Newsletter Fiscale Settembre 2017

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Nuovo appuntamento con il servizio di newsletter di informazione in ambito fiscale, servizio curato dallo Studio Commercialista Pertile-Sensi. 

In questa newsletter troverete:

SCADENZARIO FISCALE  

NOVITA’ FISCALI E AMMINISTRATIVE    
Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva    
Comunicazione dei dati delle fatture    
Legge sulla concorrenza: novità per i liberi professionisti     

RISPOSTE AI QUESITI     

 

Scarica la NEWSLETTER FISCALE SETTEMBRE 2017

Sintesi di monitoraggio legislativo 28 agosto/8 settembre 2017

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LAVORI PUBBLICI

 

Lo studio del Notariato sulla disciplina dell’appalto pubblico dopo il correttivo

Con lo studio 588-2016/C il Consiglio nazionale del Notariato ha analizzato la disciplina dell’appalto pubblico dopo il correttivo, con particolare riferimento alle novità introdotte dal DL 56/2017, riepilogando le modalità di affidamento, l’affidamento al soggetto privato delle opere di urbanizzazione, le soglie, la fase antecedente la aggiudicazione dell’appalto, la fase successiva alla conclusione del contratto, il subappalto e tutte le figure coinvolte nel processo.

Per approfondire.

Il testo integrale dello studio del Consiglio nazionale del Notariato è disponibile qui.

 

Il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici per l’in house

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida dell’ANAC per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192, d.lgs. n. 50 del 2016

Qui il testo del parere.

Si tratta del parere con il quale Palazzo Spada dà via libera alla nuova versione del provvedimento dell'Authority, aggiornata all'indomani della pubblicazione del decreto correttivo del Codice, che accoglie tutte le precedenti osservazioni dei giudici amministrativi.

Al nuovo albo dovranno iscriversi tutte le società che ricevono affidamenti senza gara: dalle società controllate dai ministeri (come Sogesid o Sogei) fino alle decine di municipalizzate incaricate della gestione dei servizi pubblici locali, come acqua, rifiuti e trasporti. Chi non fa domanda o non supera l'esame sui requisiti per l'iscrizione (controllo analogo, fatturato all'80% derivante da servizi per la controllante, partecipazione di capitali privati senza influenza determinante sulle decisioni) perde il diritto di ricevere e assegnare appalti in house e rischia di vedersi recapitare un provvedimento Anac anche sugli appalti in corso.

Le linee guida, pubblicate originariamente a metà marzo, sono diventate operative quindici giorni dopo l'approdo in Gazzetta. Da quel momento è partito un conto alla rovescia di 90 giorni. Solo al termine di questo periodo-cuscinetto le società in house e gli enti gestori di servizi a rete avrebbero potuto cominciare a inoltrare le richieste di iscrizione. Questa tagliola, però, è stata rimandata in avanti. Il motivo è da ricercare nel correttivo appalti, il decreto n. 56 del 2017 che ha modificato il Codice e che ha ritoccato in diversi punti la materia delle società in house.

È stato allora necessario aggiornare le linee guida posticipando al 30 ottobre del 2017 il termine di avvio per la presentazione delle domande di iscrizione. Il procedimento per l'iscrizione, comunque, avrà un durata ordinaria di 90 giorni e non potrà mai superare i 180 giorni.

Oltre a sottolineare il recepimento del precedente parere in blocco, il Consiglio di Stato fa alcune nuove osservazioni nel suo parere. Soprattutto, richiede che i casi nei quali l'Anac accerta l'assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco e quelli in cui ne dispone la cancellazione per la sopravvenuta carenza di tali requisiti siano allineati alle nuove norme sul potere di raccomandazione vincolante (oramai abrogato). Adesso, infatti, è previsto un potere di impugnativa che, nella nuova formulazione delle linee guida, è espressamente riferito "ai contratti già aggiudicati mediante il modulo dell'in house providing". A parte queste limature, Palazzo Spada dà parere favorevole al provvedimento. Che, a questo punto, è pronto a decollare nella sua versione definitiva. 

 

Nuovo Commissario di Governo alla ricostruzione del Centro Italia

L’attuale Sottosegretaria all’Economia Paola De Micheli, deputata PD è la nuova Commissaria per la ricostruzione del Centro Italia. La nomina sarà ufficializzata nei prossimi giorni. 

 

Cambio d’uso nei centri storici dopo la modifica apportata dalla Manovrina. Il Tar Toscana ribadisce: ‘si può fare’

Il cambio di destinazione d’uso nel centro storico si può fare. A ribadirlo è il Tar Toscana, che con la sentenza 1009/2017 attua le novità introdotte in estate con la Manovrina 2017 (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017).

Tutto ruota intorno alla qualificazione dell’intervento di cambio di destinazione d’uso e al titolo abilitativo richiesto. Lo scorso febbraio, la Cassazione ha affermato che è una ristrutturazione pesante per cui è richiesto il permesso di costruire.

Il problema è che nella maggior parte dei centri storici le ristrutturazioni pesanti sono vietate. Per l’Ordine degli Architetti di Firenze, che dopo la sentenza ha condotto una accesa battaglia, lasciare invariata questa impostazione normativa avrebbe significato condannare i centri storici all’abbandono. Di fatto, molti progetti di rifunzionalizzazione di palazzi storici sono rimasti fermi perché, nel dubbio, gli uffici tecnici si sono bloccati.

A risolvere la situazione è arrivata la Manovrina 2017, che ha modificato la definizione di intervento di restauro e risanamento conservativo, per cui è necessaria la Scia, contenuta nel Testo unico dell'edilizia Dpr 380/2001. La Manovrina ha incluso “i lavori implicanti il mutamento della destinazione d’uso purché compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio e con le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei relativi piani attuativi”. 

Dato che nei centri storici gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono consentiti, si possono di conseguenza effettuare anche i cambi di destinazione d’uso, evitando il rischio spopolamento.  

Nel caso esaminato, un istituto di credito aveva presentato al Comune di Firenze una Scia per trasformare un edificio a destinazione residenziale, situato nel centro storico e vincolato, in una filiale bancaria. Il Comune aveva però bloccato i lavori prendendo come riferimento per la sua decisione il principio esposto dalla Cassazione, cioè che il cambio di destinazione d’uso è una ristrutturazione (vietata nel centro storico) che richiede il permesso di costruire.

Si tratta in realtà, hanno spiegato i giudici del Tar, di una interpretazione ormai superata dalle modifiche apportate al testo unico dell’edilizia dalla Manovrina.

Per qualificarsi come ristrutturazione edilizia, si legge nella sentenza, l’intervento deve modificare la distribuzione della superficie interna e i volumi. La manutenzione ordinaria e straordinaria, ha aggiunto il Tar, ha finalità meramente conservative, che non contemplano il cambio di destinazione d’uso. Al contrario, le opere di restauro e risanamento possono presupporre altre opere in grado di incidere sugli elementi costitutivi dell'edificio.

Su queste basi, la banca ha quindi ottenuto il via libera alla realizzazione della sua filiale.

 

Progettazione antisismica, domande entro il 15 settembre

I Comuni in zona sismica 1 hanno ancora due settimane di tempo (fino al 15 settembre 2017) per richiedere i 40 milioni di euro destinati alla progettazione definitiva ed esecutiva di nuove opere e di interventi di miglioramento e adeguamento antisismico degli edifici pubblici.

La richiesta di contributo dovrà essere compilata dai Comuni esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato a disposizione degli Enti sul sito della Direzione centrale della finanza locale. 

Sulla base dei dati trasmessi dagli enti locali, la Direzione Centrale della Finanza Locale procederà, entro il 15 novembre 2017, alla quantificazione del contributo erariale spettante a ciascun comune.

Le risorse provengono dal ‘Fondo per l’accelerazione delle attività di ricostruzione’ istituito dalla Manovrina 2017 per incentivare nuove costruzioni e il miglioramento antisismico degli edifici pubblici nei Comuni a rischio sismico 1 (ex OPCM 3519/2006). Le regole per richiedere i fondi sono state definiate dal decreto 21 luglio 2017 del Ministero dell’Interno.

Le risorse saranno erogate in tranche crescenti: 5 milioni nel 2017, 15 milioni nel 2018 e 20 milioni nel 2019. La scadenza del 15 settembre è relativa ai 5 milioni di euro dell’annualità 2017; le scadenze successive sono: il 15 giugno 2018 per i 15 milioni dell’annualità 2018 e il 15 giugno 2019 per i 20 milioni dell’annualità 2019.

 

Nencini: ‘entro settembre la nuova edizione del Piano Città’

In arrivo entro settembre una nuova edizione del Piano Città. Lo ha annunciato Riccardo Nencini, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti e segretario del Psi, proponendo anche l’istituzione di un Fondo per l’edilizia popolare da 300 o 400 milioni di euro all’anno per dieci anni.

L’iniziativa annunciata da Nencini servirà a convogliare sulla riqualificazione delle città i fondi non utilizzati del vecchio Piano Città. Si tratta di circa 200 o 250 milioni di euro visto che, ha riferito Nencini, il vecchio programma di riqualificazione ha impegnato solo il 12% delle risorse disponibili. 

Il Piano Città, lo ricordiamo, è stato varato nel 2012. Per l’attuazione delle misure di riqualificazione sono stati scelti i progetti presentati da 28 Comuni. Per la scelta dei progetti da finanziare una commissione ad-hoc ha valutato la veloce cantierabilità degli interventi e la loro capacità di generare un maggior volume di investimenti. Le iniziative hanno potuto contare su un finanziamento nazionale pari a 318 milioni di euro, di cui 224 milioni dal Fondo Piano Città e 94 milioni dal Piano Azione Coesione per le Zone Franche Urbane, e un cofinanziamento regionale. 

In realtà, secondo uno studio condotto nel 2016 da IFEL, Istituto per la finanza e l’economia locale che fa capo all’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l’impatto del Piano Città è stato deludente e a svantaggio dei Comuni. All’iniziativa hanno partecipato 457 Comuni, per un valore complessivo dei progetti di oltre 20 miliardi di euro. Le Amministrazioni hanno sostenuto costi di progettazione pari a 736 milioni di euro, che non si sono però tradotti in finanziamenti dallo Stato. 

Oltre al Piano Città, Nencini ha ricordato che “ci sono poi una serie di provvedimenti per il recupero e la riqualificazione delle periferie”.

Il viceministro si riferisce al Piano Casa da 468 milioni di euro varato dal Governo Renzi e suddiviso in due linee di intervento: 67,9 milioni per lavori di lieve entità e 400 milioni per il ripristino e la manutenzione straordinaria degli alloggi in cattivo stato di conservazione, per un totale di più di 40mila alloggi da recuperare e rendere disponibili entro il 2017. Nei giorni scorsi il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha reso noto che il piano è in fase di completamento grazie allo sblocco di altri 350 milioni di euro.

 (edilportale.com)

 

PROFESSIONISTI

 

Indagine conoscitiva su equo compenso professioni regolamentate

La Commissione Giustizia della Camera ha deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva nell’ambito dell'esame delle proposte di legge A.C. 4574 e A.C. 4575, presentate dall’On. Berretta, recanti disposizioni in materia di equo compenso rispettivamente per le prestazioni professionali degli avvocati e nell'esercizio delle professioni regolamentate.

 

 

Errori di progettazione, l’impresa deve correggerli

L’impresa è responsabile dei vizi presenti nel progetto che è chiamata a realizzare. Lo ha affermato nei giorni scorsi la Cassazione con la sentenza 20214/2017. 

In altre parole, ogni soggetto deve rispettare le regole della propria attività. Oltre a questo, se, in base alle competenze di cui è in possesso, si accorge di vizi o errori presenti nel progetto, ha l’obbligo di denunciarlo e farlo presente al committente.

La situazione non cambia se il soggetto che realizza l'opera non si accorge degli errori pur avendo le competenze necessarie per farlo. Anche in questo caso è considerato responsabile degli errori commessi nella realizzazione dell’opera.

Nel caso preso in esame, un privato aveva commissionato ad un'impresa la realizzazione di un immobile. La progettazione era stata seguita invece da un professionista esterno all’azienda.

Dopo la conclusione dei lavori era sorto un contenzioso perché l’impresa lamentava un ritardo nel pagamento e il privato la presenza di vizi nell’opera.

La Corte territoriale aveva stabilito la presenza di un concorso di colpa tra committente e impresa dal momento che i vizi dipendevano dalla direzione dei lavori e dalla volontà della committenza.

La Cassazione ha ribaltato la situazione affermando che l’impresa, anche quando sia chiamata a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuta a rispettare le regole dell'arte ed è soggetta a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente.

Di conseguenza, l’imprenditore è tenuto al risarcimento se, in base alle sue competenze, si è accorto dei vizi causati da errori di progettazione o dalla direzione dei lavori ma non li ha denunciati al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, o se, pur avendo la capacità tecnica necessaria, non ha rilevato i vizi.

Sulla base di questi motivi, l’impresa è stata condannata al risarcimento richiesto.

 

 

In Sicilia niente certificato di agibilità se non si paga il professionista

Il rilascio del certificato di agibilità di un immobile in Sicilia sarà vincolato all’autocertificazione dell’avvenuto pagamento del progettista e del direttore dei lavori. A prevederlo un emendamento approvato dalla Commissione Ambiente e Territorio della Regione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1259 di aggiornamento della LR 16/2016 che ha recepito il Testo Unico Edilizia (DPR 380/2011). Il ddl approderà a breve in Assemblea regionale per l’approvazione definitiva.

L’emendamento garantisce che le prestazioni professionali effettivamente rese vengano giustamente corrisposte in conformità alle regole tariffarie vigenti così come più volte auspicato dagli Ordini e dai Collegi professionali di appartenenza

Stabilisce, infatti, che le autocertificazioni dell'avvenuto pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali di progettisti e direttori lavori debbano essere allegate alla comunicazione di fine lavori e all'attestato di agibilità.

In caso di mancato pagamento delle prestazioni svolte e assenza dell’autocertificazione del professionista l’efficacia dei titoli abilitativi è sospesa per 90 giorni.

 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. 1/settembre 2017

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Il Ddl concorrenza ha introdotto il preventivo obbligatorio per i professionisti

La legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati, prevista dall’art. 47 della legge n. 99/2009, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto (l. n. 124/2017), ha introdotto l’obbligo, a carico dei professionisti, di indicazione di una serie di elementi che fino ad adesso potevano essere concordati informalmente con la controparte.

In particolare, è previsto che la comunicazione obbligatoria dei professionisti – resa per iscritto o in forma digitale - renda edotti i clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La stessa forma scritta (o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale. Il compenso andrà pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale ed essere adeguato all'importanza dell'opera, nonché inclusivo di tutte le voci di costo, “comprensive di spese, oneri e contributi”, relative ad ogni singola prestazione.

Inoltre, l’irrigidimento degli oneri formali che il professionista dovrà assolvere in sede di assunzione dell’incarico inciderà anche sui titoli professionali vantati. Infatti, i professionisti iscritti a ordini e collegi dovranno indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.

Sul punto infatti, la relazione di accompagnamento al provvedimento afferma che “la previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo”.

Avv. Davide Ferrara

 

Intervento legislativo sui cambi di destinazione d’uso nei lavori di restauro e risanamento conservativo

Con legge n. 96/2017, di conversione del decreto legge n. 50/2017, è stato modificato l’art. 3, co. 1, lett. c) del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001), chiarendo che le opere di restauro e risanamento conservativo consentono anche i cambi di destinazione d’uso a due condizioni: a) il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio; b) la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Tale intervento legislativo è stato urgentemente necessitato a seguito della sentenza n. 6873/2017, emanata dalla terza sezione della Corte di Cassazione penale, che aveva affermato il principio secondo cui il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato con opere edilizie, anche se di modesta entità, va sempre considerato come intervento “pesante”, sottolineando “la imprescindibile necessità” di mantenere l’originaria destinazione d’uso, sia nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, sia in seno alle opere qualificabili come semplice restauro e risanamento conservativo. Tale opzione interpretativa ribaltava la consolidata prassi formatasi in relazione alle definizioni contenute nel Testo unico dell’edilizia, secondo la quale - anche sulla base del testo previgente - gli interventi di risanamento conservativo ben avrebbero potuto comportare cambi d’uso purché compatibili con gli elementi caratterizzanti l’edificio.

Ciò avrebbe avuto conseguenze pratiche di non poco conto, in quanto tutti gli interventi edilizi non più riconducibili alla nozione di risanamento conservativo, avrebbero dovuto essere assoggettati al pagamento del contributo di costruzione; avrebbero inoltre necessitato del permesso di costruire o altro titolo abilitativo (Scia); l’impossibilità di eseguire gli interventi medesimi in molti centri storici, laddove gli strumenti urbanistici vigenti vietano la ristrutturazione edilizia “pesante”.

Con il suddetto intervento legislativo, il Parlamento ha specificato che gli interventi di risanamento possono comportare anche «il mutamento delle destinazioni d’uso» compatibile con i richiamati elementi e con gli strumenti urbanistici.

Tale mutamento legislativo è stato in qualche modo anticipato da una recente pronuncia del Tar Toscana (n. 1009/2017), secondo la quale “affinché un intervento edilizio possa essere qualificato come restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio senza modifiche all'identità, alla struttura e alla fisionomia dello stesso, essendo detto intervento diretto alla mera conservazione, mediante consolidamenti, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell'organismo edilizio esistente, ed alla restituzione della sua funzionalità (Cons. Stato, IV, 30.09.2013, n. 4851; idem, V, 5.09.2014, n. 4523 e T.a.r. Lombardia - Brescia, 10 agosto 2002, n. 1145).  A differenza, quindi, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che hanno finalità meramente conservative, e per i quali il mutamento di destinazione d’uso non è “compatibile”, le opere di restauro e risanamento sono preordinate alla realizzazione di un insieme sistematico di opere, qualificabili come necessarie in presenza di una pluralità di carenze strutturali e funzionali, che possono anche incidere anche sugli elementi costitutivi dell'edificio (Cons. Stato, IV, 31.07.2009, n. 4840). 3. Ciò premesso è evidente che seguire la tesi della Corte di Cassazione ha l’effetto di sottoporre ad una medesima disciplina fattispecie del tutto differenti, richiedendo il preventivo rilascio del permesso di costruire in assenza di un esame delle effettive caratteristiche dell’intervento. Ulteriore conseguenza sarebbe quella di precludere, a priori e sempre nella “zona A”, modifiche alla destinazione d’uso nell’eventualità (come nel caso di specie) in cui lo strumento urbanistico ritenga ammissibile solo interventi più circoscritti, diretti a conservare, senza modificare, le caratteristiche essenziali e volumetriche degli immobili esistenti”.

Dott. Giuseppe Acierno

 

Ddl concorrenza e società di ingegneria

La legge n. 124/2017 contiene una serie di importanti prescrizioni dettate in tema di società di ingegneria. Esse vengono innanzitutto equiparate a tutte le altre società fra professionisti, dovendo quindi stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali verso la loro clientela, e dovendo inoltre offrire la garanzia che le attività professionali vengano effettivamente svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli albi professionali.

Viene inoltre disposta una sanatoria per eventuali invalidità da cui siano affetti i contratti di incarico professionale in passato stipulati da queste società. Si tratta di una questione parecchio complicata, peraltro già trattata nei precedenti numeri di questa newsletter, a causa di una serie di leggi che si sono sovrapposte nel tempo in questa materia e sulla quale, tra l'altro, si è di recente pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017, nella quale è stato deciso che: solo a partire dal 2012, e cioè dall'entrata in vigore della legge 183/2011, è lecito che l'attività di progettazione di ingegneria civile, sia svolta, oltre che da ingegneri e architetti (individualmente o nella forma della studio associato), anche da una società tra professionisti (Stp) o da una “società di ingegneria”, anteriormente all'entrata in vigore della legge 183/2011, la società di ingegneria poteva sì effettuare attività di progettazione e direzione dei lavori, ma solo nell'ambito dei "lavori pubblici" e non in dipendenza di committenze private.

Per risolvere il problema, quindi, il comma 148 dell’art. 1 del ddl Concorrenza ha ricondotto all’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997 la possibilità per gli ingegneri di svolgere la professione attraverso la costituzione di società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative, facendo conseguentemente salvi, come una sorta di sanatoria, i rapporti contrattuali già intercorsi a partire da quella data.

Dott.ssa Cristina Gagliano

Newsletter Sportello Pronto Europa - 31 Agosto 2017

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SETTORE BANDI:

● Trentino Sviluppo - Premio Impresa Innovazione “D2T Start Cup” nei settori Meccatronica, Tecnologie Verdi e ICT. Scadenza per la presentazione dei progetti: 18 Settembre 2017

Il D2T Start Cup, che giunge quest’anno alla sua decima edizione, mira ad accompagnare gli aspiranti startupper nella fase di pre-incubazione, ovvero nel delicato stadio iniziale che va dallo sviluppo di un’idea imprenditoriale alla sua concretizzazione. Il concorso, promosso da Trentino Sviluppo in collaborazione con HIT-Hub Innovazione Trentino, è aperto a team composti da almeno due partecipanti europei senza limiti d’età, che presentino un progetto imprenditoriale nell’ambito dei seguenti settori di attività: Meccatronica (esempi: robotica e integrazioni uomo-macchina, modellazione, controllo e automazione, smart materials, sensoristica, sistemi integrati, microelettronica e microsistemi, aerospazio e aereonautica), Tecnologie Verdi (esempi: utilizzo sostenibile delle risorse come acqua, suolo, rifiuti e recycling, edilizia sostenibile e recupero edilizio, sicurezza e monitoraggio ambientale, GIS e remote sensing, energie rinnovabili e sistemi energetici) o ICT (esempi: ICT nei settori di salute, benessere, mobilità, turismo e cultura, sicurezza informatica e privacy, Fin-tech, Big Data, Open Data e Gaming).

I vincitori di ciascuna categoria riceveranno un premio in denaro del valore di 20.000 euro, nonché la possibilità di accedere gratuitamente ad un periodo di pre-incubazione della durata di un anno in uno degli hub tematici di Trentino Sviluppo (Polo Meccatronica e Progetto Manifattura a Rovereto e Hub Innovazione Trentino a Trento). Tutti i finalisti del Premio si contenderanno inoltre il Premio speciale Gianni Lazzari promosso dal Distretto tecnologico trentino Habitech, del valore di 5.000 euro e potranno iscriversi gratuitamente all’Innovation Academy, l’accademia per aspiranti e neoimprenditori promossa da Trentino Sviluppo. Per i vincitori, un biglietto per Napoli dove dal 30 novembre parteciperanno alla finale tricolore del Premio Nazionale Innovazione.

Link: http://www.trentinosviluppo.it/it/Principale/Diventa_imprenditore/Gli_strumenti/Premio_D2T_Start_Cup/Premio_D2T_Start_Cup.aspx 

 

● Bando del Ministero dell’Ambiente - Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori. Scadenza per la presentazione dei progetti: 13 Novembre 2017

Il Ministero dell’ambiente lancia un programma per realizzare interventi integrati finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, favorire modalità di trasporto a basse emissioni e attivare misure di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, nelle isole minori italiane non interconnesse (Alicudi, Capraia, Capri, Favignana, Filicudi, Giglio, Gorgona, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, Panarea, Pantelleria, Ponza, Salina, Stromboli, Tremiti, Ustica, Ventotene, Vulcano).

All’attuazione del programma sono destinati 15 milioni di euro; ciascun progetto è finanziabile per un massimo di 1 milione di euro. Le erogazioni delle somme per lavori sono disposte direttamente a favore della ditta risultata aggiudicataria della procedura a evidenza pubblica, condotta dall’ente ammesso a finanziamento, per stati di avanzamento lavori.

Sono beneficiari del finanziamento i Comuni delle Isole minori non interconnesse, per la realizzazione di progetti nella rispettiva circoscrizione territoriale e le amministrazioni dello Stato, per la realizzazione di progetti su immobili pubblici in uso localizzati nelle predette isole minori.

Le istanze di ammissione al finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, all’apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Link: http://www.minambiente.it/pagina/interventi-di-efficienza-energetica-mobilita-sostenibile-e-adattamento-agli-impatti-ai  

 

● In scadenza il bando europeo LIFE 2017 in materia di Ambiente

Ancora pochi giorni disponibili per presentare proposte progettuali nell’ambito del bando europeo LIFE in materia di ambiente:

- Per i Progetti Tradizionali valgono le seguenti scadenze: 7 settembre 2017 per Progetti nel settore della Mitigazione del Cambiamento Climatico; 12 Settembre 2017 per Progetti in materia di Ambiente ed Efficienza delle Risorse; 14 Settembre 2017 per Progetti in materia di Natura e Biodiversità e per Progetti in Governance e Informazione Ambientale. 

- Per i Progetti Preparatori in materia di Ambiente la scadenza è il 20 Settembre 2017. 

- Per i Progetti Integrati in materia di Ambiente ed Azione per il Clima, le scadenze sono il 26 settembre 2017 (prima fase) e metà marzo 2018 (seconda fase). 

- Per i Progetti di Assistenza Tecnica in materia di Ambiente e Azione per il Clima la scadenza è il 7 Settembre 2017.

Le proposte progettuali possono essere presentate dagli enti giuridici registrati in Europa, che siano compresi in una delle seguenti categorie: enti pubblici, enti privati e organizzazioni commerciali, organizzazioni private non commerciali (incluse le ONG).

Link: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm 

 

SETTORE EVENTI:

● CITYTECH 2017 Co-progettare Mobilità e Urbanistica nella città del Terzo Millennio – Milano, Fabbrica del Vapore, 14/15 Settembre 2017

Citytech – evento organizzato in collaborazione la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea - è un incubatore di idee e progetti per le città del terzo millennio, le cui parole chiave sono: mobilità nuova, progettazione urbanistica, riqualificazione, condivisione, collaborazione, infrastrutture, tecnologie e sostenibilità. Durante le due giornate di Citytech aziende, start-up, autorità pubbliche, associazioni di settore e responsabili dello sviluppo del territorio avranno la possibilità di incontrarsi, scambiare idee e progetti nel settore della mobilità e dell’urbanistica, per sviluppare nuove e qualificate relazioni professionali e per promuovere il loro brand aziendale in Italia e all’estero.

L’obiettivo dell’evento è di individuare, presentare e dare ascolto a proposte innovative ed efficaci che, reinterpretando spazi comuni - siano essi centri urbani o periferie - possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini, la loro relazione con le città o tra le persone.

Filo conduttore delle diverse aree tematiche analizzate durante Citytech è il tema del Quartiere del Terzo Millennio, attraverso il supporto delle tecnologie digitali (esempi: Trasporti integrati, co-progettazione di mobilità e urbanistica, riqualificazione energetica, mobilità elettrica, tecnologie per raccogliere informazioni sul territorio, ampliamento di car sharing e bike sharing).

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione online sul sito ufficiale dell’evento.

Link: http://citytech.eu/it/citytech-2017-ita/ 

 

● Settimana Europea della Mobilità (EMW) per una mobilità pulita, condivisa e intelligente – 16/22 Settembre 2017

Si terrà a metà settembre la Settimana Europea della Mobilità, promossa dalla Commissione europea in tutti gli Stati Membri dell'Unione europea.

Ogni anno questo evento si concentra su un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile, sulla cui base le autorità locali sono invitate a organizzare attività per i propri cittadini ed a lanciare e promuovere misure permanenti per il suo sostegno. Per l’edizione 2017 è stato scelto come focal theme "Mobilità pulita, condivisa e intelligente", cui si accompagna lo slogan “Condividere ti porta lontano”.

Anche per l’edizione 2017 il Ministero dell’Ambiente aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, condividendone gli obiettivi, svolgendo un ruolo di coordinamento nazionale e di supporto delle iniziative e degli eventi attuati da Comuni e associazioni, nonché promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e specifiche azioni a carattere nazionale. Attraverso gli eventi organizzati dalle amministrazioni locali, i professionisti del settore avranno l’opportunità di discutere le soluzioni innovative per la riduzione dell’utilizzo dell’auto privata e per la sperimentazione di nuove tecnologie, pianificando nuove misure ed attivando collaborazioni professionali.

Con la prossima edizione dell’evento l’obiettivo per l’Italia è quello di superare il primato di adesioni registrato con l’edizione 2016, quando il numero di città aderenti è stato pari a 147.

Link: http://www.mobilityweek.eu/ 

 

SETTORE NOTIZIE

● Sole 24 Ore: Italia in posizione di vertice a livello europeo per numero di progetti finanziati nell’ambito dello Strumento per le PMI, del Programma Horizon 2020

Con 412 progetti coronati da successo, l’Italia si posiziona al secondo posto assoluto alle spalle della Spagna, mentre in termini di finanziamenti ricevuti il nostro Paese arriva a quota 118 milioni di euro, dietro a Madrid e Londra. In termini di progetti, l’Italia conquista così una fetta pari al 14,7% del totale, quota che scende al 10% in termini di fondi.

I risultati italiani nello Sme Instrument sono brillanti in particolare nella Fase 1, quella di incentivazione iniziale, che prevede però i contributi minori (50mila euro). Nell’ultima call di maggio l’Italia ha addirittura primeggiato, con 23 imprese premiate su 129: nel computo totale della Fase 1 le aziende italiane vincenti rappresentano il 17% del totale. Nel passaggio dallo studio di fattibilità alla concreta realizzazione di un prototipo da portare sul mercato, Fase 2 che prevede un’erogazione di fondi fino a 2,5 milioni di euro per progetto, le percentuali di successo italiane invece si riducono.

Ma al di là delle statistiche, l’effetto diretto sulle aziende risultate “vincenti” nella Fase 2 è evidente; e non solo in termini diretti. All’ampliamento medio dell’organico, quasi sempre realizzato attraverso l’inserimento di professionalità di alto livello e all’accelerazione del ciclo di investimenti, si accompagna infatti un percorso di apprendimento e conoscenza non direttamente quantificabile, ma comunque positivo. Uno degli aspetti più frequenti è ad esempio l’attivazione di collaborazione con le Università, che in questo caso ha come obiettivo diretto la traduzione immediata sul mercato della conoscenza generata.

Link: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-08-21/fondi-horizon-italia-podio-numero-progetti-e-fondi-raccolti-151411.shtml?uuid=AEHiIcFC

Call - Engineer for a Oil & Gas project, Dubai

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Cari colleghi,

grazie al nuovo canale aperto attraverso il desk della Fondazione Inarcassa, siamo venuti a conoscenza nella giornata di ieri che una primaria società Gas&Oil con sede a Dubai ricerca con urgenza ingegnere specializzato (vedi QUI profilo ricercato).

Per partecipare alla selezione, inviaci al più presto il tuo CV (in inglese) all'indirizzo:

dubaidesk@fondazionearching.it

Qualora il tuo profilo risultasse selezionato, verrai ricontattato.

Per essere aggiornato su tutte le iniziative della Fondazione puoi consultare anche la nostra pagina Facebook.
https://www.facebook.com/fondazionearching/

Equo compenso per avvocati: lo chiedono anche ingegneri e architetti

“L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del ddl sull’equo compenso per gli avvocati rappresenta una presa di coscienza che il Governo non poteva più ignorare. Adesso non resta che estenderlo anche alle altre professioni, prima fra tutte quella di ingegneri e architetti, perché i principi di tutela posti alla base sono esattamente gli stessi. Lo chiediamo da oltre un anno.” Con queste parole, Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, commenta la norma voluta dal Guardasigilli, Andrea Orlando.

Newsletter Fiscale Agosto 2017

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Nuovo appuntamento con il servizio di newsletter di informazione in ambito fiscale, servizio curato dallo Studio Commercialista Pertile-Sensi. 

In questa newsletter troverete:

SCADENZARIO FISCALE    

NOVITA’ FISCALE    
Proroghe fiscali dei modelli di dichiarazione 770/Redditi/Irap/Voluntary Disclosure bis    
Nuova percentuale di imponibilità per i dividendi e plusvalenze     
Split payment: pubblicazione degli elenchi definitivi    

RISPOSTE AI QUESITI     

 

Scarica la NEWSLETTER FISCALE AGOSTO 2017

Sintesi di monitoraggio legislativo 21 luglio - 4 agosto 2017

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LAVORI PUBBLICI

 

Pubblicazioni in Gazzetta ufficiale

Il 1° agosto è stato pubblicato il  Regolamento dell'Anac del 28 giugno 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

Qui per approfondire.

Il 2 agosto sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti di interesse:

- ​decreto del 21 luglio 2017  Contributo a favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  del 3 luglio 2017  Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Dipartimento "Casa Italia").

 

Il parere del CDS sullo schema di decreto sulle procedure e schemi tipo per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sulle procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, attuativo dell’art. 21, d.lgs. n. 50 del 2016.

Il testo del parere è disponibile qui.

 

Lavori pubblici, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e varianti: nuovo parere ANAC

Non può essere affidata la progettazione esecutiva con variante al progettista che si è occupato della progettazione preliminare ed esecutiva, senza passare prima da una gara.

Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con parere 28 giugno 2017, n. 686 reso a seguito della richiesta prot. n. 18233 del 03/02/2017 presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale che ha sollevato un quesito concernente la possibilità di modificare, ampliandolo, l’oggetto di un contratto in corso di esecuzione. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto se sia possibile modificare il contratto in corso di validità con l’inserimento anche della progettazione esecutiva, comprensiva della direzione lavori, per il nuovo importo che ne dovesse derivare, senza una nuova procedura di affidamento.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Circostanze impreviste e imprevedibili nel frattempo intervenute giustificherebbero la modifica contrattuale, derivanti dalla sopravvenienza del nuovo Codice dei contratti pubblici e, in specie, dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 50/2016, tenuto conto che la modifica può intervenire in quanto l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale come prevede l’art. 106, comma 7, d.lgs. 50/2016".

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri fa notare che il bando di gara era stato pubblicato il 12 agosto 2015 con l’intenzione di procedere, successivamente, all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento in appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei relativi lavori (possibilità non più percorribile con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici). Si fa anche notare che il nuovo Codice ha vietato l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (art. 59, d.lgs. 50/2016) ma ha anche previsto che la progettazione definitiva ed esecutiva siano preferibilmente assegnate allo stesso progettista al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento (art. 23, comma 12, d.lgs. 50/2016).

L'ANAC ha subito evidenziato che il contratto è relativo all’affidamento di un appalto di servizi di progettazione indetto con bando di gara pubblicato in data 12 agosto 2015, evidentemente soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e al regolamento di attuazione. Infatti, ai sensi dell’art. 216, comma 1, d.lgs. 50/2016, fatte salve le eccezioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, quest’ultimo trova applicazione "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

Come chiarito con il Comunicato del Presidente dell’Autorità dell’11 maggio 2016, le disposizioni dettate dall’abrogato Codice (d.lgs. 163/2006) si applicano, ai sensi dell’art. 216, comma 1, d.lgs. 50/2016, nelle ipotesi, tra l’altro, concernenti:

  • gli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
  • le procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.

Dunque, il quesito deve essere risolto facendo applicazione della disciplina dettata dall’abrogato decreto legislativo n. 163/2006 e dalle norme regolamentari di attuazione.

Ciò premesso, l'ANAC ha ricordato che i contratti pubblici sono soggetti al principio di immodificabilità dell’oggetto contrattuale, principio che sovrintende all’esecuzione di ogni prestazione e che risulta confermato, con previsioni di ancora maggiore rigore, anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici all’art. 106. Principio espressamente richiamato all’art. 310, d.P.R. 207/2010 ai sensi del quale "nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311". Quindi, l’art. 311, comma 1, d.P.R. 207/2010 esprime il principio secondo cui la stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dalla stessa disposizione, individuando al comma 2 le ipotesi in cui la deroga al principio di immodificabilità degli appalti pubblici è ammessa cosicché "la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto".

Nell'ipotesi prospettata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la modifica contrattuale dovrebbe disporsi ai sensi del comma 2, lettera a), dell’art. 311 del Regolamento che prevede tale possibilità in caso di esigenze derivanti da "sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari" per le quali non si ravvisa il presupposto dell’imprevedibilità.

La Corte di giustizia CE, Grande Sezione, nella sentenza del 13 aprile 2010 resa nella causa C-91/08 si è così espressa in ordine alle modifiche contrattuali nelle concessioni di servizi: "Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione di servizi costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto (v., per analogia con il settore degli appalti pubblici, sentenze 5 ottobre 2000, causa C-337/98, Commissione/Francia […] nonché 19 giugno 2008, causa C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur [...]. La modifica di un contratto di concessione di servizi i corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata".

Ne consegue che, alla luce della norma di diritto transitorio richiamata e di cui all’art. 216, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà procedere - come era nelle intenzioni originarie - all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori al medesimo aggiudicatario dell’appalto senza che debba indire due procedure di gara separate e distinte.

In definitiva l'ANAC ritiene che in ragione della natura sostanziale della modifica contrattuale prospettata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può procedere all’espletamento di una procedura di gara secondo le manifestate intenzioni originarie, scegliendo l’operatore economico cui affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. (lavoripubblici.it)

 

Agevolazioni casa sicura

Il MIT ha aggiornato la pagina “Casa sicura”, disponibile sul sito istituzionale del ministero, dove è possibile consultare una guida pratica alle agevolazioni per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive e una sezione dedicate alle faq.

Di seguito, il link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura

Qui è disponibile un approfondimento.

 

PROFESSIONISTI

 

Approvato il ddl concorrenza

Nella seduta di mercoledì 2 agosto il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza (n. 2085-B), nel testo identico a quello approvato dalla Camera.

Di seguito le misure di maggiore interesse per la categoria.

Società di ingegneria: con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società.

Compenso per le prestazioni professionali: il provvedimento impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Più nel dettaglio, al momento del conferimento dell'incarico professionale bisognerà pattuire il compenso per le prestazioni. Il professionista dovrà mettere nero su bianco una serie di elementi che, finora, potevano essere concordati solo in via informale. Quindi, bisogna rendere noto al cliente in forma scritta il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili «dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico».

Inoltre, bisogna inserire nel preventivo i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Al cliente, quindi, andrà fornito un quadro completo, consentendogli di tutelarsi laddove ne avesse necessità. Allo stesso modo, la misura del compenso «è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima», in forma scritta o digitale.

Il compenso dovrà seguire una serie di regole: essere adeguato all'importanza dell'opera ed essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, «comprensive di spese, oneri e contributi».

Inoltre, la disposizione obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. «La previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni – dice la relazione - innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo».

L'articolo 4, comma 1, del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (Dpr n. 137 del 2012), relativo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa, dispone infatti: «È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni». Da questo momento, invece, comunicare anche i titoli e le specializzazioni al momento del preventivo diventa un obbligo.

Polizze per assicurazione professionale: Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

Atti per l'aggiornamento catastale: Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia (commi 173-174).

 

Ordinanza recante disciplina della qualificazione dei professionisti e dei criteri contro la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche

E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l'ordinanza ​​dell'11 luglio 2017 ​riguardo l'Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche​.

Per approfondire qui.

 

FISCO

 

Gazzetta ufficiale: Modifiche attuative Split payment

 

E’ stato pubblicato il decreto del 13 luglio 2017 ​riguardo alla​ Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.

Qui il testo

 

 

ESAURIMENTO POSTI 1° Workshop Internazionale di Dubai e ipotesi nuova missione

Inviato da admin il

Cari professionisti,


non troviamo adeguate parole per ringraziare tutti Voi della fiducia che avete riposto nel progetto “1° Workshop Internazionale di Dubai” promosso dal Dipartimento per l'Internazionalizzazione della Fondazione.
I numeri relativi alle richieste da Voi formulate sono da "capogiro"!
In pochi giorni sono andati infatti esauriti i posti disponibili per la missione che ci vedrà impegnati nel primo workshop formativo dedicato all’internazionalizzazione della professione dal 14 al 17 novembre a Dubai, la capitale dell’architettura d’avanguardia. Per l’organizzazione della missione a Dubai abbiamo fatto tesoro delle oltre 14 mila risposte pervenute al sondaggio lanciato nelle settimane scorse dalla Fondazione per andare incontro, in particolar modo, a quel 64 per cento di professionisti che non ha, finora, avuto esperienze di lavoro all’estero.
In considerazione di ciò, Vi chiediamo la cortesia di non inoltrare più le domande di adesione al progetto e di non procedere, quindi, al pagamento delle quote di partecipazione. Sono ancora numerose, infatti, le richieste di adesione al progetto da parte di tutti Voi e questo non può che incoraggiarci a proseguire con determinazione il nostro lavoro a supporto della categoria.
Terremo, quindi, in forte considerazione le richieste e Vi anticipiamo che è in cantiere l’ipotesi di una seconda missione, da tenersi nei primi mesi del prossimo anno, forti dell’esperienza e dei risultati che auspichiamo di raggiungere a Dubai.
A tal fine, per quanti fossero interessati, Vi invitiamo ad inviarci una e-mail all'indirizzo international@fondazionearching.it con i Vostri dati e inserire in oggetto:
"Manifestazione di interesse seconda missione all’estero Fondazione Inarcassa – cantiere aperto”.
La mail dovrà contenere:
nome cognome – numero Inarcassa – professione – città di residenza.
Ringraziandovi ancora per la Vostra fiducia, colgo l’occasione per augurare a tutti Voi buone ferie.

Il Presidente
Egidio Comodo

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