Nuovo corso gratuito di formazione FAD “Demolizioni e piano delle demolizioni”

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La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti Iscritti Inarcassa è lieta di comunicare l’avvio del terzo corso di formazione a distanza erogato dalla Fondazione sui temi della sicurezza, dal titolo:

 

“Demolizioni e piano delle demolizioni”

 

Il Corso, della durata di 8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno, sarà tenuto dal Geom. Stefano Farina e dall’Avv. Lorenzo Fantini, e sarà disponibile dal 20 aprile al 31 ottobre 2017, data ultima di iscrizione.

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Il Corso è offerto gratuitamente ai singoli Professionisti, soci della Fondazione.

Tale attività formativa darà diritto all’attribuzione di CFP nella misura indicata dalla normativa attuale  dei Consigli Nazionali per i corsi in materia di “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”:

  • n. 8 CFP per gli Architetti 
  • n. 8 CFP per gli Ingegneri 

Il corso oltre al rilascio dei CFP e di un apposito attestato nominativo di frequenza, consentirà, facoltativamente, il rilascio di un attestato finale SPECIFICO (ottenibile tramite verifica di apprendimento individuale) valido:

- ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 40 ore, obbligatoriamente previste per il mantenimento dei requisiti di coordinatore della sicurezza ai sensi dell’art. 98 D. lgs. 81/2008 e allegato XIV;

- ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 40 ore, obbligatoriamente previste per il mantenimento dei requisiti di R.S.P.P.  (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi dell’art.32 del D. Lgs. 81/2008, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016;

- ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 20 ore, obbligatoriamente previste per il mantenimento dei requisiti di A.S.P.P.  (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi dell’art.32 del D. Lgs. 81/08, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.

La verifica di apprendimento e il rilascio del suddetto attestato, avverrà in videoconferenza individuale. Tale attività di verifica e di rilascio dell’attestato avverrà direttamente in un rapporto individuale tra il singolo professionista e la Società SEIDUESEI.org.S.r.l., curatrice della verifica di apprendimento. La verifica individuale e il rilascio dell’attestato valido ai fini della computabilità delle otto ore del corso anche ai fini dell’aggiornamento quinquennale avrà un costo pari a € 10,00 oltre IVA, che dovrà essere pagato prima dell’effettuazione della verifica con le modalità che verranno comunicate direttamente dalla citata società curatrice della verifica. 

N.B.: La procedura di rilascio dell’attestato valido ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 40 ore è attività autonoma ed esterna a quella della Fondazione.

Nello specifico è prevista la trattazione dei seguenti temi:

  • Normativa
  • Ruoli e responsabilità dei soggetti    
  • Analisi preliminari relativamente ai manufatti da demolire ed all’ambiente di lavoro  
  • Tipologie di demolizione e scelte progettuali
  • Opere provvisionali ed attrezzature
  • La progettazione della sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento: il  ruolo del coordinatore in fase progettuale
  • Il coordinamento in fase esecutiva: il ruolo del coordinatore in fase esecutiva    
  • I documenti di cantiere
  • Il piano delle demolizioni (apposito programma contenuto nel POS)
  • La formazione degli operatori     
  • Situazioni tipo
  • Ulteriori aspetti legati alle demolizioni
  • La gestione delle emergenze  

SCARICA IL PROGRAMMA

Ai fini della verifica dell’apprendimento, sono previsti dei test costituiti da n. 8 domande a risposta multipla per ogni CFP riconosciuto.

Ai fini del superamento dei test è richiesto rispondere correttamente almeno all’80% dei quesiti proposti. (7 risposte corrette su 8).

Per una migliore navigazione sulla piattaforma e-learning è necessario utilizzare Internet Explorer 10 o superiore, Safari 7 o superiore, Chrome, Firefox e abilitare la visualizzazione dei popup nel browser.

N.B. Per poter fruire del corso e di tutti i servizi erogati è necessario essere iscritti alla Fondazione.

ATTENZIONE: ai fini del riconoscimento dei CFP, è previsto il caricamento dei partecipanti il primo giorno lavorativo di ciascun mese. L’attribuzione avrà luogo non appena validate le istanze dai rispettivi Consigli Nazionali.

 

ORGANIZZATORE UNICO

Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa

info@fondazionearching.it

 

TUTOR

Dott.ssa Ornella Lucia Salvetti

Società SEIDUESEI.org.Srl

ornella.salvetti@seiduesei.org

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MENTOR E DOCENTE

Geom. Stefano Farina

Società SEIDUESEI.org.Srl

stefano.farina@studiofarina.info

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DOCENTE

Arch. Lorenzo Fantini

Società SEIDUESEI.org.Srl

lorenzo.fantini@seiduesei.it

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DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA

Ing. Egidio Comodo

e.comodo@fondazionearching.it

 

Per ulteriori informazioni:

e-mail: info@fondazionearching.it

tel. 06-85274216 (dal lunedì al venerdì ore 9-13)

NUOVO CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE FAD “DEMOLIZIONI E PIANO DELLE DEMOLIZIONI”

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti Iscritti Inarcassa è lieta di comunicare l’avvio del terzo corso di formazione a distanza erogato dalla Fondazione sui temi della sicurezza, dal titolo:

 

“Demolizioni e piano delle demolizioni”

 

Sintesi di monitoraggio legislativo 31 marzo - 15 aprile 2017

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La Fondazione ha incontrato la  Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, per ribadire la necessità di una revisione della disciplina sul tema del doppio lavoro dei dipendenti pubblici.  “È ingiusto nei confronti di tutti i colleghi che svolgono la sola libera professione che un pubblico dipendente, che già gode di tutte le garanzie giustamente destinate al lavoro subordinato, possa oggi svolgere altri lavori oltre a quello per il quale è stato assunto. Ed è inaccettabile perché il secondo lavoro viene spesso svolto a discapito di quello principale e in pesanti situazioni di conflitto d’interesse, spesso malamente mascherate. Non può più essere consentito oggi ad alcuni di avere due o più lavori mentre molti altri di lavoro non ne hanno. Crediamo vada difeso il concetto di una testa, un lavoro. Porre rimedio allo stato di estrema debolezza che coinvolge tutta la categoria è il principale compito della Fondazione”. Queste le parole del Presidente della Fondazione, Arch. Andrea Tomasi, che ha così proseguito: “Riteniamo poi corretto il principio secondo il quale, al dipendente della pubblica amministrazione, non deve essere affidato nessun incarico che vada in conflitto di interesse con l’amministrazione stessa. Ma come può non esserci conflitto di interesse, laddove venga svolto un incarico professionale, controllato da altri dipendenti pubblici che un giorno potrebbero trovarsi a posizioni invertite? E ancora. Come può sentirsi tutelato un libero professionista che si trova a competere con chi, al pomeriggio è un concorrente e al mattino è un tecnico istruttore? Torniamo a chiedere quindi il rispetto del divieto al doppio lavoro libero professionale per tutti coloro che risultino dipendenti della pubblica amministrazione, siano essi full time o part-time. Lo chiediamo per il futuro degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, così come per il futuro di tutti i cittadini che vogliono essere parte importante e protagonista, dell’Italia di domani.”

La Ministra Madia si è detta, quindi, disponibile a voler approfondire “le problematiche sottoposte in merito all'uso del part-time per i dipendenti pubblici che appartengono a categorie professionali che consentono l’esercizio della libera professione".

Nel corso dell’incontro con la Ministra si è parlato anche di semplificazione delle procedure amministrative, altro tema sul quale il Presidente Tomasi ha chiesto di intervenire “visto che, nonostante se ne parli da decenni, per ora ha significato solo un trasferimento di oneri e responsabilità dal pubblico al privato”.  “Stiamo facendo molto, ma sono processo lunghi che vanno monitorati costantemente”, ha spiegato la Ministra Madia. “Potremo definire un percorso che preveda una verifica periodica di tutti i provvedimenti in cantiere”. 

Qui il video dell’intervista negli studi di Askanews a conclusione dell’incontro con la Ministra Madia, alla quale ha partecipato, insieme al Presidente Arch. Tomasi, anche il Presidente di Inarcassa, Arch. Giuseppe Santoro.

 

DEF E “MANOVRINA” 

Il Consiglio dei ministri di martedì 11 aprile ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2017 e un decreto legge che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Tra le misure di quest’ultimo provvedimento, si evidenzia, in particolare, l'estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. L’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, si ricomprendono anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti).

Qui per approfondire il tema dell'estensione dello split payment ai liberi professionisti.

Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Qui il testo del DEF e di tutti gli allegati.

Split payment: l’allarme delle professioni sulla liquidità

 

Su questo tema la Fondazione, identicamente a come ha già operato nel recente passato, cercherà in ogni modo, nelle debite sedi, di far comprendere l’assurdità di questa previsione e la sua inaccettabilità economica.

Infatti, questo meccanismo, che prevede la scissione tra valore della prestazione e l’Iva con il versamento della prima al fornitore e della seconda all’erario, è stato introdotto nel 2015 nei rapporti tra imprese private e pubbliche amministrazioni, per contrastare il fenomeno dell’evasione dell’Iva; ora la manovra correttiva allo studio prevede che venga esteso anche alle società pubbliche, alle società quotate e ai professionisti. Ma il Governo deve dimostrarci quale rischio di evasione d’IVA vi sia per il professionista che risulta già “registrato fiscalmente” attraverso la ritenuta d’acconto IRPEF.

 

LAVORI PUBBLICI

Giovedì 13 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore. Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono state, pertanto, esaminate 502 proposte di modifica pervenute dagli stakeholder, 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia e 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi.

Fruttuoso è stato il contributo della Fondazione che nei tempi e nelle modalità indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva, a tal proposito, proposto integrazioni e modifiche al Correttivo, in particolare su due questioni di particolare rilevanza – concorsi di progettazione e appalto integrato – in parte accolte nel testo adottato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

Tra le novità introdotte si segnalano:

  • appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice;
  • progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara. Accogliendo le richieste dei progettisti, il Governo ha introdotto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di fare riferimento al Decreto Parametri per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione. Si stabilisce infatti che i parametri fissati dal Ministero della Giustizia dovranno (e non più potranno) essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti nella definizione dei compensi per i professionisti.;
  • contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
  • varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
  • subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
  • semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
  • manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
  • dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
  • costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;
  • albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

Sul testo approvato dal Consiglio dei ministri sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato (disponibile qui e qui i principali punti oggetto del parere del CDS) e delle competenti Commissioni parlamentari (qui il testo e per approfondire qui e qui) che, per quanto attiene alle disposizioni di maggior interesse, hanno duramente criticato l’eccessiva apertura alle deroghe introdotte al divieto di appalto integrato, condizionando il giudizio favorevole al provvedimento alla soppressione della disposizione (art. 59,  comma 1-ter come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. b) che consente di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrono i presupposti d'urgenza che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c del codice. 

Tra le condizioni espresse anche la modifica dell'art. 10, comma 1, lett. d) del correttivo, che interviene sull'art. 23, comma 5 del codice. Le Commissioni hanno subordinato il parere favorevole alla modifica della disposizione citata, al fine di introdurre nel testo la specificazione che il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione anche ai fini dei concorsi di progettazione e di idee (oltre che al fine delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico).

 

ANAC: Chiarimenti iscrizione Albo componenti commissioni giudicatrici

A seguito delle numerose richieste di iscrizione all’Albo dei commissari di gara, di cui all’articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’ANAC fornisce alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati all’applicazione del predetto istituto, alcuni chiarimenti e indicazioni circa la relativa disciplina transitoria.

Si precisa che l’articolo 78 citato, al primo comma prescrive che: “È istituito presso l’A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”; il medesimo comma, ultimo periodo, prescrive che: “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12”.

A tal fine si rammenta che l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.

Considerato che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, stante anche il procedimento legislativo di correzione che investe l’Istituto in oggetto, si chiarisce che, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate.

 

 

 

Casa Italia: si parte con 25 milioni per 10 prototipi

Dopo l’approvazione del dl terremoto, con la trasformazione del progetto Casa Italia in un dipartimento della Presidenza del Consiglio, sono stati individuati i dieci comuni dove realizzare i dieci cantieri-tipo per la messa in sicurezza sismica di edifici abitativi previsti dal piano promosso dal governo e coordinato dall’Ing. Azzone. I progetti richiederanno una spesa media di circa 2,5 milioni l'uno, per una stima complessiva di 25 milioni di euro. «Abbiamo investito 25 milioni per sviluppare i prototipi. Non deve essere un progetto nato in laboratorio e calato dall'alto ma che nasce e cresce nelle comunità», ha detto il premier, Paolo Gentiloni, sabato 8 aprile a Milano presentando le novità sul programma, nel corso di una conferenza stampa accompagnato dall'architetto e ispiratore del progetto Renzo Piano e dal coordinatore Azzone.

In ciascuno dei dieci Comuni - Catania, Reggio Calabria, Isernia, Piedimonte Matese, Sulmona, Sora, Foligno, Potenza, Feltre e Gorizia - sarà individuato un edificio pubblico residenziale abitato dove eseguire l'intervento, rigorosamente non "invasivo", per non allontanare i residenti; e attuato senza procedure speciali, vale a dire «evitando procedure straordinarie». I cantieri potrebbero partire a settembre.

Uno di questi dieci progetti sarà diverso: sarà un prototipo di scuola (primaria) «bella, sicura e aperta», ha detto sempre Azzone, che sia anche un «city center dove è possibile andare anche in caso di pericolo». Il progetto su cui ci si baserà per costruire da zero la scuola è un "regalo" di Renzo Piano, che l'aveva concepita pensando di costruirla all’interno dell’intervento di Sesto San Giovanni, dove però non sarà realizzata.

Per approfondire.

 

Commissario straordinario Sisma: al via la ricostruzione privata

Pubblicata l’ordinanza 19 a firma del commissario Vasco Errani, che definisce parametri, modalità, tempi di intervento e di esecuzione della “ricostruzione privata”. Il provvedimento stabilisce l’ambito di applicazione ed i soggetti beneficiari. Inoltre disciplina il contributo per “gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli edifici distrutti”.

Tra gli interventi finanziabili anche gli immobili con locali inagibili che ospitavano imprese e attività produttive. Nei 140 Comuni del cratere individuato dal decreto 189/2016 (come modificato dalla legge 45/2017), il contributo previsto a favore dei beneficiari è pari al 100% del costo ammissibile.

Per gli immobili all’esterno del cratere, qualora sia dimostrato “un nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici”, il contributo è ugualmente del 100% del costo ammissibile sia per le prime case che per le seconde abitazioni se “ ubicate nei centri storici”. All’esterno dei centri storici per le seconde abitazioni scende al 50% (mentre rimane del 100% per le prime case).

Il contributo comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni”. “Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell’edificio, le unità immobiliari che le compongono e le relative pertinenze ricomprese. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate…esterne all’immobile, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili funzionali all’abitazione o all’’unità produttiva”.

Le domande devono essere presentate agli Uffici speciali regionali per la ricostruzione (Usr) entro il 31 dicembre 2017 mediante procedura informatica, ovvero attraverso Pec. “Entro 20 giorni, l’Usr procede all’accertamento dei requisiti per la fruizione del contributo”. In caso di esito positivo, nei successivi 60 giorni l’Usr verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica , richiede il controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale, propone il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile”.

Il contributo viene erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente, tra quelli aderenti alla convenzione Cdp-Abi, direttamente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti responsabili della progettazione e direzione dei lavori, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. 

 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl terremoto

Sulla Gazzetta ufficiale del 10 aprile è stato pubblicato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 recante​ nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

 

PROFESSIONISTI

La Fondazione incontra il Ministro Alfano

“Gli ingegneri e gli architetti italiani, così come le PMI, sono molto richiesti in tutto il mondo anche se, a causa della ridotta dimensioni delle loro strutture professionali, difficilmente riescono a competere sul mercato internazionale”.

Queste le parole del Presidente della Fondazione, Arch. Andrea Tomasi, a margine dell’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dal titolo “La Farnesina incontra le imprese” al fine di promuovere l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e a cui ha partecipato il Ministro dell'Interno Angelino Alfano.

All'evento è intervenuto come rappresentante delegato dalla Fondazione il Dott. Roberto Corciulo della IC&Partners che ha illustrato al Ministro un piano di attività volte ad agevolare i singoli studi specialistici all’estero: “network di questo tipo non solo permettono di incrementare le occasioni di lavoro fuori dal Bel Paese, ma altresì di potenziare quelle esistenti, riallacciando da un lato i rapporti con i professionisti del settore che operano già fuori dai confini italiani e, dall’altro lato, assicurando agli espatriati di rientrare o quantomeno di collaborare fattivamente con i colleghi nazionali attraverso sinergie necessarie a ottimizzare le performance lavorative”.

Le richieste formulate al Ministro Alfano hanno riguardato la necessità di accogliere le categorie professionali più direttamente interessate (Commercialisti, Avvocati, Ingegneri-Architetti) come uditori alle riunioni della cabina di regia MAE-MISE e dare possibilità anche ai professionisti di creare reti di impresa e/o consorzi al fine di permettere la formazione di aggregazioni interdisciplinari specializzate sui temi dell’internazionalizzazione.

Qui per approfondire

 

Professionisti, alla Consulta la «stretta» sui compensi dei Ctu per le perizie sugli immobili

La norma del Codice di procedura civile, introdotta dal decreto fallimenti (dl 83/2015), che rivedeva le regole sui compensi parametrando le parcelle al prezzo di vendita dei beni oggetto di pignoramento, potrebbe essere dichiarata illegittima.

Il tribunale di Vicenza ha, infatti, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.161, comma 3, disposizioni per l’attuazione e transitorie del Codice di procedura civile (comma aggiunto dall’art.14 del DL 27 giugno 2015 n.83, come convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.132, a decorrere dal 21 agosto 2015), circa i criteri di liquidazione del compenso dell’esperto estimatore. La norma aveva introdotto dei limiti assai penalizzanti, agganciando da un lato il compenso dell’esperto al valore di vendita del bene pignorato (e non più al valore di stima) e, dall’altro, prevedendo che, prima della vendita, non possano essere liquidati all’esperto acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima. 

Il problema risiede nel fatto che dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto. Il che comporta un inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata. 

Su tale questione, la Fondazione Inarcassa ha dato mandato allo studio legale che già da diversi anni assiste la stessa sui temi legati ai lavori pubblici, di monitorare attentamente lo sviluppo della vicenda al fine di presentare una memoria, ad adiuvandum, della Fondazione nel corso del dibattimento in Corte Costituzionale. 

 

Le Casse previdenziali contano più di 50.000 professionisti fantasma

Oltre 50 mila professionisti «invisibili» per le Casse di previdenza: 20 mila avvocati, oltre 10 mila geometri, 9.800 ingegneri e architetti, più di quattro mila dottori commercialisti e altrettanti ragionieri. In media, otto professionisti su 100 non hanno inviato, nel 2016, la dichiarazione dei redditi 2015 alle Casse di previdenza. E perciò rischiano sanzioni che, in totale, possono arrivare a oltre 20 milioni di euro. È il quadro che emerge da una ricognizione effettuata da ItaliaOggi Sette, che ha interpellato alcune Casse di previdenza delle professioni giudico-economiche, contabili e tecniche, raccogliendo i dati sulle dichiarazioni omesse nel 2016. E il totale, tra avvocati, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, periti industriali, ragionieri, fa 51.929 professionisti che non hanno rispettato le scadenze. Di questi, alcuni procederanno al ravvedimento operoso su sollecitazione della Cassa, per altri invece l’Ente sarà costretto a interpellare l’Agenzia delle entrate. Sì, perché per alcune professioni il fenomeno della mancata comunicazione dei redditi è talmente diffuso e in crescita, che la Cassa ha preso le contromisure siglando accordi con il Fisco e con gli enti locali. 

Su 174.999 ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa, invece, il 5,6% non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre. La sanzione per omessa e ritardata dichiarazione è pari al 115 euro, che non viene applicata se i contributi vengono pagati correttamente entro i termini previsti e la comunicazione dei redditi è presentata entro il 31 dicembre.

Per approfondire.

 

Il MEF ha pubblicato i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA aggiornati

Qui per approfondire.

 

Circolare omnibus dell’Agenzia delle entrate per chiarire i dubbi interpretativi formulati dai giornalisti fiscali

La circolare 8/E del 7 aprile 2017 dell’Agenzia delle entrate raggruppa, suddivisi in ventuno argomenti, i chiarimenti interpretativi sui più recenti interventi normativi: dalla cedolare secca ai bonus per la casa, dagli ammortamenti maggiorati al regime per cassa, dalle comunicazioni Iva alle ritenute in condominio, dalla rottamazione delle cartelle alla voluntary disclosure, dalla dichiarazione precompilata alle indagini finanziarie.

Di seguito le puntualizzazioni di più diretto interesse e qui il documento integrale.

Comunicazioni Iva:

  • Possono esercitare le opzioni previste dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015 (trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri) tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia in via eventuale, ad esempio dietro richiesta del cliente. I relativi benefici premiali spettano solo al verificarsi di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma.
  • Il "nuovo spesometro" non prevede più obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l'importo: non c'è obbligo di trasmettere le operazioni attive e passive documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale.
  • Dal "nuovo spesometro" sono esclusi i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti in regime forfetario e quelli nel regime "di vantaggio" ("nuovi minimi"), le amministrazioni pubbliche in riferimento alle fatture ricevute. Gli altri soggetti sono obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, indipendentemente dal loro valore.

Ammortamenti maggiorati

  • Se un bene "industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software embedded necessario per il suo funzionamento, anche quest'ultimo può beneficiare della maggiorazione del 150 per cento.
  • Ai fini dell'iper ammortamento, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi inclusi nell'allegato A alla legge 232/2016, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 può beneficiare solo della maggiorazione del 40 per cento. Stessa soluzione se il bene, acquistato nel 2016, sia entrato in funzione nel 2017 (in questo secondo caso, la maggiorazione del 40% è fruibile dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene).
  • L'iper ammortamento con maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa, non anche gli esercenti arti e professioni.
  • Il beneficio della maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nell'allegato B della legge 232/2016 è riconosciuto ai "soggetti" che fruiscono dell'iper ammortamento, a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia riferibile o no al bene materiale agevolato.
  • Affinché un bene si possa definire interconnesso per ottenere il beneficio dell'iper ammortamento, occorre che: scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio, gestionale, di pianificazione, monitoraggio) e/o esterni (come clienti, fornitori, partner nella progettazione) tramite collegamento basato su specifiche internazionalmente riconosciute (Tcp-Ip, Http, Mqt, eccetera); sia identificato univocamente mediante standard internazionali, tipo indirizzo Ip.

Bonus per la casa

  • Il pagamento delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti deve avvenire con bonifico "parlante"; in caso di anomalia nella sua compilazione, non si decade dal beneficio se la ditta destinataria dell'accredito attesta con dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità perché concorrano alla corretta determinazione del reddito d'impresa.
  • L'orientamento espresso con la risoluzione 64/2016, che ha riconosciuto la possibilità di fruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute dal "convivente di fatto" anche se non possessore o non detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori (come previsto per i familiari conviventi), è applicabile, considerato il principio della unitarietà del periodo d'imposta, alle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.

Per approfondire.

 

 

 

REGENERATION 2017 - The Conference

REGENERATION 2017 è ormai alle porte!

L'invito è per l'evento finale REGENERATION - The Conference, che si terrà alla Rocca di Riva del Garda (TN), sabato 29 Aprile 2017, dalle 9.00 alle 13.00.

L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati con registrazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/regeneration-the-conference-tickets-32128607530

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. 7, 2017

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Tar Liguria, sez. II, 28/02/2017, n. 144: se il bando di gara lo prevede, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di un raggruppamento temporaneo di professionisti (r.t.p.)  possono essere posseduti per il 100% dal solo  mandatario.

 

La pronuncia che si porta all’attenzione dei lettori riguarda l’aggiudicazione definitiva, in favore di un r.t.p. (costituito da due architetti), del servizio di “ispettore di cantiere” nell’ambito di un appalto per la realizzazione di un nuovo ospedale. I ricorrenti (due architetti, anch’essi partecipanti in  r.t.p.), posizionatisi al secondo posto, impugnavano il provvedimento di aggiudicazione, affidando il ricorso a tre motivi di censura. 

Con il primo motivo (violazione dell’art. 48, co. 4, d. lgs.vo n. 50/16), si contestava che la Commissione di gara aveva aggiudicato l’appalto ad un r.t.p. composto da un soggetto privo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per eseguire il relativo servizio (circostanza desunta dall’omessa indicazione da parte del professionista dei pregressi servizi analoghi per opere di edilizia civile, prescritta dalla lex specialis). Con il secondo motivo, i ricorrenti censuravano il provvedimento di aggiudicazione sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento, per avere la Commissione sopravvalutato l’offerta tecnica del r.t.p. aggiudicatario. Con l’ultimo motivo, infine, si rilevava che la Commissione aveva illegittimamente attribuito ai ricorrenti un punteggio inferiore a quello ad essi spettante, in relazione alle qualità tecniche di adempimento del servizio, alle modalità di interfaccia con la committenza, alle attrezzature ed ai beni strumentali. 

Con la sentenza in commento, il Tar Liguria ha ritenuto il ricorso interamente infondato. Quanto al primo motivo, concernente la mancata dichiarazione da parte del professionista dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti dal disciplinare di gara, il Tribunale adito ha ritenuto preliminarmente necessario delineare il sottostante quadro normativo:  “Al tal proposito, il Collegio osserva che, in relazione alle procedure di gara per l’affidamento di servizi a cui partecipino raggruppamenti temporanei di operatori economici, il D. Lgs. n. 50/2016 si limita a prescrivere che l’offerta debba contenere l’indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (art. 48, comma 4). Nessuna prescrizione specifica viene invece dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all'appalto, riunendosi in un raggruppamento temporaneo. Da ciò consegue che il compito di definire i requisiti di idoneità che devono essere posseduti dai componenti del raggruppamento è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante”. 

Da tale sintesi normativa emerge che la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandatario e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. I predetti requisiti, peraltro, devono essere posseduti cumulativamente tra mandante e mandatario, fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di essere dotato dei requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria. 

Ulteriore conferma in tal senso si evince dalla Linee guida Anac n. 1 del 14/9/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. In particolare, il punto 2.2.3, dedicato ai raggruppamenti e ai consorzi stabili, prevede che: “La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile”. 

Nella scia di tale processo argomentativo, il Collegio ha affermato che “la lex di gara non ha previsto, in caso di offerte provenienti da soggetti raggruppati temporaneamente, requisiti minimi in capo ai mandanti, limitandosi ad imporre che, in caso di frazionamento di capacità economico-finanziaria, il mandatario possieda almeno il 50% di quanto richiesto. Risulta dunque conforme alla lex specialis un’ipotesi – come quella occorsa nel caso di specie – in cui sia il solo mandatario ad indicare il possesso del 100% dei requisiti prescritti”.

Quanto alle rimanenti censure (l’assegnazione dei punteggi operata dalla Commissione, la quale avrebbe, da un lato, sopravvalutato l’offerta del r.t.p. aggiudicatario, dall’altro, sottovalutato l’offerta del r.t.p., secondo graduato), il Tar adito ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale rispetto alla sfera di discrezionalità amministrativa, evidenziando che “siffatti motivi di gravame vertono su valutazioni amministrative espressione dell’esercizio di discrezionalità tecnica che, com’è noto, sfugge al sindacato intrinseco del Giudice amministrativo. La correttezza dell’operato della stazione appaltante può essere dunque scrutinata esclusivamente sotto i profili della logicità della motivazione, della sussistenza di errori di fatto e della completezza istruttoria … Non è per contro sindacabile da questo Collegio la concreta determinazione quantitativa del punteggio specificamente attribuito ai singoli concorrenti, pena l’invasione di uno spazio legislativamente riservato alla scelta della P.A.”.

Dott.ssa Cristina Gagliano

 

 

 

Parere del Consiglio di Stato sul decreto correttivo al codice degli appalti pubblici, con particolare riferimento all’art. 24

 

In data 30 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha pubblicato il parere n. 782/2017 sul correttivo appalti. In riferimento all’art. 24 del codice (progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici), il Consiglio di Stato ha formulato due rilievi principali.

In merito al comma 8 della disposizione citata, il correttivo appalti contempla l’ipotesi secondo la quale il c.d. “Decreto parametri” (D.M. 17 giugno 2016) diverrebbe obbligatorio per la determinazione dei corrispettivi a base d’asta. Il CdS ha criticato tale paventata innovazione, osservando che: “l’introduzione, in luogo della mera facoltà, di un sostanziale obbligo per le stazioni appaltanti di riferirsi alle tabelle ministeriali dei corrispettivi comporta di per sé un aggravio dei costi, non considerato dalla relazione tecnico/finanziaria, e in definitiva una violazione del criterio di invarianza. D’altra parte la disposizione – ove se ne consideri la portata sostanziale – presenta anche profili di criticità in relazione al generale disfavore comunitario per i minimi tariffari inderogabili. Si suggerisce pertanto di mantenere il testo vigente o, in alternativa, di prevedere una possibilità di deroga alle tabelle ministeriali. In tale ultima ipotesi sarebbe allora opportuno sostituire nel correttivo le parole: “sono utilizzati” con le seguenti: “sono, salvo motivata deroga, utilizzati”.

Tale orientamento non è condivisibile, in quanto la base d’asta è soggetta a ribasso, per cui non si è in presenza di un “limite tariffario inderogabile”. Inoltre, dato che già esistono dei minimi tariffari per le opere, non si comprende perchè non possa farsi altrettanto con riferimento ai servizi intellettuali. Permettere alle stazioni appaltanti di tralasciare il riferimento alle tabelle ministeriali nella determinazione della base d’asta andrebbe a tutto detrimento dei progettisti esterni, con inevitabili ricadute in primis sulla qualità della prestazione offerta.  

Il secondo rilievo formulato dal Cds riguarda il comma 3 della disposizione in commento, che prevederebbe (secondo il correttivo appalti) l’introduzione dell’obbligo di iscrizione all’albo professionale anche per i progettisti interni all’Amministrazione. Sul punto, il Consiglio di Stato ha osservato: “Dal momento che l’unico requisito soggettivo legalmente indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale è il conseguimento della relativa abilitazione, non si riesce a individuare, alla luce della relazione illustrativa, l’interesse pubblico che giustifichi l’introduzione dell’obbligo generalizzato di iscrizione. Va ricordato che nel vigore del previgente codice del 2006, lo stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva ritenuto, alla luce di tale codice, che prevedeva la firma dei progetti da parte dei progettisti interni, alla sola condizione che fossero abilitati dell’esercizio della professione (art. 90, comma 4, d.lgs. n. 163/2006), non necessaria l’iscrizione all’Ordine professionale dei progettisti-dipendenti pubblici. D’altro canto, trattandosi di pubblici dipendenti sottoposti al controllo dell’Amministrazione, nemmeno può ipotizzarsi che la novità risponda all’esigenza di attrarre i professionisti sotto la vigilanza del relativo Ordine. Infine la nuova previsione comporta un aggravio di spesa – non considerato nella relazione tecnico/finanziaria – per l’Amministrazione di appartenenza, la quale dovrà presumibilmente sostenere i costi relativi all’iscrizione in Albo del dipendente, e ciò in violazione del criterio di invarianza dei costi (v. Cass., sez. lav., 16 aprile 2015, n. 7776 con riferimento alla imputazione alla pubblica amministrazione di appartenenza dei costi di iscrizione all’albo professionale per gli avvocati-dipendenti pubblici)”.

Anche tali osservazioni non risultano conducenti: esse non tengono in debita considerazione il contesto normativo di riferimento (si veda il d.P.R. n. 137/2012, in base al quale per l’esercizio della professione sono richiesti l’iscrizione all’Albo e il rispetto degli obblighi sulla formazione), inoltre anche i pubblici dipendenti, come i liberi professionisti, devono rispettare le regole deontologiche del proprio Ordine di appartenenza e frequentare i corsi della formazione continua, al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni fornite nello svolgimento del loro ruolo professionale, in seno alla pubblica amministrazione.

Dott. Giuseppe Acierno

 

Fondazione Inarcassa incontra a Udine il Ministro Alfano. Presentate le proposte per l’internazionalizzazione di ingegneri e architetti

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Roma, 12 aprile 2017. “Gli ingegneri e gli architetti italiani, così come le PMI, sono molto richiesti in tutto il mondo anche se, a causa della ridotta dimensioni delle loro strutture professionali, difficilmente riescono a competere sul mercato internazionale” - è quanto afferma il Presidente di Fondazione Inarcassa, Andrea Tomasi, a margine dell’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dal titolo “La Farnesina incontra le imprese”.

Scopo dell’evento, tenutosi a Udine alla presenza del Ministro Angelino Alfano: promuovere l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale. 

Il Dott. Roberto Corciulo della IC&Partners, intervenuto all’evento come rappresentante delegato dalla Fondazione Fondazione - ha illustrato al Ministro un piano di attività volte ad agevolare i singoli studi specialistici all’estero: “network di questo tipo non solo permettono di incrementare le occasioni di lavoro fuori dal Bel Paese, ma altresì di potenziare quelle esistenti, riallacciando da un lato i rapporti con i professionisti del settore che operano già fuori dai confini italiani e, dall’altro lato, assicurando agli espatriati di rientrare o quantomeno di collaborare fattivamente con i colleghi nazionali attraverso sinergie necessarie a ottimizzare le performance lavorative”.

Accogliere le categorie professionali più direttamente interessate (Commercialisti, Avvocati, Ingegneri-Architetti) come uditori alle riunioni della cabina di regia MAE-MISE e dare possibilità anche ai professionisti di creare reti di impresa e/o consorzi al fine di permettere la formazione di aggregazioni interdisciplinari specializzate sui temi dell’internazionalizzazione: sono queste alcune delle richieste formulate al Ministro Alfano. 

“Superfluo poi - conclude Tomasi - rimarcare il notevole sforzo che le categorie appartenenti a tale comparto (come in quello delle PMI) devono affrontare per adeguarsi velocemente alle aspettative del mercato, dedicandosi a tutti quegli aspetti – anche burocratrici – per essere sempre aggiornate e affrontare i repentini cambiamenti. A fronte di questo enorme dispendio di energie è quindi importante che anche i servizi professionali, scientifici e tecnici, che desiderano affrontare il mercato estero, siano condotti lungo percorsi in grado di garantire conoscenze e opportunità. Assicurazioni, queste ultime, ottenibili solo se i nostri professionisti saranno considerati attori attivi nei processi d’internazionalizzazione.”

 

Nuovo corso gratuito FAD “CAM – criteri ambientali minimi”

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Roma, 12 aprile 2017

 

Caro/a Collega,

è con piacere che la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi Professionisti iscritti a Inarcassa comunica l’avvio del corso di formazione a distanza, in modalità asincrona in totale gratuità, dal titolo:  

 

“CAM – criteri ambientali minimi”.

 

Il Corso, tenuto dal Dott. Riccardo Rifici e dal Dott. Sergio Saporetti, funzionari del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall’Arch. Dana Vocino e dall’Arch. Riccardo Hopps, sarà reso disponibile dal 12 aprile al 30 marzo 2018 ultima data di iscrizione e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli Ingegneri iscritti alla Fondazione Inarcassa.

Un’attività formativa articolata in 8 ore suddivise in moduli da 15 minuti ciascuno che vuole affrontare le tematiche relative all’adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e riguardo i criteri ambientali minimi per le forniture di ausili perl'incontinenza.

Sono previsti al termine di ciascuna ora di lezione dei test di verifica costituiti da n. 8 domande a risposta multipla per ogni CFP riconosciuto. Ai fini del superamento dei test è richiesto rispondere correttamente ad almeno l’80% dei quesiti proposti. (7 risposte corrette su 8).

Nello specifico le unità didattiche risultano le seguenti:

  • Introduzione al GPP: strategie europee, piano di Azione Nazionale ed il nuovo codice degli appalti;
  • Il CAM per il settore edile;
  • Concetti chiave per il GPP;
  • Strumenti per il GPP;
  • CAM edilizia;
  • I sistemi di certificazione dell’edilizia sostenibile;
  • Confronto CAM - LEED

                                     

Ricordo, con l’occasione, i corsi attualmente disponibili:

 

  • BIM FUNDAMENTALS;
  • DALL’AMIANTO ALLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE: RISCHI E PREVENZIONI;
  • I CANTIERI DI ALLESTIMENTI OPERE TEMPORANEE PUBBLICO SPETTACOLO ED EVENTI;
  • FONDI E FINANZIAMENTI EUROPEI RIEDIZIONE.

 

Per una migliore navigazione sulla piattaforma e-learning è necessario utilizzare Internet Explorer 10 o superiore, Safari 7 o superiore, Chrome, Firefox e abilitare la visualizzazione dei popup nel browser.

 

Per informazioni www.fondazionearching.it o ai seguenti recapiti:

tel: 06-85274216 

e-mail:info@fondazionearching.it.

 

Nella speranza che questa iniziativa risulti a Te gradita.

 

 

                                                                       

 

Il Presidente della Fondazione

Architetti Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa

       Arch. Andrea Tomasi  

                                        

 

 

 

NUOVO CORSO GRATUITO FAD “CAM – criteri ambientali minimi”

Il Corso, tenuto dal Dott. Riccardo Rifici e dal Dott. Sergio Saporetti, funzionari del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall’Arch. Dana Vocino e dall’Arch. Riccardo Hopps, sarà reso disponibile dal 12 aprile 2017 fino al 30 marzo 2018 ultima data di iscrizione e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli Ingegneri iscritti alla Fondazione Inarcassa.

Quanto sei "internazionale"? Rispondi al sondaggio, bastano 2 minuti, il tempo di un caffè!

Inviato da admin il

Aiutaci ad aiutarti: dedica pochi minuti a rispondere al questionario anonimo realizzato dalla Fondazione Inarcassa per scoprire se svolgi, hai svolto o ti piacerebbe fare esperienze all’estero.

Come sai, la Fondazione Architetti Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa ha da poco avviato un dipartimento volto ad aiutare l’internazionalizzazione della professione e sta mettendo in campo diversi strumenti di ricerca, formazione e di relazioni per supportare architetti e ingegneri che esercitano la libera professione in forma esclusiva.

È un percorso entusiasmante ma non privo di difficoltà, di ordine pratico ma anche culturale e linguistico. 

Per questo ti chiediamo solo pochi minuti per poter definire le attività che la Fondazione sta creando per l’internazionalizzazione e poter trasformare questo “viaggio” in un’importante esperienza e, perché no, nel futuro della tua professione.

 

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