Sintesi di monitoraggio legislativo 15 - 29 aprile 2017
NOTA POLITICA
Con l’approvazione del Documento di economia e finanza e la pubblicazione del decreto-legge n. 50 (la “manovrina” da 3,4 miliardi chiesta da Bruxelles) prende corpo la politica economica del Governo, che in autunno si concretizzerà in una manovra correttiva sui saldi di finanza pubblica tra i 10 e i 20 miliardi. A metà maggio la Commissione Europea fornirà la sua valutazione, insieme alle stime di primavera.
“MANOVRINA”
La manovrina pubblicata in Gazzetta Ufficiale: estensione dello split payment ai liberi professionisti
Il Consiglio dei ministri di martedì 11 aprile ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2017 (qui il testo del DEF e di tutti gli allegatI) e un decreto legge che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile (qui il testo del provvedimento).
Il disegno di legge di conversione della cd. manovrina inizierà l’iter parlamentare alla Camera dei Deputati, dove è stato assegnato in Commissione bilancio (AC 4444).
Tra le misure di quest’ultimo provvedimento, si evidenzia, in particolare, l'estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Si prevede, infatti, che lo split payment opera:
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione in generale, come definita dalla legislazione in materia di finanza pubblica (la disciplina previgente, invece, limitava la scissione dei pagamenti solo alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici specificamente indicati dalla norma).
Inoltre, lo split payment viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti delle:
- società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
- società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni
- società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti
- società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Viene eliminata la norma secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (abrogazione comma 2, articolo 17-ter, Dpr 633/1972). Con tale abrogazione vengono assoggettate al regime in oggetto le prestazioni rese dai liberi professionisti alla pubblica amministrazione e agli altri soggetti sopra indicati.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Un successivo decreto del Mef detterà le disposizioni di attuazione della nuova disciplina.
La relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che dall’applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio si stima, per il 2017, un recupero IVA di 35 milioni di euro (70 milioni su base annua).
Qui per approfondire il tema dell'estensione dello split payment ai liberi professionisti.
Sul punto Fondazione Inarcassa ha espresso la propria piena contrarietà. Tale meccanismo, infatti, creerà notevoli problemi di liquidità ai lavoratori autonomi e costituisce solo un'inutile vessazione. Già nel 2015, quando la scissione dei pagamenti dell'Iva fu introdotta dalla legge di Stabilità, Fondazione Inarcassa fu tra i primi a rendersi conto dell'ingente danno che avrebbe comportato per la categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti, già soggetti alla ritenuta d'acconto Irpef nella misura del 20%.
Qui per approfondire.
Altre misure di interesse contenute nel dl manovrina
Il Decreto Legge 50/2017 mette a disposizione 1 miliardo di euro all’anno fino al 2019. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo (491 milioni di euro per l’anno 2017, 717 milioni di euro per l’anno 2018 e 700 milioni di euro per l’anno 2019) che destina risorse ad interventi nei Comuni del cratere e nei Comuni delle zone a rischio sismico 1.
Nei Comuni del cratere saranno finanziati:
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
- gli interventi di ricostruzione privata.
Nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 saranno finanziate:
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e i relativi progetti di adeguamento;
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati.
Inoltre, il Fondo incentiverà piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per il 2017.
Infine, una quota di 50 milioni per il 2017 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 vengono concessi agli enti locali per l'acquisto e la manutenzione di mezzi e attrezzature per il soccorso della popolazione civile.
Terremoto: nuove risorse per la ricostruzione
Per consentire l’avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici, il Governo autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2017.
Inoltre, per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, è stato incrementato con 327 milioni di euro (63 milioni di euro per l’anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019) il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, istituito dall’articolo 4, comma 1 del DL 189/2016 con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016.
Infine, vengono istituite Zone franche nei Comuni del cratere per il sostegno al reddito e all’attività delle imprese. A seconda dei danni subìti, le imprese potranno beneficiare dell’esenzione Ires e Irpef, fino a 100 mila euro di reddito annuo, dell’Irap su una produzione fino a 300 mila euro annui, dell’Imu e dei contributi previdenziali e assistenziali.
LAVORI PUBBLICI
Il correttivo al nuovo codice appalti non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In arrivo modifiche sui poteri dell'Anac
Si allungano i tempi di pubblicazione del decreto correttivo della riforma degli appalti: approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 aprile, il testo è stato firmato dal Capo dello stato il 19 aprile, giusto in tempo per non "bucare" i tempi della delega che scadevano proprio quel giorno.
Secondo alcune versioni il provvedimento – che conta 131 articoli – è prossimo alla pubblicazione e starebbe solo scontando un fisiologico tempo di coda al Poligrafico.
Secondo un'altra versione - non confermata - l'allungamento dei tempi di pubblicazione sarebbe dovuto a una attenta operazione di "drafting" (anche grammaticale) del testo per evitare il ripetersi dell'episodio della maxi-errata corrige resasi necessaria a valle della pubblicazione del nuovo codice, con inevitabile coda polemica sui giornali.
Secondo altre versioni, sul percorso finale ha pesato la polemica sulla cancellazione - decisa nel secondo passaggio in Consiglio dei ministri - del potere di «raccomandazione vincolante» dell'Anac, contenuto nell’art. 211, secondo comma del codice. Il Governo - è l'argomentazione - starebbe pensando a come risolvere la "grana" ancora prima di pubblicare il Correttivo, magari con un decreto legge capace di "sbianchettare" il tratto di penna che ha cancellato la misura che dava a Cantone il potere di intimare alle Pa di rimuovere in autotutela gli atti illegittimi. Possibile che ci sia pensato per qualche ora, ma anche in tempi di grande disinvoltura normativa sembra difficile che si sia dato credito troppo a lungo a una soluzione simile: complicato ipotizzare un decreto capace di abrogare una norma non pubblicata e dunque "tecnicamente" inesistente, per quanto promulgata. Per essere abrogata, la misura contenuta del correttivo dovrebbe essere quantomeno pubblicata in Gazzetta, acquisendo un numero e una data di riferimento.
D'altra parte sulla modifica da apportare al correttivo per ripristinare i pieni poteri dell'Anac si sarebbe già trovata un'intesa in Parlamento. I due relatori che hanno seguito fin dall'inizio la partita della riforma degli appalti - Stefano Esposito in Senato e Raffaella Mariani alla Camera - sono infatti già d'accordo su un emendamento da presentare alla Manovrina al in attesa di conversione a Montecitorio. E qui una novità c'è.
Rispetto alle ipotesi circolate nei giorni scorsi che facevano pensare alla possibilità di reinserire il potere di raccomandazione nella versione "depotenziata" suggerita dal Consiglio di Stato, i due relatori hanno invece scelto la via di un emendamento meramente ripropositivo del comma 2 dell'articolo 211 cancellato dal Correttivo. Ripristinando, dunque, in toto la vecchia versione della «raccomandazione vincolante», senza alcuna modifica. «Noi presenteremo l'emendamento in questi termini - conferma Esposito-. Se qualcuno pensa che invece quel potere va corretto, modificato o depotenziato deve uscire allo scoperto e metterci la sua faccia. Così capiremo anche da quale mano è arrivata la modifica».
Impossibile invece verificare per vie ufficiali i reali motivi del "ritardo" accumulato dal Correttivo, il cui testo è peraltro ormai largamente circolato prima in bozza e poi nelle versioni definitive ed è quindi diffusamente conosciuto. Un dato questo non neutrale alla luce del tempo trascorso. Facile infatti pensare alla possibilità che le stazioni appaltanti siano in questa fase indotte a rinviare la pubblicazione dei bandi di gara per non incorrere in complicati periodi di interregno normativo o anche solo per sfruttare le norme di maggior favore in arrivo. Un'eventualità questa che rischia di creare un nuovo "buco" di mercato di almeno un mese. Se anche andasse in Gazzetta oggi, infatti, il decreto entrerebbe in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, dunque a metà maggio.
C'è poi un altro punto da considerare. Nessuna (o pochissime) tra le 441 correzioni al testo del Dlgs 50/2016 porta con sé un'indicazione sulla fase transitoria. A parte la vacatio di 15 giorni non viene specificato da nessuna parte cosa accade alle procedure in corso al momento di entrata in vigore del Correttivo. Certo la regola generale è che le novità normative si applicano ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore delle modifiche. Ma cosa accade alle gare già bandite che a un certo punto della procedura incontrano sulla strada una norma modificata dal Correttivo? Un esempio potrebbe fornirlo la misura che include il falso in bilancio tra i motivi di esclusione dalle gare. Come si dovrà comportare una Pa che si dovesse trovare di fronte a una condanna simile verificata dopo l'entrata in vigore del Correttivo per una gara bandita prima? L'impresa dovrà essere esclusa oppure no? Il rischio di confusione è dietro l'angolo. E il ritardo accumulato dalla pubblicazione del decreto non fa che acuire i pericoli. (edilizia e territorio – Il Sole 24 ore)
Pubblicazioni di interesse in Gazzetta ufficiale
- Legge 20 aprile 2017, n. 49 di Conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti e il testo coordinato del decreto legge.
Conseguentemente l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ordinanza con la quale è stata disposta la sospensione delle operazioni relative ai referendum popolari aventi ad oggetto i due istituti.
- Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' e il testo coordinato del decreto legge.
Consumo di suolo: la Lombardia prova ad alleggerire i vincoli
Il 3 aprile 2017 la Giunta regionale lombarda ha approvato una proposta di progetto di legge, volta modificare l'art. 5 della l.r. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Regionale nei prossimi giorni.
L'obiettivo principale dell'iniziativa legislativa consiste nella volontà di «ovviare alle limitazioni poste nell'esercizio della funzione amministrativa in materia di governo del territorio da parte dei Comuni durante la fase transitoria di adeguamento della pianificazione territoriale prevista dalla stessa legge regionale».
Dalla lettura dell'articolato del progetto di legge, e dalla relazione illustrativa allegata, si comprende infatti che la proposta consegue al mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati (Ptr e Ptcp) rispetto a quelli comunali, che ha determinato una severa limitazione nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio da parte delle Amministrazioni locali.
In considerazione delle imminenti scadenze individuate dalla versione vigente della legge che disciplina la materia e delle potenziali ricadute derivanti dall'approvazione del testo, il Presidente della Giunta ha chiesto che la discussione dell'allegato progetto di legge avvenga nella seduta del Consiglio Regionale del 23 maggio.
PROFESSIONISTI
Liberi professionisti: al via l’indagine ISTAT
A partire dal secondo trimestre del 2017, l’Istituto nazionale di statistica (Istat), nell’ambito della rilevazione campionaria sulle forze di lavoro, condurrà un approfondimento sul lavoro indipendente. Per la prima volta saranno rilevate informazioni utili a comprendere meglio le condizioni di svolgimento del lavoro autonomo e libero professionale.
Così come già avviene negli altri Paesi dell’Unione europea, dal 1999, nel secondo trimestre di ogni anno, la rilevazione sulle forze di lavoro viene condotta con un supplemento di quesiti (modulo ad hoc) decisi a livello europeo volti ad approfondire un particolare aspetto del mercato del lavoro.
Il modulo ad hoc del 2017, le cui interviste saranno effettuate tra aprile e luglio, sarà dedicato a approfondire la situazione lavorativa dei lavoratori indipendenti.
Vengono intervistati tutti gli individui con più di 15 anni appartenenti alle famiglie rientranti nel campione. Le famiglie da intervistare vengono estratte dalle liste anagrafiche comunali secondo una strategia di campionamento volta a costruire un campione statisticamente rappresentativo della popolazione residente in Italia relativamente alle variabili oggetto d'indagine.
Nuovo disegno di legge delega per la riforma del catasto
Dopo il nulla di fatto dello scorso anno, la riforma del Catasto torna alla ribalta con un nuovo disegno di legge delega presentato al Senato dal Sen. Mauro Maria Marino, Presidente della Commissione Finanze. Tuttavia, il provvedimento - il cui testo, con la relazione illustrativa allegata, è disponibile qui - non ha ancora iniziato l’iter parlamentare.
Professionisti e PMI del Sud, in arrivo un fondo di garanzia da 200 milioni di euro
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 13 marzo 2017, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 aprile (disponibile qui) ha istituito un fondo di garanzia - denominato Riserva PON IC - da 200 milioni di euro per agevolare l’accesso al credito da parte di professionisti e piccole e medie imprese (PMI) del Mezzogiorno.
Oltre agli interventi di garanzia diretta, controgaranzia, cogaranzia (comprese le garanzie su portafogli di finanziamenti) può essere concessa la garanzia della ‘Riserva PON IC’ per operazioni dirette al finanziamento:
- delle fasi iniziali dell'attività dei beneficiari;
- del capitale connesso all'espansione dell'attività dei beneficiari;
- del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario;
- di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
- di attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione;
- di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti.
La garanzia della Riserva PON IC è concessa in favore dei soggetti beneficiari a titolo gratuito con una copertura massima dell’80% del finanziamento.
Le risorse sono destinate, per l’importo 194.800.000 euro ad interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia) e, per l’importo di euro 5.200.000 euro per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).
Agenzia Entrate-Mise: credito imposta investimenti R&S
Credito d’imposta ricerca e sviluppo, arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 13/E, elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia fornisce istruzioni alle imprese che intendono usufruire dell’incentivo, alla luce delle modifiche introdotte, al fine di potenziare lo strumento, con l’ultima Legge di bilancio. Tra le novità, che si applicano da quest’anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. E ancora: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore. Si tratta di novità significative, che hanno un impatto sul calcolo dell’incentivo: a questo proposito, il documento di prassi fornisce istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione, spiega con esempi come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e risponde ad alcuni quesiti specifici
FISCO
Dl manovrina: sintesi disposizioni fiscali
Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni di natura fiscale (diverse dallo split payment, oggetto di precedente trattazione) di maggior interesse contenute nel dl 50/2017 - cd. manovrina.
- Detrazione dell'Iva (articolo 2)
(modifica articoli 19, comma 1 e articolo 25, comma 1, Dpr 633/1972)
Cambia il termine di decadenza per l'esercizio della detrazione dell'Iva relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati. In base alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Per effetto delle modifiche in esame, il termine viene ridotto, stabilendosi che la detrazione può essere operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il relativo diritto è sorto.
Modifiche anche al termine di registrazione degli acquisti; alla luce delle nuove disposizioni, infatti, le fatture di acquisto devono essere annotate nell'apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
- Contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3)
Passa da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono. Si prevede, inoltre, che nelle ipotesi di compensazioni eseguite in mancanza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, ovvero con visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni (modifica articolo 1, comma 574, legge 147/2013).
Le disposizioni valgono anche per i crediti relativi all'Iva (modifica articolo 10, comma 1, lettera a, Dl 78/2009).
Per i titolari di partita Iva che intendono eseguire compensazioni del credito Iva, scatta l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito stesso (precedentemente l'obbligo era previsto solo per importi superiori a 5mila euro annui). L'obbligo, inoltre, viene esteso anche alle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e dei crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi (modifica articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006).
Infine, viene esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione per il pagamento degli importi dovuti a seguito della riscossione coattiva delle somme oggetto di atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati (modifica articolo 1, comma 422, legge 311/2004).