Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. 5, 2017
Prosegue il commento, di natura giuridica e legale, alla bozza di correttivo del Codice Appalti da parte dello studio legale Rotigliano, che da anni assiste la Fondazione sui temi dei lavori pubblici.
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 febbraio u.s., ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, a seguito di una breve fase di consultazione pubblica.
Come già evidenziato nelle precedenti newsletter, la Fondazione ha formulato alcune proposte integrative e modificative al testo, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti integrati (art. 59) e in materia di concorsi di progettazione (art. 154).
La newsletter che segue prende in esame le principali modifiche apportate nel correttivo che, si precisa, potranno essere, presumibilmente, oggetto di ulteriori osservazioni nel corso dell’esame nelle Commissioni parlamentari competenti per materia (Atto del Governo n. 397).
Primo decreto correttivo al Codice degli Appalti Pubblici (parte III)
Terza parte dell’analisi della bozza di decreto legislativo recante il primo correttivo al codice degli appalti, da adottare ai sensi dell’art. 1, co. 8, l. n. 11/2016.
Art. 84: Sistema unico di qualificazione degli operatori economici.
Le modifiche introdotte sono relative:
Al comma 4, alla lettera b), prevedendo che, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, da parte degli organismi autorizzati, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
inoltre, si provvede a riscrivere la lettera c) del medesimo comma 4, prevedendo che gli organismi attestino il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l’attività di esecuzione dei lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
si modifica il comma 7, lettera a), correggendo un mero refuso ed estendendo, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, da tre a cinque anni il periodo di attività documentabile per dimostrare la cifra di affari in lavori. Ciò al fine di tener conto della situazione di grave crisi della domanda di opere pubbliche - e dunque di lavori realizzati da parte delle imprese del settore - aggravatasi in maniera esponenziale proprio nell'ultimo triennio, assicurando, nel contempo, la massima concorrenza nel mercato e facilitando la ripresa economica;
si provvede a modificare il comma 8, al fine di sostituire le parole: “organismi di certificazione” con le seguenti: “organismi di attestazione”, in quanto l’attuale formulazione è affetta da un errore materiale e che il riferimento corretto sia agli Organismi di Attestazione, oggetto del comma 8, la cui autorizzazione dipende da ANAC mentre per gli Organismi di Certificazione che rilasciano i certificati agli Operatori economici che intendono partecipare ai bandi di lavori non è prevista autorizzazione, bensì l’accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008, rilasciato dall’Ente unico nazionale.
Art. 85: Documento di gara unico europeo
Le modifiche sono relative al comma 5, eliminando l’estensione dei controlli, previsti per l’impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 “Mezzi di prova” e, se del caso, all'articolo 87 “Certificazione delle qualità”, al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee.
Art. 86: Mezzi di prova
Viene introdotto un nuovo comma, il 5-bis, all’articolo 86 del codice. Tali modifiche sono finalizzate a limitare l’utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. A tal fine si prevede che qualora nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema predisposto da ANAC, il responsabile unico del procedimento riporti categorie di qualificazione diverse da quelle di cui al bando di gara, avviso o lettera di invito, si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 213, comma 13.
Art. 89: Avvalimento
Le modifiche introdotte riguardano il comma 11:
sono proposte delle modifiche volte a chiarire che il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente. Tale modifiche si rendono opportune in quanto l’attuale comma 11, che prevede il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche che rientrino nell’oggetto dell’appalto, oltre ai lavori prevalenti, risulta non di chiara lettura in merito all’applicazione del divieto nell’eventualità che le opere super specialistiche rappresentino la categoria prevalente dell’appalto stesso;
Inoltre, si propone di prevedere, per le opere di notevole contenuto tecnologico, il riferimento ai requisiti per la qualificazione SOA anziché, come previsto nell’attuale formulazione, ai requisiti di specializzazione per l’esecuzione. Tale modifica è stata proposta in quanto si ritiene più corretto fare riferimento ai requisiti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA in luogo di quelli per l’esecuzione delle opere. Diversamente, si violerebbe il divieto di introdurre nuovi requisiti oltre quelli già oggetto di attestazione SOA.
Art. 93: Garanzie per la partecipazione alla procedura
Le novità contenute nella bozza prevedono:
l’inserimento di un nuovo periodo al comma 1 finalizzato a specificare che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell’articolo;
la modifica del comma 6 prevedendo che, ai fini dell’escussione della garanzia, sia sufficiente una condotta imputabile all’affidatario, come previsto dalla disciplina previgente al Codice, senza che ricorrano le condotte connotate da dolo o colpa grave dello stesso; ciò peraltro è coerente con un osservazione formulata dal Consiglio di Stato;
ulteriori modifiche al comma 7, laddove si specificano le modalità di calcolo delle successive riduzioni dell’importo della garanzia, chiarendo che ogni riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente e che anche la riduzione prevista per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica, è cumulabile con quelle previste nei periodi precedenti;
infine, è previsto l’iserimento di una nuova disposizione, il comma 8-bis, volto a chiarire che le garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria devono essere conformi allo schema tipo approvato con la procedura di cui all’articolo 103 comma 9.
Art. 95: Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Il correttivo al codice degli appalti prevede:
Alcuune modifiche al comma 4, volte a far salvo quanto previsto dall’articolo 59 in materia di scelta delle procedure, laddove si prevede che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro;
alla lettera c), del medesimo comma, si precisa che gli appalti di servizi e le forniture per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sono quelli di importo inferiore a 40.000 euro, nonché quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria;
viene introdotta la previsione secondo la quale la stazione appaltante debba prevedere il tetto massimo per il punteggio economico, al fine di evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso. La finalità della modifica è quella di evitare modalità di assegnazione dei punteggi che di fatto determinino il surrettizio utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori anche di grande rilevanza economica;
viene modificato il comma 13, sostituendo il termine “legalità” con quello più corretto di “impresa”, riferito al rating;
modifica anche per la lettera a) del comma 14 prevedendo una correzione formale volta a chiarire che tutte le varianti devono essere collegate con l’oggetto dell’appalto.
Art. 97: Offerte anormalmente basse
Le integrazioni apportate sono volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell’alea dell’anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all’esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. In particolare:
modificando il comma 2, è previsto che quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l’applicazione dei metodi di calcolo della soglia di anomalia avvenga nel solo caso di almeno dieci offerte ammesse, in quanto, al di sotto di tale numero, l’anomalia non è significativa e apporta una mera correzione formale alle modalità di calcolo in quanto i vari metodi sono espressi uno in valore percentuale e un altro in valore assoluto e non arrotondati entrambi;
viene introdotta, al comma 3, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una diversa modalità di calcolo finalizzata a ridurre il numero di procedure con offerte anomale, principale motivazione dei ricorsi, con benefici in termini di riduzione dei tempi di affidamento e del contenzioso;
modifica anche al comma 5 laddove si indica correttamente il riferimento al rinvio delle disposizioni contenute al comma 10 dell’articolo 95, che riguarda i costi aziendali relativi alla sicurezza, anziché al comma 9 come previsto attualmente, e si corregge il riferimento al costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16. Tali tabelle stabiliscono il costo medio orario del lavoro e non il trattamento salariale minimo. La modifica è conforme a quanto previsto dal TAR Lazio nella sentenza n. 12873/2016;
Infine, è modificato anche il comma 8 con riguardo alla fissazione della soglia di anomalia per esclusione automatica dalla gara inserendo l’esclusione automatica per appalti di importo pari o inferiori a un milione di euro, tali previsioni riguardano, comunque, gli appalti che non presentino carattere transfrontaliero. Ciò al fine di semplificare le attività connesse alle procedure di gara per appalti di importo limitato di lavori, servizi e forniture, escludendo la verifica obbligatoria dell’offerta anomala.
Art. 99: Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
La modifica riguarda il comma 5 dell’articolo in commento, in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione - redatta dalla stazione appaltante per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione e comunicata alla Cabina di regia - debba essere a sua volta comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui la relazione sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l’articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, “appare troppo stringente”.
Art. 101: Soggetti delle stazioni appaltanti
Si prevede l’inserimento di un nuovo comma 3-bis dopo il 3 che prevede la possibilità di conservare l’incarico, per quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del codice, svolgevano la funzione di direttore tecnico. Con tale previsione si consente ai tecnici non laureati delle stazioni appaltanti di continuare a firmare i progetti.
Art. 102: Collaudo e verifica di conformità
Le modifiche riguardano anche la rubrica che viene ridenominata “Collaudo e verifica di conformità”, mentre in precedenza era denominata semplicemente “Collaudo”. In particolare:
Si provvede, al comma 1, a sostituire le parole “del direttore dell’esecuzione” con quelle più corrette di: “direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture;
si provvede a modificare il comma 2, secondo periodo, escludendo la possibilità che il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione.;
inoltre, si precisa che fino all’adozione decreto previsto al comma 8, per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente un milione di euro, invece, si prevede che sia facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che nelle more dell’adozione del provvedimento attuativo previsto dal comma 2 dell’articolo 103, del codice, debba essere redatto il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità anche per gli appalti di minore rilevanza economica prevedendo una disciplina che ripropone sostanzialmente quella semplificata previgente;
si apportano modifiche al comma 3 volte a disciplinare anche la verifica di conformità e il certificato di verifica di conformità;
modifica anche per il comma 4, al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un termine superiore, ma solo se pattuito dalle parti in modo espresso e comunque non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Si precisa, inoltre, che tale modifica, in attesa del decreto ministeriale che definisce il certificato di regolare esecuzione, fa rivivere il contenuto dell’articolo 141 del d.lgs. n. 163 del 2006;
viene riscritto il comma 6, disciplinando i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell’ambito degli incentivi di cui all’articolo 113 e disciplinando i medesimi compensi per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre che in caso di carenza di organico si applichino le medesime procedure previste per il supporto al RUP;
si propone l’inserimento di una nuova lettera al comma 7 prevedendo l’esclusione dall’affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara;
si stabilisce, al comma 8, in coordinamento con la modifica apportata nella successiva lettera e), che rientrano nel periodo transitorio, fino alla data di adozione del decreto ministeriale previsto nel medesimo comma 8, le disposizioni contenute nel nuovo comma 8-bis riferite al certificato di regolare esecuzione;
si inserisce al comma 8 un nuovo comma (8-bis) che prevede che in caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e pari o inferiore a un milione di euro, è, invece, facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. In questi casi il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La previsione tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, rese in sede di parere sulle linee guida sul direttore dei lavori.
Art. 103: Garanzie definitive
Le modifiche introdotte riguardano:
La correzione di un refuso non inserito in sede di errata corrige;
la modifica del comma 9, al fine di estendere anche alle polizze assicurative la previsione dell’obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, attualmente espressamente previsto dalla norma solo per le garanzie fideiussorie. Tale modifica è volta a chiarire che la previsione dell’obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal Nuovo Codice, e quindi sia per le garanzie fideiussorie sia per le coperture assicurative. Nella disposizione vigente si fa riferimento, infatti, solo alle fideiussioni;
modifiche al comma 11 volte a specificare che gli appalti per i quali l’amministrazione può non richiedere una garanzia sono quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per gli altri appalti già previsti nel medesimo comma.
Art. 104: Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
Di particolare interesse è la modifica al comma 10, segnalata dal Consiglio di Stato (parere n. 02286/2016), è volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.
Art. 105: Subappalto
Le modifiche sono volte al superamento della rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414. In particolare:
al comma 1, si sopprime la locuzione “di norma” al fine di evitare dubbi interpretativi. Il subappalto infatti è vietato ad eccezione delle deroghe specificatamente previste dal medesimo articolo;
si modifica il comma 2. In particolare si chiarisce che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e all’importo complessivo del contratto solo nel caso di servizi e forniture. Tale disposizione aveva dato luogo, infatti, a molteplici questioni interpretative e, pertanto, si è scelto di tronare a quella previgente. Inoltre, si prevede che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, chiarendo che, per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto;
viene soppressa la lettera c) del comma 4, che prevede l’obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
viene modificato anche il comma 5 prevedendo che, per le opere cosiddette “super specialistiche”, il limite dell’eventuale subappalto coincide con quello previsto al comma 2;
sono inoltre apportate modifiche anche al comma 6, volte a spostare l’indicazione della terna dei sub appaltatori al momento della stipulazione del contratto ed introduce tale obbligo solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori. Ciò al fine di consentire l’agevole ricorso all’istituto da parte delle stazioni appaltanti, che vedevano moltiplicarsi i controlli. Si prevede che l’indicazione della terna di subappaltatori non sia obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. In caso, invece, di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, si stabilisce che la terna di subappaltatori vada indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara;
è infine modificato il comma 14 al fine di meglio chiarire il divieto di ribasso sui costi della manodopera.
Art. 106: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Si prevede:
il chiarimento secondo cui il riferimento operato da tale articolo alla lettera a), comma 1, vale oltre che ai prezzi, anche alle opzioni, in aderenza, peraltro a quanto dall’articolo 63 della direttiva 24/2014. La mancata previsione del termine opzioni all’interno dell’articolo 106 crea difficoltà operative nell’applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l’importo. La previsione dell’articolo 106 è inoltre collegata all’articolo 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell’appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni;
è modificato anche il comma 2 volto a disciplinare la variante per errore progettuale, non prevista dal comma 1, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis; ciò al fine di porre rimedio ad un vuoto normativo in materia;
modifica anche per il comma 14 introducendo un termine entro il quale l’ANAC comunica alle stazioni appaltanti l’esito delle verifiche sulle varianti, ciò al fine di semplificare e rendere certi i termini del procedimento relativo alle varianti.
Art. 110: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Le modifiche riguardano in particolare:
i commi 3 e 4, eliminando la previsione di sentire l’ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l’impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati;
il comma 5, le cui modifiche sono volte ad attribiure al giudice, e non l’ANAC, il potere di subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti; inoltre, nel caso in cui l’impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all’ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell’impresa interessata.
Art. 111: Controllo tecnico, contabile ed amministrativo
In particolare è prevista:
la modifica del comma 1 recependo le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016 (Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016), reso sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida ANAC sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione. La proposta, pertanto, è volta a prevedere, in norma, che l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori è affidato prima all’interno e, qualora non vi siano risorse, all’esterno;
l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter finalizzati a precisare che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con decreto, può essere nominato un assistente del direttore dell’esecuzione nonché ad inserire tra le spese a disposizione della stazione appaltante in fase di direzione lavori anche quelle per accertamenti di laboratorio e spese per oneri di sicurezza, prevedendo che i criteri per la determinazione dei costi siano stabiliti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
la modifica del comma 2 prevedendo che il direttore dell’ esecuzione, per lo svolgimento delle attività del medesimo comma, possa avvalersi dell’ausilio di uno o più direttore operativi individuati dalla stazione appaltante tenuto conto della complessità dell’appalto.
Art. 113: Incentivi per funzioni tecniche
Le modifiche riguardano:
Il comma 1: viene chiarito, infatti, che l’incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi, oltre che per i lavori;
il comma 2: si apportano delle correzioni ad alcuni termini. Si prevede, inoltre, che le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche devono destinare al fondo siano calcolate anche sugli importi contrattuali in caso di ricorso a centrali di committenza. Infine, si prevede che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. Tale esplicitazione dell’utilizzabilità del fondo a favore delle centrali di committenza assume un rilievo incentivante molto utile per promuoverne la formazione dei dipendenti nei territori.
Art. 113-bis: Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Tale articolo viene introdotto ex novo dal correttivo al codice. Esso reca i termini per l’emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento.
Art. 136: Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
Le modifiche apportate hanno lo scopo di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto, in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e moralizzazione del mercato.
Art. 137: Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
Viene semplicemente corretto un refuso presente nell’originaria formulazione del codice.
Art. 140: Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali
Esso prevede l’applicazione a tali settori delle norme previste per i settori ordinari, e la modifica è conseguente a quanto previsto al successivo articolo 56, precisando tuttavia che il sottosoglia nei settori speciali è specifico.
Art. 141: Norme applicabili ai concorsi di progettazzione nei settori speciali
Viene sostituito il comma 1, al fine di individuare le disposizioni da applicare ai concorsi di progettazione dei settori speciali.