Newsletter Sportello Pronto Europa e Appalti Pubblici Europei TED - 15 marzo 2018

Inviato da admin il

● Spagna-Barcellona: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - Avviso di concorso di progettazione - 2018/S 050-111288

Ente aggiudicatore

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S. A., A62320486, C/ Bolívia, 105, 4ª planta, Barcellona.

Persona di contatto: Guillem Martín Mosquera, Tel.: +34 933034170.

E-mail: gmartin.bimsa@bcn.cat.

Descrizione 

Concorso per la progettazione dei lavori di ristrutturazione della navata F di Fabra i Coats per il nuovo centro per l’impiego, situato nel quartiere Sant Andreu di Barcellona.

Il contratto prevede l'assegnazione della stesura del progetto preliminare e la possibilità che Bimsa giudichi il vincitore: il progetto di base, licenza ambientale, studio sulla sicurezza e la salute, documenti di sostenibilità e ambientali, progetto esecutivo, esecutivo delle strutture e certificazione energetica, direzione lavori, sistemazione dei lavori.

Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione: Catalano e Spagnolo.

Valore

Il Vincitore del concorso avrà il diritto di scrivere la bozza preliminare del progetto.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

19/04/2018, Ora locale: 13:00.

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111288-2018:TEXT:IT:HTML&src=0

Indirizzo principale: http://www.bimsa.cat

 

● Francia-Poitiers: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione - Avviso di concorso di progettazione - 2018/S 051-113610

Ente aggiudicatore

Université de Poitiers, Direction de la logistique et du patrimoine immobilier, 1 allée Jean Monnet, bâtiment c1, TSA 11111, Poitiers Cedex 9, Francia.

Tel.: +33 9453771.

E-mail: nathalie.pelletan@univ-poitiers.fr.

Descrizione 

Concorso di progettazione per la costruzione di un laboratorio di chimica presso l'IUT Poitiers: l'Università di Poitiers vuole costruire un edificio per il dipartimento di chimica di IUT, nel campus di Poitiers, con un'area di circa 1.180 m2 (SDO), di cui 5 laboratori e locali associati (sale analisi, redazioni, sale di preparazione, banchi per insegnanti e tecnici, area logistica). Queste sale saranno raggruppate per settori, corrispondenti a 2 materie di chimica, oggetti di lavoro pratico: chimica dei minerali e chimica analitica.

La partecipazione al concorso è riservata agli architetti.

Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione: francese.

Valore

A ciascun concorrente ammesso a competere nella seconda fase, dopo aver fornito servizi in conformità con le regole e il programma di gara, verrà assegnato un risarcimento forfettario di: 16.000 Euro.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

19/04/2018, Ora locale: 12:00

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113610-2018:TEXT:IT:HTML&src=0 

Indirizzo principale: http://www.univ-poitiers.fr 

Indirizzo del profilo di committente: https://www.marchespublics.gouv.fr 

 

● Italia-Bari: Supervisione di progetti e documentazione - 2018/S 049-109128

Ente aggiudicatore

Acquedotto Pugliese S.p.A., Via Cognetti 36, Bari.

Persona di contatto: dott.ssa Simonetta Santoro, Tel.: +39 0805723491.

E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it.

Descrizione 

Affidamento mediante accordo quadro da concludersi con 2 operatori economici dei servizi tecnici professionali per l’attività di verifica preventiva delle progettazioni di opere afferenti il SII. ricadenti nelle classi di progettazione ID. Opere D.04 e IA.01 del D.M. 17.6.2016. (CIG 740688420A).

L'appalto è connesso nell’ambito di un progetto finanziato attraverso il POR Puglia 2014-2020.

Valore

Valore, IVA esclusa: 1.515.000,00 Euro.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

23/04/2018, Ora locale: 12:00.

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109128-2018:TEXT:IT:HTML&src=0 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it

 

● Italia-Antrodoco: Servizi di progettazione di edifici - 2018/S 050-110623

Ente aggiudicatore

Comune di Antrodoco, Corso Roma 15, Antrodoco (RI).

Funzionario incaricato: geom. Giuseppe Gregori, responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP, Tel.: +39 0746/578185

E-mail: comunediantrodoco@legalmail.it; areatecnicaantrodoco@pec.it.

Descrizione

Redazione della progettazione nei tre livelli previsti dal D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico, con priorità per le demolizione e ricostruzione integrale, dell’edificio denominato «Scuola elementare Carlo Cesi».

L’attività comprende i servizi di natura geologica e geotecnica.

Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 302.000,00 Euro.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

27/04/2018, Ora locale: 12:00.

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110623-2018:TEXT:IT:HTML&src=0 

Indirizzo principale: http://www.halleyweb.com/c057003/hh/index.php

Indirizzo del profilo di committente: https://www.halleyweb.com/c057003/zf/index.php/bandi-di-gara/profilo-committente/index

 

● Italia-Brescia: Servizi di progettazione di edifici - 2018/S 047-103442

Ente aggiudicatore

Università degli Studi di Brescia, Piazza del Mercato 15, Brescia.

Persona di contatto: Ing. Francesco Bianchi, Tel.: +39 0302989338

E-mail: francesco.bianchi@unibs.it.

Descrizione

Progettazione definitiva ed esecutiva con relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in via Porta Pile.

La partecipazione alla gara è ai seguenti soggetti:

ingegneri o architetti, iscritti ai rispettivi ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un professionista responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;

- almeno un architetto per interventi su immobile in centro storico;

- ingegnere per interventi sulle strutture in zona sismica;

- ingegnere per la parte impiantistica;

- soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri;

- soggetto abilitato alla progettazione antincendio;

- geologo per la redazione della relazione geologica.

Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 414.372,42 Euro.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

18/05/2018, Ora locale: 16:00.

Link

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103442-2018:TEXT:IT:HTML&src=0

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.unibs.it

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso questo indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it

 

Sintesi di monitoraggio legislativo 16 febbraio - 2 marzo 2018

Inviato da admin il

In vista delle elezioni politiche 2018, la Fondazione Inarcassa ha lanciato un Manifesto programmatico, rivolto alle formazioni politiche in campo, che raccoglie i principali temi d'interesse della categoria di architetti e ingegneri liberi professionisti. Conseguentemente, sui nostri canali social, è partita una campagna che ha avuto l’obiettivo di definire il campo di azione attorno a tre grandi temi di interesse della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti: equo compenso; codice appalti; doppio lavoro.

Qui potrete scaricare il Manifesto programmatico di Fondazione Inarcassa.

 

Buona lettura a tutte/i.

 

 

 

LAVORI PUBBLICI

Dpcm dibattito pubblico sulle grandi opere

La commissione Ambiente della Camera ha approvato il parere sul dpcm che introduce il dibattito pubblico sulle grandi opere.

Il parere prevede due condizioni al decreto, in particolare si richiede di riportare nell'ambito del dibattito pubblico le infrastrutture energetiche e monitorare gli effetti dell'applicazione delle nuove norme per correggere eventuali storture con un decreto correttivo.

La prima condizione posta dalla Commissione prevede di riportare nell'ambito dei progetti sottoposti alla consultazione dei territori tutte le opere energetiche come centrali idroelettriche, oleodotti, gasdotti, impianti eolici e strutture destinate al trattamento di combustibili nucleari, inserite nella prima bozza del decreto e poi espunte, ricostruisce la stessa commissione «per tenere conto del parere del ministero dello Sviluppo economico». «L'inserimento delle infrastrutture energetiche tra le opere da sottoporre a dibattito pubblico appare necessario in ragione delle caratteristiche di tali opere, del loro impatto sul territorio e della volontà del legislatore all'atto della definizione dei criteri di delega».

La seconda condizione riguarda invece la previsione di un adeguato periodo di sperimentazione dell'applicazione del decreto. 

Dalla Commissione arriva anche il suggerimento di prevedere delle linee guida ad hoc per lo svolgimento della consultazione in base alle diverse tipologie di opere da sottoporre al dibattito.

Dopo quello del Consiglio di Stato, il parere della Commissione parlamentare è l'ultimo passaggio previsto prima dell'approvazione definitiva del decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Decreto ministeriale direttore dei lavori

La Commissione Ambiente della Camera ha approvato il parere favorevole con osservazioni allo schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.

La prima osservazione approvata riguarda l’opportunità di specificare che le varianti migliorative non devono alterare il progetto e di conseguenza le categorie di lavori.

La seconda osservazione è volta a prevedere, nel caso di sospensione dei pagamenti all’esecutore per inadempimento delle imprese subappaltatrici, i casi in cui non si procede al pagamento diretto, come previsto all’art. 105 del decreto codice appalti.

L’iter sarà concluso con l’approvazione del parere della Commissione Lavori pubblici del Senato per le eventuali modifiche che il Ministero dovrà fare al provvedimento, poi servirà la firma definitiva da parte del Ministro delle Infrastrutture e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

 

 

Edilizia

 

Decreto "glossario" unico nazionale degli interventi di edilizia libera

Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Deliro ha firmato il decreto recante l’adozione del glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera.

Il decreto contiene un elenco di opere di edilizia privata nel cd."glossario" unico nazionale degli interventi di edilizia libera, cioè quelli che non sono così rilevanti da richiedere una Cil o una Cila e tanto meno una Scia o un permesso di costruire.

L'elenco non è "esaustivo" ma resta aperto a eventuali future integrazioni. Inoltre, è prevista una tabella del glossario che contiene la definizione dell'intervento e i riferimenti normativi.

L'elenco ha l'utilità pratica di attestare e confermare nel dettaglio gli interventi per i quali si può procedere senza avviare procedure edilizie di alcun tipo. 

Adesso il testo dovrà essere firmato dalla ministra per la Semplificazione e Funzione pubblica, Marianna Madia e subirà i controlli di rito, per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo sarà inoltre pubblicato sui siti istituzionali dei due ministeri coinvolti e della conferenza unificata.

 

 

PROFESSIONISTI

 

Professionisti per l’Italia

Lo scorso 21 febbraio a Roma nel corso di una conferenza organizzata dal Comitato Unitario delle professioni (CUP) e dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) riuniti nell’Alleanza “Professionisti per l’Italia” sono state espresse “Idee per la modernizzazione del Paese”.

In particolare le proposte delle associazioni erano volte ad incentivare il lavoro autonomo modificando il regime dei minimi, razionalizzare la spesa pubblica identificando gli ambiti strategici di intervento pubblico e privato e promuovere politiche mirate alla rigenerazione urbana. 

Sul fronte lavoro i professionisti chiedono alle forze politiche di rafforzare il sostegno al lavoro autonomo, per il quale chiedono modifiche al regime dei minimi che innalzino i limiti della deducibilità fiscale dei beni strumentali e intervengano sull’automatismo che ne prevede l’abbandono al superamento della soglia.

Inoltre, chiedono che sia favorita l’integrazione e la co-progettazione tra figure professionali con esperienza e competenza nel settore ambientale, sociale ed economico/giuridico al fine di garantire la corretta ed efficace gestione e pianificazione ambientale.

Qui per approfondire

 

FISCO

 

Detrazioni per le spese di progettazione

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha previsto una detrazione fiscale del 36% per le spese sostenute nel 2018 (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello di un contribuente precisando che tra le spese per cui spetta la detrazione sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Qui per approfondire

 

Newsletter Fiscale Marzo 2018

Inviato da admin il

Nuovo appuntamento con il servizio di newsletter di informazione in ambito fiscale, servizio curato dallo Studio Commercialista Pertile-Sensi. 

In questa newsletter troverete:

SCADENZARIO FISCALE    

NOVITA’ FISCALI E AMMINISTRATIVE    
Certificazione Unica 2018    
Sismabonus    
Il professionista deduce i canoni di locazione versati alla ‘sua’ società: per la Commissione Provinciale di Reggio Emilia, il risparmio non è necessariamente indebito    
Vietato l’invio di mail promozionali alla PEC dei professionisti senza consenso    

RISPOSTE AI QUESITI     

 

Scarica la NEWSLETTER FISCALE MARZO 2018

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 4/2018

Inviato da admin il

Con il quarto numero della presente rubrica, si profilano ai lettori gli ulteriori sviluppi concernenti l’attività di contrasto a bandi e/o ad avvisi di gara irregolari - aventi ad oggetto l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria - posta in essere nel corso dell’ultimo mese nei confronti delle Amministrazioni Appaltanti. 

Le clausole di lex specialis che subordinano il pagamento del compenso professionale all’ottenimento del finanziamento pubblico per la realizzazione dell’opera.

In palese contrasto con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, alcune Amministrazioni hanno di recente pubblicato bandi di gara che subordinavano il pagamento del compenso professionale – o parte di esso – all’ottenimento del finanziamento pubblico per la realizzazione di opere rispetto alle quali è stato richiesto ai professionisti l’espletamento dei relativi servizi di architettura e ingegneria.  Ciò, in particolare, è quanto accaduto con riguardo ai servizi banditi dal Comune di San Costantino Calabro (VV) e dal Comune di Venticano (AV).

In entrambi i casi, la Fondazione Inarcassa, per mezzo dello Studio Legale Rotigliano, ha diffidato le Amministrazioni aggiudicatrici, evidenziando che una previsione di tale sorta viola inopinatamente l’art. 113, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi di tale norma, infatti, gli oneri inerenti alla progettazione ovvero, in genere, alle prestazioni professionali specialistiche necessarie per la redazione di un progetto “fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”. Pertanto, espressamente, la legge vieta alle Stazioni Appaltanti di affidare un incarico di progettazione in assenza delle risorse indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica. 

Sotto tale profilo, anche l’Anac si è ampiamente espressa sulla illegittimità di clausole che subordinano il pagamento di una prestazione all’ottenimento del relativo finanziamento, evidenziando che “La progettazione di un’opera non può costituire un’attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l’opera sia stata non solo programmata, ma sia stata anche indicata l’effettiva reperibilità delle somme necessarie a realizzarla” (Anac, delibera n. 19 del 18/2/15).

Quanto ai casi richiamati, inoltre, si segnala che il Comune di San Costantino Calabro ha riscontrato negativamente la diffida a procedere al ritiro ovvero alla modifica dell’avviso di gara.

 Il ritiro in autotutela.

Ha provveduto al ritiro in autotutela dell’avviso di gara, invece, l’Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” del Comune di Capua (CE). Tale avviso, avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituzione Scolastica, risultava illegittimo perché non indicava il criterio attraverso il quale era stato determinato il compenso previsto a favore del professionista aggiudicatario. Infatti, poiché tale servizio risulta rientrare fra i cd. servizi tecnici, l’importo da corrispondere per la sua prestazione doveva essere determinato, al pari di quelli previsti per i servizi inerenti all’architettura e all’ingegneria, rispettando i parametri dettati dal d.m. 17 giugno 2016 (sul punto, cfr. Linee guida Anac n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con delibera n. 973 del 14/9/16). Invero, a questo riguardo, anche la giurisprudenza ha affermato che “benché la stazione appaltante sia dotata di un'ampia discrezionalità, da esplicarsi nei limiti legalmente prestabiliti, nell'individuazione degli elementi caratterizzanti un qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni che devono essere richieste agli offerenti, le loro modalità di esecuzione e il prezzo che verrà corrisposto per l'esecuzione dei servizi richiesti (Consiglio di Stato, IV, 15 settembre 2006, n. 5377), e ciò come diretta conseguenza, oltre che del potere discrezionale amministrativo, anche della circostanza che nessun operatore privato è obbligato a contrarre con l'ente pubblico interessato allo svolgimento del servizio, tuttavia il legislatore ha previsto dei temperamenti alla libertà di scelta dell'Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità di carattere sociale - come la garanzia del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc. - sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale. Nel caso in esame, invece, dalle risultanze istruttorie sopra riportate emerge la non regolare individuazione, da parte della stazione appaltante, dei corretti criteri per la predisposizione del bando di gara, che ha determinato l'individuazione del prezzo posto a base d'asta in maniera del tutto incongrua” (Tar Puglia – Bari, Sez. I, 5/6/13, n. 915).

Condividendo quanto segnalato ed esposto dallo Studio Legale Rotigliano, per conto della Fondazione Inarcassa, l’Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco”, adeguando la propria condotta alle prescrizioni vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici, ha provveduto al ritiro in autotutela dell’avviso di gara.

Per il medesimo profilo di illegittimità sono stati diffidati anche l’Anas di Umbria e l’Ater Teramo – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale

Le clausole restrittive della concorrenza.

Altre Amministrazioni sono state recentemente diffidate ad agire in autotutela, in quanto, gli avvisi di gara e i bandi pubblicati risultavano restringere arbitrariamente la concorrenza. Ci si riferisce, ad esempio, agli avvisi pubblicati dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR), dal Commissario Straordinario per il recupero del Comprensorio di Cave del Predil e dal Comune di Arsié (BL), che richiedevano ai professionisti requisiti di partecipazione, concernenti l’idoneità tecnico-professionale, eccessivamente restrittivi rispetto ai particolari servizi oggetto delle bandite procedure pubbliche. A questo riguardo, invero, la giurisprudenza ha evidenziato che “Pur se infatti attiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara - anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge in maniera da assicurare il perseguimento ottimale dell'interesse pubblico concreto oggetto dell'appalto da affidare - occorre comunque che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti. Tale scelta diviene dunque sindacabile allorché venga riconosciuta –come nel caso odierno ove viene richiesta un’iscrizione per un attività che non deve essere svolta– manifestamente arbitraria e sproporzionata in quanto inutilmente discriminatoria e lesiva della par condicio e della concorrenza” (Tar Campania, Sez. VII, 11/05/2016, n. 2393). 

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Sostieni la nostra Campagna Social #Elezioni2018

Inviato da admin il

PROPOSTE PROGRAMMATICHE A TUTELA E PROMOZIONE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI 

La Fondazione Inarcassa lancia una campagna social in vista delle prossime Elezioni Politiche per promuovere le proposte a tutela degli architetti e ingegneri liberi professionisti.

A partire da oggi, e per i prossimi sei giorni, pubblicheremo sulle nostre pagine Facebook e Twitter dei post relativi alle tre azioni concrete che riteniamo siano cruciali essere realizzate dal prossimo governo: 

  • Equo compenso, Avanti con i decreti attuativi.
  • Stop al doppio lavoro, No alla corruzione.
  • Più opportunità ai giovani professionisti.

Condividi sul tuo profilo i post #Elezioni2018 che trovi sui nostri social a questi link:

https://www.facebook.com/fondazionearching/

https://twitter.com/FondazioneArchI

 

ABBIAMO BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO PER DARE FORZA ALLE NOSTRE PROPOSTE!

 

Leggi qui il documento programmatico completo

Elezioni Politiche 2018: il Manifesto Programmatico di Fondazione Inarcassa

 

▪      Un piano nazionale per la tutela e la sicurezza del territorio

▪      Equo compenso, completare l’iter con gli opportuni provvedimenti attuativi

▪      Doppio lavoro, una norma chiara e precisa per evitare le “porte girevoli”

Newsletter Sportello Pronto Europa "Bandi ed Eventi Europei" - 28 febbraio 2018

Inviato da admin il

Settore BANDI EUROPEI

 

● Bandi del Programma PRIMA – Nuovo Partenariato di Ricerca e Innovazione per l’Area del Mediterraneo

L'obbiettivo generale di PRIMA è prevedere soluzioni innovative comuni nel settore dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area mediterranea.

L’iniziativa si fonda su 3 Priorità Tematiche: 

1. Gestione sostenibile delle risorse idriche nelle aree aride o semi aride del Mediterraneo; 

2. Sistemi agricoli sostenibili nell’ambito dei limiti ambientali propri dell’area mediterranea;

3.  La catena di valore alimentare mediterranea per lo sviluppo regionale e locale.

Possono presentare progetti le seguenti categorie di soggetti: Imprese, enti di ricerca privati, università, istituti ed organizzazioni di ricerca. Per la presentazione dei progetti è necessaria la composizione di un partenariato di almeno tre soggetti provenienti da tre diversi Stati aderenti all’iniziativa.

PRIMA ha annunciato l’uscita dei suoi primi bandi, aperti sia per la Sezione 1 (per progetti interamente finanziati con fondi europei), sia per la Sezione 2 (per progetti finanziati con fondi nazionali e presentati attraverso una procedura sia internazionale che nazionale).

Tutti i bandi sono strutturati su due fasi successive: in Fase 1 è sufficiente presentare una Proposta Preliminare e nella Fase 2 solo i soggetti che hanno ricevuto una valutazione positiva potranno presentare la Proposta Completa.  La Fase 1 della Sezione 1 si chiude il 17 aprile 2018; mentre la Fase 1 della Sezione 2 si chiude il 27 Marzo 2018.

Il MIUR supporterà tutti gli argomenti del bando della Sezione 2 con un budget di 7 milioni di euro, come contributo a fondo perduto. Il finanziamento massimo richiedibile dai partecipanti italiani per un progetto è il seguente: 500.000 euro se il partecipante italiano è coordinatore; 350.000 euro se è non è coordinatore. Il cofinanziamento massimo da parte del MIUR può arrivare a coprire fino al 70% delle spese ammissibili di progetto, a seconda del tipo di attività svolta e dal tipo di soggetto proponente.

Link: 

Website ufficiale di PRIMA: http://www.prima4med.org/ 

Link a PRIMA sul sito del MIUR: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx 

 

● Bandi del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, Azioni di Prevenzione e Preparazione – Scadenza per la presentazione dei progetti: 25 Aprile 2018

Il Meccanismo Europeo di Protezione Civile mira a rafforzare la cooperazione tra la UE e gli Stati membri per facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile, al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. Sono attualmente aperti due bandi che riguardano Azioni di Prevenzione (attività intese a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale e marino; scambio di buone pratiche e cooperazione fra attori coinvolti in azione di protezione civile) ed Azioni di Preparazione (attività di organizzazione delle capacità di mezzi umani e materiali, sotto forma di azione condotta in anticipo, in virtù della quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a una catastrofe; sperimentazione di nuove tecnologie e procedure di risposta in caso di emergenza).

Possono presentare progetti i soggetti giuridici privati, gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, costituendo un partenariato almeno di tre enti provenienti da tre Stati diversi aderenti al Meccanismo. I progetti devono avere una durata di non oltre 24 mesi. Il contributo massimo concesso dalla UE ammonta a 800.000 euro per progetto, per un totale del 75% dei costi totali ritenuti ammissibili.

Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2018-pp-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2018-PP-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 

 

Settore EVENTI EUROPEI

 

● Giornata Informativa Nazionale sui Bandi del Programma PRIMA – 2 MARZO 2018, Roma

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca organizza per venerdì 2 Marzo una Giornata Informativa sui bandi PRIMA 2018 con l’obiettivo di presentare le regole di partecipazione ai bandi Section 1 e Section 2 lanciati lo scorso 6 febbraio 2018 sulle 3 tematiche di PRIMA (Management of water, Farming systems ed Agro-food value chain). 

La partecipazione all’evento del 2 marzo è subordinata alla disponibilità dei posti che verranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo on line entro il 28 febbraio.

Link:

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-il-2-marzo-al-miur-l-info-day-per-presentare-le-regole-di-partecipazione-ai-bandi-prima 

 

● EUBCE 2018 – 26sima Conferenza ed Esibizione Europea sulla Biomassa – 14-18 Maggio 2018, Copenhagen, Danimarca

La “European Biomass Conference e Exhibition (EUBCE)” è un evento annuale mondiale che dal 1980 si svolge in diverse sedi in tutta Europa. Si tratta del forum di discussione più importante nell’ambito delle biomasse, al quale partecipano ricercatori, ingegneri, tecnologi, policy makers, istituzioni finanziarie e organizzazioni che si occupano degli standard di certificazione. In combinazione con una mostra internazionale, l’EUBCE rappresenta la piattaforma leader per la raccolta, lo scambio e la diffusione del know-how scientifico nel settore della biomassa sui principali ambiti di interesse: dai bioliquidi ai biocarburanti per calore, elettricità, e trasporti, dai prodotti a base dei biocarburanti a tutto ciò che riguarda tutti gli aspetti di ciascuna catena di valore, dalla fornitura alla logistica e alle tecnologie di conversione, dall’applicazione industriale dei risultati della ricerca agli impatti sull’ambiente, dagli aspetti del mercato e del commercio alle strategie politiche e non da ultimo al ruolo della biomassa come fonte nei sistemi energetici integrati. Nel corso dell’evento (il 15 maggio) saranno organizzati incontri bilaterali di business con potenziali partner commerciali, preventivamente pianificati. Il 18 maggio sarà il giorno dedicato al tour tecnico presso un impianto di biogas della zona (NGF Holsted Biogas Plant).

Per la partecipazione all’evento è necessaria la registrazione ed il pagamento della quota (entro il 6 marzo 2018 con tariffa agevolata). 

Links: 

Sito dell’evento: http://www.eubce.com/

Sito dove poter registrare il proprio profilo per la partecipazione agli incontri bilaterali di business ed esprimere la preferenza fra i soggetti registrati: https://eubce2018.b2match.io/ 

 

● Online il nuovo Portale TRIMIS sul monitoraggio degli investimenti in Innovazione e Ricerca nel settore dei Trasporti in UE

TRIMIS (Sistema Informativo e di Monitoraggio su Ricerca e Innovazione nel settore dei Trasporti) è una piattaforma online lanciata dalla Commissione Europea – Direzione Generale Mobilità e Trasporti - per analizzare l’efficacia dell’innovazione in materia di mobilità ed il suo impatto sulla strategia energetica europea. Questo strumento è utile ai ricercatori ed ai soggetti operanti nel settore mobilità per identificare le innovazioni più promettenti per il futuro e le aree nelle quali si rivolgono gli interventi e i finanziamenti pubblici in materia. Nello specifico TRIMIS contiene dati accessibili liberamente su mappe ed analisi delle nuove tecnologie in materia di trasporti, degli investimenti attuali in ricerca e innovazione, inclusi i possibili sviluppi in termini di applicazioni future e contiene una panoramica completa di tutti i progetti europei svolti ed in svolgimento in questa materia.

Link: https://trimis.ec.europa.eu/ 

 

● Flora Robotica – L’ambizioso progetto europeo nel settore dell’Architettura Green

A Lubecca biologi, architetti, informatici e specialisti della robotica del progetto di ricerca europeo Flora Robotica stanno studiando come i robot e le piante possono interagire per costruire strutture architettoniche. Una visione futuristica, ma non impossibile. Il progetto è interamente finanziato con fondi europei ed ha una durata di 4 anni, fino a Marzo 2019; il suo budget è di 3,6 milioni di euro.

Gli architetti stanno cercando di capire se strutture costituite da piante e robot potrebbero essere prodotte in modi economicamente efficienti, quindi stanno studiando come ottenere modelli molto diversi, con vari materiali.

Link: 

Sito ufficiale del Progetto UE: http://www.florarobotica.eu/ 

Link al video di presentazione: http://it.euronews.com/2018/01/22/le-case-del-futuro-robot-e-piante 

 

Sintesi di monitoraggio legislativo 2 - 16 febbraio 2018

Inviato da admin il

LAVORI PUBBLICI

 

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove linee guida sui commissari di gara

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida dell’Anac, attuative del Codice Appalti, sui commissari di gara.

Le linee guida prevedono che i commissari di gara possono essere sia interni sia esterni alla stazione Appaltante e che siano iscritti ad un albo tenuto dall’Anac.

Qualora l’importo della gara sia inferiore alle soglie comunitarie, e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la Stazione Appaltante potrà nominare alcuni componenti interni nella commissione ma il presidente dovrà invece essere esterno.

Le linee guida contengono inoltre un Allegato in cui è possibile visionare l’elenco dei professionisti, suddivisi per ambito professionale, che possono far parte delle commissioni giudicatrici.

Qui per approfondire.

Qui il testo.

 

La normativa del subappalto al vaglio della Corte di Giustizia UE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione un quesito di interpretazione del diritto comunitario, per verificare se l’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, osti o meno con la disciplina comunitaria.

Riguardo al subappalto, la Corte di Giustizia UE aveva già bacchettato la Lituania per aver posto limiti più restrittivi a quelli previsti dalle Direttive UE.

Nel caso di specie, l'Ordinanza n. 148/2018 del TAR lombardo è stata emessa a seguito del ricorso presentato da un'impresa per essere stata esclusa dalla procedura di gara per aver superato la percentuale del 30% prevista come limite al subappalto dalla normativa nazionale.

In particolare, le norme in questione sono quelle contenute nel Codice dei contratti:

- art. 105, comma 2, terzo periodo, ai sensi del quale "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"; - art. 105, comma 5, a tenore del quale “Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”; - art. 89, comma 11 che fa riferimento alle “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.

Sul tema subappalto si era già espresso il Consiglio di Stato con il Parere n. 855/2016 e con il Parere n. 782/2017.

Con il primo, i giudici di Palazzo Spada avevano osservato che il legislatore nazionale potrebbe porre limiti di maggior rigore rispetto alle direttive europee, che non costituirebbero un ingiustificato goldplating, ma sarebbero giustificati da pregnanti ragioni di ordine pubblico, di tutela della trasparenza e del mercato del lavoro. Nello stesso parere il Consiglio di Stato ha anche affermato, in termini più generali, che “il maggior rigore nel recepimento delle direttive deve, da un lato, ritenersi consentito nella misura in cui non si traduce in un ostacolo ingiustificato alla concorrenza; dall’altro lato ritenersi giustificato (quando non imposto) dalla salvaguardia di interessi e valori costituzionali, ovvero enunciati nell’art. 36 del TFUE”.
Con il secondo parere, il Consiglio di Stato, dopo aver dato atto della giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui il diritto europeo non consente agli Stati membri di porre limiti quantitativi al subappalto, e dopo aver chiarito che tale giurisprudenza eurounitaria si è formata in relazione alla previgente direttiva 2004/18, si è espresso nei seguenti termini: “La nuova direttiva 2014/24 consente agli Stati membri di dettare una più restrittiva disciplina del subappalto, rispetto alla maggiore libertà del subappalto nella previgente direttiva. (...) la complessiva disciplina delle nuove direttive, più attente, in tema di subappalto, ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro, in una con l’ulteriore obiettivo, complessivamente perseguito dalle direttive, della tutela delle micro, piccole e medie imprese, può indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quantitative al subappalto, previste dal legislatore nazionale, non sono in frontale contrasto con il diritto europeo. Esse vanno infatti vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici”.

Secondo una riflessione del TAR "la misura drastica della limitazione quantitativa del subappalto al 30% dell’importo complessivo del contratto non sembra rappresentare lo strumento più efficace ed utile (che “non vada oltre quanto è necessario a tal fine”) al soddisfacimento dell’obiettivo di assicurare l’integrità del mercato dei contratti pubblici; tale obiettivo, infatti, pare potersi ritenere già adeguatamente soddisfatto per mezzo delle nuove previsioni che consentono (purché correttamente applicate) di effettuare verifiche e controlli più pregnanti rispetto al passato, finalizzate a garantire che il subappalto venga affidato, in condizioni di trasparenza, ad operatori capaci e immuni da controindicazioni".

In definitiva, quindi, i giudici lombardi hanno riproposto all’attenzione europea la compatibilità di una norma il cui destino, anche alla luce dei precedenti, sembra a questo punto abbastanza segnato.
A meno che non si affermi la tesi del Governo italiano, che ha più volte sostenuto l’attuale disciplina del subappalto rilevando la particolare “sensibilità” della materia in termini di presidio della legalità e di lotta alla corruzione.

 

Dpcm Dibattito pubblico: emanato il parere del Consiglio di Stato

Il dpcm sul dibattito pubblico, previsto dall'articolo 22, comma 2 del Codice dei contratti, dopo essere stato sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, ha ottenuto il parere da parte del Consiglio di Stato.

Il parere che il Consiglio ha reso sullo schema di Dpcm suggerisce le correzioni che contribuiscono a rendere il testo coerente con le finalità per le quali il codice lo ha previsto.

In particolare la prima osservazione riguarda il fatto che il decreto - per come è stato scritto – è di scarsa applicazione, poichè impone il dibattito pubblico per infrastrutture a rete da almeno 500 milioni di euro e per infrastrutture puntuali da almeno 300 milioni di euro.

Queste soglie economiche sono di importo troppo elevato da finire per rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità di maggior rilievo del nuovo Codice dei contratti e che, se bene utilizzato, potrebbe costituire anche un valido strumento deflattivo del contenzioso.

Pertanto il Consiglio di Stato suggerisce di intervenire modificando il livello delle soglie dimensionali indicate per le diverse tipologie di opere allo schema di decreto previa analisi spettrale dell'andamento delle rilevazioni statistiche a curva statistica degli importi di gara.

La seconda osservazione riguarda l’aver reso poco incisiva l'attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico. I giudici rilevano la necessità di potenziare l'attività di monitoraggio successivo ad essa demandato dalla legge, prevista dall'articolo 4, comma 6, lettera e), dello schema di decreto.

Si suggerisce altresì di includere nel perimetro di applicazione non solo i beni del patrimonio culturale e naturale tutelati dall'Unesco ma anche i «beni culturali e del paesaggio tutelati dal d.lvo 22 gennaio 2004, n. 42» (articolo 3). Inoltre i giudici suggeriscono di prevedere un numero di componenti dispari all'interno della commissione nazionale per il dibattito pubblico, «per evitare situazioni di stallo nei casi in cui una decisione debba essere presa a maggioranza» (articolo 4). Ai fini dell'efficacia del dibattito pubblico, appare ragionevole anche il suggerimento di indicare un termine entro cui il coordinatore del dibattito pubblico deve concludere i lavori (articolo 6), e anche un termine entro il quale avviare il dibattito pubblico sull'opera (articolo 8).

Adesso il testo verrà nuovamente sottoposto all’esame della Commissione parlamentare Ambiente della Camera dei deputati il prossimo 20 Febbraio ai fini dell’espressione del parere.

Qui per approfondire

 

Linee guida Anac sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia: parere del Consiglio di Stato

Il parere rilasciato dai giudici di Palazzo Spada riguarda le procedure che le stazioni appaltanti devono seguire per garantire la rotazione degli incarichi.

Il Consiglio di Stato condivide le indicazioni dell'Anac sui paletti necessari per scongiurare il rischio che i piccoli appalti vengano affidati - senza gara - sempre alle stesse imprese. E anzi fa un passo di più per evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Il Consiglio ribadisce che il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento. Pertanto il principio è derogabile ma con motivazioni stringenti, seppure meno rigorose per chi ha semplicemente partecipato alle precedenti procedure senza essere uscito vincitore.

Il Consiglio di Stato promuove infine la scelta di semplificazione delle operazioni di verifica dei requisiti delle imprese puntando sulle autodichiarazioni per gli incarichi sotto i 20mila euro. Tuttavia precisa che bisogna tener conto di tre indicazioni: la prima è che l'autodichiarazione dei requisiti posseduti dalle imprese deve essere effettuata tramite Dgue; la seconda riguarda i funzionari pubblici incaricati del ruolo di Responsabile del procedimento (Rup) dell'appalto a cui tocca il delicato compito di valutare se effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune. Di qui il suggerimento di chiedere alle stazioni appaltanti di dotarsi di un regolamento ad hoc in cui prevedere lo svolgimento di controlli a campione sui micro-affidamenti. Infine l’ultimo rilievo riguarda le modalità per risolvere il contratto nel caso in cui i controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese evidenziassero delle falle. Questa conseguenza deve essere sempre oggetto di una apposita, specifica, previsione contrattuale, inserita a cura della stazione appaltanti.

Qui per approfondire.

 

Decreto Mit funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione: emanato il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema del decreto elaborando delle osservazioni complessivamente positive.

Una prima osservazione riguarda la regola delle incompatibilità fissata dal decreto, nella parte in cui stabilisce che al direttore dei lavori è precluso accettare nuovi incarichi professionali da parte dell'esecutore, dall'aggiudicazione sino all'approvazione del certificato di collaudo.

Da un lato, infatti, la Commissione ha ribadito che la sede appropriata per la disciplina delle incompatibilità è la legge e che le indicazioni fornite dal Ministero potrebbero essere viziate tra l'altro da eccesso di delega; dall'altro lato, ha invece posto in rilievo che, in caso di conferma della norma, non bisognerebbe circoscrivere il suo ambito di applicazione ai "nuovi" incarichi professionali, in quanto un'incompatibilità può essere ravvisata anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall'esecutore.

Ulteriore osservazione invece fa riferimento alla disciplina dei rapporti tra il direttore dei lavori ed il Rup.
Il Consiglio di Stato si è interrogato sulla utilità del Responsabile del procedimento, considerato che l'articolo 101, comma 1, del Codice, già assegna al Rup la funzione di direzione dell'esecuzione del contratto, nell'ambito della quale egli "si avvale" del direttore dei lavori. Di conseguenza - in caso di mantenimento del testo - la norma dovrebbe essere riformulata individuando come destinatario del precetto il direttore dei lavori. Allo stesso modo, è stata rilevata l'opportunità di riformulare la norma, anche nella parte relativa ai rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dal T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo il decreto ministeriale, nell'ipotesi in cui l'incarico di coordinatore venga affidato ad un soggetto diverso dal direttore dei lavori, lo stesso coordinatore assume le responsabilità per le funzioni assegnategli dalla normativa sulla sicurezza, «operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori». Ma, a tal ultimo riguardo, non è chiara la funzione di questo inciso finale, dopo l'enunciazione del principio secondo cui il coordinatore opera «in piena autonomia», considerato che, in base al d.lgs. n. 81/2008, tale soggetto già assume tutti i compiti connessi alla sicurezza nella fase esecutiva dei lavori e le relative responsabilità; e, quindi, andrebbero evitate previsioni normative che possano dar luogo ad interpretazioni derogatorie rispetto alle regole di carattere generale contenute nel testo unico di settore.

Il testo proseguirà il suo iter e verrà nuovamente sottoposto all’esame della Commissione parlamentare Ambiente della Camera dei deputati il prossimo 20 Febbraio ai fini dell’espressione del parere.

Qui per approfondire

 

Dpcm di Qualificazione delle Stazioni appaltanti 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'art.38 comma 2 del Codice appalti è stato trasmesso dalla stessa Presidenza ai ministeri competenti per la messa a punto definitiva della norma. 

La disciplina ha istituito presso l'Anac un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, al quale le amministrazioni dovranno iscriversi per poter esercitare tutte le attività legate ai contratti pubblici, eccezion fatta per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche), Consip, Invitalia ed i soggetti aggregatori regionali, che sono considerati già qualificati di diritto. 

L'iscrizione all'elenco sarà necessaria per bandire le gare di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro, oltre che quelle di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40 mila euro; e la qualificazione così ottenuta attesterà la capacità della P.a. di gestire direttamente gli ambiti di attività relativi alla programmazione e alla progettazione (AP), alla gestione e al controllo della fase di affidamento (AA), e infine alla gestione e al controllo della fase di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE). Si tratta infatti di ridurre il numero dei centri di spesa. Il regolamento obbliga gli enti a investire sulle professionalità tecnico-economiche necessarie a gestire appalti, anche complessi.

Inoltre di particolare importanza è il tema della qualificazione riferita ai servizi di architettura e ingegneria. Attività che il Dpcm di fatto assimila e lega a doppio filo agli appalti di lavori. Al comma 4 dell'articolo 4 si legge infatti che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti predetti servizi. Una prescrizione che potrebbe limitare drasticamente lo spazio di manovra degli enti locali sui concorsi di idee o sui servizi di pianificazione urbanistica.

Sullo schema di Dpcm serve il parere del Consiglio di Stato e dell'Anac. Poi serviranno - una volta approvato il Dpcm - altre due misure attuative.

La prima è un provvedimento dell'Anac per stabilire l'attuazione della qualificazione. Questa sorta di sub-regolamento (previsto dal codice appalti) dovrà arrivare entro sei mesi a partire dall'entrata in vigore del Dpcm. Dopodiché, entro i successivi 90 giorni, il sistema di qualificazione entra finalmente in vigore.
Il secondo provvedimento attuativo consiste in un decreto dell'Economia (entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm) sulle «apposite linee guida esplicative» dei criteri sull'organizzazione delle stazioni appaltanti che svolgeranno le funzioni per conto degli enti che non hanno ottenuto la qualificazione. 

Poi c'è il periodo transitorio, che nel testo inviato a regioni e comuni è indicato in 18 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione conservano, fino ad avvenuta qualificazione, la capacità di espletare la propria attività, e di acquisire il codice indentificativo di gara (Cig).

 

CAM

Il Ministero dell’Ambiente interviene di nuovo per fornire una serie di chiarimenti sui Criteri ambientali minimi (CAM) da seguire nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali devono essere inserite nella documentazione di gara. In particolare, i criteri progettuali vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante può inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM oppure prevederne di simili, fermo restando la possibilità di elaborare criteri premianti nuovi e/o più stringenti.

Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che la stazione appaltante deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM.

Qui per approfondire.

Barriere architettoniche

La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere positivo alla bozza di decreto interministeriale che rifinanzia per 180 milioni di euro il fondo della legge 13/1989 per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati.

I 180 milioni provengono dal Fondo Investimenti (istituito con il comma 140 della legge di Bilancio 2017), nell'ambito delle assegnazioni 2017 del Ministero Infrastrutture (Mit), e coprono buona parte dei fabbisogni inevasi fino al 2017, segnalati negli ultimi mesi dalle Regioni al Mit (180 milioni su 230). Le Regioni ripartiranno a loro volta i finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati cittadini.

Il decreto di riparto delle risorse, proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà poi firmato dai Ministri dell’Economia delle Finanze, Pier Carlo Padoan, del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, e dallo stesso Delrio

Qui per approfondire

 

 

PROFESSIONISTI

 

Equo compenso

Il Ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha affermato che l’iter di revisione dei parametri ministeriali previsti dal decreto ministeriale 140/2012 per la determinazione dell’equo compenso per i professionisti è stato avviato dall’ufficio legislativo del dicastero. Ricordiamo infatti che con l’approvazione del decreto fiscale, lo scorso novembre, a tutti i professionisti sarà riconosciuto un equo compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenendo conto dei parametri previsti dai regolamenti delle singole professioni.

 

FISCO

 

Split payment: il meccanismo si applica dall’inserimento degli enti negli elenchi Mef

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso noto che, in coerenza con quanto precisato nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2017 (Qui il testo) (cfr. contenuti correlati), agli elenchi dei soggetti tenuti allo split-payment pubblicati sul proprio è attribuita efficacia costitutiva.

Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Qui per approfondire

 

Spesometro

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato l’invio telematico delle fatture del secondo semestre 2017 e le integrazioni e le correzioni dei dati delle fatture del primo semestre al 6 aprile 2018.

La nuova scadenza per l’invio telematico dello spesometro, riguarda sia la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 che l’invio di variazioni ed integrazioni dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017. La data per la scadenza del 6 aprile è stata dunque fissata a 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del 5 febbraio nel rispetto dello Statuto del Contribuente.
Con il nuovo provvedimento lo spesometro diventa “light”: grazie alle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 vengono, infatti, semplificate e ridotte le informazioni richieste. Tra le nuove misure: la comunicazione dei dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro; la scelta facoltativa di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale; l’invio delle comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, messo a disposizione sul proprio sito internet due software di supporto: uno per il controllo dei file delle comunicazioni e l’altro per la loro compilazione. Un’azione per agevolare i contribuenti e gli intermediari.

Qui per approfondire

 

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale n. febbraio 2018

Inviato da admin il

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 430/2018: non opera l’istituto dell’eterointegrazione della lex specialis nel caso in cui la stazione appaltante non richieda espressamente la relazione geologica.

 

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha deciso su un appello proposto da una società, seconda classificata, che aveva partecipato ad un appalto per la progettazione esecutiva.

Nello specifico, la doglianza principale a cui era affidato l’atto di gravame insisteva sul fatto che la ditta aggiudicataria aveva omesso di allegare all’offerta la relazione geologica. Va precisato, a tal proposito, che la lex specialis di gara non prevedeva alcun obbligo in tal senso.

Secondo quanto affermato dal Collegio “La società appellante si duole, con un primo ordine di censure, che la sentenza impugnata abbia disatteso la doglianza con la quale aveva lamentato l’illegittimità della disposta aggiudicazione della commessa a favore della Prodon per avere la ditta aggiudicataria omesso di includere nella propria compagine la figura del geologo, come pure di includere nella propria offerta tecnica la relazione geologica, in asserita violazione della lex specialis di procedura, nonché dalla normativa positiva vigente ratione temporis.

Trattandosi, a suo dire, di un elemento essenziale dell’offerta, come tale condizionante la stessa completezza e idoneità degli elaborati progettuali (il progetto definitivo essendo parte integrante dell’offerta), detta omissione avrebbe, per contro, dovuto ineludibilmente determinare l’esclusione della Prodon dalla gara, con consequenziale ed auspicata caducazione anche della disposta aggiudicazione della gara in suo favore.

Nel disattendere la così scandita censura, il primo giudice avrebbe, per tal via, erroneamente omesso di considerare che:

a) la normativa di gara avrebbe richiesto, in realtà, espressamente ai concorrenti di allegare all’offerta tecnica le relazioni specialistiche di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 207/2010, tra le quali non poteva non essere ricompresa la relazione geologica;

b) in ogni caso l’obbligo di allegare la relazione de qua doveva ritenersi derivare recta via dagli artt. 24 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, aventi carattere cogente e, quindi, immediata attitudine ad eterointegrare la disciplina concorsuale.

In particolare, nel critico ed argomentato assunto dell’appellante, la non equivoca prescrizione scolpita al paragrafo 3 della lex specialis di procedura (nella parte in cui imponeva che l’offerta tecnica, debitamente chiusa e sigillata, dovesse contenere, a pena di esclusione, il progetto definitivo dell’opera a realizzarsi, completo in ogni sua parte di relazioni, capitolati ed elaborati grafici, nel rispetto di quanto indicato dal d.p.r. n. 207/2010) avrebbe dovuto intendersi – proprio in forza dell’espresso richiamo all’art. 24 e 26 delle vigenti norme regolamentari – specificamente inclusivo (in difetto di motivata e contraria determinazione del responsabile del procedimento) della relazione geologica, ivi segnatamente prevista tra gli elementi indefettibili a corredo dell’offerta.

3.- La censura va disattesa.

3.1.- Con riferimento alla problematica della automatica eterointegrazione della normativa di gara ad opera dei citati artt. 24, 26 (e 35) del regolamento di esecuzione al previgente codice dei contratti pubblici di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, la Sezione, nella consapevolezza della ricorrenza di precedenti giurisprudenziali non univoci, ha da ultimo ritenuto – con maturato orientamento al quale occorre dare, in difetto di contrarie ragioni, sostanziale continuità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080, sulla scia di Id., 28 ottobre 2016, n. 4553) – che la formulazione delle norme richiamate deponga per il carattere solo eventuale delle relazioni specialistiche in sede di progettazione (definitiva od esecutiva).

3.2.- Siffatta conclusione emerge in effetti, già a livello di interpretazione letterale, dalla formula linguistica protasica utilizzata nelle evocate disposizioni normative (alla cui stregua solo “ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche” – e, quindi, non sempre e non necessariamente: id est, non quando, in concreto, non sussista la necessità di risolvere specifiche ed, appunto, “ulteriori” questioni tecniche – queste debbano formare oggetto di apposite relazioni “che definiscano le problematiche e indichino le soluzioni da adottare in sede di progettazione”: così, chiaramente, l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010).

3.3.- Per giunta, alla luce di una più comprensiva disamina della normativa sui livelli di progettazione recata dal d.P.R. n. 207 del 2010 ed in particolare in relazione all’art. 33, relativo ai “Documenti componenti il progetto esecutivo” (secondo cui quest’ultimo deve essere composto di tutte le relazioni specialistiche, “salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento”), va ribadito che tale disposizione “afferisce tuttavia all’attività progettuale che si svolge all’interno delle stazioni appaltanti, cosicché non ne può essere desunta una rilevanza «esterna», sotto forma di requisito di partecipazione alle procedure di gara in cui un segmento della progettazione […] sia affidato all’appaltatore privato” (cfr. ancora Cons. Stato, n. 4080/2017 cit.).

3.4.- Siffatto ordine di rilievi, del resto, si correla all’esigenza di non introdurre obblighi documentali sanzionati a pena di esclusione dalla gara in assenza di una specifica ed univoca previsione del bando, e dunque di una espressa richiesta da parte della stazione appaltante (esigenza, all’evidenza, non soddisfatta, neanche in implausibile prospettiva eterointegrativa, dal riferimento per relationem a previsioni regolamentari formulate in termini condizionati e di mera eventualità), posto che risulterebbero, altrimenti, violati i superiori principi eurocomuni di certezza e di salvaguardia dell’affidamento enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 2 giugno 2016, C-27/15.

3.5.- Per l’effetto, deve ribadirsi l’intendimento per cui l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.

Depone in questi sensi l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.

Per contro, l’applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall’odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall’altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. V, n. 4080/2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo espresso dal bando di gara (cfr., sul punto, Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).

3.6.- Sulle esposte premesse rileva la Sezione che nel caso di specie nessuna previsione di lex specialis imponeva espressamente di corredare l’offerta tecnica della relazione geologica e di indicare la figura del geologo, per cui l’impostazione del motivo d’appello in esame non può essere condivisa”.

Dunque, alla luce della summenzionata giurisprudenza, nel caso in cui un bando, avente ad oggetto la progettazione, non richieda espressamente, all’interno della compagine dei professionisti, l’indicazione di un geologo e la richiesta di presentazione di una relazione geologica, tale mancanza non viene sopperita dalla normativa dettata dal d.P.R. n. 207/10.

Avv. Giuseppe Acierno

 

 

 

 

LA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DEVE ESSERE SEMPRE ADEGUATAMENTE MOTIVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE

 

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la pronuncia n. 5854/2017 ha ribadito che, nelle procedure negoziate per l'affidamento dei contratti sottosoglia, l'applicazione del principio di rotazione imponga che l'affidatario uscente, normalmente, non debba essere nuovamente invitato, a meno che non ricorrano circostanze peculiari di cui la stazione appaltante deve dare evidenza attraverso una congrua motivazione. Inoltre, deve considerarsi legittima la c.d. clausola di territorialità, cioè la clausola che limita gli inviti esclusivamente alle imprese che operano nella circoscrizione territoriale dell'ente appaltante.

La vicenda prende le mosse dalla procedura negoziata indetta dal Comune di Trieste ex art. 36, co. 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento del servizio di allestimento palchi e dei connessi servizi tecnici relativi alla manifestazione “Trieste estate 2016”. Tra le clausole della procedura ve ne erano due che limitavano la partecipazione alla gara ai soggetti che nello svolgimento di precedenti servizi non avessero subito contestazioni da parte del Comune e avessero sede in una circoscrizione territoriale ben definita, e cioè nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Inoltre, veniva precisato che in sede di invito il Comune avrebbe fatto applicazione del principio di rotazione. Intervenuta l'aggiudicazione, il precedente affidatario del medesimo contratto, che pur avendo formulato tempestiva richiesta di invito non era stato invitato, proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo sollevando censure in merito a ciascuno degli aspetti sopra illustrati: applicazione del principio di rotazione, inviti limitati a chi non avesse subito contestazioni relativamente all'esecuzione di contratti precedenti, limitazione territoriale dei soggetti da invitare. Il Tar Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso ma le medesime censure venivano riproposte in sede di appello al Consiglio di Stato. 

Il giudice amministrativo ha ritenuto che “il principio di rotazione ‒ che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ‒ trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale.”

Quindi, secondo il Consiglio di Stato è necessario che il precedente affidatario, almeno come regola generale, venga escluso dagli inviti. Ne consegue che l'ente appaltante, nel concreto svolgimento della procedura negoziata, goda di due possibilità: la prima, che rappresenta la regola ordinaria, è quella di non invitare il precedente affidatario del contratto; quanto alla seconda possibilità, ossia laddove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito di quest’ultimo, essa “dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4)”. In definitiva, al lume di tale percorso argomentativo può affermarsi che l'affidatario del precedente contratto non possa vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del contratto successivo, che quindi non può trovare accoglimento nel giudizio instaurato.

Con la seconda censura il ricorrente mirava a far dichiarare illegittima la clausola con cui il Comune escludeva dal novero dei soggetti suscettibili di essere invitati coloro che in un precedente rapporto contrattuale erano stati oggetto di contestazioni in merito alle modalità di esecuzione dello stesso. In particolare la società ricorrente lamentava del suo mancato invito sotto questo profilo, laddove in sede di adempimento del precedente contratto aveva ricevuto solo contestazioni minori, prive in ogni caso del carattere di gravità che la normativa sui contratti pubblici richiede ai fini dell'esclusione dalle gare.

Anche questa censura è stata respinta dal Consiglio di Stato, in quanto “circa la questione delle inadempienze contrattuali, nel caso di specie risulta dagli atti (si veda quanto documentato dal Comune di Trieste nella propria comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio) che nel corso della precedente gestione erano sorte contestazioni tra la stazione appaltante e la Show Solution, che avevano comportato l’applicazione di una penale – non contestata in sede giudiziaria o amministrativa – da recuperarsi all’atto del pagamento della seconda tranche delle spettanze dell’appaltatrice (provvedimento dirigenziale n. 2207 del 2015), come poi in effetti avvenuto. Va inoltre ricordato che la Show Solutions era risultata altresì aggiudicataria, nel frattempo, di altri servizi nell’interesse della medesima amministrazione, il che – da un lato – ulteriormente porta ad escludere ipotetici intenti discriminatori in suo danno da parte di quest’ultima, dall’altro ancor più conferma – in funzione pro concorrenziale – l’opportunità del ricorso al principio di rotazione negli affidamenti, proprio ad evitare anomale concentrazioni – anche  solo di fatto – in tale delicato settore. Circa invece la questione della territorialità dei soggetti invitati, va richiamato il principio espresso da Cons. Stato, V, 20 agosto 2015, n. 3954, secondo cui la questione va risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione oggetto di gara. Ora, anche a prescindere dai dubbi sulla sussistenza di un obiettivo interesse all’accoglimento di tale motivo di ricorso in capo alla Show Solution, trattandosi di impresa avente sede legale nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (precisamente in San Dorligo della Valle - TS) e, dunque, non discriminata dalla clausola del bando impugnata, ritiene il Collegio che nel caso di specie l’obiezione sia infondata. Invero, è l’oggetto stesso del servizio da effettuarsi in favore del Comune di Trieste, articolato nell’allestimento palchi e service tecnici audio-luci per la realizzazione della manifestazione “Trieste Estate 2016”, che ha ragionevolmente indotto la stazione appaltante a privilegiare, nell’ambito della piattaforma informatica, del Me Pa, (che prevede la possibilità di selezionare gli operatori su base regionale o provinciale), le imprese in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste, incontestabilmente riferite ad un ben preciso territorio e ad un arco temporale circoscritto. Elementi, quindi, del tutto coerenti con l’esigenza, avvertita dalla stazione appaltante, che le ditte incaricate avessero la propria sede in un’area geografica non troppo distante dalla sede di esecuzione dell’appalto, al fine di garantire la costanza dell’intervento operativo e tecnico, nonché di supporto, nel corso delle giornate di svolgimento dell’evento.

Avv. Davide Ferrara

 

Iscriviti a