Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 3 agosto 2016
Cassazione Civile, Sez. lav., sentenza n. 23687 del 19/11/2015: divieto di doppia iscrizione ai fini pensionistici.
La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 2 della l. 1046/1971 in costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, è preclusa l'iscrizione a Inarcassa (con conseguente inefficacia dei contributi versati durante il periodo della doppia contribuzione), senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell'attività svolta".
La norma citata dalla Cassazione sancisce il divieto di iscrizione ad Inarcassa per tutti quei professionisti che siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. La violazione del divieto comporta la cancellazione dalla Cassa e, inoltre, i periodi di doppia iscrizione non possono essere utilizzati ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva richiesta per conseguire la pensione di vecchiaia erogata dall’Inarcassa.
Inoltre, continua la Corte, il dato storico della prevalenza dell’attività libero professionale dell’architetto o dell’ingegnere rispetto all’altra attività (ad esempio di commercio) da questi esercitata non vale ex se a radicare la competenza dell’Inarcassa. Infatti, il principio della prevalenza dell'attività svolta opera esclusivamente per le attività esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Rimangono, pertanto, esclusi gli ingegneri e gli architetti, i quali, giova ribadirlo, nel caso svolgano una doppia attività lavorativa non potranno essere iscritti Inarcassa finché perdurerà l’iscrizione ad altro ente previdenziale.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sentenza n. 733 del 28/10/2014: ammissione di ingegneri ed architetti nel caso in cui il bando di gara richieda il diploma di geometra.
Con la sentenza in commento, il TAR Abruzzo ha ribadito un principio, ormai invalso nella giurisprudenza amministrativa, a mente del quale “Allorquando il bando di un concorso preveda, come requisito di ammissione, il diploma di geometra, va ammesso al concorso anche il candidato in possesso della laurea in ingegneria (o in architettura, cfr. TAR Pescara – Abruzzo, Sez. I, sent. n. 463/08), in quanto il possesso di tale titolo di studio superiore deve ritenersi assorbente sia perché le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in ingegneria, comprendono quelle del corso di studi di geometra sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento”.
Alla luce di tale pronuncia, sono facilmente evincibili i fondamenti sui quali si è formato il convincimento dei Giudici.
Difatti, risulterebbe oscuro, se non addirittura incomprensibile, il precludere agli ingegneri ed architetti la partecipazione ad una gara pubblica, per la quale il bando prescrive il possesso del diploma di geometra. Come affermato dai Giudici, le materie presenti nel corso di laurea in ingegneria, come in quello di architettura, risultano essere, per certi versi, le medesime di quelle presenti nel percorso per diventare geometra, con la differenza che il grado di approfondimento nei due corsi di laurea risulta recisamente maggiore. Ne consegue che, sarebbe illogico precludere ad ingegneri ed architetti la partecipazione ad una gara pubblica, nel caso in cui sia richiesto il diploma di geometra, essendo le loro competenze assorbenti e maggiormente specializzate rispetto a quelle possedute da un geometra.
Dunque, ogniqualvolta un bando di gara prescriva, per la partecipazione, il possesso del diploma di geometra, ingegneri ed architetti hanno il pieno diritto di partecipare.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 13420 del 29/05/2013: esclusione della responsabilità in caso di danni provocati dalla ditta appaltatrice.
L’arresto in esame prende in considerazione il caso di una impresa edile che, nel ristrutturare il prospetto di un palazzo, ha provocato dei danni all’edificio adiacente. In tale evenienza, secondo la Suprema Corte “Va esclusa la responsabilità dell'architetto (o dell’ingegnere, n.d.a.) per i danni cagionati nel corso di una ristrutturazione all'edificio confinante allorché l'attività posta in essere sia riconducibile alla condotta realizzata dall'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori ovvero che la stessa si sia discostata da quello che era stato il progetto, così implicitamente escludendo errori di progettazione”.
Le ragioni sono evidenti.
Nel caso al vaglio della Corte, i Giudici hanno verificato che l’elaborato progettuale non era affetto da vizi o irregolarità, tali per cui sarebbe potuto derivare un danno nella fase dei lavori. Non essendo presenti vizi progettuali, la responsabilità deve, quindi, essere fatta necessariamente ricadere sull’appaltatrice, in quanto responsabile dell’esecuzione dei lavori, in occasione dei quali si è discostata dal progetto, con ciò provocando il danno lamentato dal terzo.
avv. Riccardo Rotigliano
rrotigliano@scozzarirotigliano.com
Il nuovo Codice appalti ed il passaggio al BIM.
La Direttiva Europea 2014/24/UE sugli Appalti Pubblici esprime in modo chiaro l’indicazione di introdurre il Building Information Modeling (BIM) all’interno delle procedure di Procurement degli Stati Membri. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, della Direttiva “Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi”.
Al fine di recepire tale indicazione e favorire l’utilizzo del BIM nella progettazione per lavori pubblici, il nuovo Codice appalti disciplina tale facoltà in relazione alle nuove opere e ai servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Infatti, ai sensi dell'art. 23, comma 13, le stazioni appaltanti potranno, se dotate di personale adeguatamente formato e d’idonei mezzi di monitoraggio, richiedere l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici finalizzati alla modellazione elettronica e informatica, per l’affidamento di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti e, prioritariamente, per i lavori complessi.
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, saranno stabilite le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di tali strumenti, in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.
L’utilizzo di tali metodologie, peraltro, costituirà, a norma del medesimo articolo, parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’art. 38, d. lgs.vo n. 50/16.
avv. Riccardo Rotigliano