Sintesi di monitoraggio legislativo 8-22 settembre 2017
NOTA POLITICA
Dopo l’impasse di giugno, è tornata sul tavolo delle trattative tra i partiti la discussione sulla legge elettorale. Il relatore della riforma Emanuele Fiano (Pd) ha appena presentato un nuovo testo base in commissione Affari costituzionali alla Camera che è stato ribattezzato Rosatellum bis. Il testo prevede la suddivisione del territorio nazionale in 231 collegi elettorali, in ciascuno dei quali sarà eletto un candidato con sistema maggioritario, mentre i restanti seggi verranno attribuiti su base proporzionale. La riforma permette ai partiti di presentarsi in coalizione nei collegi uninominali, favorendo quelle forze politiche che possono vantare un forte radicamento sul territorio. Il Rosatellum bis ha riproposto la lite Pd-M5s, con il Movimento di Grillo a denunciare il tentativo delle altre forze politiche di approvare una legge volta a sfavorirlo. Nel mentre gli stessi Cinquestelle devono fare i conti con lo stop del Tribunale di Palermo alle regionarie di Sicilia e all’aumento dei malumori interni per l’assenza di big fra i candidati online chiamati a contendere a Luigi Di Maio il ruolo di candidato premier del Movimento alle prossime elezioni politiche.
VERSO LA LEGGE DI BILANCIO
Il piano Industria 4.0 diventa Piano Nazionale Impresa 4.0
Martedì 19 settembre i Ministri Carlo Calenda, Pier Carlo Padoan, Giuliano Poletti e Valeria Fedeli, hanno presentato a Montecitorio i risultati del 2017 e le linee guida per il 2018 del Piano Nazionale Impresa 4.0
La presentazione è stata preceduta dalla riunione della Cabina di Regia a cui prendono parte le istituzioni nazionali e locali, le associazioni di categoria, i sindacati e il mondo accademico.
Qui sono disponibili le slide con i risultati del 2017 e le linee guida per il 2018
Alcune anticipazioni: le misure di interesse per i liberi professionisti
Entro metà ottobre il Governo dovrà varare il disegno di legge di bilancio per poi trasmetterlo alle Camere per la discussione e l’approvazione parlamentare. Al riguardo, la Sottosegretaria Boschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni anticipando dei contenuti del provvedimento di interesse per i professionisti. "Attraverso un lavoro di squadra con la guardia di finanza e le procure siamo passati dagli 11 miliardi del 2014 ai 23 miliardi" nel 2017 "come recupero di evasione". "Abbiamo fatto passi importanti ma ne servono altri", ha evidenziato Boschi. "Nella prossima legge di bilancio insisteremo sulla lotta all'evasione fiscale e stiamo valutando di estendere la split payment", ha aggiunto la sottosegretaria, la quale ha inoltre elencato le misure del governo in materia di evasione. "Abbiamo messo in atto - ha ricordato - delle misure di contrasto all'evasione fiscale anche attraverso delle modifiche normative, abbiamo concluso accordi di collaborazione con Paesi che non avevano rapporti di reciprocità con l'Italia e abbiamo rivisto il rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente, anche attraverso una condivisione di dati e un confronto continuo".
Secca la reazione del Senatore Mandelli, Vice presidente della Commissione bilancio del Senato. "Piu' che uno strumento di contrasto all'evasione fiscale, lo split payment si sta rivelando una vera e propria tassa occulta volta a drenare preziosa liquidità a società e professionisti fornitori della pubblica amministrazione. In un paese che tenta faticosamente di ripartire, pensare di estendere questa misura significa remare contro la ripresa". Così il senatore Andrea Mandelli, che ha continuato: "I pagamenti ricevuti dai professionisti sono già ampiamente tracciati, mentre per la liquidazione dei debiti della P.A. e per il recupero dell'Iva tramite compensazione o rimborso i tempi restano biblici. Estendere lo split payment non farebbe che aggravare la situazione. Se questi sono i presupposti della prossima manovra, andiamo malissimo".
LAVORI PUBBLICI
Contratti pubblici: primo rapporto quadrimestrale del 2017
Anac ha pubblicato il primo rapporto quadrimestrale 2017 relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a € 40.000. Il rapporto quadrimestrale è suddiviso in 4 sezioni di cui una generale contenente le statistiche aggregate dei contratti pubblici e tre sezioni di dettaglio - in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno precedente - relative alle diverse tipologie di contratto: lavori, servizi e forniture.
«Le analisi contenute all'interno del presente rapporto quadrimestrale – spiegano dall'Anac - sono state effettuate sulla base dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) aggiornate a fine agosto 2017». Tutti i dati e gli importi a base d'asta (da non confondere con l'importo contrattuale che tiene conto del ribasso di aggiudicazione) «fanno riferimento alle procedure di affidamento» sopra i 40mila euro per le quali sia stato pubblicato un bando o inviata una lettera di invito. «Per questa ragione, l'analisi potrebbe non ricomprendere alcuni appalti, anche di grande importo, che non risultano ancora perfezionati nella banca dati».
Qui è disponibile il rapporto.
Pubblicato in Gazzetta il decreto da 26,4 milioni di euro per l’adeguamento antisismico delle scuole
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 20 luglio 2017, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (Miur) ha ripartito tra le Regioni 26,4 milioni di euro per la messa in sicurezza antisismica delle scuole o per la realizzazione di nuovi edifici.
Le risorse sono state stanziate con la legge sulla Buona Scuola (Legge 107/2015). Saranno spese secondo le modalità tracciate dal dpcm 12 ottobre 2015, quindi per la messa in sicurezza antisismica delle scuole e la realizzazione di nuovi edifici, ove questa scelta risulti preferibile rispetto alla messa in sicurezza delle strutture già esistenti.
L’iniziativa rientra nelle dieci linee di intervento del Miur a favore dell’edilizia scolastica tra cui, lo ricordiamo, ci sono anche la realizzazione di otto scuole innovative, realizzazione di nuovi poli per l’infanzia, interventi e nuove verifiche sui solai. Come annunciato dalla Ministra, Valeria Fedeli a luglio, su queste linee saranno spesi in tutto 2,6 miliardi di euro.
Gli interventi di adeguamento strutturale e antisismico o nuova costruzione devono riguardare gli edifici scolastici di proprietà pubblica ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3. Sono esclusi quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984.
Nel caso in cui si opti per la nuova costruzione bisogna motivarne la necessità motivata dal punto di vista funzionale, economico o di inidoneità del sito. Il vecchio immobile deve inoltre essere demolito o messo in sicurezza. In entrambi i casi, l’utilizzo a fini scolastici non sarà più consentito.
Non sono consentiti interventi su edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che non sia garantito che le risorse stanziate coprano solo gli interventi sulle parti a destinazione scolastica e che la quota di lavori sulle parti a destinazione diversa sia finanziata con altri Fondi.
Non sono consentiti neanche gli interventi sugli edifici scolastici di proprietà pubblica già finanziati con altri fondi nazionali e comunitari, fatta eccezione per quelli finanziati per altre finalità.
La Regione deve verificare queste condizioni, anche indicendo una Conferenza di servizi, e poi trasmettere il piano degli interventi di adeguamento al Miur.
La ripartizione delle risorse relative al 2016 e 2017 ha premiato la Campania, cui andranno 4,5 milioni. Seguono la Sicilia con 3,9 milioni di euro, il Lazio con 2,8 milioni e la Calabria con 2,3 milioni. Ultimi la Liguria con 401mila euro, il Piemonte con 356mila euro e il Molise con 277mila euro. Non otterranno risorse la Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento.
A partire da questo momento, le Regioni interessate devono attendere una comunicazione con cui il Miur le inviterà a presentare i piani relativi alle annualità 2016 e 2017. (edilportale.com)
Il testo del decreto è disponibile qui.
Dissesto idrogeologico e progettazione
Dal Consiglio Nazionale Ingegneri alcune precise indicazioni per superare le inefficienze nella gestione degli eventi legati alla fragilità e vulnerabilità del territorio. Alla politica si chiede di assumere un impegno serio e definitivo: le questioni che riguardano la sicurezza rispetto a fenomeni naturali, le relative strutture tecniche dedicate, i processi in atto, i finanziamenti siano sottratti alla competizione elettorale e diventino punto fisso non modificabile se non nel senso di incrementare risorse umane ed economiche.
Proposta di legge sul dissesto idrogeologico
E’ stata presentata alla Camera dall’On. Segoni la proposta di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico» (A.C. 4648)
PROFESSIONISTI
Il Comunicato di Cantone con i chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche
Sono pervenute all’Autorità nazionale anticorruzione alcune richieste di chiarimenti in ordine all’applicabilità temporale della disciplina dell’incentivo per le attività professionali svolte da personale interno ex art. 113 del d.lgs. 50/2016. Attesa la rilevanza di carattere generale delle questioni poste, il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto di predisporre un comunicato sul punto.
In linea generale, nel settore degli appalti pubblici vige il principio, riprodotto anche all’art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della lettera di invito.
Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all’avvio della procedura di selezione dell’aggiudicatario.
Sulla base di tale presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all’efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.
Per quanto concerne la corresponsione dell’incentivo, la formulazione della norma (art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016) che richiede l’accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non consente di ritenere ammissibili forme di “anticipazione” dell’incentivo; analogamente forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all’attività effettivamente svolta. Corresponsione che potrà intervenire solo a seguito dell’approvazione del regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Il disegno di legge sull’equo compenso al Senato
La commissione lavoro del Senato ha svolto le audizioni sul disegno di legge in materia di equo compenso, che sta esaminando dallo scorso luglio. Sono stati auditi i rappresentanti di Confprofessioni, Acta, Colap, Confassociazioni, FLEPAR-INAIL e RPT.
Secondo Confprofessioni il ddl deve “arginare il sistematico ridimensionamento dei compensi professionali riconosciuti dalla P.A. che spesso sfocia in richieste di prestazioni professionali, anche estremamente qualificate, da svolgere a titolo gratuito. Un altro problema è costituito dalle offerte al ribasso per aggiudicarsi l'appalto. Il Codice degli appalti, infatti, è intervenuto per cercare di porre un freno a queste prassi, con la determinazione dei parametri per il compenso dei servizi di ingegneria e architettura. Tuttavia, tali parametri rappresentano soltanto una base d'asta, soggetta a significativi ridimensionamenti. Per questo Confprofessioni suggerisce di individuare dei parametri vincolanti, al di sotto dei quali le P.A. non possono affidare incarichi, pena l'illegittimità del procedimento amministrativo e del relativo contratto.” Inoltre condivide l’utilizzo, come metodo di quantificazione dell'equo compenso, dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi; tuttavia ritiene che, in una fase di aggiornamento debbano essere presi in considerazione più ampi fattori di definizione quali ì costi produzione (specialmente nelle professioni tecniche) che possono impattare in maniera determinante sui compensi. Confprofessioni ha anche ribadito che i livelli di equità del compenso professionale non possono essere oggetto di alcuna forma di contrattazione tra parti sociali: la fissazione dei minimi tariffari non può dipendere dai rapporti di forza tra le parti sociali, o da un processo di neo-concertazione di cui il Governo si faccia mediatore, ma deve discendere da una valutazione tecnica rigorosa dei costi di produzione che il professionista sostiene per poter offrire la propria prestazione
Colap, Acta e ALTA PARTECIPAZIONE, invece, hanno proposto l’introduzione dei parametri minimi fissi limitatamente ai rapporti con la P.A, sia per i professionisti ordinistici che per i professionisti associativi (attualmente non compresi nel provvedimento). Inoltre chiedono che tale disposizione operi ex ante, e non ex post soltanto all’attivazione di un’azione giudiziaria, ovvero che in tali rapporti la Pubblica Amministrazione negli appalti, nei bandi, negli affidamenti e negli incarichi non possa derogare ai livelli minimi prestabiliti.In particolare Colap, invece, propone di eliminare le previsioni relative all’equo compenso, inteso come tariffa minima, perché ricondurrebbero il lavoro autonomo al modello di quello dipendente e non agevolerebbero i giovani professionisti.
Qui le memorie delle audizioni.
La circolare del CNI che chiarisce le disposizione sui professionisti della legge sulla concorrenza
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha approvato una circolare che sintetizza i contenuti della norma riguardo l’obbligo di preventivo scritto o digitale e l’ultrattività decennale della copertura per responsabilità civile derivante dall’attività professionale previsti dalla legge per il mercato e la concorrenza approvata ad agosto.
La circolare chiarisce che dal 29 agosto 2017 i professionisti che accettano un incarico hanno l’obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Il compenso deve essere reso noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La legge, spiega il CNI, ribadisce gli obblighi già inseriti dal Decreto Liberalizzazioni che ha previsto la pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, ma aggiunge che le comunicazioni devono necessariamente avvenire in forma scritta o digitale.
In base alla legge sulla Concorrenza, nelle condizioni generali delle polizze assicurative deve essere inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei dieci anni successivi alla scadenza della polizza, ma riferiti a fatti verificati nel periodo di operatività della copertura. Questo non vale solo per le nuove polizze, ma anche per quelle esistenti, che possono quindi essere rinegoziate. La legge, spiega il CNI, non significa che tutte le polizze devono avere il periodo di ultrattività postuma decennale, ma solo che il regolamento contrattuale offra questa possibilità. Sarà poi il contraente a decidere se sottoscrivere questa estensione pagandone il prezzo.
Commissario sisma: nuovi criteri affidamento lavori
La nuova ordinanza n. 35 del Commissario per il sisma apporta modifiche alle precedenti n. 14 e n. 33 in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione degli operatori economici aggiudicatari che viene riformulata secondo nuovi criteri: presentazione da parte degli operatori economici selezionati di offerte relative al prezzo ed alle migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, corredate da apposito cronoprogramma; b) predisposizione del progetto esecutivo da parte del solo aggiudicatario; c) sottoscrizione del contratto d’appalto esclusivamente dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016. Eliminate anche alcune possibili incertezze interpretative sugli interventi di riparazione degli edifici scolastici.