Sintesi di monitoraggio legislativo 15 - 29 gennaio 2016
NOTA POLITICA
Vertice Merkel-Renzi
Questa settimana il Premier Renzi ha incontrato a Berlino il Cancelliere tedesco Merkel in un vertice dedicato all’emergenza immigrazione e ai dossier economici. Secondo il New York Times, Renzi starebbe puntando a ottenere un “posto al tavolo europeo del potere” sfruttando il momento di difficoltà di Merkel, incalzata dalle polemiche domestiche sull’immigrazione. Nel mirino del Premier c’è in particolare l’asse privilegiato fra Francia e Germania, additato come l’emblema del meccanismo decisionale intergovernativo dell’Ue che non è più capace di gestire le crisi e garantire la governance dell’Europa. Il calcolo di Roma è semplice: la Germania ha bisogno di un sostegno sul fronte migratorio dopo i “tradimenti” danesi, svedesi e polacchi, mentre l’Italia dipende dal sostegno tedesco se vuole sbloccare alcuni dossier economici congelati dalle regole europee (nuove politiche pro-crescita, unione bancaria, flessibilità).
Sullo sfondo rimane lo stato comatoso in cui versa il sistema di Schengen: un tempo pilastro del progetto europeo, oggi è la cartina da tornasole di un’Unione sempre più in crisi e disorientata. Così come il durissimo quanto inusuale botta e risposta Roma-Bruxelles della scorsa settimana, con la Commissione Juncker a rintuzzare le numerose critiche ricevute dal Premier italiano nel corso degli ultimi mesi e il Governo Renzi a invocare un salto di qualità nella gestione delle politiche comunitarie da parte delle istituzioni di Bruxelles. Secondo alcuni osservatori, la querelle va letta nell’ambito della più ampia guerra di nervi che vede contrapposte Roma e Berlino, con l’incontro Renzi-Merkel di venerdì 29 gennaio a fungere da potenziale spartiacque di una partita che non mancherà di influire sul futuro dell’Europa.
Rimpasto di Governo e nuovi vertici delle commissioni al Senato
Il Consiglio dei ministri ha riempito i posti rimasti vacanti da mesi nella squadra di governo. Enrico Costa, di Area Popolare, è il nuovo Ministro agli Affari regionali, vacante da un anno. Promossi viceministri Enrico Zanetti (Scelta Civica) all’Economia e Finanze, Mario Giro (Democrazia Solidale) alla Farnesina, Teresa Bellanova (Partito Democratico) al Ministero dello Sviluppo economico. Fra i sottosegretari, Tommaso Nannicini avanza alla Presidenza del Consiglio, Enzo Amendola (Pd) al Ministero degli Esteri, Federica Chiavaroli (Ncd) e Gennaro Migliore (Pd) alla Giustizia, Antimo Cesaro (Scelta civica) e Dorina Bianchi (Ncd) alla Cultura.
Nel complesso, il rimpasto arride al Nuovo centrodestra di Alfano dopo che il precedente rinnovo dei vertici delle commissioni al Senato aveva portato più di un malumore in seno ai membri della maggioranza e specialmente nel Partito Democratico. Il riferimento è alla nomina di tre verdiniani del gruppo Ala alle vicepresidenze di Finanze, Bilancio e Difesa. Le critiche all’esecutivo sono state molteplici: secondo il capogruppo di Forza Italia Romani, si sarebbe trattato della conferma dell’ingresso di Ala nella maggioranza, mentre per l’ex segretario Pd Bersani la vicenda è la riprova del progressivo snaturamento del partito.
In precedenza, l’intesa con i verdiniani era stata decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta in Senato in occasione del terzo e penultimo voto sulla riforma costituzionale.
SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO E REGOLATORIO
LAVORI PUBBLICI
Consiglio dei ministri
Il Consiglio dei ministri riunitosi mercoledì 20 gennaio ha approvato in via preliminare alcuni decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione, approvata con legge 7 agosto 2015, n. 124.
Di seguito gli schemi di decreto legislativo approvati in esame preliminare, che approderanno ora in Parlamento per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competente:
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Modifiche in materia di licenziamento;
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Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali;
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Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato
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Dirigenza sanitaria;
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Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza;
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Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
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Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale;
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Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale;
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Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
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Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi;
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Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi.
Per il comunicato stampa del Consiglio dei ministri clicca qui.
Per le slide esplicative dei decreti attuativi della riforma PA clicca qui.
Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”).
Il decreto, che sarà immediatamente applicabile, introduce, in linea con la direttiva, alcune importanti novità come:
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la “tessera professionale”, che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno;
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un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione;
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la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione;
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la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.
La “tessera professionale” è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro la Commissione europea potrà estenderla anche ad altre.
Qui la pagina dedicata del sito della Commissione europea – rappresentanza in Italia sulla tessera professionale europea.
Criteri ambientali minimi
Il ministero dell’ambiente ha adottato i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione di cantieri.
Il provvedimento contiene i criteri minimi che un appalto deve rispettare per essere considerato "verde" in sede di comunicazione all'Anaca, nonché una serie di criteri per la definizione delle offerte economicamente più vantaggiose. Inserendoli nel bando si aumenta il livello di sostenibilità ambientale e, se le imprese non rispettano i criteri indicati dal bando, potranno anche scattare le sanzioni.
Delega appalti – Il punto sulla riforma
E’ entrata nel vivo il lavoro di riforma del nuovo codice dei contratti pubblici, dopo l'approvazione della delega appalti in Senato. La commissione guidata da Antonella Manzione, capo dipartimento degli Affari giuridici di Palazzo Chigi, ha accelerato il lavoro di scrittura del provvedimento destinato a recepire le nuove direttive europee su appalti e concessioni.
Il percorso va completato entro il 18 aprile, data in cui scade l'obbligo di recepire le nuove regole Ue che il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha ribadito di voler rispettare.
La riforma – in questa fase – coinvolge anche gli operatori: sono cominciate infatti le prime consultazioni sul nuovo assetto da dare al settore. Con un primo giro di proposte e contributi da inviare entro il 31 gennaio.
Insieme alle consultazioni prende a consolidarsi anche il lavoro sui testi. Già definito l'indice, e molti contenuti del provvedimento, inclusa una serie di allegati. Anche se molto lavoro rimane da fare, non mancano le novità. La prima riguarda proprio il numero degli articoli di cui sarà composto il nuovo codice. Senza tagli in corsa saranno 249, non molto meno dei 257 che compongono il testo in vigore oggi e che sembrano allontanare l'ipotesi di un codice snello composto dalle norme fondamentali, lasciando il compito di disciplinare l'operatività alle linee guida proposte dall'Anac di Raffaele Cantone e adottate con decreto di Porta Pia. Se la promessa di semplificazione verrà mantenuta non sarà tanto nel numero delle norme, ma nel modo con cui saranno scritte.
Una notevole novità riguarda il ruolo del Governo nell'attuazione della riforma. Nella bozza del decreto è infatti prevista l’istituzione di una cabina di regia a Palazzo Chigi con il compito di dare indirizzi sull'attuazione del nuovo codice. Una novità dirompente rispetto alla legge delega approvata dal Senato il 14 gennaio che individua nell'Anac il “regolatore” del mercato, magari in tandem con il ministero delle Infrastrutture, ma senza mai citare
ruoli da assegnare alla Presidenza del Consiglio.
Oltre a proporre atti di indirizzo per l’applicazione del codice l’«organo di policy» da istituire a Palazzo Chigi avrà anche il compito di monitorare la fase di attuazione del nuovo codice, con l'obiettivo di proporre soluzioni, evidentemente da adottare nei decreti correttivi previsti dalla legge di delega. Anche qui si tratta di una funzione in qualche modo sovrapponibile a quella dell'Anac, organo di vigilanza con il potere di segnalare a Governo e Parlamento eventuali intoppi normativi. Importante l’impulso all’innovazione del settore dei lavori pubblici.
Per i progetti e le opere pubbliche oltre la soglia europea (5,2 milioni per i lavori, 209 mila euro per la progettazione) viene previsto l’uso obbligatorio del Bim, piattaforma di progettazione che consente di condividere e anticipare gli “effetti” del progetto in cantiere, riducendo gli imprevisti che comportano la lievitazione dei costi. Al momento, la bozza prevede che l’obbligo scatti entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice. Un anno è invece il tempo assegnato all’Anac e alle Infrastrutture per definire (con un decreto) il passaggio alle procedure digitali per l’assegnazione degli appalti pubblici,
Recependo l’impulso della delega, il decreto riduce al minimo la possibilità di ricorso al massimo ribasso per l’assegnazione delle gare. Tenere conto solo del prezzo sarà possibile solo per i contratti di importo inferiore alle soglie Ue relativi a interventi di manutenzione o a bassa complessità di esecuzione. Per gli incarichi di progettazione si potrà usare solo l'offerte più vantaggiosa. Confermato anche lo spostamento dell'incentivo del 2% per i tecnici Pa dalle attività di progettazione a quelle di programmazione e controllo degli investimenti.
Disciplinato poi l’uso del documento di gara unico europeo per la partecipazione alle gare, l’assegnazione dei commissari di gara a sorteggio e l’istituzione di una banca dati dei requisiti delle imprese (l’attuale Avcpass) che sarà gestita dalle Infrastrutture. Nei contratti di partenariato dovrà essere garantito il trasferimento del rischio operativo ai privati durante tutta la durata della gestione.
I bandi potranno prevedere premi per le imprese che si impegnano nel reimpiego del personale giù utilizzato nell’appalto o che favoriscano la manodopera locale. I bandi che contengono queste clausole sociali dovranno essere segnalati all’Anac per verificare la compatibilità con le regole Ue.
Ancora da definire invece delle centrali di committenza così come molti dei poteri e dei ruoli affidati all’Anticorruzione, inclusi gli «strumenti di regolazione flessibile» del mercato (la cosiddetta «soft law»).
ANAC - parere responsabile lavori pubblici
ANCE ha presentato ad ANAC, in data 9 giugno 2015, una istanza di parere in relazione ad una gara del Comune di Vercelli avente ad oggetto primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortica esterna della Torre Civica di Vercelli. In particolare il quesito era volto a chiarire la legittimità della previsione della lettera di invito alla gara secondo la quale l’appaltatore assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori , in contrasto con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 81/08.
ANCE, nell’istanza di parere, ha evidenziato che il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'articolo 89, comma 1, lettera c), definisce il Responsabile dei lavori come "il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento".
In tal senso, a parere di ANCE, la clausola della lettera d'invito in esame, risulta in contrasto con il dettato normativo sopra riportato, in quanto nell'ambito dei lavori pubblici - quali sono l'oggetto del decreto legislativo n. 163/2006 - il responsabile dei lavori non può essere l'Appaltatore bensì è il Responsabile del procedimento.
ANAC con parere n. 228/2015 ha rilevato che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010 la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il Consiglio ha pertanto concluso ritenendo non conforme l’operato della stazione appaltante e chiedendo alla stessa di far conoscere i provvedimenti assunti a seguito della pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dal 4 gennaio 2016, giorno di ricevimento della comunicazione.
Nasce il Task group europeo: la regia italiana al Mit
E’ stato costituito l’Eu Bim Task Group, organismo cofinanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di guidare il settore delle costruzioni verso la nuova era della digitalizzazione dei processi. Il gruppo si propone di ricondurre tutte le iniziative fatte finora a livello di singole nazioni «entro un approccio condiviso e simmetrico a livello Europeo, così da promuovere un Settore delle Costruzioni Digitalizzato a livelli di eccellenza mondiale».
La presidenza del task group europeo è stata affidata all'inglese Adam Matthews. «In quanto Gruppo di Lavoro - ha detto - Matthews - riteniamo che il Settore Pubblico possa assumere un ruolo principale nella UE-28 e, in definitiva, supportare l'Europa nel dar vita a un eccellente Settore delle Costruzioni contraddistinto da Libera Concorrenza, Digitalizzazione e Competitività».
La cabina di regia in Italia del gruppo europeo sarà presso il ministero delle Infrastrutture. A partecipare alle riunioni del Task group è Pietro Baratono, provveditore alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna.
Le prime iniziative per recepire con norme specifiche la digitalizzazione delle costruzioni si deve a Finlandia e Norvegia. Successivamente sono arrivati altri paesi, dal Regno Unito, dall'Olanda e, più recentemente, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna.
Il Consiglio Direttivo dell’EU BIM Task Group si è riunito la prima volta il 19 Gennaio 2016 a Bruxelles. Esso attualmente include quattordici Stati Membri Comunitari rappresentati da Committenze Pubbliche, Agenzie del Demanio, Enti Infrastrutturali, Strateghi di Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito».
La Commissione Europea ha da poco assegnato allo EU BIM Task Group un finanziamento per il biennio 2016-2017 allo scopo di realizzare una Rete Europea finalizzata all'allineamento uniforme del ricorso al Building Information Modelling nell'ambito dei Lavori Pubblici.
Qui il sito dell’EU BIM Task Group.
PROFESSIONI
Il CDM vara il Jobs act degli autonomi
Il Consiglio dei Ministri di giovedì 28 gennaio ha approvato un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento:
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Disposizioni in materia di lavoro autonomo
La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
Le principali misure riguardano:
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la previsione di agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità:
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nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
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nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
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la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
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il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
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la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
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la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
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Disposizioni in materia di lavoro agile
La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
È previsto che:
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il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
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gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
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il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
IRAP: la pagano soltanto i professionisti con autonoma organizzazione
I professionisti devono pagare l’Irap solo quando la sua attività è organizzata in forma autonoma. Lo ha chiarito la Cassazione, che con la sentenza 573/2016 ha spiegato anche che gli ammortamenti per i beni strumentali non sono sufficienti a provare l’autonoma organizzazione.
La Cassazione ha spiegato che il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere accertato caso per caso dal giudice e ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e non inserito in strutture organizzative riferibili ad altri. Ma non solo, perché il professionista deve anche utilizzare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o avvalersi di collaboratori in modo non occasionale.
Quando ricorrono questi presupposti, il professionista deve pagare l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Per spiegare meglio il caso, i giudici hanno affermato che deve pagare l’Irap chi si avvale di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico generano un valore aggiunto rispetto all’attività intellettuale supportata solo da strumenti indispensabili.
La Cassazione ha concluso spiegando che la presenza di ammortamenti per l’acquisto di beni strumentali di elevato valore non prova da sola l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Se, si legge nella sentenza, il capitale investito è funzionale solo allo svolgimento dell’attività professionale e non costituisce un fattore produttivo di reddito, il professionista non deve pagare l’Irap.
Nel caso esaminato, un professionista aveva versato l’Irap, ma aveva successivamente chiesto il rimborso. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta, ma nei vari gradi di giudizio è stata riconosciuta al professionista la restituzione delle somme.
ITALIA CREATIVA: il primo studio sull’industria della cultura e della creatività italiana
È stato presentato il 20 gennaio alla Triennale di Milano “Italia Creativa”, il primo studio sull’industria della Cultura e della Creatività italiana realizzato da Ernst &Young con il supporto delle principali associazioni di categoria, guidate da Mibact e SIAE.
Obiettivo della Ricerca “Italia Creativa” è quello di delineare un quadro d’insieme sui numeri e le potenzialità complessive di un’industria che raramente viene considerata nel suo totale. Lo studio ha misurato 11 settori: Architettura, Arti performative, Arti Visive, Cinema, Libri, Musica, Pubblicità, Quotidiani e Periodici, Radio, Televisione e Home Entertainment, Videogiochi.
Per il 2014 (anno di riferimento), il valore economico complessivo è pari a 47 miliardi di euro, il 2,9% del prodotto interno lordo nazionale. Gli addetti sono quasi 1 milione, il 41% dei quali sono giovani fra i 15 e i 39 anni, contro una media del 37% in tutti i settori dell’economia del Paese.
Lo studio relativo al settore Architettura è consultabile qui.
Il settore Architettura
L’evoluzione di questo settore nel corso degli ultimi decenni - spiega lo studio - si potrebbe condensare in quella altrettanto profonda della figura dell’architetto: oggi una professione più che una vocazione, con connotati molto più tecnici e molto meno artistici. Il primato della funzione sull’estetica non è solo la conseguenza di una mutata sensibilità, ma anche della pesante crisi economica che non ha risparmiato il comparto.
Il valore economico del settore Architettura nel 2014 è pari a 2,6 miliardi di euro (diminuito del 6,2% rispetto al 2012), mentre gli occupati sono 69.489 (diminuiti del 5,6% rispetto al 2012). Quindi, fra il 2012 e il 2014 il valore del mercato dell’architettura è sceso di circa 170 milioni di euro e ha perso più di 4.000 occupati.
“Ma c’è una evidente disparità - prosegue la ricerca -: gli studi di architettura italiani con le spalle più larghe continuano a crescere. Il valore del fatturato aggregato per le top 25 società italiane è cresciuto del 17% nel 2014. Questo sviluppo asimmetrico è soprattutto legato alle attività in altre aree geografiche in espansione economica (come il Sud-Est asiatico), che offrono opportunità più difficili da cogliere per realtà nazionali medio-piccole”.
Considerando il fatturato in Italia delle prime 25 società di architettura, gli studi guidati da Renzo Piano (11.685.000 euro di fatturato nel 2014), Antonio Citterio (fatturato di 8.601.000 euro nel 2014) e Roberto Baciocchi (fatturato di 7.436.000 nel 2014) risultano ai primi tre posti. Tra le prime 15 società di architettura in Italia ci sono anche architetti stranieri con società che fatturano in Italia (es. David Chipperfield Architects).
In generale, il calo del volume d’affari e degli addetti registrato tra il 2012 e il 2014 ha spinto molti a cercare risposte nuove, che diano slancio al settore e siano portatrici di valore per la comunità. Uno dei temi globali al centro del dibattito, con riflessi anche in Italia, è quello della sostenibilità. Bioarchitettura, risparmio energetico ed energie rinnovabili, materiali “a chilometro zero” e riciclabili: elementi più o meno nuovi che, adeguatamente supportati, possono offrire rinnovate possibilità di sviluppo.
Le eccellenze italiane
Fra gli esempi più significativi di architettura sostenibile italiana, lo studio cita il MUSE - Museo delle Scienze a Trento e, fra i casi di successo internazionale di nuove realtà italiane, segnala il gruppo RhOME for denCity, guidato da Chiara Tonelli, docente di Tecnologia dell’architettura presso l’Università degli Studi Roma Tre, che ha vinto il Solar Decathlon Europe 2014.
Le nuove esperienze nel campo della sostenibilità si inscrivono nella cornice della riqualificazione urbana. “Gli spazi cittadini in cui oggi si concentra la sperimentazione architettonica sono le periferie, viste come un potente strumento per l’integrazione di fasce sociali spesso emarginate. Gli interventi investono il consolidamento e il restauro degli edifici pubblici, i luoghi d’aggregazione, la funzione del verde e la funzione del trasporto pubblico”.
A questo proposito, la ricerca ricorda il gruppo G124 fondato da Renzo Piano con l’obiettivo di attrarre giovani architetti per la realizzazione di un vero e proprio laboratorio focalizzato sul “riscatto architettonico” delle periferie. Alcuni fra i progetti che hanno coinvolto il Gruppo sono stati la Borgata Vittoria a Torino, il Viadotto dei Presidenti a Roma e il Quartiere Librino di Catania.
Inoltre, l’Italia è presente al vertice delle classifiche di quattro tra i maggiori premi di architettura di edifici a livello internazionale: il LafargeHolcim Award for Sustainable Construction ha premiato il progetto Saline Joniche di Reggio Calabria (2014 - Francisco Leiva - Grupo aranea, Alicante, Spain; Marco Scarpinato - AutonomeForme, Palermo, Italy); il World Architecture Festival ha premiato nel 2014 il progetto Urban SkyFarm a Milano (Rogers Stirk Harbour + Partners and Arup Associates); il Bosco Verticale di Stefano Boeri a Milano ha vinto il premio CTBUH Skyscraper Award nel 2015; nel 2012 Palazzo Lombardia (Paolo Caputo Partnership; Sistema Duemila Architettura e Ingegneria s.r.l.) è il progetto vincitore del premio per il miglior grattacielo in Europa; nel 2010 il MAXXI di Roma di Zaha Hadid ha vinto il celebre Riba Stirling Prize.
Le innovazioni in architettura
“L’architettura in Italia, come riflesso del panorama internazionale - spiega la ricerca - , costituisce un’arte pronta e aperta ad innovare, condividendo con altri settori temi, spunti e oggetti di innovazione e sperimentazione. Tra questi, l’utilizzo dei materiali nell’architettura è da sempre un fenomeno interessante, che apre nuove opportunità e che caratterizza parte del dibattito settoriale.
Ad esempio, le declinazioni della ceramica riguardano sia gli interni sia gli esterni e, parlando di utilizzi, includono pavimenti e rivestimenti classici, grandi formati, facciate ventilate, pavimentazioni ad alto spessore con posa flottante, schermature solari (frangisole). Tali declinazioni possono supportare gli architetti in diversi utilizzi: alleggerimento del gres porcellanato per l’utilizzo in facciata, fonoassorbimento per uso interno, contenimento energetico attraverso soluzioni coibenti sono esempi al riguardo.
L’impatto, inoltre, delle evoluzioni tecnologiche e digitali, che ormai entrano in un numero sempre maggiore di settori, vede anche nell’architettura un terreno fertile. Ad oggi, nel contesto globale, il tema della Realtà Aumentata, ad esempio, costituisce un elemento di profondo rinnovamento rispetto al passato, con riflessi interessanti anche in Italia. Rispetto alla Realtà Virtuale, che prevede la totale immersione in un mondo interamente ricostruito in 3D attraverso l’uso di hardware apposito molto costoso, la Realtà Aumentata aggiunge digitalmente solo alcuni elementi alla realtà, impattando sempre maggiormente sia in fase di progettazione, sia di comunicazione.
Ulteriore trend architettonico innovativo, derivante da sperimentazioni in ambito di innovazione sui materiali, tecnologiche ed energetiche, sono le cosiddette “facciate mediatiche”, ovvero facciate di edifici diventate “schermi” veri e propri che trasmettono messaggi o che interagiscono con l’ambiente esterno.
Obbligo di POS: il 1° febbraio il decreto previsto in Legge di stabilità 2016 (comma 900)
Entro il 1° febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) dovrà definire in un decreto le multe per chi non installa il POS nel proprio studio o negozio, i casi in cui sia giustificata l’impossibilità tecnica di installarlo e le commissioni sui pagamenti.
Infatti, al fine di favorire la diffusione della cultura dei micropagamenti con carta di credito o di debito e aumentare la tracciabilità dei pagamenti, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, la Legge di Stabilità 2016, all’art. 1, comma 900, ha prescritto che entro il 1° febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dello Sviluppo Economico dovranno definire i tetti delle commissioni da applicare ai pagamenti elettronici.
Le commissioni applicate dalle banche dovranno comunque essere effettivamente commisurate ai costi del servizio erogato, senza scaricarsi sul professionista o sull’esercente che riceve il pagamento.
Spetterà al decreto del Mef definire anche l’importo delle multe e i casi di “oggettiva impossibilità tecnica” nei quali è possibile non rispettare tali adempimenti.
In attesa del decreto sulle modalità dei pagamenti in moneta digitale, di cui al momento non si conosce neanche la bozza, dal 1° gennaio 2016 è diventato obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti elettronici di qualsiasi importo (anche sotto i cinque euro), come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
Fino al 2015 l’obbligo è stato applicato solo all’acquisto di prodotti o alla prestazione di servizi di importo superiore a 30 euro. Dal 2016 invece i professionisti e gli esercenti commerciali dovranno accettare pagamenti elettronici di piccolo importo, anche sotto i cinque euro, sia con carte di debito che con carte di credito.
Attualmente però chi non rispetta l'obbligo di accettare pagamenti digitali non incorre in alcuna sanzione.
Cassazione: contratto con il professionista, sì al recesso anticipato
Nei contratti stipulati con i professionisti il cliente può recedere dal contratto prima della scadenza, a patto che il regolamento negoziale, il documento in cui vengono esplicitati gli accordi tra le parti, non escluda tale possibilità.
A spiegarlo la sentenza della Cassazione 469/2016 che ha respinto il ricorso di un medico che richiedeva un risarcimento dal cliente per aver interrotto il loro rapporto contrattuale di consulenza prima della scadenza stabilita.
Secondo i giudici, infatti, “la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto a favore del cliente dal primo comma dell’art. 2237 cod. civ”. Per escludere la possibilità di recesso anticipato è necessario, secondo la Cassazione, che nel “regolamento negoziale le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”.