «pur avendo subito un rallentamento per l'ampio dibattito che questo tema ha sollevato, testimoniato anche dalla grande quantità di emendamenti esaminati e discussi in queste settimane, raccoglie positivamente il messaggio lanciato ad Expo 2015 e quello della Carta di Milano, puntando non solo verso una maggiore tutela della risorsa suolo, ma anche verso un nuovo e più efficace approccio alla rigenerazione urbana».
Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti parla, invece, del consumo di suolo come di "una vera emergenza nazionale". Per questo l'approvazione della legge è "un fatto politico di grande rilievo".
Resta, invece, qualche dubbio tra i Comuni, che avrebbero preferito un provvedimento meno improntato ai vincoli normativi imposti dall'alto e più orientato a stimolare progetti di rigenerazione dal basso, anche attraverso incentivi fiscali. Comunque, adesso la legge passa al Senato, per una seconda lettura che non si annuncia facile. Appare scontato che arriveranno altre modifiche al testo che, quindi, dovrà certamente tornare alla Camera per la terza lettura. Per qualcuno, addirittura, sono alte le possibilità che il Ddl resti invischiato nelle sabbie mobili di questo secondo passaggio.
Ance chiede al Governo un bonus per la «rottamazione» degli edifici
Incentivare la «rottamazione» dei vecchi edifici, attraverso bonus fiscali e semplificazioni normative, per dare sostanza all'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e rilanciare le città. In una brutale sintesi è questa la proposta avanzata dai costruttori al Governo in un articolato documento che fa il punto sugli investimenti (spesso fallimentari: vedi «piano città 2012») messi in campo per la riqualificazione urbana e chiede di scommettere con decisione sugli interventi di demolizione e ricostruzione, per rinnovare il patrimonio edilizio adeguandolo ai nuovi standard di efficienza energetica e mettere un po' di benzina nel motore dei cantieri che tarda a riaccendersi. «Negli ultimi mesi del 2015 eravamo più ottimisti sulla ripresa economica, invece, nei primi dati di quest'anno vediamo luci ed ombre e siamo un po' preoccupati», dice il presidente dell'Ance Claudio De Albertis.
Una nuova politica "urbana" sarebbe così il canale privilegiato per coniugare gli obiettivi di ripresa delle attività nei cantieri con quelli di rilancio delle città, anche nella chiave di «competitività» su cui sta lavorando il governo.
Al primo posto ci sono gli interventi per facilitare gli interventi di demolizione e ricostruzione. «La strategia migliore», dice De Albertis, per intervenire su un patrimonio in gran parte obsoleto (e non solo in campo privato , vedi le scuole) e che invece viene ostacolato sia sul piano economico (richiesta di nuovi costi costruzione) che procedurale (autorizzazioni e distanze). La proposta in questo caso è quella di confermare ed estendere i bonus fiscali all'edilizia (50-65%) anche agli interventi di sostituzione edilizia che prevedono un aumento di volumetria, nel caso in cui questa possibilità sia prevista da norme locali, magari come premio per l'incremento di efficienza energetica. «In questo modo si raggiungerebbe anche l'obiettivo di collegare i bonus per l'efficienza energetica al miglioramento effettivo delle performance degli edifici» e non solo all'acquisto di singoli prodotti, dice de Albertis, raccogliendo un'istanza su cui spingono molto i giovani imprenditori del settore, convinti che gli interventi diretti ad aumentare in modo misurabile l'efficienza del patrimonio siano anche la chiave per il rilancio del settore. Allo stesso tempo andrebbero ridotti di almeno il 20% i contributi relativi al costo di costruzione, rispetto a quelli previsti per le nuove realizzazioni, riducendo la richiesta di oneri di urbanizzazione ai soli casi di aumento effettivo del carico urbanistico. Cosa che, ad esempio, non accade quando si demolisce un fabbricato residenziale senza cambiarne la destinazione.
Con lo stesso obiettivo l'Ance chiede poi di confermare per almeno tre anni la detrazione Irpef commisurata al 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza (classe A e B), introdotta dall'ultima legge di stabilità con scadenza a fine 2016, e di incentivare le operazioni di permuta immobiliare, prevedendo una tassazione agevolata (imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa) per le imprese che prendono in carico un edificio usato nell'operazione di compravendita impegnandosi a ristrutturarlo, migliorandone le performance, e a rimetterlo sul mercato entro cinque anni.
L'aumento delle transazioni per l'edilizia residenziale e della richiesta dei mutui, ha aggiunto De Albertis, non deve ingannare: «Interessa per lo case esistenti e non il nuovo, genera volumi, ma non investimenti» con ricadute sulla qualità degli edifici e delle città. Performance peggiori del previsto, per l'Ance, arrivano anche dall'andamento dei lavori pubblici, prima dell'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 che ha riformato il sistema degli appalti. Dagli ultimi dati emerge infatti che dopo la crescita registrata nel biennio 2014-2015, nei primi tre mesi dell'anno i bandi per lavori pubblici segnano un calo del 13,5% nel numero di gare e del 35,4% degli importi a base d'asta (1,7 miliardi in meno dell'anno scorso).
#ScuoleInnovative, al via concorso di idee per 52 nuove scuole sostenibili, all’avanguardia, a misura di studente
Al via il concorso di idee internazionale per la progettazione e la realizzazione di
52 #ScuoleInnovative grazie allo stanziamento di 350 milioni di euro, previsto dalla legge ‘Buona Scuola’.
Possono partecipare al concorso di idee ingegneri, architetti, singoli o associati, le società di ingegneria e le società professionali. La procedura si svolgerà on line attraverso la piattaforma ‘Concorrimi’ operativa a partire dal 23 maggio.
Il testo del bando e l’elenco delle aree in cui verranno costruite le #ScuoleInnovative sono scaricabili in fondo a questa pagina. I materiali relativi a ciascuna scuola innovativa sono qui.
Per ogni area è possibile visualizzare una scheda sinottica relativa all’istituto da costruire, scaricare i documenti messi a disposizione degli enti locali proprietari e i documenti che riguardano l’offerta formativa delle Scuole.
Il Bando per le #ScuoleInnovative chiuderà si chiuderà il prossimo 30 agosto.
Una Commissione di esperti individuerà per ciascuna area di intervento le prime tre proposte vincitrici che saranno premiate rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro. I progettisti potranno concorrere per una sola area.
Per scaricare il bando: http://www.scuoleinnovative.it/bando/
PROFESSIONI
Il Consiglio dei ministri vara il Freedom of Information Act
Lunedì 16 maggio il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato – affidando il coordinamento del testo definitivo al Sottosegretario alla Pcm – un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento apre le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono; rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it); introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Il piano nazionale anticorruzione adottato dall’Anac sarà più semplice, snello e di facile attuazione per le pubbliche amministrazioni che dovranno recepirlo nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.
In tema di accesso civico è stato eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti, è stato stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, è stato previsto che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati.
Il decreto legislativo approvato reca qualche novità di interesse per i professionisti: le società controllate dalla Pa (con la solita eccezione per le quotate) e quelle in amministrazione straordinaria dovranno far conoscere, entro 30 giorni dall’incarico, i compensi riconosciuti a consulenti, collaboratori e titolari di incarichi professionali, compresi quelli arbitrali: per i due anni successivi all’incarico questi dati dovranno rimanere pubblici insieme al curriculum del professionista e alla procedura seguita per sceglierlo. Atti di incarico e compensi dovranno poi essere noti anche per quel che riguarda gli esperti nominati dai tribunali ordinari o amministrativi. Senza pubblicazione dei dati, il compenso non potrà essere pagato.
Appalti, nuovo codice incoerente con lo Statuto del lavoro autonomo
L'art. 7 del disegno di legge recante Statuto del lavoro autonomo (A.S. 2233) è esplicitamente diretto a favorire l'accesso agli appalti di tutti i professionisti autonomi (rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile). Lo chiarisce il comma 1: «Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione».
Tuttavia il nuovo codice appalti, approvato il 15 aprile scorso in via definitiva dal consiglio dei ministri, fa riferimento alle micro e alle piccole imprese (che però, proprio in quanto imprese, spesso individuali, sono comunque iscritte alla camera di commercio), ma non ai professionisti autonomi e freelance. Per esempio gli artt. 30 comma 7, 36 comma 1 e 41 comma 1, spingono ad assicurare l'effettiva partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese agli appalti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.
Confprofessioni ha chiesto che il nuovo codice degli appalti tenga conto dell'orientamento espresso nel ddl lavoro autonomo, contemplando espressamente la figura del lavoratore autonomo.
Presentato in Senato ddl su compensi del professionista
Al Senato, è stato assegnato in Commissione Giustizia il disegno di legge, a a firma del Sen. Astorre, recante Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista (2249).
Il testo e la relazione illustrativa sono disponibili qui.
E’ verosimile che i contenuti del disegno di legge verranno trasfusi in emendamenti al disegno di legge sul Jobs act degli autonomi.
Professionisti senza PEC, lettera del MISE a tutti gli Ordini professionali
Con la Nota prot. n. U.0119934 del 29 aprile 2016, inviata agli Ordini e Collegi professionali e ai Consigli e Federazioni nazionali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha segnalato la presenza di errori, anomalie o ritardi nell'aggiornamento dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).
L'articolo 16, comma 7-bis del decreto-legge n.185/2008, convertito dalla legge n.2/2009, dispone che "L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto di comunicare alla pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente".
Sul tema il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) aveva in precedenza già richiamato l'attenzione degli Ordini provinciali con la circolare CNI 3/06/2013 n.235 e con la circolare 18/12/2014 n.467, entrambe consultabili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it.
Ingegneri e architetti, forte rallentamento dei nuovi abilitati nel 2014
I dati relativi al 2014 “indicano un marcato rallentamento dei nuovi abilitati alla professione di ingegnere (laureati triennali e magistrali); per la prima volta, infatti, essi si sono attestati sotto le 10mila unità. Vale la pena di constatare che il medesimo trend si è riscontrato tra gli architetti, scesi nel 2014 a meno di 5mila abilitati”. Lo evidenzia lo studio “L’accesso alle professioni di ingegnere e architetto. Osservatorio sugli esami di abilitazione svolti nell’anno 2014”, realizzato dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri.
“Il fenomeno”, spiega lo studio, “può essere spiegato considerando elementi diversi tra cui, certamente, il persistere della crisi che ha colpito in particolar modo il settore delle costruzioni e dell’edilizia, con pesanti conseguenze nell’ambito della libera professione. Potrebbero pesare, però, anche alcuni obblighi alcuni obblighi a cui gli iscritti all’albo sono tenuti (formazione continua, assicurazione RC), che possono costituire elementi di disincentivazione all’esercizio della libera professione in una fase di restringimento del mercato”.
Tra gli ingegneri “il numero di abilitati alla sezione A è stato pari, nel 2014, a 9.014, appena il 38,2% dei potenziali “ingegneri” (quota in calo rispetto al 41,3% rilevato tra gli abilitati del 2013). Ancora più contenuto è il numero di abilitati tra i laureati di primo livello, sceso a 979 (erano 1.055 nel 2013), pari al 3,5% dei potenziali ingegneri iuniores”. “E non si può neanche supporre che questo calo sia correlato ad una maggior complessità delle prove di esame rispetto al passato, visto che il tasso di successo rilevato nel 2014 (87%) è anche superiore a quello rilevato negli ultimi 5 anni”.
DIFFERENZE TRA NORD E SUD. Delle 736 abilitazioni in meno rilevate tra gli ingegneri della sezione A , “quasi la metà è concentrata negli Atenei del Meridione che da sempre hanno costituito un importante bacino di formazione (almeno per quanto attiene all’abilitazione professionale), nonostante gli stessi Atenei abbiano fatto registrare il tasso di successo più elevato: in media il 94,3%”.
L’università Federico II di Napoli “si conferma ancora una volta il primo Ateneo d’Italia per numero di laureati abilitati alla professione (692, pari al 93,5% dei candidati contro i 779 del 2013), seguito dall’Università La Sapienza di Roma (651 abilitati) che però si rivela la sede d’esame con il maggior numero di candidati (749)”.
“Colpisce che il Politecnico di Milano, il principale Ateneo di formazione ingegneristica per numero di studenti (nel 2013 hanno conseguito una laurea magistrale ingegneristica quasi 8 mila studenti contro i circa 3.200 dell’Università La Sapienza di Roma, secondo Ateneo italiano per numero di laureati in Ingegneria), si collochi solo al 7° posto per numero di abilitati alla professione”.
Tra gli ingegneri del nord-Italia “vi è una propensione alla libera professione decisamente inferiore rispetto al resto d’Italia (basti pensare che l’Ordine di Milano si colloca solo al terzo posto in Italia per numero di iscritti e scorrendo le prime 10 posizioni di questa particolare graduatoria, Milano e Torino sono gli unici due Ordini provinciali settentrionali presenti) dal momento che è questa l’area del Paese con elevata presenza di imprese che offrono agli ingegneri un numero assai consistente di posizioni lavorative (nel 2014 ben il 68,5% delle quasi 18mila assunzioni di profili ingegneristici è stato operato da una impresa del Nord-Italia)”. Tuttavia “questo elemento, in aggiunta a quanto rilevato in precedenza a proposito di una certa disomogeneità di “prestazioni” tra un ateneo e l’altro, lascia supporre che esistano dei flussi che portano alcuni laureati a sostenere le prove degli Esami di Stato in atenei ritenuti meno 'ostici'”.
FUGA DALL'ALBO. La “fuga” dall’albo professionale, osserva il Centro studi Cni, “si va comunque evidenziando in maniera sempre più accentuata nei settori che offrono agli iscritti minor tutela in termini di attività riservata: ormai ben più della metà degli abilitati (51,8%) è costituita da ingegneri del settore civile ed ambientale, mentre la quota di abilitati nel settore industriale e in quello dell’informazione si riduce, rispettivamente, al 37,6% e al 10,5% (nel 2013 erano rispettivamente il 12,4% e il 39,1%, mentre nel 2012 il 13,8% e il 40%)”.
L'indagine del Cni precisa che “non è possibile affermare che gli “industriali” e gli “informatici” incontrino maggiori difficoltà, rispetto ai loro colleghi del settore “civile ed ambientale”, nel sostenere gli esami, visto che il loro tasso di successo, pari rispettivamente all’87,5% e all’86,3% si mantiene quasi sugli stessi livelli di quello rilevato tra i laureati del settore civile ed ambientale (87,4%). Tuttavia, nel 2014 oltre 4mila laureati degli indirizzi di laurea industriali e dell’informazione hanno comunque conseguito l’abilitazione professionale”.
Per quanto riguarda la sezione B dell’Albo degli Ingegneri, “appare sempre più evidente, con il passare degli anni, come l’iscrizione all’albo per gli ingegneri iuniores costituisca una opportunità piuttosto marginale: nel 2014 il numero di laureati di primo livello abilitati è sceso, come anticipato, sotto la soglia dei 1.000 individui, pari ad appena il 3,5% dei potenziali ingegneri iuniores”.
RIFLESSIONE DI CARATTERE GENERALE SULLA VALENZA DELLA LAUREA DI PRIMO LIVELLO. Un numero piuttosto ridotto di ingegneri iuniores effettua l’abilitazione professionale, e l’82% dei laureati di primo livello prosegue gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale. “Occorrerebbe, pertanto, riflettere sull’utilità del “frazionamento” del percorso universitario in due spezzoni, almeno per ciò che riguarda la professione nel campo dell’ingegneria”.
Tra i primi 10 Atenei per numero di abilitati iuniores, solo uno è del Nord-Italia (Politecnico di Milano), due del Centro (Roma La Sapienza e Firenze) e i restanti sette del meridione, con i due atenei di Napoli (Federico II e Seconda Università) leader assoluti di questa graduatoria.
Dei 979 laureati di primo livello abilitati, “il 60% ha conseguito l’abilitazione per l’accesso al settore civile ed ambientale, mentre il restante 40% si divide invece per circa due terzi nel settore industriale ed un terzo in quello dell’informazione. E questo, nonostante le prove del settore civile ed ambientale si rivelino più complesse di quelle degli altri settori almeno a giudicare dal tasso di successo rilevato: 75,3% contro il 78,1% della media di tutti gli ingegneri iuniores e l’84,3% degli abilitati al settore industriale”.
CNI: linee indirizzo aggiornamento professionale
Con la circolare n. 772 del 29 aprile 2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha adottato le linee di indirizzo n.4 per regolare l'aggiornamento della competenza professionale. Tra i provvedimenti novità in merito agli esoneri e al riconoscimento della validità dei Master svolti in modalità FAD (a distanza) ai fini dei Crediti Formativi.
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dove indirizzare le istanze di accordo preventivo
Cassazione: IRAP professionisti
In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ovvero si avvalga, non occasionalmente, del lavoro altrui per mansioni non meramente esecutive o di segreteria.
Il Sole 24 Ore: Dopo la sentenza delle Sezioni unite 9451 possono smettere di versare l’Irap i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, si avvalgono (anche in modo non occasionale) di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, solo esecutive. Tutto ciò con impatto significativo sui conti delle Entrate. Nel caso in cui il professionista - che si rispecchia nella situazione che oggi la Cassazione considera come “non organizzata” – abbia già proceduto a versare gli acconti 2015, potrà presentare la dichiarazione Irap 2016 solo per riportare il loro importo (in presenza di base imponibile nulla), somma che costituisce un credito già oggi compensabile con altri tributi e contributi. Se, invece, gli acconti non sono stati versati, la dichiarazione non va presentata. Per gli anni passati, può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento (articolo 38 Dpr 602/1973), anche se, per il periodo d’imposta 2014, si può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il prossimo 30 settembre. Leggi tutto
Corte di cassazione: Architetti e Iva compensi dopo cessazione attività
Corte di cassazione – sezioni unite - sentenza n. 8059 del 21.4.2016:
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/architetto-riposo-scontano-livai-compensi-anche-partita-chiusa sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto i compensi per prestazioni professionali, anche se percepiti successivamente alla cessazione dell'attività e alla chiusura della partita Iva.
Fisco Oggi: Architetto a riposo: scontano l'Iva i compensi, anche a partita chiusa
Agenzia delle entrate: svolta digitale sull'archiviazione aggiornamenti catastali
Addio alla carta e spazio al digitale: da oggi l'Agenzia delle Entrate interrompe l'archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento catastale a favore di quella informatica nell'ambito del Sistema di Conservazione dei Documenti digitali Scd. Una novita', sottolinea una nota, che attua quanto previsto dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale e che portera' vantaggi sia per l'Agenzia sia per le categorie professionali e i cittadini, in un'ottica di trasparenza, efficienza e spending review. Dal primo giugno 2015, la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale Pregeo e Docfa e' obbligatoria per i tecnici professionisti. Da oggi, per il catasto terreni, sono conservati digitalmente gli atti di aggiornamento redatti con la procedura Pregeo, insieme all'eventuale documentazione integrativa, nonche' gli attestati di approvazione e di annullamento degli stessi, firmati digitalmente dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato. Per gli atti del catasto fabbricati, redatti con la procedura Docfa, la conservazione digitale viene, invece, effettuata direttamente dalle applicazioni informatiche, che gestiscono i documenti firmati digitalmente. Gli uffici, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, provvederanno a effettuare i successivi controlli.