Sintesi di monitoraggio legislativo 26 maggio - 9 giugno 2017

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LA MANOVRINA DI PRIMAVERA

 

Giovedì 1° giugno la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione della cd. manovrina, che è stato trasmesso al Senato per il via libera definitivo. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 23 giugno e i lavori del Senato entreranno nel vivo solo a partire da lunedì 12, dopo la scadenza elettorale di domenica 11. 

Il provvedimento reca misure di diretto interesse per i professionisti: il Sismabonus per acquistare case antisismiche in zona 1, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la cessione dell’ecobonus alle banche, il Fondo progettazione per i Comuni e lo split payment per i professionisti.

 

  • Sismabonus per l'acquisto di case antisismiche

In zona sismica 1, chi acquista da un’impresa di costruzione o ristrutturazione un immobile demolito e ricostruito con criteri antisismici potrà usufruire di una detrazione fiscale fino all’85% del prezzo di vendita.

  • Ecobonus in condominio, cessione alle banche

I contribuenti incapienti potranno cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità resta invece vietata per i condòmini non incapienti.

  • Professionisti, indici di affidabilità fiscale

Saranno istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. Gli indici esprimeranno, da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale.

La misura è stata introdotta dal un emendamento presentato dall’On. Pelillo.

Per un approfondimento, si rimanda alla sezione fisco.

  • Split Payment per i professionisti dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2017 lo split payment, meccanismo di scissione del pagamento dell’Iva, si applicherà anche ai professionisti che emettono fatture nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa. 

  • Fondo per la progettazione nei Comuni

Con 40 milioni di euro sarà supportata la progettazione definitiva per la realizzazione di nuove opere e interventi di miglioramento e adeguamento antisismico degli edifici pubblici nei Comuni in zona sismica 1. I Comuni che otterranno il contributo potranno affidare gli incarichi a progettisti esterni ed in seguito bandire gare per la realizzazione dei lavori.

  • Alberghi, tax credit senza limite

Il credito d'imposta per gli alberghi potrà essere utilizzato senza alcun tetto massimo per l'acquisto di mobili, purché i beni acquistati non siano ceduti per otto anni. Al momento, lo ricordiamo, il Tax credit prevede un tetto per l'acquisto di mobili del 10% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, per una spesa massima che può arrivare a 200.00 euro.

  • Realizzazione di impianti sportivi

I progetti per la realizzazione di impianti sportivi potranno prevedere la costruzione di immobili a destinazione d’uso diversa da quella sportiva, complementari o funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo, a condizione che non si tratti di nuovi edifici residenziali. Prima, durante e dopo le gare, la società sportiva utilizzatrice dello stadio potrà occupare in esclusiva il suolo pubblico attiguo all’impianto a fini commerciali.

  • Edilizia scolastica, 15 milioni di euro

Gli interventi di edilizia scolastica che le province e le Città metropolitane intendono effettuare nel 2017, potranno contare su un finanziamento da 15 milioni di euro.

  • Poteri dell’Anac

L'Autorità nazionale Anticorruzione non potrà più sanzionare le amministrazioni, ma agire in giudizio per impugnare i bandi che rischiano di violare le norme in materia di contratti pubblici. L'Anac potrà inviare alle Amministrazioni pareri motivati, contenenti i vizi di legittimità riscontrati, e regolare la sua organizzazione interna con un regolamento.

  • Durc

Anche chi si è avvalso della “rottamazione delle cartelle esattoriali” per regolarizzare la propria posizione potrà ottenere il certificato di regolarità contributiva e partecipare alle gare d’appalto. Il Durc sarà revocato in caso di versamento tardivo delle rate.

  • Zone franche urbane

Fino al 31 dicembre 2017, ai Comuni del cratere del sisma saranno riconosciute le agevolazioni delle Zone franche urbane. Per questa misura sono stati previsti 5 milioni di euro per il 2017. A seconda dei danni subìti, le imprese potranno beneficiare dell’esenzione Ires e Irpef, fino a 100 mila euro di reddito annuo, dell’Irap su una produzione fino a 300 mila euro annui, dell’Imu e dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

L’emendamento alla manovrina per superare l’impasse sul cambio di destinazione d’uso

Nel corso dell’esame alla Camera della manovrina è stato approvato un emendamento che potrebbe porre fine al caos sollevato dalla sentenza 6873/2017, con cui la Cassazione ha escluso che, dopo il restauro, gli edifici nei centri storici possano trasformarsi in alberghi o residenze di lusso.

L’emendamento prevede, infatti, che negli interventi di restauro e risanamento conservativo saranno consentiti i cambi di destinazione d’uso. 

Nella recente pronuncia, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il cambio di destinazione d’uso è qualificabile come un intervento di ristrutturazione pesante, per il quale è necessario il permesso di costruire.

I giudici hanno ricordato che il DL 133/2014 "Sblocca Italia" convertito nella Legge 164/2014, ha apportato delle semplificazioni al testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) consentendo, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, la possibilità di procedere al frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico. Questa semplificazione - ha precisato la Corte - non va confusa con il cambio di destinazione d’uso, che resta invece vietato.

Immediatamente dopo la sentenza in commento, l’ordine degli Architetti di Firenze ha sottolineato il punto critico, destinato a creare confusione rilevando come molti regolamenti edilizi vietano la ristrutturazione pesante all’interno dei centri storici. Dunque, molti interventi di recupero degli edifici storici rimarrebbero bloccati, visto che spesso sono finanziati da società che poi intendono trasformarli in residenze o alberghi. Il risultato prospettato dagli Architetti di Firenze sarebbe il progressivo abbandono e degrado dei centri storici, nonostante ci siano norme che incentivano il recupero del patrimonio edilizio esistente e impongono il consumo di suolo zero.

Adesso è intervenuto l’emendamento approvato alla manovrina, che modifica l’articolo 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell’edilizia, riscrivendo la definizione di “interventi di restauro e risanamento conservativo”. Se i contenuti saranno confermati anche nella seconda lettura parlamentare, al Senato, all’interno di questi lavori, saranno ammessi anche i cambi di destinazione d’uso a condizione che siano conformi con lo strumento urbanistico generale e i piani attuativi e che rispettino le caratteristiche dell’edificio.

In questo modo si dovrebbe sciogliere l’impasse che sta bloccando molti Comuni, che temendo interpretazioni normative errate hanno bloccato il rilascio delle autorizzazioni. Bisogna però considerare che Stato e Regioni hanno una competenza legislativa concorrente in materia di urbanistica. Il D.lgs. 222/2016 (contenente la tabella che, in corrispondenza di ogni lavoro riporta il titolo abilitativo da presentare) stabilisce che, salvo diversa normativa regionale, il cambio di destinazione d’uso richiede il permesso edilizio. La palla passa quindi alle Regioni, che devono prendere una posizione a riguardo.

 

 

 

LAVORI PUBBLICI

 

Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico: il volume con tutti i dati

Approda in formato digitale sul sito di #Italiasicura la pubblicazione del Piano nazionale delle opere e degli interventi arricchito dal Piano finanziario per la riduzione del rischio idrogeologico, presentato il 10 maggio scorso a Palazzo Chigi dal Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e dal Coordinatore della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche Erasmo D'Angelis.

Per la prima volta l’Italia è dotata di un piano nazionale di opere e interventi e di un piano finanziario per la riduzione del rischio idrogeologico.

Tutti i dati sono contenuti nelle 608 pagine del volume edito da Invitalia con prefazione del presidente del consiglio Paolo Gentiloni e gli interventi dei ministri Galletti, Delrio, De Vincenti, del capo della protezione civile Fabrizio Curcio e di D’Angelis e Grassi.

Il libro contiene, regione per regione, l’elenco delle opere, il loro costo e lo stato di avanzamento dei progetti e dei cantieri. E’ il risultato dei primi tre anni di lavoro della Struttura di missione per il contrasto al dissesto idrogeologico e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, voluta dal Governo Renzi e confermata dal Governo Gentiloni.

Qui il sito di #Italiasicura

Qui è possibile scaricare il piano.

 

Impianti sportivi, in arrivo 200 milioni di euro per mutui ai Comuni

Il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Antonio Decaro e il Commissario Straordinario dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) Paolo D’Alessio hanno presentato il nuovo bando “Sport missione Comune” per il 2017 che ripercorre l’iniziativa già sperimentata lo scorso anno che ha consentito la realizzazione di più di 301 progetti in 19 regioni.

Il nuovo bando ha una dotazione di 200 milioni di euro (il doppio rispetto allo scorso bando) divisi in due plafond. Il primo plafond, pari a 100 milioni, sarà offerto con mutui a tasso zero per consentire, entro la fine del 2017, la definitiva realizzazione di progetti già in fase avanzata. 

Qui per approfondire.

 

Veneto, varata la nuova legge contro il consumo di suolo

È stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la nuova normativa sul contenimento del consumo di suolo.  

“Con la nuova legge - ha sottolineato l’assessore regionale al territorio, Cristiano Corazzari - si promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che, oggi, deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali. In particolare, la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050”.

“La nuova legge regionale - ha spiegato l’assessore - stabilisce che l’obiettivo del contenimento di consumo di suolo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale”. 

Qui per approfondire.

 

Edilizia scolastica, 4mila cantieri per la sicurezza con i fondi stanziati dal Dpcm Gentiloni
Oltre 4mila cantieri di edilizia scolastica pronti a partire con il miliardo di euro circa che il Dpcm Gentiloni ha stanziato per il primo triennio di spesa 2017-2019. La lista è pronta, salvo un'ultima messa a punto del ministero dell'Istruzione insieme ai rappresentanti delle Regioni. Regioni che negli anni scorsi hanno raccolto dal territorio le istanze di finanziamento. Dopo il parere delle commissioni parlamentari (in corso) il Dpcm andrà alla Corte dei conti per la registrazione, dopodiché sarà operativo. La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, anche se la norma non lo richiede, definirà il piano finanziato dal Dpcm con un proprio Dm. Il filo conduttore del programma di spesa è l'aumento della sicurezza delle scuole esistenti, sotto vari aspetti.
Per l'adeguamento sismico delle scuole esistenti, il Dpcm Gentiloni ha destinato 773 milioni di euro in tre anni. I fondi serviranno per mandare in appalto oltre un migliaio di progetti pronti nei cassetti degli enti locali (si tratta di lavori il cui importo va da 500mila euro in su). A questa linea si aggiungono i 285 milioni in tre anni (2017-2019) stanziati dal medesimo Dpcm; e destinati a circa 3mila micro-interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici (impianti, sistemazione di controsoffitti, solai ecc.). In questo caso il costo dell'intervento oscilla tra i 50mila e 200mila euro. Il programma è in parte il frutto delle oltre 7mila diagnosi effettuate nei mesi scorsi sul patrimonio scolastico (e finanziate con 40 milioni, non ancora esauriti). Anche in questo caso - assicura il Miur - gli interventi sono già individuati e pronti per l'appalto. I fondi vengono erogati direttamente dal Miur in base ai vari stati di avanzamento (contratto di aggiudicazione, fasi di completamento, collaudo) e monitorati su una piattaforma informatica già ampiamente rodata. 

Anche le Province manderanno in appalto una ricca lista di interventi, con 306 milioni di euro in tre anni (2017-2019), anche questi gestiti dal Miur (ma al di fuori del Dpcm Gentiloni, in quanto il piano è stato inserito nel decreto Enti locali). 

Il Dpcm stanzia a favore dell'edilizia scolastica anche 256milioni di euro su un orizzonte di 13 anni (2020-2032). In questo caso, diversamente dai fondi appostati sul triennio 2017-2019, il Miur ha intenzione di sottoscrivere un mutuo con la Bei, per ottenere fin dall'inizio una somma di circa 200 milioni di euro (stimata al netto degli interessi, a carico dello Stato, pagati alla Bei). Il Miur ha già concluso una operazione simile con la Bei, ottenendo nel 2015 una somma di 905 milioni di euro (che ha finanziato quasi 1.600 interventi), già erogata agli enti locali per il 70 per cento. E un nuovo prestito da 238 milioni è in arrivo dalla Bei, perché il relativo decreto interministeriale - già firmato dalla ministra Valeria Fedeli nell'aprile scorso - è stato da pochi giorni firmato anche dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, oltre che dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio. Questi ulteriori fondi consentiranno di realizzare circa 300 interventi di edilizia scolastica, anche in questo caso già individuati nelle graduatorie definite dalle Regioni e approvate dal Miur.

 

 

Scuole Innovative, riparte il concorso di idee

Il concorso di idee “Scuole Innovative” è entrato nel vivo. Si è riunita nel pomeriggio di lunedì 5 giugno la commissione giudicatrice che ha comunicato le modalità di valutazione dei 1238 progetti presentati per la realizzazione di 51 nuove scuole su tutto il territorio nazionale.

La riunione, programmata per le 15.00, è stata trasmessa in streaming sulla pagina dedicata del Miur, ed è durata circa mezz'ora. Dopo aver fatto una ricognizione del materiale pervenuto e aver accertato che tutti i progetti fossero corredati dai documenti previsti dal Bando, la Commissione ha annunciato che l’esame dei progetti sarà suddiviso “per Regioni” e si svolgerà in più sedute pubbliche.

La commissione, nominata a fine marzo, è composta da cinque elementi:

- Ing. Marco Bartoloni, per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Bartoloni è un ingegnere civile e strutturale e presiede l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze;

- Arch. Laura Galimberti, per la struttura di missione ItaliaSicura/Scuole;

- Arch. Benedetta Tagliabue, come rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur). Fondatrice dello studio Miralles Tagliabue EMBT, con sedi a Barcellona e Shangai, ha ricevuto riconoscimenti alla carriera e premi internazionali e ha insegnato in prestigiose università, tra cui Harvard University, Columbia University e Barcelona ETSAB;

- Prof.ssa Maura Striano, docente di pedagogia generale e sociale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”; 

- Arch. Werner Tscholl, per il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC). Molto attivo in Alto Adige, ha ottenuto il “Premio Architetto italiano 2016”, riconoscimento attribuitogli per il complesso di opere che rivelano la volontà di affermare la cultura e la storia dei luoghi.

Il concorso è stato bandito a maggio 2016. La scadenza per la consegna degli elaborati è stata prorogata più volte, fino ad arrivare al 31 ottobre 2016. Dopo la nomina della commissione c'è stata una prima seduta di insediamento il 28 marzo. 

L’obiettivo del concorso è la realizzazione di 51 scuole grazie ad uno stanziamento di 350 milioni di euro. Gli edifici dovranno essere dotati di nuove soluzioni dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica. Per ognuna delle 51 aree su cui sorgeranno le scuole, la commissione individuerà tre proposte vincitrici che saranno premiate rispettivamente con 25mila, 10mila e 5mila euro. Una volta definiti i progetti, gli Enti Locali cureranno le fasi successive della progettazione, che potrà essere affidata anche ai vincitori del concorso, e la realizzazione dei lavori.

 

 

PROFESSIONISTI

 

Commissario Sisma: ordinanza n. 25 perimetrazione centri

In vigore dal 6 giugno 2017 la nuova ordinanza 23 maggio 2017, n. 25, del Commissario per la ricostruzione, che definisce i criteri in base ai quali le Regioni dovranno procedere alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi. (GU n. 128 del 5.6.2017).

Ispettorato Nazionale Lavoro: Testo unico salute e sicurezza

È disponibile il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli ed altre fonti normative ed amministrative.

INPS: interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma

Nell’ambito degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a causa dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi calamitosi e del verificarsi di nuovi eventi sismici, in particolare quello occorso il 18 gennaio 2017, il messaggio INPS 25 maggio 2017, n. 2174 comunica che sono stati previsti nuovi interventi e sono stati individuati gli ulteriori comuni interessati dal sisma, il cui elenco è riportato in allegato al messaggio.

Sia le imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione che i professionisti abilitati dovranno essere sempre in possesso della regolarità contributiva. Il messaggio, inoltre, illustra le disposizioni che disciplinano la verifica della regolarità contributiva dei professionisti e degli operatori economici impegnati nell’attività di ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati e fornisce indicazioni in merito alla notifica degli avvisi bonari e dei verbali di accertamento ispettivo, rettificando quanto già comunicato al paragrafo 5 della circolare INPS 25 novembre 2016, n. 204.

Con il messaggio INPS del 25 maggio 2017, n. 2155 l’Istituto fornisce precisazioni a seguito della legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016, la sospensione delle ritenute IRPEF è stata estesa ai comuni della regione Abruzzo non compresi tra quelli precedentemente individuati.

Si precisa inoltre che l’articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha prorogato il periodo di sospensione dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017. Nel messaggio del 25 maggio 2017, n. 2155 sono contenute ulteriori informazioni e le modalità per usufruire delle agevolazioni da parte dei soggetti interessati.

 

FISCO

Ruffini nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate

Ernesto Maria Ruffini sarà il nuovo direttore dell’agenzia delle Entrate. Il Consiglio dei ministri di martedì 6 giugno ha avviato la procedura di nomina che dovrà passare al vaglio della Conferenza unificata. L’ad e presidente di Equitalia subentra a Rossella Orlandi, che lascia dopo tre anni il vertice del “braccio operativo” dell’amministrazione finanziaria con possibile destinazione dipartimento delle Finanze.

Qui un profilo del nuovo direttore.

  

L’emendamento alla manovrina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale

Nel corso dell’esame della manovrina in Commissione Bilancio della Camera è stato approvato un emendamento, presentato dall’On. Pelillo che disciplina gli indici sintetici di affidabilità fiscale, lo strumento pensato per sostituire gli studi di settore.

La disposizione istituisce gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso ad un regime premiale.

L’emendamento approvato ripropone il contenuto del disegno di legge 4440 ‘Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni’, presentato il 20 aprile 2017 dallo stesso Pelillo e altri.  

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non sono tuttavia una novità: sono stati infatti introdotti alla fine del 2016 dal Decreto Fiscale (articolo 7-bis della Legge 225/2016 di conversione del DL 193/2016). Sia l’emendamento alla Manovrina che il disegno di legge 4440 contengono infatti l’abrogazione dell’articolo 7-bis del Decreto Fiscale.

Fondazione per “3gA – Tre giornate di architettura”

“3gA – Tre giornate di architettura”, evento organizzato e promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (OAPPC) di Pistoia con cadenza biennale, con il patrocinio anche di Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, è un’occasione di confronto e discussione su temi di grande interesse per il mondo dell’architettura e della pianificazione urbana e paesaggistica. 

Newsletter Sportello Pronto Europa - Maggio 2017

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SETTORE BANDI:

● Meccanismo Europeo per la Protezione Civile, Bando per Attività di Esercitazione - Scadenza per la presentazione dei progetti 20 Giugno 2017

Il bando finanzia progetti per attività di esercitazione, al fine di valutare e migliorare la risposta del Meccanismo Europeo per la Protezione Civile in caso di emergenze. Verranno finanziati progetti che progettano, conducono e valutano esercitazioni nell’ambito di scenari che riproducono situazioni di disastro, per i quali viene attivato il Meccanismo Europeo (inclusi i disastri marittimi e quelli derivanti da agenti chimici, biologici, radioattivi e nucleari). Saranno forniti contesti di prova per procedure del Meccanismo nuove o esistenti e i progetti dovranno offrire opportunità di formazione per tutti gli attori che sono coinvolti in operazioni di assistenza della protezione civile. Possono presentare progetti consorzi costituiti da almeno 3 soggetti con personalità giuridica, provenienti da tre Paesi diversi che fanno parte del Meccanismo. Il contributo economico europeo per ciascun progetto ammonta al massimo ad un milione di euro, pari all’85% delle spese totali di progetto.

Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/topics/ucpm-2017-ex-ag.html 

 

● Bando del Programma Interreg Spazio Alpino – Scadenza per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse: 26 Giugno 2017

Il programma promuove la cooperazione transnazionale nei territori dell'arco alpino, il quale comprende i seguenti Paesi/zone: Austria, Francia, Germania, Italia (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria), Liechtenstein, Slovenia e Svizzera. Il numero minimo di soggetti necessari per la presentazione di un singolo progetto è 4, provenienti da 4 paesi diversi appartenenti al Programma.

Entro la data indicata i partecipanti saranno tenuti a presentare solo una manifestazione di interesse (breve descrizione dell’idea progettuale). Se questa ricevesse una valutazione positiva, sarà richiesta la presentazione della proposta completa nei mesi successivi. 

Il bando è aperto alla presentazione di progetti nell’ambito delle quattro priorità tematiche del Programma: 1. Spazio Alpino Innovativo; 2. Spazio Alpino a Basso Inquinamento (Promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili, Promuovere sistemi di gestione energetica intelligenti, Promuovere l’ammodernamento degli edifici attraverso materiali innovativi, Introdurre sistemi di trasporto e mobilità a basso inquinamento, con l’integrazione di logistica e reti intermodali,); 3. Spazio Alpino Vivibile (valorizzazione del patrimonio culturale e naturale); 4. Spazio Alpino ben governato.

Il budget totale del bando ammonta a 27 milioni di euro, il cofinanziamento europeo copre generalmente l’85% delle spese totali di progetto.

Link: http://www.alpine-space.eu/ 

 

● Bando del Programma Interreg V-A Italia/Austria – Scadenza per la presentazione delle proposte complete: 30 Giugno 2017

Il programma promuove lo sviluppo equilibrato e sostenibile e l’integrazione armoniosa nell’area di confine tra Italia e Austria e per l’Italia comprende le seguenti aree geografiche: Bolzano, Belluno, Vicenza, Treviso, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste e Alto Adige. I partner dei progetti devono avere la propria sede nell’area di cooperazione e anche le attività del progetto devono essere svolte nella stessa. Il bando è aperto solo per due Assi tematiche: la numero 2 “Natura e Cultura” (Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale) e la numero 3 “Istituzioni”. Possono presentare progetti i seguenti soggetti: Amministrazioni pubbliche, Università, Associazioni, Istituzioni formative e culturali, Organizzazioni ambientali, Enti di gestione di parchi e aree naturali, PMI, Organizzazioni economiche e turistiche. È necessario un partenariato composto da almeno due soggetti per Stato.

Il programma è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e da contributi pubblici nazionali, per un totale di 98 milioni di euro.

Link: http://www.interreg.net/it/475.asp 

 

SETTORE EVENTI:

● Watec Italy 2017 – Conferenza Internazionale ed Incontri Bilaterali di Business nel settore delle Tecnologie per le Risorse Idriche ed il Controllo Ambientale – Palermo, 21/23 Giugno 2017

L’evento è organizzato da Confindustria Sicilia e Consorzio Arca, come partner della Rete Europea Enterprise Europe Network ed ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione fra soggetti italiani ed internazionali (pubblici e privati) nel settore del trattamento e della gestione delle risorse idriche. La conferenza e gli incontri bilaterali fra i partecipanti riguarderanno temi quali la Desalinizzazione, il Trattamento delle Acque Reflue Industriali, le Tecnologie per il Filtraggio dell’Acqua, le Infrastrutture di Trasporto e di Impiantistica, l’Edilizia e le Costruzioni connessi agli Impianti etc. Vi saranno presentazioni relative alle opportunità di finanziamento in questo settore, l’analisi delle sfide della Regione Sicilia in questo settore (con il contributo di Regione e Università di Palermo) e spazi espositivi per le aziende del settore.

Per chi volesse partecipare agli incontri professionali bilaterali al fine di trovare nuovi partner commerciali e di investimento, è necessario registrare il proprio profilo aziendale entro il 19 Giugno 2017 sul sito dell’evento. La partecipazione all’evento è gratuita.

Link: http://www.watecitaly.com/ 

 

● Remind: Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW) ed Evento di Business nei settori della Efficienza Energetica e delle Energie Rinnovabili – 19/25 Giugno 2017, Bruxelles

EUSEW è organizzata dalla Agenzia Europea per le Piccole e Medie Imprese (EASME) in cooperazione con la DG Energia della Commissione Europea. Si tratta del più grande evento dedicato all’Efficienza Energetica e alle Energie Rinnovabili in Europa, finalizzato a diffondere le migliori pratiche, ispirare nuove idee e costruire partenariati, per contribuire a soddisfare gli obiettivi energetici e climatici dell’UE. E' possibile registrarsi entro il 10 Giugno 2017 per poter essere selezionati ed accedere agli incontri bilaterali di business.

Link di EUSEW: http://eusew.eu/ 

Link al Brokerage event: https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017   

   

 

Newsletter Fiscale N. 6 Giugno 2017

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Nuovo appuntamento con il servizio di newsletter di informazione in ambito fiscale, servizio curato dallo Studio Commercialista Pertile-Sensi. 

In questa newsletter troverete:

SCADENZARIO FISCALE   

PROSSIMO ADEMPIMENTO FISCALE  
Focus su Imu e Tasi   
Versamento dell’IMU   
Eliminazione dell’IMU per l’abitazione principale   
Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9   
Immobili esenti dall’IMU   
Termine di versamento della prima rata del­l’IMU   
Determinazione della base imponibile IMU    
Riduzioni previste per alcune tipologie di immobili    
Aliquote IMU    
Determinazione della prima rata dell’IMU scadente il 16.6.2017    
Liquidazione e versamento dell’IMU    
Modalità di versamento    
Codici tributo per il versamento dell’IMU mediante F24    
Esempio - Abitazione principale “di lusso”    
Esempio - Immobile classificato nel gruppo “D”  

VERSAMENTO DELLA TASI    
Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso dall’1.1.2016    
Immobili assimilati ex lege all’abitazione principale    
Soggetti passivi   
Immobile occupato da un soggetto diverso dal posses­sore    
Base imponibile della TASI    
Esenzioni dalla TASI    
Riduzioni per gli immobili locati a canone concordato    
Aliquote TASI    
Liquidazione della TASI   
Termini di versamento    
Modalità di versamento della TASI    
Importo minimo del versamento    
Esempio - Abitazione principale “di lusso”    
Esempio n. 2 – Fabbricati delle imprese destinati alla vendita e non locati    

RISPOSTE AI QUESITI     

 

Scarica la NEWSLETTER FISCALE N. 6 GIUGNO 2017

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. 11, 2017

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Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2444/2017: termine per proporre appello avverso l’esclusione da una gara ad evidenza pubblica.

 

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito la corretta interpretazione da dare agli artt. 119 e 120 del c.p.a..

In merito, il caso su cui il Consiglio è stato chiamato a giudicare aveva ad oggetto un ricorso proposto da un’azienda esclusa da una gara, che aveva, però, impugnato il provvedimento oltre i 30 giorni previsti dal c.p.a.. La ricorrente ha provato a sostenere le proprie ragioni affermando che l’art. 119, co. 2, del c.p.a., tra cui rientrano anche i provvedimenti attinenti le procedura ad evidenza pubblica (v. lett. a)), sancisce che “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo…”.

Sennonché, la stessa lett. a) citata introduce una deroga espressa per quanto riguarda le procedure concernenti l’affidamento di pubblici contratti, rinviando al successivo art. 120 del codice. A mente del co. 5, dell’art. 120 cit. “per l’impugnazioni degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni…”.

Ciò premesso, il Consiglio di Stato, nella sentenza in oggetto, ha sancito che “L’appellante sostiene che gli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 del codice del processo amministrativo, richiamati dal giudice di primo grado a sostegno della propria statuizione, non possono essere applicati nel caso di specie, perché il termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto di queste due norme – in particolare dal comma 5 dell’art. 120 – è operante nel solo caso «della impugnazione dell’affidamento di una gara di appalto», mentre nel presente giudizio è impugnato un provvedimento di esclusione. La Plastitalia assume che in questa diversa evenienza si applica il comma 2 dell’art. 119, che esclude dal dimezzamento del termine per ricorrere, tra gli altri, il «ricorso introduttivo» del giudizio di primo grado. A fondamento di questo motivo è richiamato un precedente di questo Consiglio di Stato, consistente nella sentenza della IV Sezione del 25 febbraio 2013, n. 1140.

Il motivo è manifestamente infondato.

Sono infatti soggetti al c.d. rito appalti, ovvero al giudizio ordinario di legittimità che si svolge davanti al giudice amministrativo, e che ha ad oggetto la complessiva attività della pubblica amministrazione finalizzata alla conclusione di contratti, gli «atti delle procedure di affidamento» relative «a pubblici lavori, servizi o forniture» (comma 1 dell’art. 120 cod. proc. amm., sopra citato). In termini analoghi si esprime il parimenti sopra citato art. 119, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., attraverso l’impiego dell’espressione «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture».

Entrambe le formule normative hanno carattere generale. Esse sono in altri termini riferite a tutti gli atti che si collocano nella fase c.d. pubblicistica di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto. Quindi, sulla base di un’interpretazione letterale delle norme in esame, ai sensi dell’art. 12, comma 1, delle preleggi, il riferimento non può che comprendere anche gli atti di esclusione di concorrenti adottati dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara.

In conseguenza di ciò, anche a questi atti si applica il comma 5 dell’art. 120 cod. proc. amm., che assoggetta al termine di «trenta giorni» il ricorso in sede giurisdizionale contro gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in questo senso si è espressa di recente questa Sezione (sentenza 9 maggio 2017, n. 2119).

L’interpretazione letterale finora svolta è poi corroborata da un argomento di ordine logico, in base al quale deve essere esclusa l’opzione volta a distinguere regimi processuali diversi, sotto il fondamentale profilo del termine per proporre l’impugnativa giurisdizionale, nell’ambito di un’unica attività amministrativa quale appunto quella ad evidenza pubblica che precede la stipula di contratti.

A questa notazione può essere aggiunta una che fa leva sull’«intenzione del legislatore» (art. 12 delle preleggi sopra citato), alla stregua del quale appare manifestamente irrazionale assoggettare a termini differenziati, ed in particolare esentare alcuni atti della procedura di gara dal dimezzamento del termine per ricorrere ai sensi del citato art. 120, comma 5, pur a fronte dell’unitaria esigenza di politica legislativa di celere definizione del contenzioso relativo all’attività contrattuale della pubblica amministrazione. Si tratta in particolare dell’esigenza che è alla base della specialità del rito appalti e della conseguente deroga prevista in materia rispetto al termine ordinario per ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa (in senso analogo si è espressa la sopra citata pronuncia di questa Sezione del 9 maggio 2017, n. 2119).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopracitata, tutti gli atti attinenti ad una procedura di appalto pubblico soggiacciono, per l’impugnazione, al termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 120, co. 5, c.p.a.. 

 

Avv. Riccardo Rotigliano

 

 

 

Edilizia privata: introdotta la segnalazione certificata per l’agibilità

 

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 222/2016, nell’ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali è stata raggiunta l’intesa sulla modulistica standard per le attività edilizie, ed ha introdotto la segnalazione certificata per l’agibilità.

Ciò comporta che per l’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici, prevista dalla normativa di settore, viene meno il certificato di agibilità comunale, sostituito da una dichiarazione resa dal professionista su moduli e formulari uguali per tutti i comuni italiani. Tale segnalazione certificata è necessaria per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione, di sopraelevazione totale o parziale e per la realizzazione di interventi che possano incidere su tutte le condizioni inerenti l’agibilità. Il termine per la presentazione è sempre di 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, previste sanzioni da € 77 ad € 464.

La segnalazione va presentata dal soggetto al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che abbia presentato la Scia, fermo restando che occorre necessariamente l’intervento di un professionista che ha diretto i lavori, o al quale viene specificamente affidato tale incarico, per la certificazione tecnica di sussistenza delle condizioni di agibilità. Alla segnalazione vanno allegati il certificato di collaudo statico, nonché la dichiarazione di conformità dell’opera alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Allo stato attuale le Regioni hanno tempo fino al 20 giugno per proporre modifiche alla modulistica, allo scopo di armonizzare la stessa in tutto il territorio italiano; entro il 30 giugno i Comuni dovranno adeguare la propria modulistica agli schemi vigenti.

 

Avv. Davide Ferrara

 

 

 

Correttivo al Codice appalti: le novità per i professionisti

 

La novità principale, invocata da anni dal settore, riguarda il decreto parametri (D.M. 17 giugno 2016).

Nella formulazione dei bandi, infatti, le stazioni appaltanti avranno l’obbligo (e non più la mera facoltà) di attenersi, ai fini della determinazione degli importi da porre a base d’asta nelle gare relative alla progettazione, alle tabelle del Ministero della Giustizia.

Inoltre, viene riaffermata nel “nuovo” codice appalti la norma, già presente nel “vecchio” D. Lgs. n. 163/2006, che fa divieto alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del compenso professionale relativo allo svolgimento della progettazione o di attività di tipo tecnico-amministrativo all’ottenimento del finanziamento proprio dell’opera progettata.

Nei contratti per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria sono vietate forme di sponsorizzazione o rimborso come corrispettivo; è inoltre previsto l’obbligo per le Amministrazioni di emettere i certificati di pagamento entro 45 giorni dall’approvazione dello stato di avanzamento lavori.

Demandate all’adozione di successivi decreti attuativi sono la semplificazione sui livelli di progettazione (la relativa competenza è del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, che deve provvedere con proprio decreto) nonché la verifica preventiva sull’interesse archeologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’opera (che sarà regolata da un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Infine, per ciò che concerne l’appalto integrato, esso è ammissibile qualora l’oggetto della gara sia caratterizzato da elevato contenuto tecnologico, o riguardi beni culturali o lavori urgenti. Per il resto vi è un generale divieto di appalto integrato che non vige, però, transitoriamente per le opere i cui progetti definitivi sono stati approvati dall’organo competente entro il 19 aprile 2016: potranno essere rimessi a gara entro un anno.

 

Avv. Davide Ferrara

 

 

Nuova Convenzione noleggio - acquisto multifunzioni

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Il servizio offerto in convenzione permette di acquistare e/o noleggiare le fotocopiatrici HP a tariffe agevolate, senza che sia richiesto un numero minimo di copie da effettuarsi nell’arco della durata del contratto. Per l’ipotesi di noleggio, inoltre, alla scadenza dell’accordo (36 mesi), sarà possibile riscattare il macchinario al costo di euro 1,00 o restituirlo. 

Agli iscritti alla Fondazione, che vorranno usufruire del servizio in convenzione, sarà richiesto di esibire la tessera d’iscrizione valida per l’anno solare in corso, scaricabile dall’area profilo del portale della Fondazione. Le parti dell’accordo sottoscritto saranno l’iscritto alla Fondazione e la Società ECO LASER INFORMATICA S.R.L

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SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 13/26 MAGGIO

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LA MANOVRINA DI PRIMAVERA

Lo stato dell’iter della cd. “manovrina di primavera”: gli emendamenti di interesse approvati

La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha iniziato e quasi concluso il voto sugli emendamenti presentati alla cd. manovrina. Il lavoro si è concentrato sulle proposte di modifica segnalate dai gruppi parlamentari, in quanto relative ai temi di maggior interesse.

Per quanto di più specifico interesse, nonostante i molti emendamenti presentati dai parlamentari per escludere i liberi professionisti dall’estensione dell’ambito applicativo dello split payment* e nonostante l’invito in tal senso formulato dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul provvedimento (disponibile qui), la Commissione Bilancio ha bocciato  tali proposte di modifica, confermando la platea di destinazione del regime della scissione dei pagamenti e approvando alcuni emendamenti volti a rendere più veloci i rimborsi iva che potranno essere accreditati alle imprese in circa 65 giorni, contro i circa 90 giorni previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che, ove confermato anche nei successivi passaggi parlamentari, permetterà agli «incapienti» a basso reddito di cedere il credito fiscale del 65% direttamente alle banche, incassando subito il denaro (o almeno gran parte).

Tale misura potrebbe così sbloccare il consenso di centinaia di migliaia di condòmini che, preoccupati per l’esborso, spesso non consentono di raggiungere la maggioranza in assemblea (formalmente quella dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi, in realtà si sceglie prudenzialmente di arrivare ad almeno 500 millesimi). Gli «incapienti» propriamente detti sono i contribuenti che percepiscono un reddito fino a 8mila euro all’anno, e che quindi hanno l’Irpef già azzerata dalle attuali detrazioni per lavoro dipendente e non possono aggiungere altri crediti fiscali.

L’emendamento, che aggiunge a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2017 (facoltà di cessione dell’ecobonus a tutti i soggetti privati, esclusi appunto banche e intermediari finanziari) la possibilità, solo per i contribuenti incapienti, di cedere l’ecobonus anche a questi soggetti, può far definitivamente decollare un mercato gigantesco: l’efficientamento energetico di oltre un milione di condomìni, per oltre quattro quinti immobili vecchi e ad alto consumo di combustibile. Per la nostra edilizia, martoriata dalla crisi, si apre una grande opportunità di rilancio. Per l’ambiente i benefici sono rilevantissimi: meno consumo di energia, meno inquinamento, meno emissioni. Da ultimo, ma non meno importante, si estende il bonus fiscale anche alle famiglie più povere. Un doveroso atto di giustizia sociale». (per approfondire, qui).

*Si ricorda che tra le principali misure introdotte dall’intervento normativo in oggetto, l’art. 1, comma 1 reca la duplice estensione del campo applicativo - oggettivo e soggettivo - dello split payment.

Con riferimento all’estensione dell’ambito soggettivo, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione chiarisce come l’art. 1 estenda l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (cosiddetto split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. L’estensione coinvolge non solo tutte le unità istituzionali incluse nel conto consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, bensì comprende anche soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della PA. Si tratta delle seguenti tipologie di soggetti:

         a) società controllate direttamente dallo Stato, di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile;

         b) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, direttamente dagli enti pubblici territoriali;

         c) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere a) e b), ancorché questi ultimi siano compresi tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

         d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, che sono società di primaria importanza e a liquidità elevata operanti nei diversi settori dell'economia e rappresentano circa l'80 per cento della capitalizzazione di mercato interna; viene previsto, al riguardo, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Quanto di più immediato e diretto interesse, tuttavia, attiene all’ampliamento dell’ambito oggettivo, dello split payment, con riguardo al quale la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione precisa che «con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si ricompone l'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, comprendendovi anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti  si tratta, essenzialmente, dei liberi professionisti.

Le modifiche sopra esposte si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

LAVORI PUBBLICI

Il correttivo al nuovo codice appalti in vigore dal 20 maggio

Il 20 maggio è entrato in vigore il decreto correttivo del nuovo codice appalti e concessioni - D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50​”.

Di seguito principali modifiche introdotte (oltre 400) dal Dlgs 19 aprile 2017, n. 56 cd. Correttivo appalti, analizzate dal Sole 24 Ore (qui è disponibile l'approfondimento integrale).

Compensi solo con i parametri per i progettisti

La novità chiave, attesa da anni dal settore, riguarda il decreto parametri. Le tabelle del ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, dovranno essere infatti utilizzate dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei loro bandi. Finora la decisione era lasciata alla discrezionalità della Pa. Un'altra correzione interviene per blindare i professionisti sul fronte dei compensi. «Le stazioni appaltanti – dice il correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Misura importante, infine, anche sul fronte dei concorsi di progettazione dove vengono semplificate le procedure.

 

Salvi per 12 mesi i vecchi progetti definitivi

Sull'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione il decreto correttivo è arrivato a un compromesso tra la prima versione del testo e le osservazioni avanzate nei pareri. Si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di utilizzare l'appalto integrato. Quindi, si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice. Tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà fare la gara, però, sarà leggermente più breve dei 18 mesi della prima ipotesi. Si scende a dodici mesi: la finestra per gli appalti integrati, allora, si chiuderà in questo caso il 20 maggio del 2018.

 

Attestato Soa più facile per i costruttori

Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, il correttivo torna al passato e prevede che le imprese potranno scegliere i migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori cinque esercizi degli ultimi dieci anni. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle imprese. Il correttivo lancia, cioè, una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

 

 

 

Commissioni di gara, presidente esterno sotto al milione

Salta, rispetto alla prima versione del decreto correttivo, la norma che prevedeva di articolare su base regionale l'albo Anac dei commissari di gara. Secondo Cantone, questa ridefinizione dell'elenco avrebbe portato a rischi di pilotaggio delle nomine, riducendo di molto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara. Tenendo l'articolazione nazionale, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. E, quindi, la massima indipendenza delle commissioni. Sempre per garantire la massima terzietà, anche per gli appalti all'offerta più vantaggiosa «meno complessi» o di importo inferiore al milione di euro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante. Mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'Anac potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa.

 

Rating di impresa volontario e premiante

Svolta sul rating di impresa, uno dei passaggi più travagliati di questo primo anno di vita della riforma. Bisogna ricordare, infatti, che una prima bozza di linee guida, varata dall'Autorità la scorsa estate, è stata messa in consultazione e poi ritirata. Un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non è bastato a superare i rilievi legati ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore. La soluzione individuata dall'Anac, allora, è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul campo dai costruttori.


Varianti senza silenzio-assenso

Arriva un aggiustamento richiesto con forza da Raffaele Cantone nel corso della sua audizione parlamentare. Il presidente Anac aveva giudicato «assolutamente inapplicabile» la norma che imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo capestro, dal momento che gli uffici di Cantone sono in grado di esaminare entro questi tempi solo una piccola parte delle varianti che gli vengono sottoposte, «perché la valutazione delle varianti prevede un esame molto complesso che presuppone peraltro una conoscenza approfondita del progetto». Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, allora, il correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.

Il giudizio dell’Antitrust sul decreto correttivo del codice appalti

Nel corso della presentazione al Parlamento della relazione annuale sull'attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente Giovanni Pitruzzella, ha espresso il proprio giudizio sul correttivo appalti affermando che la piena operatività del Codice è limitata dalla presenza di troppi rinvii a disposizioni attuative da emanare in futuro.

Qui per approfondire.

Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 19 maggio ha approvato in esame definitivo il nuovo regolamento che semplifica la disciplina di gestione dei materiali estratti durante la realizzazione di opere edili e infrastrutture (qui è disponibile il comunicato stampa del Governo).

Il nuovo provvedimento (che modifica quello approvato lo scorso luglio) riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano: la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni; il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il nuovo decreto prevede la semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti.

Inoltre, sono previste procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti.

E’ prevista anche una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica.

Infine, il nuovo testo prevede il rafforzamento del sistema dei controlli e la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati secondo le vecchie norme.

Edilizia 4.0, Giovani Ance: ‘occorre digitalizzare il settore’

“Tutti i dati disponibili dimostrano che innovare è un dovere per le imprese. La nostra responsabilità, come Giovani Ance, è aprire la mente ai costruttori, ai politici e a tutti gli operatori della filiera, mettendo in luce i vantaggi che la tecnologia può darci in termini di produttività, qualità e sicurezza.”

Con queste parole Roberta Vitale, presidente dei Giovani Ance, ha spiegato i principi alla base del XVIII convegno nazionale dal titolo “M4ttoni.0 - Digitalizziamo un antico e nobile mestiere”, che si è svolto a Roma il 19 maggio con l’obiettivo di contribuire all’individuazione di soluzioni nuove e adeguate per accelerare un rinnovamento non procrastinabile oltre.

Punto di partenza della riflessione della Vitale è il dato che emerge da tutti gli studi sul tema e che mostra come le costruzioni siano il comparto meno digitalizzato del mondo, con un livello tra i più bassi di investimenti destinati all’innovazione.

Un dato strettamente correlato all’andamento della produttività: nel decennio 2005-2014 le costruzioni, all’ultimo posto come grado di digitalizzazione, mostrano anche un deciso calo della produttività.

Un quadro ancora più preoccupante nel nostro Paese, dove le costruzioni stanno scivolando, nel confronto a livello mondiale, dal gruppo degli Stati in “decrescita” a quelli “arretrati”.

Di qui l’urgenza di un drastico cambiamento del paradigma culturale che presiede ai modi di pensare e di agire degli imprenditori del settore, che deve finalmente aprirsi e abbracciare le logiche della digitalizzazione e della cosiddetta quarta rivoluzione industriale.

Ma oltre alla volontà degli imprenditori è necessario il varo di una politica industriale adeguata da parte del Governo.

“Il decreto Industria 4.0 – ha dichiarato in questo senso la presidente del Giovani Ance -è un primo passo importante, ma è necessario che allarghi lo sguardo al settore dell’edilizia. Bene, quindi, il super e l’iper ammortamento, che per essere ancora più efficace potrebbero essere legati anche all’alta formazione del personale.”

Non è mancato poi un monito all’attore pubblico, che, nel nostro Paese, è ben lontano dai livelli di innovazione e modernizzazione già realizzati altrove: “Noi siamo pronti a raccogliere la sfida dell’innovazione - ha affermato Roberta Vitale - ma con noi deve farlo la pubblica amministrazione. Perché se da una parte le nostre imprese sono costrette ad essere sempre più qualificate, non possiamo pensare che uffici comunali e stazioni appaltanti siano a malapena adeguate alla seconda rivoluzione industriale.”

Tra i vantaggi della digitalizzazione, inoltre, non va dimenticato quello legato al grande tema della manutenzione e della sicurezza del patrimonio edilizio. “Le moderne tecnologie possono - ha sottolineato la presidente dei Giovani Ance - fornirci indicazioni dettagliate sullo stato di salute degli edifici e delle infrastrutture, per poter intervenire tempestivamente con un piano di manutenzione o agevolare la ricostruzione a seguito di crolli o danneggiamenti. Per fare ciò occorre rendere obbligatoria la redazione del fascicolo digitale del fabbricato, per gli immobili privati, e redigere un data base completo del patrimonio pubblico in collaborazione con le università italiane.”

Qui per approfondire.

 

La Cassazione sul cambio d’uso: «serve il permesso»

Il cambio di destinazione d'uso di un immobile configura sempre, a prescindere dall'entità dei lavori, una ristrutturazione edilizia "pesante" (art. 3 comma 1 lett. d) del Testo unico edilizia), soggetta quindi a permesso di costruire e penalmente rilevante se fatta senza titolo (sarebbe dunque un abuso edilizio, non sanabile). E’ il principio affermato dalla terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza 6873/2017, resa nel giudizio sui lavori per la trasformazione di Palazzo Tornabuoni a Firenze in residenza di lusso.

Per l'edilizia è una sentenza-choc, che rischia di produrre la paralisi di molti cantieri in tutta Italia, specie nei centri storici:

A supporto della sua tesi, la Cassazione sottolinea che «il mutamento di destinazione d'uso di un immobile configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di 'un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente'. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione».

La conseguenza è quella di vietare i cambi di destinazione d'uso fatti con Scia, come quelli realizzati da anni a Firenze dove - peraltro - il regolamento urbanistico comunale non ammette (quasi mai) la ristrutturazione edilizia "pesante" nell'area del centro storico e nella fascia intorno ai viali (la categoria massima di intervento consentita è il restauro e risanamento conservativo). Per questo il Comune di Firenze è entrato in un vicolo cieco: da quando, il 22 marzo scorso, la Procura di Firenze gli ha notificato la sentenza della Cassazione, Palazzo Vecchio ha bloccato tutti i cambi di destinazione d'uso fatti con Scia, decretando lo stop ai cantieri in mezza città.

Il dirigente comunale del settore edilizia ha rimandato al mittente le Scia che prevedevano cambi di destinazione d'uso con questa motivazione: «Vista la sentenza della Cassazione III sezione penale 6873/2017, in merito tra l'altro alla qualificazione degli interventi edilizi che comportano cambio di destinazione d'uso con opere per gli immobili con vincolo di restauro e risanamento conservativo, trasmessa dalla locale Procura della Repubblica in data 22 marzo 2017; considerato pertanto che la suddetta Scia comporta il cambio di destinazione d'uso in immobile con vincolo di restauro e risanamento conservativo, ordina il divieto di prosecuzione degli interventi e il ripristino delle parti poste in essere».

I casi di blocco delle Scia sono già decine, e hanno scatenato le proteste di geometri, architetti e ingegneri. La Rete toscana delle professioni tecniche ha scritto a Palazzo Vecchio per chiedere un incontro urgente, e invoca la modifica del regolamento urbanistico per riclassificare gli immobili in centro storico.

Dal canto suo, il Comune ha provato a chiedere aiuto all'Anci, l'associazione dei Comuni italiani, che nei giorni scorsi ha presentato alla Camera, dov'è in discussione la "manovrina" di aggiustamento dei conti (Dl 50/2017), un emendamento all'articolo 3, comma 1 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). Ma la modifica di Anci, destinata a chiarire che il cambio di destinazione d'uso è ammesso anche nell'ambito dei lavori di restauro e risanamento conservativo realizzati con Scia, è stata dichiarata inammissibile. Analoga proposta è stata inviata da Ance al Governo. Nel frattempo il caos, tra i professionisti tecnici, è salito alle stelle.

L'assessore fiorentino all'Urbanistica, Giovanni Bettarini, per ora ha preso tempo: «Aspetteremo la sentenza di secondo grado per prendere decisioni», ha annunciato Bettarini. «Per il momento stiamo valutando e discutendo» ha aggiunto l'assessore specificando che «una proposta come quella della Rete delle professioni tecniche di rivedere la classificazione degli immobili contenuta nel regolamento urbanistico, che implica una procedura molto complessa, non può essere presa in esame prima del giudizio d'Appello».

L'assessore ha poi tranquillizzato sugli interventi passati («La sentenza non mette assolutamente in discussione gli interventi di restauro e risanamento che sono stati fatti finora»), anche se i professionisti non sono affatto tranquilli sul rischio che si rivelino abusivi gli interventi fatti nel centro storico di Firenze e nella cerchia dei viali. Un rompicapo anche per i notai, chiamati a fare i rogiti di quegli immobili.

Qui per approfondire e per leggere la presa di posizione dell'Ordine degli architetti di Firenze.

PROFESSIONISTI

L’apertura del Ministro Poletti sull’equo compenso

Sullo sfondo della serie di interventi normativi che si succedono nelle ultime settimane, di interesse per i lavoratori autonomi, si registra un’importante apertura da parte del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti sul tema dell'equo compenso. Nel complesso, è recente la più generale riforma prevista dal cosiddetto Jobs act per gli autonomi che stabilisce, tra l'altro, agevolazioni fiscali per trasferte e aggiornamenti e rafforza le garanzie per le partite Iva in fatto di maternità e malattie.

In particolare il ministro, intervenuto in occasione della presentazione del Terzo rapporto annuale sulle professioni non ordinistiche dell'Osservatorio nazionale sulle professioni della Cna - ha detto che «c'è spazio per lavorare sul tema dell'equo compenso» per le prestazioni professionali ordinistiche o meno, in quanto «è legittimo che ci sia qualche "standard" cui riferirsi per definire il livello che tutti quanti definiamo equo».

Commissario sisma: 3,8 mln per studi microzonazione sismica

Disco verde all’avvio della microzonazione sismica di terzo livello nell’area del cratere devastato dai terremoti del 24 agosto e dei mesi successivi. Uno studio dettagliato, il più vasto in Italia per estensione territoriale, realizzato attraverso indagini geologiche e geofische approfondite sulle caratteristiche del sottosuolo che consentirà di predisporre in pochi mesi, una mappatura di alto valore scientifico e in grado di dare informazioni precise e accurate. Questo l’obiettivo dell’ordinanza 24 siglata dal commissario per la ricostruzione sisma 2016, Vasco Errani, con la quale si definiscono le modalità per l’inizio delle attività di microzonazione sismica in 140 Comuni del centro Italia, finanziata dallo Stato con 3 milioni e 796mila euro.

Spetta ai Comuni il ruolo di soggetto attuatore, con il supporto delle strutture tecniche delle Regioni di competenza.

L’ordinanza 24 definisce nel dettaglio i tempi di elaborazione e consegna degli studi: entro 30 giorni dall’entrata in vigore gli enti locali affidano gli studi, prorogabili di altri 30 giorni. Decorsi inutilmente i termini, i presidenti di Regione possono sostituirsi ai Comuni inadempienti e nei 15 giorni successivi affidare gli incarichi. I tecnici hanno a disposizione 150 giorni di tempo per eseguire e consegnare gli studi al Comune che entro i 5 giorni successivi li invia al Gruppo di lavoro a cui spetta la verifica di conformità. Se il procedimento si chiude con esito positivo, la Regione adotta gli studi e li utilizza per le attività di pianificazione e di progettazione. Mentre il Comune ne recepisce gli esiti nei propri strumenti di programmazione e di pianificazione.

Il 40% del finanziamento viene erogato al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione della firma del contratto. Il restante 60% entro 15 giorni dalla verifica di conformità finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro. 

FISCO

Studi di settore: il regime premiale compie sei anni

E’ stato pubblicato il provvedimento del 23 maggio 2017 (disponibile qui) del direttore dell'Agenzia delle Entrate che regola l'accesso al regime premiale previsto dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del Dl 201/2011.

In particolare, il provvedimento, come avvenuto nelle precedenti annualità, "sentite le associazioni di categoria", ha definito "i termini di accesso alla disciplina" e "dettato le disposizioni di attuazione" del regime premiale in argomento.

Qui per approfondire.

                                              

Il bonus mobili ed elettrodomestici si applica anche ai lavori di recupero edilizio iniziati nel 2017

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla lettera di un lettore sulla rivista telematica “Fisco oggi”, ha precisato quanto segue: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, spetta anche una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 dalla legge 232/2016 che, per il 2017, ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017. Pertanto, è possibile usufruire della detrazione anche con riferimento a un intervento di recupero edilizio iniziato nel 2017.”

  

 

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