Sintesi di monitoraggio legislativo 21 luglio - 4 agosto 2017
LAVORI PUBBLICI
Pubblicazioni in Gazzetta ufficiale
Il 1° agosto è stato pubblicato il Regolamento dell'Anac del 28 giugno 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.
Il 2 agosto sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti di interesse:
- decreto del 21 luglio 2017 Contributo a favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 luglio 2017 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Dipartimento "Casa Italia").
Il parere del CDS sullo schema di decreto sulle procedure e schemi tipo per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sulle procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, attuativo dell’art. 21, d.lgs. n. 50 del 2016.
Il testo del parere è disponibile qui.
Lavori pubblici, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e varianti: nuovo parere ANAC
Non può essere affidata la progettazione esecutiva con variante al progettista che si è occupato della progettazione preliminare ed esecutiva, senza passare prima da una gara.
Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con parere 28 giugno 2017, n. 686 reso a seguito della richiesta prot. n. 18233 del 03/02/2017 presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale che ha sollevato un quesito concernente la possibilità di modificare, ampliandolo, l’oggetto di un contratto in corso di esecuzione. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto se sia possibile modificare il contratto in corso di validità con l’inserimento anche della progettazione esecutiva, comprensiva della direzione lavori, per il nuovo importo che ne dovesse derivare, senza una nuova procedura di affidamento.
Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Circostanze impreviste e imprevedibili nel frattempo intervenute giustificherebbero la modifica contrattuale, derivanti dalla sopravvenienza del nuovo Codice dei contratti pubblici e, in specie, dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 50/2016, tenuto conto che la modifica può intervenire in quanto l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale come prevede l’art. 106, comma 7, d.lgs. 50/2016".
In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri fa notare che il bando di gara era stato pubblicato il 12 agosto 2015 con l’intenzione di procedere, successivamente, all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento in appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei relativi lavori (possibilità non più percorribile con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici). Si fa anche notare che il nuovo Codice ha vietato l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (art. 59, d.lgs. 50/2016) ma ha anche previsto che la progettazione definitiva ed esecutiva siano preferibilmente assegnate allo stesso progettista al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento (art. 23, comma 12, d.lgs. 50/2016).
L'ANAC ha subito evidenziato che il contratto è relativo all’affidamento di un appalto di servizi di progettazione indetto con bando di gara pubblicato in data 12 agosto 2015, evidentemente soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e al regolamento di attuazione. Infatti, ai sensi dell’art. 216, comma 1, d.lgs. 50/2016, fatte salve le eccezioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, quest’ultimo trova applicazione "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".
Come chiarito con il Comunicato del Presidente dell’Autorità dell’11 maggio 2016, le disposizioni dettate dall’abrogato Codice (d.lgs. 163/2006) si applicano, ai sensi dell’art. 216, comma 1, d.lgs. 50/2016, nelle ipotesi, tra l’altro, concernenti:
- gli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
- le procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
Dunque, il quesito deve essere risolto facendo applicazione della disciplina dettata dall’abrogato decreto legislativo n. 163/2006 e dalle norme regolamentari di attuazione.
Ciò premesso, l'ANAC ha ricordato che i contratti pubblici sono soggetti al principio di immodificabilità dell’oggetto contrattuale, principio che sovrintende all’esecuzione di ogni prestazione e che risulta confermato, con previsioni di ancora maggiore rigore, anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici all’art. 106. Principio espressamente richiamato all’art. 310, d.P.R. 207/2010 ai sensi del quale "nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311". Quindi, l’art. 311, comma 1, d.P.R. 207/2010 esprime il principio secondo cui la stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dalla stessa disposizione, individuando al comma 2 le ipotesi in cui la deroga al principio di immodificabilità degli appalti pubblici è ammessa cosicché "la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto".
Nell'ipotesi prospettata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la modifica contrattuale dovrebbe disporsi ai sensi del comma 2, lettera a), dell’art. 311 del Regolamento che prevede tale possibilità in caso di esigenze derivanti da "sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari" per le quali non si ravvisa il presupposto dell’imprevedibilità.
La Corte di giustizia CE, Grande Sezione, nella sentenza del 13 aprile 2010 resa nella causa C-91/08 si è così espressa in ordine alle modifiche contrattuali nelle concessioni di servizi: "Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione di servizi costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto (v., per analogia con il settore degli appalti pubblici, sentenze 5 ottobre 2000, causa C-337/98, Commissione/Francia […] nonché 19 giugno 2008, causa C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur [...]. La modifica di un contratto di concessione di servizi i corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata".
Ne consegue che, alla luce della norma di diritto transitorio richiamata e di cui all’art. 216, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà procedere - come era nelle intenzioni originarie - all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori al medesimo aggiudicatario dell’appalto senza che debba indire due procedure di gara separate e distinte.
In definitiva l'ANAC ritiene che in ragione della natura sostanziale della modifica contrattuale prospettata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può procedere all’espletamento di una procedura di gara secondo le manifestate intenzioni originarie, scegliendo l’operatore economico cui affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. (lavoripubblici.it)
Agevolazioni casa sicura
Il MIT ha aggiornato la pagina “Casa sicura”, disponibile sul sito istituzionale del ministero, dove è possibile consultare una guida pratica alle agevolazioni per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive e una sezione dedicate alle faq.
Di seguito, il link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura
Qui è disponibile un approfondimento.
PROFESSIONISTI
Approvato il ddl concorrenza
Nella seduta di mercoledì 2 agosto il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza (n. 2085-B), nel testo identico a quello approvato dalla Camera.
Di seguito le misure di maggiore interesse per la categoria.
Società di ingegneria: con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società.
Compenso per le prestazioni professionali: il provvedimento impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.
Più nel dettaglio, al momento del conferimento dell'incarico professionale bisognerà pattuire il compenso per le prestazioni. Il professionista dovrà mettere nero su bianco una serie di elementi che, finora, potevano essere concordati solo in via informale. Quindi, bisogna rendere noto al cliente in forma scritta il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili «dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico».
Inoltre, bisogna inserire nel preventivo i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Al cliente, quindi, andrà fornito un quadro completo, consentendogli di tutelarsi laddove ne avesse necessità. Allo stesso modo, la misura del compenso «è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima», in forma scritta o digitale.
Il compenso dovrà seguire una serie di regole: essere adeguato all'importanza dell'opera ed essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, «comprensive di spese, oneri e contributi».
Inoltre, la disposizione obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. «La previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni – dice la relazione - innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo».
L'articolo 4, comma 1, del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (Dpr n. 137 del 2012), relativo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa, dispone infatti: «È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni». Da questo momento, invece, comunicare anche i titoli e le specializzazioni al momento del preventivo diventa un obbligo.
Polizze per assicurazione professionale: Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.
Atti per l'aggiornamento catastale: Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia (commi 173-174).
Ordinanza recante disciplina della qualificazione dei professionisti e dei criteri contro la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche
E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l'ordinanza dell'11 luglio 2017 riguardo l'Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche.
Per approfondire qui.
FISCO
Gazzetta ufficiale: Modifiche attuative Split payment
E’ stato pubblicato il decreto del 13 luglio 2017 riguardo alla Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
Qui il testo