Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. 5, 2017

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Prosegue il commento, di natura giuridica e legale, alla bozza di correttivo del Codice Appalti da parte dello studio legale Rotigliano, che da anni assiste la Fondazione sui temi dei lavori pubblici.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 febbraio u.s., ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, a seguito di una breve fase di consultazione pubblica. 

Come già evidenziato nelle precedenti newsletter, la Fondazione ha formulato alcune proposte integrative e modificative al testo, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti integrati (art. 59) e in materia di concorsi di progettazione (art. 154).

La newsletter che segue prende in esame le principali modifiche apportate nel correttivo che, si precisa, potranno essere, presumibilmente, oggetto di ulteriori osservazioni nel corso dell’esame nelle Commissioni parlamentari competenti per materia (Atto del Governo n. 397). 

 

Primo decreto correttivo al Codice degli Appalti Pubblici (parte III)

Terza parte dell’analisi della bozza di decreto legislativo recante il primo correttivo al codice degli appalti, da adottare ai sensi dell’art. 1, co. 8, l. n. 11/2016.

Art. 84: Sistema unico di qualificazione degli operatori economici.

Le modifiche introdotte sono relative:

Al comma 4, alla lettera b), prevedendo che, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, da parte degli organismi autorizzati, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;

inoltre, si provvede a riscrivere la lettera c) del medesimo comma 4, prevedendo che gli organismi attestino il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l’attività di esecuzione dei lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

si modifica il comma 7, lettera a), correggendo un mero refuso ed estendendo, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, da tre a cinque anni il periodo di attività documentabile per dimostrare la cifra di affari in lavori. Ciò al fine di tener conto della situazione di grave crisi della domanda di opere pubbliche - e dunque di lavori realizzati da parte delle imprese del settore - aggravatasi in maniera esponenziale proprio nell'ultimo triennio, assicurando, nel contempo, la massima concorrenza nel mercato e facilitando la ripresa economica;

si provvede a modificare il comma 8, al fine di sostituire le parole: “organismi di certificazione” con le seguenti: “organismi di attestazione”, in quanto l’attuale formulazione è affetta da un errore materiale e che il riferimento corretto sia agli Organismi di Attestazione, oggetto del comma 8, la cui autorizzazione dipende da ANAC mentre per gli Organismi di Certificazione che rilasciano i certificati agli Operatori economici che intendono partecipare ai bandi di lavori non è prevista autorizzazione, bensì l’accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008, rilasciato dall’Ente unico nazionale.

Art. 85: Documento di gara unico europeo

Le modifiche sono relative al comma 5, eliminando l’estensione dei controlli, previsti per l’impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 “Mezzi di prova” e, se del caso, all'articolo 87 “Certificazione delle qualità”, al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee. 

Art. 86: Mezzi di prova

Viene introdotto un nuovo comma, il 5-bis, all’articolo 86 del codice. Tali modifiche sono finalizzate a limitare l’utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle  richieste nel bando di gara. A tal fine si prevede che qualora nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema predisposto da ANAC, il responsabile unico del procedimento riporti categorie di qualificazione diverse da quelle di cui al bando di gara, avviso o lettera di invito, si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 213, comma 13.

Art. 89: Avvalimento

Le modifiche introdotte riguardano il comma 11

sono proposte delle modifiche volte a chiarire che il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente. Tale modifiche si rendono opportune in quanto l’attuale comma 11, che prevede il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche che rientrino nell’oggetto dell’appalto, oltre ai lavori prevalenti, risulta non di chiara lettura in merito all’applicazione del divieto nell’eventualità che le opere super specialistiche rappresentino la categoria prevalente dell’appalto stesso;

Inoltre, si propone di prevedere, per le opere di notevole contenuto tecnologico, il riferimento ai requisiti per la qualificazione SOA anziché, come previsto nell’attuale formulazione, ai requisiti di specializzazione per l’esecuzione. Tale modifica è stata proposta in quanto si ritiene più corretto fare riferimento ai requisiti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA in luogo di quelli per l’esecuzione delle opere. Diversamente, si violerebbe il divieto di introdurre nuovi requisiti oltre quelli già oggetto di attestazione SOA.

Art. 93: Garanzie per la partecipazione alla procedura

Le novità contenute nella bozza prevedono: 

l’inserimento di un nuovo periodo al comma 1 finalizzato a specificare che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell’articolo;

la modifica del comma 6 prevedendo che, ai fini dell’escussione della garanzia, sia sufficiente una condotta imputabile all’affidatario, come previsto dalla disciplina previgente al Codice, senza che ricorrano le condotte connotate da dolo o colpa grave dello stesso; ciò peraltro è coerente con un osservazione formulata dal Consiglio di Stato;

ulteriori modifiche al comma 7, laddove si specificano le modalità di calcolo delle successive riduzioni dell’importo della garanzia, chiarendo che ogni riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente e che anche la riduzione prevista per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica, è cumulabile con quelle previste nei periodi precedenti;

infine, è previsto l’iserimento di una nuova disposizione, il comma 8-bis, volto a chiarire che le garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria devono essere conformi allo schema tipo approvato con la procedura di cui all’articolo 103 comma 9.

Art. 95: Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Il correttivo al codice degli appalti prevede:

Alcuune modifiche al comma 4, volte a far salvo quanto previsto dall’articolo 59 in materia di scelta delle procedure, laddove si prevede che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro;

alla lettera c), del medesimo comma, si precisa che gli appalti di servizi e le forniture per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sono quelli di importo inferiore a 40.000 euro, nonché quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria;

viene introdotta la previsione secondo la quale la stazione appaltante debba prevedere il tetto massimo per il punteggio economico, al fine di evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso. La finalità della modifica è quella di evitare modalità di assegnazione dei punteggi che di fatto determinino il surrettizio utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori anche di grande rilevanza economica;

viene modificato il comma 13, sostituendo il termine “legalità” con quello più corretto di “impresa”, riferito al rating;

modifica anche per la lettera a) del comma 14 prevedendo una correzione formale volta a chiarire che tutte le varianti devono essere collegate con l’oggetto dell’appalto.

Art. 97: Offerte anormalmente basse

Le integrazioni apportate sono volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell’alea dell’anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all’esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. In particolare: 

modificando il comma 2, è previsto che quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l’applicazione dei metodi di calcolo della soglia di anomalia avvenga nel solo caso di almeno dieci offerte ammesse, in quanto, al di sotto di tale numero, l’anomalia non è significativa e apporta una mera correzione formale alle modalità di calcolo in quanto i vari metodi sono espressi uno in valore percentuale e un altro in valore assoluto e non arrotondati entrambi;

viene introdotta, al comma 3, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una diversa modalità di calcolo finalizzata a ridurre il numero di procedure con offerte anomale, principale motivazione dei ricorsi, con benefici in termini di riduzione dei tempi di affidamento e del contenzioso;

modifica anche al comma 5 laddove si indica correttamente il riferimento al rinvio delle disposizioni contenute al comma 10 dell’articolo 95, che riguarda i costi aziendali relativi alla sicurezza, anziché al comma 9 come previsto attualmente, e si corregge il riferimento al costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16. Tali tabelle stabiliscono il costo medio orario del lavoro e non il trattamento salariale minimo. La modifica è conforme a quanto previsto dal TAR Lazio nella sentenza n. 12873/2016;

Infine, è modificato anche il comma 8 con riguardo alla fissazione della soglia di anomalia per esclusione automatica dalla gara inserendo l’esclusione automatica per appalti di importo pari o inferiori a un milione di euro, tali previsioni riguardano, comunque, gli appalti che non presentino carattere transfrontaliero. Ciò al fine di semplificare le attività connesse alle procedure di gara per appalti di importo limitato di lavori, servizi e forniture, escludendo la verifica obbligatoria dell’offerta anomala. 

Art. 99: Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

La modifica riguarda il comma 5 dell’articolo in commento, in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione - redatta dalla stazione appaltante per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione e comunicata alla Cabina di regia - debba essere a sua volta comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui la relazione sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l’articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, “appare troppo stringente”.

Art. 101: Soggetti delle stazioni appaltanti

Si prevede l’inserimento di un nuovo comma 3-bis dopo il 3 che prevede la possibilità di conservare l’incarico, per quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del codice, svolgevano la funzione di direttore tecnico. Con tale previsione si consente ai tecnici non laureati delle stazioni appaltanti di continuare a firmare i progetti. 

Art. 102: Collaudo e verifica di conformità

Le modifiche riguardano anche la rubrica che viene ridenominata “Collaudo e verifica di conformità”, mentre in precedenza era denominata semplicemente “Collaudo”. In particolare: 

Si provvede, al comma 1, a sostituire le parole “del direttore dell’esecuzione” con quelle più corrette di: “direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture;

si provvede a modificare il comma 2, secondo periodo, escludendo la possibilità che il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione.;

inoltre, si precisa che fino all’adozione decreto previsto al comma 8, per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente un milione di euro, invece, si prevede che sia facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che nelle more dell’adozione del provvedimento attuativo previsto dal comma 2 dell’articolo 103, del codice, debba essere redatto il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità anche per gli  appalti di minore rilevanza economica prevedendo una disciplina che ripropone sostanzialmente quella semplificata previgente;

si apportano modifiche al comma 3 volte a disciplinare anche la verifica di conformità e il certificato di verifica di conformità;

modifica anche per il comma 4, al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un termine superiore, ma solo se pattuito dalle parti in modo espresso e comunque non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Si precisa, inoltre, che tale modifica, in attesa del decreto ministeriale che definisce il certificato di regolare esecuzione, fa rivivere il contenuto dell’articolo 141 del d.lgs. n. 163 del 2006;

viene riscritto il comma 6, disciplinando i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell’ambito degli incentivi di cui all’articolo 113 e disciplinando i medesimi compensi per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre che in caso di carenza di organico si applichino le medesime procedure previste per il supporto al RUP;

si propone l’inserimento di una nuova lettera al comma 7 prevedendo l’esclusione dall’affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara;

si stabilisce, al comma 8, in coordinamento con la modifica apportata nella successiva lettera e), che rientrano nel periodo transitorio, fino alla data di adozione del decreto ministeriale previsto nel medesimo comma 8, le disposizioni contenute nel nuovo comma 8-bis riferite al certificato di regolare esecuzione;

si inserisce al comma 8 un nuovo comma (8-bis) che prevede che in caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e pari o inferiore a  un milione di euro, è, invece, facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. In questi casi il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La previsione tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, rese in sede di parere sulle linee guida sul direttore dei lavori.

Art. 103: Garanzie definitive

Le modifiche introdotte riguardano:

La correzione di un refuso non inserito in sede di errata corrige;

la modifica del comma 9, al fine di estendere anche alle polizze assicurative la previsione dell’obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, attualmente espressamente previsto dalla norma solo per le garanzie fideiussorie. Tale modifica è volta a chiarire che la previsione dell’obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal Nuovo Codice, e quindi sia per le garanzie fideiussorie sia per le coperture assicurative. Nella disposizione vigente si fa riferimento, infatti, solo alle fideiussioni;

modifiche al comma 11 volte a specificare che gli appalti per i quali l’amministrazione può non richiedere una garanzia sono quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per gli altri appalti già previsti nel medesimo comma.

Art. 104: Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore

Di particolare interesse è la modifica al comma 10, segnalata dal Consiglio di Stato (parere n. 02286/2016), è volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.

Art. 105: Subappalto

Le modifiche sono volte al superamento della rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414. In particolare: 

al comma  1, si sopprime la locuzione “di norma”  al fine di evitare dubbi interpretativi. Il subappalto infatti è vietato ad eccezione delle deroghe specificatamente previste dal medesimo articolo;

si modifica il comma 2. In particolare si chiarisce che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e  all’importo complessivo del contratto solo nel caso di servizi e forniture. Tale disposizione aveva dato luogo, infatti, a molteplici questioni interpretative e, pertanto, si è scelto di tronare a quella  previgente. Inoltre, si  prevede che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, chiarendo che, per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto;

viene soppressa la lettera c) del comma 4, che prevede  l’obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

viene modificato anche il comma 5 prevedendo che, per le opere cosiddette “super specialistiche”, il limite dell’eventuale subappalto coincide con quello previsto al comma 2;

sono inoltre apportate modifiche anche al comma 6, volte a spostare l’indicazione della terna dei sub appaltatori al momento della stipulazione del contratto ed introduce tale obbligo solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori. Ciò al fine di consentire l’agevole ricorso all’istituto da parte delle stazioni appaltanti, che vedevano moltiplicarsi i controlli. Si prevede che l’indicazione della terna di subappaltatori non sia obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. In caso, invece, di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, si stabilisce che la terna di subappaltatori vada indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara;

è infine modificato il comma 14 al fine di meglio chiarire il divieto di ribasso sui costi della manodopera.

Art. 106: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

Si prevede:

il chiarimento secondo cui il riferimento operato da tale articolo alla lettera a), comma 1, vale oltre che ai prezzi, anche alle opzioni, in aderenza, peraltro a quanto dall’articolo 63 della direttiva 24/2014. La mancata previsione del termine opzioni all’interno dell’articolo 106 crea difficoltà operative nell’applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l’importo. La previsione dell’articolo 106 è inoltre collegata all’articolo 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell’appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni;

è modificato anche il comma 2 volto a disciplinare la variante per errore progettuale, non prevista dal comma 1, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis; ciò al fine di porre rimedio ad un vuoto normativo in materia;  

modifica anche per il comma 14 introducendo un termine entro il quale l’ANAC comunica alle stazioni appaltanti l’esito delle verifiche sulle varianti, ciò al fine di semplificare e rendere certi i termini del procedimento relativo alle varianti.

Art. 110: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Le modifiche riguardano in particolare: 

i commi 3 e 4, eliminando  la previsione di sentire l’ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l’impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati;

il comma 5, le cui modifiche sono volte ad attribiure al giudice, e non l’ANAC, il potere di subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti; inoltre, nel caso in cui l’impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all’ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell’impresa interessata.

Art. 111: Controllo tecnico, contabile ed amministrativo

In particolare è prevista: 

la modifica del comma 1 recependo le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016 (Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016), reso sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida ANAC sul direttore dei lavori e  sul direttore dell'esecuzione. La proposta, pertanto, è volta a prevedere, in norma, che l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori è affidato prima all’interno e, qualora non vi siano risorse, all’esterno;

l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter finalizzati a precisare che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con decreto, può essere nominato un assistente del direttore dell’esecuzione nonché ad inserire tra le spese a disposizione della stazione appaltante in fase di direzione lavori anche quelle per accertamenti di laboratorio e spese per oneri di sicurezza, prevedendo che i criteri per la determinazione dei costi siano stabiliti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

la modifica del comma 2 prevedendo che il direttore dell’ esecuzione, per lo svolgimento delle attività del medesimo comma, possa avvalersi dell’ausilio di uno o più direttore operativi individuati dalla stazione appaltante tenuto conto della complessità dell’appalto. 

Art. 113: Incentivi per funzioni tecniche

Le modifiche riguardano:

Il comma 1: viene chiarito, infatti, che l’incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi, oltre che per i lavori;

il comma 2: si apportano delle correzioni ad alcuni termini. Si prevede, inoltre, che le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche devono destinare al fondo siano calcolate anche sugli importi contrattuali in caso di ricorso a centrali di committenza. Infine, si prevede che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. Tale esplicitazione dell’utilizzabilità del fondo a favore delle centrali di committenza assume un rilievo incentivante molto utile per promuoverne la formazione dei dipendenti nei territori.

Art. 113-bis: Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Tale articolo viene introdotto ex novo dal correttivo al codice. Esso reca i termini per l’emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento.

Art. 136: Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione

Le modifiche apportate hanno lo scopo di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto, in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e moralizzazione del mercato.

Art. 137: Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

Viene semplicemente corretto un refuso presente nell’originaria formulazione del codice.

Art. 140: Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali

Esso prevede l’applicazione a tali settori delle norme previste per i settori ordinari, e la modifica è conseguente a quanto previsto al successivo articolo 56, precisando tuttavia che il sottosoglia nei settori speciali è specifico.

Art. 141: Norme applicabili ai concorsi di progettazzione nei settori speciali

Viene sostituito il comma 1, al fine di individuare le disposizioni da applicare ai concorsi di progettazione dei settori speciali.

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Sintesi di monitoraggio legislativo 3 - 17 marzo 2017

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Con la "lettera aperta" pubblicata sul Corriere della Sera di sabato 18 marzo, la Fondazione Inarcassa chiede chiarimenti al Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, circa l'inspiegabile modifica al Decreto Sismabonus  che mette nuovamente in discussione le competenze professionali degli architetti e ingegneri. 

Qui il testo della lettera .  

Dopo una settimana dall'esplosione del caso legato alle competenze dei professionisti che avrebbero effettuato le diagnosi sismiche, il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato un decreto correttivo.

Il DM n. 65 del 2017 ritocca il testo che, lo scorso 28 febbraio, aveva regolato per la prima volta la materia della classificazione sismica degli edifici, lanciando sul mercato il nuovo sismabonus. Saltano, così, i riferimenti ad architetti e ingegneri: le diagnosi saranno possibili per tutti i professionisti incaricati, secondo le rispettive competenze professionali.

Nella correzione appena formalizzata, il decreto interviene sull’articolo 3, dove si taglia il riferimento a ingegneri e architetti, ma si stabilisce che l'efficacia degli interventi potrà essere asseverata «dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali di appartenenza». È in questo riferimento che sta la chiave di volta della correzione: ogni professionista potrà intervenire, in base alle sue competenze. Se ci saranno contestazioni, sarà materia da Tar ma certamente non da decreto ministeriale.

 

 

NOTA POLITICA

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge volto a sopprimere l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher) e a modificare la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. In relazione al lavoro accessorio, si prevede un regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.

Rimane ferma, al momento, la posizione della CGIL che ha promosso i due referendum su cancellazione dei voucher e reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti, da votarsi il prossimo 28 maggio, fino a che il decreto del governo non sarà convertito in legge. 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI

 

Il correttivo appalti approda in Parlamento

Lo schema di decreto legislativo correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici è approda in Parlamento. Martedì 14 marzo è inizia l’esame del provvedimento alla Camera e al Senato che dovranno esprimere il parere sul testo. 

Il servizio studi di Montecitorio e di Palazzo Madama ha messo a disposizione dei parlamentari impegnati nell’esame del testo un dossier con tutte le osservazioni critiche formulate (disponibile qui).

Tra le novità principali, le disposizioni in materia di appalto integrato, qualificazione, rating d’impresa e subappalto.

Progettazione

Il riferimento al decreto parametri per la definizione delle gare di progettazione diventa obbligatorio. Sul punto si ricorda la presa di posizione di ANAC con le linee guida relative ai servizi di ingegneria e di architettura.

Inoltre, i progetti che le stazioni appaltanti manderanno in gara dovranno essere firmati da un professionista iscritto all’Albo professionale. Non basterà più la semplice abilitazione professionale, come invece prevede il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Si tratta di un’inversione di tendenza che dà ascolto alle proteste del mondo delle professioni dopo l’approvazione del Codice Appalti. I tecnici lamentavano una disparità di trattamento tra liberi professionisti e dipendenti pubblici, che avrebbe avuto ripercussioni negative sulla qualità della progettazione. Il decreto correttivo obbligherà quindi i professionisti interni alle pa a sostenere i costi per l’iscrizione agli Ordini professionali di riferimento.

Infine, il Correttivo mette nero su bianco l’obbligo, per le stazioni Appaltanti, di pagare sempre i professionisti, anche se poi non ricevono i finanziamenti per l'opera progettata. Nei contratti non si potrà più inserire nessuna clausola che subordina il pagamento del progettista all'ottenimento delle risorse richieste dall'ente.

Nei contratti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la Stazione Appaltante non potrà prevedere forme di sponsorizzazione o di rimborso come corrispettivo. Fanno eccezione i contratti relativi ai beni culturali.

Appalto integrato

Viene ammorbidito il divieto assoluto codificato nel dlgs 50/2016: la separazione tra fase di progettazione e fase esecutiva diventa meno netta. Le gare sul progetto definitivo potranno essere fatte anche negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni e per gli interventi urgenti. Inoltre, il provvedimento reca una sanatoria che consentirà, entro 18 mesi, di mandare a gara tutti i progetti definitivi approvati entri il 19 aprile 2016.

Subappalto

Il tetto del 30% non si calcolerà più sull’intero ammontare del contratto ma solo sui lavori prevalenti. 

Qualificazione

Viene ripristinato il periodo di dieci anni - antecedente al contratto stipulato con la SOA - di attività documentabili per il conseguimento della qualificazione.

Direttori tecnici

Viene ripristinata la deroga per i direttori tecnici privi di un titolo di studio idoneo ma che hanno maturato l’esperienza necessaria a svolgere il proprio compito. I soggetti che alla data di entrata in vigore del Codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici con un’esperienza almeno di cinque anni possono continuare a svolgere tali funzioni.

Rating di impresa

Non sarà più obbligatorio, come previsto nel testo del nuovo codice, bensì facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.

 

Il Ministro Delrio in audizione alla Camera e al Senato sul decreto correttivo

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, è intervenuto martedì 14 marzo, dinanzi alle Commissioni lavori pubblici di Camera e Senato relativamente all'incardinamento del correttivo del nuovo Codice degli appalti.

Nel suo intervento il Ministro ha sottolineato che il correttivo non intende in alcun modo intaccare i pilastri del nuovo codice degli appalti, come invece supposto da qualcuno.

Qui per approfondire.

 

 

Linee guida Anac sul Rup, chiarimenti dal Mit sul regime transitorio

L’On.Mannino ha presentato un’interrogazione a risposta immediata (M5s) in aula Camera riguardo al regime transitorio per il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

In particolare l’interrogante ha chiesto al Governo se non ritiene necessario prevedere l’introduzione di un regime transitorio che disciplini eventuali criticità nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

La normativa in materia, infatti, è stata modificata dalle linee guida dell’Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, in virtù delle quali sono state superate le disposizioni contenute nel vecchio regolamento appalti  (dpr 207/2010).

La risposta del Governo è stata fornita dal Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Umberto Del Basso De Caro, il quale - facendo riferimento al comunicato del Presidente Anac del 14 dicembre 2016 - ha ricordato che la nuova disciplina riferita ai requisiti di professionalità del RUP si applica sia alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, sia alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ciò vale nei casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta contestualmente all’atto di avvio della procedura di gara.
Per i casi, invece, in cui la nomina del RUP sia intervenuta in atti antecedenti l’indizione della procedura, deve ritenersi applicabile il principio del tempus regit actum. Ne consegue che per tali nomine valgono i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

Testo dell'interrogazione e della risposta

 

Infrastrutture strategiche - Nota di sintesi sullo stato di attuazione del programma aggiornata al 31 dicembre 2016

Pubblicata la nota di sintesi sullo stato di attuazione del programma aggiornata al 31 dicembre 2016

Dal 2004 il Servizio Studi della Camera svolge, per la Commissione ambiente, un'attività di monitoraggio sull'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche comprese nella "legge obiettivo" (legge 443/2001) attraverso la pubblicazione di rapporti annuali. Dal 2010 l'attività di monitoraggio è svolta in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione.

I rapporti sono, altresì, predisposti dal Servizio Studi in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME (Centro ricerche economiche sociologiche di mercato nell'edilizia).

Nel corso del 2017 si prevede la pubblicazione di report riguardanti l'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche e i contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha, tra l'altro, abrogato la "legge obiettivo". Il primo report contiene l'aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, con dati al 31 dicembre 2016. I dati relativi alle singole opere sono consultabili attraverso il sistema SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche).

Referendum su responsabilità solidale in materia di appalti

E’ stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il dpr 15 marzo 2017 recante l'​​i​ndizione del referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilita' solidale in materia di appalti. 

Per approfondire.

 

Protezione Civile: indicazioni per l’accesso in zona rossa

Il coordinatore della Dicomac ha trasmesso il 2 marzo ai direttori delle strutture di protezione civile delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria un documento che fornisce indicazioni di carattere generale per l’accesso in zona rossa.

L’obiettivo della procedura, elaborata d’intesa con il Corpo nazionale dei Vigili de fuoco, è agevolare gli interventi di messa in sicurezza di edifici con opere provvisionali e l’attività di rimozione macerie, oltre che continuare ad assicurare il corretto ingresso da parte di cittadini e soggetti istituzionali in zona rossa, area individuata con ordinanza del Sindaco.

Il documento fornisce i criteri e le fasi da seguire per chiedere l’accesso a una zona rossa, a partire da chi è il soggetto interessato: cittadini, rappresentanti istituzionali e imprese. Ricorda, inoltre, che è compito di ciascun Comune predisporre la specifica modulistica per la richiesta di accesso.

 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale: I tempi delle opere pubbliche

Quanto incide il costo nella realizzazione di un’opera pubblica? Il peso dei tempi morti (c.d. tempi di attraversamento) è rilevante? Quanto tempo impiega un ente pubblico, mediamente, per pagare tutti i lavori?

La nuova sezione “I Tempi delle Opere Pubbliche”, basata su analisi statistiche ed econometriche, nasce come strumento di supporto utile ad approfondire e rendere maggiormente fruibili le indagini sul tema, in continuità con i Rapporti sui tempi di attuazione delle opere pubbliche.

Le analisi presentate consentono di studiare i fenomeni sopra descritti secondo quattro diversi aspetti:

- tempi di realizzazione delle opere

- tempi di attraversamento

- avanzamento della spesa

- performance delle regioni

La sezione offre all’utente varie funzionalità aggiuntive, fra le quali la possibilità di applicare filtri alle visualizzazioni correnti, la disponibilità dei dataset - rilasciati con licenza CC BY-SA 4.0 e in formato CSV compresso, la conversione della visualizzazione richiesta in formato PNG scaricabile, la sezione delle FAQ.  

 

 

“Casa Italia” diventerà un dipartimento di Palazzo Chigi

L’unità di missione Casa Italia sarà trasformata in un dipartimento della Presidenza del Consiglio, per dare continuità ad un’operazione che il Governo considera fondamentale.

Lo ha annunciato il premier Paolo Gentiloni nel corso della presentazione della 25ma edizione delle Giornate di Primavera del Fondo ambiente italiano (FAI), ieri a Palazzo Chigi, aggiungendo che il Governo rilancerà il progetto Casa Italia tra qualche settimana, nell’ambito del Salone del Mobile a Milano.

Il Governo è impegnato in “una sfida di lungo periodo di cura e manutenzione del nostro paese, un lavoro di lunga lena” - ha detto Gentiloni. Per Casa Italia, nata sotto il Governo Renzi e “affidata a Renzo Piano”, “abbiamo messo soldi in bilancio che dureranno nei decenni”.

Ricordiamo che la struttura di missione ‘Casa Italia’ è nata all’indomani degli eventi sismici del 2016 per rafforzare il sistema di prevenzione del Paese, integrando le diverse misure avviate per la salvaguardia del patrimonio edilizio e infrastrutturale e per il contrasto al rischio idrogeologico, con un’adeguata attenzione alla qualità della vita.

Per approfondire.

 

PROFESSIONISTI

 

Il via libera della Camera al jobs act degli autonomi

Deducibilità delle spese per l’aggiornamento professionale, maternità più tutelata e maggiore possibilità di accesso al mercato dei contratti pubblici. La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo (Jobs Act Autonomi). Nessun riferimento, invece, all’equo compenso per i professionisti (qui la presa di posizione dell'Arch. Tomasi, Presidente Fondazione Inarcassa).

Il testo, approvato a Montecitorio, deve tornare al Senato per l’approvazione definitiva.

Durante l’esame è stato eliminato il riferimento al fascicolo di fabbricato e alla partecipazione dei professionisti alla mappatura delle condizioni di sicurezza degli edifici. 

Di seguito le misure di maggior rilievo: 

Spese per l’aggiornamento professionale

Saranno totalmente deducibili le spese per l'aggiornamento professionale, come corsi obbligatori, master e spese d’ iscrizione a convegni e congressi, fino a 10mila euro l’anno. La completa deducibilità spetterà anche per le spese di per orientamento e ricerca di nuove opportunità fino a 5mila euro.

Le spese per l’esecuzione di un incarico, sostenute dal committente, ma anticipate dal professionista e poi inserite in fattura, saranno escluse dai compensi e quindi non concorreranno alla formazione del reddito.

Termini di pagamento e condizioni contrattuali

Per frenare il fenomeno delle clausole vessatorie e abusive a danno del professionista, sarà vietata la rescissione senza preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento. Saranno inoltre considerati illeciti il patto che riservi al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto e il patto che disponga termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Partecipazione ai contratti pubblici

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno predisporre bandi di gara esplicitamente aperti anche ai lavoratori autonomi oltre che alle imprese. Per facilitare l’accesso alle informazioni, saranno attivati sportelli dedicati nei centri per l’impiego. Per quanto riguarda l’accesso ai fondi europei, i lavoratori autonomi saranno definitivamente equiparati alle piccole e medie imprese.

Maternità e malattia, più tutele per gli autonomi

Si potrà percepire l’indennità di maternità pur continuando a lavorare. Oggi questa possibilità è aperta solo ad alcune professioni ordinistiche, mentre per gli altri scatta l’astensione obbligatoria. In caso di malattia prolungata, si potrà sospendere il versamento dei contributi per due anni. Le somme non pagate dovranno poi essere rimborsate in rate mensili.

 

La Comunicazione della Commissione europea sui servizi professionali

Mercoledì 15 marzo è stata trasmessa in Senato la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali (COM (2016) 820 definitivo) (Atto comunitario n. 306).

Il provvedimento è stato assegnato, ai fini dell’espressione del parere, alla Commissione giustizia, affari esteri, industria e politiche dell’Unione europea. 

Qui il testo. Si segnalano, in particolare, i paragrafi II.1 (architetti) e il paragrafo II.2 (ingegneri).

 

CSLLPP: presto le nuove Norme tecniche per le costruzioni 

Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Massimo Sessa, intervenendo al Made Expo ha annunciato che “entro l'estate pensiamo di mandare in pubblicazione sia le nuove Norme tecniche per le costruzioni che la circolare esplicativa”. Una volta che il testo rientrerà da Bruxelles, andrà direttamente in Gazzetta ufficiale e sarà accompagnato subito dalla circolare esplicativa. Sessa ha ricordato che l’invio a Bruxelles c'è stato a febbraio, da quel momento servono 90 giorni di tempo. Quindi, la risposta dovrebbe arrivare per il mese di maggio. “Subito dopo saremo pronti per la pubblicazione, che arriverà insieme alla circolare. In questo modo i professionisti non avranno i problemi che ci sono stati con la vecchia versione, quando tra i due testi ci fu una sfasatura di diversi mesi. Noi vogliamo evitare qualsiasi disallineamento e dare al mercato un pacchetto completo da utilizzare subito”. “Se la Commissione chiede qualche modifica la faremo, allineando in tempo reale la circolare ai cambiamenti” ha precisato.

 

INPS: cumulo dei periodi assicurativi

Con la Circolare n. 60 del 16-03-2017 l’INPS fornisce chiarimenti sul cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017.

 

FISCO

 

Guida ristrutturazioni edilizie

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova guida sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie, in ossequio alle novità sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall'Agenzia nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per richiedere l'agevolazione.

Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l'anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi piu' ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche. Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017. La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare. E' prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50 per cento spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonchè A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Tuttavia, per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione d'imposta del 50 per cento, introdotta per il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70 per cento della spesa sostenuta (75 per cento per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l'adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80 per cento (85 per cento per gli edifici condominiali) se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni fornite dall'Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente. Tra queste, ricordiamo quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi nè titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016).

Un'altra indicazione è quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli "Istituti di pagamento", cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento.

Qui è disponibile la guida.

 

Attivo il portale Enea per i lavori 2017

Attivo il portale finanziaria 2017 dell'ENEA, il sito dedicato all’invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente terminati nel 2017.

Tuttavia, per il momento, non è possibile inviare la documentazione relativa agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali che posseggano i requisiti per usufruire delle entità di detrazione del 70 e 75%".

Portale ENEA 

 

 

Nuova Convenzione Centro Copie Berchet

Inviato da admin il

Servizi d’ingegneria di stampa 2D e 3D

 

L’Azienda CC Berchet è un service specializzato nel settore della stampa 2D e 3D per gli studi di progettazione e architettura. Utilizza tecnologie emergenti ed innovative con uno staff di tecnici, grafici e architetti con esperienza pluriennale.

Gestisce le stampe sia per l’attività quotidiana e la consegna di interi progetti.

Esegue il confezionamento degli elaborati per la presentazione di gare e concorsi con competenza, riservatezza e rapidità.

Da alcuni anni grazie all’utilizzo di stampanti altamente performanti, di alta precisione realizza modelli in 3D e prototipi monocromo e a colori proponendo al cliente il materiale più adeguato al modello da produrre.

Un intero reparto si occupa della stampa del materiale necessario per l’allestimento di mostre e concorsi (pannelli, fondali, didascalie) della stampa di quanto necessario per l’avvio dei cantieri (cartellonistica, banner, reti mesh per recinzioni, adesivi ecc.).

L’attività inizia dalla presa in carico dei files alla consegna del lavoro presso la sede del committente o altre destinazioni che verranno indicate e concordate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare gli allegati a seguire:

PRESENTAZIONE SERVIZI CCBERCHET

LISTINO PREZZI

Ogni professionista registrato alla Fondazione, potrà usufruirne, inviando all’indirizzo cberchet@ccberchet.it la tessera di registrazione per l’annualità in corso.

Per info e assistenza commerciale  

Tel.: 049 661111

 

Per assistenza fasi operative         

Tel.: 049 8759733

 

 

ATTENZIONE! Aiutaci ad aiutarti!

Inviato da admin il

Come ti è stato comunicato nella newsletter precedente, sul Corriere della Sera di oggi, sabato 18 marzo 2017, la Fondazione  con una "lettera aperta" chiede chiarimenti al Ministro Delrio circa l'inspiegabile modifica al decreto Decreto Sismabonus (variazione dell’art. 3 del decreto n. 58 del 2017) che mette nuovamente in discussione le competenze professionali.

Di conseguenza, la Fondazione, attraverso i suoi canali social, ha comunicato la notizia a tutti i suoi followers.

Ora tocca a te. Il tuo aiuto è fondamentale per aumentare la giusta visibilità a questa battaglia così importante per la nostra categoria.

Ti invitiamo quindi:

su Facebookmetti il like al post sulla pagina ufficiale della Fondazione e condividi sulla tua bacheca.

su Twitterritweeta il tweet del profilo ufficiale della Fondazione senza dimenticare di aggiungere l'hashtag dedicato e di indirizzarlo al Ministro Delrio. Aggiungi nel testo: #nostracompetenza @graziano_delrio

Grazie per il tuo prezioso contributo!

La Fondazione.

Lettera aperta al Ministro Delrio

Inviato da admin il

Con la "lettera aperta" pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, sabato 18 marzo 2017, la Fondazione chiede chiarimenti al Ministro Delrio circa l'inspiegabile modifica al Decreto Sismabonus (variazione dell’art. 3 del decreto n. 58 del 2017) che mette nuovamente in discussione le competenze professionali.

Ecco il testo della lettera aperta.

 

LETTERA APERTA AL MINISTRO GRAZIANO DELRIO

 

Ill.mo Signor Ministro,

dal 24 agosto 2016 il Centro Italia è stato investito da oltre 45 mila scosse di terremoto che hanno reso inagibili più di 200 mila immobili. Una catastrofe per la quale il Governo si era impegnato ad assicurare una ricostruzione sicura con regole certe. 

Eppure, recentemente, Lei stesso ha emanato un decreto a variazione dell’art. 3 del decreto n. 58 del 2017, modificando l’originaria previsione normativa che riservava a ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi Ordini tutte le attività tecniche connesse al cosiddetto “sisma Bonus”, ed estendendo così - molto più genericamente - tali attività a qualunque professionista iscritto ai rispettivi Ordini o Collegi.

Noi architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa lamentiamo da anni, da molti anni, la terribile confusione esistente sulle competenze professionali delle figure tecniche che affollano il mondo delle costruzioni. Un caos che, purtroppo ancora una volta, viene ulteriormente alimentato anziché essere risolto. 

Bisogna essere consapevoli che i primi a farne le spese sono i cittadini. 

Sulla specifica attività inerente alle prestazioni tecniche in ambito sismico riteniamo che non possa più essere tollerato nessun tipo di confusione, soprattutto quando a essere in gioco è la pubblica incolumità. Migliorare la sicurezza statica o adeguare alla normativa vigente gli edifici esistenti in zona sismica richiede necessariamente valutazioni complesse sulle strutture e sulla loro risposta alle azioni sismiche. Solo ingegneri e architetti con laurea magistrale possiedono le competenze tecniche necessarie a svolgere tali valutazioni. 

È quindi necessario definire compiti e obblighi in forma chiara e precisa.

Per questo motivo ci permettiamo di richiederLe che vengano definite nel concreto e con puntualità le attività relative al “sisma Bonus” che possono rientrare nelle competenze di geometri, periti edili, dottori in agraria, periti agrari e laureati triennali.

Siamo certi che, ben comprendendo l’importanza delle questioni da noi sollevate, vorrà dedicare alla presente lettera la giusta attenzione e fornire alla categoria e ai cittadini tutti conseguente riscontro.

Si porgono distinti ossequi.

arch. Andrea Tomasi

Presidente Fondazione Inarcassa

 

Lettera aperta al Ministro Delrio, pubblicata sul Corriere della Sera edizione 18 marzo 2017

Con la "lettera aperta" pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, sabato 18 marzo 2017, la Fondazione chiede chiarimenti al Ministro Delrio circa l'inspiegabile modifica al Decreto Sismabonus (variazione dell’art. 3 del decreto n. 58 del 2017) che mette nuovamente in discussione le competenze professionali.

Ecco il testo della lettera aperta.

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