Proroga del click day per il voucher internazionalizzazione

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E’ stato prorogato al 4 dicembre il click day del voucher per l’internazionalizzazione previsto inizialmente per oggi 28 novembre.

Dettagli al link
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2037417-voucher-per-l-internazionalizzazione-2017-proroga-termini

Dal sito del MISE: “Visto l'interesse manifestato dalle imprese e l'elevato numero di accessi alla fase di registrazione, al fine di garantire a tutte le richiedenti una assistenza tecnica puntuale, con decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 27 novembre 2017 è stato prorogato il termine di apertura dello sportello per l’invio delle domande di accesso al Voucher per l’internazionalizzazione alle ore 12.00 del 4 dicembre 2017.
Le imprese potranno presentare le domande di accesso fino alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017. Nel caso in cui le domande pervenute esauriscano le risorse finanziarie disponibili prima del termine previsto, lo sportello agevolativo potrà essere chiuso anticipatamente.”

#Save the date Click day, 4 dicembre ore 12.00

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FONDO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI DESTINATI 

ALL’EDILIZIA SCOLASTICA

#fondAzioneScuola - Inarcassa e la sua Fondazione insieme per l'edilizia scolastica

 

Beneficiari:

Fondo destinato agli enti locali

Oggetto del finanziamento

Copertura di programmi di opere pubbliche nelle fasi di progettazione relative alla nuova costruzione di fabbricati destinati all’edilizia scolastica, all’ampliamento e/o ristrutturazione edilizia ed impiantistica, all’efficientamento energetico e alla messa a norma di fabbricati di edilizia scolastica esistenti appartenenti al patrimonio della Pubblica Amministrazione. Gli enti locali selezioneranno esclusivamente professionisti che dovranno certificare l’iscrizione in via esclusiva a Inarcassa.

L’erogazione del prefinanziamento è subordinata all’approvazione da parte della Fondazione della congruità dei corrispettivi sulla base di accurata valutazione dei costi delle opere da realizzarsi e nel rispetto del D.M.17/06/2016 e la correttezza della procedura di affidamento prescelta in applicazione del D.Lgs. 50/2016. L’erogazione avverrà, quindi, nel rispetto dei criteri di affidabilità, cronologico e territoriale. 

Nel meccanismo di assegnazione dei singoli interventi, la Fondazione Inarcassa privilegia un metodo di distribuzione lineare su ognuna delle regioni italiane. 

Importo finanziabile

Fino a un massimo di euro 50.000,00 (oneri compresi) per ogni singolo intervento 

Durata

Prestito concesso nel tempo massimo di 36 mesi dalla sua erogazione

Modalità di rimborso

In unica soluzione all’atto del ricevimento dei contributi a favore dell’Ente locale, e comunque, non oltre i 36 mesi.

Contributo

La Fondazione si impegna a corrispondere una quota di abbattimento degli interessi di ogni singolo finanziamento, nella misura del 100%.

Criteri di acceso al finanziamento

▪ Affidamento delle fasi progettazione ai professionisti iscritti a Inarcassa e in regola con gli adempimenti previdenziali 

▪ nel rispetto del DM 17/06/2016, gli enti locali dovranno garantire la congruità del calcolo dei corrispettivi sulla base dei costi delle opere da realizzarsi. 

Modalità di assegnazione della quota del Fondo

Gli enti locali dovranno far pervenire la richiesta a mezzo PEC all’indirizzo fondazionescuola@legamail.it  entro le ore 23:59 del giorno 14 gennaio 2018. La domanda deve riportare nell’oggetto l’indicazione della regione di appartenenza dell’ente locale facente richiesta.   

La call aperta agli enti locali sarà pubblicata sul sito della Fondazione Inarcassa www.fondazioneinarcassa.it il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 12:00. 

Nel rispetto dei criteri cronologico e territoriale, la Fondazione Inarcassa darà priorità alle prime due richieste pervenute da parte degli enti locali appartenenti a ognuna delle 20 regioni italiane. Ognuna delle richieste pervenute non potrà superare l’importo massimo disponibile per ogni singola operazione pari a 50.000 euro. 

Tenuto conto degli eventuali importi residuali, si procederà all’assegnazione sulla base del criterio dell’ordine di arrivo delle domande pervenute alla casella PEC fondazionescuola@legamail.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14 gennaio 2018. Facendo, quindi, scorrere la graduatoria delle domande pervenute in ordine di arrivo, si procederà all’assegnazione degli importi disponibili regione per regione.     

 

La documentazione sarà disponibile sul sito della Fondazione Inarcassa il giorno 4 dicembre alle ore 12.00

 

Protocollo d’Intesa MIUR-Fondazione Inarcassa sull’edilizia scolastica

#fondAzioneScuola: dal 4 dicembre aperto il bando per l’accesso al Fondo 

 

Roma, 23 novembre 2017. Collaborare per garantire la prevenzione dai rischi e la sicurezza nelle scuole: è questo il senso del Protocollo d’Intesa in materia di edilizia scolastica presentato oggi, a Roma, da Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dal Presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo.

Voucher per l'Internazionalizzazione - Architetti e Ingegneri protagonisti dello sviluppo delle imprese nei mercati esteri

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da oggi 21 novembre e fino al 27 novembre si potrà compilare la domanda on line sul sito: www.mise.gov.it

La Fondazione Inarcassa, grazie alla collaborazione con l’associazione internazionale VICINA alla quale appartengono professionisti già consulenti della Fondazione, e tramite un percorso di collaborazione definito con “GoToWorld”, permetterà ad architetti e ingegneri di operare in qualità di TEM a servizio delle aziende.

Con decreto del Direttore Generale per le politiche d'internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 18 settembre 2017, il MISE ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e la concessione dei “Voucher per l'internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali.

Dopo la prima edizione del 2015, per questa nuova tranche di contributi a fondo perduto sono state previste anche interessanti novità, tra cui l'accesso alla domanda consentito anche alla PMI costituite in forma di società di persone. 

Attraverso i predetti contributi vengono finanziati una serie di servizi (consistenti in studi, analisi, ricerche di mercato, progettazione e gestione di programmi sui mercati esteri mediante assistenza legale/organizzativa/contrattuale/fiscale) resi attraverso società fornitrici di figure professionali specializzate nel settore del marketing internazionale (TEM- (Temporary export manager).

Nell'ambito del suddetto progetto di collaborazione, GoTOWorld ha pertanto elaborato una scheda informativa contenente i dettagli delle modalità di accesso ai voucher nonché gli schemi dei contratti occorrenti ad instaurare con il professionista il rapporto che gli consentirà di operare come TEM, tutti consultabili nella documentazione qui allegata.

Le richieste di adesione al progetto dovranno essere inviate a GoToWorld ai seguenti indirizzi e-mail:

Lilia Canta: commerciale@gotoworld.eu

Giovanna Celdini: amministrazione@gotoworld.eu

 

 

 

DOCUMENTAZIONE

BROCHURE

PRESENTAZIONE

MODULO DOMANDA

SERVIZI

 

 

Fondazione Inarcassa: le novità da Dubai

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Dalle opportunità in vista di Expo 2020
alla creazione di un consorzio per i professionisti

 

Roma, 20 novembre 2017. Si è concluso il 17 novembre a Dubai il workshop dedicato a ingegneri e architetti - organizzato da Fondazione Inarcassa - in vista dell’inaugurazione del primo desk italiano rivolto ai professionisti in cerca di nuove opportunità professionali nei mercati esteri e in particolare negli Emirati Arabi.

Questa è la cornice nell’ambito della quale oggi, con l’obiettivo di incentivare la cooperazione tra liberi professionisti e società di ingegneria, la Fondazione - braccio operativo di Inarcassa sui temi della professione – ha anche dato vita al Consorzio nato per sostenere la partecipazione e la collaborazione su progetti nazionali e internazionali.

Durante il workshop internazionale, Egidio Comodo - Presidente della Fondazione - ha quindi illustrato i benefici che si genereranno attraverso questo sistema reticolare di supporto tra i professionisti. “L’internazionalizzazione - ha spiegato - diventa così la strategia per presidiare i mercati, per crescere e aumentare le proprie competenze. Infatti, grazie alla condivisione di dati, esperienze e relazioni, i nostri architetti e ingegneri potranno accedere con maggior facilità a nuove realtà imprenditoriali. Per la prima volta il nostro settore mette a sistema il proprio know-how mediante una sinergica cooperazione”.

Robert Platt, Vice President Urban Planning and Public Realm - Real Estate and Delivery Expo 2020, ha presentato le opportunità per professionisti e imprese proprio in vista dell’attesissimo appuntamento a Dubai: “Ogni paese, compresa l’Italia, avrà molte opportunità - dichiara Robert Platt. Le aziende e i professionisti italiani potranno essere fornitori del padiglione della vostra nazione, ma non solo. E di opportunità ce ne saranno sia per architetti e ingegneri sia per le ditte specializzate. Tutte le gare – sottolinea - saranno pubblicate sul portale dedicato in modo da permettere la massima partecipazione e  trasparenza. Ci aspettiamo 25 milioni di visitatori, dal capodanno alla festa nazionale emiratina, e tutti gli eventi organizzati faranno da connessione fisica tra le persone, proprio come suggerito dal tema scelto “connecting minds creating future”, conclude Platt.

Durante il workshop, gli oltre 150 partecipanti hanno potuto visitare il “Dubai Design District” nonché il cantiere di “Dubai Hills” e della “Dubai Star Tower". Inoltre, architetti e ingegneri hanno avuto accesso, in esclusiva assoluta, all'area che ospiterà Expo 2020.

 

La Fondazione Inarcassa cresce, grazie a te!

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Il nuovo statuto consente a tutti i professionisti iscritti a Inarcassa di usufruire dei servizi messi a disposizione dalla sua Fondazione. È semplice, basta solo registrarsi gratuitamente! Accedi e scopri tutte le nostre attività.
Per visualizzare il nuovo Statuto clicca qui.
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NUOVA ATTIVITÀ DI CONTRASTO BANDI IRREGOLARI

L’attività di contrasto ai bandi di gara irregolari relativi ai servizi di architettura e ingegneria consente alla Fondazione Inarcassa, sin dalla sua costituzione, di dare voce ai tanti liberi professionisti che si trovano ad essere esclusi dalla partecipazione per meri vizi procedurali o per evidenti irregolarità sostanziali.
I professionisti architetti e ingegneri potranno continuare a segnalare i bandi “irregolari” al nuovo indirizzo e-mail: segnalazionebandi@fondazioneinarcassa.it
Per maggiori informazioni clicca qui.
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IL 23 NOVEMBRE LA FONDAZIONE INARCASSA INCONTRA LA MINISTRA FEDELI

Il prossimo 23 novembre a Roma, alla presenza della ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli, sarà presentato il Fondo di garanzia per la concessione di finanziamenti agli Enti locali destinati all’edilizia scolastica. Con l’occasione Fondazione Inarcassa e MIUR sigleranno il Protocollo d’Intesa per la collaborazione in materia prevenzione dei rischi e sicurezza nelle scuole.
Per maggiori informazioni sulll’evento di presentazione del Fondo di Garanzia #fondAzioneScuola clicca qui.
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LA FONDAZIONE ARRICCHISCE LA SUA OFFERTA FORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA

In partenza 3 nuovi corsi:
— La gestione delle interferenze e il controllo del p.o.s., la documentazione dell’impresa e gli adempimenti delle imprese affidatarie ed esecutrici
— Realizzazione e montaggio di case in legno – dalla redazione del psc al coordinamento in fase esecutiva
— La sicurezza degli edifici scolastici e di strutture similari: strumenti d’ausilio per rspp aziendale e per coordinatore
Leggi la lista completa dei corsi online
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FINANZIAMENTI PER LICENZE SOFTWARE BIM START 4 DICEMBRE 2017

La Fondazione sostiene i professionisti con finanziamenti agevolati per l’approvvigionamento di software informatici B.I.M (Building Information Modeling) da destinarsi esclusivamente all’attività professionale. Per accedere é necessario (all’atto della richiesta) avere meno di 45 anni di età ed essere iscritti alla Cassa da meno di 10 anni, anche non continuativi. L’importo finanziabile verrà erogato per il tramite della terza linea di credito a valere di InarcassaCard, senza alcun onere aggiuntivo per il professionista, rispetto alle condizioni economiche vigenti. I finanziamenti saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili.
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Sintesi di monitoraggio legislativo 3/17 novembre 2017

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NOTA POLITICA

 

Le elezioni regionali in Sicilia hanno confermato alcune delle dinamiche politiche che stanno segnando questo fine legislatura e rivelato quali potrebbero essere i temi della prossima campagna elettorale. Il centrodestra è competitivo (soltanto) se unito, il M5s resta un avversario temibile per chiunque e l’alleanza Pd-Ap da sola non basta. Non stupisce allora il tentativo del Partito Democratico di ricucire i rapporti con le varie forze presenti alla propria sinistra – Movimento democratico e progressista, Campo progressista e Sinistra italiana – volto ad allestire uno schieramento che possa competere con centrodestra e grillini alle prossime politiche. 

 

 

LA MANOVRA PER IL 2018

 

Il Disegno di legge di bilancio 2018

La Commissione bilancio del Senato, dopo il via libera al decreto fiscale, ha iniziato questa settimana l’esame nel merito del disegno di legge di bilancio, al quale sono stati presentati oltre 4.000 emendamenti, molti dei quali - tra quelli di maggior interesse - vertono sui bonus fiscali, sullo split payment, sulla fatturazione elettronica e sull’obbligo del pos. 

Venerdì 17 novembre i gruppi parlamentari hanno segnalato le proposte emendative di loro maggior interesse (circa 730); la Commissione Bilancio inizierà a votarle a partire dal prossimo martedì 28 novembre.

 

Via libera del Senato al decreto fiscale: approvato l’equo compenso per tutti i professionisti

Per quanto riguarda il decreto fiscale, giovedì 16 novembre l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento interamente sostitutivo dell’A.S. 2942, di conversione in legge del decreto-legge in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (c.d. decreto fiscale), che ha recepito le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio, tra cui la norma in materia di equo compenso per tutti i professionisti nei rapporti con i cd. grandi committenti e con la pubblica amministrazione.

Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Secondo indiscrezioni, a Montecitorio non dovrebbero essere apportate modifiche.

Qui è disponibile il testo del maxiemendamento approvato.

Qui è possibile consultare le misure introdotte con gli emendamenti approvati al provvedimento.

Qui è disponibile un articolo con le misure di maggior interesse del provvedimento.

 

Di seguito un breve focus sulle disposizioni di maggior interesse.

 

  • Equo compenso

Nell’ultimo giorno di lavori della commissione Bilancio è stato riformulato l’emendamento sull'equo compenso, allargando il raggio di azione della misura dai soli avvocati che svolgono prestazioni a vantaggio di banche, assicurazioni e imprese, a tutti i professionisti, anche a quelli non iscritti a un ordine. La nuova formulazione, prevede, inoltre, che anche la Pubblica amministrazione debba garantire un compenso equo.

Qui per approfondire.

Qui il commento della Fondazione Inarcassa

 

  • Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione

Con l'approvazione dell'emendamento 1.0.10 in sede referente è stato aggiunto al provvedimento che destina i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche alle spese di progettazione per opere pubbliche.

A tal fine la disposizione in esame novella l'art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Attualmente, il comma 460 citato prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità:

  • realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
  • interventi di riuso e di rigenerazione;
  • interventi di demolizione di costruzioni abusive;
  • acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
  • interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
  • interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

 

  • Ricostruzione post sisma centro Italia

Inoltre, il governo ha presentato un emendamento, approvato, volto ad accelerare la ricostruzione post sisma del Centro Italia scommettendo sul decentramento delle stazioni appaltanti e lo snellimento delle procedure. La novità più rilevante è l'utilizzo della procedura negoziata senza bando (cioè trattativa privata a inviti alle imprese, a rotazione) per gli appalti di lavori fino a 5,2 milioni di euro (soglia comunitaria) delle opere pubbliche individuate dal commissario alla ricostruzione nell'elenco stilato dalle Regioni. Inoltre si supera il monopolio di Invitalia come unica centrale di committenza, con l'ingresso delle quattro centrali acquisti regionali, dell'Agenzia del Demanio e delle diocesi. Novità anche nella ricostruzione privata, con un giro di vite sul completamento delle schede Aedes e sulla riparazione di edifici con danni lievi. Nel primo caso si fissa al 31 gennaio 2018 il termine ultimo per la consegna delle schede da parte dei professionisti. Chi non lo fa, perde contributo, compenso e viene cancellato dall'elenco dei professionisti. E’ fissata al 30 aprile 2018 la scadenza per le riparazioni di edifici inagibili con lievi danni. Per avviare i lavori basta la Cila (anche per interventi su parti strutturali). Spunta poi la regolarizzazione ex-post per gli edifici autocostruiti, a patto che non confliggano con Prg e piani paesistici. 

Per approfondire.

 

  • Banca dati operatori economici

Si segnala, infine, la disposizione introdotta con un emendamento presentato dal Sen. Margiotta che stanzia 100.000 euro per il 2017 e 1.500.000 dal 2018 per la gestione, il funzionamento e l’implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’articolo 81 del codice dei contratti pubblici. 

 

LAVORI PUBBLICI

 

Aggiornamento linee guida in Gazzetta ufficiale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 7 novembre gli aggiornamenti al decreto correttivo delle linee guida sulle circostanze di esclusione e sul rup.

Di seguito i testi.

 

Cantone torna sui motivi di esclusione: le indicazioni post-correttivo

E’ stato pubblicato il comunicato del Presidente dell’ANAC recante Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE 

Il testo del provvedimento è disponibile qui.

Qui per approfondire.

 

Appalti sui beni culturali, nuove norme in vigore dall’11 novembre

E’ entrato in vigore l’11 novembre il Regolamento per gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati (DM 154/2017), predisposto in attuazione all’articolo 146, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 50/2016). 

Il provvedimento si riferisce nello specifico alle gare, pubbliche o private, che riguardano le attività di scavo archeologico (comprese le indagini archeologiche subacquee), i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro su immobili sottoposti a tutela e il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici.

Con il nuovo decreto il Ministero dei Beni Culturali (Mibact) alleggerisce alcuni requisiti per qualificarsi nelle gare su immobili tutelati; ad esempio, sul fronte dei requisiti di idoneità tecnica prescrive che, per partecipare all'appalto, l'impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell'importo (e non più al 90% come prescriveva il DM 294/2000) della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione.  

Inoltre, se si dimostra la continuità nell'attività, non sarà previsto alcun limite temporale mentre in precedenza era necessario dimostrare di aver eseguito quell'ammontare nei cinque anni precedenti la firma del contratto.

E’ stato introdotto, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale.

In più, in caso di cessione di impresa sarà possibile trasferire i requisiti tecnici dall'impresa cedente all'impresa cessionaria.

Per i lavori sotto i 40 mila euro il certificato di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.

Infine, il DM specifica che chi ricopre l'incarico di direttore tecnico non può rivestire, per la durata dell'appalto, un incarico analogo per conto di altre imprese qualificate; il soggetto, infatti, deve presentare alla stazione appaltante una dichiarazione di unicità di incarico.

Il nuovo decreto prevede che l’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i casi in cui può bastare il progetto definitivo.

Inoltre, il DM stabilisce che, per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisca il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuti motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità. 

Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva devono essere ricoperte da un architetto o possono essere espletate da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali.

Per la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di un architetto, di un restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali (archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di un'esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l'intervento. (edilportale.com)

 

FISCO

 

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 in cui ha fornito chiarimenti sulle nuove regole in materia di split payment introdotte, con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017, dalla c.d. Manovra correttiva 2017 (art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96).

Qui è disponibile la circolare.

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale - novembre 2017

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Cass. Civile, Sez. II, 7/11/17, n. 26354: limiti di distanza tra fabbricati e piani particolareggiati

La Suprema Corte è ritornata ad esplicitare la portata normativa dell’art. 9, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, disposizione dettata in tema di distanza tra fabbricati. In particolare, con la sentenza in commento, la Corte ha dato continuità ad un indirizzo interpretativo consolidato in giurisprudenza. 

L’art. 9 d.m. n. 1444/1968 definisce le distanze minime di sicurezza da rispettare in caso di nuova costruzione. Ai sensi di tale norma, le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 

  • quanto alla Zona A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 
  • per i nuovi edifici ricadenti in altre zone, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 
  • quanto alla Zona C, è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 m. 

 

Inoltre, le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

  • 5 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7 m; 
  • 7,5 m per lato, per strade di larghezza compresa tra  7 m e 15 m; 
  • 10 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m. 

Qualora poi le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.

Invece, l’ultimo comma della disposizione prevede un regime derogatorio che trova applicazione solo in casi eccezionali. Ai sensi della norma, infatti, “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche”.

A più riprese, la Suprema Corte ha precisato il tenore normativo dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, specificandone innanzitutto l’ambito di applicazione. L’art. 9 si rivolge direttamente ai Comuni, imponendo loro determinati limiti edilizi nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici. La norma, pertanto, non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati, finché tali limiti non siano stati inseriti negli strumenti appositamente formati o revisionati. Da tale rilievo deriva che l'adozione da parte degli enti locali di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma consente al giudice di merito di disapplicare le disposizioni illegittime e di sostituirle immediatamente con quelle prescritte dall’art. 9 (Cass. civ., Sez. Un. n. 1486/1997, recentemente ribadita da Cass. Civ., Sez. II, n. 23681/16 e n. 9915/17).  

La disciplina dettata dall’art. 9, co. 1, in secondo luogo, è generale e inderogabile. Essa, dunque, impone di non fissare distanze minime inferiori a quelle prescritte dalla norma, salvo nei limiti indicati nell’ultimo comma. A questo riguardo, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha ribadito che “l’ipotesi derogatoria contemplata dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1968, art. 9, u.c., che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella lottizzazione (..), riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata (..). ove le ostruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è, quindi, recata dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., bensì dal comma 1 dello stesso art. 9”. 

Tale interpretazione risulta conforme a quanto in via generale espresso dalla Corte Cost. 23 gennaio 2013 n. 6, ossia che l’art. 9, u.c. costituisce una “sintesi normativa”, consentendo che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, pur provvista di “efficacia precettiva e inderogabile”, solo nei limiti ivi indicati, ovvero a condizione che le deroghe dell’ordinamento civile delle distanze tra edifici siano “inseriti in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”. 

Avv. Cristina A. Gagliano

 

 

Tribunale di Roma, Sez. XIII, 4/10/2017  n. 18686: il mancato deposito del capitolato speciale d’appalto rende non verificabile la responsabilità del professionista!

Con una recentissima sentenza in materia di responsabilità professionale, il Tribunale di Roma ha dichiarato infondata la domanda risarcitoria attorea per mancanza di prova del danno allegato. 

Nella specie, la società ricorrente evocava in giudizio un architetto, che aveva assunto la qualità di direttore dei lavori per un appalto, affinché ne venisse accertata la responsabilità contrattuale nell’esercizio delle proprie prestazioni. Al professionista si contestava l’omessa predisposizione di misure tecniche necessarie a garantire la corretta esecuzione delle opere, l’asseverazione unilaterale circa l’esecuzione dell’opera a regola d’arte prima dell’esecuzione dei lavori nonché la circostanza che il professionista aveva omesso di relazionarsi con la società committente, al fine di consentirle di tutelarsi dalle inadempienze della ditta esecutrice. 

Tuttavia, con la pronuncia in commento, il Tribunale adito ha dichiarato infondata la domanda attrice, basandosi sulla mancanza di un presupposto indispensabile per il risarcimento, ossia la prova del danno. Innanzitutto, il Tribunale di Roma ha evidenziato che, pur apparendo dimostrata l’esistenza di un rapporto di mandato professionale intercorso fra le parti, la richiesta di parte attrice di condanna dell’architetto al risarcimento del danno derivante dalle sue omissioni professionali appariva infondata per mancanza di prova fornita in ordine alla negligenza del convenuto e alla sussistenza del danno asseritamente subito. 

Come evidenziato: “A fronte di tale danno allegato, tuttavia, si osserva che parte attrice non ha depositato in atti il capitolato di appalto (..). Il mancato deposito di tale capitolato d’appalto rende non verificabile se, all’interno del medesimo, fossero state previste delle specifiche pattuizioni relative all’esecuzione dei lavori volte a prevedere degli obblighi di comunicazione del direttore dei lavori, in relazione alle varie fasi ed in particolare al momento della attestazione di fine lavori, nei confronti della parte committente dell’appalto”. 

In definitiva, in assenza della produzione del capitolato d’appalto, contenente l’esatta descrizione dei lavori da eseguire, risultava difficile verificare in giudizio, attraverso l’istruttoria, che vi fosse stata o meno una incompleta o viziata esecuzione dei lavori da parte della ditta esecutrice; circostanza, questa, sufficiente ad escludere la invocata responsabilità risarcitoria del professionista. 

Avv. Giuseppe Acierno

 

 

Cass. penale, Sez. IV, 10/5/16, n. 36285: responsabilità del professionista e sicurezza dell’edificio

Il tema oggetto della segnalata pronuncia è quello dell’attribuzione al professionista, che sia chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata porzione dell’edificio, dell’obbligo di garantire sia la corretta esecuzione dei lavori affidati sia la complessiva sicurezza dell’edificio.

Nella vicenda in esame, un professionista era stato incaricato da un condominio di progettare e dirigere i lavori per opere di manutenzione straordinaria (consistenti nell’incamiciatura di sei pilastri in calcestruzzo armato) di un palazzo sito in L’Aquila. A seguito del crollo dell’edificio, dovuto al noto sisma del 2009, il professionista veniva convenuto in giudizio per vedersi contestare, oltre all’omessa vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, l’attestazione che le realizzate opere di manutenzione rispondevano alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti. Sicché, in ultima analisi, si evidenziavano in giudizio i profili di negligenza, imprudenza ed imperizia del professionista nell’espletamento dell’incarico affidatogli, per non avere effettuato quest’ultimo, né in via preventiva né in via successiva, idonea valutazione di adeguatezza statica e sismica delle strutture dell’edificio. 

Orbene, sebbene “Non sembra seriamente discutibile – osserva la Cassazione - che il progettista e direttore dei lavori sia tenuto a garantire che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte: lo è sulla scorta del contratto che lo lega al committente”, al contempo, “è palese che l’obbligo di garanzia non può andare oltre l’oggetto del rapporto contrattuale; e quindi non può concernere opere che non siano investite dell’attività del progettista e/o direttore dei lavori. Ove si tratti di opere del tutto autonome rispetto ad altre già esistenti in situ o in via di realizzazione non può pretendersi dal tecnico delle prime che si faccia carico della conformità e più genericamente della sicurezza di opere rispetto alle quali non vi è norma di diritto privato o di diritto pubblico che gli riconosca un potere di intervento”.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che l’edificio in questione (come risultava da accertamento giudiziario), sin dal momento della sua risalente realizzazione, nascondeva gravissime fragilità strutturali, effetto di errori di valutazione compiuti dai progettisti e dalla ditta esecutrice dei lavori di edificazione, soprattutto per quanto riguardava la qualità del calcestruzzo utilizzato. E, per altro verso, il professionista incaricato delle opere di manutenzione straordinaria aveva il solo obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica all’epoca vigente, la quale implicava l’accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l’intervento. 

Non si è affermato, quindi, un obbligo di intervento o di segnalazione di difetti che attenevano a ulteriori e differenti porzioni dell'edificio; ma di un obbligo delimitato all'opera affidata alle cure del” direttore dei lavori, osserva la Cassazione. “E occorre intendersi: non già di un obbligo di segnalazione ai committenti ma di un obbligo di ben eseguire il mandato conferito; il che avrebbe di per sé attivato una serie di effetti a cascata senza alcun ulteriore intervento del” direttore dei lavori, “poiché - … - sarebbe stato compito del committente nominare il collaudatore e questi sarebbe stato tenuto a riportare al medesimo l'esito – che si può certamente ritenere negativo - del collaudo”.

Avv. Davide Ferrara

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