Sintesi di monitoraggio legislativo 8-22 aprile 2016

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NOTA POLITICA

 

Martedì 12 aprile la Camera, con 361 voti a favore e 7 contrari, ha licenziato il ddl Boschi sulla riforma costituzionale. L’approvazione è arrivata dopo la sesta e ultima votazione in Parlamento.

L’ultima parola spetta ai cittadini che saranno chiamati a esprimersi sulla fine del bicameralismo paritario con il referendum popolare di ottobre.

 

 

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI

 

Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni

Venerdì 15 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Qui è disponibile il comunicato stampa.

 

Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 19 aprile.

Al link di seguito è disponibile il testo:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&elenco30giorni=true

Venerdì 22 aprile è stato pubblicato un Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone

 

L’ultimo passaggio in Consiglio dei ministri ha registrato molte conferme e alcune novità rispetto al testo esaminato lo scorso 3 marzo.

A sorpresa i pareri delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato in parecchi passaggi sono stati completamente ignorati.

Di seguito, punto per punto, i profili di maggiore interesse. Qui un'analisi completa.

 

Concorsi di progettazione

In caso di interventi complessi o di particolare rilievo dal punto di vista architettonico o paesaggistico si dovrà sempre bandire un concorso di progettazione. Dopo la prima fase di presentazione delle proposte, saranno scelti al massimo dieci soggetti, progettisti singoli o a gruppi, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Almeno tre dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% degli importi previsti per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà pari al 25%.

 

 

Decreto Parametri

Per completare il quadro della riforma, il Parlamento aveva chiesto che fosse introdotto nel Codice l’obbligo di far riferimento al DM Parametri per determinare i compensi dei progettisti a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il Governo ha però confermato la versione iniziale, in base alla quale il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve approvare le tabelle dei corrispettivi, da utilizzare a discrezione delle stazioni appaltanti.

 

 

Incentivo 2% alla progettazione

Le Amministrazioni pubbliche destineranno il 2% degli importi a base di gara alle attività di programmazione delle spese, controllo delle procedure di gara, direzione dei lavori e collaudi svolti dai dipendenti pubblici. L’80% di queste somme sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori, mentre sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale. I premi non potranno superare il 50% dello stipendio annuo lordo. Il restante 20% sarà invece destinato all’acquisto di beni, strumenti tecnologici, strumenti BIM e al miglioramento delle banche dati. La progettazione delle opere sarà affidata a progettisti esterni. Questa separazione dovrebbe garantire maggiore qualità delle opere pubbliche.

 

BIM

Sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l’uso del Building information modeling (BIM) per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Successivamente, si valuterà una tempistica graduale per l’uso obbligatorio del BIM in base alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare e al loro importo.

 

Offerta economicamente più vantaggiosa

Una delle svolte del nuovo Codice Appalti sta nel cambiamento dei criteri di aggiudicazione delle gare d’appalto. Il massimo ribasso si potrà usare solo per le gare di lavori di importo fino a un milione di euro. Sopra questa cifra si dovrà utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo significa che il prezzo dovrà sempre essere controbilanciato da valutazioni sulla qualità delle proposte presentate.

 

L'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere utilizzata obbligatoriamente nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dei servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40 mila euro.

 

Cauzione a corredo dell’offerta

Per i servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e per i compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento (RUP) non si dovrà versare la cauzione a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando.

Negli appalti di lavori è previsto uno sconto sulla cauzione del 30% per gli operatori in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e del 20% per le imprese dotate di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

In tutti gli appalti le imprese con un buon rating di legalità ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di una certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di una certificazione OHSAS 18001 avranno diritto ad uno sconto del 30% sulla cauzione.

La cauzione potrà essere decurtata del 15% se l’impresa sviluppa un inventario dei gas a effetto serra prodotti durante la sua attività. Negli appalti di servizi e forniture, infine, il marchio Ecolabel darà diritto a uno sconto del 20%.

 

Appalto Integrato

Il nuovo Codice vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. L’appalto integrato sarà possibile solo nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

 

Legge obiettivo addio

Il nuovo Codice appalti cancella la legge obiettivo, introdotta dal governo Berlusconi II nel 2002. Il che significa due cose. Primo: cessa di esistere il Programma delle opere strategiche che conta oggi mille lotti per un valore di 285 miliardi di euro. A guidare sarà il Piano generale dei trasporti e della logistica (Pgtl), con le linee strategiche per la mobilità di persone e merci, da approvare ogni tre anni su proposta Mit e delibera Cipe. Poi, entro aprile 2017, il Dpp - stesso iter - conterrà l'elenco delle opere meritevoli di finanziamento. Non c'è più la lista delle opere di serie A, ma un'unica programmazione nazionale. Secondo: niente più procedure speciali con delibere Cipe. Tutte le opere vanno in Conferenza di servizi (gestita dal Mit), con le regole del Dlgs Madia: tempi certi e possibilità di scavalcare i veti della Via e degli enti di tutela con delibera del Consiglio dei ministri.

 

Qualificazione imprese (articolo 84)

La qualificazione da parte delle società di attestazione (Soa) resta in vita. Alla fine il Governo ha deciso di non smontare il sistema delle Soa per come è strutturato adesso. Bisogna ricordare, infatti, che nelle prime bozze del provvedimento Palazzo Chigi aveva ipotizzato di portare fino a un milione di euro il tetto al di sotto del quale la qualificazione viene fatta direttamente dalle stazioni appaltanti, gara per gara. Le imprese, per i lavori pubblici sopra la soglia dei 150mila euro, dovranno passare dalle attestazioni Soa, come avviene ora. Sopra i 20 milioni di euro, le stazioni appaltanti potranno chiedere una qualificazione rafforzata, integrando i requisiti base con elementi aggiuntivi a loro discrezione. Entro un anno un decreto del Mit, sentita l'Anac, potrà individuare nuove modalità di qualificazione.

 

Rating di impresa (articolo 83)

Arriva il rating di impresa targato Anac. Il Codice per la prima volta introduce un sistema in grado di valutare la storia dell'impresa, al di là della qualificazione. Sarà modellato sul rating di legalità, che oggi viene utilizzato dall'Antitrust nell'ambito dei finanziamenti privati e pubblici. Il decreto di attuazione della legge delega, però, non definisce nel dettaglio il funzionamento dal nuovo sistema. Sarà l'Anac a fissare, in una seconda fase, i principi di questo sistema di valutazione, che andrà a integrare la normale qualificazione. Racconterà, di fatto, il curriculum e la storia di ogni impresa, i suoi precedenti lavori, gli eventuali ritardi, i contenziosi, il rispetto dei costi, le irregolarità nei pagamenti dei contributi previdenziali.

 

Esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 97)

Nell'ultima versione del Codice entra l'esclusione automatica delle offerte anomale. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso al di sotto della soglia comunitaria, la stazione appaltante "può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia". Comunque, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Sostanzialmente, il sistema resta identico a quello attuale.

 

 

Appalti, la rivoluzione Bim è già cominciata: nel 2015 pubblicate in Italia gare per un miliardo

Il nuovo codice non lo rende ancora obbligatorio, ma la rivoluzione del Bim negli appalti, sottotraccia, è già cominciata. E ha l'apparenza di un fenomeno partito in sordina ma dagli effetti inarrestabili. In un dossier di prossima pubblicazione, la società di consulenza Anafyo valuta in circa un miliardo gli appalti, promossi in Italia nel 2015, con una clausola che obbligava i concorrenti a gestire progetto e cantiere con la tecnologia della modellazione parametrica. Un metodo che, semplificando al massimo, consente di risolvere le interferenze tra i vari vari piani progettuali (architettura, strutture, impianti, ecc.) riducendo il peso degli imprevisti durante la fase di realizzazione.

La quantità di progetti Bim è destinata ad aumentare quest'anno. Lo si è capito al forum internazionale sul Bim organizzato ieri dall'Oice, l'associazione delle società di architettura e ingegneria a Milano, dove esperti del settore italiani e stranieri hanno fatto il punto sull'applicazione della tecnologia in Italia.

«Abbiamo apprezzato la scelta fatta nel nuovo codice di non rendere obbligatorio subito l'utilizzo del Bim – ha rimarcato Gabriele Scicolone, presidente dell'Oice -. Il sistema degli appalti deve avere il tempo di prepararsi. Penso non tanto alle società di engineering, ma alle amministrazioni dove c'è bisogno di uno sforzo di investimenti e di formazione».

Il codice conferma all'articolo 23, comma 13 una scelta improntata al doppio binario. Le stazioni appaltanti con le spalle più larghe potranno bandire da subito gare con la richiesta di progettazione o gestione del cantiere con Bim. Si deve però trattare di progetti complessi. Mentre le stazioni appaltanti devono dimostrare di poter contare su personale adeguatamente formato. L'introduzione dell'obbligo è invece demandata a un decreto del ministero delle Infrastrutture, che dovrà definire tempi e modi dell'applicazione, anche con l'aiuto di una commissione varata ad hoc. Il decreto dovrà tenere conto del "grado di digitalizzazione" dimostrato dalla Pa. Senza aspettare troppo. Il codice prevede che il provvedimento debba essere varato nel giro di tre mesi, entro il 31 luglio 2016.

Tempi abbastanza stretti, se si pensa che, come ha segnalato Bernd Kordes, Ceo del big tedesco Lahmeyer nonché presidente della Fidic - in Germania l'obbligo di progettare le infrastrutture in Bim scatterà solo nel 2020. Anche in Germania non tutti però aspetteranno questa data per passare al Bim. I progetti "parametrici" sono per esempio già obbligatori nelle gare bandite dalle ferrovie tedesche (Deutsche Bahn) o per realizzare le nuove stazioni.

Le ferrovie fanno da apripista anche in Italia. Italferr, società di ingegneria del gruppo Fs ha già diversi progetti all'attivo realizzati con il Bim.

«Abbiamo cominciato con alcuni progetti chiesti da Trenitalia e Rfi – ha spiegato l'amministratore delegato della società Matteo Triglia – ora gestiamo in Bim anche un maxi progetto per 7 stazioni e 13 km di rete in galleria a Doha per Qatar Rail». In Bim sarà realizzato anche il progetto del collegamento con l'aeroporto Marco Polo di Venezia. «È qui – dice Triglia – è immaginabile che anche la gara per i lavori richieda poi l'uso obbligatorio del Bim».

Semi di innovazione che altrove innervano già piani milionari. In Gran Bretagna sarà gestito con il Bim tutto il secondo programma di progettazione, realizzazione e gestione dell'alta velocità ferroviaria. Un piano da 55 milioni di sterline ("High speed two", circa 70 milioni di euro) da sviluppare in meno di 20 anni. «Il ricorso al Bim è ormai un imperativo – ha detto Andrew McNaughton, direttore tecnico del progetto -. Noi contiamo di risparmiare almeno cinque milioni di sterline (poco meno del 10% del costo totale del programma, ndr) grazie al processo di efficientamento nella gestione di tutti i soggetti coinvolti che ne deriverà».

Molto facile cadere nell'errore di dipingere un quadro tutto positivo. Gli avvertimenti a non trascurare gli aspetti problematici però non mancano. Cristophe Castaing, direttore del gruppo di lavoro sul Bim della Federazione delle associazioni di ingegneria europee (Efca) - ha per esempio rimarcato che nonostante i proclami «non tutti sarebbero in grado di rispondere davvero al vincolo di gestire con un Bim di secondo livello un progetto ferroviario, come richiesto in Inghilterra».

Mentre Michele Corradino, consigliere Anac che guida la commissione incaricata di elaborare le linee guida di attuazione al nuovo codice, ha messo in guardia da due rischi. Primo: «Il Bim non deve diventare requisito di partecipazione suscettibile di ridurre la concorrenza». Secondo: attenzione al rischio di "banalizzazione" del Bim come fosse un semplice upgrade informatico: dal 2D al 3D. «Così – ha concluso - si finisce per trasformarlo nell'ennesimo onere burocratico, che tradotto significa un costo aggiuntivo, per le imprese».

 

 

 

PROFESSIONI

 

Il Dipartimento Politiche Europee ha inviato alla Commissione europea il Piano nazionale definitivo di riforma delle professioni.

Il Piano è stato realizzato in collaborazione con le amministrazione pubbliche, l'Isfol e le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le associazioni di categoria e dà attuazione all'art. 59 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali che richiede lo screening di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale.

L'obiettivo della direttiva è una possibile riduzione o modifica della regolamentazione sproporzionata dei servizi professionali, considerata dall'Unione Europea una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

L'Italia ha provveduto all'aggiornamento del proprio database sulle professioni regolamentate: sono 174 le professioni inserite, erano 143 nel database precedente, 41 le professioni di nuovo inserimento.

Il Piano, che ha permesso una approfondita valutazione di tutto il mondo delle professioni, ha individuato tre linee di azioni prioritarie:

  • la revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti);

  • la valutazione e l'adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio per renderli più aderenti all'attività professionale;

  • l'istituzione con le amministrazioni competenti di un tavolo tecnico dedicato alle professioni la cui formazione professionale è demandata alle Regioni.

A marzo 2016, l'Italia risulta tra i soli sei Stati membri che hanno garantito un recepimento completo della nuova direttiva qualifiche e tra i 17 che hanno presentato il Piano.

Il piano nazionale di riforma delle professioni è scaricabile qui.

 

 

Riforma costituzionale: urbanistica, professioni e infrastrutture strategiche tornano allo Stato

Governo del territorio, ordinamento delle professioni, infrastrutture strategiche, Protezione Civile sono alcune delle materie che diventano di esclusiva competenza dello Stato. Lo prevede la legge di riforma della Costituzione, approvata in via definitiva dalla Camera con 361 voti favorevoli e 7 contrari.

 

Riforma costituzionale, le leggi dello Stato e delle Regioni

La riforma riscrive il Titolo V della Costituzione rivedendo le competenze legislative dello Stato e delle regioni con l’intento di evitare sovrapposizioni tra la normativa statale e quella regionale, incertezze e ricorsi che possono rallentare la realizzazione delle opere e l’attività dei professionisti.

 

Diventano di esclusiva competenza statale:

- le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;

- l’ordinamento delle professioni e della comunicazione;

- le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

- la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, l’ambiente e l’ecosistema, l’ordinamento sportivo, le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

- la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia;

- i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale.

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di

- pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;

- dotazione infrastrutturale;

- organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;

- attività culturali di interesse regionale, promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;

- valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.

 

Fino ad ora, invece, le Regioni hanno avuto competenza concorrente in materia di professioni, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione. Questo significa che le Regioni hanno esercitato la potestà legislativa, mentre lo Stato ha stabilito i principi generali. Il risultato di questa impostazione è stato però deludente perché ha generato una normativa frastagliata, diversa da regione a regione, e conflitti di competenza tra Stato ed enti locali, che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità di diverse disposizioni regionali e scoraggiato molte iniziative imprenditoriali.

 

 

Il 28 aprile il Consiglio nazionale ingegneri celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza 2016

Il 28 aprile 2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, recependo l’invito dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, celebrerà la Giornata Mondiale della Sicurezza 2016 con un evento che vedrà la partecipazione ideale dell’intero sistema ordinistico che da Roma si estenderà per il tramite di 11 location a tutto il territorio nazionale. Il titolo dell'evento, personalizzato rispetto al “claim” della giornata mondiale della sicurezza, sarà “Workplace Italia: A Collective Challenge” e vedrà il coinvolgimento attivo di rappresentanti di Ordini professionali in rappresentanza dell’intero Network Ingegneristico Italiano, che si confronteranno su tematiche, idee e progetti inerenti la materia della sicurezza ancorché rapportate alle specificità territoriali.

 

 

La ‘Guida all’efficienza energetica’ di ItaliaSicura ed Enea

È stata presentata a Roma la ‘Guida all’efficienza energetica negli edifici scolastici’ realizzata dall’ENEA e dalla task force ItaliaSicura/Scuole di Palazzo Chigi.

La Guida vuole essere uno strumento operativo per gli interventi di riqualificazione energetica nelle scuole, un manuale di 70 pagine che affronta i temi della diagnosi energetica, degli interventi sull’edificio e sugli impianti (con alcuni esempi di scuole efficienti in Italia) e degli strumenti finanziari pubblici e privati a disposizione di dirigenti scolastici e Amministratori.

E’ uno dei risultati, condivisi con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Ambiente, della collaborazione siglata lo scorso anno tra ItaliaSicura/Scuole e l’ENEA che ha dato il via all’operazione ‘Green School’, per supportare anche dal punto di vista tecnico la riqualificazione energetica degli edifici scolastici.

Oltre ai 350 milioni di euro dal fondo Kyoto recentemente sbloccati dal Ministero dell’Ambiente, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica sono a disposizione finanziamenti nazionali, fondi strutturali europei e il Conto Termico che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Silvia Velo, sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approfondito il Fondo Kyoto, “un fondo rotativo a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli immobili pubblici destinati all’istruzione di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido”. “Il nuovo bando, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, riapre lo sportello per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25% per quei progetti che porteranno a un miglioramento di due classi del parametro di efficienza energetica dell’edificio”.

ENEA può essere partner degli Enti locali anche nella valutazione dei progetti (consumi, condizioni dell’immobile, elementi progettuali, costi, finanziamenti, autorizzazioni) e nelle diagnosi energetiche. Allo studio una sorta di ‘bollinatura verde’, a garanzia della qualità dell’intervento proposto, sotto il profilo tecnico-economico e di certificazione del risparmio energetico.

Ad oggi sul territorio italiano sono presenti oltre 40mila edifici ad esclusivo o prevalente uso scolastico - dei quali un terzo è concentrato in 10 province - con consumi termici pari a 9,5 TWh/ anno ed elettrici di 3,66 TWh/anno. All’Anagrafe dell’edilizia scolastica risulta che nel 58% degli edifici scolastici sono già state messe in atto misure finalizzate al risparmio energetico, installando pannelli fotovoltaici, doppi vetri e doppi serramenti o isolando le pareti esterne e la copertura.

La collaborazione tra Istituzioni nazionali per l’efficienza energetica degli edifici scolastici dev’essere allargata agli Enti locali e a chi vive la scuola tutti i giorni: insegnanti, ragazzi, genitori. L’obiettivo è accelerare la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio, con un occhio al risparmio della bolletta energetica e uno all’ambiente”, ha sottolineato Laura Galimberti, coordinatrice della Struttura di Missione per l’Edilizia Scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’efficienza energetica nelle scuole - ha commentato Federico Testa, presidente dell’ENEA - può diventare motore di innovazione sociale, economica e ambientale, favorendo la crescita di una nuova generazione di cittadini più consapevoli e sensibili ai temi dell’energia. La Guida che presentiamo oggi è il primo passo verso una grande sfida, quella di trasformare le scuole in edifici ad alte prestazioni, più belli, confortevoli e adatti all’apprendimento. L’ENEA sta già lavorando a progetti pilota con l’impiego di soluzioni tecnologiche innovative e si propone come catalizzatore verso gli stakeholder del settore per facilitare la realizzazione di interventi di per sé abbastanza costosi”

 

 

Corte di giustizia UE: contratti professionisti

Sentenza 14.4.2016 nelle Cause C381/14 e C385/14: L’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, che imponga al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall’azione collettiva.

 

 

Lavoro: part time agevolato

È stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, il decreto che punta a promuovere un principio di "invecchiamento attivo", ovvero di uscita graduale dall'attività lavorativa. Si tratta del cosiddetto "part-time agevolato", una misura sperimentale prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016. In pratica, un punto di svolta che consentirà al lavoratore di concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, e di ricevere mensilmente l'importo corrispondente ai contributi previdenziali e alla contribuzione figurativa. In base alle previsioni del testo normativo, la misura è fruibile dai lavoratori del settore privato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.

Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la relativa registrazione.

Per i lavoratori che faranno ricorso all'agevolazione, cambierà, dunque, il contenuto della busta paga. In aggiunta alla retribuzione per il part-time, sarà erogata una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato. Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Il decreto fornisce fin da subito un fondamentale chiarimento sulla somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l'importo in denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato è omnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

Leggi il testo del Comunicato Stampa.

 

 

 

 

FISCO

 

Agenzia Entrate: Studi di settore e parametri 2016

Pronte le regole per accedere al regime premiale introdotto dal "salva Italia", con cui sono state riviste le limitazioni per l'accertamento dei soggetti con ricavi e compensi congrui, introducendo una specifica disciplina per i contribuenti accertabili in base alle risultanze degli studi di settore (provvedimento del 13 aprile 2016).

Per il periodo d'imposta 2015 vengono confermati i criteri di individuazione degli studi che aprono le porte della disciplina di favore. In particolare, il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura. In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti". Diversi benefici sono previsti per i contribuenti "virtuosi", ovvero quelli che rispettano contestualmente tre condizioni: dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento; risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili; essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati. I vantaggi si traducono in limiti ai poteri di accertamento: vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici; viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; infine, la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l'importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.

Allegato 1 - pdf

Fisco Oggi: Più ampia la platea dei soggetti ammessi al regime premiale 2015

 

 

Start up innovative, incentivi fiscali

E’ del 25 febbraio 2016 il decreto interministeriale (economia e sviluppo economico) - in vigore dal 12 aprile 2016 - recante “Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative”.

Le agevolazioni fiscali sono rivolte ai soggetti passivi Irpef che possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 500.000 euro, in ciascun periodo d’imposta. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione entro i tre anni successivi. I soggetti passivi Ires, invece, possono detrarre il 20% fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

L’articolo 5 individua le condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale.

Allegato (Tabella Codici Ateco 2007 attività economiche innovative del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico).

 

 

Gerico e Parametri 2016

I software Gerico e Parametri 2016 bruciano i tempi. E' infatti gia' pronto nella sua versione definitiva il software per la compilazione degli studi di settore, che da oggi e' online sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione Cosa devi fare " Dichiarare " Studi di settore e parametri " Studi di settore " Software " Gerico 2016. Contestualmente alla pubblicazione di Gerico e' reso disponibile anche Parametri 2016. Gerico 2016 tiene conto dei correttivi "crisi", analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2015. Il software consente di stimare, per il 2015, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorche' approvati, operano condizioni di inapplicabilita' non estensibili ai parametri. "Grazie a questi applicativi dedicati - spiega l'Agenzia delle Entrate in una nota -, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, gia' nella fase di compilazione del modello Unico, la congruita' dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri". 

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Aumento delle contribuzioni per cassa di previdenza, la petizione di Ala Assoarchitetti

Visto l'importante contenuto riteniamo necessario divulgare la petizione di Ala Assoarchitetti contro il temuto aumento delle contribuzioni per cassa di previdenza dal 14,5 al 28% del nostro reddito professionale e la previsione di accorpamento delle Casse

 

L'AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DAL 14,5% AL 28%.

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 12 aprile 2016

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Autotutela amministrativa: i limiti temporali introdotto a seguito della novella normativa di cui alla L. 124/15

Con una la recente sentenza n.351 del 17 marzo 2016, il Tar Puglia ha ritenuto illegittimo l’annullamento in autotutela di un titolo concessorio che sia stato adottato oltre il termine di 18 mesi espressamente previsto dall’art. 21 nonies, della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla L. n. 124 del 2015 (entrata in vigore il 28.8.2015), a nulla rilevando che, entro il medesimo termine, la P.A. abbia effettuato, nei confronti dell’interessato, la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo; infatti, il tenore letterale della suindicata disposizione normativa rinvia chiaramente, a tal fine, al momento di adozione effettiva del provvedimento di autotutela (“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio….”).

Tale divisamento, spiega il giudice pugliese nella sentenza testé in rassegna, appare in linea con una interpretazione logico – sistematica della norma in parola, in considerazione del fatto che “ritenere sufficiente l’adozione della comunicazione di avvio del procedimento, per il rispetto del termine normativamente imposto, conduce a ritenerlo, di fatto, non perentorio ai fini dell’adozione dell’atto definitivo di autotutela. Una siffatta conclusione esegetica si sostanzierebbe in una interpretazione sostanzialmente abrogativa della novella”.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Sempre in tema di permesso di costruire: Tar Campania, sentenza n. 609 del 16 marzo 2016 ed il dovere di soccorso istruttorio nell’ambito del procedimento concessorio.

Con la sentenza in rassegna, il Tar Campania ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha rigettato un istanza tendente ad ottenere l’accertamento di conformità relativamente ad un manufatto edilizio abusivamente realizzato e, contestualmente, ha archiviato la pratica, che sia motivato con riferimento alla carenza degli elaborati progettuali e alla documentazione tecnico-amministrativa allegati alla medesima istanza; tale modo di procedere, infatti, è sicuramente illegittimo, dovendo la constatazione, da parte del Comune, dell’incompletezza della richiesta di sanatoria condurre, in ogni caso, non già al diniego o all’archiviazione della stessa, quanto piuttosto ad una doverosa attività di integrazione della medesima.

In questi termini il Tar campano il quale ha preliminarmente constatato che, nella vicenda sottoposta al suo vaglio, l’ente si sarebbe determinato a respingere l’istanza di accertamento di conformità non per ragioni sostanziali, attinenti cioè alla eventuale non sanabilità, sotto il profilo urbanistico, degli interventi realizzati, ma unicamente per ragioni formali, rappresentate, nello specifico, dalla dedotta carenza degli elaborati progettuali e della documentazioni tecnico amministrativa, allegati alla medesima istanza.

Tale condotta è stata censurata anche alla stregua della consolidata giurisprudenza, al lume della quale, come ha ricordato il Decidente, “la carenza documentale, nell’ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla legge n. 241 del 1990, può dar luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell’istanza del privato solo laddove la pubblica amministrazione abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria (in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima amministrazione) ad un compiuto esame della fattispecie. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego o l’archiviazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria di opere edilizie abusive motivato con esclusivo riferimento alla incompletezza della documentazione depositata dall’istante, trattandosi di circostanza che può legittimare solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell’Autorità competente a pronunciare sulla domanda” (ex multis T. A. R. Campania Napoli, sez. IV, 5 agosto 2009, n. 4730)”.

avv. Riccardo Rotigliano

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Eccezione di inadempimento e ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo.

La sentenza n. 516 del 16 marzo 2015 resa dal Tribunale civile di Parma esclude che la negligenza del professionista nel disbrigo della pratica edilizia possa costituire ex se causa di risoluzione del contratto d'opera professionale

In questi termini la sentenza, a tenore della quale “il ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo non giustifica l'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta. Invero, da un lato, non risulta che fosse stato fissato al tecnico un termine per adempiere e neppure risulta che nel corso del mandato professionale siano stati formulati solleciti da parte dei committenti. Dall'altro, occorre considerare che non risulta certamente addebitabile all'attore la mancata utilizzazione da parte della convenuta del permesso di costruire”.

avv. Riccardo Rotigliano

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Sintesi di monitoraggio legislativo 25 marzo - 18 aprile 2016

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SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

 

LAVORI PUBBLICI

 

Le Commissioni parlamentari hanno dato l’ok al parere sul nuovo codice appalti

Giovedì 7 aprile le Commissioni Lavori Pubblici di Camera e Senato hanno approvato il parere sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo codice appalti.

Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri; si avvicina, dunque, l’approvazione in via definitiva.

Il parere rappresenta anche un'innovazione istituzionale. Infatti, per la prima volta nella storia repubblicana, grazie a un ampio lavoro comune e condiviso, è stato approvato un testo identico dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Nell’esprimere il parere sul testo, le Commissione hanno reso nuovamente obbligatorio (intervenendo sull’art. 24, comma 8) l'utilizzo del DM 143/2013 - Corrispettivi professionali, per la determinazione degli importi a base d'asta negli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.

Il testo del parere è disponibile qui.

Tale modifica costituiva una delle principali osservazioni formulate dalla Fondazione al Codice degli appalti (l'intero documento è disponibile qui.)

Di seguito i profili di maggior interesse per la progettazione su cui si soffermano i pareri:

- richiesta di tornare al tetto di centomila euro per la trattativa privata, che la bozza di codice porta a 209mila euro;

- indicazioni sulla cauzione (da cancellare per i progettisti) e sulle tariffa a base di gara: le stazioni appaltano dovranno obbligatoriamente utilizzare le tabelle del decreto parametri;

- novità anche per i concorsi di progettazione in due gradi, con quote riservate ai giovani progettisti e obbligo di rimborsi spesa calcolati sul decreto parametri;

- le commissioni interne vengono limitate al di sotto della soglia dei 150mila euro, mentre prima potevano arrivare fino alla soglia comunitaria da 5,2 milioni.

 

 

La Tavola rotonda di Fondazione Inarcassa sul nuovo codice appalti

Martedì 5 aprile si è svolta una tavola rotonda organizzata da Fondazione Inarcassa, cui hanno preso parte Michele Corradino, consigliere dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), il Consiglio della Fondazione e i massimi esponenti di Inarcassa, del Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), del Consiglio nazionale degli Architetti P.P.C. ) e del sindacato ALA - Assoarchitetti.

Ha moderato i lavori il caporedattore de Il Sole 24 Ore, Giorgio Santilli.

Come evidenziato da Fondazione Inarcassa, molto spesso il nuovo Codice non tiene conto dei princìpi della legge delega, che avevano invece ottenuto un giudizio positivo. Secondo l’Anac, però, le linee guida che saranno emanate dopo l’approvazione del Codice potranno apportare degli aggiustamenti e risolvere molte criticità.

Queste, in sintesi, gli aspetti problematici trattati.

  • Cauzione 2% a corredo dell’offerta

In base al nuovo Codice Appalti, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando. Nella riunione è stato affermato che si tratta di una previsione inutilmente gravosa, soprattutto per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria (209mila euro).

  • Decreto Parametri e compensi dei professionisti

Nel nuovo Codice Appalti non c’è l’obbligo di determinare i compensi da porre a base di gara sulla scorta del Decreto parametri (DM 143/2013). Il testo prevede che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvi con proprio decreto le tabelle dei corrispettivi delle attività, che possono essere poi utilizzate dalle stazioni appaltanti.

I professionisti hanno però ricordato che i criteri per la determinazione dei compensi sono stati fissati dal Decreto Parametri e che l’anno scorso l’Anac ha ribadito l’obbligo di rifarsi a quanto previsto dal DM. L’impostazione del nuovo Codice lascia invece troppa discrezionalità alle Stazioni Appaltanti e rischia di creare caos e contenziosi.

  • Concorsi di progettazione

I professionisti hanno segnalato che il concorso di progettazione doveva divenire uno degli strumenti cardine per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, soprattutto per le opere di rilevante importanza sotto il profilo “architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico”.

I professionisti hanno chiesto che gli incarichi di progettazione siano obbligatoriamente affidati ai vincitori, mentre il nuovo Codice prevede solo la possibilità che questo avvenga.

  • Contratti sotto soglia

Il nuovo Codice prevede che i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria (209mila euro) siano affidati con la trattativa privata. I professionisti hanno sempre sostenuto che si tratta di un tetto troppo alto, che sottrae alle gare il maggior numero degli affidamenti.

Durante la riunione l’Anac ha chiarito che, in mancanza di una correzione nel Codice, le linee guida potranno rafforzare la trasparenza e rivedere il criterio della rotazione dei soggetti da invitare.

  • Offerta economicamente più vantaggiosa

Durante la riunione è emersa la necessità, più volte sollecitata dal mondo delle professioni, di tenere conto della peculiarità dei servizi di ingegneria e di architettura nella definizione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il nuovo Codice tratta in modo unitario tutti gli appalti di servizi, mentre i professionisti tecnici avevano chiesto un capitolo dedicato esclusivamente ai servizi di progettazione. Dato che, per mancanza di tempo, questo non sarà possibile, sono state chieste correzioni in grado di considerare il pregio tecnico nella valutazione delle offerte.

A questo link è disponibile la rassegna stampa completa dell’iniziativa:

http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/nuovo-codice-appalti-il-tavolo-tecnico-di-approfondimento

 

 

Convegno Ance sul nuovo codice appalti

La riforma del codice degli appalti è stata al centro dell’importante seminario che si è tenuto il 30 marzo presso la sede dell’Ance di Roma alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e del presidente Anac, Raffaele Cantone.

Nell’ampia relazione introduttiva, il presidente De Albertis ha ribadito che il nuovo codice, in fase di approvazione, rappresenta uno strumento necessario per imprimere una svolta in termini di semplificazione, trasparenza e legalità al sistema degli appalti. Condividendo lo spirito positivo della legge delega approvata dal Parlamento, il presidente Ance ha chiesto, tuttavia, alcuni interventi migliorativi in merito a qualificazione, massimo ribasso e subappalto.

De Albertis, inoltre, ha posto grande accento sulla necessità di rendere più efficienti i meccanismi di spesa delle pubbliche amministrazioni per cogliere l’opportunità offerta da tutti i nuovi investimenti previsti e dalla clausola europea che, con un aumento di spesa per 5,1 miliardi di euro, può attivare il cofinanziamento di programmi infrastrutturali per il valore di 11,3 miliardi.

Importanti aperture sono state espresse dal presidente Cantone, che ha sottolineato la necessità di una breve norma transitoria per permettere all’Anac di proseguire il confronto con stakeholders, imprese e operatori nella definizione delle linee guida. Su questo punto, il ministro Delrio si è dimostrato disponibile a un regime transitorio e a eventuali modifiche affinché il codice non sia un problema ma una risorsa per tutto il sistema.

Hanno partecipato all’iniziativa, inoltre, il capo ufficio legislativo del Mit, Elisa Grande, il presidente Anas, Gianni Vittorio Armani, il presidente del consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, il capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera, Enrico Borghi insieme ai vicepresidenti Ance, Edoardo Bianchi e Giandomenico Ghella.

Qui sono disponibili tutti i materiali del convegno nonchè l'ampia rassegna stampa al riguardo.

 

 

Progettisti interni alla PA, niente incentivo 2% per la manutenzione. La Corte dei conti esclude l’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria

La corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.”

Questo il principio di diritto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con le deliberazioni n. 155/2015 e n. 156/2015.

D.L. N. 90/2014. Con la deliberazione n. 10/2016 la Corte dei conti osserva come “le disposizioni introdotte dal d.l. n. 90/2014 e dalla relativa legge di conversione, mirino non solo ad una finalità di contenimento della spesa ma anche ad una sua razionalizzazione. In quest’ultima prospettiva si collocano, infatti, la finalizzazione del fondo non più alla mera incentivazione, bensì alla progettazione ed all’innovazione, con destinazione della quota del 20% alle dotazioni infrastrutturali necessarie a raggiungere tale obiettivo. Alla medesima finalità appare diretta la previsione di una graduabilità dell’incentivo in relazione ad alcuni parametri collegati anche a tempi e costi previsti nel progetto esecutivo dell’opera, il cui mancato rispetto può dar luogo alla riduzione delle risorse destinate al fondo”.

La disposizione vigente “con espressione inequivoca, esclude dagli incentivi alla progettazione l’attività di manutenzione, da intendersi, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 5 ottobre 2010, n. 207, come combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal progetto. Tale esclusione prescinde da eventuali differenziazioni fra manutenzione ordinaria e straordinaria, che pure esistono e sono chiaramente definite dalla disciplina di settore (cfr. art. 3, comma 1, lettere a) e b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 in materia di edilizia).

A proposito, inoltre, di progettazione della manutenzione, come previsto dall’art. 38 del citato DPR n. 207/2010 e ribadito dal comma 5 dell’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), uno specifico piano di manutenzione dell’opera deve essere adottato, quale documento complementare al progetto esecutivo, al fine di prevedere e pianificare l’attività di manutenzione degli interventi, per la conservazione nel tempo della funzionalità, delle caratteristiche di qualità, dell’efficienza e del valore economico. Tuttavia, alla luce di quanto previsto dal successivo art. 105 del citato regolamento di attuazione del codice degli appalti, l‘esecuzione di lavori di manutenzione, che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere, non può avvenire a prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo. L’attività di manutenzione, dunque, deve trovare necessaria coerenza con le indicazioni contenute già in sede di progetto esecutivo e soprattutto con le esigenze dell’amministrazione legate alla piena fruibilità, nei tempi programmati, di un’opera di interesse pubblico”.

Quest'ultimo aspetto, osserva la Corte dei conti, “risulta particolarmente valorizzato dalla recente legge 28 gennaio 2016, n.11 concernente la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia, rispettivamente di concessioni, appalti pubblici nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con contestuale abrogazione del vecchio codice degli appalti.

In tale ambito, il criterio di delega enunciato alla lettera “rr” dell’art.1 prevede la destinazione del 2 % dell’importo posto a base di gara non più alla remunerazione delle fasi della progettazione, quanto piuttosto a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, con particolare riferimento ai profili dei tempi e dei costi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell’opera a regola d’arte e nei tempi previsti dal progetto, senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera.

Il suddetto criterio, che esclude espressamente l’applicazione degli incentivi alla progettazione, trova conferma nello schema di decreto legislativo varato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016, di prossima approvazione, che, agli articoli da 21 a 27, reca la nuova disciplina in materia di progettazione delle amministrazioni aggiudicatrici e che, in linea con l’enunciato criterio di delega, nulla dispone in merito ai predetti incentivi”.

 

 

Il Ministro Galletti al question time alla Camera fa il punto sui criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)

Il mio ministero sta dando massima priorità" alle misure di attuazione del 'Collegato ambientale'. Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca GALLETTI durante il Question Time alla Camera, ricordando che i decreti attuativi di competenza del suo dicastero sono 26. "Per quanto riguarda il 'credito d'imposta per la bonifica dell'amianto', abbiamo avviato un confronto tecnico con il ministero dell'Economia, per elaborare un testo condiviso. Proprio oggi si svolgerà una riunione con gli Uffici dell'Economia, alla quale parteciperanno anche i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate", annuncia. "Relativamente al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro - informa Galletti - a seguito di incontri con i rappresentanti dell'Anci, della Conferenza delle Regioni e del ministero dei Trasporti, è stato elaborato lo schema di decreto ministeriale che definisce e approva il programma, nonché i criteri e le modalità di presentazione dei progetti. La bozza è stata inviata alla Conferenza Unificata, che ha indetto una riunione tecnica per il 20 aprile".

Riguardo alla demolizione di opere ed immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico, è stata già richiesta l'istituzione del relativo capitolo di spesa e stiamo predisponendo i modelli e le linee guida per l'attribuzione dei finanziamenti, tenendo conto delle priorità legate alle criticità delle aree interessate - afferma -.

Con riferimento ai criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (Cam), segnalo che è stata avviata l'istruttoria per la predisposizione del decreto, con il quale provvederemo all'incremento progressivo della percentuale delle specifiche tecniche rappresentate dai criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nelle gare di appalto". "Per la pulizia dei fondali marini, sono in corso una serie di incontri propedeutici alla firma degli accordi di programma previsti dalla norma", spiega Galletti. Infine, conclude, "in merito all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali, abbiamo avviato l'istruttoria, al fine di rispettare la scadenza di giugno prevista per l'emanazione del provvedimento in questione, previo coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari, come previsto dalla norma".

 

 

 

PROFESSIONI

 

Tariffe: gli ingegneri prendono le distanze dagli avvocati. Il Presidente del CNI, ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato torto agli avvocati in merito alla reintroduzione della vincolatività dei minimi tariffari contenuta in una circolare del Consiglio nazionale forense. Per gli ingegneri la soluzione sta nel “definire standard di prestazione e corrispettivi economici che orientino la committenza privata, nel rispetto del principio di concorrenza”.

Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la multa da quasi un milione di euro inflitta al Consiglio nazionale forense dall’Antitrust. Il motivo della sanzione era stato la violazione delle regole sulla concorrenza dovuta all'adozione di due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti: il parere con il quale il Cnf avrebbe limitato l'impiego di un canale di diffusione delle informazioni (Amica Card); una circolare con la quale sarebbe stata reintrodotta la vincolatività dei minimi tariffari. In seguito il TAR del Lazio aveva in parte accolto il ricorso degli avvocati, dimezzando la sanzione. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sulla questione ripristinando la sanzione originaria.

Questa – ha dichiarato Armando Zambrano – è una sentenza che va commentata su due piani differenti. Non c’è dubbio che sul mercato privato noi professionisti abbiamo un problema. Se nel settore pubblico la normativa consente di stabilire un corretto rapporto tra l’attività professionale prestata e il rispettivo valore economico, in quello privato l’abolizione delle tariffe ci ha privati di punti di riferimento. In tal senso è necessario un intervento e noi professionisti tecnici siamo pronti a fare la nostra parte”.

Tuttavia – ha continuato Zambrano – non chiediamo il ripristino dell’obbligatorietà dei corrispettivi, semplicemente perché allo stato occorre una forte apposizione anche ideologica a questa ipotesi, basata su un contestabile principio di “libera” concorrenza.

A nostro avviso la soluzione non sta nel ripristino della tariffa professionale ma nella definizione di standard di prestazione e di corrispettivi economici, in modo da orientare e garantire adeguatamente la committenza privata. Ciò proprio sulla scorta dell’esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza e del principio di parità di trattamento”.

Qui è possibile scaricare il testo della sentenza.

 

 

La proposta del C.N.I: spacchettare la laurea di primo livello in due indirizzi distinti, uno dedicato a chi vuole cercare subito un'occupazione e uno propedeutico al biennio conclusivo

Riformare il percorso universitario degli ingegneri. Spacchettando la laurea triennale in due indirizzi distinti, uno professionalizzante, dedicato a chi vuole cercare subito un'occupazione, e uno propedeutico al biennio conclusivo. Seguendo così le indicazioni che arrivano dall'Europa. È questa la proposta che arriva dal Consiglio nazionale degli ingegneri, secondo quanto spiega Ania Lopez, rappresentante dei professionisti junior all'interno del Cni. La questione delle competenze degli ingegneri triennali continua a rappresentare un problema da sanare, come testimonia anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 776 del 25 febbraio 2016). E il Consiglio nazionale, come era già emerso durante l'assemblea nazionale di inizio marzo, è determinato a fare pressioni per chiedere un intervento del Governo.

«Dare oggi un'interpretazione equilibrata delle competenze degli ingegneri di primo livello èarduo e complesso», esordisce Lopez. Purtroppo, «il percorso universitario triennale non ha sortito gli effetti sperati. I laureati di primo livello in ingegneria non hanno trovato, come si auspicava, uno sbocco professionale nell'industria». Questo ha portato conseguenze evidenti in termini di iscrizioni alla sezione B dell'albo, dedicata agli ingegneri junior. «Le ricerche del Centro studi del Cni, presentate nell'ultima assemblea nazionale, lo scorso 4 marzo a Bologna, indicano come ci sia stato un rallentamento dell'incremento degli iscritti della sezione B. È altamente probabile che su questo rallentamento abbia influito la crisi degli ultimi anni, innescando un effetto di scoraggiamento ad iscriversi all'albo».

Questo avviene «nonostante il livello quantitativo dell'insegnamento nei corsi di ingegneria in Italia continui ad essere elevato». Occorre, insomma, «fare i conti con un mercato che lascia meno spazio, rispetto al passato, ai professionisti». Fatte queste premesse, allora, è evidente che servono correzioni. «È complicato immaginare di costruire percorsi esattamente tarati sulle domande provenienti dal mercato, perche nei fatti questa richiesta non solo e ridotta e impalpabile, ma anche molto mutevole in termini di "know-how" specifico richiesto. A nostro avviso, occorre affrontare la questione con flessibilità e, soprattutto, con un confronto aperto tra tutte le parti interessate, non escludendo di poter apportare correttivi al sistema attuale».

Concretamente, i percorsi universitari andrebbero spacchettati, creando due indirizzi distinti. Dice ancora Ania Lopez: «Laurea di primo livello "professionalizzante", per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione; laurea di primo livello "propedeutica", per coloro che, invece, fossero intenzionati al prosieguo del percorso formativo universitario ed al conseguimento della laurea magistrale. Del resto oggi l'Europa ci richiama ad una revisione dei percorsi formativi universitari in sintonia con le politiche comunitarie».

 

 

 

FISCO

 

Circolare Agenzia Entrate e Mise: chiarimenti sul Patent box

Agenzia delle Entrate e Mise rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria sul Patent box, l'agevolazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilita' 2015 e successivamente modificata dal Dl n. 3/2015 e dalla Legge di Stabilita' 2016.

Nella circolare n. 11/E, redatta in collaborazione con il Mise, l'Agenzia chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti ed illustra le principali caratteristiche del regime.

Tra gli aspetti presi in esame dalle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell'agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l'oggetto dell'accordo preventivo. Il Patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef o Ires, nonche' ai fini Irap.

L'Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l'agevolazione spettante sono i seguenti: individuare il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale; calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi; effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile. La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d'impresa e' fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Il testo della circolare è disponibile qui.

 

 

Agenzia entrate: Guide fiscali di marzo

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni

Cartelle di pagamento e riscossione coattiva

Bonus mobili ed elettrodomestici

 

 

 

Che vergogna! E' la n. 10!

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Speravamo di non arrivarci, abbiamo fatto di tutto per non raggiungere la decina, alla luce dei fatti, non possiamo esimerci di inserire anche questo nuovo caso nel novero delle vergogne! Appunto

 

la VERGOGNA 10

 

Il Comune di Cerreto Guidi, area metropolitana di Firenze, deve realizzare due scuole e avvia una procedura di gara da assegnarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della Scuola Primaria e della progettazione definitiva della Scuola per l’Infanzia.

Per i servizi di architettura e ingegneria, valutati complessivamente per ambedue i progetti, nel bando si fissa un importo a base d’asta peri a € 39.500, comprensivo di contributo previdenziale integrativo e IVA. Non vi è traccia di come questo importo sia stato valutato ma comunque appare, anche a prima vista, assolutamente sotto stimato rispetto al DM 143/2013. Per questo motivo ma anche per i tempi concessi per la presentazione dell’offerta, 11 giorni per produrre una documentazione con procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa!  Con lettera del nostro avvocato (allegato 1) chiediamo che il bando sia ritirato e rivisto.

Dopo averci risposto (allegato 2), il RUP, un architetto, pur cercando di giustificare, in modo peraltro “scomposto”, il proprio operato affermando che l’affidamento è sotto la soglia dei 40.000 euro e quindi sostanzialmente “libero” da vincoli normativi, sospende i termini del bando e dichiara di modificarne parzialmente i contenuti. Il 16 marzo riapre i termini e fissa la nuova scadenza al 30 marzo 2016.

Nella riproposizione del bando vi è il nuovo termine per la consegna delle offerte, vi è l’importo base d’asta scorporato di contributo previdenziale ed IVA, nuovo importo € 30.810, ma non vi è traccia alcuna relativamente alle modalità di determinazione dell’importo stesso posto a base di gara.

Le delibere approvative dei progetti preliminari quantificano un costo netto per i soli lavori pari a 656.000 euro per la scuola dell’Infanzia e di 2.050.000 euro per la Primaria e sulla base di questi importi, ipotizzando una disaggregazione tra opere edili, strutture e impianti e applicando poi, come OBBLIGATORIAMENTE le Amministrazioni DEVONO, il DM 143/2013, l’importo da porre quale base di gara risulta di € 213.339, importo enormemente diverso da quello utilizzato dal RUP.

Abbiamo nuovamente scritto (allegato 3) evidenziando al RUP che la sua gara non solo non è “libera” perché sotto la soglia minima dei 40.000, ma per l’importo derivante sarebbe, addirittura, da porsi nell’ambito comunitario. Nessuna risposta.

La procedura è scorretta e illegittima perché bando di gara omette elementi sostanziali per la formulazione delle offerte quali il costo delle opere disaggregato per tipo di scuole (i progetti da redigere sono due) e per categorie di lavoro, omette le modalità di calcolo dell’importo dei servizi di ingegneria e architettura posto a base d’asta e pone dei tempi di offerta ristrettissimi.

Notiamo che i progetti preliminari sono stati approvati nel marzo 2015, un anno fa, che il piano triennale delle opere pubbliche, contenente anche la realizzazione delle due scuole, è stato approvato nell’ottobre 2015, sei mesi fa. Perché allora solo 11 giorni per fare la gara? Per non parlare poi dei tempi concessi per il progetto, tempi la cui riduzione è peraltro oggetto di punteggio nella gara. Ma perché, come sempre, dobbiamo essere noi progettisti a recuperare tutti i tempi dell’inefficienza della pubblica amministrazione?

Il RUP di sua iniziativa e senza giustificazione alcuna fissa un valore a base d’asta assurdamente ribassato di oltre l’85%. L’elusione del reale valore assoluto ha falsato tutta la tipologia di gara.

 

IMPORTI, TEMPI E PROCEDURE UN INSIEME INCREDIBILE DI NEFANDEZZE CHE PONE QUESTA GARA DEL COMUNE DI CERRETO GUIDI DI DIRITTO TRA LE VERGOGNE, APPUNTO LA VERGOGNA 10.

 

Nuovo codice appalti, il tavolo tecnico di approfondimento

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a INARCASSA, con il supporto organizzativo di Consenso, business unit di relazioni istituzionali e media relations del gruppo di comunicazione integrata Hdrà, ha organizzato il 5 aprile scorso, un tavolo tecnico di approfondimento dal titolo "Il nuovo codice degli appalti. Le criticità negli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura", il secondo dopo l’esperienza del maggio 2015, sulla riforma del codice appalti.

Torna obbligatorio l'utilizzo del DM 143/2013

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La Commissione Lavori Pubblici del Senato e la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, esprimendo i pareri approvativi sul testo del nuovo Codice degli Appalti approvato il 3 marzo u.s. dal C.d.M., all'art. 24 comma 8, con parere congiunto, hanno reso nuovamente obbligatorio l'utilizzo del DM 143/2013 - Corrispettivi professionali, per la determinazione degli importi a base d'asta negli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.

Tale modifica costituiva una delle principali osservazioni formulate dalla Fondazione al Codice degli appalti (cfr. homepage sito Fondazione www.fondazionearching.it).

Un sincero GRAZIE alle commissioni e ai relatori del provvedimento!!!!
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