Sintesi di monitoraggio legislativo 28 agosto/8 settembre 2017
LAVORI PUBBLICI
Lo studio del Notariato sulla disciplina dell’appalto pubblico dopo il correttivo
Con lo studio 588-2016/C il Consiglio nazionale del Notariato ha analizzato la disciplina dell’appalto pubblico dopo il correttivo, con particolare riferimento alle novità introdotte dal DL 56/2017, riepilogando le modalità di affidamento, l’affidamento al soggetto privato delle opere di urbanizzazione, le soglie, la fase antecedente la aggiudicazione dell’appalto, la fase successiva alla conclusione del contratto, il subappalto e tutte le figure coinvolte nel processo.
Il testo integrale dello studio del Consiglio nazionale del Notariato è disponibile qui.
Il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici per l’in house
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida dell’ANAC per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192, d.lgs. n. 50 del 2016
Si tratta del parere con il quale Palazzo Spada dà via libera alla nuova versione del provvedimento dell'Authority, aggiornata all'indomani della pubblicazione del decreto correttivo del Codice, che accoglie tutte le precedenti osservazioni dei giudici amministrativi.
Al nuovo albo dovranno iscriversi tutte le società che ricevono affidamenti senza gara: dalle società controllate dai ministeri (come Sogesid o Sogei) fino alle decine di municipalizzate incaricate della gestione dei servizi pubblici locali, come acqua, rifiuti e trasporti. Chi non fa domanda o non supera l'esame sui requisiti per l'iscrizione (controllo analogo, fatturato all'80% derivante da servizi per la controllante, partecipazione di capitali privati senza influenza determinante sulle decisioni) perde il diritto di ricevere e assegnare appalti in house e rischia di vedersi recapitare un provvedimento Anac anche sugli appalti in corso.
Le linee guida, pubblicate originariamente a metà marzo, sono diventate operative quindici giorni dopo l'approdo in Gazzetta. Da quel momento è partito un conto alla rovescia di 90 giorni. Solo al termine di questo periodo-cuscinetto le società in house e gli enti gestori di servizi a rete avrebbero potuto cominciare a inoltrare le richieste di iscrizione. Questa tagliola, però, è stata rimandata in avanti. Il motivo è da ricercare nel correttivo appalti, il decreto n. 56 del 2017 che ha modificato il Codice e che ha ritoccato in diversi punti la materia delle società in house.
È stato allora necessario aggiornare le linee guida posticipando al 30 ottobre del 2017 il termine di avvio per la presentazione delle domande di iscrizione. Il procedimento per l'iscrizione, comunque, avrà un durata ordinaria di 90 giorni e non potrà mai superare i 180 giorni.
Oltre a sottolineare il recepimento del precedente parere in blocco, il Consiglio di Stato fa alcune nuove osservazioni nel suo parere. Soprattutto, richiede che i casi nei quali l'Anac accerta l'assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco e quelli in cui ne dispone la cancellazione per la sopravvenuta carenza di tali requisiti siano allineati alle nuove norme sul potere di raccomandazione vincolante (oramai abrogato). Adesso, infatti, è previsto un potere di impugnativa che, nella nuova formulazione delle linee guida, è espressamente riferito "ai contratti già aggiudicati mediante il modulo dell'in house providing". A parte queste limature, Palazzo Spada dà parere favorevole al provvedimento. Che, a questo punto, è pronto a decollare nella sua versione definitiva.
Nuovo Commissario di Governo alla ricostruzione del Centro Italia
L’attuale Sottosegretaria all’Economia Paola De Micheli, deputata PD è la nuova Commissaria per la ricostruzione del Centro Italia. La nomina sarà ufficializzata nei prossimi giorni.
Cambio d’uso nei centri storici dopo la modifica apportata dalla Manovrina. Il Tar Toscana ribadisce: ‘si può fare’
Il cambio di destinazione d’uso nel centro storico si può fare. A ribadirlo è il Tar Toscana, che con la sentenza 1009/2017 attua le novità introdotte in estate con la Manovrina 2017 (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017).
Tutto ruota intorno alla qualificazione dell’intervento di cambio di destinazione d’uso e al titolo abilitativo richiesto. Lo scorso febbraio, la Cassazione ha affermato che è una ristrutturazione pesante per cui è richiesto il permesso di costruire.
Il problema è che nella maggior parte dei centri storici le ristrutturazioni pesanti sono vietate. Per l’Ordine degli Architetti di Firenze, che dopo la sentenza ha condotto una accesa battaglia, lasciare invariata questa impostazione normativa avrebbe significato condannare i centri storici all’abbandono. Di fatto, molti progetti di rifunzionalizzazione di palazzi storici sono rimasti fermi perché, nel dubbio, gli uffici tecnici si sono bloccati.
A risolvere la situazione è arrivata la Manovrina 2017, che ha modificato la definizione di intervento di restauro e risanamento conservativo, per cui è necessaria la Scia, contenuta nel Testo unico dell'edilizia Dpr 380/2001. La Manovrina ha incluso “i lavori implicanti il mutamento della destinazione d’uso purché compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio e con le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei relativi piani attuativi”.
Dato che nei centri storici gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono consentiti, si possono di conseguenza effettuare anche i cambi di destinazione d’uso, evitando il rischio spopolamento.
Nel caso esaminato, un istituto di credito aveva presentato al Comune di Firenze una Scia per trasformare un edificio a destinazione residenziale, situato nel centro storico e vincolato, in una filiale bancaria. Il Comune aveva però bloccato i lavori prendendo come riferimento per la sua decisione il principio esposto dalla Cassazione, cioè che il cambio di destinazione d’uso è una ristrutturazione (vietata nel centro storico) che richiede il permesso di costruire.
Si tratta in realtà, hanno spiegato i giudici del Tar, di una interpretazione ormai superata dalle modifiche apportate al testo unico dell’edilizia dalla Manovrina.
Per qualificarsi come ristrutturazione edilizia, si legge nella sentenza, l’intervento deve modificare la distribuzione della superficie interna e i volumi. La manutenzione ordinaria e straordinaria, ha aggiunto il Tar, ha finalità meramente conservative, che non contemplano il cambio di destinazione d’uso. Al contrario, le opere di restauro e risanamento possono presupporre altre opere in grado di incidere sugli elementi costitutivi dell'edificio.
Su queste basi, la banca ha quindi ottenuto il via libera alla realizzazione della sua filiale.
Progettazione antisismica, domande entro il 15 settembre
I Comuni in zona sismica 1 hanno ancora due settimane di tempo (fino al 15 settembre 2017) per richiedere i 40 milioni di euro destinati alla progettazione definitiva ed esecutiva di nuove opere e di interventi di miglioramento e adeguamento antisismico degli edifici pubblici.
La richiesta di contributo dovrà essere compilata dai Comuni esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato a disposizione degli Enti sul sito della Direzione centrale della finanza locale.
Sulla base dei dati trasmessi dagli enti locali, la Direzione Centrale della Finanza Locale procederà, entro il 15 novembre 2017, alla quantificazione del contributo erariale spettante a ciascun comune.
Le risorse provengono dal ‘Fondo per l’accelerazione delle attività di ricostruzione’ istituito dalla Manovrina 2017 per incentivare nuove costruzioni e il miglioramento antisismico degli edifici pubblici nei Comuni a rischio sismico 1 (ex OPCM 3519/2006). Le regole per richiedere i fondi sono state definiate dal decreto 21 luglio 2017 del Ministero dell’Interno.
Le risorse saranno erogate in tranche crescenti: 5 milioni nel 2017, 15 milioni nel 2018 e 20 milioni nel 2019. La scadenza del 15 settembre è relativa ai 5 milioni di euro dell’annualità 2017; le scadenze successive sono: il 15 giugno 2018 per i 15 milioni dell’annualità 2018 e il 15 giugno 2019 per i 20 milioni dell’annualità 2019.
Nencini: ‘entro settembre la nuova edizione del Piano Città’
In arrivo entro settembre una nuova edizione del Piano Città. Lo ha annunciato Riccardo Nencini, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti e segretario del Psi, proponendo anche l’istituzione di un Fondo per l’edilizia popolare da 300 o 400 milioni di euro all’anno per dieci anni.
L’iniziativa annunciata da Nencini servirà a convogliare sulla riqualificazione delle città i fondi non utilizzati del vecchio Piano Città. Si tratta di circa 200 o 250 milioni di euro visto che, ha riferito Nencini, il vecchio programma di riqualificazione ha impegnato solo il 12% delle risorse disponibili.
Il Piano Città, lo ricordiamo, è stato varato nel 2012. Per l’attuazione delle misure di riqualificazione sono stati scelti i progetti presentati da 28 Comuni. Per la scelta dei progetti da finanziare una commissione ad-hoc ha valutato la veloce cantierabilità degli interventi e la loro capacità di generare un maggior volume di investimenti. Le iniziative hanno potuto contare su un finanziamento nazionale pari a 318 milioni di euro, di cui 224 milioni dal Fondo Piano Città e 94 milioni dal Piano Azione Coesione per le Zone Franche Urbane, e un cofinanziamento regionale.
In realtà, secondo uno studio condotto nel 2016 da IFEL, Istituto per la finanza e l’economia locale che fa capo all’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l’impatto del Piano Città è stato deludente e a svantaggio dei Comuni. All’iniziativa hanno partecipato 457 Comuni, per un valore complessivo dei progetti di oltre 20 miliardi di euro. Le Amministrazioni hanno sostenuto costi di progettazione pari a 736 milioni di euro, che non si sono però tradotti in finanziamenti dallo Stato.
Oltre al Piano Città, Nencini ha ricordato che “ci sono poi una serie di provvedimenti per il recupero e la riqualificazione delle periferie”.
Il viceministro si riferisce al Piano Casa da 468 milioni di euro varato dal Governo Renzi e suddiviso in due linee di intervento: 67,9 milioni per lavori di lieve entità e 400 milioni per il ripristino e la manutenzione straordinaria degli alloggi in cattivo stato di conservazione, per un totale di più di 40mila alloggi da recuperare e rendere disponibili entro il 2017. Nei giorni scorsi il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha reso noto che il piano è in fase di completamento grazie allo sblocco di altri 350 milioni di euro.
(edilportale.com)
PROFESSIONISTI
Indagine conoscitiva su equo compenso professioni regolamentate
La Commissione Giustizia della Camera ha deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva nell’ambito dell'esame delle proposte di legge A.C. 4574 e A.C. 4575, presentate dall’On. Berretta, recanti disposizioni in materia di equo compenso rispettivamente per le prestazioni professionali degli avvocati e nell'esercizio delle professioni regolamentate.
Errori di progettazione, l’impresa deve correggerli
L’impresa è responsabile dei vizi presenti nel progetto che è chiamata a realizzare. Lo ha affermato nei giorni scorsi la Cassazione con la sentenza 20214/2017.
In altre parole, ogni soggetto deve rispettare le regole della propria attività. Oltre a questo, se, in base alle competenze di cui è in possesso, si accorge di vizi o errori presenti nel progetto, ha l’obbligo di denunciarlo e farlo presente al committente.
La situazione non cambia se il soggetto che realizza l'opera non si accorge degli errori pur avendo le competenze necessarie per farlo. Anche in questo caso è considerato responsabile degli errori commessi nella realizzazione dell’opera.
Nel caso preso in esame, un privato aveva commissionato ad un'impresa la realizzazione di un immobile. La progettazione era stata seguita invece da un professionista esterno all’azienda.
Dopo la conclusione dei lavori era sorto un contenzioso perché l’impresa lamentava un ritardo nel pagamento e il privato la presenza di vizi nell’opera.
La Corte territoriale aveva stabilito la presenza di un concorso di colpa tra committente e impresa dal momento che i vizi dipendevano dalla direzione dei lavori e dalla volontà della committenza.
La Cassazione ha ribaltato la situazione affermando che l’impresa, anche quando sia chiamata a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuta a rispettare le regole dell'arte ed è soggetta a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente.
Di conseguenza, l’imprenditore è tenuto al risarcimento se, in base alle sue competenze, si è accorto dei vizi causati da errori di progettazione o dalla direzione dei lavori ma non li ha denunciati al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, o se, pur avendo la capacità tecnica necessaria, non ha rilevato i vizi.
Sulla base di questi motivi, l’impresa è stata condannata al risarcimento richiesto.
In Sicilia niente certificato di agibilità se non si paga il professionista
Il rilascio del certificato di agibilità di un immobile in Sicilia sarà vincolato all’autocertificazione dell’avvenuto pagamento del progettista e del direttore dei lavori. A prevederlo un emendamento approvato dalla Commissione Ambiente e Territorio della Regione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1259 di aggiornamento della LR 16/2016 che ha recepito il Testo Unico Edilizia (DPR 380/2011). Il ddl approderà a breve in Assemblea regionale per l’approvazione definitiva.
L’emendamento garantisce che le prestazioni professionali effettivamente rese vengano giustamente corrisposte in conformità alle regole tariffarie vigenti così come più volte auspicato dagli Ordini e dai Collegi professionali di appartenenza
Stabilisce, infatti, che le autocertificazioni dell'avvenuto pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali di progettisti e direttori lavori debbano essere allegate alla comunicazione di fine lavori e all'attestato di agibilità.
In caso di mancato pagamento delle prestazioni svolte e assenza dell’autocertificazione del professionista l’efficacia dei titoli abilitativi è sospesa per 90 giorni.