Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale 1 luglio 2017
Dal 2019 diviene obbligatoria la progettazione BIM delle grandi opere pubbliche
Dal primo gennaio 2019, le stazioni appaltanti dovranno prevedere l’utilizzo del BIM (Building Information Modeling) per tutti i lavori complessi di importo superiore a cento milioni di euro. Alla bozza di decreto, composto da 9 articoli e la cui consultazione pubblica si è chiusa il 3 luglio, seguirà l’emanazione del decreto definitivo in attuazione dell’art. 23, comma 13 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).
Il BIM è lo strumento digitale che permette di rivoluzionare i processi costruttivi, in quanto pemette a tutti i soggetti coinvolti di operare su ogni singolo elemento del progetto, di condividerlo ed implementarlo sulla base di standard c.d. “aperti”, aumentando il tasso di condivisione dell’intero processo e risparmiando sui tempi ed i costi di realizzzazione e gestione delle opere.
L’articolato cronoprogramma prevede, come già detto, l’obbligatorietà del BIM a partire dall’1 gennaio 2019 per le opere “caratterizzate da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici”, aventi importo pari ad almeno 100 milioni di euro; dal primo gennaio 2020 tale obbligo si estenderà alle opere di importo superiore a 50 milioni di euro, un anno dopo saranno coinvolte anche le opere oltre i 15 milioni; dall’1 gennaio 2022 il BIM sarà obbligatorio per le opere di importo superiore a 5,22 milioni. Dal 2023 per le opere di importo superiore al milione ed, infine, dal 2025 anche alle opere sotto al milione.
Le stazioni appaltanti avranno il compito di formare il personale all’utilizzo degli strumenti e delle metodologie del BIM, investendo anche in hardware e software ed organizzano una struttura di controllo e gestione delle procedure.
Il decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà ai bandi pubblicati successivamente, annche se le Amministrazioni avranno facoltà di ricorrere al BIM per le “varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima”.
Infine, per verificare l’impatto di tali misure, è prevista anche l’istituzione di un’apposita commissione di monitoraggio, da nominare sulla base di un ulteriore decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale commissione avrà il “compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di individuare misure correttive per il loro superamento”.
Avv. Davide Ferrara
Cons. Stato, sez. IV, n. 2567/2017: i limiti all’esonero dal pagamento del contributo di costruzione in caso di pubblica calamità
L'esonero dal contributo di costruzione previsto dall' articolo 17, co. 3, lett. d) (ossia quello relativo agli “interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”) del Testo unico dell'edilizia, d.P.R. n. 380/2001, è ammesso esclusivamente nel caso di un “evento imprevisto e dannoso che, per caratteristiche, estensione, potenzialità e offensiva sia tale da colpire o mettere in pericolo non soltanto o una o più persone o beni determinati, bensì una intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati”. È la definizione di “pubblica calamità” offerta dalla recente sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato, pubblicata in data 30 maggio 2017.
Nelle ipotesi, invece, di “ristrutturazione ricostruttiva” (come definita dalla giurisprudenza, ossia una edificazione di cui si conservi la struttura fisica, ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione, se non "fedele", comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente), a maggior ragione se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è necessità di permesso di costruire e, dunque, ai sensi dell’art. 16, d.P.R. n. 380/2001, non occorre corrispondere il contributo di costruzione.
La sentenza prende le mosse dall’iniziativa della ricorrente che, nell’impugnare il provvedimento emanato dal Comune di Monza (che richiedeva il versamento di una cifra pari ad € 257.377,54 a titolo, appunto, di contributo di costruzione), eccepiva che l'intervento edilizio riguardava la ricostruzione di una porzione di un manufatto industriale devastata da un incendio di così vasta entità da indurre il Comune ad ordinare il “ripristino delle condizioni minime di sicurezza […] per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità” e che le opere da realizzare non avrebbero avuto alcuna incidenza sul territorio.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso di specie “l’incendio che ha colpito l’immobile della società ricorrente, se pur grave e tale da poter divenire fonte di pericolo per la collettività, ove non tempestivamente circoscritto, tuttavia si caratterizza quale evento che ha colpito beni specifici e che, per dimensioni, caratteristiche ed intensità, è stato tale da non richiedere particolari interventi di contrasto o esercizio di poteri straordinari”, sancendo quindi l’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17, co. 3, lett. d) d.P.R. n. 380/2001.
Il massimo consesso della Giustizia Amministrativa ha però ritenuto comunque inapplicabile nella fattispecie il contributo di costruzione, qualificando l’intervento compiuto come una forma di «ristrutturazione ricostruttiva», nei termini suindicati, che non richiede il rilascio del permesso di costruire, titolo che l'articolo 10, comma 1, lettera c) del Testo unico dell’edilizia, come modificato dal d. l. n. 69/2013 (c.d. “Decreto fare”), prevede soltanto nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Il che – afferma il giudice - non risulta nel caso di specie, tanto più che il Comune ha pacificamente ammesso che “l'intervento per il quale la società ricorrente ha richiesto il permesso di costruire non comporta modifica della sagoma, della superficie esistente ed autorizzata, dei volumi e della destinazione d'uso”.
Avv. Riccardo Rotigliano
Tar Sardegna, sez. II, n. 394/2017: L’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata anche per silenzio - assenso
La Sovrintendenza che non rilasci per tempo il proprio parere sull’istanza del cittadino volta all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, “costringe” il Comune a concedere il provvedimento senza poter eccepire ulteriormente alcunché, operando un meccanismo di silenzio-assenso che vincola l’Amministrazione comunale.
Il Tribunale ha infatti ribadito “la natura vincolante del parere riservato alla Soprintendenza”. Il parere deve pervenire “entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, ossia dalla ricezione della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla regione, all'interno della quale è formulata anche una proposta di provvedimento”.
Nell’iter procedimentale che riguarda il caso concreto, vi era una “relazione tecnica del servizio regionale, inviata alla Soprintendenza con nota del 10 dicembre 2015 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), nella quale si concludeva ritenendo che l’intervento proposto «ricade tra quelli realizzabili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, ai sensi della L.R. n. 4 del 2009 art. 2»; e che l’intervento in questione «è compatibile con le valenze paesaggistiche dell’area vincolata in quanto, per tipologia e localizzazione, non crea impatti effettivamente pregiudizievoli sullo stato dei luoghi e sugli elementi di pregio posti alla base delle motivazioni del decreto ministeriale di vincolo»”.
Muovendo da ciò, il Tar conclude che “su tale proposta, favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta dai ricorrenti, si è cristallizzato (a seguito dell’inerzia della Soprintendenza protrattasi oltre i quarantacinque giorni previsti dall’art. 146, comma 8, cit.) il silenzio assenso (come espressamente ammesso dalla stessa amministrazione regionale, che colloca il momento di perfezionamento della fattispecie silenziosa al 23 luglio 2016”, individuando nella data del 6/9/2016 il momento formativo del silenzio-assenso.
Ne deriva come conseguenza che la Regione, per la natura vincolante del parere favorevole della Soprintendenza, era tenuta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non potendo rimettere in discussione il risultato procedimentale cui si era pervenuti.
Dott. Giuseppe Acierno