Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 12 aprile 2016
Autotutela amministrativa: i limiti temporali introdotto a seguito della novella normativa di cui alla L. 124/15
Con una la recente sentenza n.351 del 17 marzo 2016, il Tar Puglia ha ritenuto illegittimo l’annullamento in autotutela di un titolo concessorio che sia stato adottato oltre il termine di 18 mesi espressamente previsto dall’art. 21 nonies, della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla L. n. 124 del 2015 (entrata in vigore il 28.8.2015), a nulla rilevando che, entro il medesimo termine, la P.A. abbia effettuato, nei confronti dell’interessato, la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo; infatti, il tenore letterale della suindicata disposizione normativa rinvia chiaramente, a tal fine, al momento di adozione effettiva del provvedimento di autotutela (“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio….”).
Tale divisamento, spiega il giudice pugliese nella sentenza testé in rassegna, appare in linea con una interpretazione logico – sistematica della norma in parola, in considerazione del fatto che “ritenere sufficiente l’adozione della comunicazione di avvio del procedimento, per il rispetto del termine normativamente imposto, conduce a ritenerlo, di fatto, non perentorio ai fini dell’adozione dell’atto definitivo di autotutela. Una siffatta conclusione esegetica si sostanzierebbe in una interpretazione sostanzialmente abrogativa della novella”.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
Sempre in tema di permesso di costruire: Tar Campania, sentenza n. 609 del 16 marzo 2016 ed il dovere di soccorso istruttorio nell’ambito del procedimento concessorio.
Con la sentenza in rassegna, il Tar Campania ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha rigettato un istanza tendente ad ottenere l’accertamento di conformità relativamente ad un manufatto edilizio abusivamente realizzato e, contestualmente, ha archiviato la pratica, che sia motivato con riferimento alla carenza degli elaborati progettuali e alla documentazione tecnico-amministrativa allegati alla medesima istanza; tale modo di procedere, infatti, è sicuramente illegittimo, dovendo la constatazione, da parte del Comune, dell’incompletezza della richiesta di sanatoria condurre, in ogni caso, non già al diniego o all’archiviazione della stessa, quanto piuttosto ad una doverosa attività di integrazione della medesima.
In questi termini il Tar campano il quale ha preliminarmente constatato che, nella vicenda sottoposta al suo vaglio, l’ente si sarebbe determinato a respingere l’istanza di accertamento di conformità non per ragioni sostanziali, attinenti cioè alla eventuale non sanabilità, sotto il profilo urbanistico, degli interventi realizzati, ma unicamente per ragioni formali, rappresentate, nello specifico, dalla dedotta carenza degli elaborati progettuali e della documentazioni tecnico amministrativa, allegati alla medesima istanza.
Tale condotta è stata censurata anche alla stregua della consolidata giurisprudenza, al lume della quale, come ha ricordato il Decidente, “la carenza documentale, nell’ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla legge n. 241 del 1990, può dar luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell’istanza del privato solo laddove la pubblica amministrazione abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria (in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima amministrazione) ad un compiuto esame della fattispecie. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego o l’archiviazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria di opere edilizie abusive motivato con esclusivo riferimento alla incompletezza della documentazione depositata dall’istante, trattandosi di circostanza che può legittimare solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell’Autorità competente a pronunciare sulla domanda” (ex multis T. A. R. Campania Napoli, sez. IV, 5 agosto 2009, n. 4730)”.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
Eccezione di inadempimento e ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo.
La sentenza n. 516 del 16 marzo 2015 resa dal Tribunale civile di Parma esclude che la negligenza del professionista nel disbrigo della pratica edilizia possa costituire ex se causa di risoluzione del contratto d'opera professionale
In questi termini la sentenza, a tenore della quale “il ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo non giustifica l'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta. Invero, da un lato, non risulta che fosse stato fissato al tecnico un termine per adempiere e neppure risulta che nel corso del mandato professionale siano stati formulati solleciti da parte dei committenti. Dall'altro, occorre considerare che non risulta certamente addebitabile all'attore la mancata utilizzazione da parte della convenuta del permesso di costruire”.
avv. Riccardo Rotigliano