Sintesi di monitoraggio legislativo 31 marzo - 15 aprile 2017
La Fondazione ha incontrato la Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, per ribadire la necessità di una revisione della disciplina sul tema del doppio lavoro dei dipendenti pubblici. “È ingiusto nei confronti di tutti i colleghi che svolgono la sola libera professione che un pubblico dipendente, che già gode di tutte le garanzie giustamente destinate al lavoro subordinato, possa oggi svolgere altri lavori oltre a quello per il quale è stato assunto. Ed è inaccettabile perché il secondo lavoro viene spesso svolto a discapito di quello principale e in pesanti situazioni di conflitto d’interesse, spesso malamente mascherate. Non può più essere consentito oggi ad alcuni di avere due o più lavori mentre molti altri di lavoro non ne hanno. Crediamo vada difeso il concetto di una testa, un lavoro. Porre rimedio allo stato di estrema debolezza che coinvolge tutta la categoria è il principale compito della Fondazione”. Queste le parole del Presidente della Fondazione, Arch. Andrea Tomasi, che ha così proseguito: “Riteniamo poi corretto il principio secondo il quale, al dipendente della pubblica amministrazione, non deve essere affidato nessun incarico che vada in conflitto di interesse con l’amministrazione stessa. Ma come può non esserci conflitto di interesse, laddove venga svolto un incarico professionale, controllato da altri dipendenti pubblici che un giorno potrebbero trovarsi a posizioni invertite? E ancora. Come può sentirsi tutelato un libero professionista che si trova a competere con chi, al pomeriggio è un concorrente e al mattino è un tecnico istruttore? Torniamo a chiedere quindi il rispetto del divieto al doppio lavoro libero professionale per tutti coloro che risultino dipendenti della pubblica amministrazione, siano essi full time o part-time. Lo chiediamo per il futuro degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, così come per il futuro di tutti i cittadini che vogliono essere parte importante e protagonista, dell’Italia di domani.”
La Ministra Madia si è detta, quindi, disponibile a voler approfondire “le problematiche sottoposte in merito all'uso del part-time per i dipendenti pubblici che appartengono a categorie professionali che consentono l’esercizio della libera professione".
Nel corso dell’incontro con la Ministra si è parlato anche di semplificazione delle procedure amministrative, altro tema sul quale il Presidente Tomasi ha chiesto di intervenire “visto che, nonostante se ne parli da decenni, per ora ha significato solo un trasferimento di oneri e responsabilità dal pubblico al privato”. “Stiamo facendo molto, ma sono processo lunghi che vanno monitorati costantemente”, ha spiegato la Ministra Madia. “Potremo definire un percorso che preveda una verifica periodica di tutti i provvedimenti in cantiere”.
Qui il video dell’intervista negli studi di Askanews a conclusione dell’incontro con la Ministra Madia, alla quale ha partecipato, insieme al Presidente Arch. Tomasi, anche il Presidente di Inarcassa, Arch. Giuseppe Santoro.
DEF E “MANOVRINA”
Il Consiglio dei ministri di martedì 11 aprile ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2017 e un decreto legge che dispone misure urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Tra le misure di quest’ultimo provvedimento, si evidenzia, in particolare, l'estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. L’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Inoltre, si ricomprendono anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti).
Qui per approfondire il tema dell'estensione dello split payment ai liberi professionisti.
Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
Qui il testo del DEF e di tutti gli allegati.
Split payment: l’allarme delle professioni sulla liquidità
Su questo tema la Fondazione, identicamente a come ha già operato nel recente passato, cercherà in ogni modo, nelle debite sedi, di far comprendere l’assurdità di questa previsione e la sua inaccettabilità economica.
Infatti, questo meccanismo, che prevede la scissione tra valore della prestazione e l’Iva con il versamento della prima al fornitore e della seconda all’erario, è stato introdotto nel 2015 nei rapporti tra imprese private e pubbliche amministrazioni, per contrastare il fenomeno dell’evasione dell’Iva; ora la manovra correttiva allo studio prevede che venga esteso anche alle società pubbliche, alle società quotate e ai professionisti. Ma il Governo deve dimostrarci quale rischio di evasione d’IVA vi sia per il professionista che risulta già “registrato fiscalmente” attraverso la ritenuta d’acconto IRPEF.
LAVORI PUBBLICI
Giovedì 13 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore. Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono state, pertanto, esaminate 502 proposte di modifica pervenute dagli stakeholder, 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia e 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi.
Fruttuoso è stato il contributo della Fondazione che nei tempi e nelle modalità indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva, a tal proposito, proposto integrazioni e modifiche al Correttivo, in particolare su due questioni di particolare rilevanza – concorsi di progettazione e appalto integrato – in parte accolte nel testo adottato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.
Tra le novità introdotte si segnalano:
- appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice;
- progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara. Accogliendo le richieste dei progettisti, il Governo ha introdotto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di fare riferimento al Decreto Parametri per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione. Si stabilisce infatti che i parametri fissati dal Ministero della Giustizia dovranno (e non più potranno) essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti nella definizione dei compensi per i professionisti.;
- contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
- varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
- subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
- semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
- manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
- dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
- costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;
- albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.
Sul testo approvato dal Consiglio dei ministri sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato (disponibile qui e qui i principali punti oggetto del parere del CDS) e delle competenti Commissioni parlamentari (qui il testo e per approfondire qui e qui) che, per quanto attiene alle disposizioni di maggior interesse, hanno duramente criticato l’eccessiva apertura alle deroghe introdotte al divieto di appalto integrato, condizionando il giudizio favorevole al provvedimento alla soppressione della disposizione (art. 59, comma 1-ter come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. b) che consente di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrono i presupposti d'urgenza che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c del codice.
Tra le condizioni espresse anche la modifica dell'art. 10, comma 1, lett. d) del correttivo, che interviene sull'art. 23, comma 5 del codice. Le Commissioni hanno subordinato il parere favorevole alla modifica della disposizione citata, al fine di introdurre nel testo la specificazione che il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione anche ai fini dei concorsi di progettazione e di idee (oltre che al fine delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico).
ANAC: Chiarimenti iscrizione Albo componenti commissioni giudicatrici
A seguito delle numerose richieste di iscrizione all’Albo dei commissari di gara, di cui all’articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’ANAC fornisce alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati all’applicazione del predetto istituto, alcuni chiarimenti e indicazioni circa la relativa disciplina transitoria.
Si precisa che l’articolo 78 citato, al primo comma prescrive che: “È istituito presso l’A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”; il medesimo comma, ultimo periodo, prescrive che: “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12”.
A tal fine si rammenta che l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.
Considerato che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, stante anche il procedimento legislativo di correzione che investe l’Istituto in oggetto, si chiarisce che, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate.
Casa Italia: si parte con 25 milioni per 10 prototipi
Dopo l’approvazione del dl terremoto, con la trasformazione del progetto Casa Italia in un dipartimento della Presidenza del Consiglio, sono stati individuati i dieci comuni dove realizzare i dieci cantieri-tipo per la messa in sicurezza sismica di edifici abitativi previsti dal piano promosso dal governo e coordinato dall’Ing. Azzone. I progetti richiederanno una spesa media di circa 2,5 milioni l'uno, per una stima complessiva di 25 milioni di euro. «Abbiamo investito 25 milioni per sviluppare i prototipi. Non deve essere un progetto nato in laboratorio e calato dall'alto ma che nasce e cresce nelle comunità», ha detto il premier, Paolo Gentiloni, sabato 8 aprile a Milano presentando le novità sul programma, nel corso di una conferenza stampa accompagnato dall'architetto e ispiratore del progetto Renzo Piano e dal coordinatore Azzone.
In ciascuno dei dieci Comuni - Catania, Reggio Calabria, Isernia, Piedimonte Matese, Sulmona, Sora, Foligno, Potenza, Feltre e Gorizia - sarà individuato un edificio pubblico residenziale abitato dove eseguire l'intervento, rigorosamente non "invasivo", per non allontanare i residenti; e attuato senza procedure speciali, vale a dire «evitando procedure straordinarie». I cantieri potrebbero partire a settembre.
Uno di questi dieci progetti sarà diverso: sarà un prototipo di scuola (primaria) «bella, sicura e aperta», ha detto sempre Azzone, che sia anche un «city center dove è possibile andare anche in caso di pericolo». Il progetto su cui ci si baserà per costruire da zero la scuola è un "regalo" di Renzo Piano, che l'aveva concepita pensando di costruirla all’interno dell’intervento di Sesto San Giovanni, dove però non sarà realizzata.
Commissario straordinario Sisma: al via la ricostruzione privata
Pubblicata l’ordinanza 19 a firma del commissario Vasco Errani, che definisce parametri, modalità, tempi di intervento e di esecuzione della “ricostruzione privata”. Il provvedimento stabilisce l’ambito di applicazione ed i soggetti beneficiari. Inoltre disciplina il contributo per “gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli edifici distrutti”.
Tra gli interventi finanziabili anche gli immobili con locali inagibili che ospitavano imprese e attività produttive. Nei 140 Comuni del cratere individuato dal decreto 189/2016 (come modificato dalla legge 45/2017), il contributo previsto a favore dei beneficiari è pari al 100% del costo ammissibile.
Per gli immobili all’esterno del cratere, qualora sia dimostrato “un nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici”, il contributo è ugualmente del 100% del costo ammissibile sia per le prime case che per le seconde abitazioni se “ ubicate nei centri storici”. All’esterno dei centri storici per le seconde abitazioni scende al 50% (mentre rimane del 100% per le prime case).
Il contributo comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni”. “Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell’edificio, le unità immobiliari che le compongono e le relative pertinenze ricomprese. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate…esterne all’immobile, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili funzionali all’abitazione o all’’unità produttiva”.
Le domande devono essere presentate agli Uffici speciali regionali per la ricostruzione (Usr) entro il 31 dicembre 2017 mediante procedura informatica, ovvero attraverso Pec. “Entro 20 giorni, l’Usr procede all’accertamento dei requisiti per la fruizione del contributo”. In caso di esito positivo, nei successivi 60 giorni l’Usr verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica , richiede il controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale, propone il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile”.
Il contributo viene erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente, tra quelli aderenti alla convenzione Cdp-Abi, direttamente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti responsabili della progettazione e direzione dei lavori, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl terremoto
Sulla Gazzetta ufficiale del 10 aprile è stato pubblicato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
PROFESSIONISTI
La Fondazione incontra il Ministro Alfano
“Gli ingegneri e gli architetti italiani, così come le PMI, sono molto richiesti in tutto il mondo anche se, a causa della ridotta dimensioni delle loro strutture professionali, difficilmente riescono a competere sul mercato internazionale”.
Queste le parole del Presidente della Fondazione, Arch. Andrea Tomasi, a margine dell’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dal titolo “La Farnesina incontra le imprese” al fine di promuovere l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e a cui ha partecipato il Ministro dell'Interno Angelino Alfano.
All'evento è intervenuto come rappresentante delegato dalla Fondazione il Dott. Roberto Corciulo della IC&Partners che ha illustrato al Ministro un piano di attività volte ad agevolare i singoli studi specialistici all’estero: “network di questo tipo non solo permettono di incrementare le occasioni di lavoro fuori dal Bel Paese, ma altresì di potenziare quelle esistenti, riallacciando da un lato i rapporti con i professionisti del settore che operano già fuori dai confini italiani e, dall’altro lato, assicurando agli espatriati di rientrare o quantomeno di collaborare fattivamente con i colleghi nazionali attraverso sinergie necessarie a ottimizzare le performance lavorative”.
Le richieste formulate al Ministro Alfano hanno riguardato la necessità di accogliere le categorie professionali più direttamente interessate (Commercialisti, Avvocati, Ingegneri-Architetti) come uditori alle riunioni della cabina di regia MAE-MISE e dare possibilità anche ai professionisti di creare reti di impresa e/o consorzi al fine di permettere la formazione di aggregazioni interdisciplinari specializzate sui temi dell’internazionalizzazione.
Qui per approfondire
Professionisti, alla Consulta la «stretta» sui compensi dei Ctu per le perizie sugli immobili
La norma del Codice di procedura civile, introdotta dal decreto fallimenti (dl 83/2015), che rivedeva le regole sui compensi parametrando le parcelle al prezzo di vendita dei beni oggetto di pignoramento, potrebbe essere dichiarata illegittima.
Il tribunale di Vicenza ha, infatti, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.161, comma 3, disposizioni per l’attuazione e transitorie del Codice di procedura civile (comma aggiunto dall’art.14 del DL 27 giugno 2015 n.83, come convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.132, a decorrere dal 21 agosto 2015), circa i criteri di liquidazione del compenso dell’esperto estimatore. La norma aveva introdotto dei limiti assai penalizzanti, agganciando da un lato il compenso dell’esperto al valore di vendita del bene pignorato (e non più al valore di stima) e, dall’altro, prevedendo che, prima della vendita, non possano essere liquidati all’esperto acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima.
Il problema risiede nel fatto che dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto. Il che comporta un inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata.
Su tale questione, la Fondazione Inarcassa ha dato mandato allo studio legale che già da diversi anni assiste la stessa sui temi legati ai lavori pubblici, di monitorare attentamente lo sviluppo della vicenda al fine di presentare una memoria, ad adiuvandum, della Fondazione nel corso del dibattimento in Corte Costituzionale.
Le Casse previdenziali contano più di 50.000 professionisti fantasma
Oltre 50 mila professionisti «invisibili» per le Casse di previdenza: 20 mila avvocati, oltre 10 mila geometri, 9.800 ingegneri e architetti, più di quattro mila dottori commercialisti e altrettanti ragionieri. In media, otto professionisti su 100 non hanno inviato, nel 2016, la dichiarazione dei redditi 2015 alle Casse di previdenza. E perciò rischiano sanzioni che, in totale, possono arrivare a oltre 20 milioni di euro. È il quadro che emerge da una ricognizione effettuata da ItaliaOggi Sette, che ha interpellato alcune Casse di previdenza delle professioni giudico-economiche, contabili e tecniche, raccogliendo i dati sulle dichiarazioni omesse nel 2016. E il totale, tra avvocati, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, periti industriali, ragionieri, fa 51.929 professionisti che non hanno rispettato le scadenze. Di questi, alcuni procederanno al ravvedimento operoso su sollecitazione della Cassa, per altri invece l’Ente sarà costretto a interpellare l’Agenzia delle entrate. Sì, perché per alcune professioni il fenomeno della mancata comunicazione dei redditi è talmente diffuso e in crescita, che la Cassa ha preso le contromisure siglando accordi con il Fisco e con gli enti locali.
Su 174.999 ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa, invece, il 5,6% non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre. La sanzione per omessa e ritardata dichiarazione è pari al 115 euro, che non viene applicata se i contributi vengono pagati correttamente entro i termini previsti e la comunicazione dei redditi è presentata entro il 31 dicembre.
Il MEF ha pubblicato i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA aggiornati
Circolare omnibus dell’Agenzia delle entrate per chiarire i dubbi interpretativi formulati dai giornalisti fiscali
La circolare 8/E del 7 aprile 2017 dell’Agenzia delle entrate raggruppa, suddivisi in ventuno argomenti, i chiarimenti interpretativi sui più recenti interventi normativi: dalla cedolare secca ai bonus per la casa, dagli ammortamenti maggiorati al regime per cassa, dalle comunicazioni Iva alle ritenute in condominio, dalla rottamazione delle cartelle alla voluntary disclosure, dalla dichiarazione precompilata alle indagini finanziarie.
Di seguito le puntualizzazioni di più diretto interesse e qui il documento integrale.
Comunicazioni Iva:
- Possono esercitare le opzioni previste dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015 (trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri) tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia in via eventuale, ad esempio dietro richiesta del cliente. I relativi benefici premiali spettano solo al verificarsi di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma.
- Il "nuovo spesometro" non prevede più obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l'importo: non c'è obbligo di trasmettere le operazioni attive e passive documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale.
- Dal "nuovo spesometro" sono esclusi i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti in regime forfetario e quelli nel regime "di vantaggio" ("nuovi minimi"), le amministrazioni pubbliche in riferimento alle fatture ricevute. Gli altri soggetti sono obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, indipendentemente dal loro valore.
Ammortamenti maggiorati
- Se un bene "industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software embedded necessario per il suo funzionamento, anche quest'ultimo può beneficiare della maggiorazione del 150 per cento.
- Ai fini dell'iper ammortamento, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi inclusi nell'allegato A alla legge 232/2016, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 può beneficiare solo della maggiorazione del 40 per cento. Stessa soluzione se il bene, acquistato nel 2016, sia entrato in funzione nel 2017 (in questo secondo caso, la maggiorazione del 40% è fruibile dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene).
- L'iper ammortamento con maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa, non anche gli esercenti arti e professioni.
- Il beneficio della maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nell'allegato B della legge 232/2016 è riconosciuto ai "soggetti" che fruiscono dell'iper ammortamento, a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia riferibile o no al bene materiale agevolato.
- Affinché un bene si possa definire interconnesso per ottenere il beneficio dell'iper ammortamento, occorre che: scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio, gestionale, di pianificazione, monitoraggio) e/o esterni (come clienti, fornitori, partner nella progettazione) tramite collegamento basato su specifiche internazionalmente riconosciute (Tcp-Ip, Http, Mqt, eccetera); sia identificato univocamente mediante standard internazionali, tipo indirizzo Ip.
Bonus per la casa
- Il pagamento delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti deve avvenire con bonifico "parlante"; in caso di anomalia nella sua compilazione, non si decade dal beneficio se la ditta destinataria dell'accredito attesta con dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità perché concorrano alla corretta determinazione del reddito d'impresa.
- L'orientamento espresso con la risoluzione 64/2016, che ha riconosciuto la possibilità di fruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute dal "convivente di fatto" anche se non possessore o non detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori (come previsto per i familiari conviventi), è applicabile, considerato il principio della unitarietà del periodo d'imposta, alle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.