RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE LUGLIO 2018

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Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2853/2018: va esclusa l’aggiudicataria che si è avvalsa del professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara.

Deve essere esclusa l'aggiudicataria, per conflitto di interessi ex art. 42, del d.lgs. n. 50/16, che si sia avvalsa del professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara per conto della stazione appaltante, in quanto beneficerebbe di un indebito vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri concorrenti. Ciò, anche se l'attuale testo di legge non prevede espressamente questa ipotesi.

Questa conclusione trova riscontro nell'ampia portata della norma sul conflitto di interessi che attribuisce rilevanza ad ogni situazione di interesse, diretto od indiretto, di qualsivoglia natura, nonché a qualsivoglia posizione del soggetto in conflitto di interessi che gli consenta di influenzare il risultato dell'aggiudicazione. La norma va intesa, inoltre, come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità della gara da assicurare, non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente ivi previsti ma anche attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione.

Tale principio trova diretto riscontro nella recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2853/2018, a mente della quale “Deduce inoltre la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto la duplice ed antitetica veste dell’ing. Fiou avrebbe posto B.G.F., che si è avvalsa del professionista, in una posizione di oggettivo squilibrio (a se favorevole) nei confronti degli altri concorrenti ed integrante violazione della par condicio; ancora, era previsto un considerevole punteggio (30 punti) per le proposte migliorative ed aggiuntive offerte dai concorrenti ed è dato di comune esperienza che il progettista è colui che meglio conosce le esigenze della committenza e gli obiettivi che vorrebbe conseguire con l’esecuzione dell’appalto, sicché non è dubitabile che il concorrente che disponga, fra i propri consulenti (ed a maggior ragione quale responsabile dei consulenti) il professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara per conto della stazione appaltante benefici di un indebito vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri concorrenti. Dopo avere esemplificato tale assunto facendo riferimento alla prima parte della relazione generale di progetto di B.G.F. e ad una parte delle migliorie offerte, l’appellante conclude nel senso che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Il motivo è fondato.

Il comma 7 dell’art. 24 del d.lgs. n. 50 del 2016 riproduce le incompatibilità previste dall’art. 90, comma 8 e 8 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, stabilendo che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione, e prevedendo che il divieto non si applica “laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

Si estende perciò alla norma attualmente vigente l’interpretazione seguita, riguardo alle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 163 del 2006, dalla prevalente giurisprudenza, la quale ha affermato, tra l’altro, che:

- la disciplina è espressione di un principio generale in forza del quale ai concorrenti ad una procedura di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione deve essere riconosciuta un’omogenea posizione, ex se implicante la più rigorosa parità di trattamento, dovendo comunque essere valutato se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, degli speciali vantaggi incompatibili con i principi - propri non soltanto dell’ordinamento italiano, ma anche di quello comunitario - di libera concorrenza e di parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, IV, 23 aprile 2012, n. 2402);

- la ratio dell’art. 90, comma 8, va individuata nell’esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all’appaltatore-esecutore dei lavori, potendo svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla P. A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati. Se le posizioni di progettista e di appaltatore -esecutore dei lavori coincidessero vi sarebbe il rischio di vedere attenuata la valenza pubblicistica della progettazione, con la possibilità di elaborare un “progetto su misura” per una impresa alla quale l’autore della progettazione sia legato, così agevolando tale impresa nell’aggiudicazione dell’appalto (cfr. Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3656; id., 2 dicembre 2015, n. 5454).

Nel caso di specie l’appellante assume che rilevi altresì l’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Esso, che non ha un diretto precedente nel d.lgs. n. 163 del 2006, recepisce gli artt. 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE, espressione della volontà di creare meccanismi di prevenzione dei fenomeni corruttivi anche mediante l’individuazione e la regolazione delle situazioni di conflitto di interessi (cfr. Corte Giust. UE, 12 marzo 2015, C- 538/131).

Sebbene si tratti di una norma di programma, non immediatamente prescrittiva di obblighi e sanzioni, è tuttavia significativo che affidi alle stazioni appaltanti il compito e la responsabilità di prevedere “misure adeguate”, al fine, tra l’altro, di “prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”.

Né il legislatore euro-unitario, né quello interno hanno identificato gli strumenti (“misure adeguate”) di cui le stazioni appaltanti si potranno servire: non vi è dubbio che, in linea di massima, si tratterà di strumenti a portata generale e preventiva (piani anticorruzione, regolamenti di condotta e così via); ma è da ritenere che l’eventuale fallimento dello strumento preventivo debba indurre l’amministrazione aggiudicatrice ad adottare misure riparatorie, volte ad impedire che eventuali distorsioni della concorrenza già prodottesi vengano portate ad ulteriori conseguenze con definitiva lesione della parità di trattamento tra i concorrenti.

Il secondo comma definisce il conflitto di interessi rilevante a questi fini (prevedendo, in particolare, che la fattispecie si concretizzi quando il personale di una stazione appaltante che possa influenzare, in qualsiasi modo, il risultato di un’aggiudicazione, “ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione” ed il quarto comma lo estende alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Secondo le parti appellate si tratterebbe di norma a rilevanza “interna”, non applicabile alla fattispecie qui in considerazione, perché l’ing. Fiou non è mai stato dipendente della Monterosa S.p.A. Siffatta interpretazione non tiene conto dell’estensione che il secondo comma - recependo la previsione delle direttive che si riferisce anche al prestatore di servizi che interviene per conto dell’amministrazione aggiudicatrice - fa al “prestatore di servizi”: nella previsione normativa certamente rientra il progettista esterno incaricato dalla stazione appaltante della redazione del progetto posto a base di gara il quale - per le più varie ragioni - abbia un interesse personale all’aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico e sia in grado di condizionare tale aggiudicazione. Per questo aspetto, è indubitabile il collegamento tra la norma in commento e l’art. 24, comma 7, del quale si è già detto.

Quanto poi al mancato intervento dell’ing. Fiou nella procedura di aggiudicazione - poiché, in effetti, egli non ne ha predisposto alcun atto né ha fatto parte della commissione giudicatrice - viene in rilievo la fattispecie alternativa configurata dall’art. 42, su menzionata, vale a dire la possibilità di “influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato”: l’ampia portata della norma consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che, anche senza averne titolo, e con qualsiasi modalità, e non necessariamente per conto della stazione appaltante, senza intervenire nella procedura, ma, anche dall’esterno, siano in grado di influenzarne il risultato.

Quanto all’interesse rilevante per l’insorgenza del conflitto, la norma, come rileva l’appellante, va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità della gara da assicurare (non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente previsti dal terzo comma, ma anche) attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione (cfr. Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3415).

Peraltro, quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile, l’art. 80, comma 5, lett. d) dello stesso codice prevede, come extrema ratio, che sia l’operatore economico a sopportarne le conseguenze con l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto.

Il quarto comma dell’art. 42, infine, impone alla stazione appaltante un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificamente in riferimento al rispetto dell’obbligo di astensione, ma è da ritenere che esso si estenda a tutte le possibili misure che possano ancora essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto.

Nel caso di specie, si ha che:

- non può essere in discussione la funzione dell’ing. Fiou di progettista dell’opera, avendo redatto, per conto della Monterosa S.p.A., unitamente al dott. Ceriani (il quale è un dottore forestale) il progetto esecutivo posto a base di gara, e non essendo decisivo che - come sottolinea l’appellata e come indicato nell’art. 1 n. 3 del bando di gara - la progettazione risulti redatta dallo Studio Ceriani di Charvensod (AO);

l’ing. Fiou è indicato nell’offerta dell’aggiudicataria come “Responsabile del team consulenza tecnica”, destinato ad operare nella fase esecutiva dell’appalto;

l’ing. Fiou non ha predisposto gli atti di gara né ha partecipato alla procedura di aggiudicazione e non risulta aver materialmente redatto o partecipato alla redazione dell’offerta tecnica di B.G.F. ;

- vi è una previsione del bando che demanda al progettista di valutare le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario, in caso di richiesta della stazione appaltante.

Le argomentazioni difensive della Monterosa S.p.A. e della B.G.F. si basano, in primo luogo, sul fatto che l’ing. Fiou non è dipendente di alcuna impresa partecipante al r.t.i. aggiudicatario e che nell’organigramma dell’offerta tecnica è stato indicato come collaboratore esterno, per la fase esecutiva, non come progettista incaricato o responsabile di un team di progettazione.

Tale argomento non è decisivo per escludere l’applicabilità dell’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.

E’ vero che la lettera della norma è nel senso indicato dalle appellate, in quanto stabilisce il divieto per “gli affidatari degli incarichi di progettazione” di essere, a loro volta e personalmente, “affidatari degli appalti”.

E’ vero altresì che il testo dell’originario art. 90, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, che ne costituisce l’immediato precedente, prevedeva che gli affidatari degli incarichi di progettazione non potessero “partecipare agli appalti” e che venne modificato con l’art. 20, comma 1, della legge n. 161 del 2014 nel testo poi trasfuso nell’attuale art. 24, comma 7.

Tuttavia, a questa vicenda normativa non conseguono affatto né l’irrilevanza dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi sul testo precedente, né la necessaria interpretazione restrittiva sostenuta dalle appellate.

L’intento del legislatore del 2014 fu quello di coordinare la previsione del comma 8 con la previsione, contestualmente introdotta, del (nuovo) comma 8 bis. Quest’ultima è ora inserita nell’ultimo inciso dell’art. 24, comma 7, e consente al soggetto, che si trovi in una situazione che potrebbe astrattamente dare luogo ad incompatibilità, di fornire la prova contraria dimostrando “che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

La questione può essere riassunta nel quesito se l’incompatibilità dell’art. 24, comma 7, si ponga soltanto tra affidatario dell’incarico di progettazione ed affidatario dell’appalto di lavori per cui ha svolto progettazione (generalmente in RTI), ovvero si estenda al progettista che, pur non avendo partecipato alla gara quale concorrente o quale soggetto ausiliario o cooptato, sia tuttavia investito, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, in forza di un rapporto di dipendenza o di collaborazione intrattenuto con quest’ultimo, di attività inerenti lo svolgimento dei lavori appaltati, indicate nell’offerta tecnica.

Malgrado l’attuale testo di legge non preveda espressamente questa ipotesi, la Sezione è dell’avviso che essa ricada nei divieti ivi contemplati.

In primo luogo, è significativo che i rapporti di dipendenza e di collaborazione rilevino se riferiti al progettista, in quanto i divieti “sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai lori dipendenti”. Identica ratio legis sorregge l’estensione del divieto all’operatore economico affidatario che, avvalendosi dell’apporto del progettista, come dipendente o collaboratore, si conquisti una situazione di vantaggio idonea ad alterare la par condicio dei concorrenti.

Questa conclusione trova riscontro nell’ampia portata della norma sul conflitto di interessi, che, come detto, attribuisce rilevanza ad ogni situazione di interesse, diretto od indiretto, di qualsivoglia natura, nonché a qualsivoglia posizione del soggetto in conflitto di interessi che gli consenta di influenzare il risultato dell’aggiudicazione.

Giova aggiungere che la mancanza di un legame contrattuale attuale di dipendenza del progettista da una delle imprese del r.t.i. aggiudicatario - su cui pure insiste la Monterosa S.p.A. - è priva di significato, sol che si consideri che la pianificata e, per certi versi, indispensabile attività di consulenza dell’ing. Fiou non potrebbe non comportare un legame di natura contrattuale tra lo stesso r.t.i. aggiudicatario ed il libero professionista obbligato a fornire la propria prestazione d’opera intellettuale secondo quanto indicato già in fase di offerta (che, peraltro, nel caso di specie trova riscontro nella proposta di contratto inviata dall’ing. Fiou a B.G.F. prodotta nel primo grado di giudizio: allegato al doc. 19).

In conclusione deve riconoscersi che il progettista, già incaricato della stazione appaltante della predisposizione del progetto posto a base di gara, che sia stato indicato, nell’offerta tecnica di un operatore economico concorrente per l’affidamento dell’appalto dei lavori, quale consulente esterno dell’aggiudicatario, in fase esecutiva, con compiti di natura tecnica, è in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche se non è legato all’aggiudicatario da un rapporto di dipendenza o di subordinazione.

Tuttavia, il vantaggio rilevante ai fini dell’alterazione del meccanismo concorrenziale che la norma dell’art. 24, comma 7, mira ad impedire, è quello che venga speso nell’espletamento della gara, quando il concorrente si sia potuto avvalere dell’apporto di conoscenze e di informazioni del progettista, al fine di predisporre un’offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante.

In tale ottica, i detti deliberati della commissione di gara, in quanto evidentemente finalizzati a rimuovere una conclamata situazione di conflitto di interessi, sono altresì rivelatori del ruolo determinante da attribuirsi all’operato dell’ing. Fiou, su incarico e per conto della committenza.

Trattandosi del soggetto deputato a dirigere il team di consulenti dell’aggiudicataria, egli è altresì a pieno titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori da lui stesso progettati, sì da aver potuto mettere a disposizione le conoscenze e le informazioni possedute come progettista anche per la redazione della relazione generale di progetto e per l’ideazione e la predisposizione delle soluzioni migliorative, pur senza aver sottoscritto le diverse parti dell’offerta tecnica; tanto più che sarebbe stato destinato ad assumere un ruolo determinante proprio nell’esecuzione di tali opere migliorative, per previsione della lex specialis, destinate ad essere validate dalla stazione appaltante proprio con il suo contributo”.

Avv. Giuseppe Acierno

 

TAR Piemonte, sez. I, n. 704/2018: Per gli RTI è sempre valido il principio della corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione - anche se il bando non lo prevede.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese che partecipano alle gare per l'affidamento di appalti di servizi vige, anche nel rinnovato quadro normativo conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, il principio della corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione delle prestazioni. Tale principio opera anche in mancanza di un'esplicita previsione in tal senso nei documenti di gara.

Sono queste le affermazioni contenute in una interessante pronuncia del TAR Piemonte, sez. I, n. 704/2018, che affronta il tema delle regole che governano il sistema di qualificazione dei raggruppamenti temporanei alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/16.

Nel caso di specie, un ente appaltante aveva svolto una procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi bibliotecari. Da tale procedura veniva escluso un raggruppamento temporaneo in ragione del mancato possesso in capo a una mandante dei necessari requisiti di qualificazione. In particolare l'ente appaltante aveva riscontrato un deficit di qualificazione della mandante in relazione alla quota del servizio che la stessa si era impegnata a svolgere.

A causa dell'esclusione il raggruppamento interessato proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. A fondamento del ricorso veniva evidenziato che, in mancanza di un'esplicita previsione in senso contrario contenuta negli atti di gara, i requisiti di qualificazione dovevano essere posseduti dal raggruppamento nella sua globalità. In sostanza, il provvedimento di esclusione doveva considerarsi illegittimo, in quanto ciò che deve rilevare ai fini della partecipazione alla gara è che il raggruppamento nel suo complesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, senza che possa assumere importanza il fatto che singoli componenti dello stesso siano singolarmente carenti dei requisiti nella misura corrispondente alla quota di prestazioni che si sono impegnati ad eseguire.

A fronte della censura mossa il giudice amministrativo ricorda, in primo luogo, come le nuove norme introdotte dal Codice degli Appalti attribuiscano agli enti appaltanti la facoltà di determinare in sede di gara la misura dei requisiti di qualificazione da richiedere ai componenti del raggruppamento (mandataria e mandanti). Nel caso di specie tale facoltà non è stata esercitata; di conseguenza si tratta di stabilire quali siano le conseguenze ai fini della qualificazione del raggruppamento nell'ipotesi in cui il bando di gara nulla dica al riguardo.

Secondo un primo orientamento negli appalti di servizi non opererebbe il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni. In particolare, nessuna norma specifica prevede che i requisiti di qualificazione debbano essere correlati alle quote di esecuzione, cosicché se il bando di gara nulla prevede non è legittimo richiedere la qualificazione in una determinata misura ai singoli componenti del raggruppamento. Né assume rilievo in senso contrario la previsione contenuta all'art. 48, co. 4, del Codice che impone di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento. Secondo questa tesi si tratta, infatti, di un mero obbligo informativo da cui tuttavia non può in alcun modo derivare che le imprese raggruppate devono partecipare al raggruppamento in misura corrispondente alle parti del servizio che hanno dichiarato di eseguire.

Questa linea interpretativa arriva anche all'affermazione di un principio di notevole impatto, secondo cui la garanzia della corretta esecuzione del contratto sarebbe recessiva rispetto all'esigenza di derivazione comunitaria volta ad assicurare la più ampia partecipazione alle gare. Quest'ultima esigenza, infatti, sarebbe più agevolmente soddisfatta non ponendo alcun vincolo alle modalità di composizione e di qualificazione del raggruppamento temporaneo.

A fronte di questo orientamento se ne contrappone un altro di segno opposto. In base ad esso anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/16 (che non contiene alcuna specifica previsione in tal senso) vige il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione delle singole imprese raggruppate e quote di esecuzione delle prestazioni. Questo principio va a colmare un vuoto legislativo ed è espressione, a sua volta, di un principio ancora più generale secondo cui deve considerarsi immanente al sistema degli appalti pubblici che ogni impresa esecutrice, a qualsiasi titolo, di determinate prestazioni debba possedere la qualificazione commisurata alle prestazioni stesse. In sostanza le imprese raggruppate devono essere qualificate in relazione alle prestazioni che sono chiamate ad eseguire, in caso contrario, infatti, si consentirebbe che l'esecuzione di tali prestazioni possa avvenire ad opera di un soggetto non qualificato, con un'evidente vulnus del sistema.

Il TAR Toscana ha aderito a questa seconda tesi. In particolare, sottolinea come a sostegno della stessa si ponga la previsione di cui all'art. 48, co. 4, che impone ai raggruppamenti di indicare in sede di offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente del raggruppamento. Questo obbligo di indicazione ha un senso solo se viene considerato funzionale alla verifica delle capacità imprenditoriale delle singole imprese, verifica che a sua volta implica il riscontro dei requisiti di qualificazione posseduti da queste ultime.

Secondo questa tesi, anche se le nuove norme del d.lgs. n. 50/16 non richiedono più, in maniera esplicita, la corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, è comunque necessario che la singola impresa raggruppata abbia una qualificazione idonea all'esecuzione della parte di appalto che è stata indicata nell'offerta come di sua competenza. La ragione fondamentale a sostegno di tale tesi è che la stazione appaltante deve essere messa in grado di verificare l'affidabilità degli operatori economici chiamati ad eseguire le prestazioni e per fare ciò non può che fare riferimento ai requisiti di qualificazione da essi posseduti. Né si può ammettere che questa legittima esigenza possa essere superata in virtù del principio della massima apertura al mercato, giacché detto principio non può estendersi fino al punto da mettere in pericolo la corretta esecuzione dell'appalto. D'altronde se non si ritenesse vigente il principio della corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione si consentirebbe al raggruppamento temporaneo di concludere degli accordi interni totalmente disancorati dalla reale capacità imprenditoriale dei singoli componenti. Conclusione contraria ai principi generali dell'ordinamento dei contratti pubblici e a quelli che governano il relativo sistema di qualificazione. Né, a sostegno della tesi per cui non sarebbe necessaria alcuna corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, può valere l'elemento incentrato sulla responsabilità solidale che fa capo alle imprese raggruppate, che sarebbe di per sé sufficiente a garantire l'ente appaltante.

Come correttamente rilevato dal giudice amministrativo, il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione e quello relativo alla responsabilità solidale delle imprese raggruppate operano su due piani distinti. Il primo si colloca a monte e vuole garantire la scelta di esecutori affidabili in un momento anteriore all'aggiudicazione, mentre il secondo agisce a valle ed ha l'unico effetto di assicurare una garanzia di natura risarcitoria la cui attivazione sta a dimostrare che la verifica precedente sull'affidabilità dei concorrenti non ha funzionato efficacemente. In questa logica trova piena spiegazione l'onere imposto ai raggruppamenti di imprese di indicare in sede di offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun componente. Tale onere è posto a presidio dell'effettività della qualificazione non solo del raggruppamento nel suo complesso, ma anche delle singole imprese raggruppate, e solo in quest'ottica trova la sua ragione di essere. Se così non fosse il suddetto onere si risolverebbe in un aggravio procedimentale privo di ogni logica, non garantendo alcuna possibilità di verifica sulla effettiva qualificazione delle singole imprese raggruppate.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

 

 

 

Newsletter Fiscale Luglio 2018

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Nuovo appuntamento con il servizio newsletter di informazione in ambito fiscale del mese di Luglio 2018, servizio creato dallo studio commercialista Pertile-Sensi.

In questa news troverete: 

 

SCADENZARIO FISCALE

NOVITA’ FISCALE 

  1. Scheda carburante: ultime novità per i liberi professionisti dal 1° luglio
  2. Proroga invio della comunicazione dati fatture del terzo trimestre 2018
  3. Fatturazione Elettronica nei subappalti pubblici

 

RISPOSTE AI QUESITI

  • Ho trovato nel mio cassetto fiscale una comunicazione di ‘anomalie nei dati relativi agli studi di settore’ da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cosa consiste?
  • Che cos’è il ‘QR-code’ ?
  • Come Ingegnere vorrei proporre lo ‘sport bonus’ a un mio cliente, mi riassume i termini?

Per scaricare la NEWSLETTER FISCALE DEL MESE DI LUGLIO cliccare qui

"Destinazione Emirati Arabi Uniti" : è online la newsletter N.12

La newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti" è uno strumento operativo per agevolare i professionisti e le aziende che vogliono sviluppare la propria attività a livello internazionale, e ha l’obiettivo di aggiornare architetti e ingegneri sulle opportunità offerte dal mercato degli Emirati Arabi e - in particolare - da Dubai, capitale dell’architettura d’avanguardia.

 

"Destinazione Emirati Arabi Uniti" : è online la newsletter N.11

La newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti" è uno strumento operativo per agevolare i professionisti e le aziende che vogliono sviluppare la propria attività a livello internazionale, e ha l’obiettivo di aggiornare architetti e ingegneri sulle opportunità offerte dal mercato degli Emirati Arabi e - in particolare - da Dubai, capitale dell’architettura d’avanguardia.

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 25 GIUGNO/6 LUGLIO 2018

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NOTA POLITICA

Lunedì il Consiglio dei ministri ha approvato un dl fortemente voluto dai Cinquestelle in primo luogo per recuperare terreno nei confronti di un alleato che nell’ultimo mese ha dominato i sondaggi grazie alla forte capacità mediatica del suo leader Matteo Salvini. Di qui l’urgenza di mettere in campo una misura-manifesto dal forte impatto mediatico quale il decreto dignità, benché il testo ufficiale del dl paia destinato ad approdare in Parlamento con un certo ritardo e soprattutto a incappare nelle modifiche delle varie compagini parlamentari.

 

PROFESSIONISTI

Il 2 luglio il Consiglio dei ministri ha adottato il cd. decreto legge dignità.  Qui è disponibile il comunicato stampa del Governo.

Il decreto contiene un titolo dedicato a misure di semplificazione fiscale:

  • la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa: il provvedimento prevede che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
  • il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”): il decreto interviene prevedendo che tali dati possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.
  • l’abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

Tale misura rappresenta una svolta per migliaia di professionisti, che torneranno a percepire l’Iva, per versare, agli appuntamenti canonici, la sola Iva dovuta risultante dalla compensazione tra Iva a credito e Iva a debito.

Sul punto è intervenuto il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo: «L'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e assoggettate alla ritenuta alla fonte è un primo significativo passo verso le istanze degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Siamo soddisfatti che il governo abbia affrontato da subito una questione così delicata come l'ammanco dell'incasso dell'Iva, causa di una notevole perdita di liquidità per i lavoratori autonomi».

 

Vizi dell’opera, il progettista non può avere responsabilità maggiori dell'impresa

Progettista e appaltatore sono obbligati in solido nei confronti del committente. Con la sentenza 16323/2018, la Cassazione ha spiegato che la responsabilità del progettista non può essere maggiore di quella dell’impresa. Di conseguenza, al progettista si può chiedere solo un risarcimento connesso agli errori commessi nella fase di progettazione, mentre i danni relativi alla costruzione del devono essere risarciti dall’impresa.

Qui per approfondire.

 

Progetti idraulici, non sono di competenza esclusiva degli ingegneri

I progetti idraulici non sono sempre competenza esclusiva di ingegneri; se connotati da valenza agraria, infatti, sono materia di competenza anche degli Agronomi.

A stabilirlo il Tar della Sardegna che ha dato ragione alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna (Fedaf) che ha fatto ricorso contro una norma regionale che attribuisce competenza esclusiva agli ingegneri.

Il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, ha chiesto ad un agronomo (incaricato della presentazione di una domanda per l'approvazione tecnica, in sanatoria, di uno sbarramento e l'esercizio di un bacino di accumulo artificiale, destinato ad abbeverare il bestiame del suo allevamento e a irrigare un erbaio) di presentare documentazione integrativa, compresa una articolata “perizia giurata a firma […] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, […]”.

Secondo il Servizio Territoriale della Regione Sardegna anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia doveva essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all’albo, e non da un agronomo. La Regione aveva motivato la scelta facendo riferimento alla LR 12/2007 (dell'art 26, punto 2 dell'allegato A) che affida competenza esclusiva agli ingegneri.

L’agronomo ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento della nota regionale, appellandosi alla norma nazionale relativa all'ordinamento della professione di dottore agronomo (art. 2, comma 1, lettera d, della Legge 3/1976, come sostituito dall'art. 2 Legge 152/1992) che attribuisce ai dottori agronomi la competenza per “la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali (…) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici”.

Il Tar ha accolto il ricorso contro la Regione Sardegna, rilevando che “non sussiste, in relazione a tali attività di progettazione, una competenza esclusiva degli ingegneri o architetti, trattandosi di interventi connotati dalla valorizzazione agraria delle aree in questione”.

I giudici, inoltre, hanno specificato che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.

 

LAVORI PUBBLICI

Dl terremoto all’esame della Camera

Prosegue l’iter di conversione del decreto terremoto. Il provvedimento, dopo l’approvazione in Senato, è all’esame della Camera. Si è conclusa la discussione generale in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici. Il testo è atteso ora in aula per la conversione.

Qui è disponibile l'illustrazione del provvedimento fatta dal relatore in Commissione alla Camera.

 

Il decreto legge per il riordino delle funzioni di governo

Nella riunione del 2 luglio il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto legge volto al riordino delle funzioni di governo. Il provvedimento redistribuisce une serie di competenze eliminando il dipartimento "Casa Italia" e la struttura di missione "Italia Sicura" che finora hanno operato presso la Presidenza del Consiglio. L’obiettivo è una gestione più efficiente e coordinata di determinate materie, ma anche il taglio dei costi. "Casa Italia" sarà quindi 'declassata' da dipartimento a progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; "Italia Sicura" trasferirà le sue competenze al Ministero dell'Ambiente.

Qui per approfondire.

 

Il ministro dell’Economia Tria: ‘rilanceremo gli investimenti pubblici’

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero.

Inclusione sociale e politiche attive del lavoro, riforma dell’imposta diretta per ridurre il carico fiscale, rilancio degli investimenti pubblici e rimozione degli ostacoli burocratici che li hanno frenati. Sono questi i tre punti prioritari per l’azione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per attuare i quali saranno istituite tre task-force: welfare, fisco e investimenti pubblici.

Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, intervenuto in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero.

La task-force sugli investimenti pubblici, in particolare, è necessaria per contrastare le dinamiche degli ultimi anni. Il Ministro ha evidenziato la significativa contrazione degli investimenti degli enti territoriali pari al 50% dal 2008 al 2017. “Si tratta - ha detto il ministro - di una situazione drammatica per la competitività. I tempi di realizzazione delle opere sono troppo lunghi: dai 2 anni per il completamento di un’opera fino ai 15 anni. I ritardi sono spesso dovuti a disfunzione nella fase progettuale: a una scarsa qualità del progetto che rende necessarie varianti progettuali, e quindi la riattivazione di procedure autorizzatorie. Il tutto ulteriormente rallentato dall’attivazione di procedimenti di contenzioso. La scarsa qualità della progettazione è causa di ritardi e dell’inefficacia degli investimenti selezionati”. L’obiettivo del Governo è quindi quello di invertire il calo degli investimenti pubblici dovuto ai fattori menzionati quali: la perdita di competenze progettuali; la difficile comunicazione tra enti e gli effetti indiretti del Codice Appalti.

Per approfondire.

 

Edilizia 4.0, Toninelli: ‘stiamo lavorando su detrazioni fiscali, BIM, investimenti pubblici’

Puntare sulle detrazioni fiscali per incentivare le ristrutturazioni, rafforzare gli investimenti pubblici, favorire le piccole opere diffuse sul territorio, correggere il Codice Appalti, snellire la burocrazia nel mondo delle costruzioni e digitalizzare gli appalti pubblici attraverso il Bim.

Questa la ricetta per rilanciare il settore delle costruzioni individuata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un messaggio inviato ieri ai partecipanti del convegno “Edificio 4.0: Costruire digitale per un'Italia più sociale, più sicura” organizzato da Federcostruzioni.

Qui per approfondire.

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sul dibattito pubblico

Il provvedimento entrerà in vigore il 24 agosto, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione. Ci sarà poi bisogno di un decreto del Ministero delle infrastrutture, che dovrà definire il funzionamento della Commissione per il dibattito pubblico e dovrebbe essere pronto in 15 giorni, quindi entro il 10 luglio.

Il procedimento di consultazione riguarderà quindi le opere per le quali il provvedimento per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sia stato adottato dopo il 24 agosto. Nel caso in cui il provvedimento, o la determina a contrarre, siano stati adottati prima, è possibile il ricorso volontario al dibattito pubblico.

Fino a quando non entrerà in vigore il decreto del Mit sui tre livelli di progettazione, il dibattito pubblico si svolgerà, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità o al progetto preliminare.

Le infrastrutture per le quali diventa obbligatorio il dibattito pubblico sono indicate nell’Allegato 1 al decreto. Si tratta di autostrade e strade extraurbane a quattro o più corsie con una lunghezza del tracciato superiore a 15 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, calcolato al netto dell’Iva del complesso dei contratti previsti.

Ci sono poi i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza con lunghezza del tracciato superiore a 30 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, al netto dell’Iva.

Il confronto sarà obbligatorio anche per gli aeroporti, per opere che riguardano i terminali passeggeri e merci o nuove piste di atterraggio e decollo superiori a 1500 metri di lunghezza, con un valore di investimento superiore a 200 milioni di euro al netto dell’iva.

Saranno soggetti a dibattito pubblico i porti marittimi commerciali, le vie navigabili, i porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, terminali marittimi, isole a mare per il carico e lo scarico che possano accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, opere e attrezzature connesse. Gli interventi devono interessare una superficie superiore a 150 ha e l’investimento complessivo deve superare i 200 milioni di euro, Iva esclusa.

Dibattito pubblico anche per gli interventi per la difesa del mare e delle coste con un valore di investimenti superiore a 50 milioni di euro, piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi e opere off shore che implicano un investimento superiore a 150 milioni di euro, interporti per il trasporto merci comprendenti uno scalo ferroviario in collegamento con porti e aeroporti di valore superiore a 300 milioni di euro, elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km, impianti per l’accumulo delle acque con altezza superiore a 30 metri o volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi, opere per il trasferimento dell’acqua tra regioni diverse con una portata di 40 metri cubi al secondo, infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico che prevedono investimenti superiori a 300 milioni di euro al netto dell’Iva.

Dopo diversi tira e molla, si è deciso di sottoporre a dibattito pubblico, oltre agli insediamenti industriali, anche le infrastrutture energetiche. Il confronto riguarderà le opere che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto dell’Iva. (edilportale.com)

 

ANAC: Regolamento gestione Casellario Informatico

In vigore dal 29 giugno 2018 il regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera ANAC 6 giugno 2018.  Il regolamento disciplina in particolare:

•           la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità;

•           il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;

•           l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso. (GU n. 148 del 28.6.2018)

Qui la delibera Anac

 

FISCO

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica carburanti e appalti nell’ultima circolare del 2 luglio, disponibile qui.

Fondazione Inarcassa sull’abolizione dello split payment

 

“L’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e assoggettate alla ritenuta alla fonte è un primo significativo passo verso le istanze degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Siamo soddisfatti che il governo abbia affrontato da subito una questione così delicata come l’ammanco dell’incasso dell’Iva, causa di una notevole perdita di liquidità per i lavoratori autonomi”.

Prima Tappa “Go to World” - Progetto di formazione per l’internazionalizzazione

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Roma, 16 luglio 2018 - ore 8.30 - 19.00

Casa dell’Architettura - Piazza Manfredo Fanti 47

 

Per dare al professionista tutti gli strumenti utili a valutare e implementare la sua strategia di internazionalizzazione in autonomia, ovvero individuando gli interlocutori e i partner giusti, la Fondazione Inarcassa ha messo a punto un progetto di formazione gratuita con un focus su Stati Uniti, Russia, Cina e Emirati Arabi: aree geografiche a maggior potenzialità ma con caratteristiche di approccio e regole molto diverse e specifiche. Il progetto, sviluppato in collaborazione con GoToWorld, consorzio specializzato nella consulenza di internazionalizzazione, ha preso il via con un Webinar di presentazione lo scorso 13 giugno, si articolerà con dei seminari frontali in cinque città italiane e con un FAD di 8 ore. La prima tappa sarà il 16 luglio a Roma, presso la Casa dell’Architettura – Piazza Manfredo Fanti, 47.

L’internazionalizzazione è un processo di crescita che non riguarda solo le imprese; in un mondo globale anche il professionista può internazionalizzare la sua attività, andando a cogliere le opportunità di business che alcuni Paesi e aree geografiche oggi offrono.

L’internazionalizzazione significa grandi opportunità ma anche rischi. È un processo a step che inizia “in casa”: richiede analisi per individuare il Paese più adatto da cui partire, comprensione del Paese e delle sue regole, pianificazione del percorso. Ma una volta compreso il percorso corretto di ingresso in un Paese sarà possibile replicarlo, mutatis mutandis, anche in altri contesti geografici.

Per ciascun paese verranno trattati gli aspetti fondamentali per garantire il successo di una strategia di internazionalizzare:

•            Inquadramento macroeconomico del Paese

•            Il settore costruzioni: valori, attori e trend

•            Come entrare nel paese: forme societarie, aspetti legali e amministrativi

•           Le diverse forme societarie in Stati Uniti/Russia/Cina/Emirati Arabi: ufficio di rappresentanza, branch, società di diritto locale, sede fissa di affari (stabile organizzazione)

•            Legislazione locale e peso della burocrazia

•            Expat e regimi fiscali di personale all’estero (visti, contributi, fiscalità, previdenza)

•            La professione all’estero: riconoscimento delle qualifiche

•            Solo per la Russia: Certificazione EAC, cenni

•            Business etiquette

•            Come sviluppare attività di networking e marketing locali

 

Prima tappa: Roma 16 LUGLIO

Per maggiori informazioni cliccare qui 

 

Per le iscrizioni: 

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Clicca qui se sei Ingegnere

 

Gli altri appuntamenti:

RAGUSA - VERONA - LECCE - BOLOGNA 

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 7- 8/2018

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L’attività di contrasto ai bandi irregolari portata avanti dalla Fondazione Inarcassa si prefigge come scopo, oltre a quello di garantire che le gare pubbliche siano bandite in conformità alla normativa vigente ed al rispetto della dignità professionale degli operatori del settore, quello di sensibilizzare le stazioni appaltanti, cercando di indirizzarle e, ove possibile, coadiuvarle nella pubblicazione di bandi legittimi che incontrino le esigenze delle amministrazioni e dei professionisti.

Dal novembre 2017 a giugno 2018 sono state ben 61 le amministrazioni diffidate. Di queste 21 hanno proceduto, condividendo le censure mosse, all’annullamento o alla rettifica dei bandi di gara. Per le restanti amministrazioni, che non hanno fornito alcun riscontro alle diffide o che, inopinatamente, hanno ritenuto di procedere con la gara illegittima, la Fondazione ha avanzato diverse istanze di parere precontenzioso all’ANAC, e si resta in attesa che l’Autorità proceda a notificare il relativo parere.

Particolare rilievo, inoltre, merita l’analisi che si è svolta sul campione di amministrazioni diffidate. È risultato, infatti, un dato incontrovertibile, ovvero che la quasi totalità delle stazioni appaltanti che sono state oggetto di segnalazione da parte degli iscritti afferiscono a piccoli comuni o, comunque, ad amministrazioni locali. Di rado, invece, sono pervenute segnalazioni riferite ad autorità governative centrali o riguardanti grandi centri urbani.

La spiegazione a tale fenomeno è rinvenibile in due principali fattori:

  • il primo attiene all’organico in dotazione alle grandi amministrazioni ed alla preparazione e formazione continua dei dirigenti che ivi svolgono il proprio lavoro;
  • il secondo riguarda, invece, i maggiori importi delle gare bandite dalle sopracitate amministrazioni. Ciò determina un doppio effetto; da un lato chi materialmente redige il bando farà maggiore attenzione sia perché l’importo è considerevole, sia perché è consapevole che, con ogni probabilità, la gara sarà sottoposta all’attenzione di un numero considerevole di professionisti. Dall’altro lato, gli stessi professionisti non avranno interesse ad evidenziare le illegittimità stante il loro maggiore interesse ad aggiudicarsi l’appalto piuttosto che veder annullata l’intera procedura.

Diversamente, per quelle amministrazioni locali di minor rilevanza territoriale tale attenzione manca e tale mancanza è dovuta agli stessi fattori appena citati. Ovvero, in una piccola amministrazione l’organico è certamente minore e, spesso, impreparato ed inconsapevole della normativa e della giurisprudenza, in continua evoluzione nel settore degli appalti pubblici. Inoltre, l’importo spesso non elevato delle prestazioni fa ritenere che il bando di gara avrà una scarsa visibilità nel panorama nazionale. Vi è, inoltre, un ulteriore fattore determinate, ossia quello di “giocare” sul bisogno di lavoro dei professionisti, ciò che in passato ha dato vita a bandi di gara in cui la base d’asta non consentiva neanche di remunerare le spese che il professionista doveva sostenere per il corretto svolgimento del servizio. Va detto, comunque, che a tale fenomeno il legislatore e l’ANAC hanno, per certi versi, posto un argine, ciò grazie alla previsione dell’art. 24 del Codice degli Appalti che prescrive di utilizzare il d.m. parametri per calcolare la base d’asta ed alle Linee Guida ANAC n. 1 che sanciscono l’obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare e pubblicare i compensi spettanti al professionista.

Oggi, dunque, ogni bando concernente i servizi di architettura ed ingegneria deve necessariamente essere accompagnato dal calcolo analitico dei compensi, i quali vanno calcolati secondo le voci indicate nel d.m. 17 giugno 2016.

Altro dato di rilievo, che è emerso nel corso dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, riguarda il puntuale ricorrere degli stessi motivi di illegittimità in molti dei casi esaminati.

Tra i motivi di illegittimità più ricorrenti  vi sono la mancanza nella documentazione di gara del calcolo del compenso o la mancanza in detto calcolo di alcune voci o categorie, il mancato rispetto dei termini minimi che devono intercorrere tra la pubblicazione del bando, o dell’avviso, ed il termine ultimo di ricezione delle domande, in diversi casi si è anche riscontrata la totale assenza dell’indicazione della base d’asta, ciò che impedisce al potenziale concorrente di formulare un’offerta consapevole. Inoltre, ancora oggi vengono pubblicati bandi in cui si richiede al professionista di fornire una o più prestazioni a titolo gratuito, ciò sulla scia delle sentenze del TAR, prima, e del CdS, poi, che hanno avallato la legittimità del bando gratuito pubblicato dal Comune di Catanzaro. Bisogna dire, comunque, che ad oggi non è più consentito alle amministrazioni di pubblicare bandi gratuiti e ciò in virtù, in primo luogo, del mutato indirizzo giurisprudenziale e, in secondo luogo, della novella legislativa che ha introdotto l’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017, a mente del quale “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Si segnala, invece, un comportamento virtuoso osservato da un sempre crescente numero di amministrazioni. Si fa riferimento nello specifico alla previsione di calcolare le basi d’asta al netto, oltre che dell’iva (come imposto dal Codice), anche degli oneri contributivi. L’art. 35, co. 4, d.lgs. n. 50/16 prevede, infatti, che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”. Come facilmente evincibile, la norma non prevede che la base d’asta debba essere calcolata al netto anche degli oneri contributivi, ma solo dell’iva. Come detto, però, sempre più amministrazioni stanno cominciando a prevedere il pagamento di detti oneri in aggiunta alla base d’asta. Tale condotta pare sostenuta da un corretto ragionamento logico se si considera che gli oneri non afferiscono alla remunerazione del professionista, o quantomeno, non contribuiscono ad aumentare il suo guadagno, tenuto conto del fatto che tali somme andranno, poi, inevitabilmente versate all’ente di previdenza presso cui il soggetto è iscritto.

II Workshop Internazionale Chicago: Ultimi posti disponibili!

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Ultimi posti disponibili per le adesioni

Termine ultimo prorogato al 9 Luglio

Dal 23 al 27 ottobre 2018

 

Dopo la prima edizione a Dubai di novembre 2017, la Fondazione Inarcassa sta organizzando il II Workshop Internazionale, a Chicago.

L’obiettivo è quello di offrire a professionisti, che preferibilmente abbiano maturato un’esperienza all’estero e con una buona conoscenza della lingua inglese, l’opportunità di stabilire un contatto con il mercato USA, le istituzioni locali e gli operatori esteri. In particolare, la città di Chicago, rappresenta una realtà in costante crescita per i servizi di ingegneria e architettura, nonché un punto di riferimento della professione negli Stati Uniti per il mondo accademico e culturale.

Il workshop, che si terrà dal 23 al 27 ottobre p.v., sarà l’occasione per raccogliere informazioni sulle dinamiche del mercato americano, entrare in contatto con importanti studi di architettura e ingegneria e partecipare a visite, ad alto contenuto tecnico, delle costruzioni simbolo di Chicago. Inoltre, nell’ambito della collaborazione con ALA – Assoarchitetti, sarà possibile partecipare anche all’inaugurazione della mostra del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza, che sarà allestita presso l’Istituto di Cultura Italiana.

Hai tempo fino al 9 Luglio per prenotare, salvo esaurimento dei posti disponibili.

Per accedere all’offerta a te* riservata, conoscere il programma ed avere tutte le informazioni sul viaggio, clicca qui.

 

 *l’iniziativa è riservata ai soli iscritti Inarcassa. La prenotazione si intenderà perfezionata esclusivamente alla ricezione dell’acconto secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione.

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 8/22 GIUGNO 2018

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NOTA POLITICA

Dopo aver completato la squadra di governo con l’accordo sui nomi di viceministri e sottosegretari ufficializzato giusto una settimana fa, nella giornata di ieri M5s e Lega hanno fatto il pieno anche delle 28 presidenze delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, divenute a questo punto pienamente operative a oltre cento giorni dal voto del 4 marzo. Il patto di maggioranza consegna 17 presidenze ai Cinquestelle e 11 al Carroccio, a cominciare naturalmente da commissioni strategiche come Bilancio (presieduta dal leghista Borghi alla Camera e dal pentastellato Pesco al Senato) e Finanze (per il M5s Ruocco a Montecitorio e per la Lega Bagnai a Palazzo Madama).

 

LAVORI PUBBLICI

Il Ministro dell’Economia in Senato: l’intervento anche sul codice appalti

Correggere le distorsioni del Codice Appalti che bloccano gli investimenti, scongiurare l’aumento dell’Iva e avviare la riforma fiscale. Sono alcuni dei punti su cui si articolerà il Documento di economia e finanza (Def) secondo le anticipazioni fornite dal Governo.

Durante la discussione sul Def, il Senato e la Camera hanno approvato due risoluzioni proposte dai senatori Romeo (Lega) e Patuanelli (M5S) e dai deputati D’uva (M5S) e Molinari (Lega), che impegnano il Governo ad adottare misure per la crescita e l’inclusione sociale.

Al Senato il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha annunciato che il quadro programmatico del Governo sarà presentato a settembre. Le linee guida della politica economica saranno la riduzione progressiva del debito e una crescita inclusiva ed equa, attraverso la semplificazione fiscale, la riduzione della pressione fiscale e un reddito per contrastare la povertà e favorire l'integrazione nel mercato del lavoro.

Il Governo intende inoltre stimolare gli investimenti pubblici e istituire una task force per rimuovere gli ostacoli alla realizzazione degli investimenti: perdita di competenze tecniche, difficili interazioni tra amministrazioni, effetti non voluti del Codice degli Appalti. Le anticipazioni del Ministro Tria hanno dato una risposta alle richieste di modifica del Codice Appalti avanzate durante la discussione.

“Abbiamo bisogno di rendere tutto più leggero, compresa la burocrazia che costituisce una tassa occulta soprattutto per le piccole e le piccolissime imprese - ha affermato il senatore Dieter Steger sottolineando come - gli imprenditori lamentino la lentezza e le incertezze nell'assegnazione delle gare, con un alto rischio di ricorsi e blocco dei lavori, problema che il nuovo codice degli appalti sembra aver acuito”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il senatore della Lega Alberto Bagnai, che ha segnalato il calo degli investimenti pubblici da 54 miliardi al 2009 a 33 miliardi del 2017 e il gran numero di amministratori che si lamentano del Codice Appalti perché non consente di spendere le risorse disponibili. Il Governo dovrà quindi mettere in campo misure per far ripartire gli investimenti consentendo di spendere con facilità le risorse disponibili.

Alla Camera il relatore per la maggioranza Federico D’Incà (M5S), ha reso noto che le infrastrutture e i trasporti rivestiranno un ruolo fondamentale nel Def per sostenere il turismo e il settore industriale.

Alla Camera, durante la discussione della risoluzione proposta dai deputati D’uva (M5S) e Molinari (Lega), il Ministro Tria ha spiegato che il DEF presentato prevede una crescita del PIL pari all'1,5% nell'anno in corso, 1,4% nel 2019, 1,3% nel 2020 e 1,2% nel 2021.

La crescita, ha specificato Tria, non si baserà solo sull’aumento del Pil e la riduzione del debito pubblico, ma anche su una serie di misure per l’inclusione e la stabilità sociale, come il reddito di cittadinanza, e i processi di innovazione tecnologica e ristrutturazione produttiva dettati dalle sfide del progresso scientifico e della salvaguardia ambientale.

Tra i contenuti della prossima legge di Bilancio ci saranno inoltre misure per la riduzione della pressione fiscale, il superamento della legge Fornero e il sostegno ai redditi più bassi. (edilportale.com)

Per approfondire qui.

 

ANAC: Relazione annuale del 2018

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha presentato il 14 giugno 2018 la Relazione sull’attività svolta nel 2017.

Presentazione del Presidente Cantone

 

Il rito super accelerato al vaglio della Corte Costituzionale

Non c’è pace per il rito superaccelerato. Nel gennaio scorso, la procedura è già stata messa nel mirino dal Tar Piemonte che ha rimesso la questione alla corte di giustizia Ue per valutare l’incompatibilità della norma nazionale con i principi Ue sul giusto processo.

Oggi, invece, un altro tribunale amministrativo di primo grado - la sede di Bari del Tar Puglia (Sez. III) - ha sollevato la questione di incostituzionalità delle norme, sotto vari profili, con la pronuncia n.903 pubblicata il 20 giugno.

Secondo i giudici, le nuove norme del codice di procedura amministrativa - introdotte dal codice dei contratti e in vigore dal 19 aprile 2016 - sono in contrasto con sei articoli della Costituzione (n.3, comma 1 - n.24, commi 1 e 2 - n.103, comma 1 - n.111, commi 1 e 2 - n.113, commi 1 e 2 - n.117, comma 1) e alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo (articoli 6 e 13).

Nella articolata argomentazione dei giudici del Tar Puglia, vengono toccate varie questioni e vengono inoltre ricordate le tappe più recenti della giurisprudenza. Tra le sentenze di maggior rilievo, vanno ricordate almeno tre pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III, 25 novembre 2016, n.4994 - Sez. III, 26 gennaio 2018, n.565 - Sez. V, 23 marzo 2018, n.1843) e il Tar Piemonte (Sez. I, 17 gennaio 2018, n.88).

Il cuore della questione sta nel fatto che il legislatore mette di fronte l’impresa a dover decidere una azione in giudizio prima di trovarsi (e senza sapere se effettivamente si troverà) nella situazione in cui viene leso un suo interesse. Un rebus irrisolvibile, di cui i giudici descrivono in modo minuzioso tutti gli aspetti, evidenziando l’incongruenza della norma con principi di diritto amministrativo, con alcuni principi costituzionali e con i principi europei sul giusto processo.

La conclusione dei giudici del Tar Puglia è che l’articolo 120 comma 2-bis del codice di procedura amministrativa è incostituzionale «limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, nella parte in cui onera l'impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l'incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione».

 

EQUO COMPENSO

Sulla prestazione low cost (o gratuita) il professionista risponde all’Ordine, ma il contratto è sempre valido

Il compenso tra un architetto o un ingegnere e il committente è oggetto di libera contrattazione tra le parti, incluso il caso della rinuncia da parte del professionista. Pertanto la mancata determinazione del compenso in base a tariffe di riferimento non può configurare la nullità del contratto.  Questi, in sintesi, i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.14293/2018 (Sez. II) pubblicata il 4 giugno scorso.

«Il primato della fonte contrattuale - si legge in uno dei passaggio chiave della pronuncia della Cassazione - impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva resistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendano indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe».

Per quanto riguarda le conseguenze della riduzione del compenso (fino all’eventuale azzeramento), i giudici escludono che l’elemento del prezzo abbia a che fare con l’interesse generale della collettività o alla qualità dell’opera. L’unico elemento da valutare è in relazione alla comunità dei professionisti, rispetto ai quali il progettista che accetta incarichi gratuiti può essere, «in determinate circostanze», semmai oggetto di provvedimenti da parte dell’ordine, ma nulla di più.

«Nella normativa concernente le professioni di ingegnere ed architetto - proseguono i giudici - manca una disposizione espressa diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga alle tariffe e, sul piano logico, le norme sull'inderogabilità dei minimi tariffari sono contemplate non a tutela di un interesse generale della collettività ma di un interesse di categoria, onde per una clausola che si discosti da tale principio non è configurabile - in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso - il ricorso alla sanzione della nullità, dettata per tutelare la violazione d'interessi generali. Il principio d'inderogabilità è diretto a evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi (Cass. n. 15786 del 2013)».

 

FISCO

In arrivo la flat tax

Massimo Garavaglia, vice ministro dell’Economia, ha dichiarato che la Flat Tax sarà attuata in tre step: uno nel breve periodo (entro l’estate), una nel medio periodo (nella prossima Legge di Bilancio) e una nel lungo periodo.

Sul fronte delle partite Iva Garavaglia non è stato specifico ma ha anticipato che si augura di poter “allargare le misure che già esistono” ad una platea maggiore già per agosto 2018.

Non è ancora chiaro, quindi, cosa cambierà per i professionisti che attualmente godono del regime forfettario con un aliquota al 15% per redditi fino a 30 mila euro. Sembra, infatti, che si tratti di un allargamento del regime forfettario ad altre fasce di reddito, come già proposto in un ddl presentato alla Camera da Mara Carfagna.

 

Fattura elettronica tra privati, nuove regole in vigore dal 1° luglio 2018

Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati per le prestazioni rese dai subappaltatori e dai subcontraenti nei confronti dell’impresa principale nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con la PA. Sono invece esclusi i passaggi successivi. Questo significa che se anche i subappaltatori si avvalgono dei beni o dei servizi resi da un altro soggetto, quest’ultimo è libero di emettere le fatture secondo le regole ordinarie.

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo riguarderà invece tutte le operazioni.

Le fatture elettroniche viaggeranno tramite il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni. Potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app. In alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).

Il SdI effettuerà dei controlli rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura. In caso di esito positivo, entro 5 giorni sarà recapitata una ricevuta di consegna del file e la fattura si considererà emessa.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una procedura web gratuita (utilizzabile anche da smartphone e tablet), che consente di generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche e un portale che offre servizi per consultare e monitorare i flussi informativi delle fatture inviate e ricevute dal Sistema di interscambio.

Disponibili anche il sistema per generare il QR-Code (il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva) e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. L’accesso ai servizi è possibile utilizzando le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi), Entratel o Fisconline.

Il QR-Code è un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta ed è utile per agevolare la preparazione e l’invio delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio.

Il codice consente l’acquisizione automatica dei dati del cliente, incluso l’indirizzo prescelto per il recapito. Per creare il proprio QR-Code basta accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

Per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario la fatturazione elettronica non rappresenta un obbligo, ma una facoltà.

Ricordiamo che il regime dei “minimi” prevede un'aliquota del 5% sul fatturato per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro all’anno. Rientrano in questo regime i professionisti che hanno aperto Partita Iva fino al 2015. L’agevolazione durerà per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età.

Chi ha avviato l’attività in epoca successiva ha dovuto optare per il regime "forfettario", che prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro. In questo caso non ci sono limiti temporali. L’unico modo per perdere l’agevolazione è sforare il tetto dei guadagni. Nei primi cinque anni è inoltre prevista una tassazione al 5%.

Il Sistema di Interscambio è stato pensato per garantire ottimi margini di sicurezza dei dati. Per la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è inoltre previsto un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

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