Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 16 maggio 2016

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Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2016, n. 521: tre livelli di progettazione e autorizzazione paesaggistica.

L’art. 23, D. Lgs.vo n. 50/2016 conferma la disciplina dettata dall’art. 93 D. Lgs.vo n. 163/06. La progettazione in materia di lavori, concessioni e servizi pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Di particolare importanza è l’inciso di cui al comma 7 dell’art. 23, ai sensi del quale “il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni”. Fra tali autorizzazioni rientra, sicuramente, quella paesaggistica, regolamentata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale norma stabilisce che i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (comma 1). Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. A tal riguardo, Il Consiglio di Stato, sez. IV, 9/2/2016, sentenza n. 521, ha affermato che “L'autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, è richiesta in relazione al progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni”. Il Collegio ha ribadito il carattere di atto autonomo e presupposto dell'autorizzazione paesaggistica, rispetto al permesso di costruire. Il rapporto esistente tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire è di presupposizione, ossia diretto a subordinare l'esecuzione dei lavori all'emanazione del provvedimento di compatibilità. Ne consegue che, “La mancanza dell'autorizzazione paesaggistica non ha l'effetto di incidere sul procedimento diretto all'approvazione del progetto preliminare e, ciò, considerando che il rapporto di presupposizione sopra citato consente all'Amministrazione di acquisire i pareri in un momento successivo e, comunque, antecedente alla predisposizione del progetto definitivo e della stessa realizzazione dei lavori”.

 

avv. Riccardo Rotigliano

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Consiglio di Stato, sez. V, 21/4/2016, n. 1595: relazione geologica e subappalto

A prescindere dall’espresso richiamo compiuto dalla lex specialis, il progetto esecutivo deve necessariamente essere corredato della relazione geologica. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 21/4/2016, n. 1595. L’obbligo discende espressamente dall’art. 35 D.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale “Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”. La norma va letta in combinato disposto con il precedente art. 26, comma1, lett. a), il quale fa rientrare fra relazioni tecniche che devono accompagnare, già, il progetto definitivo, anche la relazione geologica. Secondo il Consiglio di Stato, “la necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica”.

Le relazioni specialistiche, ribadisce il Consiglio, costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo. Ragion per cui, i professionisti che le hanno redatte assumono la qualificazione di progettisti in senso proprio, non potendosi, invece, considerare quali meri collaboratori. Nella stessa scia, pertanto, trova applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui all’art. 91, comma 3, Codice dei contratti (adesso art. 31, comma 8, D. Lgs.vo n. 50/2016).

Ne deriva che, la mancata indicazione del nominativo del geologo nell’offerta integra il difetto di un elemento essenziale non sanabile con l’istituto del soccorso istruttorio: “Al riguardo ci si limita qui ad osservare che la mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresentasse una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concretasse piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell’offerta il quale, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 46 del ‘Codice’, non poteva che comportare l’esclusione dell’appellante … dalla gara

 

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1680/2016: requisito della presenza del c.d. "giovane professionista" nel caso di partecipazione in raggruppamento per appalti di progettazione.

La norma sancita all'interno dell'art. 253, co. 5, D.P.R. n. 207/10, statuisce che i raggruppamenti temporanei devono prevedere, nella qualità di progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

In una controversia avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, il Consiglio di Stato ha avuto la possibilità di meglio delineare le caratteristiche ed i requisiti che il c.d. "giovane professionista" deve possedere. Innanzitutto, il Collegio ha affermato che la norma in commento non impone assolutamente una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il “giovane professionista” e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, "sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente l'avere (solo) sottoscritto il progetto. L'avvenuta sottoscrizione del progetto implica certamente una partecipazione professionale e, quindi, l'esistenza di un rapporto professionale con il raggruppamento temporaneo, senza la necessità di indagini ulteriori sul ruolo rivestito da giovane professionista all'interno del raggruppamento e sulla tipologia specifica di rapporti tra raggruppamento e professionista". La ratio ti tale orientamento va ricercata nell'obiettivo che la norma si prefigge, cioè consentire al progettista "giovane" di maturare un’esperienza adeguata e di potere, così, arricchire il proprio curriculum.

Il Consiglio di Stato ha poi ulteriormente approfondito la questione, affermando che il quinquennio rilevante ai fini dell’accertamento della qualifica di “giovane professionista” va computato a partire non già dal superamento dell'esame di abilitazione, bensì dal momento (logicamente e cronologicamente successivo) in cui egli viene iscritto all'interno dell'albo professionale di riferimento, come peraltro espressamente prescritto dall'art. 2229 c.c., a lume del quale "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi".

Infine, con la sentenza in rassegna il Giudice di appello precisa che non possono essere imputate al raggruppamento, che partecipi alla gara, le vicende successive alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, sicché il requisito di "giovane professionista" non è necessario che sussista per tutta la durata della gara, ma solo al momento di presentazione della domanda di partecipazione, non potendo i requisiti in questione "soggiacere all'incertezza della durata delle procedure di gara e dunque al principio di continuità dei requisiti".

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2567/2015: interpretazione sui requisiti di partecipazione ex art. 263, co. 2, d.P.R. n. 2017/10.

Con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha sancito in quali casi sia possibile desumere i requisiti di esperienza professionale, necessari per partecipare alle gare di appalto, nel caso in cui la propria opera sia stata prestata a favore di soggetti privati.

A tal proposito, la norma di riferimento è quella enunciata dall'art. 263, co. 2, D.P.R. n. 207/10, la quale afferma che i servizi, attinenti all'architettura e all'ingegneria, prestati in favore di enti pubblici, valutabili ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio precedente alla pubblicazione del bando, non rilavando la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi. Inoltre – prosegue la norma –, sono valutabili i servizi svolti a favore di committenti privati, che dovranno essere documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai privati stessi o dichiarati dall'operatore economico, su richiesta della stazione appaltante. La prova dell'avvenuta esecuzione è fornita attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero tramite copia delle fatture relative all'esecuzione medesima.

Tuttavia, è ancora incerta l'interpretazione da fornire al secondo periodo della norma, essendo quantomeno dubbio se l'esecuzione, a favore dei privati, debba essere intesa in relazione alla progettazione o alla reale esecuzione dell'opera.

Secondo un primo orientamento (Cons. Stat., sez. VI, n. 3663/14), l'esecuzione a favore del committente privato va intesa con precipuo riferimento alla prestazione progettuale, la prova della quale, infatti, può essere fornita anche tramite la presentazione di copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione.

Secondo un più recente e diverso orientamento, di cui si fa portatore la pronuncia in commento, è necessario che l'opera oggetto della progettazione sia stata realizzata affinché la prestazione svolta a favore del committente privato possa formare oggetto di valutazione tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

Infatti, "i primi tre periodi del comma, fino alle parole “articolo 234, comma 2” palesemente si riferiscono al caso in cui i servizi di cui si tratta sono svolti in favore di committenti pubblici. Infatti, la disposizione continua, nel successivo periodo, affermando disgiuntivamente che “sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati”. Quindi il comma nel primi tre periodi detta la disciplina in base alla quale i servizi svolti per committenti pubblici possono essere riconosciuti come indici di affidabilità professionale in vista della partecipazione alle gare pubbliche.

I successivi periodi individuano le condizioni che consentono di dare rilievo a servizi svolti in favore di committenti privati. Questi ultimi sono qualificanti a condizione che vengano prodotti:

a) o certificati di buona e regolare esecuzione, rilasciati dai committenti privati;

b) o dichiarazione dell’operatore economico, e documentazione di quanto dichiarato, su richiesta della stazione appaltante.

Il contenuto di tale dichiarazione è chiarito nel prosieguo del comma. Quest’ultimo precisa che la documentazione da depositare deve contenere la “prova dell’avvenuta esecuzione”. Questo è il centro della disposizione; la norma impone di provare l’avvenuta esecuzione, ed individua i modi attraverso i quali può essere fornita tale, necessaria, prova. E’ bene precisare che la norma non può riferirsi all’avvenuta esecuzione dell’incarico di progettazione; invero, sarebbe ipotesi di scuola affermare che tale procedura serva a prevenire il falso relativo all’avvenuta predisposizione del progetto dichiarato. La norma non può avere significato diverso da quello dell’individuazione dei presupposti perché il progetto, esistente, possa essere considerato come elemento qualificante per la partecipazione a gare pubbliche. In tale quadro, la norma è davvero univoca (nella sua generale oscurità) nell’indicare l’avvenuta esecuzione come il fatto da dimostrare a richiesta della stazione appaltante. I contratti e le fatture ivi indicate, quindi, devono intendersi come relativi all’esecuzione dell’opera".

avv. Riccardo Rotigliano

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Il Servizio Sportello ProntoEuropa della Fondazione

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Servizio Sportello ProntoEuropa, un servizio offerto da Fondazione per orientarsi tra i bandi per i finanziamenti europei. E ogni mese, una newsletter di informazione.

 

La Fondazione, In collaborazione con EuroCrime s.r.l., offre ai propri soci un servizio chiamato Sportello ProntoEuropa.

Tale servizio è volto a fornire consulenza su quesiti relativi a bandi specifici, ai programmi di finanziamento nazionali o internazionali, alle procedure generali, all’ammissibilità del soggetto/idea progettuale in merito ad un singolo bando, ad eventi tematici specifici e a quanto altro di interesse per l’attività professionale degli iscritti alla Fondazione.

Essi, infatti, potranno presentare ad EuroCrime le proprie idee al fine di conoscerne la fattibilità tecnica e poter così ricevere un orientamento generale per la ricerca di eventuali opportunità di finanziamento.

 

Gli iscritti potranno avvalersi del servizio scrivendo all’indirizzo info@eurocrime.eu, dettagliando la loro richiesta e aggiungendo alla firma, la presentazione della tessera di iscrizione alla Fondazione Architetti Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa in corso di validità.

 

A fianco del Servizio di Sportello Pronto Europa, EuroCrime curerà la composizione di una newsletter a cadenza mensile, contenente informazioni ed aggiornamenti sul settore dei finanziamenti europei, sulle varie iniziative di divulgazione ed informazione portate avanti dalle istituzioni nazionali ed europee in genere, su eventuali opportunità formative ed ovviamente sui bandi europei, di particolare interesse per il settore professionale degli iscritti alla Fondazione. Questi ultimi saranno presentati seguendo un approccio schematico che riporterà tutto quello che c'è da sapere sulle opportunità di finanziamento, dalla tematica, alla scadenza, al link di riferimento per scaricare tutta la documentazione necessaria per poter partecipare al bando.  

 

Rimangono esclusi dal presente servizio di Sportello ProntoEuropa attività da richiedersi on demand di ricerca avanzata, ed effettuata su più livelli, di opportunità di finanziamento relative a specifiche idee progettuali, così come la effettiva redazione del progetto, le procedure per la presentazione del progetto all’autorità competente e la gestione di tutte le fasi del progetto eventualmente approvato. Questi servizi aggiuntivi saranno comunque offerti agli iscritti alla Fondazione Inarcassa da parte di EuroCrime a costi agevolati.

Sintesi di monitoraggio legislativo 6 maggio 2016

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  •   NOTA POLITICA

 

Le nuove stime della Commissione europea prevedono una ripresa dell'economia italiana che dovrebbe continuare nel 2016 e nel 2017 a seguito di un aumento della crescita della domanda interna. Bruxelles prevede una crescita dell’1,1% quest’anno e dell’1,3% nel 2017. Anche l'occupazione dovrebbe continuare a crescere (con la disoccupazione che passa dall’11,4% del 2016 all’1,2% nel 2017), mentre l'inflazione dovrebbe rimanere contenuta, anche a causa di limitate pressioni sul costo del lavoro. Nel 2016, il saldo del bilancio pubblico dovrebbe diminuire leggermente e il rapporto debito-PIL rimanere stabile prima di iniziare a diminuire nel 2017.

In attesa del giudizio definitivo sulla legge di stabilità, atteso a fine maggio, la Commissione europea ha fatto sapere che valuterà con magnanimità la spesa per rifugiati e per sicurezza, tenendo comunque separate dalle clausole di flessibilità. In questo momento la ripresa c’è ma è molto debole e la Commissione non vuole “spingere” troppo. Questa “iniezione di ottimismo” ha permesso a Renzi di anticipare alcune delle iniziative in via di elaborazione come il taglio dell’IRPEF e la riduzione degli scaglioni; la riforma per promuovere il decentramento contrattuale e la proroga delle decontribuzioni per le assunzioni; nuove semplificazioni per le PMI e autonomi, con l’ipotesi di una flat tax per le società di persone. Oltre ad un intervento sul fronte pensionistico a favore della flessibilità in uscita. Inoltre il Governo sta puntando molto sul Sud per far ripartire la crescita, con la firma di una serie di patti per lo sviluppo. Il Senato ha intanto adottato il testo (già varato dalla Camera) che porta la prescrizione per i reati di corruzione da 12 anni e mezzo a 21 anni e 9 mesi. Un tetto molto alto, contestato dagli alleati del Nuovo Centro destra e dai verdiniani di ALA (di fatto ormai parte della maggioranza). Offrendo al M5S altra materia per attaccare il Governo

 

 

 

  • DALLE ISTITUZIONI

 

Camera– Ddl 2039 - Consumo del suolo: esame

La Camera sta valutando il disegno di legge sul consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Riduzione consumo del suolo

Il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono principi fondamentali in materia di governo del territorio. Le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato. Si prevede, quindi, l'adeguamento della pianificazione territoriale e urbanistica e paesaggistica alle norme previste dal provvedimento e che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscano la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole negli spazi liberi delle aree urbanizzate.

Per arrivare ad una riduzione progressiva vincolante in termini quantitativi del consumo di suolo a livello nazionale e del relativo riparto a livello regionale dei quantitativi medesimi si prevede l'emanazione di un decreto del Ministero delle politiche agricole, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sottoposto a verifica ogni cinque anni. Le regioni dispongono la riduzione del consumo di suolo nel rispetto del decreto e stabiliscono criteri e modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica a livello comunale.

Riuso

le regioni adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e accesso ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

Saranno invece i comuni direttamente a redigere un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per la realizzazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Compendi agricoli neorurali

Viene introdotta, definita e disciplinata la fattispecie urbanistica dei compendi agricoli neorurali, ovvero viene consentita alle regioni e ai comuni la possibilità di qualificare, nei propri strumenti urbanistici, alcuni fabbricati come compendi agricoli neorurali. In sostanza viene consentito che determinati insediamenti possono essere oggetto di recupero e di riqualificazione. Si tratta di fabbricati anche di pregio che in questo modo possono trovare, accanto alla prevalente destinazione agricola, altre destinazioni. Le superfici che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici non possono subire trasformazioni urbanistiche per cinque anni, in riferimento ai finanziamenti europei legati alle politiche agricole comunitarie (PAC) e ai piani di sviluppo rurale (PSR). In questo senso è richiesto che l'autorità competente – nel caso della PAC è AGEA, nel caso dei PSR sono le regioni – rendono noto in rete, attraverso i propri siti, l'elenco dei terreni per come sono ripartiti poi tra i comuni.

Misure di incentivazione

Per favorire la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, per gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, è consentita la demolizione e ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione. Le regioni, nella determinazione della quota del costo di costruzione, e nella definizione delle tabelle parametriche per stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, possono prevedere valori tali da garantire un regime di favore per gli interventi di cui al comma precedente, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.

Oneri di costruzione

I proventi dei titoli abitativi, i cosiddetti oneri di costruzione, devono essere destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a interventi di risanamento degli edifici, compresi soprattutto nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di demolizione di fabbricati abusivi, alla realizzazione di aree verdi, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. (C2039-A)

 

MIUR: Scuole innovative, concorso idee

Al via il concorso di idee per la progettazione e la realizzazione di 52 #ScuoleInnovative grazie allo stanziamento di 350 milioni di euro, previsto dalla legge 'Buona Scuola'. Il bando è stato illustrato i al Ministero dell'Istruzione dal Ministro Stefania Giannini, dal Sottosegretario Davide Faraone e dalla coordinatrice della Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica di Palazzo Chigi Laura Galimberti.

Il bando per le #ScuoleInnovative sarà on line all'inizio della prossima settimana e si chiuderà il prossimo 30 agosto. Sarà scaricabile sul sito www.scuoleinnovative.it dove è già disponibile la mappa delle 52 aree su cui sorgeranno le nuove scuole. Per ogni area sarà possibile visualizzare una scheda tecnica della tipologia di istituto da costruire con il costo stimato delle opere. Le aree sono state individuate dalle Regioni attraverso una procedura selettiva. Il bando lanciato è un bando internazionale. Possono partecipare al concorso di idee ingegneri, architetti, singoli o associati, le società di ingegneria e le società professionali. La procedura si svolgerà on line attraverso la piattaforma 'Concorrimi' messa a disposizione dall'Ordine degli Architetti di Milano.

Una Commissione di esperti individuerà per ciascuna area di intervento le prime tre proposte vincitrici che saranno premiate rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro. I progettisti potranno concorrere per una sola area. La progettazione finale sarà curata dagli Enti locali e potrà essere affidata anche agli stessi progettisti individuati dal concorso di idee.

L'Inail acquisterà le aree oggetto degli interventi di costruzione e realizzerà le scuole, mentre il Miur pagherà i canoni di locazione per trent'anni con fondi messi a disposizione dalla legge Buona Scuola. Gli studenti che frequenteranno i nuovi edifici saranno coinvolti nella progettazione della loro scuola attraverso un hackathon per l'edilizia scolastica.

È disponibile sul sito www.istruzione.it anche una App 'La Buona Scuola – Edilizia scolastica' attraverso la quale i cittadini potranno verificare quanti finanziamenti sono stati stanziati per l'edilizia scolastica nel loro comune, come e se sono stati spesi quei soldi. Sarà anche possibile ricevere informazioni sui nuovi finanziamenti in tempo reale e dare il proprio contributo inviando segnalazioni, dando un feedback sugli interventi, inviando la propria opinione.

Il link alle slide: http://www.slideshare.net/miursocial/scuoleinnovative

Brochure

 

Governo: Dpcm edilizia scolastica

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha firmato il 27 aprile il Dpcm sui 480 milioni per l'edilizia scolastica. Il testo del decreto

Le tabelle dei Comuni interessati dal provvedimento

 

Agenzia entrate: versamenti derivanti dall'attività di controllo, novità

Con la circolare n. 17/E, l’Agenzia pubblica una guida sui versamenti post controlli fiscali e fornisce una bussola per permettere ai contribuenti di orientarsi nei casi di pagamenti a rate o in unica soluzione e non cadere in errore. Il documento di prassi firmato oggi dal direttore dell’Agenzia illustra gli effetti e chiarisce l’ambito temporale di applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 nei differenti casi di comunicazione ai contribuenti dell’esito dei controlli.

La nuova disciplina dei versamenti derivanti dall'attività di controllo

 

Insolvenze e indennizzi investitori banche in liquidazione: d.l. 59/2016

In vigore dal 4 maggio 2016 il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”. Le misure sulle procedure di insolvenza e sulle procedure esecutive, insieme all’istituto del cosiddetto “patto marciano” contribuiranno a semplificare gli adempimenti e a snellire le procedure per il recupero dei crediti.

Il “patto marciano” consente di stipulare contratti di finanziamento con la facoltà per il creditore di entrare in possesso del bene posto in garanzia in soli 7-8 mesi contro i 40 attualmente stimati per le esecuzioni immobiliari attraverso la procedura; in caso di inadempimento del debitore, la banca dunque entra in possesso del bene (che non può coincidere con l’abitazione dell’imprenditore né di un suo congiunto) con una procedura molto semplice, senza il passaggio per il sistema giudiziario. Al debitore spetta comunque la differenza tra il debito residuo e il valore del bene. Il valore del bene viene stimato da un perito indipendente, nominato dal giudice.

Altre misure che introducono l’impiego di strumenti telematici nelle procedure concorsuali daranno un contributo alla velocizzazione delle stesse. Stesso obiettivo hanno le misure relative alle procedure esecutive, ed in particolare le nuove norme in tema di vendite forzate rafforzano la salvaguardia del valore dell’impresa e dei singoli beni, oltre ad arginare comportamenti opportunistici e con finalità meramente dilatorie.

Altra importante misura è il pegno non possessorio, che consente all’imprenditore di accedere al credito costituendo un pegno su beni mobili senza esserne spossessato, ma continuando ad utilizzarli nell’attività di impresa. Il beneficio è sia per l’imprenditore, che vede ampliarsi le possibilità di avere accesso al credito e al contempo di continuare l’attività di impresa senza privarsi di beni a ciò necessari, sia per la banca, grazie alla maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo previste in caso di inadempimento.

Da citare anche la istituzione del registro dei crediti deteriorati, che consente ai soggetti interessati all’acquisto di disporre agevolmente e con costi contenuti di un adeguato set informativo, nonché alle autorità di vigilanza di effettuare un monitoraggio più specifico: si agevola così la creazione di un mercato dei crediti deteriorati e si rafforza ulteriormente la stabilità finanziaria. (GU n.102 del 3.5.2016)

 

Parametri compensi arbitri

Sarà in vigore dal 2 luglio 2016 il decreto del Ministero della Giustizia 12 aprile 2016, n. 61, di adozione del “Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati”. I compensi in favore degli arbitri, si segnala che essi sono ridotti del 30%. (GU n.102 del 3.5.2016)

 

 

  • DALLA RETE

 

ANAC: Linee guida Nuovo Codice Appalti, consultazione

L’Autorità intende sottoporre a consultazione i primi sette documenti di consultazione preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dal Nuovo Codice degli appalti.

Attesi i tempi ristretti per l’approvazione degli atti definitivi, è concesso un termine ridotto per la presentazione dei contributi, fissato in quindici giorni dalla pubblicazione del documento. Pertanto, il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 16 maggio 2016, mediante compilazione dell’apposito modello.

Vai alla consultazione

 

ANAC: regime transitorio Codice appalti

In relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data.

Numerose stazioni appaltanti hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

Nell’esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l’Autorità, sentita anche l’Avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi al codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile.

Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016

 

Codice appalti: commenti

 

INU: Assemblea nazionale

Si è tenuta a Cagliari l’Assemblea nazionale dei soci INU.

- Relazione presidente

- Relazione segretario

- Relazione tesoriere

- Allegati al bilancio: 1 - 2 - 3

Il verbale dell’Assemblea elettiva

Progetto Paese, concluso il XXIX Congresso Inu

 

INU: XXIX congresso “Progetto Paese” - materiali

Progetto Paese, grande interesse e partecipazione al Congresso Inu. La presidente Viviani: “Aggregazione per un’urbanistica che abbia utilità sociale”

Oltre 500 partecipanti ai lavori, 1500 collegati in diretta streaming, 160 contributi alla mostra multimediale “Il Paese che vorrei”, cinquanta relatori tra cui i presidenti delle associazioni rappresentative di architetti, ingegneri, ambientalisti, i responsabili nazionali dei temi trattati del Partito Democratico Chiara Braga e Andrea Ferrazzi, l’ex ministro Fabrizio Barca, il responsabile della struttura di missione Italia Sicura Mauro Grassi. Sono i numeri del XXIX Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica “Progetto Paese”, che si è svolto a Cagliari dal 28 al 30 aprile scorsi, all’Auditorium di piazza Dettori. La sezione sarda dell’Inu ha intrapreso lo sforzo organizzativo. Comune di Cagliari, Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna hanno sostenuto l’evento. (altro)

 

Sul sito congressuale la rassegna stampa e tutte le informazioni e i materiali aggiornati in tempo reale dal Congresso.

Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha inviato un messaggio di saluto al Congresso

I comunicati stampa redatti e diffusi nel corso delle giornate del Congresso

Disponibili le registrazioni video delle giornate del Congresso

Prima giornata (28 aprile)

Seconda giornata (29 aprile) – prima parte

Seconda giornata (29 aprile) – seconda parte

Assemblea dei soci e spoglio votazioni (30 aprile)

 

Geologi: Congresso Nazionale

“Un documento elaborato da 12 tavoli di lavoro- ha dichiarato Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi – con il quale chiediamo il Fascicolo del Fabbricato, una maggiore informazione dei cittadini , l’istituzione del geologo di zona, una legge organica sui Presidi Territoriali, un approccio serio sui temi riguardanti l’energia”.

Tutte le proposte su www.congressonazionalegeologitaliani.it

Comunicato del Presidente C.N.G. alla chiusura dei lavori del Congresso dei Geologi Italiani

 

ANCE: rilanciare gli investimenti pubblici

Oltre quaranta articoli pubblicati sulla stampa locale e nazionale; circa cinquanta tra comunicati stampa e lettere inviate ai responsabili dei Comuni dalle Associazioni territoriali Ance; numerose dichiarazioni di interesse e di attenzione da parte delle amministrazioni coinvolte.

Questi, ad oggi, i primi ma significativi risultati dell’azione di sensibilizzazione e informazione, promossa dall’Associazione nazionale costruttori e messa in atto dalle Associazioni territoriali del Sistema, per sollecitare i Comuni a cogliere l’occasione di rilancio degli investimenti pubblici offerta dalla cancellazione del patto di stabilità interno e dal passaggio al pareggio di bilancio per gli enti locali.

Un’occasione che però, ed è proprio questa la ratio dell’iniziativa varata dall’Ance, per raggiungere l’auspicato obiettivo di crescita degli investimenti pubblici reso possibile dall’ultima legge di Stabilità, va colta dai Comuni entro e non oltre il 30 aprile 2016.

Entro questa data, infatti, le amministrazioni comunali sono chiamate ad approvare i propri bilanci di previsione nei quali vanno inserite, pena il drastico ridimensionamento dei vantaggi offerti dalle nuove regole, le opere da realizzare per il miglioramento della qualità e della competitività del territorio.

Tempi indubbiamente stretti, che peraltro si sommano al lungo periodo in cui i Comuni italiani sono stati di fatto incentivati a non spendere e che ha portato al dimezzamento delle spese per investimento, crollate, come emerge dalle stime Ance, del 48% tra il 2008 e il 2014. Una prolungata paralisi che ha ulteriormente ridotto la capacità di azione e reazione delle amministrazioni sul fronte delle scelte di investimento.

Sono state proprio queste considerazioni a dare il via all’iniziativa associativa, fondata sulla definizione di strumenti operativi tagliati ad hoc per l’utilizzo in ciascuno dei Comuni interessati, e che ha visto la partecipazione e la mobilitazione massiccia delle Associazioni territoriali del sistema. L’azione a livello locale è stata infatti ampia e efficace, come dimostrano la capillarità degli interventi compiuti sul territorio e gli importanti riscontri finora registrati.

Il tutto in una logica e in una prospettiva secondo la quale, come ha affermato il presidente dell’Ance, Claudio De Albertis ,“le risorse che si sono liberate devono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti alle imprese, perché solo così saremo in grado di recuperare crescita economica e occupazione. Noi vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata”.

 

 

CIPAG: trasformare i paesaggi intorno alle autostrade

Il problema del consumo del suolo agricolo ha sempre appassionato Eleonora Mariano, agronoma che lavora alla Pefc Italia, la società che certifica che la carta derivi dalla gestione sostenibile delle foreste. Ne ha trattato nella sua tesi di laurea magistrale qualche anno fa. E nei mesi scorsi, insieme con un gruppo di lavoro di studiosi del dipartimento di scienze agrarie dell'Ateneo perugino (il professor Angelo Frascarelli, Irene Petrosillo, Lucia Rocchi, David Grohmann e Francesca Giugliarelli) Eleonora ha lavorato a un progetto davvero innovativo, in grado di conseguire contemporaneamente l'«utile» e il «bello»: riutilizzare i terreni degli svincoli autostradali e statali, oggi abbandonati e brutti, per ricostituire un po' di bellezza e di qualità paesistica.

Attualmente i terreni degli svincoli autostradali che sono aree di proprietà del demanio statale e gestite dalle società che hanno la concessione autostradale solo qualche volta risultano curati dal punto di vista paesaggistico. Molto spesso sono lasciati brulli, o con qualche sparso arbusto e alberello. E come sempre avviene, la bruttezza «chiama» altra bruttezza: gli automobilisti sembrano impegnatissimi a trasformare gli svincoli in discariche, costringendo gli addetti agli sfalci dell'erba a recuperare quantità «sorprendentemente elevate» di rifiuti. E in più attualmente la semplice manutenzione sull'intera rete autostradale comporta la bellezza di 10.000 ore di lavoro, che però non producono alcun valore aggiunto.

Il progetto del gruppo dell'Università di Perugia prevede cinque soluzioni per un uso alternativo, utile e bello dei terreni in questione: per produrre legno da cellulosa, legno da opera, per conservare piante ed essenze locali, per realizzare «isole di bellezza paesaggistica», e per produrre energia elettrica con pannelli fotovoltaici. Ciascuno dei cinque progetti porterebbe vantaggi di diverso tipo, ambientali, occupazionali, economici, considerando l'elettricità prodotta, la legna, la biomassa, i costi per la gestione.

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE SU LA STAMPA

 

ATECAP: rapporto 2016

L’industria del calcestruzzo preconfezionato nel 2015 ha raggiunto il suo valore più basso in termini di volumi di produzione. Da alcuni anni ormai nel dibattito interno all’Associazione non si parla più di crisi ma di mutamento radicale del mercato. I dati analizzati nel rapporto misurano quello che presumibilmente sarà il mercato futuro, un mercato in grado di assorbire solo metà della capacità produttiva del settore. È come se fino a ieri avessimo nuotato tutti in un lago capiente, un lago che oggi si è ristretto e che quindi rende più difficile restare a galla. E le conseguenze non riguardano solo aspetti commerciali legati al business delle aziende. Tutt’altro. Sul mercato trovano spazio prodotti scadenti e pericolosi per la sicurezza dei cittadini. Perché questa situazione, aggravata da una congiuntura economica negativa che coinvolge l’intera industria delle costruzioni, favorisce la presenza di operatori scorretti e senza scrupoli. L’anello debole continua ad essere l’effettiva applicazione delle norme esistenti che, se rispettate, fornirebbero tutti gli strumenti non solo per realizzare opere certamente sicure, ma soprattutto per espellere chi concorre slealmente. Il massimo impegno dell’Atecap è rivolto in questa direzione e il rapporto vuole essere un utile strumento di analisi per perseguire con sempre maggior vigore tale obiettivo. Perché un’associazione di categoria non è il luogo dove risolvere le criticità di un’azienda o creare opportunità di mercato per i propri iscritti. È il momento di sintesi e riflessione dove i concorrenti diventano alleati, le opinioni condivise stimolano la crescita e le esigenze dei singoli operatori si trasformano in progetti della categoria e per la categoria.

Rapporto 2016

 

Gare - Requisito di “giovane professionista”

Consiglio di Stato – Sezione VI – sentenza n. 1680 del 2.5.2016: in materia di partecipazione alle gare da parte di un RTP e sulla carenza del requisito di “giovane professionista”, nonché sull'applicazione del soccorso istruttorio.

 

IVA prestazione professionali

Corte di cassazione – sezioni unite civili - Sentenza n. 8059 del 21.4.2016: Il compenso di prestazione professionale è soggetto ad IVA anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività ed alla sua formalizzazione, in quanto il fatto generatore dell’imposta si identifica con l’espletamento dell’operazione.

 

INPS: beneficio famiglie numerose

L’Inps, con la circolare n. 70 del 29 aprile 2016, fornisce le istruzioni per usufruire del beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori per il 2015, come previsto dall’art. 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus quarto figlio).

Il riconoscimento del beneficio è previsto per i nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998 e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.

 

CNA: osservatorio tassazione PMI

L’incidenza media del peso fiscale totale che grava su una piccola impresa nel 2016 dovrebbe toccare il 61 per cento. Ma sono numerosi i comuni destinati a discostarsi sensibilmente dalla media.

Ma che cos’è successo nei principali comuni italiani a partire dal 2011, l’anno zero del federalismo fiscale? La media reca il segno più. La crescita è stata, infatti, del 3,04 per cento. Ma si registrano scostamenti sorprendenti. Reggio Calabria guida la classifica degli incrementi: +17,42 per cento. Bologna è seconda, ma distanziata (+11,3 per cento), terza Genova (+10,1 per cento), quarta Cremona (+10,09 per cento), seguita da Sassari (+9,35 per cento), Pesaro (+8,37 per cento), Isernia (+7,93 per cento), Biella (+7,81 per cento), Avellino (+7,74 per cento) e, a chiudere la top ten delle città dagli incrementi maggiori, Campobasso (+7,7 per cento).

Abstract - 5 anni di fisco record

Classifica tra i comuni

Tabella A - classifica nazionale total tax rate 124 comuni

Tabella B - total tax rate 10 peggiori e 10 migliori comuni

Tabella C - Variazione Total Tax Rate 10 peggiori e 10 migliori Comuni tra il 2011 e il 2016

Tabella D - classifica nazionale tax free day 124 comuni

Tabella E - tax free day classifica nazionale 10 peggiori e 10 migliori comuni

Tabella F - classifica nazionale reddito disponibile 124 comuni

Tabella G - reddito disponibile 10 peggiori e 10 migliori comuni

Analisi sintetica del rapporto

Grafici e tabelle

Appendice tecnica

Tutto l'Osservatorio 2016 a questo link.

 

Fisco Oggi: risposta a quesiti

Vendita dell'abitazione preposseduta

Il canone di abbonamento è dovuto anche in zona scoperta dal servizio

Istituti tecnici e canoni di locazione

Bonus mobili: spese per trasporto e montaggio

Tributi "armonizzati" oppure no: per il contradditorio, fa differenza

 

 

Archivio Bandi Nazionali e Regionali conclusi

Bando Beni Strumentali – Nuova Sabatini, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

Beneficiari: PMI, operanti in tutti i settori produttivi ad esclusione di quelle operanti nei settori: 1. dell’industria carboniera; 2. delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO

Webinar della Fondazione, nuovo appuntamento

Inviato da admin il

Caro/a Collega,

 

eccoci ad un nuovo appuntamento con i SEMINARI WEB della Fondazione, dal titolo:

 

RILFLESSIONI E OPPORTUNITA’

DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

PER I PROFESSIONISTI

 

Dott. Ing. Michele Mazzaro e Dott. Ing. Luigi De Angelis

 

L’evento, trasmesso in modalità streaming, avrà luogo, giovedì 26 maggio, con inizio alle ore 16.00, e si svolgerà presso la sede della Fondazione, Sala Congressi A, Via Salaria n. 229 –– Roma. Il tema sarà trattato dall’Ing. Luigi De Angelis e dall’Ing. Michele Mazzaro, ambedue aventi carica di Primo Dirigente VV.F. del Dipartimento di soccorso pubblico e difesa civile – Direzione Centrale prevenzione e sicurezza tecnica – Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale e ambedue aventi preso parte alla stesura del nuovo codice di prevenzione incendi.

 

Per il seminario è in corso istanza di riconoscimento di n. 2 CFP, secondo diverse modalità di conferimento tra Architetti ed Ingegneri che dovranno comunque risultare iscritti alla Fondazione per l’annualità in corso.

 

Per gli Architetti, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP previsti potrà avvenire, oltre che ai partecipanti in sala, anche per coloro i quali seguiranno l’evento on-line. Ai fini dell’accreditamento dei CFP è richiesto di accedere tramite il nostro portale, il giorno 26 maggio, a partire dalle ore 12:00 in poi, inserendo le credenziali della Fondazione e seguire il corso per l'intera durata. Ai fini della verifica della presenza, la piattaforma invierà dei codici ad intervalli di tempo irregolari che il singolo utente dovrà digitare.

 

Per gli Ingegneri, iscritti alla Fondazione, il riconoscimento dei 2 CFP è previsto esclusivamente per i partecipanti in sala.

Per quanti parteciperanno di persona, in sala, Ti ricordo che la corresponsione di n. 2 C.F.P. spetterà, esclusivamente, ai Professionisti iscritti alla Fondazione che si saranno previamente registrati, entro martedì 24 maggio tramite e.mail all’indirizzo: info@fondazionearching.it Il numero massimo di posti disponibili in sala è 50.

Tutti, fino al raggiungimento di 1000 utenze live, avranno inoltre, accesso libero alla visualizzazione dell’evento in streaming (senza riconoscimento di CFP) nell’Area Formazione del portale, al link:

 

http://seminari.fondazionearching.it/

 

Ti informo, inoltre, che, durante l’evento, tutti gli iscritti Inarcassa potranno formulare quesiti e commenti, partecipando alla consueta Chat, inserendo il proprio PIN di Inarcassa on line ( IN….).

 

La partecipazione all’evento web, in qualsiasi modalità, è totalmente gratuita!

 

Ti aspettiamo!!

 

La Fondazione  

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 03 maggio 2016

Inviato da admin il

Ribadito il divieto di partecipazione alla gara per i lavori per chi abbia collaborato alla progettazione.

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla G.U. del 19/4/2016 n. 91), conferma l’assetto della disciplina previgente (art. 90, co. 8 e 8-bis, del d.lgs.vo n. 163/06) in ordine al divieto di partecipazione a gare pubbliche per l’affidamento di appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti o cottimi, per i professionisti che abbiano svolto le relative suddette attività di progettazione. Va, però, precisato, che non si tratta di una presunzione assoluta (che non ammette deroghe). Si tratta, invece, di una presunzione relativa, nel senso che l’esclusione non opera automaticamente, ma solo qualora il concorrente a carico del quale operi il divieto (perché, ad esempio, in a.t.i. con un professionista che ne ha curato la progettazione) fornisca la prova che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

 

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Partecipazione alla gara ed interesse al ricorso: novità dal nuovo codice appalti

In linea generale, per potere contestare in sede giudiziaria la determinazione negativa della stazione appaltante occorre avere presentato la domanda di partecipazione nei termini fissati dal bando o dalla lettera d’invito. Chi non partecipi alla gara, non ha, di regola, titolo per contestarne gli esiti.

Il rigore di tale principio è però temperato in presenza di circostanze eccezionali, individuate dalla giurisprudenza. La quinta sezione del Consiglio di Stato, in una recentissima pronuncia (n. 1242/2016), ha messo in luce come la legittimazione a ricorrere possa essere riconosciuta anche al non partecipante alla gara in sole in tre specifiche ipotesi: 1) quando il ricorrente abbia specificatamente impugnato la scelta dell’amministrazione di indire la gara; 2) quando il ricorrente non abbia potuto partecipare alla gara per mancanza della stessa in quanto l’Amministrazione ha proceduto ad affidamento diretto; 3) quando il bando di gara contenga clausole escludenti per il ricorrente.

Il nuovo codice degli appalti pubblici (d. lgs.vo n. 50/16) contiene un’importante novità al riguardo. Modificando l’art. 120 del codice del processo amministrativo, infatti, è ora previsto che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facolta' di far valere l'illegittimita' derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresi' inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivita'”. In altre parole, l’illegittimità dell’ammissione di altri concorrenti va ora fatta valere immediatamente, ovverosia a prescindere dalla graduatoria delle offerte. In questo modo, si vuole evitare che quest’ultima possa essere successivamente messa in discussione da ricorsi giurisdizionali proposti contro l’aggiudicazione definitiva. Sul piano del rispetto del principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24), la norma lascia adito a molti dubbi (si onera il concorrente di impugnare l’ammissione di un altro prima ancora che si sappia se ha interesse a tale esclusione). Essa fa il paio con le modifiche al vecchio codice degli appalti introdotte dal d.l. n. 90/14 (art. 38, co. 2 bis), in seguito alle quali una volta disposta l’aggiudicazione (non è ancora ben chiaro se provvisoria o definitiva), non si procede più al ricalcolo della soglia ancorché vengano successivamente ammesse imprese inizialmente escluse o, viceversa, escluse imprese ammesse.

 

 

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di Giustizia la questione interpretativa circa la possibilità che un progettista indicato in un appalto integrato ricorra all'istituto dell'avvalimento.

Con ordinanza 17/02/2016, n. 636, Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di Lussemburgo se l'art. 53, co. 3, d. lgs. n. 163/06 sia compatibile con l'art. 48 direttiva CE 31/03/2004 n. 18.

Entrambe le norme menzionate disciplinano la possibilità, per coloro i quali partecipino ad una gara pubblica senza averne i requisiti, di poter ricorrere all'avvalimento (istituto attraverso il quale una soggetto, ausiliario, si impegna nei confronti di un altro soggetto, ausiliato, a fornirgli i mezzi necessari ad eseguire l'appalto, impegno che assume anche nei confronti della P.A.).

Sennonché, l'art. 53, co. 3 circoscrive tale possibilità ai soli “operatori economici”, per tali dovendosi intendere i soggetti che partecipano alla gara (concorrenti). Per questo motivo, nel caso di appalti integrati il Giudice Amministrativo ha costantemente negato la possibilità per i progettisti “indicati” dell’impresa esecutrice – e quindi non concorrenti – di ricorrere all'avvalimento. Ora il Consiglio di Stato dubita che la norma statale, così interpretata e applicata, sia in linea con la direttiva del 2004. Al riguardo, richiama alcune sentenze della stessa Corte di Giustizia che hanno fatto dell'istituto dell'avvalimento un’applicazione ad ampio spettro, applicandolo non solo ai concorrenti stricto sensu, ma a tutti i soggetti tenuti, a qualsiasi titolo, a dimostrare il possesso dei requisiti in sede di gara (cfr. da ultimo C.G. 10/10/2013, C – 94/12).

avv. Riccardo Rotigliano

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Parere del Consiglio di Stato, sullo schema di decreto contenente Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge Madia

Il 15 aprile scorso il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Lo schema di regolamento propone un innovativo meccanismo, di cd. “fast track procedure”, che permette sia di individuare, con cadenza annuale, i procedimenti amministrativi per i quali sussista un interesse pubblico ad un’accelerazione dell’iter, riducendone fino alla metà i tempi di conclusione, sia di ricorrere, in caso di inadempienza dell’amministrazione, ai poteri di sostituzione. Nel proprio parere, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’opportunità che il regolamento venga completato con una serie di misure volte ad assicurarne la concreta realizzazione degli obiettivi. Benché il regolamento abbia portata generale, riguardando tutti i procedimenti relativi “a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali”, manca una disciplina specifica sul monitoraggio ex post, pur costituendo esso uno strumento cruciale per il successo o per il fallimento di una riforma. Oltretutto, l’elencazione contenuta nell’art. 2 del regolamento, che individua i procedimenti oggetto di semplificazione e accelerazione, è operata per categorie procedimentali generali e non individua specificamente i singoli procedimenti ascrivibili a ciascuna categoria. Un altro rilievo riguarda la disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo spettante al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento (art. 4). Tale potere sostitutivo presenta elementi di significativa novità rispetto a quello già previsto, in via generale, dall’art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990, poiché è esercitabile d’ufficio, è attribuito ad un soggetto diverso rispetto all’Amministrazione ritardataria e riguarda solo alcuni procedimenti (quelli individuati ai sensi dell’art. 2) e non tutti quelli ad istanza di parte. Attesa la diversa natura dei due poteri sostitutivi, il Consiglio di Stato auspica che tale coesistenza venga resa esplicita attraverso l’inserimento di una specifica previsione di raccordo.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

www.scozzarirotigliano.com

 

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