Rinnovo del Consiglio Direttivo della Fondazione: Ing. Egidio Comodo Presidente

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Si è insediato oggi 24 maggio 2017 il nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Il Consiglio, composto dai Consiglieri Ing. Roberto Brandi, Ing. Gaetano Vinci, Arch. Antonio Guglielmini, Arch. Paolo Marchesi, ha eletto al suo interno il Presidente Ing. Egidio Comodo.

Intento comune dei Consiglieri: “Lavoreremo per consolidare i successi ottenuti e per garantirne di nuovi”!

 

NON DISTRARTI! AIUTACI AD AIUTARTI!!!

 

Ing. Egidio Comodo

Presidente

Ing. Roberto Brandi

Consigliere

Arch. Antonio Guglielmini

Consigliere

Arch. Paolo Marchesi

Consigliere

Ing. Gaetano Vinci

Consigliere

 

 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale, n. 2 maggio 2017

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Cons. Stato, Sez. VI, 8/5/17, n. 2098:  i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e l’omessa indicazione dei costi per la sicurezza. 

Con la segnalata sentenza, il Consiglio di Stato ha affermato che “l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale analogo al presente non comporta di per sé l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in particolare per violazione dell’art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e del bando di gara conforme alla norma, dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua”.

Secondo il principio espresso dai Giudici di Palazzo Spada, negli appalti di servizi aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, la mancata indicazione dei costi per la sicurezza non può rappresentare motivo di esclusione, dovendo l’amministrazione aggiudicatrice previamente valutare la congruità dell’offerta economica presentata dall’operatore economico. 

Negli ultimi tempi, la giurisprudenza si è occupata della questione relativa all’indicazione degli oneri di sicurezza, da parte dei concorrenti ad una procedura ad evidenza pubblica. A questo riguardo, sono note le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 e quella della Corte di Giustizia Europea, del 27 giugno 2016, in C-27/15, chiamata ad esprimersi sul tema. La Corte di Giustizia, in particolare, ha precisato che “E’ illegittima l’esclusione dell’impresa che non abbia indicato nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza aziendale, ove la stessa non sia stata invitata dalla stazione appaltante a regolarizzare l’offerta, nel doveroso esercizio dei poteri del soccorso istruttorio al cospetto dalla loro mancata predeterminazione negli atti di gara”.

Nonostante le superiori affermazioni di principio, il dibattito risulta ancora aperto. Invero, nello scenario appena descritto, i servizi di natura intellettuale, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs.vo n. 50/16, si vanno sempre più differenziando dagli altri servizi disciplinati dal Codice. 

Considerando il dato giurisprudenziale, sono ancora in via di definizione le fattispecie in cui l’indicazione dei costi di sicurezza non troverebbe attuazione. Con specifico riferimento ai  servizi di architettura e ingegneria, certamente rientranti fra quelli di ordine intellettuale, possono scorgersi due diverse posizioni. 

Per una parte della giurisprudenza, la natura intellettuale dei riferiti servizi non assumerebbe rilievo autonomo e, dunque, non sarebbe, da sola, sufficiente ai fini della non applicazione dell’obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza ex art. 95, co. 10, d. lgs.vo n. 50/16. In svariati casi, infatti, la legge di gara richiede ai medesimi professionisti l’espletamento di accertamenti tecnici, come sopralluoghi e rilievi sul campo, i quali, come si è osservato, implicherebbero “l’esposizione del personale incaricato a rischi specifici connessi a tale attività” (Tar Veneto, Sez. I, 21/2/17, n. 182; e multis: Cons. Stato, Sez. VI, 13/7/16, n. 3139). 

Per tale ragione, nonché alla luce della norma appena richiamata, lo stesso indirizzo  giurisprudenziale ha evidenziato che “è del tutto irrilevante che né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante avessero previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo (rectius, l’onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il ché – occorre aggiungere – è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10 cit., che ha inteso porre fine, una volta e per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo”. Su tali considerazioni, la giurisprudenza ha inteso l’indicazione degli oneri di sicurezza un elemento essenziale dell’offerta economica, escludendo che “detta omissione fosse sanabile tramite il cd. soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016”. 

Di diverso avviso è, invece, quell’altro orientamento che considera decisiva la natura intellettuale dei servizi di architettura e ingegneria: “il Collegio intende, altresì, dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale – ciò è dirimente – negli appalti di natura intellettuale, quale è pacificamente quello che forma oggetto della presente contestazione (T.A.R. Liguria, 1 novembre 2014, n. 1690), non occorra indicare i predetti oneri, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzati da profili di interesse in tema di sicurezza” (Tar Valle d’Aosta, 9/9/16, n. 40; e multis: Tar Campania, Sez. V, 2/9/16, n. 4150). La disciplina di riferimento, invero, dovrebbe interpretarsi in chiave costituzionale, con ciò prendendo a riferimento unicamente l’oggetto delle prestazioni richieste dalla legge di gara. 

In tal modo operando, per i servizi intellettuali, nel cui ambito il rischio cd. specifico o aziendale ha minore possibilità di incidenza, risulterebbe non applicabile ai partecipanti l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare già in sede di offerta gli oneri per la sicurezza, trattandosi di elementi che andrebbero specificati e verificati ai soli fini del giudizio di anomalia dell’offerta economica. 

In altri termini, rispetto a tali servizi, l’indicazione degli oneri di sicurezza non costituirebbe un elemento essenziale dell’offerta, ma rileverebbe soltanto in una fase successiva, concernente la valutazione di congruità della medesima offerta. Tale interpretazione sarebbe  confermata proprio da quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea (27 giugno 2016, in C-27/15): “il principio di parità e di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che on ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e dei adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice”.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

 

Cass. civ., Sez. Lav., 8/5/17, n. 11161: sussiste l’obbligo di iscrizione a Inarcassa anche in relazione alle prestazioni che presentano un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa. 

Sussiste l’obbligo contributivo, in favore di Inarcassa, in capo all’ingegnere che, pur non svolgendo, in tutto o in parte, le attività tipiche della professione, espleti comunque incarichi che richiedono la competenza proprie dell’ingegnere. Ciò è quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, con particolare riferimento alle attività peritali svolte da un ingegnere, in materia di infortunistica stradale. 

Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di iscrizione alla Cassa e il conseguente versamento dei contributi ex art. 2, L. n. 6/81 richiedono l’effettivo svolgimento della pratica professionale e delle attività tipiche della professione, non potendosi ritenere sufficiente l’espletamento di incarichi solo potenzialmente ed intellettualmente collegati alle conoscenze e alle competenze dell’ingegnere. L’onere di provare l’effettiva riconducibilità delle attività svolte all’esercizio della professione, infatti, rimarrebbe posto totalmente a carico della Cassa (cfr. Cass. civ. n. 7389/91; Cass. civ. n. 3064/01; Cass. civ. n. 11154/04; Cass. civ. n. 3468/05). 

In particolare si riteneva che la L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, ponesse l’obbligo di iscrizione solo per quegli ingegneri ed architetti che esercitassero la libera professione con carattere di continuità e, quindi di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dalla L. 24 giugno 1923, n. 1395, art. 7 e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, artt. 51 e 52, restando irrilevante il fatto che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere potesse influire sull’attività in concreto svolta (cfr. Cass. ord. 26/01/2012 n. 1139 cfr. in tal senso anche Cass. 12/05/2010 n. 11472)”.

Richiamando un diverso e più recente indirizzo, la Suprema Corte ha invece evidenziato “proprio con riguardo alla Cassa ingegneri ed architetti, che "l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività" sottolineando che "la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nella L. n. 1395 del 1923, art. 7 e nel R.D. n. 2537 del 1925, artt. 51, 52 e 53, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre della L. n. 6 del 1981, art. 21, stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità" (cfr. Cass. 29/08/2012 n. 14684 e 15/04/2013 n. 9076)”.

In breve, secondo l’affermazione della Corte, nel concetto di imponibile retributivo devono ricomprendersi oltre alle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche quelle attigue, per ragioni di affinità, a quelle libero -professionali strettamente intese, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune.   

Dott.ssa Cristina A. Gagliano

Newsletter internazionalizzazione Maggio 2017

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FOCUS PAESI

ARABIA SAUDITA

Infrastrutture, difesa, costruzioni ed energie rinnovabili: questi alcuni dei settori che offrono le migliori opportunità di investimenti per l’Italia in Arabia Saudita, grazie anche al programma di riforma “Vision 2030”, varato dal Regno per diversificare e liberalizzare l’economia e ridurre la dipendenza dal petrolio. Nonostante una correzione al ribasso della stima di crescita da parte della Saudi Arabian Monetary Agency, che negli ultimi 10 anni si è sempre attestata intorno al 4% di media, i numerosi incentivi fiscali fanno dell’Arabia Saudita un primario polo attrattivo per gli investitori esteri: basti pensare all’assenza di tassazione sul reddito personale e una forma ridotta (20%) sugli utili aziendali. 

A fianco agli investimenti strutturali, gli occhi sono già puntati sull’Expo Dubai2020: il cantiere è aperto e con esso le opportunità per professionisti di partecipare alla più importante vetrina fieristica al mondo ma anche un’occasione per affacciarsi ai mercati esteri.

La scheda Paese

http://www.sace.it/studi-e-formazione/country-risk-map/scheda-paese/arabia-saudita

La lista dei tender aperti per Expo Dubai2020

https://esource.expo2020dubai.ae/esop/uae-e20-host/public/attach/opportunities.pdf

 

SINGAPORE

Nel futuro economico d Singapore le keywords sono innovazione e tecnologia. La piccola e ricca città-stato del sudest asiatico si propone infatti di mantenere così il vantaggio competitivo acquisito sugli altri Paesi della regione Asean. Un’economia tecnologicamente avanzata, infatti, è capace di creare valore attraverso servizi altamente specializzati.

Sono previsti nei prossimi anni ingenti investimenti nell’economia digitale, in particolare nella cosiddetta “smart city”, ma anche tecnologie dell’informazione, aerospaziale, energie rinnovabili e in generale nelle start up innovative. Le limitazioni in termini di territorio e di risorse naturali, infatti, fanno delle tecnologie un tema particolarmente sentito a Singapore, dove le città hanno bisogno di un costante ammodernamento per una crescita sostenibile. 

Ingenti investimenti sono previsti nei prossimi anni anche nel settore dei trasporti. In particolare Singapore ha previsto il raddoppiamento della linea metropolitana, la costruzione di terminal aeroportuali e l’ampliamento del porto, già tra i più grandi al mondo per flusso di navi e movimentazione di carichi. Inoltre, è di pochi mesi fa l’accordo con la Malesia per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Singapore e Kuala Lumpur: un tracciato di 350 chilometri e otto stazioni. La realizzazione dell’opera è prevista tra il 2018 e il 2025. 

La scheda Paese

http://www.sace.it/studi-e-formazione/country-risk-map/scheda-paese/singapore-636299231182653407

 

STATI UNITI

Per chiunque voglia affacciarsi sul mercato degli Stati Uniti non deve dimenticare che si tratta di una realtà economica molto variegata. Ognuno dei 50 Stati, infatti, presenta differenti opportunità e spesso gode di una certa autonomia dal potere federale. In linea generale, al momento, i settori più dinamici sono senz’altro quelli aerospaziale, della ricerca scientifica in particolare applicata all’ambito medico-sanitario, e senza dubbio quello delle infrastrutture. Il governo centrale infatti ha in programma un investimento di 2,5 miliardi di dollari per espandere le proprie linee ferroviarie ad alta velocità, senza dimenticare lo sviluppo di tecnologie legate alla produzione di veicoli a basso impatto ambientale, fronte su cui gli Stati Uniti, dopo lo scandalo Dieselgate, sono diventati particolarmente sensibili.

La scheda Paese

http://www.sace.it/studi-e-formazione/country-risk-map/scheda-paese/stati-uniti-d'america

Le schede Stato per Stato

 

FIERE E FORMAZIONE

Roadshow di per l’internazionalizzazione con focus sulle imprese (Italia)

Insieme ai protagonisti dell’export regionale, saranno presentati i mercati su cui puntare con la Country Risk Map 2017 e gli altri strumenti di SACE e SIMEST per crescere in sicurezza nel mondo.

Qui tutte le tappe italiane: http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma

 

Global Petroleum Show 2017 (Canada)

Salone internazionale con focus sul settore Oil & Gas: si terra a Calgary dal 13 al 15 giugno a Calgary 

https://globalpetroleumshow.com/

 

Caspian oil & gas Exhibition (Azerbaijan)

Caspian oil & gas Exhibition è il più grande evento fieristico del mar Caspio il settore dei macchinari, attrezzature e componenti per l’industria petrolifera e gas.

Si svolgerà a Baku (Azerbaijan) presso il Baku Expo Exhibition and Convention Center dal 31 maggio al 3 giugno 2017. L’Agenzia ICE sarà presente con un Punto Italia.

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/azerbaijan/fiere.htm

 

Focus Russia (Genova)

RUSSIA- Il 30 maggio p.v. presso la sede della Camera di Commercio e Industria di Genova (Via Garibaldi, 4, Genova) si terrà l’incontro “Focus Russia”, dedicato alle aziende interessate ad espandersi sul mercato russo.

All’evento parteciperà anche il Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Russa Leonora Barbiani, che illustrerà la situazione attuale e i trend di sviluppo del mercato fornendo un quadro generale macroeconomico e dell’interscambio tra Italia e Russia con focus su specifici settori merceologici.

http://www.ccir.it/ccir/30-maggio-2017-genova/

 

 

L’APPROFONDIMENTO DEL DIPARTIMENTO:

I VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Finalità

Il Voucher per l’internazionalizzazione del M.I.S.E. è rivolto a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di internazionalizzazione attraverso l’inserimento in azienda di un Temporary Export Manager o TEM capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

I TEM dovranno possedere conoscenze adeguate a supportare le iniziative di approccio ai mercati internazionali delle imprese e tali competenze saranno certamente riconoscibili anche ad Ingegneri ed Architetti.

 

Beneficiari

Possono accedere ai fondi:

a) PMI costituite in forma di società di capitali o cooperativa

b) Reti di imprese

Per accedere alle agevolazioni le aziende devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte al Registro imprese della Camera di commercio e in stato di attività;

b) avere realizzato un fatturato non inferiore a € 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dall’art. 9, c. 2 del D.Lgs. 231 ;

e) non rientrare tra i soggetti attivi nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n°1407/2013 del 18 dicembre 2013 e rispettare in generale le condizioni previste dal suddetto Regolamento;

f) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente domanda di agevolazione;

g) non aver beneficiato, tenuto anche conto di quanto previsto agli articoli 2 e 3 del Regolamento n°1407/2013 in relazione all’ “impresa unica”, di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente all’eventuale ammissione alle agevolazioni di cui al DM 15 maggio 2015, determini il superamento del massimale previsto all’articolo 3 del suddetto Regolamento

  

Tipologia attività ammesse

Il Voucher riguarda la copertura di servizi consulenziali per l’internazionalizzazione erogati per almeno 6 mesi da una Società fornitrice, iscritta in un apposito registro costituito presso il MISE, attraverso un professionista specializzato, il Temporary Export Manager o TEM, capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

 

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese per il costo del Temporary Export Manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio (con la Società fornitrice inserita nell’elenco costituito presso il MISE) nell’ambito del quale deve essere individuata la figura specializzata che svolge la prestazione.

La stipula del Contratto di servizio deve essere successiva alla pubblicazione dell’elenco delle Società fornitrici del servizio (pubblicazione prevista entro il 1° di settembre).

Tra il beneficiario del voucher e la Società fornitrice non deve sussistere conflitto di interesse.

Il contratto di servizio dovrà prevedere un arco temporale di svolgimento di almeno 6 mesi e comunque una scadenza che sarà stabilita nel nuovo bando.

 

Stanziamento e valore voucher

Sulla base delle informazioni presenti nel bando 2016 erano stati stanziati 19 milioni di euro di cui:

- 10 milioni destinati alla prima edizione

previsto un contributo a fondo perduto (erogato sotto forma di voucher) dell’importo di 10.000 euro a fronte di una quota di partecipazione minima dell’impresa di 3.000 euro - il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio di affiancamento deve pertanto essere di almeno 13.000 euro.

- 9 milioni destinati alla seconda edizione

Consentito di accedere anche alle imprese già agevolate nella prima edizione. In questo caso però avranno diritto ad un voucher di € 8.000 a cui corrisponderà una quota di cofinanziamento a carico dell’impresa minima di € 5.000 (stante il costo minimo per il servizio di 13.000 euro).

I termini di presentazione della seconda edizione verranno fissati da successivo apposito decreto ministeriale.

Il bando prevede una riserva di risorse:

- del 45% in favore delle imprese che, o abbiano iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia, o presentino un profilo aziendale di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione attestato da ICE-Agenzia nei tre mesi precedenti il termine per la presentazione delle domande;

- del 3% per le imprese che hanno il Rating di legalità

Le domande presentate ma risultanti non finanziate saranno considerate decadute.

 

Concessione

La concessione dei Voucher avverrà in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto delle riserve previste.

L’agevolazione è concessa, con apposito decreto ministeriale, entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

Entro i 45 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di concessione i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero il DURC e il Contratto di servizio stipulato con la Società fornitrice.

 

Rendicontazione ed erogazione

Presentazione entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di servizio della rendicontazione delle spese sostenute contenente una relazione finale sulle attività svolte e una valutazione dell’efficacia del percorso di affiancamento fruito.

Erogazione del voucher entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione.

 

N.B.: è in corso di pubblicazione il bando 2017 

info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

 

Fonti: Maeci, Mise, Sace, Ice

Split payment, serve il tuo aiuto!

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Riportiamo l'Ansa su emendamento 1.2 dell'On. Andrea Mazziotti su "No split payment e proroghe ordini" invitando tutti a condividere il post su Facebook

https://www.facebook.com/MazziottiAndrea/photos/pb.138987009600909.-2207520000.1494862765./801004310065839/?type=3&theater

ed a ritwittare il seguente tweet:

https://twitter.com/_AMazziotti/status/864141168946413569

 

Manovra: Mazziotti (Ci), no split payment e proroghe ordini 

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Nel 2015 insieme al collega Librandi riuscimmo a evitare con un emendamento lo split payment per i liberi professionisti. Eravamo convinti che fosse una decisione ingiusta per queste categorie e lo siamo ancora oggi di fronte a una manovrina che ripropone l'estensione della scissione dei pagamenti per portare nelle casse dello Stato 70 milioni di euro all'anno. Ci opporremo in Commissione, indicando opportune coperture. Lavorare con la PA non deve essere un peso per i liberi professionisti". Cosi' Andrea Mazziotti (Civici e Innovatori), presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio e primo firmatario dell'emendamento anti split-payment. "Le categorie professionali- aggiunge- meritano attenzione da parte del governo non solo a livello fiscale. Tra gli emendamenti alla manovrina ci sono ancora una volta tre tentativi fotocopia da parte dei colleghi Ventricelli, Berretta e Tancredi per prorogare i consigli territoriali degli ordini professionali. I professionisti meritano ordini professionali davvero democratici, con regole elettorali funzionanti. Chiediamo al governo di bocciare questi emendamenti e varare al piu' presto la riforma elettorale tanto attesa, come sanno perfettamente il Ministero della Giustizia e il sottosegretario Ferri"

Split payment, il NO della Fondazione

E’ alta l’attenzione della Fondazione Inarcassa sull’esame di conversione in legge del decreto legge 50/2017, la c.d. manovrina che all’art. 1, comma 1, lett. c) contiene l’estensione dell'ambito applicativo dello split payment, introdotta dalla legge di stabilità del 2015, vale a dire del meccanismo di versamento dell'IVA direttamente all’erario dovuta per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione anche da parte dei liberi professionisti.

Fondazione Inarcassa/Assocamerestero: firmato il Protocollo d'intesa

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Roma 03 aprile 2017. Ampliare le opportunità di lavoro, incrementando la conoscenza delle possibilità che derivano dall’attività di Assocamerestero e delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) con specifico riferimento a progetti di promozione e internazionalizzazione e assistenza mirata sui 54 mercati esteri di operatività delle CCIE. Questo lo scopo del Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 marzo dalla Fondazione Inarcassa - braccio operativo sui temi della professione creato da Inarcassa - e dall’Associazione che riunisce le 78 Camere di Commercio italiane all’estero. Grazie a questo accordo si inizierà a creare uno scambio di segnalazioni sulle rispettive iniziative, attivando così un flusso di informazioni tempestive su concrete opportunità di lavoro all’estero.

Nelle prossime settimane Fondazione Inarcassa e Assocamerestero coopereranno per strutturare iniziative formative indirizzate ai professionisti, con lo scopo di fornire loro competenze adeguate allo svolgimento di attività da e verso l’estero.

“L’obiettivo del protocollo - ha commentato il Presidente della Fondazione, Andrea Tomasi - è quello di offrire ad Architetti e Ingegneri strumenti e conoscenze idonei ad intraprendere un’esperienza professionale all’estero, mettendo a disposizione una rete di relazioni e un supporto operativo, che incentivi questo processo”.

Assocamerestero, che ha come obiettivo primario incrementare le relazioni di business tra l’Italia e l’estero attraverso l’azione delle CCIE, sosterrà il raccordo tra la Fondazione e le singole realtà camerali allo scopo di sviluppare collaborazioni operative mirate, direttamente nei mercati strategici per i professionisti che vogliano internazionalizzarsi.

“Questa partnership valorizza i servizi di assistenza delle Camere italiane all’estero: grazie al radicamento all’interno delle comunità d’affari locali, la nostra rete metterà infatti a disposizione dei professionisti associati informazioni e contatti qualificati e affidabili, coinvolgendoli in iniziative di sviluppo e ampliamento del loro network sui mercati internazionali”, afferma il Presidente di Assocamerestero, Gian Domenico Auricchio

Newsletter Fiscale N. 5 Maggio 2017

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Terzo appuntamento con il nuovo servizio di newsletter di informazione in ambito fiscale, servizio curato dallo Studio Commercialista Pertile-Sensi. 

In questa quinta Newsletter troverete:

SCADENZARIO FISCALE

PROSSIMO ADEMPIMENTO FISCALE

  1. Focus sul nuovo adempimento: la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva 

  2. Il Decreto legge 50/2017

  3. Focus novità: riduzione del termine per operare la detrazione dell’Iva 

  4. Focus novità: riduzione del termine per operare la compensazione orizzontale dell’Iva e degli altri crediti erariali

  5. Focus novità: presentazione dei modelli F24 per i titolari di partita Iva

  6. Focus novità: nuova definizione delle liti pendenti 

  7. Focus novità: nuovo regime fiscale per le locazioni brevi

RISPOSTE AI QUESITI

Come posso accedere alla mia Dichiarazione Precompilata e inviarla?

 

Scarica la NEWSLETTER FISCALE N. 5 MAGGIO 2017

 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. 7, 2017

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Cass. civ., Sez. II, 22/3/17, n. 7310: le società di ingegneria e l’esercizio della professione a committenza privata. 

Solo con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2011 si è dato il via libera all’esercizio della professione ingegneristica a committenza privata mediante lo strumento societario. Prima di quel momento (il 1° gennaio 2012), le società di ingegneria potevano svolgere attività di progettazione e direzione dei lavori, unicamente, nell’ambito dei lavori pubblici. 

Ciò è quanto precisato dalla Suprema Corte con la sentenza in commento, riguardante il tema delle prestazioni professionali di soggetti costituiti in forma societaria. 

Nel ricostruire il complesso quadro normativo riguardante le società di ingegneria, la Corte ha rammentato che dalla seconda metà degli anni 70’, con interventi di carattere settoriali, il legislatore ha introdotto una serie di disposizioni che consentivano la costituzione di società di ingegneria, nella duplice forma del cd. commercial e del cd. consulting engineering. In tal modo, il legislatore aveva parzialmente abrogato il divieto di esercizio in forma anonima dell’attività ingegneristica, previsto dall’art. 2, L. n. 1815/1939. 

Tuttavia, la Corte, chiamata a giudicare sugli incarichi affidati nel periodo antecedente al 1994, aveva circoscritto la validità degli stessi alla sola ipotesi in cui l’apporto intellettuale dell’ingegnere costituiva solo uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso (ad es. di un’attività preparatoria e accessoria rispetto a quella di progettazione). Tale validità, diversamente, veniva esclusa in tutte le altre ipotesi in cui l’attività oggetto del contratto tra committente e società consisteva in un’opera di progettazione di ingegneria civile, interamente, rientrante nell’attività professionale tipica dell’ingegnere e dell’architetto. Pertanto, si riteneva “nullo il contratto che affida ad una società l’esecuzione di incarichi rientranti in pieno nell’ordinaria attività del libero professionista” (cfr. Cass. civ., nn. 10872/99, 10937/99, 24922/07): “La tesi della liceità degli incarichi di progettazione tout court faceva perno, sin da allora, sull’evoluzione normativa della disciplina delle società di ingegneria, in particolare sulla legge n. 109 del 1994, di cui si assumeva la natura ricognitiva. A parte l’ovvio rilievo della applicabilità della citata legge agli incarichi affidati successivamente alla sua entrata in vigore, questa Corte rilevò che la legge n. 109 del 1994 poteva considerarsi ricognitiva unicamente della “liceità” della costituzione di società di ingegneria (sent. n. 10872 del 1999), altro essendo l’ambito di operatività consentito”. 

Invero, con l’introduzione di tale disciplina (L. n. 109/1994) il legislatore ha individuato, fra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, anche, le società di ingegneria (art. 17, L. n. 109/94). I requisiti tecnico-organizzativi che tali società dovevano possedere, ai fini dell’affidamento di un incarico di progettazione da parte di una stazione appaltante, erano e sono tutt’ora contenuti nell’art. 53, d.P.R. n. 54/99: “è agevole osservare che la disciplina sommariamente richiamata riguarda le società di ingegneria che operano nell’ambito del settore dei lavori pubblici”.

La trasposizione dei richiamati principi fuori dal settore dei lavori pubblici non è avvenuta neppure a seguito del successivo intervento del legislatore, attuato con la L. n. 266/1997. L’art. 24 di tale legge, che ha abrogato definitivamente il divieto di cui all’art. 2, L. n. 1815/1939, prevedeva, al comma 2, l’emanazione di un regolamento di fissazione dei requisiti per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 della citata legge del 1939. 

Tale decreto, tuttavia, non fu mai emanato. Sicché, la disciplina dell’esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate è rimasta priva di attuazione sino al 2012. 

Infatti, il primo intervento in tale direzione si è avuto solamente con la legge n. 183/11, entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Ai sensi dell’art. 10, “E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre” (co. 3). La norma, peraltro, abroga nuovamente il divieto risalente al 1939 e fa, espressamente, salvi i modelli societari già vigenti (fra i quali quelli di cui all’art. 17, l. n. 109/94). 

Così ricostruito il sistema, e tenuto conto che nell’ambito delle limitazioni previste dall’art. 41, secondo e terzo comma, Cost. l’esercizio delle professioni intellettuali è rimasto oggetto di speciale disciplina, sia pure con forme, modalità e limitazioni diverse nel tempo e nel vario regolamento delle singole professioni, l’operazione ermeneutica richiesta dal ricorrente, il cui significato evidentemente trascende il caso in esame, si risolverebbe in una evidente forzatura del dato normativo, che dimostra appieno la difficoltà del percorso di affrancazione dell’ordinamento nazionale dalla tradizionale restrizione del mercato delle professioni ai soggetti giuridici, e in specie alle società di capitali. Si deve concludere, pertanto, che la società di ingegneria costituita in forma di società di capitali non potesse svolgere attività coincidente con quella riservata ai professionisti iscritti all’albo dopo il 1997, e che, di conseguenza, come affermato dalla Corte d’Appello, i contratti di affidamento in oggetto sono nulli per contrasto con l’art. 2231 cod. civ.”.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

N.B. Il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente all’esame della Camera dei deputati (AC 3012 B) prevede all’art. 1 comma 149 l’estensione – nel testo così come modificato dal Senato il 3 maggio u.s. – alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge 266/1997. La norma, se approvata in via definitiva, consente di affermare la validità dei contratti conclusi a decorrere dall'11 agosto 1997 (entrata in vigore della legge 266/1997) tra le società d'ingegneria e i privati. 

 

 

TAR Sardegna, sez. I, n. 283/2017: sul criterio del prezzo più basso per i servizi inerenti l’ingegneria.

Il Tar ribadisce l’illegittimità, per difetto di motivazione, della scelta della stazione appaltante di aggiudicare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto di servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria d’importo superiore a 100 mila euro, con il criterio del prezzo più basso, piuttosto che con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, tale principio vale nel caso in cui la P.A. abbia omesso di indicare nella lettera di invito le ragioni della scelta di osservare il primo dei citati criteri di aggiudicazione. In quest’ultima ipotesi, infatti, potrebbero determinarsi dei ribassi sull’importo posto a base di gara del tutto sproporzionati (ciò che il legislatore precisamente intende evitare, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni). 

Nel caso di specie, la P.A. appaltante aveva disposto, secondo il criterio del prezzo più basso, l’aggiudicazione in favore di una ditta che aveva effettuato un ribasso pari all’83%. La commissione di gara (pur avendo evidenziato le carenze dell’offerta risultata vittoriosa), senza chiedere alcuna giustificazione alla ditta interessata circa lo sproporzionato ribasso offerto, ha comunque ritenuto congrua la sua offerta.  

Il provvedimento di aggiudicazione doveva certamente ritenersi viziato da illogicità manifesta. Ciò, soprattutto, alla luce di quanto anche affermato dall’Anac (Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015): “Per gli affidamenti superiori a 100.000 euro il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all’art. 266, del Regolamento, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici.

Anche il Tar, richiamando la determina Anac in parola, ha osservato che “La stessa premessa al Regolamento, recita, tra l’altro, che «Ritenuto che, in relazione all’articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell’offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell’offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell’articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53, rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici»”.

Queste le ragioni per cui il tribunale ha affermato che: “Il caso che qui occupa il Collegio è, lo si ripete, una ipotesi di scuola di manifesta illogicità dell’operato dell’amministrazione che durante tutta l’istruttoria muove puntuali, dettagliati, stringenti rilievi all’offerta della controinteressata per poi concludere con quello che in modo condivisibile la difesa della ricorrente qualifica come un salto logico (aggiunge questo Giudice, evidente e manifesto) per la congruità dell’offerta senza che vi sia traccia di una giustificazione plausibile che possa superare i rilievi effettuati. Il vizio è flagrante e i provvedimenti impugnati devono essere annullati limitatamente all’accoglimento del motivo dedotto in via principale”.

Avv. Davide Ferrara

 

 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 194/2017: possesso del requisito tecnico – professionale per l’avvenuto espletamento di servizi nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando.

Con la sentenza in commento, il CGA ha affermato la mancanza del requisito tecnico – professionale, in capo alla ditta aggiudicataria di un appalto di servizi, costituito dai servizi svolti negli ultimi dieci anni.

Secondo il CGA, “nella gara in esame non avrebbe potuto essere speso quale requisito tecnico-professionale il servizio espletato a favore dell’Autorità Portuale di Palermo (per un importo di euro 42.971.422,39), in quanto il relativo progetto definitivo era stato approvato dalla Regione siciliana solo in data 6 giugno 2014, e pertanto ben dopo la pubblicazione del bando della gara in controversia, avvenuta il 27 dicembre 2013, e quindi al di fuori del decennio antecedente la pubblicazione del bando”.

Pertanto, il concorrente, che intenda far valere i servizi svolti precedentemente la partecipazione ad una gara, deve dimostrare che gli stessi siano stati ultimati e approvati prima della pubblicazione del bando. In mancanza del certificato della stazione appaltante che accerti l’approvazione dei servizi espletati, questi ultimi non possono concorrere a formare il requisito tecnico – professionale relativo ai servizi resi nei dieci anni precedenti.

Dott. Giuseppe Acierno

 
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