Sintesi di monitoraggio legislativo 8 - 19 gennaio 2018

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NOTA POLITICA

 

Il 2018 si è aperto con un’Italia tornata ufficialmente in clima di campagna elettorale e i partiti a competere per accaparrarsi quanti più consensi in vista del prossimo 4 marzo.

Il tutto mentre l’ultimo rapporto Istat sul lavoro ha dipinto un quadro per nulla rassicurante circa lo stato di salute del mercato del lavoro italiano, colpito da una trasformazione radicale che getta più di un’ombra sul futuro della nostra società. L’incremento degli occupati e la flessione della disoccupazione, difatti, non bastano più a nascondere un sistema segnato dall’arretramento senza fine dell’impiego a tempo indeterminato, che a sua volta alimenta una realtà già zavorrata da bassi salari, lavoro stagionale, scarsa specializzazione e reddito in calo.

 

LAVORI PUBBLICI

 

Decreto Bim in vigore dal 29 gennaio

 

In attuazione dell’articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto n. 560 del 1 dicembre 2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture, avvenuto lunedì 15 gennaio; tuttavia, l’utilizzo del BIM sarà obbligatorio dal 2019, fino ad allora - a partire dall’entrata in vigore del decreto che scatterà il 29 luglio, l’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici sarà facoltativo per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti.

 

I contenuti del decreto BIM

Scatterà tra poco più di un anno l'obbligo di progettare le grandi opere pubbliche con le procedure digitali del Building information modeling (Bim). Dal 2019 le stazioni appaltanti dovranno prevedere l'utilizzo del Bim per tutti i «lavori complessi» di importo superiore a cento milioni. Mentre negli anni successivi, fino al 2025, l'obbligo verrà via via esteso alle costruzioni di importo minore. Dice questo la versione finale del decreto sulla digitalizzazione negli appalti pubblici che il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha appena firmato e che è stato pubblicato con decreto n. 560 del 12 gennaio 2017. Il testo sarà così in vigore dal prossimo 29 gennaio.

Il Bim è la nuova tecnologia che consente di progettare le opere in maniera tridimensionale, aumentando di molto rispetto al tradizionale progetto le informazioni disponibili, ad esempio sulle quantità di materiali e i relativi costi. Anticipando, così, già in sede di progetto gli effetti del cantiere. 

Il provvedimento, nella sua versione finale, ricalca per molte parti quello messo in consultazione l'estate scorsa dal Mit e redatto dalla commissione guidata dal provveditore alle opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, Pietro Baratono. Quindi gli obblighi partiranno dai «lavori complessi». Tra questi, il decreto individua quelli «caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici». Per questo tipo di opere, quando sarà sfondata la soglia dei 100 milioni di euro, il Bim diventerà obbligatorio già a partire dal primo gennaio 2019. Si passerà poi, dal primo gennaio 2020, alle opere di importo superiore ai 50 milioni. Dal 2021 l'obbligo riguarderà le opere oltre i 15 milioni. E così via, fino al 2025, quando saranno coinvolte dall'obbligo anche le opere sotto il milione. Scompare, invece, ogni riferimento alle norme Uni, oggetto di molte polemiche in fase di redazione del testo. Una parte importante del decreto riguarderà la formazione delle stazioni appaltanti: queste dovranno varare un piano di aggiornamento del personale e mettere a punto un programma di acquisto e manutenzione di strumenti hardware e software. Questo provvedimento rappresenta uno dei tasselli chiave dell'attuazione del Codice che, per il resto – va ricordato – è ancora a metà del guado.

 

Il parere sui testi definitivi (che recepiscono le modifiche chieste da comuni e regioni) dovrà arrivare entro il 29 gennaio

Si avvicinano all’approvazione definitiva due provvedimenti del ministero delle Infrastrutture di attuazione del codice appalti: il decreto riguardante le attività di direzione lavori e quello sulla regolamentazione del debat public su (alcune) opere pubbliche. Sui testi le Camere dovranno esprimere il parere entro il prossimo 29 gennaio.

Qui e qui sono disponibili i testi e le relazioni illustrative dei provvedimenti trasmessi per il parere alla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.

Di seguito una breve sintesi dei contenuti.

 

Débat public

Il dibattito pubblico sarà obbligatorio prima di decidere la realizzazione di infrastrutture a rete da 500 milioni di euro in su e sulle infrastrutture puntuali da 300 milioni di euro in su. È però prevista anche la possibilità di svolgere il dibattito su opere per una soglia di importo ridotto di un terzo rispetto ai valori prima indicati. In questo caso la richiesta può arrivare dai seguenti soggetti: Presidenza del consiglio dei ministri o dai ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera; un consiglio regionale o una provincia o una città metropolitana o un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento; uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento (se complessivamente rappresentativi di almeno 100mila abitanti); almeno 50mila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento; almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100mila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Come anticipato sono state escluse dal perimetro del regolamento le «infrastrutture energetiche, qualificabili come opere private di interesse pubblico» che non richiedono il parere del Mise e anche acciaierie e impianti chimici con capacità produttiva superiore a 500 Gg/uomo.

 

Direzione lavori

Il decreto sulla direzione lavori - o per meglio dire sulle «linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture» - approda in parlamento con diverse modifiche e aggiustamenti rispetto alla versione che è uscita dalla conferenza unificata del 6 dicembre scorso, dopo un mese abbondante di intenso confronto tecnico. Il testo recepisce, con l'ok dell'Anac, alcune delle numerose richieste di modifica presentate da regioni e comuni.

Uno degli aspetti sui quali si è più lavorato e discusso è quello delle varianti in corso d'opera.

La novità da segnalare - intervenuta proprio in sede di conferenza unificata - è lo stralcio di uno dei casi di variante. Il testo eliminato prevedeva che la perizia di variante fosse accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale; che il Rup comunicasse all'impresa di dichiarare l’intenzione o meno di accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; la tacita accettazione dell'impresa a proseguire i lavori a condizioni economiche invariate in caso di assenza di risposta; la tacita accettazione della Pa alle condizioni dell'impresa in caso di assenza di risposta.

«In accoglimento di una proposta emendativa formulata come raccomandazione dalle Regioni - si legge nella relazione di accompagnamento al decreto - tale disposizione è stata stralciata, in quanto, come ragionevolmente sostenuto dalle Regioni stesse, non essendo possibile un aumento della prestazione oltre il "quinto d'obbligo", potrebbe ingenerarsi il rischio di confusione con il caso della variante, per il quale si applica l'articolo 106 del codice e i commi l e 2 del presente articolo che richiamano puntualmente tale disposizione».

Da parte sua, il Dag di Palazzo Chigi ha rilevato «che sarebbe opportuno un approfondimento ulteriore sulla disciplina vigente in materia di varianti al di sopra del "quinto d'obbligo" e sulle eventuali conseguenze derivanti dalla mancanza di specifiche previsioni normative».

 

Il parere dell’antitrust sul rilascio delle garanzie fideiussorie

Con un parere pubblicato sul Bollettino n. 1 del 15 gennaio 2018, l'Antitrust risponde alla richiesta formulata dalla Provincia di Parma in merito all’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – nuovo Codice dei contratti - in ordine al rilascio di garanzie fideiussorie nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici.

In via preliminare l'Autorità osserva di aver già avuto modo di precisare che “il bando di gara non può contenere disposizioni volte ad escludere le imprese bancarie, le imprese assicurative o gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB (si tratta delle categorie di imprese che l’art. 93, comma 3, del Codice dei contratti pubblici annovera tra quelle che possono rilasciare garanzie fideiussorie ai partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di concessioni e contratti pubblici) dal novero dei soggetti ammessi a prestare le garanzie fideiussorie necessarie per la presentazione delle offerte. Una tale limitazione, infatti, comporterebbe una distorsione delle dinamiche concorrenziali nella fornitura delle garanzie fideiussorie e restringerebbe in maniera ingiustificata l’accesso a tale servizio finanziario da parte dei partecipanti alla gara”. L’Agcm precisa inoltre che “il bando di gara non può contenere disposizioni che impediscano alle imprese bancarie, assicurative e agli intermediari finanziari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi di rilasciare garanzie fideiussorie. Infatti, l’esclusione di tali imprese comporterebbe un’ingiustificata restrizione della concorrenza e, per il suo carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità, costituirebbe una violazione del diritto comunitario”.

Per quanto riguarda la posizione delle imprese extracomunitarie, l'Autorità osserva che “in assenza di una specifica normativa comunitaria (art. 56, comma 2, del TFUE), tali imprese non possono operare in regime di libera prestazione dei servizi. L’Autorità, tuttavia, osserva che gli enti aggiudicatori e le stazioni appaltanti non possono in via generale escludere che le offerte siano corredate da garanzie fideiussorie rilasciate da imprese extracomunitarie, in quanto tali imprese possono essere autorizzate ad operare nel mercato italiano nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione settoriale e dalla regolazione di vigilanza in materia bancaria, assicurativa e di intermediazione finanziaria. Nel bando di gara, pertanto, non può prevedersi l’esclusione delle imprese extracomunitarie autorizzate, in quanto ciò risulterebbe restrittivo della concorrenza, nonché ingiustificatamente discriminatorio”.

L’Antitrust, infine, ritiene che “le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono acquisire elementi utili a valutare la solvibilità e l’affidabilità delle imprese extracomunitarie, dalle disposizioni normative e regolatorie che fissano i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni settoriali, nonché dal titolo autorizzatorio e dalle informazioni reperibili direttamente presso le competenti Autorità di vigilanza”. (casaeclima.com)

Qui il bollettino dell'Antitrust.

 

I chiarimenti del Ministero dell’Ambiente sui CAM

Il 7 novembre 2017 è entrato in vigore il decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente recante “ Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.259 del 6 novembre 2017. In proposito il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul suo sito i chiarimenti - versione del 15 dicembre 2017 - sui Criteri ambientali minimi per l’edilizia adottati con DM 11 ottobre 2017.

Qui le FAQ.

 

 

PROFESSIONISTI

 

L’attuazione dell’equo compenso

Il Ministro della giustizia ha trasmesso alla Camera dei deputati il provvedimento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai fini del parere della  Commissione Giustizia, che dovrà esprimersi entro il 16 marzo 2018.
Il decreto rappresenta la prima attuazione del principio dell’equo compenso, introdotto con il dl 148/2017 e modificato dalla legge di bilancio 2018 e riguarda unicamente le prestazione rese nell’esercizio della professione forense. Per quanto riguarda le altre professioni, occorrerà, dunque, attendere l’emanazione degli ulteriori decreti del Ministero della Giustizia di concerto con i ministri competenti.

 

 

 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale - gennaio 2018

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Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3130/2014: divieto per le amministrazioni di limitare la partecipazione al bando ai soli istituti universitari per la procedura di affidamento di un incarico di studio e consulenza per la redazione del P. G. T. comunale.

 

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Consulta Regionale dell’Ordine degli Ingegneri della Lombardia che riforma una sentenza del TAR relativa all'affidamento di un incarico di studio e consulenza per la redazione di un Piano di Governo del Territorio (P. G. T.).

Nel 2009 il Comune di Pavia aveva pubblicato un avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di studio e consulenza tecnico-scientifica per la redazione del P. G. T. comunale.

L’oggetto dell’incarico era precisato al punto 1 dell’avviso, a mente del quale “la prestazione dell’opera intellettuale di studio e consulenza tecnico scientifica finalizzata alla redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, e precisamente:

- documento di piano

- piano dei servizi

- piano delle regole”.

In premessa l’avviso di selezione precisava “che, in linea con le indicazioni della Giunta Comunale n. 133 del 6/8/2 009 si ritiene che gli Istituti Universitari siano i più adatti a garantire, in ragione del carattere multidisciplinare della loro organizzazione e delle loro strutture scientifiche, un livello di attività di studio consulenza e coordinamento adeguata a consentire al Comune di Pavia di dare al redigendo P, G. T. un carattere innovativo nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale per l’approvazione del P. G. T. cittadino, anche in considerazione della difficoltà insita nel dover integrare e attualizzare il materiale e gli atti già predisposti dall’Ente”.

Pertanto, al punto 4 dell’avviso, recante “Requisiti dei soggetti che intendono manifestare la propria candidatura al conferimento dell’incarico in oggetto”, il Comune di Pavia restringeva la partecipazione alla procedura di affidamento ai soli istituti universitari, pubblici e privati.

Con ricorso al TAR la Consulta Regionale dell’Ordine degli Ingegneri lombardi censurava l'avviso, deducendo la violazione dei principi generali in materia di affidamento di incarichi di servizi, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Il TAR per la Lombardia respingeva però il ricorso, osservando che il diritto comunitario consente alle amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa allo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, di stipulare accordi a titolo oneroso con altre amministrazioni pubbliche (sentenze CGCE 13 novembre 2008, causa C 324/07 e 9 giugno 2009, causa C 480/06), e che il principio trova applicazione nell’ordinamento nazionale laddove è riconosciuta alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15, l. n. 241/1990).

La V sezione del Consiglio di Stato, dopo aver respinto i motivi di appello incidentale, in ordine alla dedotta inammissibilità del ricorso di primo grado, con separata ordinanza rimetteva alla Corte di Giustizia UE la questione interpretativa pregiudiziale volta a verificare la compatibilità con la direttiva sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari 2004/18/CE dell’affidamento in via diretta di contratti della specie di quello in contestazione, a soggetti qualificabili, a loro volta, come amministrazioni aggiudicatrici ma, al contempo, come operatori economici in base alla suddetta direttiva.

Con ordinanza del 16 maggio 2013 (causa n. C-564/11) la Corte di Giustizia ha stabilito che:

1) l’affidamento senza gara da parte di un’amministrazione aggiudicatrice di un contratto contrasta con le norme ed i principi sull’evidenza pubblica comunitaria quando ha ad oggetto servizi i quali, pur riconducibili ad attività di ricerca scientifica, “ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II A, categoria 8, della direttiva 2004/18, oppure nell’ambito dei servizi d’urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato”;

2) non sussiste, per contro, l’obbligo della gara in caso di “contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi”;

3) questa ipotesi è configurabile quando dette forme di cooperazione rispettino le seguenti condizioni: “siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico”.

Il Giudice comunitario ha, quindi, demandato a Palazzo Spada l’accertamento delle predette condizioni. Nondimeno, lo stesso ha potuto rilevare che le attività dedotte nel contratto, pur connotate da metodologie e fondamenti di carattere scientifico, si sostanziano in prestazioni “che vengono generalmente svolte da ingegneri o architetti e che, pur se basate su un fondamento scientifico, non sono assimilabili però ad attività di ricerca scientifica. Di conseguenza … la funzione di servizio pubblico che costituisce l’oggetto della cooperazione tra soggetti pubblici istituita da detto contratto non sembra garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune al Comune di Pavia e all’Università”.

Il Consiglio di Stato è quindi pervenuto alla conclusione che va escluso che il contratto in contestazione dia luogo ad “una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi”, dato che l’Università di Pavia si pone rispetto ad essa nella veste di operatore economico privato, in grado di offrire al mercato servizi rientranti in quelli previsti nell’allegato II-A alla direttiva 2004/18.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dagli ingegneri ed ha annullato l'avviso di selezione pubblicato dal Comune di Pavia.

Avv. Giuseppe Acierno

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. La sola residenza nei pressi della nuova costruzione non è sufficiente a giustificare l’interesse all’impugnativa del titolo edilizio.

 

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 4830/2017, ha chiarito che per giustificare l’interesse a ricorrere non è più sufficiente rilevare unicamente la residenza nei pressi di una nuova costruzione (nella specie la sentenza ha negato la legittimazione attiva al soggetto che aveva la propria abitazione a 284 metri).

Il concetto di vicinitas è infatti ormai superato, o quanto meno deve essere ulteriormente integrato dalla parte ricorrente con la prova concreta della lesione specifica, inferta dagli atti impugnati alla propria situazione giuridica soggettiva (es. deprezzamento del valore di un proprio bene).

Non è più sufficiente a sostanziare una situazione qualificata di legittimazione (e di interesse) a ricorrere la generica deduzione di una semplice riduzione del panorama dovuta all’intervento edilizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 383/2016).

Infatti, nel tempo la nozione di vicinitas è stata meglio specificata nella sua portata effettiva dalla giurisprudenza. In particolare, è stata affermata la necessità di dimostrare la sussistenza di un reale pregiudizio che derivi dalla realizzazione dell’intervento. Tale pregiudizio, peraltro, deve essere specificato con riferimento alla situazione fattuale (dunque, è indispensabile dimostrare come, perché, ed in quale misura il provvedimento impugnato incide sulla posizione sostanziale dedotta in causa), dovendo presentare i caratteri della concretezza, immediatezza ed attualità che devono necessariamente connotare l’interesse fatto valere nel processo.

E così, con particolare riferimento al settore commerciale, la vicinanza è diversamente apprezzata quando ad impugnare sia un operatore economico. In questo caso, la nozione ha subìto un’ulteriore elaborazione da parte della giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3563/2017).

In particolare, il criterio dello stabile “collegamento territoriale”, che deve legare il ricorrente all’area di operatività del controinteressato, si specifica identificandosi nella nozione di stesso bacino d’utenza della concorrente. Ma, anche in questo caso, l’interesse processuale deve collegarsi oggettivamente all’apprezzabile calo del volume d’affari del ricorrente.

Per quanto invece riguarda i ricorsi promossi dai proprietari dei fondi vicini, specie per gli interventi minori (ad esempio, quelli aventi ad oggetto le opere svolte nello stesso condominio in cui risiedono), queste considerazioni ovviamente rilevano meno. Si maniste sta, tuttavia, in maniera più stringente la necessità di impugnare tempestivamente i titoli edilizi, ossia entro i 60 giorni dall’esposizione del cartello di cantiere, soprattutto se integrato.

Avv. Davide Ferrara

BRAU, la 4a edizione del Premio di architettura Fondazione Inarcassa / CICOP Italia ONLUS

Fondazione Inarcassa è lieta di presentare la 4° edizione del Premio di architettura «Riscoperta e Rivalorizzazione del Patrimonio Architettonico incorporato in edifici esistenti» nell'ambito dell'evento BRAU Biennale del Restauro Architettonico e Urbano, organizzato con CICOP Italia 

Newsletter Fiscale Gennaio 2018

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Nuovo appuntamento con il servizio di newsletter di informazione in ambito fiscale, servizio curato dallo Studio Commercialista Pertile-Sensi. 

In questa newsletter troverete:

SCADENZARIO FISCALE    

NOVITA’ FISCALI E AMMINISTRATIVE    
Detrazioni per gli immobili – novità del­la legge di bilancio 2018    
Novità in materia di IRAP - legge di bi­lan­­cio 2018    
Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni – novità della legge di bilancio 2018    
SPLIT PAYMENT – Elenchi dei soggetti interessati per il 2018     

RISPOSTE AI QUESITI     

 

Scarica la NEWSLETTER FISCALE GENNAIO 2018

 

E' online l'8° numero della Newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti"

La newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti" è uno strumento operativo per agevolare i professionisti e le aziende che vogliono sviluppare la propria attività a livello internazionale. Una pubblicazione mensile con contenuti originali ed esclusivi, che ha l’obiettivo di aggiornare architetti e ingegneri sulle opportunità offerte dal mercato degli Emirati Arabi e - in particolare - da Dubai, capitale dell’architettura d’avanguardia.

In questo numero:

Newsletter Sportello Pronto Europa e Appalti Pubblici Europei TED - 15 gennaio 2018

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  1. SETTORE BANDI EUROPEI

 

● Ministero dello Sviluppo Economico - Voucher per la Digitalizzazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese (mPMI)

Si tratta di un contributo tramite concessione di un “voucher” di importo non superiore a 10.000 euro (misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili), finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici (miglioramento efficienza aziendale, formazione del personale nel campo ICT, telelavoro, e-commerce, banda larga).

Le domande potranno essere presentate dalle imprese esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda.

Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese.

Link: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione#comefunziona 

 

● Bando del Programma AAL (Active and Assisted Living Programme) in materia di Soluzioni ICT e Domotica per l’Invecchiamento Attivo in uscita a Febbario 2018

A febbraio 2018 il programma AAL pubblicherà il bando "Smart Solutions for Ageing Well" con l'obiettivo di sostenere progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e multidisciplinari. Rispetto ai bandi degli anni precedenti, questo bando consente una maggiore flessibilità relativamente all'obiettivo, la dimensione e la durata dei progetti, purché mirino a sviluppare applicazioni su una qualsiasi area di interesse per AAL, basate su tecnologie ICT (robotica, sensoristica, telecomunicazioni, app etc. in grado di rendere più indipendente la vita degli anziani e di ridurre i costi di assistenza pubblica per questa categoria di persone), focalizzate su specifiche esigenze di mercato.

Il consorzio che propone il progetto deve essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 soggetti appartenenti almeno a tre Stati diversi che partecipano a Programma AAL. In Italia il bando è cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Sanità.

Il MIUR ha dedicato a questo bando un budget di euro 900.000 nella forma del contributo alla spesa, comprensivo del cofinanziamento fornito da AAL. Maggiori informazioni saranno pubblicate in prossimità del lancio del bando.

Link: 

- http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-the-call-challenge-2018/    

- http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal 

 

● Premio del Programma HORIZON 2020 per il miglior Prototipo sulla Fotosintesi Artificiale – Scadenza per la presentazione del progetto e del prototipo: 3 Febbraio 2021

La fotosintesi artificiale, combinando luce solare, acqua e carbonio dall’atmosfera, viene considerata una delle tecnologie innovative più promettenti per la produzione di energia pulita, imitando il processo della fotosintesi naturale. Una volta pienamente sviluppata, offrirà alternative sostenibili ai combustibili fossili per una serie di applicazioni nell'industria, negli alloggi e nei trasporti. Il premio consisterà nell’assegnazione di 5 milioni di euro al primo prototipo selezionato, che produrrà così carburante sostenibile. La valutazione della proposta e del prototipo presentato si focalizzerà sui seguenti criteri: Grado di integrazione del sistema dalla cattura della luce solare alla produzione di combustibile; Performance dello stumento/sistema sviluppato; Produzione del combustibile che dovrà essere utilizzato in un motore; Potenziale di ampliamento del mercato di riferimento; Potenziale commerciale del nuovo stumento/sistema sviluppato.

Possono presentare le proposte ed i prototipi i singoli professionisti o gli enti dotati di personalità giuridica, singolarmente o in partenariato.

E’ già possibile presentare la proposta online e, in ogni caso, è necessario manifestare il proprio interesse per la partecipazione al Premio sulla pagina web ufficiale del concorso, entro giugno 2020. Tale registrazione non implica poi l’obbligo effettivo di partecipazione al concorso.

Link: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sunfuel-eicprize-2021.html 

 

  1. SETTORE EVENTI EUROPEI

 

● WATIFY Evento di Networking ed Incontri Bilaterali di Business nel settore delle Materie Plastiche Intelligenti – 30 Gennaio 2018, Lione (Francia)

L’evento è organizzato dalla Commissione Europea, in collaborazione con Enterprise Europe Network e con altri attori coinvolti in questo settore (ad esempio Plastipolis). Si terrà una conferenza con presentazioni di esperti del settore sui progetti attualmente in svolgimento e sulle potenzialità commerciali e produttive delle plastiche intelligenti. A seguito della conferenza plenaria, saranno organizzati gli incontri bilaterali fra partner commerciali utili per l’allacciamento di rapporti professionali fondamentali per la stesura di progetti europei. La registrazione all’evento deve avvenire entro il 28 Gennaio 2018 sul sito di seguito indicato, sul quale è già possibile consultare i profili degli enti già registrati con l’indicazione di cosa si occupano, cosa cercano e cosa offrono per instaurare proficue collaborazioni.

Link: https://watify-lyon.b2match.io/ 

 

● Evento Informativo e di Networking sul Bando AAL (Active and Assisted Living Programme) – 31 Gennaio/1 Febbraio 2018, Bruxelles

L’evento informativo sul bando AAL (programma per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione di soluzioni ICT a supporto dell’invecchiamento attivo degli anziani) si svolgerà nell’arco di due giorni e di focalizzerà, oltre che sulla presentazione del bando, sulle modalità di partecipazione e sulle regole formali per la presentazione dei progetti, sull’analisi del mercato dei prodotti di domotica per la terza età e sugli aspetti di business legati al settore dell’assistenza medica. Durante le due giornate vi sarà la possibilità di presentare la propria idea progettuale (da inviare entro il 26 gennaio 2017 tramite il sito dell’evento, nella sezione Pitch your project idea), al fine di instaurare rapporti con potenziali partners e cominciare così la stesura effettiva della proposta.

Link: 

- http://www.aal-europe.eu/information-day-of-the-call-2018and-consortium-building-seminar/ 

- https://aal-call-2018-info-day.b2match.io/ 

 

● 21esimo Forum Europeo sulla Eco-Innovazione – 5/6 Febbraio 2018, Sofia (Bulgaria)

I Forum europei sull'Eco-Innovazione, che si tengono due volte l'anno, riuniscono scienziati, ingegneri, politici e rappresentanti del mondo della finanza, delle ONG, delle università e delle imprese. Sono concepiti come eventi significativi, destinati ad avere ripercussioni durevoli, un'occasione in cui gli eco-innovatori d'avanguardia e quelli emergenti possono esaminare nuove e promettenti soluzioni di eco-innovazione sotto il profilo politico, finanziario e tecnologico. Questa edizione del Forum è organizzata dalla Commissione Europea (Direzione Generale Ambiente) e dal Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Idriche della Bulgaria. L’evento si focalizzerà sulla Qualità dell’Aria (soluzioni innovative che impiegano tecnologie avanzate per il riscaldamento delle case, piani strategici di mobilità urbana o metodi pionieristici per la riduzione dell’inquinamento provocato dalle industrie).

La partecipazione al Forum è gratuita ma è necessaria la registrazione online.

Link: 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2018/1st_forum/    

 

  1. SETTORE APPALTI PUBBLICI EUROPEI (TED)

 

● Lussemburgo-Echternach: Servizi di consulenza in ingegneria strutturale - 2017/S 242-503488

Ente aggiudicatore

Città di Echternach, Lussemburgo.

Persona di contatto: Monsieur Joël Schmalen, Tel.: +352 72922247

E-mail: joel.schmalen@echternach.lu 

Descrizione

Richiesta di candidature per la missione di ingegnere strutturale nel contesto della realizzazione di teleriscaldamento urbano (produzione e rete) per il sito del Campus Scolastico e Sportivo "Gare" di Echternach.

La durata del contratto di appalto sarà dal 01/04/2018 al 31/12/2019.

L’offerta deve essere presentata nelle lingue Francese o Tedesco.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

31/01/2018; Ore 11:00

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503488-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 

Indirizzo principale: http://www.echternach.lu 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=15094&orgAcronyme=t5y 

 

● Irlanda-Leitrim: Servizi di analisi o consulenza tecnica - 2018/S 003-003355

Ente aggiudicatore

Dipartimento di Protezione Sociale - Carrick-on-Shannon SWSO, Leitrim Irlanda

Persona di contatto: Michelle O'Donnell, Tel.: +353 719672684

E-mail: michelle.odonnell@welfare.ie 

Descrizione

La gara di appalto riguarda l’incarico ad un professionista nel settore delle tessere elettroniche e della tecnologia dei chip. Il supporto professionale è richiesto sia a livello tecnico sia a livello strategico. Il contratto di incarico ha una durata di 36 mesi, rinnovabile.

L’offerta deve essere presentata in lingua inglese.

Valore

Valore, IVA esclusa: 210.000,00 Euro.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

05/02/2018, Ore 12:00

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3355-2018:TEXT:IT:HTML&src=0 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=123349&B=ETENDERS_SIMPLE 

 

Francia-Cannes: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - Avviso di concorso di progettazione - 2018/S 008-014322

Ente aggiudicatore

Città di Cannes. 

Persona di contatto: Direction des achats, Tel.: +33 497064559

E-mail: marches-publics@ville-cannes.fr 

Descrizione

Il concorso per la gestione dei progetti riguarda la costruzione di una sala per feste a Cannes-la-Bocca per famiglie e associazioni che non dispongono di luoghi adatti e accessibili per organizzare eventi festivi. La costruzione avverrà nel luogo lasciato libero dalla demolizione della piscina di Coubertin, per un totale di 3.800 metri quadrati. Il project manager dovrà valutare l'opportunità di mantenere tutto o parte del seminterrato della piscina per la raccolta di acqua piovana. La dotazione finanziaria totale stimata destinata alle opere (compresi i lavori di demolizione della vecchia piscina) è stimata in 3 milioni di euro. Il concorso è aperto esclusivamente alla partecipazione di architetti regolarmente iscritti al proprio albo professionale.

L’offerta deve essere presentata in lingua francese.

Valore

Il progetto più meritevole otterrà 25.000 euro.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

16/02/2018, Ore 12:00.

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14322-2018:TEXT:IT:HTML&src=0 

http://www.cannes.fr 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-marches06.fr/ 

 

● Italia-Terni: Servizi di ingegneria integrati - 2018/S 004-005117

Ente aggiudicatore

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 di Terni, Viale Donato Bramante 37, Terni.

Responsabile Unico del Procedimento: Geometra Francesco Silvani, Tel.: +39 0744204819

E-mail: aslumbria2@postacert.umbria.it 

Descrizione

Affidamento di un incarico professionale per il seguente servizio: progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, richiesta pareri ed autorizzazioni comunque denominati, per l’intervento di realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni — Amelia (TR). La durata del contratto è di 120 giorni.

Valore

Valore, IVA esclusa: 2.741.479,16 Euro.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

28/02/2018, Ore 12:00.

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5117-2018:TEXT:IT:HTML&src=0 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://uslumbria2.it 

 

● Italia-Pavia: Servizi di progettazione di edifici - 2018/S 007-011642

Ente aggiudicatore

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo", Pavia, Italia.

Persona di contatto: Dr. Ing. Luciano Marabelli, Tel.: +39 0382503683

E-mail: ufficiotecnico@pec.smatteo.pv.it

Descrizione

Affidamento incarico di valutazione della sicurezza sismica dei padiglioni “02 ex-Chirurgie” e “29 Ortopedia-Traumatologia” e redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori rientranti nel “Piano di riorganizzazione funzionale” e denominati “Razionalizzazione spazi per efficientamento attività amministrative” e “Spostamento della U.O.C. Cardiochirurgia e della U.O.C. Anestesia e Rianimazione II”.

Categorie dei lavori da progettare: Cat. E.10 (Edilizia-Ospedali); Cat. IA.01 (Impianti idrico-sanitari); Cat. IA.02 (Impianti di riscaldamento raffrescamento); Cat. IA.04 (Impianti elettrici).

Valore

Valore, IVA esclusa: 360.573,60 Euro.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

12/03/2018, Ore 23:59.

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11642-2018:TEXT:IT:HTML&src=0 

Indirizzo principale: http://www.sanmatteo.org

Indirizzo del profilo di committente: http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/bandi-e-concorsi/cardCatbandi-di-gara.170.1.20.1.html

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel

 

N. 6 - Newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti"

Inviato da admin il

La newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti" è uno strumento operativo per agevolare i professionisti e le aziende che vogliono sviluppare la propria attività a livello internazionale. Una pubblicazione mensile con contenuti originali ed esclusivi, che ha l’obiettivo di aggiornare architetti e ingegneri sulle opportunità offerte dal mercato degli Emirati Arabi e - in particolare - da Dubai, capitale dell’architettura d’avanguardia.

In questo numero:
- Come costituire una società a Dubai: risposte alle domande più frequenti
- Le opportunità offerte dai partner della Fondazione Inarcassa
- Speciale Louvre Abu Dhabi: i dettagli della costruzione

 

Scarica la Newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti" N. 6 

Scarica le Newsletter precedenti

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 2/2017

Inviato da admin il

Non si interrompe il flusso delle segnalazioni riguardanti bandi di gara e avvisi pubblici irregolari, aventi ad oggetto l’affidamento di servizi inerenti all’architettura e all’ingegneria disciplinati dal d. lgs.vo n. 50/16. Ancora più intensa è frattanto divenuta l’attività di contrasto a tali irregolarità, la quale non si è limitata alle ordinarie lettere di diffida alle amministrazioni aggiudicatrici, ma si è sostanziata anche nella proposizione di istanze di parere precontenzioso all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Le numerose segnalazioni pervenute dagli iscritti alla Fondazione Inarcassa hanno avuto ad oggetto, oltre ai profili già evidenziati nel numero della scorsa rubrica (http://fondazionearching.it/-/rubrica-di-aggiornamento-sull-attivita-di-contrasto-ai-bandi-irregolari-n-1-2017), anche le seguenti criticità. 

La gratuità della prestazione richiesta ai professionisti

In assoluta violazione delle prescrizioni del Codice dei contratti, alcune amministrazioni locali hanno bandito l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria prevedendo che le prestazioni richieste dall’avviso pubblico dovessero essere rese dai professionisti gratuitamente per spirito liberalità. In ragione di ciò, la Fondazione ha diffidato tali amministrazioni – è il caso di Picerno (PZ), Viggianello (PZ) e Lucera (FG) - ad agire in autotutela ritirando l’avviso di gara. 

Segnatamente, in quelle occasioni, si è evidenziato che la clausola di lex specialis che configura la prestazione richiesta ai professionisti come un atto di liberalità e gratuità è, in primo luogo, illegittima perché viola irrefragabilmente l’art. 24, co. 8-bis, d.lgs. 50/16, a mente del quale “Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni”. Peraltro, dallo scorso 5 dicembre 2017 (giorno di pubblicazione in G.U. n. 284 di pari data) è entrato in vigore il nuovo art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - introdotto dall’art. 19-quaterdecies d.l. n. 148/17 -, in materia di equo compenso. Precisamente, ai sensi dell’art. 19–quaterdecies co. 3, “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Per equo compenso, come specificato dalla medesima norma, deve intendersi quello “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto”, tenuto anche conto dei parametri previsti dal d.m. 17/6/16 (art. 13-bis co. 2).  

Ancora prima dell’entrata in vigore della richiamata normativa, oltretutto, sia l’Anac (cfr. Linee guida n. 1, di attuazione del d. lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”), sia la giurisprudenza (sul punto: Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 2435/16; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 909/08), hanno evidenziato la necessità, pena l’illegittimità della legge di gara, che il valore dell’affidamento sia congruo e computato sulla base dei parametri dettati dal d.m. 17/6/16. 

Discorso analogo si è svolto con riferimento alle ipotesi in cui le amministrazioni locali (es. Comune di Viggianello) hanno fatto ricorso all’ambigua figura del contratto di sponsorizzazione per affidare a titolo gratuito un servizio di architettura e ingegneria. 

In ottemperanza ai richiamati principi normativi e pretori, nonché della formale diffida inoltrata dalla Fondazione, il Comune di Picerno (PZ) ha ritenuto opportuno di non avvalersi dei servizi di architettura e ingegneria offerti all’amministrazione sulla scorta dell’avviso di gara illegittimo. 

 

 

 

L’erronea e/o l’omessa indicazione del criterio di aggiudicazione

Non di rado, le amministrazioni appaltanti indicano nella legge di gara l’errato criterio di aggiudicazione del servizio (ossia, quello del prezzo più basso) ovvero, addirittura, omettono di individuarne uno, rendendo perciò impossibile ai professionisti di presentare un’offerta serie e remunerativa. Tale il motivo per cui sono stati diffidati i Comuni di Villafranca Sicula (AG), Tempio Pausania (SS), Rolo (RE), Acate (RG)

In tali circostanze si è segnalato che la previsione del criterio del prezzo più basso viola la disposizione dell’art. 95 d. lgs.vo n. 50/16. Ai sensi di tale norma, i contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, il criterio di aggiudicazione ordinario previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici è inderogabilmente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Come anche affermato dalla più recente giurisprudenza, il criterio del prezzo più basso ha un ruolo ormai recessivo, dal momento che può essere utilizzato nei soli casi tassativamente previsti dalla legge e in presenza di specifica ed adeguata motivazione (art. 95, co. 4, d. lgs.vo n. 50/16): “Se nell’art. 83 del vecchio D.lgs. n. 163/06 tali criteri erano posti su una posizione di parità, e spettava unicamente all’Amministrazione nella sua discrezionalità optare per l’uno per l’altro, l’art. 95 dopo avere affermato che “I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta” e che “Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte”, ha imposto l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio “principale”, e il massimo ribasso come criterio del tutto “residuale” utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione” (Cons. Stato, sez. III, 02/05/2017, n. 2014). 

Tale principio inoltre viene anche esplicitato al punto “I - Quadro normativo” delle Linee guida Anac n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ove, con specifico riferimento al criterio del prezzo più basso, l’Autorità precisa che “Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato”. 

In tale scia, ulteriormente illegittimo è l’avviso pubblico che non prevede alcun criterio di aggiudicazione, perché risulta privo di  uno degli elementi essenziali di lex specialis indispensabile ai professionisti per poter presentare la propria domanda di partecipazione. Anche rispetto a tale profilo l’Anac (con le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016) ha evidenziato che  l’avviso deve indicare “almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante”.

Sulla base della diffida formulata dalla Fondazione, con determinazione n. 348 del 29/12/17, il Comune di Rolo ha revocato il bando.

 

Par condicio e massima ed effettiva partecipazione.

Sotto altro profilo, continuano a manifestarsi i casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici bandiscono l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, prevedendo clausole che restringono ingiustificatamente la concorrenza. È ciò che, ad esempio, è accaduto con riguardo al bando di concorso di idee pubblicato dal Comune di Massa (MS). Nella specie, la legge di gara prevedeva un termine di presentazione della domanda di partecipazione inferiore a quello minimo previsto dal Codice per i concorsi di idee (art. 156, co. 3 d.lgs. n. 50/16); richiedeva ai professionisti la predisposizione di elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in pieno contrasto con la norma appena richiamata; prescriveva di considerare tutti i progetti inseriti in graduatoria, oltre il primo classificato, ex aequo (violando la disposizione di cui all’art. 155, co. 4 d.lgs. n. 50/16); non consentiva ai professionisti over 35 di partecipare al concorso in forma singola, ponendosi in violazione del principio di par condicio e della norma di cui all’art. 154, co. 3 d.lgs. n. 50/16, ai sensi della quale “Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti”. 

In risposta alla formale diffida inviata dalla Fondazione, con la quale di rendevano note tutte le segnalate illegittimità, il Comune di Massa ha però agito in autotutela, prolungando il termine per la presentazione delle proposte progettuali e modificando il bando di concorso in conformità alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici, così come richiesto dalla Fondazione con la diffida. 

 

Avv. Riccardo Rotigliano

 

Sintesi di monitoraggio legislativo 1 - 18 dicembre 2017

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NOTA POLITICA

 

Dopo la presentazione di Liberi e Uguali del presidente del Senato Piero Grasso e il comizio romano del leader leghista Matteo Salvini, la campagna elettorale è entrata in una lunghissima fase che si trascinerà faticosamente fino al voto di marzo. Nel mentre, giusto una settimana fa, da Palazzo Chigi il Premier Gentiloni anticipava che nel 2017 il ritmo di espansione economica del Paese supererà l’1,5% preconizzato dal Def per avvicinarsi al 2%: è il segnale che la ripresa si sta consolidando e la crescita italiana è in procinto di diventare strutturale.

 

LA MANOVRA PER IL 2018

 

Ddl bilancio 2018

Prosegue alla Camera l’iter del disegno di legge di bilancio per il 2018.

Il provvedimento è ancora in Commissione, dove l’esame degli emendamenti dovrebbe concludersi martedì 19 dicembre. Mercoledì, il disegno di legge.

Qui i dossier di documentazione.

 

 

Decreto fiscale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre la LEGGE  4 dicembre 2017, n. 172   recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 

Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.". (17A08254) (Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 284 del 05-12-2017).

 

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:

 

L’articolo 1-bis (Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione) aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.

L’articolo 1-ter (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute) prevede che per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, le sanzioni non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Si introduce inoltre la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Ulteriori disposizioni riguardano la tipologia dei dati da trasmettere e alcune esenzioni dagli obblighi di comunicazione. 

Le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. 

L’articolo 2 (Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali) dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali. Il comma 3-bis prevede che tale sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, mediante autocertificazione trasmessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate competente.

L’articolo 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) ,  comma 4, da un lato, elimina le deroghe in materia di titoli abilitativi edilizi e condizionare l’avvio dei lavori di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), dall’altro proroga al 30 aprile 2018 (ulteriormente prorogabile fino al 31 luglio 2018) il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

Il comma 5 è finalizzato a fissare al 31 marzo 2018 il termine per la compilazione e la trasmissione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati.

Il comma 6 introduce disposizioni volte a disciplinare gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative, dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici.

     Il comma 11, che sostituisce l'articolo 15 del D.L. 189/16 concernente i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, è volto a includere altri soggetti attuatori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, (comma 1, lettere a)-e)), nonché a prevedere norme di dettaglio riguardanti le funzioni di soggetto attuatore svolte dalle Regioni e dalle Diocesi (commi 2 e 3). Relativamente all'attività necessaria per la realizzazione degli interventi di competenza delle Regioni, si prevede - al comma 2 - che il Presidente di Regione-Vicecommissario, con apposito provvedimento, possa delegare i Comuni о gli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16). L’art. 38 del Codice dei contratti pubblici disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, prevedendo un apposito elenco, tenuto presso ANAC, per le stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza e a cui sono iscritti di diritto determinati soggetti.

Inoltre il comma 13 del presente articolo, interviene in materia di Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali nonché di Conferenza permanente e Conferenze regionali, modificando altresì l'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di Centrale unica di committenza.

     Il comma 14 interviene sull’articolo 32 del decreto n. 189, in materia di Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario, sostituendone integralmente il comma 2, tenuto conto dell'incremento delle centrali uniche di committenza.

Si stabilisce in materia il rinvio ad accordi tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni– Vicecommissari, e le centrali uniche di committenza. Si prevede, in materia di monitoraggio, anche l'uso della banca dati di cui all'articolo 13 della legge di riforma della contabilità pubblica.

     Il comma 15, modifica l’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in materia di soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, e stabilisce che per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori degli interventi sono:

-         le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

-         il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

-         il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-         l'Agenzia del demanio;

-         le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.      

Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche.

 

Il comma 17 contiene modifiche all’articolo 50 del decreto legge n. 189, in materia di Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali. 

Il comma 19 stabilisce una deroga al Codice dei contratti pubblici - segnatamente all’articolo 157, comma 3, del Codice - consentendo, con riguardo agli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 189, l’attribuzione degli incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del medesimo decreto-legge. Inoltre, il personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50- bis del decreto n. 189 può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 31, inserisce una nuova disposizione nel decreto-legge n. 78 del 2015, in particolare all'articolo 11, in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo a Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Con la finalità di accelerare l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari e garantire un celere ripristino della funzionalità del servizio nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 si prevede l’applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2019, della disciplina speciale indicata in materia di affidamenti ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto della soglia di rilevanza europea. Inoltre, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna e, per le forniture di beni e servizi, di uno degli Enti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, istituito presso l’ANAC. Infine, si stabilisce l’applicazione delle verifiche previste dall’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite apposito Accordo. 

Il comma 33 prevede l’istituzione di una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori tenuto dalla Struttura di missione presso il Ministero dell’Interno, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, nella quale far confluire gli elenchi degli operatori di cui all’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012. 

Il comma 40 prevede che nei centri storici o negli ambiti oggetto del Piano dì Ricostruzione di cui al citato articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i comuni del cratere del sisma del 2009 diversi da l'Aquila possano predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, con le seguenti finalità (che riproducono in sostanza le finalità già previste dalla norma vigente): riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria; messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma; e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. 

L’articolo 19-quater (Banca dati nazionale degli operatori economici) autorizza la spesa di euro 100.000 per l’anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento е l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, che è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 19-novies (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria) reca una novella alla legge forense escludendo, per gli avvocati, l’obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell’esercizio dell’attività professionale. 

L’articolo 19-quaterdecies (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati) introduce, al comma 1, un nuovo articolo 13-bis nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) volto a disciplinare il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese.

Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte “unilateralmente” (comma 3).

Il comma 2 del nuovo art. 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Sono qualificate come "vessatorie" le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato (comma 4).

Il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa. La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa.

Vengono peraltro escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità (comma 7).

In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.

L’azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione (comma 9).

Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell’avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia.

Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile (comma 11).

Il comma 2 dell’articolo 19-bis estende il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012.

Il comma 3 dell’articolo 19-bis prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all’entrata in vigore della disposizione.

 

LAVORI PUBBLICI

 

ANAC: Bando tipo 1/2017

L’Anac ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017 riguardante lo ​schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Qui è disponibile il testo del bando tipo e la nota illustrativa.

Il disciplinare messo a punto dall’Anac non riguarda quindi i bandi per la realizzazione di opere pubbliche, ma spiega alle Stazioni Appaltanti come redigere i bandi per l’affidamento di servizi, in cui rientrano i servizi di ingegneria e architettura.

Le norme del disciplinare, precisa la relazione, sono vincolanti tranne quelle indicate espressamente come facoltative. Sono inoltre ammesse delle deroghe al bando tipo a patto che non si pongano in contrasto con la normativa vigente e siano adeguatamente motivate.

Il disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta, spiega la relazione illustrativa, di una scelta non solo per la semplificazione, ma anche per valorizzare gli aspetti qualitativi, oltre che economici, così come previsto a livello comunitario e dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Il bando tipo può comunque adattarsi alle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso.

La relazione illustrativa allegata fornisce anche una serie di spiegazioni su argomenti considerati spinosi e poco chiari come il subappalto, l’obbligo di individuare la terna di subappaltatori e le cause di esclusione.

La mancata indicazione della terna di subappaltatori o l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre non costituisce motivo di esclusione, ma viene sanzionato col divieto di subappalto. Il divieto di ricorrere al subappalto scatta anche nel caso il cui un concorrente indichi un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Questo perché la terna indicata risulta invalida. 

Il concorrente viene invece escluso dalla gara se, invece, uno dei subappaltatori non possiede i requisiti richiesti dall’articolo 80 del Codice Appalti. 

Il disciplinare fornisce inoltre una serie esaustiva di indicazioni su soccorso istruttorio, avvalimento, garanzie provvisorie e definizione delle controversie.

 

Il decreto sul débat public

Il dibattito pubblico non si applicherà ad impianti nucleari, oleodotti e alle opere connesse all’energia. I tempi per la realizzazione delle opere dovranno inoltre essere contenuti. È il parere espresso dalle Regioni che, in Conferenza Unificata, hanno dato il via libera alla bozza di dpcm attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).

Dall’allegato 1 alla bozza di decreto, che indica per quali opere è richiesto il débat public, sono stati eliminati gli impianti nucleari e quelli per il trattamento dei combustibili nucleari e gli impianti affini. Dalla tabella sono scomparsi anche gli interventi per la difesa del mare, quelli per lo sfruttamento degli idrocarburi, oleodotti, gasdotti e condutture per gli impianti chimici. La cancellazione risponde alla richiesta delle Regioni di escludere dal dibattito pubblico le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazioni ai sensi del regolamento europeo 347/2013 sulle infrastrutture energetiche transeuropee.

Il débat public non si applicherà inoltre alle opere connesse alla difesa e alla sicurezza, alle esigenze di protezione Civile in caso di urgenza e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti.

Restano quindi autostrade e strade extraurbane, tronchi ferroviari, aeroporti, porti, interporti, elettrodotti aerei, impianti per trattenere e regolare le acque in modo durevole, opere per il trasferimento d’acqua tra regioni diverse, infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico, impianti e insediamenti industriali che richiedono un investimento superiore a 300 milioni di euro.

Come sollecitato dalle Regioni, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico dovrà essere istituita con decreto del Mit entro 15 giorni dall’entrata in vigore del dpcm sul débat public. Nella bozza circolata precedentemente era invece previsto un termine di 60 giorni, considerato troppo lungo.

L’obiettivo delle Regioni è definire subito il meccanismo del dibattito pubblico in modo da realizzare senza intoppi le infrastrutture. Per questo hanno anche proposto di inserire una disposizione che tagli i tempi dei procedimenti per le opere sottoposte a dibattito pubblico.

Dalla bozza scompare anche il comitato di monitoraggio, che avrebbe dovuto coordinare la sua attività con la Commissione nazionale del dibattito pubblico. Sarà quest’ultima a svolgere anche le funzioni di controllo.

Il dibattito pubblico, pensato per le grandi opere infrastrutturali e architetture di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, servirà a migliorare la qualità della progettazione e l’efficacia delle decisioni pubbliche mediante la più ampia partecipazione dei cittadini.

Il processo di informazione si svolgerà nel momento della presentazione del progetto di fattibilità, quando è ancora possibile apportare delle modifiche senza oneri eccessivi oppure decidere di non realizzare l’opera.

Il procedimento potrà avere una durata massima di quattro mesi, a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, prorogabile di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità.

L’avvio verrà richiesto dal proponente dell’opera, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri direttamente interessati, dagli Enti locali coinvolti o da 50mila elettori.

 

PROFESSIONISTI

 

Le misure per il sostegno ai professionisti contenute in legge di bilancio

Incentivi per l’acquisto di beni strumentali nuovi, assunzioni e formazione del personale. Sono alcune delle misure per il sostegno a professionisti ed imprese contenute nel disegno di legge di Bilancio 2018 che, dopo l'approvazione in Senato, sta iniziando il suo iter alla Camera.

Nuova Sabatini - Il ddl incrementa di 330 milioni di euro, dal 2018 al 2023, i finanziamenti agevolati concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari, per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

Il 30% di queste risorse (al momento è il 20%) sarà riservato agli investimenti di “Industria 4.0” assicurando la finanziabilità delle tecnologie più avanzate.

La misura non avrà più una scadenza (al momento fissata al 31 dicembre 2018), ma si esaurirà automaticamente quando saranno spese tutte le risorse disponibili.

Formazione 4.0 Le imprese che formano i propri dipendenti in tecnologie “Industria 4.0” potranno usufruire di un credito di imposta del 40%, fino ad un massimo di 300mila euro, sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale nei corsi. 

Saranno agevolabili le spese per acquisire o consolidare le conoscenze in big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Saranno esclusi dalle agevolazioni i corsi di formazione ordinaria e periodica per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Per la misura sono stati previsti 250 milioni di euro per l'anno 2019. Gli investimenti dovranno essere sostenuti nel 2018 e il credito di imposta sarà indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Super ammortamento Passerà dal 150% al 180% il superammortamento riconosciuto a professionisti e imprese per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La stessa maggiorazione sarà applicata anche ai beni immateriali strumentali.

Misure per il Sud Arriverà un nuovo Fondo per le Pmi del Sud, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi quote sottoscritte da soggetti pubblici e privati. Il Fondo durerà 12 anni sarà gestito da Invitalia che potrà avvalersi della Banca del Mezzogiorno.

Misure per l’occupazione Le assunzioni degli under 30 saranno incentivate con uno sconto del 50% dei contributi previdenziali (esclusi i contributi Inail) fino ad un massimo di 3mila euro all’anno. L’agevolazione avrà una durata di trentasei mesi. Previsto invece l’esonero totale per le assunzioni di studenti dopo un periodo di alternanza scuola – lavoro o di tirocinio.

Al Sud saranno incentivate le assunzioni di under 35 o di soggetti con più di 35 anni, ma senza un impiego stabile da almeno sei mesi.

 

Mobilità sostenibile La legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato il Fondo per la mobilità sostenibile con 200 milioni per il 2019 e 250 milioni all’anno dal 2020 al 2033. Il disegno di legge di Bilancio 2018 prevede che 100 milioni di euro all’anno, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possano essere destinati al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane.

Fatturazione elettronica Con l'obiettivo di potenziare gli strumenti contro l'evasione fiscale, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per la cessione di carburanti e le prestazioni di subappaltatori nell'ambito degli appalti pubblici. Dal 1° gennaio 2019 dovrebbe scattare l'obbligo anche per i privati.

 

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