Sintesi di monitoraggio legislativo 3 - 17 giugno 2016
SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO
LAVORI PUBBLICI & EDILIZIA
Il Comunicato del Presidente Cantone sulla disciplina applicabile nel periodo transitorio
Venerdì 10 giugno l’ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente dell’8 giugno 2016: a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice appalti l’Autorità ha ritenuto di predisporre delle apposite FAQ che forniscono chiarimenti in relazione all’applicazione delle disposizioni del dlgs 50/2016 e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio.
Un nuovo pacchetto di linee guida ANAC
Venerdì 10 giugno l’ANAC ha pubblicato i documenti prodromici alla predisposizione di un nuovo pacchetto di linee guida sui seguenti temi:
- Linee guida per l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;
- Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese;
Attraverso la consultazione, l’Autorità intende acquisire il punto di vista dei soggetti interessati su tutti gli argomenti indicati nei documenti presentati: il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 27 giugno 2016, mediante compilazione dell’apposito modello disponibile qui.
Il Consiglio dei ministri approva in via definitiva tre provvedimenti attuativi della riforma PA
Mercoledì 15 giugno si è riunito il Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo di alcuni schemi di decreto legislativo attuativi della riforma della pubblica amministrazione.
Di seguito una breve illustrazione del contenuto:
- Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi
Il provvedimento abbatte i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica; la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria; l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito; ciascun livello di governo parlerà con una sola voce; il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.
In particolare, è stata prevista in conferenza la facoltà di intervento dei privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; è stata prevista la possibilità di attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni; nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è elevato a 90 giorni; con riferimento alla disciplina del rappresentante unico, è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale; è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.
- Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*
Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.
In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
- Modifiche in materia di licenziamento disciplinare
Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni.
E’ prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.
In particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento; è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare - nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro; al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all’Autorità giudiziaria.
Il CDM, inoltre, ha esaminato in sede preliminare lo schema di decreto legislativo recante Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2)
Il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
* Madia: mappati 300 provvedimenti amministrativi
Durante la conferenza stampa svoltasi al termine della riunione del Consiglio dei ministri, il Ministro Marianna Madia - ha affermato che «la scia unica rappresenta una nuova stagione di diritti per cambiare davvero il rapporto tra il cittadino e la Pa. La complessità della gestione dei rapporti con l'amministrazione non è più in capo al cittadino o all'impresa ma in capo all'amministrazione.
Con questa norma chiariamo quali regole seguire per fare determinate cose».
n un apposito documento, il ministero della semplificazione ha inoltre riferito che sono stati «mappati 300 provvedimenti amministrativi», per ciascuno dei quali è stato chiarito quali autorizzazioni, certificazioni o titoli siano necessari.
La proposta di introdurre una fase transitoria di sei mesi con una norma salva-progetti
Il periodo di avvio della nuova riforma degli appalti ha determinato una frenata molto brusca del mercato dei lavori pubblici.
Sebbene, in parte, tale rallentamento sia una conseguenza fisiologica del passaggio dal vecchio al nuovo codice, la fase transitoria - che sta attraversando il settore proprio in questi mesi - si sarebbe potuta strutturare in modo meno rigido, prevedendo un’entrata in vigore più graduale.
Il rischio che questa flessione dell'attività vada avanti anche nei prossimi mesi rischia di compromettere obiettivi fondamentali come l'accelerazione degli investimenti prevista dalla «flessibilità» che concessa all’Italia in sede europea, l'uscita dalla lunga fase critica del patto di stabilità per gli enti locali, più in generale il rafforzamento della crescita del Pil per mano degli investimenti pubblici.
Soprattutto, un rallentamento del mercato può creare forte malumore nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese che ne sono le prime vittime.
In parte la riforma ha in sé gli antidoti a questa situazione perché la flessibilità regolatoria affidata all'Anac di Raffaele Cantone consente di dettare le regole «soft» di riferimento per il mercato in tempi assai più rapidi che non i vecchi regolamenti generali. Tant'è che l'Anac ha già posto in consultazione le prime 10 linee guida: 7 in una prima tranche per cui si è conclusa la fase di condivisione con gli operatori e altre 3 avviate più di recente fra cui quella fondamentale sul rating di impresa. Un po' di tempo, però, sarà necessario per portarle a regime.
Il governo si interrogherà nei prossimi giorni se sia il caso di inserire una modifica al periodo transitorio che dovrebbe intervenire in materia di progettazione. L’ipotesi allo studio consentirebbe per i primi sei mesi di portare a gara non solo i progetti esecutivi, secondo il dettato del nuovo codice, bensì anche quelli definitivi che siano stati semplicemente approvati dalle stazioni appaltanti a quella data (senza arrivare alla pubblicazione del bando di lavori). Intanto si dovrebbe avviare un fondo rotativo di progettazione che consenta davvero alle Pa di avviare una nuova stagione di progetti di qualità o di trasformare gli attuali preliminari-definitivi in esecutivi quanto prima.
Il consiglio superiore al lavoro per definire i contenuti del «nuovo progetto preliminare»
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è al lavoro per definire il provvedimento che stabilirà i contenuti del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il decreto è fondamentale perché propedeutico ad almeno altri due provvedimenti: il decreto parametri, per definire gli importi da porre a base delle gare di progettazione; e il decreto in materia di Building information modeling, che dovrà definire le modalità di progressiva entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del Bim per alcune tipologie di appalto.
Il nuovo codice, all’art. 23, comma 3, ha stabilito che “i contenuti della progettazione dei tre livelli progettuali” debbano essere fissati da un decreto del ministero delle infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con quello dei Beni culturali. In tal senso, il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Massimo Sessa, ha fatto sapere che “i lavori proseguiranno molto velocemente perché si tratta di un provvedimento sul quale tutto il settore ci sta mettendo fretta. Pensiamo di chiudere già prima dell'estate”.
Una volta approvata dal Consiglio superiore, la bozza di decreto passerà dagli uffici tecnici del Mit e degli altri Ministeri indicati dal codice per il concerto.
Commissione UE - Servizio DGUE
Il Documento di gara unico europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.
La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.
Per ulteriori informazioni sul DGUE cliccare qui.
Ance: un pacchetto di incentivi da 400 milioni per rilanciare le città
Con il convegno “Verso il futuro. Idee e strategie per governare il cambiamento” si è conclusa la due giorni di celebrazioni in occasione del Settantennale della fondazione dell’Ance, svoltasi alla Triennale di Milano.
Nel corso dei lavori sono state illustrate e commentare le proposte che l’Ance ha inviato al Governo per trasformare le città in motori di sviluppo.
Al link di seguito sono disponibili i materiali del convegno:
http://www.ance.it//SalaStampa/News.aspx?id=4954&pid=-1&pcid=123&docId=25099
PROFESSIONI
Giovedì 16 giugno è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al Jobs act degli autonomi, in discussione in Commissione Lavoro del Senato. Entrano così nel vivo i lavori parlamentari sul provvedimento.
Non è ancora stato pubblicato il fascicolo con le proposte emendative presentate.
Ingegneri: ‘non è chiaro se il dipendente fa scattare l’irap’
La normativa esistente non chiarisce quando un professionista è tenuto al pagamento dell’Irap, ma apre la strada a dubbi e contenziosi. È la posizione espressa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che con la circolare 745/2016 ha analizzato le ultime pronunce della giurisprudenza sull’argomento.
Se da una parte la circolare spiega che l’Irap si paga se c’è autonoma organizzazione, ma soprattutto che la presenza di un dipendente con mansioni generiche non fa scattare l’imposta, non è ancora ben chiaro quale sia il confine tra i compiti generici e quelli più qualificati, che invece possono determinare l’imposizione.
Al centro del dibattito, che contrappone i professionisti al Fisco, c’è l’interpretazione dell’articolo 2 del D.lgs. 446/1997, istitutivo dell’Irap. Il decreto stabilisce che l’imposta è dovuta se si esercita in modo abituale un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
Il CNI ha evidenziato come non sia affatto agevole dare un’interpretazione univoca di autonoma organizzazione, tanto che negli anni i giudici sono arrivati a conclusioni discordanti, fino al recente intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto (sent. 9541/2016).
Tuttavia, tale recente arresto giurisprudenziale, a mente del quale la presenza di dipendenti “con mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive” non determina automaticamente l’imposizione dell’Irap, in quanto non è necessariamente indice della presenza di un’autonoma organizzazione", non è sufficiente – secondo il CNI – a risolvere la questione: occorrerà sempre che un giudice ne accerti la sussistenza e e verifichi il numero di dipendenti e le mansioni svolte. Il problema, conclude la circolare, potrebbe ora spostarsi sulla corretta definizione di “mansioni meramente esecutive”. I professionisti non sono quindi al riparo da ricorsi e cause.
Lo studio associato paga l'Irap: sussiste autonoma organizzazione
Contributo integrativo inarcassa: l'OICE dà l'indicazione di non pagare
L’art. 24 del nuovo Codice appalti, che disciplina la “progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, ha eliminato la previsione contenuta nel corrispondente art. 90 del codice abrogato, laddove prevedeva l’obbligo di versare il contributo integrativo in capo, tra gli altri, alle società di ingegneria.
Sul punto, negli ultimi giorni si è assistito a uno scontro tra la posizione delle Casse tecniche di Previdenza e l’Oice.
Con una lettera urgente inviata al Governo, infatti, le prime hanno lamentato la mancata riproposizione, nel testo del nuovo Codice, della norma che sanciva l’obbligo contributivo. Un potenziale vuoto normativo che potrebbe produrre gravi effetti sia sui bilanci che sugli stessi saldi previdenziali, oltre a gravi ricadute in termini concorrenziali. (qui il comunicato stampa).
Secondo il Presidente di Cipag, Fausto Amadasi, “pur essendo l’attività sempre la stessa, il regime contributivo potrebbe variare in funzione della diversa forma societaria del professionista che esegue la prestazione” (qui l’intervento su “Il Sole 24 ore”)
Dal canto suo, l’Oice – l’associazione di categoria che riunisce le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica – ha già dato indicazione agli associati l’indicazione di non pagare (qui il comunicato stampa). “Non possiamo che prendere atto - spiega il presidente, Gabriele Scicolone - della scelta del legislatore delegato di non riproporre il contributo introdotto nel 1998”.
Vale la pena, infine, ricordare la copiosa giurisprudenza costituzionale sul tema.
La Corte ha più volte affermato il principio a mente del quale quale l’obbligo del versamento sussiste tutte le volte in cui è possibile rintracciare un collegamento tra l'attività prestata e le «conoscenze tipiche» del professionista iscritto all'Albo. Ne consegue che il suddetto obbligo può essere escluso solo nel caso in cui non si configuri, nel caso concreto, alcuna connessione tra il tipo di attività e il know-how tipico del professionista (ex multis Cass. nn. 5827 e 5975/2013).
Al fine di evitare fraintendimenti ed erronei comportamenti. si precisa che in qualsiasi modalità si eserciti la professione di ingegnere e di architetto tutti i corrispettivi derivanti sono obbligatoriamente assoggettati al contributo integrativo a favore di INARCASSA.
Questo in forza del Regolamento Generale di Previdenza 2012 di Inarcassa, approvato dai Ministeri, che all’art. 5.2 sancisce: “La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell’I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad INARCASSA grava sul singolo professionista, associato o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA”.
CNI: onorari, indennità e spese dei periti e dei C. T. U.
Il CNI, tramite la Commissione "Ingegneria Forense" coordinata dal Consigliere Andrea Gianasso, ha predisposto il volumetto" Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei C. T. U. in ambito civile e penale".
L'iniziativa, assunta nell'attesa che finalmente il Ministero della Giustizia approvi il decreto di aggiornamento degli onorari di cui al DPR n. 115/2002, ha lo scopo di fare chiarezza sulle modalità di predisposizione delle "note di liquidazione" per l'attività prestata dai tecnici ausiliari del Giudice uniformando, da un lato, le modalità di presentazione di tali istanze e, dall'altro lato, tentando se possibile di uniformare le modalità di liquidazione da parte dei Magistrati.
I chiarimenti forniti fanno riferimento sia a quanto prescritto dalle norme vigenti, sia alla giurisprudenza al riguardo.
AI volumetto è unita una "Presentazione", specificatamente rivolta ai singoli Ordini territoriali che chiarisce l'iniziativa del CNI assunta nell'auspicio che gli stessi possano impostare un dialogo con i Tribunali competenti per concordare le modalità di liquidazione dei compensi di C.T.U. e periti ed evitare incomprensioni e contenziosi.
INARCASSA smentisce una partecipazione al fondo Atlante 2
Il “Fatto quotidiano” del 15 giugno ha riportato la notizia di un coinvolgimento delle Casse dei professionisti nella costituzione del fondo salva-banche “Atlante 2”.
Secondo la ricostruzione del quotidiano, il Governo avrebbe chiesto alle Casse di previdenza professionale di destinare almeno 4 miliardi di euro per concedere ossigeno agli istituti di credito in difficoltà.
A fronte della preoccupazione di molti delegati Inarcassa, il vertice dell’istituto ha prontamente reagito facendo sapere che “la questione Atlante si ferma a quel modesto coinvolgimento che il mondo Adepp ha avuto nella prima fase di costituzione del Fondo. Come noto, a tale fondo Inarcassa non ha partecipato e, allo stato, non vi è alcuna conoscenza né implicazione su eventuali evoluzioni successive”. Come specificato da una nota Inarcassa “Dal 1995 la missione delle Casse di previdenza, inquadrata nel dettato costituzionale dell’art.38 quali custodi dei diritti pensionistici, non è mutata. Al tempo stesso, la significativa proletarizzazione delle professioni non adeguatamente intercettata dai sistemi di tutela del Paese, spinge le casse ad ampliare la loro missione e a passare da forme di copertura meramente pensionistiche a forme di welfare integrato. Dalla privatizzazione le casse sono sempre state esortate a contenere il rischio e a finanziare la spesa pubblica (con titoli di stato), oggi il governo chiede che investano nell’economia reale. Ma da sempre le casse l’hanno sostenuta attraverso gli investimenti: obbligazionari secondo le regole dell’economia di mercato, immobiliari secondo il mercato delle costruzioni e delle infrastrutture, ed infine azionari comprando titoli di società quotate e non quotate. E solo per fare un esempio, recentemente le Casse tecniche hanno costituito Arpinge, ed infine quest’anno Inarcassa, Enpam e Cassa forense hanno investito in Banca d’Italia. Tutte operazioni che dimostrano come le Casse siano state capaci di assumersi la propria quota di rischio a fronte di un corretto ritorno previdenziale che deve garantire il futuro pensionistico degli iscritti."
FISCO
Prorogato il termine per il modello unico 2016
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, il Governo ha deciso di prorogare, dal 16 giugno al 6 luglio, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo ha reso il Ministero dell’economia e delle finanze, con un comunicato stampa diffuso sul proprio sito istituzionale. Il decreto è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2016.
Sul tema, l'Unione giovani dottori commercialisti aveva diffuso un comunicato stampa reputando “inaccettabile l’attuale scenario dove commercialisti e loro clienti si trovano a dover rispettare, al buio, i tempi dettati dall’Amministrazione finanziaria”. “Sarebbe atto di responsabilità concedere una legittima proroga – continua il comunicato- accompagnata dall’esplicito impegno di giungere ad un calendario, condiviso, basato su principi cristallini e stabilito con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti”.
Nei giorni precedenti alla decisione, il responsabile delle professioni di Forza Italia, sen. Mandelli, aveva presentato un’interrogazione al Ministro di Via XX Settembre, raccogliendo l’appello dell’UNGDEC e auspicando che, come negli anni precedenti, anche quest’anno potesse essere concessa una proroga rispetto al termine previsto.
Agenzia delle entrate: Circolare 24/e, studi di settore per il periodo d’imposta 2015
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno Il Sole 24ore per i 130 anni del Catasto (qui)
Agenzia entrate: Premi di risultato, le agevolazioni fiscali
È un utile vademecum per lavoratori e datori di lavoro la circolare 28/2016, che illustra le novità della Stabilità 2016 in materia di premi di risultato (tassazione sostitutiva del 10% ed estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell'impresa) e di welfare aziendale (possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati).
La circolare chiarisce e delinea le condizioni ed i presupposti per la conversione - introdotta dalle nuove norme - di detti premi di risultato in beni e servizi detassati, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR. Vengono analizzate infine le modifiche apportate all'articolo 51 del TUIR in materia di fringe benefit, quali misure volte allo sviluppo del welfare aziendale, ed i relativi effetti sul piano fiscale.
Premi, benefit e sostitutiva al 10% Le agevolazioni fiscali ai raggi x
L’andamento del mercato immobiliare: nel I trimestre 2016 accelera la ripresa (+17,3%) (qui)
MEF: Seminario ‘fare casa’ con il ministro Padoan - Il punto sulle misure per l’acquisto, l’affitto, il mutuo, le ristrutturazioni
"Il complesso delle misure sulla casa – ha spiegato il Ministro nel suo intervento conclusivo - hanno una triplice valenza di policy – il sostegno alle famiglie, la ripresa del settore edilizio e della filiera produttiva del settore casa, il moltiplicarsi delle opportunità di accesso al credito. Lungo queste direttive proseguirà l’azione del governo".
Hanno partecipato al seminario i rappresentanti delle più rilevanti Associazioni di categoria interessate al settore “casa”, degli ordini professionali di riferimento, delle Associazioni dei consumatori nonché la stampa di settore. (qui il comunicato stampa).
Qui sono disponibili le slide, le infografiche, le foto e il video del convegno.