Nuovo servizio di rassegna stampa

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La Fondazione ha, da sempre, tra i suoi compiti quello di monitorare e approfondire specifiche tematiche, in ambito giuridico, legislativo e normativo, che a vario titolo si riflettono sulla Categoria.

 

A tal proposito, siamo lieti di comunicare l’avvio imminente di un nuovo servizio che consiste nell’invio quotidiano, attraverso le nostre consuete newsletters, di una rassegna stampa, curata dalla Società Telpress, sui principali temi di interesse per la Professione dell’Architetto e dell’Ingegnere Libero Professionista.

 

Non distrarTi!

 

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Per info e adesione www.fondazionearching.it

La Fondazione ancora per REGENERATION

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Dopo l'ottimo riscontro della prima edizione, REGENERATION si ripete.
Macro Design Studio con il Patrocinio della Fondazione Inarcassa ed in collaborazione con l’International Living Building Institute (ILFI), con il Living Building Challenge Collaborative: Italy  è lieto di organizzare la seconda edizione di REGENERATION, il concorso europeo di progettazione interamente basato sul protocollo Living Building Challenge.


Cosa
È un concorso di progettazione nel quale tre team composti da giovani professionisti sono chiamati a sviluppare un progetto di riqualificazione sostenibile di un edificio pubblico per soddisfare i bisogni della comunità locale. Ogni team deve dare risposte in merito alle richieste specifiche definite nel bando. La progettazione integrata, lo sviluppo sinergico del progetto e la condivisione del proprio bagaglio culturale sono prerogative necessarie per affrontare questa sfida. L'obiettivo del concorso è quello di mostrare i migliori progetti di rigenerazione sostenibile per gli edifici esistenti in termine di architettura, efficienza energetica, vivibilità, relazioni sociali, urbane e con il contesto naturale.


Dove
Centrale Fies è un centro di creazione e produzione delle arti contemporanee come performing art, exhibit, site specific, video ed ogni forma di spettacolo dal vivo, di eventi come festival, esposizioni, manifestazioni; ma è anche una location davvero unica in grado di ospitare corporate meeting, tavole rotonde, work-shop. Centrale Fies è il luogo fisico in cui avverrà la competizione e sarà il luogo che ospiterà i partecipanti durante il loro soggiorno.


Quando
REGENERATION avrà luogo a Centrale Fies, Dro (Trento - Italy), dal 13 al 16 aprile 2016.


Chi
15 professionisti con laurea in materie tecniche e ambientali in possesso di abilitazione professionale e iscritti agli ordini, dove previsti
3 team - 5 partecipanti per ogni team
età inferiore ai 35 anni
provenienti da paesi membri dell'Unione Europea
i team potranno lavorare solo all'interno degli spazi dedicati
3 tutor a disposizione dei team
1 giuria internazionale
Ogni team sarà composto da cinque partecipanti, ognuno dei quali contribuirà con le proprie esperienze e idee a raggiungere gli obiettivi di progetto. I team svilupperanno ogni progetto seguendo le linee guida dello standard Living Building Challenge, versione 3.0.

 

Ancora Premio
Al team vincitore di REGENERATION 2 edition verrà assegnato un premio dal valore di € 3.000,00 onnicomprensivi, offerto anche quest'anno da Fondazione Inarcassa, partner dell'evento.


Candidature
E' aperta la selezione dei 15 partecipanti! Scarica l'Application Form e invia la Tua candidatura entro il 29 gennaio 2016 all'indirizzo eventi@macrodesignstudio.it.
Lingua ufficiale: Inglese


Invia la tua candidatura! Vuoi aiutarci a rigenerare? Spargi la voce!
Per maggiori informazioni Ti invitiamo a visitare il sito Internet di Macro Design Studio www.macrodesignstudio.it o a unirti al gruppo REGENERATION su Facebook.

Scarica :
la brochure 
L'APPLICATION FORM
il banner

Vergogna N. 9, i professionisti devono agire!

Abbiamo ricevuto manifestazioni di sostegno da moltissimi professionisti in relazione alla recente Vergogna 9 ed in particolare desideriamo citare quella dell'Arch. Roberto Cassani che invita tutti i professionisti ad inoltrare all'attenzione del Comune ed in particolare del responsabile tecnico del procedimento Arch.

Sintesi di monitoraggio legislativo 18 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016

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NOTA POLITICA

 

Riforma costituzionale

Lunedì 11 gennaio la Camera dei Deputati ha approvato ad ampia maggioranza il ddl Boschi di riforma costituzionale che il Premier ha prontamente definito «madre di tutte le battaglie». Il passaggio ha concluso la prima fase della riforma: seguiranno altre 2 votazioni fra Camera e Senato e il referendum confermativo di fine 2016. Il ddl intende porre fine alla lunga stagione del bicameralismo perfetto, ridefinendo la composizione e i poteri della Camera Alta e la distribuzione delle competenze fra Stato e regioni.

Renzi ha legato il futuro della sua carriera politica all’approvazione della riforma, promettendo le proprie dimissioni e il ritiro dalla politica nel caso di una mancata ratifica popolare. L’azzardo, probabilmente, è più apparente che reale, visto che l’argomento non sembra in grado di appassionare (e dunque eventualmente dividere) l’elettorato.

La campagna referendaria dovrebbe partire in aprile, mentre dall’opposizione già ci si prepara a politicizzare il referendum per colpire il Governo, vista l’intenzione del Premier di trasformare la consultazione popolare in un voto sul proprio operato.

 

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI

 

Delega appalti

Giovedì 14 gennaio, il Senato ha approvato in via definitiva, Con 170 voti favorevoli, 30 contrari e 40 astenuti, il disegno di legge delega sul recepimento di direttive su appalti e concessioni.

La legge, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fissa i criteri sulla base del quale il Governo dovrà dare attuazione alle Direttive 2014/23/Ue sui contratti di concessione, 2014/24/Ue sugli appalti pubblici e 2014/25/Ue sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Il provvedimento contiene ben 72 criteri di delega che orienteranno il Governo e, in particolare, la Commissione nominata dal Ministro Delrio e presieduta dall’Avv. Manzione, Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, nella stesura del decreto legislativo che sarà adottato entro il 18 aprile 2016. Il decreto delegato recepirà le direttive e costituirà il nuovo codice dei contratti pubblici.

Il lavoro della commissione Lavori pubblici del Senato, guidato dal relatore Stefano Esposito, e poi quello della commissione Ambiente della Camera, coordinato dalla relatrice Raffaella Mariani, ha prodotto un testo complesso che affronta molte questioni cruciali per il settore: qualificazione, riduzione delle stazioni appaltanti, contenzioso, criteri di aggiudicazione, débat public, progettazione, l’esclusione degli incentivi alla progettazione per i dipendenti pubblici.

 

I cardini della Riforma

previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia; indicazione delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali;

rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale;

armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara;

definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico - finanziaria;

revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara ;

rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione;

riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti;

introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti;

contenimento del ricorso alle varianti in corso d'opera;

utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), regolando espressamente i criteri per il ricorso al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici;

garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea;

istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori;

revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza;

limitazione del ricorso all'appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo, esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare, nonché progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni;

trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto;

introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;

introduzione di una disciplina specifica per il subappalto;

"superamento" delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. "legge obiettivo").

 

 

Milleproroghe: le novità per gli appalti

Il 23 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge milleproroghe, che ha iniziato l’iter parlamentare per la conversione in legge alla Camera dei Deputati.

Ecco le principali misure in tema di lavori pubblici, previste dall’art. 7 del provvedimento:

- l'allungamento per altri sette mesi dell'anticipazione del prezzo. La misura, che fu introdotta con il decreto fare nell'estate del 2013 al fine di limitare gli effetti della crisi di liquidità dei costruttori, viene confermata fino alla scadenza prevista dalla delega appalti per la riforma del codice dei contratti pubblici, al più tardi entro il 31 luglio 2016.

- la proroga per un altro anno dell'obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara su quotidiani nazionali e locali. Slitta al 1° gennaio 2017 il termine che era fissato al 1° gennaio 2016, di passaggio alla pubblicazione esclusivamente telematica dei bandi di gara. Le spese di pubblicazione come avviene già oggi sono anticipate dalla stazione appaltante, che poi ottiene il rimborso dall'impresa o dal professionisti vincitore dell'appalto. La misura allunga di 12 mesi quanto stabilito con il decreto Irpef dell'anno scorso (Dl 66/2014) , collegando la "smaterializzazione" degli avvisi di gara alla riforma degli appalti che verrà approvata l'anno prossimo.

- l'allungamento dei termini per l'applicazione delle misure di qualificazione più favorevoli per imprese e progettisti. In particolare si applicheranno fino al 31 luglio 2016 la possibilità di attestare i requisiti tecnico economici dei costruttori facendo riferimento all'attività svolta nei dieci anni precedenti alla sottoscrizione del contratto con la Soa. Prorogate di sette mesi anche le semplificazioni in materia di qualificazione previste dal codice appalti per le società di progettazione (articolo 253, comma 15-bis).*

- prorogata fino al 31 luglio anche la possibilità per i general contractor di utilizzare per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione Soa in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori (articolo 189, comma 5 del codice appalti). Prorogata fino al 31 luglio 2016 anche la possibilità di attestare con copia conforme i certificati di esecuzione lavori per la dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica e organizzativa (articolo 357, comma 27, del regolamento appalti).

Il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale è disponibile qui.

 

 

*Qualificazione delle società di progettazione e procedure di affidamento: approfondimento

L’art. 7, comma 2 proroga di sette mesi i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.

Le disposizioni prorogate – si tratta dei comma 9-bis e 15-bis dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici disciplinano rispettivamente le modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese nonché le modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 91 del codice dei contratti pubblici (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo).

In particolare, fino al 31 luglio 2016 per dimostrare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari si potranno utilizzare i migliori tre anni del quinquennio precedente e i migliori cinque anni del decennio precedente alla pubblicazione del bando.

Dal 1° agosto 2016 diventeranno operative le norme contenute nel Regolamento attuativo del Codice Appalti in base alle quali i concorrenti vanno valutati sulla base del fatturato globale ottenuto nei cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, che deve essere compreso tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta, e del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, che deve variare tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando.

Si tratta di regole più severe, che sono state più volte posticipate per evitare l’esclusione di un gran numero di operatori.

L’articolo 253 del Dpr 207/2010 prevede che per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la Stazione Appaltante debba prendere in considerazione il fatturato globale dei servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta, nonché il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Dal momento che il rispetto di questi requisiti rende difficile la partecipazione alle gare ad un discreto numero di professionisti, il Terzo Correttivo (D.lgs 152/2008) al Codice Appalti (D.lgs 163/2006) ha previsto regole meno severe per una serie di servizi di importo pari o superiore a 100 mila euro: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo.

La semplificazione è a termine ed è stata più volte prorogata. Con l’ultimo slittamento dei termini, fino al 31 luglio 2016 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale sarà possibile utilizzare i migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per la capacità economico-finanziaria il periodo di riferimento sarà invece costituito dai migliori cinque anni del decennio precedente.

Anche ll’Autorità nazionale anticorruzione ha giudicato troppo stringenti i requisiti previsti dal Regolamento attuativo. Con la Determinazione 4/2015 l’ANAC ha infatti affermato che bisognerebbe ritenere congruo un fatturato pari al doppio dell’importo del servizio in gara e che il requisito del numero di addetti può essere raggiunto anche ricorrendo ai raggruppamenti temporanei di professionisti. La richiesta di requisiti più severi dovrebbe invece essere motivata da esigenze specifiche.

 

 

Nuove soglie europee

Dal primo gennaio sono scattate le nuove soglie europee per le gare relative ai contratti pubblici .

Per gli appalti e le concessioni di lavori la soglia è ta da 5.186.000 euro a 5.225.000 euro.

Per gli appalti di servizi e forniture si passa da 207mila euro a 209mila euro. A meno che a promuovere l'intervento non sia un'amministrazione dello Stato (come ad esempio un ministero). In questo caso la soglia sale da 134 mila a 135mila euro.

 

 

Documento di gara unico europeo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo.

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del regolamento.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione europea del 6 gennaio 2016.

 

 

Estesa ai Comuni con meno di 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro

Con l’entrata in vigore della c.d. Legge di stabilità 2016, è estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 l’Autorità provvederà dunque a rilasciare il Codice Identificativo Gara - CIG - a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture sotto l’importo indicato.

Il comunicato è disponibile qui.

 

 

 

 

PROFESSIONI

 

Legge di stabilità in Gazzetta Ufficiale

Il 30 dicembre 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2016: il testo è disponibile qui.

Di seguito i commi di diretto interesse dell’articolo unico del provvedimento:

 

commi 111-113: conferma dell'innalzamento della soglia per il regime forfettario: fino a 30mila euro (prima erano 15mila) si pagherà un'aliquota unica del 15%. Questo regime di favore sarà potenziato ulteriormente per i piccoli studi in fase di avviamento. Entro i primi cinque anni, l'aliquota per le partite Iva sarà appena del 5%.

comma 821: i piani operativi PON e POR dei fondi FSE e FESR relativi al periodo 2014-2020 si intendono estesi anche ai liberi professionisti, "in quanto equiparati alle Pmi come esercenti di attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita". I bandi nazionali e regionali, quindi, da adesso dovranno essere tutti adeguati a queste indicazioni.

commi 91-97: per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/2015 al 31/12/2016 la deduzione per ammortamento sale al 140;

comma 904: obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito;

comma 74: allungamento fino al 31 dicembre 2016 sia dell'ecobonus 65% per il miglioramento energetico degli edifici che del 50% per le ristrutturazioni. La proroga riguarda anche il bonus raddoppiato a 96mila euro e il riconoscimento dell'aliquota più altra (65%) anche per gli interventi antisismici nelle zone a più alto rischio terremoto. Inoltre l’ecobonus è esteso anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Per le altre disposizioni di carattere fiscale cliccare qui.

 

 

Professionisti e fondi Ue: il ruolo delle regioni

Professionisti, ma anche il popolo delle partite Iva e i freelance. Con o senza albo. Una platea ad ampio raggio che vale il 12,5% del Pil e che dal 2016, in virtù dell’art. 1, comma 821 della legge di Stabilità 2016, potrà attingere ai fondi Ue della programmazione 2014-2020, con pari dignità rispetto alle Pmi.

La novità accoglie la raccomandazione della Commissione Ue del 2013, che chiedeva al nostro Paese di allinearsi ai partner europei ed estende su base nazionale l'esperienza di alcune regioni che hanno fatto da battistrada. «La misura - spiega il sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari - è il risultato del Tavolo delle libere professioni istituito dal nostro ministero con i rappresentanti delle varie categorie. Complessivamente negli ultimi tre anni sono stati destinati dalle regioni ai liberi professionisti circa 260 milioni di euro attraverso il Fondo sociale europeo. Il nostro obiettivo era estendere questi strumenti anche al Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale che finanzia il digitale, l'innovazione e la ricerca, che potrà rappresentare un volàno per le professioni rese vulnerabili dalla crisi e renderle più competitive a livello europeo ».

Tra i pionieri della misura ci sono Toscana e Puglia. I professionisti toscani - fanno sapere dalla regione - già dalla programmazione 2007-2013 accedono al bando destinato ai tirocini destinati ai praticanti. Con la programmazione 2014-2020 le opportunità aumentano: vengono finanziati il coworking e gli incentivi per l'occupazione, mentre sono allo studio interventi a sostegno della formazione continua rivolti sia ai professionisti, sia agli imprenditori. I rappresentanti dei liberi professionisti siedono inoltre nei comitati di sorveglianza dei fondi Fse e Fesr della regione. La Puglia ha finora messo a punto due incentivi per agevolare i professionisti nell'ambito della programmazione 2014-2020: i Nidi (nuove iniziative di impresa) e il microprestito. Complessivamente le due misure hanno consentito di concedere finanziamenti per 6,2 milioni. I fondi per le nuove iniziative di impresa si rivolgono ai professionisti in forma associata o società e ne hanno già beneficiato 77 soggetti per 3,9 milioni. Le risorse per il microprestito sono destinate ai professionisti sia in forma singola o in società e finora hanno finanziato 121 attività per un totale di 2,29 milioni.
Il 4 dicembre la Lombardia ha pubblicato l'avviso di bando per lo sviluppo di prodotti e servizi integrati per la valorizzazione degli attrattori turistico-culturali e naturali della regione. Il bando prevede tra i beneficiari i professionisti che svolgono un'attività in forma associata o in società multidisciplinari.

Il Piemonte non ha finora aperto i propri bandi ai professionisti ma «nell'ambito del Fse - fanno sapere - si sta ragionando se includerli tra i beneficiari delle risorse per la creazione di impresa e per l'autoimpiego».

Il Friuli Venezia Giulia si riserva di verificare con l'Agenzia per la coesione e la Commissione Ue le modalità per dare applicazione alla normativa nazionale.

Rispetto alle singole iniziative regionali la legge di Stabilità contiene alcune novità. «In primo luogo - spiega Vicari - per i professionisti che intenderanno accedere ai fondi Ue non esisterà più l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, con un conseguente alleggerimento burocratico». In secondo luogo il tesoretto potenzialmente a disposizione della nuova platea allargata riguarda il Fse, ma anche il Fesr attraverso i programmi regionali (Por) o quelli nazionali (Pon). Sul piatto ci sono 31,1 miliardi di risorse Ue a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale di circa 20 miliardi che d'ora in poi potranno essere destinati a professionisti e Pmi. A questo si aggiungono le risore gestite direttamente da Bruxelles, come quelle di Horizon 2020, il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione, che ha una dotazione di 80 miliardi per tutti i 28 paesi Ue e Cosme, il programma per l'accesso al credito tradizionalemnte riservato alle Pmi.

Percorso virtuoso

«Per poter cogliere queste opportunità - conclude Vicari - professionisti, partite Iva e free lance dovranno attrezzarsi, fare gioco di squadra ed essere pronti a innovarsi. Fare, insomma, un salto culturale, un po' come è successo per le imprese con i distretti e le reti di impresa. Per contribuire a questo processo virtuoso nel 2016 il nostro ministero pubblicherà un bando per favorire le aggregazioni tra professionisti. Entro febbraio - conclude Vicari - aggiorneremo il Protocollo di intesa sul rafforzamento della competitività dei professionisti siglato nel tavolo con le libere professioni per esortare le regioni a mettersi in regola».

 

 

Professionisti e iscrizione agli albi, il Guardasigilli: no alle discriminazioni basate sulla nazionalità

Stop all'applicazione della clausola di reciprocità in Italia per i professionisti stranieri. Il principio è ormai stato ribadito più volte. Ma, in questo caso, il ministero della Giustizia ha deciso di lanciare l'offensiva finale contro gli ordini locali che si rifiutano di iscrivere professionisti non europei nei loro albi, adducendo la difformità delle regole dei loro paesi di appartenenza rispetto a quelle italiane. Il Guardasigilli ha inviato una comunicazione a diversi Consigli nazionali, tra i quali c'è quello dei geometri, chiedendo di verificare gli elenchi dei professionisti non europei ai quali è stata negata l'iscrizione. In questo modo sarà possibile evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione da parte di Bruxelles.

La questione riguarda l'accesso dei cittadini di Stati terzi all'esercizio delle libere professioni nel nostro paese, secondo quella che si chiama anche clausola di reciprocità. Il Dipartimento delle Politiche europee della presidenza del Consiglio dei ministri ha segnalato che la Commissione continua a ricevere reclami su casi di discriminazione, ancora esistenti nel nostro paese, sulla base della nazionalità, in fase di iscrizione agli albi.

Sul punto, il ministero della Giustizia ha già sottolineato l'esistenza di diverse disposizioni nel nostro ordinamento che offrono tutela ai cittadini stranieri, come l'articolo 37 del Dlgs n. 286/1998, l'articolo 47 del Dpr n. 394/1999, l'articolo 10 della legge n. 39/1990, che consentono l'iscrizione agli albi «indipendentemente dal requisito della cittadinanza italiana» e vietano discriminazioni fondate sulla nazionalità. Sulla questione è intervenuto negli ultimi anni il Dpr n. 137/2012, all'articolo 2, spiegando che «sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti».

Alla luce di tutte queste previsioni, se negli ordinamenti professionali sono contenute regole che vanno contro questi principi generali, andranno considerate automaticamente abrogate, dal momento che la legge non ammette incompatibilità tra le disposizioni nuove e quelle precedenti, a beneficio delle prime. Quindi, la clausola di reciprocità, anche se prevista, non può più essere considerata un requisito ammissibile.

Per evitare che casi del genere si ripetano, il ministero della Giustizia ha avviato una verifica, tramite i Consiglio nazionali delle diverse professioni, dei casi di mancata iscrizione all'albo di cittadini non appartenenti all'Unione europea per mancanza del requisiti della reciprocità. Nello specifico, il Guardasigilli ha chiesto di conoscere quante richieste di iscrizione agli albi sono arrivate da cittadini non europei e quante richieste sono state rifiutate, specificando i motivi del diniego, per poter controllare la bontà delle ragioni. E, nel caso, poter intervenire a sanare gli abusi.

 

 

Architetti: entro l’estate una conferenza nazionale

Organizzare prima della prossima estate una Conferenza nazionale sull’Architettura per definire lo scenario di azione, i nuovi strumenti e le nuove regole, i nuovi corsi di studio che diano all’Architettura e alle Università italiane la capacità di migliorarsi, di assicurare la formazione, la ricerca e il trasferimento di conoscenze di cui la società ha e avrà necessità. Tutto ciò per cogliere con successo le sfide della competizione internazionale della ricerca e della formazione di architettura e del progetto in senso più esteso.

A lanciarla la Conferenza Universitaria Italiana di Architettura, CUIA, ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, CNAPPC, che stanno dando vita - attraverso la realizzazione di Seminari congiunti - ad una serie di riflessioni comuni sulla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulle strategie di internazionalizzazione dell’Università e della scuola italiana di architettura in particolare, organizzate con la piena collaborazione del MIUR.

Riflessioni che nascono dalla consapevolezza che sia oramai necessario che il sistema di formazione universitario, il CNAPPC e le altre istituzioni pubbliche, primo fra tutti il MIUR, pur nella diversità dei ruoli, individuino gli elementi e le azioni di interesse comune per la qualificazione della professione dell’architetto e della sua formazione in Italia, in una prospettiva europea e internazionale in linea anche con le politiche del CAE, il Consiglio degli Architetti d’Europa.

Secondo CUIA e CNAPPC “nell’intensificarsi dei processi di apertura internazionale e di mobilità europea ed extraeuropea dobbiamo impegnarci per un progetto di sistema italiano della formazione in architettura in grado di valorizzare le risorse culturali e scientifiche e le specificità delle diverse scuole, delle possibili reti di cooperazione, dei progetti innovativi, anche nella proiezione internazionale. E’ questo un percorso di innovazione che abbiamo intrapreso - in collaborazione anche con l’ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e il CUN, Consiglio Universitario Nazionale - per responsabilità nei confronti dell’architettura e, soprattutto, nei confronti dei giovani che si avviano agli studi di architettura e alla professione di architetto, nonché per il ruolo che l’università italiana può giocare nel mondo per la sua storia e per le sue competenze”.

Prima dell’estate ed in preparazione della Conferenza nazionale sull’Architettura saranno organizzati - oltre a quello già realizzato presso il MIUR ai primi di dicembre – una serie di Seminari sui nuovi profili di competenze nell’area del progetto in relazione alle nuove esigenze ambientali, culturali ed economico sociali di sostenibilità e resilienza, di diversità biologica, di equità e sulle prospettive di una nuova e più efficace cooperazione fra le istituzioni pubbliche, dalle università e dagli enti di governo del territorio, alle agenzie nazionali, agli ordini professionali, per un più efficace progetto di governo delle città e del territorio.

 

Architetti: questionario sulla professione

Il prossimo 20 gennaio scadrà il l termine per la partecipazione all’edizione 2015 dell’Osservatorio sulla professione di Architetto realizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di concerto con il Cresme.

L’indagine è aperta a tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all’Albo Unico Nazionale che vi possono partecipare, in modo del tutto anonimo, rispondendo all’apposito questionario al link http://questionario.cnappc.cresme.it/default.aspx

Scopo dell’Osservatorio è quello di analizzare le condizioni, a livello locale e nazionale, in cui si svolge la professione di architetto per individuare le politiche da adottare per sostenere - tenendo conto delle prospettive e delle aspettative - l’impegno e il lavoro profuso, nel nostro Paese, dai professionisti.

In questo momento particolare - secondo i dati appena diffusi dal  Centro studi ImpresaLavoro, l’edilizia ha perso il  23,78% degli addetti in sette anni con una un'emorragia di 464mila posti di lavoro - è importante comprendere quanto sia grave la crisi di mercato che la professione sta vivendo identificando, con l'aiuto degli iscritti, i temi prioritari sui quali concentrare l'azione del Consiglio Nazionale e degli Ordini Provinciali.

Nel corso degli anni l’Osservatorio sulla professione di Architetto è diventato sempre più un punto di riferimento nel delineare lo stato dell’edilizia e del mercato della progettazione in Italia, ma anche uno strumento in grado di fornire le linee di tendenza di questo importante comparto, anticipando quelli che saranno i futuri scenari dei quali le forze istituzionali, politiche ed economiche dovranno tenere conto.

 

 

Working, l'app che fa incontrare i progettisti

Arriva la app per trovare lavoro, per prenotare una scrivania in coworking e creare raggruppamenti temporanei tra professionisti.

E' stata avviata la sperimentazione di Working, l'applicazione che punta a favorire la mobilità dei progettisti, facendo incrociare domanda e offerta di lavoro. Inoltre, uno speciale algoritmo consentirà ai professionisti di interagire, per trovare colleghi con i requisiti necessari a partecipare ai bandi di progettazione.

II Consiglio nazionale degli ingegneri ha da poco emanato una circolare (qui è disponibile il testo) nella quale racconta che il progetto Working «nasce sulla base delle conclusioni emerse dal Congresso nazionale degli ingegneri del 2013, con l'obiettivo di mettere a sistema azioni e informazioni già presenti nel network degli ordini per quanto concerne l'inserimento occupazionale degli ingegneri a supporto alla loro attività professionale».

Si tratta di un software per computer e di una app per smartphone, con funzionalità dedicate al mondo del lavoro, che consentono di incrociare domanda e offerta: gli ingegneri possono inserire le proprie competenze in un archivio pubblico e le aziende, per la loro parte, possono inserire le loro richieste.

La prima versione dell'applicazione è stata sviluppata dal Cni, in collaborazione con Page Personnel. Tutti i 106 ordini italiani hanno già un responsabile, con il compito di inserire nella piattaforma le richieste di lavoro.

La terza funzione del sistema è la più innovativa. Essa punta a incidere sui bandi di progettazione e sui casi nei quali il professionista non ha tutti i requisiti per partecipare a una chiamata: l’applicazione potrà, infatti, creare dei raggruppamenti temporanei di imprese al fine di mettere insieme diverse competenze.

Al fine di potenziare le connessione tra operatori, inoltre, ai professionisti viene notificata la pubblicazione dei bandi di loro interesse e, contemporaneamente, li viene recapitata una lista di ingegneri con i requisiti che a loro mancano.

L'ultima funzione, infine, è dedicata al coworking, la condivisione di spazi di lavoro. In Italia ci sono già diversi esempi di postazioni organizzate dagli ordini e a disposizione degli iscritti. Succede a Messina, Verona, Cagliari e Torino, tra gli altri. L'applicazione consentirà di gestire questi spazi, verificando in tempo reale la disponibilità di una postazione e prenotandola.

Nei giorni scorsi i referenti degli ordini hanno iniziato a far funzionare il sistema in fase sperimentale, al termine della quale, apportate le eventuali modifiche e correzioni, la piattaforma sarà presentata ufficialmente. A regime sarà collegata a Certing, il sistema di certificazione delle competenze al quale sta lavorando il Consiglio nazionale degli ingegneri.

 

 

CTU: spunta la soluzione sul caos-compensi

La parcella del Ctu sarà agganciata al prezzo ricavato dalla vendita solo se questa si discosta di oltre il 35% dal valore stimato. È questa la soluzione che la Rete delle professioni tecniche ha individuato insieme al ministero della Giustizia per uscire dall'impasse nata quest'estate sul fronte dei compensi per le stime sui beni da mettere all'asta. E che transiterà dal Ddl concorrenza, in discussione presso la commissione Industria del Senato. Il perito riceverà, allora, un acconto del 50% e il suo onorario sarà calcolato sul valore di stima dell'immobile. Questo assetto potrà essere modificato solo nel caso in cui, entro il termine di un anno, l'esito dell'asta si discosti troppo dalla stima.

Il problema nasce dall'ultima riforma in materia di fallimenti, il decreto n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 21 agosto, all'articolo 14 integra le disposizioni attuative del Codice di procedura civile in materia di beni da pignorare e prevede che «il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita». Inoltre, prima della vendita «non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima». Si tratta di due condizioni per i professionisti, che incidono sull'ammontare dei compensi e sul tempo del pagamento effettivo. Legando la parcella alla vendita effettiva, infatti, si rischia di allungare ad oltranza il tempo necessario a liquidare l'onorario e, in aggiunta, di abbattere il suo valore.

Sulla questione, da diversi mesi, sta lavorando insieme al ministero della Giustizia una commissione della Rete delle professioni tecniche, guidata dal presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli. «Stiamo lavorando da tempo a risolvere quello che ci è sempre sembrato un errore aberrante. Il compenso dell'esperto del giudice, infatti, in base alla riforma non può essere più calcolato tenendo come riferimento il valore di mercato del bene. Bisogna sempre guardare al ricavato dell'asta, con il pericolo di grandi distorsioni». C'è, infatti, la possibilità che per completare la vendita passino anche anni, viste le condizioni del mercato.

Dopo una lunga trattativa con il ministero, adesso la questione potrebbe essere in via di risoluzione grazie a un emendamento al ddl concorrenza concordato con il Governo, che sarà A presentato dal deputato del Partito democratico, Massimo Caleo.

«L'obiettivo della modifica è allineare i due valori, quello di mercato e di asta, stabilendo che si intervenga per riequilibrare solo nel caso in cui ci sia uno scostamento superiore al 35% e solo entro un termine massimo di dodici mesi», dice ancora Savoncelli.

L'emendamento, allora, prevede che il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice sarà calcolato «sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35% dal valore di stima e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre dodici mesi dal deposito della perizia». Negli altri casi il compenso sarà calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita dovrà essere versato al professionista un acconto pari al 50% del compenso, calcolato sulla base del valore di stima, "fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dall'esperto o dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento dell'incarico".

 

 

Ice: concorso di idee rivolto ad architetti e ingegneri idee per rinnovare gli spazi espositivi all'estero

L'Ice chiama a raccolta architetti e ingegneri per rinnovare i propri spazi espositivi da utilizzare nelle fiere all'estero. L'Istituto per il Commercio Estero ha infatti lanciato un concorso di idee per la definizione di un nuovo concept che identifichi gli spazi allestiti oltreconfine in rappresentanza dell'offerta produttiva italiana che si presenta sui mercati internazionali.

I progetti dovranno rispettare i requisiti di versaitlità modulare - adattandosi a metrature variabili tra i 100 e 1.000 mq - e funzionale, ma di efficacia comunicativa, attraverso la realizzazione di un format di allestimento e una grafica che soddisfino le esigenze dei vari settori merceologici rappresentati negli spazi.

Non ultimo, andrà rispettato il requisito di «bilanciamento tra qualità e costi»: a tal proposito - e a titolo orientativo - il bando precisa che il costo sostenuto da Ice negli ultimi anni per le fiere realizzate nel mondo è compreso tra un minimo di 220 e un massimo di 370 euro /mq.

Al primo classificato andrà un premio di 10mila euro. Le proposte vanno inviate entro l'8 febbraio 2016 all'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese italiane, Via Liszt, 21 - 00144 Roma.

Perq eusti e chiarimenti è possibile inviare una mail a

coord.promozione@ice.it
Il bando e la documentazione di gara sono disponibili su

http://reasilva.ice.it/sezioni_dirette/web/DettagliBandi.aspx?id=472

 

 

Concorsi in Europa, montepremi di 120mila euro per la facoltà di architettura in Danimarca

Costruire, entro il 2020, una nuova facoltà di Architettura ad Aarhus, la seconda più grande città danese, contribuendo a rigenerare una vecchia area ferroviaria. È il programma nato da un accordo tra la Aarhus School of Architecture, il ministero dell'Educazione e l'amministrazione cittadina e che ora sfocia in un concorso di progettazione. «Oggi la scuola si distribuisce tra dieci diversi indirizzi e le caratteristiche fisiche delle sedi sono ormai obsolete», afferma Torben Nielsen, rettore della School of Architecture. La scuola quando fu fondata venne ospitata in un edificio storico, doveva trattarsi di una sistemazione temporanea, almeno quella era l'intenzione. Sono passati da allora cinquanta anni ed ora si punta alla realizzazione di una nuova sede. Una novità per la Danimarca, dove fino ad ora le attività delle facoltà di Architettura si sono svolte in edifici già esistenti e mai in strutture contemporanee progettate ad hoc. «Sarà la prima volta che una scuola di architettura sarà costruita in Danimarca, ciò rappresenta un'opportunità unica per rilanciare la città di Aarhus e l'intero Paese sulla scena mondiale», ha continuato il rettore. A bandire il concorso, oltre all'Università, c'è la più grande impresa immobiliare pubblica, la Danish Building & Property Agency, in collaborazione con l'Associazione danese degli architetti e con il contributo economico dell'organizzazione filantropica Realdania.

«L'obiettivo è innanzitutto creare un luogo dedicato al pensiero e agli esperimenti architettonici. Una sorta di laboratorio all'interno del quale invitare la città ed il mondo, dove possiamo lavorare insieme per fornire ispirazione visiva e fisica per l'architettura di domani» aggiunge Kristian Lyk-Jensen, vicedirettore della Danish Building & Property Agency. La competizione si apre a professionisti ma anche a studenti di architettura. «Invitiamo ad immaginare una scuola dove si possa discutere della società, dei valori, degli spazi e delle forme del futuro» conclude Lyk-Jensen. Si tratta di immaginare una sede di elevata qualità architettonica, dove gli utenti sono considerati come una comunità e dove l'apprendimento si basa sulla condivisione del sapere. I nuovi spazi dovranno adattarsi alle esigenze degli studenti che vivono l'università come una casa. Alla Aarhus School of Architecture gli universitari usano, infatti, gli spazi per lavorare su progetti individuali o condivisi, per incontrare altri studenti e, ciascuno, ha un proprio spazio di lavoro al quale può accedere 24 ore su 24, dove riceve le correzioni degli insegnanti. Ci sono poi luoghi per lo svago, dove ascoltare musica e condividere gioie e preoccupazioni della vita universitaria. Il tutto dovrà tener in debita considerazione gli indirizzi del Governo, che incoraggia la realizzazione di edifici pubblici che possano essere d'esempio per i costruttori privati. L'edificazione di spazi pubblici diventa un'occasione per diffondere la qualità del progetto di architettura.

La nuova facoltà costituirà un elemento strategico per lo sviluppo dell'ex scalo merci ferroviario nell'area di Godsbanearealerne, che nei prossimi anni sarà oggetto di una grande operazione di rigenerazione, basata sullo sviluppo di attività artistiche e culturali. A queste si affiancheranno nuove residenze, dando vita ad un'area urbana vibrante ed attrattiva.

Il concorso è a procedura aperta ed anonima e prevede tre vincitori, i quali entreranno di diritto nella rosa di partecipanti alla successiva competizione, a procedura ristretta, con sei concorrenti. Oltre ai tre vincitori del concorso ci saranno tre grandi firme dell'architettura, già selezionate. Si tratta degli studi Big, Lacaton & Vassal e Sanaa. Ai partecipanti al concorso a procedura aperta è richiesto di illustrare l'idea progettuale. Non sono necessari elaborati con elevati livelli di definizione; non sono richieste piante, sezioni o immagini fotorealistiche, ma si chiede di illustrare l'idea principale. Il termine per la consegna degli elaborati relativi al concorso a procedura aperta scade il 1° febbraio 2016. Possono partecipare architetti, ingegneri, architetti paesaggisti e studenti. In palio c'è un montepremi di 120mila euro. A ciascuno dei tre vincitori andrà un premio di almeno 200mila corone (circa 27mila euro). Se a vincere fossero degli studenti, questi dovranno prevedere una collaborazione con progettisti esperti. Il vincitore del concorso finale sarà ingaggiato per preparare il materiale per l'indizione di un appalto integrato e collaborerà come consulente dell'aggiudicatario. Tutto il materiale e il brief (in inglese) sono consultabili sul sito dedicato al concorso (http://newaarch.dk/ ).

 

Da Abi e Professioni tecniche il vademecum per le perizie dei consulenti

L’Abi e la Rete delle Professioni tecniche hanno pubblicato le linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti. Quali sono i requisiti che i periti devono soddisfare. Lo scopo del documento è dare indicazioni puntuali ai consulenti degli istituti di credito, fissando per loro una serie di paletti da rispettare durante la perizia. Senza più paura di commettere errori, dal momento che la guida risponde a tutte i requisiti più avanzati fissati a livello europeo.

Le linee guida sono disponibili qui.

 

Molise: anche i professionisti tra i beneficiari del fondo unico anticrisi

La Regione Molise dà al mondo professionale la possibilità di accedere al credito garantito della Finmolise.

La misura - spiega Confprofessioni Molise - è stata estesa anche ai liberi professionisti che, rivolgendosi agli istituti di credito convenzionati, singolarmente o in forma associata, potranno richiedere affidamenti per il consolidamento della passività a breve, il finanziamento di investimenti, l’acquisizione di liquidità, la regolarizzazione degli oneri sociali, il sostegno di start-up.

Valutate le richieste, gli istituti di credito potranno deliberare le somme supportati dalla garanzia di Finmolise, applicando il miglior favore alla propria clientela in virtù del minor rischio cui è soggetto.

Uno strumento importante - ha commentato il presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi - Si tratta di un vantaggio di cui tutti i liberi professionisti dovrebbero tener conto”.

Per accedere al beneficio il professionista dovrà raccordarsi con uno degli Istituti di credito convenzionati e presentare domanda alla Finmolise compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet della società. Nel caso di evasione positiva da parte dell’istituto di credito, Finmolise chiederà documentazione integrativa per il proprio iter istruttorio.

 

Vergogna N. 9

Inviato da admin il

Eccoci, siamo alle solite: un altro CONCORSO D’IDEE concepito nell’ottica delle “nozze con fichisecchi” ove, oltretutto, i fichi secchi chiedono li portino i partecipanti, cioè noi.

Quindi concorso d’idee per una fontana/monumento? Già nella definizione dell’oggetto non c’è chiarezza: è un’opera di arredo urbano o è un oggetto afferente all’ambito artistico? Ma non facciamo troppi sofismi. La realtà è che l’Amministrazione vuole fare bella figura ma non vuole spendere e, soprattutto non vuole impegnarsi. Chi vincerà non sarà minimamente garantito circa il naturale incarico professionale, né, tantomeno, a quali condizioni economiche. Anzi dovrà totalmente tacere se il Sindaco o la Giunta o altri decideranno di prendere il suo progetto e modificarlo a piacimento.

Non commentiamo neppure i contenuti della risposta alla nostra lettera da parte del responsabile dell’area tecnica del Comune, ahimè purtroppo un architetto. (Speriamo solo che i suoi compensi siano assolutamente proporzionati a quelli che vorrebbe assegnare all’architetto progettista della “fontana/monumento” per il centro storico di Forno di Zoldo). L’unica verità affermata, che purtroppo dobbiamo condividere, risulta quella ove giustifica l’offensiva previsione di poter smembrare a piacimento i progetti premiati si ritrova anche in altri bandi di concorso simili.

Questo è vero ma è proprio il motivo che ci fa dire, o meglio urlare:

 

BASTA CONCORSI DI IDEE NON PAGATI, BASTA CONCORSI DI IDEE SENZA GARANZIE,

BASTA CONCORSI DI IDEE OVE NON VIENE GARANTITA LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI PROGETTISTI.

 

Pur in questo momento difficile ci auguriamo che i colleghi non partecipino più a concorsi di questo tipo.   

 

Bando di concorso

Lettera al Sindaco

Riscontro del Comune 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 12 gennaio 2016

Inviato da admin il

Traforo Torricelle di Verona: interviene l’ANAC.

Nell’ambito della procedura ristretta per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stradale per il completamento dell'anello circonvallatorio a nord - Traforo delle Torricelle, è intervenuta l’ANAC con il parere n. 206 del 25 novembre 2015, con riguardo alla possibilità, per il Comune, a seguito delle modifiche apportate alla proposta dal raggruppamento Technital S.p.A. – Verona Infrastrutture Consorzio Stabile, di rinnovare solo i segmenti procedimentali successivi alla designazione del promotore, previo atto di ritiro/decadenza dell’aggiudicazione definitiva, in considerazione dell’unicità della procedura.
Al riguardo, come noto, è unanime l’orientamento che riconosce al project financing la caratteristica di essere una fattispecie a formazione progressiva il cui scopo finale – l’aggiudicazione della concessione – è interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore. Essa si realizza, infatti, attraverso due fasi, la selezione del progetto di pubblico interesse e la gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità, che non solo sono funzionalmente collegate, ma anche biunivocamente interdipendenti, così che la prima non è logicamente e giuridicamente concepibile senza la seconda e viceversa, non potendo essere separate tra loro pena l’inesistenza della procedura (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. II-ter , sentenza n. 9662 del 17 luglio 2015, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 1 del 28 gennaio 2012).
Orbene, come rilevato dall’Autorità, se i due segmenti procedimentali avviati, il primo, nel 2008, con l’avviso indicativo e, il secondo, nel 2011, con l’indizione della procedura ristretta ai sensi dell’articolo 155 del d.lgs. n. 163/2006 (nel testo in vigore prima del terzo correttivo) erano entrambi volti all’aggiudicazione del contratto di concessione, avvenuta nel 2013, e dunque costituivano un unico iter procedurale, la rappresentata intenzione di agire in autotutela sull’atto di aggiudicazione, resasi necessaria per le mutate condizioni e per garantire la soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito dal Comune mediante la riapertura del confronto concorrenziale, con conseguente riedizione della seconda fase della procedura, non sembrerebbe interrompere il nesso funzionale e di interdipendenza tra le due fasi, fermo restando, in ogni caso, il necessario esito negativo delle verifiche preliminari di competenza del Comune in ordine alla essenzialità delle modifiche sulla natura dell’opera ed all’eventuale capovolgimento del rischio dal concessionario al concedente. 
Ne consegue che, in tale ipotesi, la nuova procedura che l’amministrazione intende bandire, in esito alle valutazioni discrezionali che le competono, sembra potersi incardinare nell’iter procedimentale avviato nel 2008, applicando ad essa la normativa all’epoca vigente, anche per quanto concerne la non riconoscibilità del diritto di prelazione al promotore. 
È, infatti, proprio nel carattere unitario della procedura che si incardina l’immodificabilità delle regole inizialmente poste, fino al provvedimento conclusivo di aggiudicazione (cfr., sul punto, Determinazione n. 8 dell’11 ottobre 2007).


avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
www.scozzarirotigliano.com

 

 

Muri di recinzione: nuova pronuncia del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, con la recentissima pronuncia della VI sezione, n. 10 del 4 gennaio u.s., ha affrontato la invero non chiara questione relativa al procedimento amministrativo da applicare nel caso di realizzazione di un muro di cinta.
La questione riguarda la doverosità, o meno, nell’ipotesi di costruzione di un muro di recinzione, di munirsi di un permesso di costruire, ovvero di una semplice s.c.i.a..
Con la sentenza in rassegna, il Consiglio ha preliminarmente constatato che il Testo unico dell’edilizia (approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non contiene indicazioni dirimenti sul punto. Non vi è precisato, infatti, se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 (in seguito: segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dal comma 4-bis dell' articolo 49 d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 ).
Aderendo ad una impostazione più sostanzialistica, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della d.i.a. (in seguito: s.c.i.a.) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo - invece - il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia: «la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990… Da quanto sopra consegue che il muro divisorio di che trattasi, in quanto assoggettato a semplice d.i.a. (ora s.c.i.a.), non era passibile di ordinanza di demolizione, atteso che per le opere sottoposte a d.i.a. la sanzione applicabile è unicamente la sanzione pecuniaria (cfr. art.37 T.U. cit., che fa salve le ipotesi, qui non ricorrenti, degli interventi eseguiti su beni culturali ovvero in zona tipizzata come“A” dallo strumento urbanistico)».

avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
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Nozione di pertinenza sotto il profilo urbanistico: differenze con la più ampia accezione civilistica.
La nozione di pertinenza dettata dal diritto civile è più ampia di quella che regola la materia urbanistica, per cui beni che, secondo la normativa privatistica, assumono senz'altro natura pertinenziale, non sono tali ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia, perlomeno in tutti quei casi in cui gli stessi assumano una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio.
Questo il principio ribadito dalla sentenza n. 19 del 4 gennaio 2016, con la quale la VI sezione del Consiglio di Stato ha affermato che “La nozione di pertinenza accolta dalla giurisprudenza amministrativa è però meno ampia di quella civilistica. La giurisprudenza è generalmente orientata a ritenere che gli elementi che caratterizzano le pertinenze siano, da un lato, l’esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l’assetto del territorio; dall’altro, l’esistenza di un collegamento funzionale tra tali opere e la cosa principale, con la conseguente incapacità per le medesime di essere utilizzate separatamente ed autonomamente.
Un’opera può definirsi accessoria rispetto a un’altra, da considerarsi principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l’alterazione dell’essenza e della funzione dell’insieme.
Tale vincolo di accessorietà deve desumersi dal rapporto oggettivo esistente fra le due cose e non dalla semplice utilità che da una di esse possa ricavare colui che abbia la disponibilità di entrambe (…)”.
Nella specie, ad avviso del Consiglio, non può considerarsi una mera pertinenza, costituendo al contrario un intervento di nuova costruzione ex art. 3, lett. e), del t.u. n. 380 del 2001, con il consequenziale assoggettamento dell’intervento medesimo, di trasformazione edilizia, al permesso di costruire, una tettoia di mq. 25 circa con copertura in lamiera e struttura in paletti metallici in alluminio, imbullonata alla recinzione dell’area privata, realizzata in sostituzione di precedente tettoia in ondulato metallico. 
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, si tratta di un manufatto tutt’altro che agevolmente rimovibile, destinato, sotto l’aspetto funzionale, a soddisfare esigenze prolungate nel tempo e in ogni caso tutt’altro che temporanee, con la conseguenza che, per la realizzazione del manufatto medesimo, occorre conseguire il permesso di costruire.


avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
www.scozzarirotigliano.com

 

 

Concessione edilizia in sanatoria: i termini per l’esercizio del potere di autotutela e le novità introdotte dal decreto “sblocca Italia”.
La vicenda oggetto della sentenza testé in rassegna, riguarda l’annullamento, in autotutela, di alcune concessioni edilizie in sanatoria relative a manufatti realizzati in un’area soggetta a vincolo monumentale storico e architettonico.
Il Tar, adito dalla società titolare delle concessioni in sanatoria poi annullate in autotutela, aveva accolto il ricorso, ritenendo che che l’autotutela fosse stata esercitata in relazione a «concessioni edilizie in sanatoria rilasciate oltre undici anni prima (…) per fabbricati realizzati inizialmente sin dagli anni cinquanta» (cfr. Tar Lazio, sentenza 20 novembre 2014, n. 11652).
Avverso la sentenza proponeva appello il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, rilevando, tra l’altro, che il provvedimento di condono dovrebbe considerarsi nullo, perché rilasciato senza il preventivo assenso della Soprintendenza, con conseguente impossibilità di configurare un legittimo affidamento in capo al privato.
I Giudici della VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5625 del 10 dicembre 2015, hanno respinto l’appello, in considerazione non solo del lungo lasso di tempo intercorso tra il rilascio della concessione e il suo annullamento in autotutela e, dunque, del legittimo affidamento maturato dal privato, ma anche del carattere tassativo dei casi di nullità del provvedimento amministrativo.
Così la sentenza: “L’art. 21-nonies della legge 17 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Nella specie, pur volendo prescindere dalla questione relativa alla sussistenza del vizio di legittimità dell’atto di primo grado, manca il requisito rappresentato dalla valutazione motivata della posizione dei soggetti destinatari del provvedimento. Nel caso in esame tale affidamento era particolarmente qualificato, come messo correttamente in rilievo dal primo giudice, in ragione del lungo tempo trascorso dall’adozione delle concessioni annullate. (…)
Né varrebbe rilevare che tale affidamento non potrebbe venire in rilievo trattandosi di un provvedimento nullo.
L’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 indica, in modo tassativo, quali sono i casi di nullità del provvedimento: mancanza degli elementi essenziale dell’atto; difetto assoluto di attribuzione; violazione o elusione del giudicato; casi previsti dalla legge. Nella fattispecie in esame non è dato riscontrare nessuno dei casi sopra indicati: il Comune, infatti, nella prospettiva dell’appellante, ha adottato un atto difforme dal modello legale per mancanza del parere che, in quanto tale, potrebbe ritenersi annullabile e non nullo”.
Nella sentenza in rassegna, inoltre, il Consiglio di Stato, ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti, stante l’inapplicabilità della novella normativa al caso in esame ratione temporis, ha, altresì, ricordato che il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), c.d. decreto “sblocca Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha posto uno sbarramento temporale all’esercizio del potere di autotutela, rappresento da «diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici». 


avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
www.scozzarirotigliano.com

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