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PROPOSTE PROGRAMMATICHE A TUTELA E PROMOZIONE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI 

La Fondazione Inarcassa lancia una campagna social in vista delle prossime Elezioni Politiche per promuovere le proposte a tutela degli architetti e ingegneri liberi professionisti.

A partire da oggi, e per i prossimi sei giorni, pubblicheremo sulle nostre pagine Facebook e Twitter dei post relativi alle tre azioni concrete che riteniamo siano cruciali essere realizzate dal prossimo governo: 

  • Equo compenso, Avanti con i decreti attuativi.
  • Stop al doppio lavoro, No alla corruzione.
  • Più opportunità ai giovani professionisti.

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Leggi qui il documento programmatico completo

Elezioni Politiche 2018: il Manifesto Programmatico di Fondazione Inarcassa

 

▪      Un piano nazionale per la tutela e la sicurezza del territorio

▪      Equo compenso, completare l’iter con gli opportuni provvedimenti attuativi

▪      Doppio lavoro, una norma chiara e precisa per evitare le “porte girevoli”

Newsletter Sportello Pronto Europa "Bandi ed Eventi Europei" - 28 febbraio 2018

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Settore BANDI EUROPEI

 

● Bandi del Programma PRIMA – Nuovo Partenariato di Ricerca e Innovazione per l’Area del Mediterraneo

L'obbiettivo generale di PRIMA è prevedere soluzioni innovative comuni nel settore dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area mediterranea.

L’iniziativa si fonda su 3 Priorità Tematiche: 

1. Gestione sostenibile delle risorse idriche nelle aree aride o semi aride del Mediterraneo; 

2. Sistemi agricoli sostenibili nell’ambito dei limiti ambientali propri dell’area mediterranea;

3.  La catena di valore alimentare mediterranea per lo sviluppo regionale e locale.

Possono presentare progetti le seguenti categorie di soggetti: Imprese, enti di ricerca privati, università, istituti ed organizzazioni di ricerca. Per la presentazione dei progetti è necessaria la composizione di un partenariato di almeno tre soggetti provenienti da tre diversi Stati aderenti all’iniziativa.

PRIMA ha annunciato l’uscita dei suoi primi bandi, aperti sia per la Sezione 1 (per progetti interamente finanziati con fondi europei), sia per la Sezione 2 (per progetti finanziati con fondi nazionali e presentati attraverso una procedura sia internazionale che nazionale).

Tutti i bandi sono strutturati su due fasi successive: in Fase 1 è sufficiente presentare una Proposta Preliminare e nella Fase 2 solo i soggetti che hanno ricevuto una valutazione positiva potranno presentare la Proposta Completa.  La Fase 1 della Sezione 1 si chiude il 17 aprile 2018; mentre la Fase 1 della Sezione 2 si chiude il 27 Marzo 2018.

Il MIUR supporterà tutti gli argomenti del bando della Sezione 2 con un budget di 7 milioni di euro, come contributo a fondo perduto. Il finanziamento massimo richiedibile dai partecipanti italiani per un progetto è il seguente: 500.000 euro se il partecipante italiano è coordinatore; 350.000 euro se è non è coordinatore. Il cofinanziamento massimo da parte del MIUR può arrivare a coprire fino al 70% delle spese ammissibili di progetto, a seconda del tipo di attività svolta e dal tipo di soggetto proponente.

Link: 

Website ufficiale di PRIMA: http://www.prima4med.org/ 

Link a PRIMA sul sito del MIUR: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx 

 

● Bandi del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, Azioni di Prevenzione e Preparazione – Scadenza per la presentazione dei progetti: 25 Aprile 2018

Il Meccanismo Europeo di Protezione Civile mira a rafforzare la cooperazione tra la UE e gli Stati membri per facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile, al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. Sono attualmente aperti due bandi che riguardano Azioni di Prevenzione (attività intese a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale e marino; scambio di buone pratiche e cooperazione fra attori coinvolti in azione di protezione civile) ed Azioni di Preparazione (attività di organizzazione delle capacità di mezzi umani e materiali, sotto forma di azione condotta in anticipo, in virtù della quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a una catastrofe; sperimentazione di nuove tecnologie e procedure di risposta in caso di emergenza).

Possono presentare progetti i soggetti giuridici privati, gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, costituendo un partenariato almeno di tre enti provenienti da tre Stati diversi aderenti al Meccanismo. I progetti devono avere una durata di non oltre 24 mesi. Il contributo massimo concesso dalla UE ammonta a 800.000 euro per progetto, per un totale del 75% dei costi totali ritenuti ammissibili.

Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2018-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2018-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 

 

Settore EVENTI EUROPEI

 

● Giornata Informativa Nazionale sui Bandi del Programma PRIMA – 2 MARZO 2018, Roma

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca organizza per venerdì 2 Marzo una Giornata Informativa sui bandi PRIMA 2018 con l’obiettivo di presentare le regole di partecipazione ai bandi Section 1 e Section 2 lanciati lo scorso 6 febbraio 2018 sulle 3 tematiche di PRIMA (Management of water, Farming systems ed Agro-food value chain). 

La partecipazione all’evento del 2 marzo è subordinata alla disponibilità dei posti che verranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo on line entro il 28 febbraio.

Link:

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-il-2-marzo-al-miur-l-info-day-per-presentare-le-regole-di-partecipazione-ai-bandi-prima 

 

● EUBCE 2018 – 26sima Conferenza ed Esibizione Europea sulla Biomassa – 14-18 Maggio 2018, Copenhagen, Danimarca

La “European Biomass Conference e Exhibition (EUBCE)” è un evento annuale mondiale che dal 1980 si svolge in diverse sedi in tutta Europa. Si tratta del forum di discussione più importante nell’ambito delle biomasse, al quale partecipano ricercatori, ingegneri, tecnologi, policy makers, istituzioni finanziarie e organizzazioni che si occupano degli standard di certificazione. In combinazione con una mostra internazionale, l’EUBCE rappresenta la piattaforma leader per la raccolta, lo scambio e la diffusione del know-how scientifico nel settore della biomassa sui principali ambiti di interesse: dai bioliquidi ai biocarburanti per calore, elettricità, e trasporti, dai prodotti a base dei biocarburanti a tutto ciò che riguarda tutti gli aspetti di ciascuna catena di valore, dalla fornitura alla logistica e alle tecnologie di conversione, dall’applicazione industriale dei risultati della ricerca agli impatti sull’ambiente, dagli aspetti del mercato e del commercio alle strategie politiche e non da ultimo al ruolo della biomassa come fonte nei sistemi energetici integrati. Nel corso dell’evento (il 15 maggio) saranno organizzati incontri bilaterali di business con potenziali partner commerciali, preventivamente pianificati. Il 18 maggio sarà il giorno dedicato al tour tecnico presso un impianto di biogas della zona (NGF Holsted Biogas Plant).

Per la partecipazione all’evento è necessaria la registrazione ed il pagamento della quota (entro il 6 marzo 2018 con tariffa agevolata). 

Links: 

Sito dell’evento: http://www.eubce.com/

Sito dove poter registrare il proprio profilo per la partecipazione agli incontri bilaterali di business ed esprimere la preferenza fra i soggetti registrati: https://eubce2018.b2match.io/ 

 

● Online il nuovo Portale TRIMIS sul monitoraggio degli investimenti in Innovazione e Ricerca nel settore dei Trasporti in UE

TRIMIS (Sistema Informativo e di Monitoraggio su Ricerca e Innovazione nel settore dei Trasporti) è una piattaforma online lanciata dalla Commissione Europea – Direzione Generale Mobilità e Trasporti - per analizzare l’efficacia dell’innovazione in materia di mobilità ed il suo impatto sulla strategia energetica europea. Questo strumento è utile ai ricercatori ed ai soggetti operanti nel settore mobilità per identificare le innovazioni più promettenti per il futuro e le aree nelle quali si rivolgono gli interventi e i finanziamenti pubblici in materia. Nello specifico TRIMIS contiene dati accessibili liberamente su mappe ed analisi delle nuove tecnologie in materia di trasporti, degli investimenti attuali in ricerca e innovazione, inclusi i possibili sviluppi in termini di applicazioni future e contiene una panoramica completa di tutti i progetti europei svolti ed in svolgimento in questa materia.

Link: https://trimis.ec.europa.eu/ 

 

● Flora Robotica – L’ambizioso progetto europeo nel settore dell’Architettura Green

A Lubecca biologi, architetti, informatici e specialisti della robotica del progetto di ricerca europeo Flora Robotica stanno studiando come i robot e le piante possono interagire per costruire strutture architettoniche. Una visione futuristica, ma non impossibile. Il progetto è interamente finanziato con fondi europei ed ha una durata di 4 anni, fino a Marzo 2019; il suo budget è di 3,6 milioni di euro.

Gli architetti stanno cercando di capire se strutture costituite da piante e robot potrebbero essere prodotte in modi economicamente efficienti, quindi stanno studiando come ottenere modelli molto diversi, con vari materiali.

Link: 

Sito ufficiale del Progetto UE: http://www.florarobotica.eu/ 

Link al video di presentazione: http://it.euronews.com/2018/01/22/le-case-del-futuro-robot-e-piante 

 

Sintesi di monitoraggio legislativo 2 - 16 febbraio 2018

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LAVORI PUBBLICI

 

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove linee guida sui commissari di gara

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida dell’Anac, attuative del Codice Appalti, sui commissari di gara.

Le linee guida prevedono che i commissari di gara possono essere sia interni sia esterni alla stazione Appaltante e che siano iscritti ad un albo tenuto dall’Anac.

Qualora l’importo della gara sia inferiore alle soglie comunitarie, e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la Stazione Appaltante potrà nominare alcuni componenti interni nella commissione ma il presidente dovrà invece essere esterno.

Le linee guida contengono inoltre un Allegato in cui è possibile visionare l’elenco dei professionisti, suddivisi per ambito professionale, che possono far parte delle commissioni giudicatrici.

Qui per approfondire.

Qui il testo.

 

La normativa del subappalto al vaglio della Corte di Giustizia UE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione un quesito di interpretazione del diritto comunitario, per verificare se l’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, osti o meno con la disciplina comunitaria.

Riguardo al subappalto, la Corte di Giustizia UE aveva già bacchettato la Lituania per aver posto limiti più restrittivi a quelli previsti dalle Direttive UE.

Nel caso di specie, l'Ordinanza n. 148/2018 del TAR lombardo è stata emessa a seguito del ricorso presentato da un'impresa per essere stata esclusa dalla procedura di gara per aver superato la percentuale del 30% prevista come limite al subappalto dalla normativa nazionale.

In particolare, le norme in questione sono quelle contenute nel Codice dei contratti:

- art. 105, comma 2, terzo periodo, ai sensi del quale "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"; - art. 105, comma 5, a tenore del quale “Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”; - art. 89, comma 11 che fa riferimento alle “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.

Sul tema subappalto si era già espresso il Consiglio di Stato con il Parere n. 855/2016 e con il Parere n. 782/2017.

Con il primo, i giudici di Palazzo Spada avevano osservato che il legislatore nazionale potrebbe porre limiti di maggior rigore rispetto alle direttive europee, che non costituirebbero un ingiustificato goldplating, ma sarebbero giustificati da pregnanti ragioni di ordine pubblico, di tutela della trasparenza e del mercato del lavoro. Nello stesso parere il Consiglio di Stato ha anche affermato, in termini più generali, che “il maggior rigore nel recepimento delle direttive deve, da un lato, ritenersi consentito nella misura in cui non si traduce in un ostacolo ingiustificato alla concorrenza; dall’altro lato ritenersi giustificato (quando non imposto) dalla salvaguardia di interessi e valori costituzionali, ovvero enunciati nell’art. 36 del TFUE”.
Con il secondo parere, il Consiglio di Stato, dopo aver dato atto della giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui il diritto europeo non consente agli Stati membri di porre limiti quantitativi al subappalto, e dopo aver chiarito che tale giurisprudenza eurounitaria si è formata in relazione alla previgente direttiva 2004/18, si è espresso nei seguenti termini: “La nuova direttiva 2014/24 consente agli Stati membri di dettare una più restrittiva disciplina del subappalto, rispetto alla maggiore libertà del subappalto nella previgente direttiva. (...) la complessiva disciplina delle nuove direttive, più attente, in tema di subappalto, ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro, in una con l’ulteriore obiettivo, complessivamente perseguito dalle direttive, della tutela delle micro, piccole e medie imprese, può indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quantitative al subappalto, previste dal legislatore nazionale, non sono in frontale contrasto con il diritto europeo. Esse vanno infatti vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici”.

Secondo una riflessione del TAR "la misura drastica della limitazione quantitativa del subappalto al 30% dell’importo complessivo del contratto non sembra rappresentare lo strumento più efficace ed utile (che “non vada oltre quanto è necessario a tal fine”) al soddisfacimento dell’obiettivo di assicurare l’integrità del mercato dei contratti pubblici; tale obiettivo, infatti, pare potersi ritenere già adeguatamente soddisfatto per mezzo delle nuove previsioni che consentono (purché correttamente applicate) di effettuare verifiche e controlli più pregnanti rispetto al passato, finalizzate a garantire che il subappalto venga affidato, in condizioni di trasparenza, ad operatori capaci e immuni da controindicazioni".

In definitiva, quindi, i giudici lombardi hanno riproposto all’attenzione europea la compatibilità di una norma il cui destino, anche alla luce dei precedenti, sembra a questo punto abbastanza segnato.
A meno che non si affermi la tesi del Governo italiano, che ha più volte sostenuto l’attuale disciplina del subappalto rilevando la particolare “sensibilità” della materia in termini di presidio della legalità e di lotta alla corruzione.

 

Dpcm Dibattito pubblico: emanato il parere del Consiglio di Stato

Il dpcm sul dibattito pubblico, previsto dall'articolo 22, comma 2 del Codice dei contratti, dopo essere stato sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, ha ottenuto il parere da parte del Consiglio di Stato.

Il parere che il Consiglio ha reso sullo schema di Dpcm suggerisce le correzioni che contribuiscono a rendere il testo coerente con le finalità per le quali il codice lo ha previsto.

In particolare la prima osservazione riguarda il fatto che il decreto - per come è stato scritto – è di scarsa applicazione, poichè impone il dibattito pubblico per infrastrutture a rete da almeno 500 milioni di euro e per infrastrutture puntuali da almeno 300 milioni di euro.

Queste soglie economiche sono di importo troppo elevato da finire per rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità di maggior rilievo del nuovo Codice dei contratti e che, se bene utilizzato, potrebbe costituire anche un valido strumento deflattivo del contenzioso.

Pertanto il Consiglio di Stato suggerisce di intervenire modificando il livello delle soglie dimensionali indicate per le diverse tipologie di opere allo schema di decreto previa analisi spettrale dell'andamento delle rilevazioni statistiche a curva statistica degli importi di gara.

La seconda osservazione riguarda l’aver reso poco incisiva l'attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico. I giudici rilevano la necessità di potenziare l'attività di monitoraggio successivo ad essa demandato dalla legge, prevista dall'articolo 4, comma 6, lettera e), dello schema di decreto.

Si suggerisce altresì di includere nel perimetro di applicazione non solo i beni del patrimonio culturale e naturale tutelati dall'Unesco ma anche i «beni culturali e del paesaggio tutelati dal d.lvo 22 gennaio 2004, n. 42» (articolo 3). Inoltre i giudici suggeriscono di prevedere un numero di componenti dispari all'interno della commissione nazionale per il dibattito pubblico, «per evitare situazioni di stallo nei casi in cui una decisione debba essere presa a maggioranza» (articolo 4). Ai fini dell'efficacia del dibattito pubblico, appare ragionevole anche il suggerimento di indicare un termine entro cui il coordinatore del dibattito pubblico deve concludere i lavori (articolo 6), e anche un termine entro il quale avviare il dibattito pubblico sull'opera (articolo 8).

Adesso il testo verrà nuovamente sottoposto all’esame della Commissione parlamentare Ambiente della Camera dei deputati il prossimo 20 Febbraio ai fini dell’espressione del parere.

Qui per approfondire

 

Linee guida Anac sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia: parere del Consiglio di Stato

Il parere rilasciato dai giudici di Palazzo Spada riguarda le procedure che le stazioni appaltanti devono seguire per garantire la rotazione degli incarichi.

Il Consiglio di Stato condivide le indicazioni dell'Anac sui paletti necessari per scongiurare il rischio che i piccoli appalti vengano affidati - senza gara - sempre alle stesse imprese. E anzi fa un passo di più per evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Il Consiglio ribadisce che il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento. Pertanto il principio è derogabile ma con motivazioni stringenti, seppure meno rigorose per chi ha semplicemente partecipato alle precedenti procedure senza essere uscito vincitore.

Il Consiglio di Stato promuove infine la scelta di semplificazione delle operazioni di verifica dei requisiti delle imprese puntando sulle autodichiarazioni per gli incarichi sotto i 20mila euro. Tuttavia precisa che bisogna tener conto di tre indicazioni: la prima è che l'autodichiarazione dei requisiti posseduti dalle imprese deve essere effettuata tramite Dgue; la seconda riguarda i funzionari pubblici incaricati del ruolo di Responsabile del procedimento (Rup) dell'appalto a cui tocca il delicato compito di valutare se effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Di qui il suggerimento di chiedere alle stazioni appaltanti di dotarsi di un regolamento ad hoc in cui prevedere lo svolgimento di controlli a campione sui micro-affidamenti. Infine l’ultimo rilievo riguarda le modalità per risolvere il contratto nel caso in cui i controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese evidenziassero delle falle. Questa conseguenza deve essere sempre oggetto di una apposita, specifica, previsione contrattuale, inserita a cura della stazione appaltanti.

Qui per approfondire.

 

Decreto Mit funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione: emanato il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema del decreto elaborando delle osservazioni complessivamente positive.

Una prima osservazione riguarda la regola delle incompatibilità fissata dal decreto, nella parte in cui stabilisce che al direttore dei lavori è precluso accettare nuovi incarichi professionali da parte dell'esecutore, dall'aggiudicazione sino all'approvazione del certificato di collaudo.

Da un lato, infatti, la Commissione ha ribadito che la sede appropriata per la disciplina delle incompatibilità è la legge e che le indicazioni fornite dal Ministero potrebbero essere viziate tra l'altro da eccesso di delega; dall'altro lato, ha invece posto in rilievo che, in caso di conferma della norma, non bisognerebbe circoscrivere il suo ambito di applicazione ai "nuovi" incarichi professionali, in quanto un'incompatibilità può essere ravvisata anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall'esecutore.

Ulteriore osservazione invece fa riferimento alla disciplina dei rapporti tra il direttore dei lavori ed il Rup.
Il Consiglio di Stato si è interrogato sulla utilità del Responsabile del procedimento, considerato che l'articolo 101, comma 1, del Codice, già assegna al Rup la funzione di direzione dell'esecuzione del contratto, nell'ambito della quale egli "si avvale" del direttore dei lavori. Di conseguenza - in caso di mantenimento del testo - la norma dovrebbe essere riformulata individuando come destinatario del precetto il direttore dei lavori. Allo stesso modo, è stata rilevata l'opportunità di riformulare la norma, anche nella parte relativa ai rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dal T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo il decreto ministeriale, nell'ipotesi in cui l'incarico di coordinatore venga affidato ad un soggetto diverso dal direttore dei lavori, lo stesso coordinatore assume le responsabilità per le funzioni assegnategli dalla normativa sulla sicurezza, «operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori». Ma, a tal ultimo riguardo, non è chiara la funzione di questo inciso finale, dopo l'enunciazione del principio secondo cui il coordinatore opera «in piena autonomia», considerato che, in base al d.lgs. n. 81/2008, tale soggetto già assume tutti i compiti connessi alla sicurezza nella fase esecutiva dei lavori e le relative responsabilità; e, quindi, andrebbero evitate previsioni normative che possano dar luogo ad interpretazioni derogatorie rispetto alle regole di carattere generale contenute nel testo unico di settore.

Il testo proseguirà il suo iter e verrà nuovamente sottoposto all’esame della Commissione parlamentare Ambiente della Camera dei deputati il prossimo 20 Febbraio ai fini dell’espressione del parere.

Qui per approfondire

 

Dpcm di Qualificazione delle Stazioni appaltanti 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'art.38 comma 2 del Codice appalti è stato trasmesso dalla stessa Presidenza ai ministeri competenti per la messa a punto definitiva della norma. 

La disciplina ha istituito presso l'Anac un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, al quale le amministrazioni dovranno iscriversi per poter esercitare tutte le attività legate ai contratti pubblici, eccezion fatta per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche), Consip, Invitalia ed i soggetti aggregatori regionali, che sono considerati già qualificati di diritto. 

L'iscrizione all'elenco sarà necessaria per bandire le gare di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro, oltre che quelle di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40 mila euro; e la qualificazione così ottenuta attesterà la capacità della P.a. di gestire direttamente gli ambiti di attività relativi alla programmazione e alla progettazione (AP), alla gestione e al controllo della fase di affidamento (AA), e infine alla gestione e al controllo della fase di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE). Si tratta infatti di ridurre il numero dei centri di spesa. Il regolamento obbliga gli enti a investire sulle professionalità tecnico-economiche necessarie a gestire appalti, anche complessi.

Inoltre di particolare importanza è il tema della qualificazione riferita ai servizi di architettura e ingegneria. Attività che il Dpcm di fatto assimila e lega a doppio filo agli appalti di lavori. Al comma 4 dell'articolo 4 si legge infatti che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti predetti servizi. Una prescrizione che potrebbe limitare drasticamente lo spazio di manovra degli enti locali sui concorsi di idee o sui servizi di pianificazione urbanistica.

Sullo schema di Dpcm serve il parere del Consiglio di Stato e dell'Anac. Poi serviranno - una volta approvato il Dpcm - altre due misure attuative.

La prima è un provvedimento dell'Anac per stabilire l'attuazione della qualificazione. Questa sorta di sub-regolamento (previsto dal codice appalti) dovrà arrivare entro sei mesi a partire dall'entrata in vigore del Dpcm. Dopodiché, entro i successivi 90 giorni, il sistema di qualificazione entra finalmente in vigore.
Il secondo provvedimento attuativo consiste in un decreto dell'Economia (entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm) sulle «apposite linee guida esplicative» dei criteri sull'organizzazione delle stazioni appaltanti che svolgeranno le funzioni per conto degli enti che non hanno ottenuto la qualificazione. 

Poi c'è il periodo transitorio, che nel testo inviato a regioni e comuni è indicato in 18 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione conservano, fino ad avvenuta qualificazione, la capacità di espletare la propria attività, e di acquisire il codice indentificativo di gara (Cig).

 

CAM

Il Ministero dell’Ambiente interviene di nuovo per fornire una serie di chiarimenti sui Criteri ambientali minimi (CAM) da seguire nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali devono essere inserite nella documentazione di gara. In particolare, i criteri progettuali vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante può inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM oppure prevederne di simili, fermo restando la possibilità di elaborare criteri premianti nuovi e/o più stringenti.

Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che la stazione appaltante deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM.

Qui per approfondire.

Barriere architettoniche

La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere positivo alla bozza di decreto interministeriale che rifinanzia per 180 milioni di euro il fondo della legge 13/1989 per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati.

I 180 milioni provengono dal Fondo Investimenti (istituito con il comma 140 della legge di Bilancio 2017), nell'ambito delle assegnazioni 2017 del Ministero Infrastrutture (Mit), e coprono buona parte dei fabbisogni inevasi fino al 2017, segnalati negli ultimi mesi dalle Regioni al Mit (180 milioni su 230). Le Regioni ripartiranno a loro volta i finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati cittadini.

Il decreto di riparto delle risorse, proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà poi firmato dai Ministri dell’Economia delle Finanze, Pier Carlo Padoan, del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, e dallo stesso Delrio

Qui per approfondire

 

 

PROFESSIONISTI

 

Equo compenso

Il Ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha affermato che l’iter di revisione dei parametri ministeriali previsti dal decreto ministeriale 140/2012 per la determinazione dell’equo compenso per i professionisti è stato avviato dall’ufficio legislativo del dicastero. Ricordiamo infatti che con l’approvazione del decreto fiscale, lo scorso novembre, a tutti i professionisti sarà riconosciuto un equo compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenendo conto dei parametri previsti dai regolamenti delle singole professioni.

 

FISCO

 

Split payment: il meccanismo si applica dall’inserimento degli enti negli elenchi Mef

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso noto che, in coerenza con quanto precisato nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2017 (Qui il testo) (cfr. contenuti correlati), agli elenchi dei soggetti tenuti allo split-payment pubblicati sul proprio è attribuita efficacia costitutiva.

Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Qui per approfondire

 

Spesometro

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato l’invio telematico delle fatture del secondo semestre 2017 e le integrazioni e le correzioni dei dati delle fatture del primo semestre al 6 aprile 2018.

La nuova scadenza per l’invio telematico dello spesometro, riguarda sia la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 che l’invio di variazioni ed integrazioni dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017. La data per la scadenza del 6 aprile è stata dunque fissata a 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del 5 febbraio nel rispetto dello Statuto del Contribuente.
Con il nuovo provvedimento lo spesometro diventa “light”: grazie alle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 vengono, infatti, semplificate e ridotte le informazioni richieste. Tra le nuove misure: la comunicazione dei dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro; la scelta facoltativa di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale; l’invio delle comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, messo a disposizione sul proprio sito internet due software di supporto: uno per il controllo dei file delle comunicazioni e l’altro per la loro compilazione. Un’azione per agevolare i contribuenti e gli intermediari.

Qui per approfondire

 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. febbraio 2018

Inviato da admin il

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 430/2018: non opera l’istituto dell’eterointegrazione della lex specialis nel caso in cui la stazione appaltante non richieda espressamente la relazione geologica.

 

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha deciso su un appello proposto da una società, seconda classificata, che aveva partecipato ad un appalto per la progettazione esecutiva.

Nello specifico, la doglianza principale a cui era affidato l’atto di gravame insisteva sul fatto che la ditta aggiudicataria aveva omesso di allegare all’offerta la relazione geologica. Va precisato, a tal proposito, che la lex specialis di gara non prevedeva alcun obbligo in tal senso.

Secondo quanto affermato dal Collegio “La società appellante si duole, con un primo ordine di censure, che la sentenza impugnata abbia disatteso la doglianza con la quale aveva lamentato l’illegittimità della disposta aggiudicazione della commessa a favore della Prodon per avere la ditta aggiudicataria omesso di includere nella propria compagine la figura del geologo, come pure di includere nella propria offerta tecnica la relazione geologica, in asserita violazione della lex specialis di procedura, nonché dalla normativa positiva vigente ratione temporis.

Trattandosi, a suo dire, di un elemento essenziale dell’offerta, come tale condizionante la stessa completezza e idoneità degli elaborati progettuali (il progetto definitivo essendo parte integrante dell’offerta), detta omissione avrebbe, per contro, dovuto ineludibilmente determinare l’esclusione della Prodon dalla gara, con consequenziale ed auspicata caducazione anche della disposta aggiudicazione della gara in suo favore.

Nel disattendere la così scandita censura, il primo giudice avrebbe, per tal via, erroneamente omesso di considerare che:

a) la normativa di gara avrebbe richiesto, in realtà, espressamente ai concorrenti di allegare all’offerta tecnica le relazioni specialistiche di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 207/2010, tra le quali non poteva non essere ricompresa la relazione geologica;

b) in ogni caso l’obbligo di allegare la relazione de qua doveva ritenersi derivare recta via dagli artt. 24 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, aventi carattere cogente e, quindi, immediata attitudine ad eterointegrare la disciplina concorsuale.

In particolare, nel critico ed argomentato assunto dell’appellante, la non equivoca prescrizione scolpita al paragrafo 3 della lex specialis di procedura (nella parte in cui imponeva che l’offerta tecnica, debitamente chiusa e sigillata, dovesse contenere, a pena di esclusione, il progetto definitivo dell’opera a realizzarsi, completo in ogni sua parte di relazioni, capitolati ed elaborati grafici, nel rispetto di quanto indicato dal d.p.r. n. 207/2010) avrebbe dovuto intendersi – proprio in forza dell’espresso richiamo all’art. 24 e 26 delle vigenti norme regolamentari – specificamente inclusivo (in difetto di motivata e contraria determinazione del responsabile del procedimento) della relazione geologica, ivi segnatamente prevista tra gli elementi indefettibili a corredo dell’offerta.

3.- La censura va disattesa.

3.1.- Con riferimento alla problematica della automatica eterointegrazione della normativa di gara ad opera dei citati artt. 24, 26 (e 35) del regolamento di esecuzione al previgente codice dei contratti pubblici di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, la Sezione, nella consapevolezza della ricorrenza di precedenti giurisprudenziali non univoci, ha da ultimo ritenuto – con maturato orientamento al quale occorre dare, in difetto di contrarie ragioni, sostanziale continuità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080, sulla scia di Id., 28 ottobre 2016, n. 4553) – che la formulazione delle norme richiamate deponga per il carattere solo eventuale delle relazioni specialistiche in sede di progettazione (definitiva od esecutiva).

3.2.- Siffatta conclusione emerge in effetti, già a livello di interpretazione letterale, dalla formula linguistica protasica utilizzata nelle evocate disposizioni normative (alla cui stregua solo “ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche” – e, quindi, non sempre e non necessariamente: id est, non quando, in concreto, non sussista la necessità di risolvere specifiche ed, appunto, “ulteriori” questioni tecniche – queste debbano formare oggetto di apposite relazioni “che definiscano le problematiche e indichino le soluzioni da adottare in sede di progettazione”: così, chiaramente, l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010).

3.3.- Per giunta, alla luce di una più comprensiva disamina della normativa sui livelli di progettazione recata dal d.P.R. n. 207 del 2010 ed in particolare in relazione all’art. 33, relativo ai “Documenti componenti il progetto esecutivo” (secondo cui quest’ultimo deve essere composto di tutte le relazioni specialistiche, “salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento”), va ribadito che tale disposizione “afferisce tuttavia all’attività progettuale che si svolge all’interno delle stazioni appaltanti, cosicché non ne può essere desunta una rilevanza «esterna», sotto forma di requisito di partecipazione alle procedure di gara in cui un segmento della progettazione […] sia affidato all’appaltatore privato” (cfr. ancora Cons. Stato, n. 4080/2017 cit.).

3.4.- Siffatto ordine di rilievi, del resto, si correla all’esigenza di non introdurre obblighi documentali sanzionati a pena di esclusione dalla gara in assenza di una specifica ed univoca previsione del bando, e dunque di una espressa richiesta da parte della stazione appaltante (esigenza, all’evidenza, non soddisfatta, neanche in implausibile prospettiva eterointegrativa, dal riferimento per relationem a previsioni regolamentari formulate in termini condizionati e di mera eventualità), posto che risulterebbero, altrimenti, violati i superiori principi eurocomuni di certezza e di salvaguardia dell’affidamento enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 2 giugno 2016, C-27/15.

3.5.- Per l’effetto, deve ribadirsi l’intendimento per cui l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.

Depone in questi sensi l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.

Per contro, l’applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall’odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall’altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. V, n. 4080/2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo espresso dal bando di gara (cfr., sul punto, Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).

3.6.- Sulle esposte premesse rileva la Sezione che nel caso di specie nessuna previsione di lex specialis imponeva espressamente di corredare l’offerta tecnica della relazione geologica e di indicare la figura del geologo, per cui l’impostazione del motivo d’appello in esame non può essere condivisa”.

Dunque, alla luce della summenzionata giurisprudenza, nel caso in cui un bando, avente ad oggetto la progettazione, non richieda espressamente, all’interno della compagine dei professionisti, l’indicazione di un geologo e la richiesta di presentazione di una relazione geologica, tale mancanza non viene sopperita dalla normativa dettata dal d.P.R. n. 207/10.

Avv. Giuseppe Acierno

 

 

 

 

LA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DEVE ESSERE SEMPRE ADEGUATAMENTE MOTIVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE

 

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la pronuncia n. 5854/2017 ha ribadito che, nelle procedure negoziate per l'affidamento dei contratti sottosoglia, l'applicazione del principio di rotazione imponga che l'affidatario uscente, normalmente, non debba essere nuovamente invitato, a meno che non ricorrano circostanze peculiari di cui la stazione appaltante deve dare evidenza attraverso una congrua motivazione. Inoltre, deve considerarsi legittima la c.d. clausola di territorialità, cioè la clausola che limita gli inviti esclusivamente alle imprese che operano nella circoscrizione territoriale dell'ente appaltante.

La vicenda prende le mosse dalla procedura negoziata indetta dal Comune di Trieste ex art. 36, co. 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento del servizio di allestimento palchi e dei connessi servizi tecnici relativi alla manifestazione “Trieste estate 2016”. Tra le clausole della procedura ve ne erano due che limitavano la partecipazione alla gara ai soggetti che nello svolgimento di precedenti servizi non avessero subito contestazioni da parte del Comune e avessero sede in una circoscrizione territoriale ben definita, e cioè nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Inoltre, veniva precisato che in sede di invito il Comune avrebbe fatto applicazione del principio di rotazione. Intervenuta l'aggiudicazione, il precedente affidatario del medesimo contratto, che pur avendo formulato tempestiva richiesta di invito non era stato invitato, proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo sollevando censure in merito a ciascuno degli aspetti sopra illustrati: applicazione del principio di rotazione, inviti limitati a chi non avesse subito contestazioni relativamente all'esecuzione di contratti precedenti, limitazione territoriale dei soggetti da invitare. Il Tar Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso ma le medesime censure venivano riproposte in sede di appello al Consiglio di Stato. 

Il giudice amministrativo ha ritenuto che “il principio di rotazione ‒ che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ‒ trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale.”

Quindi, secondo il Consiglio di Stato è necessario che il precedente affidatario, almeno come regola generale, venga escluso dagli inviti. Ne consegue che l'ente appaltante, nel concreto svolgimento della procedura negoziata, goda di due possibilità: la prima, che rappresenta la regola ordinaria, è quella di non invitare il precedente affidatario del contratto; quanto alla seconda possibilità, ossia laddove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito di quest’ultimo, essa “dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4)”. In definitiva, al lume di tale percorso argomentativo può affermarsi che l'affidatario del precedente contratto non possa vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del contratto successivo, che quindi non può trovare accoglimento nel giudizio instaurato.

Con la seconda censura il ricorrente mirava a far dichiarare illegittima la clausola con cui il Comune escludeva dal novero dei soggetti suscettibili di essere invitati coloro che in un precedente rapporto contrattuale erano stati oggetto di contestazioni in merito alle modalità di esecuzione dello stesso. In particolare la società ricorrente lamentava del suo mancato invito sotto questo profilo, laddove in sede di adempimento del precedente contratto aveva ricevuto solo contestazioni minori, prive in ogni caso del carattere di gravità che la normativa sui contratti pubblici richiede ai fini dell'esclusione dalle gare.

Anche questa censura è stata respinta dal Consiglio di Stato, in quanto “circa la questione delle inadempienze contrattuali, nel caso di specie risulta dagli atti (si veda quanto documentato dal Comune di Trieste nella propria comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio) che nel corso della precedente gestione erano sorte contestazioni tra la stazione appaltante e la Show Solution, che avevano comportato l’applicazione di una penale – non contestata in sede giudiziaria o amministrativa – da recuperarsi all’atto del pagamento della seconda tranche delle spettanze dell’appaltatrice (provvedimento dirigenziale n. 2207 del 2015), come poi in effetti avvenuto. Va inoltre ricordato che la Show Solutions era risultata altresì aggiudicataria, nel frattempo, di altri servizi nell’interesse della medesima amministrazione, il che – da un lato – ulteriormente porta ad escludere ipotetici intenti discriminatori in suo danno da parte di quest’ultima, dall’altro ancor più conferma – in funzione pro concorrenziale – l’opportunità del ricorso al principio di rotazione negli affidamenti, proprio ad evitare anomale concentrazioni – anche  solo di fatto – in tale delicato settore. Circa invece la questione della territorialità dei soggetti invitati, va richiamato il principio espresso da Cons. Stato, V, 20 agosto 2015, n. 3954, secondo cui la questione va risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione oggetto di gara. Ora, anche a prescindere dai dubbi sulla sussistenza di un obiettivo interesse all’accoglimento di tale motivo di ricorso in capo alla Show Solution, trattandosi di impresa avente sede legale nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (precisamente in San Dorligo della Valle - TS) e, dunque, non discriminata dalla clausola del bando impugnata, ritiene il Collegio che nel caso di specie l’obiezione sia infondata. Invero, è l’oggetto stesso del servizio da effettuarsi in favore del Comune di Trieste, articolato nell’allestimento palchi e service tecnici audio-luci per la realizzazione della manifestazione “Trieste Estate 2016”, che ha ragionevolmente indotto la stazione appaltante a privilegiare, nell’ambito della piattaforma informatica, del Me Pa, (che prevede la possibilità di selezionare gli operatori su base regionale o provinciale), le imprese in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste, incontestabilmente riferite ad un ben preciso territorio e ad un arco temporale circoscritto. Elementi, quindi, del tutto coerenti con l’esigenza, avvertita dalla stazione appaltante, che le ditte incaricate avessero la propria sede in un’area geografica non troppo distante dalla sede di esecuzione dell’appalto, al fine di garantire la costanza dell’intervento operativo e tecnico, nonché di supporto, nel corso delle giornate di svolgimento dell’evento.

Avv. Davide Ferrara

 

Instant Mission Dubai: Call to Index 25/28 marzo 2018

Inviato da admin il

Si stima che nel 2017, Index (https://www.indexexhibition.com) abbia generato 5.5 miliardi di dollari di attività grazie alla presenza di 34.000 partecipanti provenienti da oltre 100 paesi. La 27a edizione si preannuncia come una “full immersion exibition” dove i visitatori potranno non solo vedere, ma ascoltare, sentire, odorare e perché no persino assaporare la mostra. Index questo anno si sviluppa su sei temi principali declinati sul “Design for the Senses” proponendosi come la piattaforma più avanzata e creativa sulla quale fare rete. I temi sono: “A display a new design concepts that promise to isprire2; “Accessories & Homeware”; “Cabinets, closets & Storage”; “Forniture & Furnishings”; “Lighting & Technology” e “Sleep & Textiles”. Ad Index saranno pressi Henry Holland, Bethan Gray e Jo Hamilton che presenzieranno ai seminari di Deisgn Talks. Index è una opportunità di marketing e commerciale per rafforzare il proprio marchio nell’area del medio oriente e del nord africa ed il luogo ideale dove incontrare i promotori immobiliari ed i distributori o rivenditori del medio oriente.

Kelmer Group, che svolge attività di supporto all’internazionalizzazione, promuove una “instant mission” a Dubai dal 25 al 28 marzo, per un numero massimo di 20 professionisti, in occasione della fiera Index, per una conoscenza diretta delle opportunità offerte dal mercato emiratino, attraverso incontri con developer, visite ai principali progetti costruttivi e il confronto con professionisti italiani che operano a Dubai, oltre che l’opportunità di visitare la più importante fiera del medio oriente dedicata al design e degli arredi.

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

sistemazione in doppia uso singola hotel     € 980,00 

sistemazione in camera doppia hotel           € 890,00

 

La quota base comprende:

Viaggio aereo con volo di linea Roma-Milano-Bologna-Venezia /Dubai andata e ritorno

Sistemazione in camera doppia uso singole e/o doppia in hotel

Trattamento di pernottamento e prima colazione

Trasferimenti privati in pullman de luxe da e per l’aeroporto

Assicurazione medico bagaglio

Tasse di soggiorno incluse

Tasse di servizio del 10% incluse

IVA DEL 5% INCLUSA

Servizio di segreteria e prenotazioni: raccolta delle adesioni e gestione pagamenti, invio documentazione di viaggio , fatturazione ai singoli partecipanti. Gestione di prenotazione di eventuali accompagnatori.

N. 1 management Ultraviaggi per tutto la durata dell’evento

Le quote indicate sono soggette a conferma al momento della definizione della scelta dell'hotel e sulla base della reale disponibilità dei servizi proposti.

 

 

La quota non comprende:

€ 500,00 per l’organizzazione dei servizi Kelmer 

I pasti non menzionati nella quota comprende

Tasse aeroportuali € 188,00 da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti

Le bevande ai pasti

Early and late check- in / check-out

Extra di carattere personale

Mance

Assicurazione annullamento facoltativa + 5%

Quanto non espressamente indicato alla voce « la quota comprende»

Quote calcolate al cambio 1EURO= 0,85 USD e alle tariffe aeree al 16/02/2018 e soggette a riconferma al momento della definizione della data e della disponibilità dei servizi

 

Prenotazioni ENTRO il 28 FEBBRAIO 2018

Per info: Dott.ssa Evelina Farinacci

dubai@kelmer.com

 

 

SCARICA LA PRESENTAZIONE del VIAGGIO 

 

Per info sul viaggio: operativo@ultraviaggi.it

 

Newsletter Fiscale Febbraio 2018

Inviato da admin il

Nuovo appuntamento con il servizio di newsletter di informazione in ambito fiscale, servizio curato dallo Studio Commercialista Pertile-Sensi. 

In questa newsletter troverete:

SCADENZARIO FISCALE   

NOVITA’ FISCALI E AMMINISTRATIVE   
Diritto alla detrazione dell’IVA e alla registrazione delle fatture di acquisto   
Legittimo l’avviso di liquidazione emesso sulla base del DOCFA    
Scambio di informazioni (CRS) e dati da quadro RW    

RISPOSTE AI QUESITI     

 

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CALL: WhiteSpace seleziona stagista per la sede di Dubai

Grazie all’accordo di partnership sottoscritto con la Fondazione, Whitespace offre due stage di 3 mesi (con la possibilità di essere prorogato di altri 3) presso la propria sede a Dubai a partire dal mese di maggio 2018.

Il candidato ideale ha una buona conoscenza dell’inglese e dei sistemi AutoCad/Bim Revit; Titolo di Laurea Architettura.

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