RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE GIUGNO 2018

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Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2381/2018: una società tra professionisti non può usare i requisti di un associato per partecipare ad una gara pubblica.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha sancito un importante principio in tema di appalti pubblici, a mente del quale “il partner associato (id est: l’associato in partecipazione) ad una società tra professionisti non può contribuire ad integrare i requisiti di partecipazione, di carattere tecnico – professionale ed economico – finanziario richiesti dal bando di gara alla società stessa che vi partecipa, se non attraverso la stipulazione di un contratto di avvalimento (o mediante l’attivazione delle altre forme di collaborazione previste dal codice dei contratti pubblici)”.

Nello specifico, la sentenza è stata resa in seno ad un appello in cui l’appellante chiedeva l’esclusione di una società di ingegneria perché, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale, aveva fato ricorso ai requisiti posseduti da un professionista associato (non socio).

L’Amministrazione al termine della gara aveva proceduto ad aggiudicare l’appalto alla società, ritenendo pienamente legittimo il concorrere dei requisiti dell’associato. Il raggruppamento secondo graduato, però, eccepiva l’illegittimità dell’aggiudicazione stante la carenza in capo alla società del predetto requisito, non potendo quest’ultima far ricorso ai requisiti posseduti da un soggetto estraneo alla compagine sociale.

Il TAR, in primo grado, non condividendo le censure avanzate dalla ricorrente rigettava il ricorso. In sede di appello, invece, i giudici di Palazzo Spada, fornendo una innovativa disamina della questione, hanno accolto l’appello.

A lume della sentenza in commento “La censura esaminata conduce ad affrontare la questione principale posta dal primo motivo di appello, vale a dire l’incidenza del ruolo rivestito dall’ing. Chianura nell’ammissione dell’aggiudicataria alla procedura, nonché nella valutazione dell’ offerta tecnica dello Studio Ancona & partners s.t.p..

L’appellante sostiene, al punto 1.2. dell’atto di appello, che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente riconosciuto all’associato di una società di professionisti di poter concorrere ad integrare i requisiti tecnico – professionali richiesti dal bando di gara per la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica, e che, dunque, lo Studio Ancona & partners s.t.p. poteva dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale ed economico – finanziari richiesti dall’art. 6 del bando confidando nel curriculum dell’ing. Chianura.

Tale conclusione, continua l’appellante, è in contrasto con l’art. 253, comma 15, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per il quale, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, le società tra professionisti possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi solo attingendo ai requisiti dei soci, se costituite in forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora rivestano la forma di società di capitali. Sarebbe, dunque, escluso il ricorso ai requisiti posseduti dai meri associati alla società.

L’appellante rileva, poi, il contrasto anche con l’art. 10, comma 4, lett. c) l. 12 novembre 2011, n. 183 che, nel disciplinare le società di professionisti, prevede che l’esecuzione dell’incarico sia opera solamente dei soci.

Quest’ultima disposizione assume rilievo anche ai fini della censura esposta nel secondo motivo di appello, che per evidenti ragioni di connessione, deve essere esaminata congiuntamente.

Lamenta l’appellante che, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, l’esperienza curriculare dell’ing. Chianura (e segnatamente, la circostanza che questi aveva progettato il PUG di Fragagnano, redatto di regolamento edilizio del PUG di Fragagnano e redatto di rapporto ambientale per la VAS del PUG di Fragagnano), ovvero di un associato e non di un socio, ha assunto rilevanza decisiva ai fini dell’attribuzione del punteggio allo Studio Ancona & partners s.t.p. che era risultato, per questa via, primo graduato.

I motivi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso l’esame dei rapporti intercorrenti tra l’ing. Chianura e lo Studio Ancona & Partners s.t.p..

La sentenza di primo grado si sofferma su tale profilo solo per evidenziare che l’associato fa parte a pieno titolo dell’organigramma sociale, senza che rivesta alcuna rilevanza la circostanza che abbia o meno il potere di uscire dalla compagine sociale.

Invero, l’ing Chianura riveste la posizione di “partner associato”; si tratta di qualifica espressamente prevista dallo Statuto della società versato in atti in questi termini: “I soci riconoscono la presenza, nella compagine dei professionisti della S.T.P., del Partener associato, senza diritto di voto nelle assemblee, nelle nomine, nelle decisioni relative all’andamento delle procedure di incarico e nella ripartizione delle spese, nonché nella firma degli elaborati, fatto salvo il concorso nella ripartizione degli utili per l’attività effettivamente da lui eseguita, pur svolgendo il ruolo professionale e tutti gli obblighi e i doveri rivenenti dall’appartenenza all’ordine professionale di competenza, concorrendo con il proprio curriculum alle referenze della società di professionisti, fermo restando i casi di incompatibilità previsti dal C.C. e dal Codice degli appalti. L’ammissione degli associati è decisa dai soci in assemblea ordinaria. In ordine agli aspetti contributivi e previdenziali gli Associati non hanno necessità di dichiarare la regolarità previdenziale in quanto non hanno titolo alla firma degli elaborati, avendo un rapporto di consulenza solo nei confronti della società e pertanto non accedono al conferimento diretto di incarichi da parte di soggetti terzi (pubblici e/privati) che conferiscono incarichi alla stessa società”.

Dalla disposizione statutaria si trae un convincimento diverso da quello espresso dalla sentenza impugnata: l’ing. Chianura si trova in una posizione assimilabile, più che al socio, all’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 Cod.civ.

Rilevano in tal senso:

- l’espressa previsione per la quale l’associato partecipa alla ripartizione degli utili prodotti dall’attività che ha effettivamente espletato in cambio di un apporto che consiste principalmente in un’attività consulenziale (in conformità allo schema tipico del contratto di associazione in partecipazione come delineato dal primo comma dell’art. 2549 Cod. civ.);

- la gestione dell’affare (così come dell’attività societaria) è rimessa unicamente alla società associante (come previsto dall’art. 2552, comma 1, Cod. civ.);

- i limiti di partecipazione all’affare sono esattamente definiti, con, in particolare, l’impossibilità per l’associato di ottenere il conferimento diretto dell’incarico (come previsto dall’art. 2552, comma 2, Cod.civ.).

Così ricostruito il rapporto dell’ing. Chianura con la società tra professionisti, la questione da risolvere è se questi possa, con il proprio curriculum professionale, integrare i requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziari di una società tra professionisti partecipante alla procedura in conformità a quanto richiesto dal bando di gara.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, il Collegio dà risposta negativa alla questione e proprio per le ragioni opposte a quelle individuate dal primo giudice.

L’evoluzione giurisprudenziale e normativa ha definito esattamente quali sono gli strumenti giuridici dei quali l’operatore economico, che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico e che non sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’amministrazione, può servirsi per ampliare le proprie competenze tecnico – professionali e capacità economico – finanziarie e poter così rispondere adeguatamente alla domanda proveniente dall’amministrazione appaltante.

Ferma restando la possibilità per gli operatori economici di associarsi secondo varie formule (i raggruppamenti temporanei, i consorzi temporanei o stabili, le aggregazioni di imprese nella forma del c.d. contratto di rete, il c.d. gruppo europeo di interesse economico, GEIE) l’apporto di un soggetto esterno all’operatore che ne ha bisogno per integrare i requisiti di partecipazione richiesti dal bando deve avvenire mediante lo strumento del contratto di avvalimento di cui all’art. 49 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in vigore al momento dello svolgimento della procedura in esame).

Tale forma di collaborazione consente ad un operatore, che sia privo di elementi esperenziali o requisiti economici, di partecipare alle procedure di gara e, d’altra parte, garantisce adeguatamente l’amministrazione, sia nella fase genetica, potendo verificare documentalmente l’effettività dell’impegno dell’ausiliaria, sia nella fase esecutiva, condividendo ausiliata ed ausiliaria la responsabilità nell’esecuzione dell’appalto (comma 4 dell’art. 49 cit.: “Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”).

La sentenza impugnata non è quindi condivisibile laddove esclude l’utilizzazione del contratto di avvalimento, probabilmente per aver erroneamente premesso che il partner associato fa parte a pieno titolo della compagine societaria in ciò differenziandosi dall’ausiliaria rispetto all’ausiliata; è vero, invece, che il partner associato in partecipazione resta estraneo alla compagine societaria e contribuisce solo al singolo affare (tanto è che in dipendenza degli esiti di questo partecipa agli utili). La sua condizione è dunque del tutto assimilabile a quella dell’ausiliaria rispetto all’ausiliata in relazione alla singola procedura di gara.

È chiaro, poi, che, in mancanza delle condizioni di legge, non vi è spazio affinchè questo giudice possa riconoscere, in prevalenza della sostanza sulla forma, natura di avvalimento al rapporto intercorrente tra l’ing. Chianura e lo Studio Ancona & partners.

In definitiva, il partner associato (id est: l’associato in partecipazione) ad una società tra professionisti non può contribuire ad integrare i requisiti di partecipazione, di carattere tecnico – professionale ed economico – finanziario richiesti dal bando di gara alla società stessa che vi partecipa, se non attraverso la stipulazione di un contratto di avvalimento (o mediante l’attivazione delle altre forme di collaborazione previste dal codice dei contratti pubblici).

Per le esposte ragioni, la previsione della clausola statutaria, riportata al punto 13.2. secondo cui il partner associato può concorrere“con il proprio curriculum alle referenze della società di professionisti, fermo restando i casi di incompatibilità previsti dal C.C. e dal Codice degli appalti”, non ha rilevanza nei rapporti con i terzi e, certamente, non può intendersi nel senso che la società ha facoltà di integrare i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di una procedura di gara, dei quali sia sprovvista, ricorrendo a quelli del partner associato.

La disposizione contenuta nell’art. 10 [Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti], comma 4, lett. c), l. 12 novembre 2011, n. 183, poi, nel definire il contenuto necessario dell’atto costitutivo di società tra professionisti, stabilisce che occorre prevedere “criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta”; il legislatore ha, così, inteso affidare ai soli soci professionisti (con esclusione, dunque, delle altre figure professionali che eventualmente collaborano con la società) l’esecuzione dell’incarico acquisito dalla società.

Ciò induce a ritenere che, in una procedura per l’aggiudicazione di un contratto d’appalto, l’amministrazione, nel valutare le capacità tecniche della società tra professionisti così come esposte nell’offerta presentata, deve far conto solamente sul bagaglio professionale dei soci, poiché questi sono gli unici che saranno chiamati all’espletamento dell’incarico professionale.

Applicando le conclusioni raggiunte alla vicenda in esame se ne ha che la sussistenza dei requisiti di ammissione alla procedura dello Studio Ancona & Partners s.t.p. va verificata senza tener conto dell’apporto proveniente dall’associato ing. Chianura e, allo stesso modo, la valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione va fatta senza tener conto della pregressa esperienza professionale del suddetto associato”.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

Corte di Cassazione, sez. Civ. II, sent. n. 14293/2018: Sulla prestazione gratuita il professionista risponde all’Ordine, ma il contratto è comunque valido.

La Corte di Cassazione ribadisce la libertà, per architetti o ingegneri, di stipulare contratti in deroga alle tariffe di riferimento

Il compenso tra un architetto o un ingegnere e il committente è oggetto di libera contrattazione tra le parti, incluso il caso della rinuncia, da parte del professionista, al compenso. Pertanto, la mancata determinazione del compenso in base a tariffe di riferimento non può configurare la nullità del contratto.  

Questi, in sintesi, i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento. 

Il primato della fonte contrattuale - si legge in uno dei passaggio chiave della pronuncia della Cassazione - impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva resistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendano indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe”.

Per quanto riguarda le conseguenze della riduzione del compenso (fino all’eventuale azzeramento), i giudici escludono che l’elemento del prezzo abbia a che fare con l’interesse generale della collettività o alla qualità dell’opera. L’unico elemento da valutare è in relazione alla comunità dei professionisti, rispetto ai quali il progettista che accetta incarichi gratuiti può essere, “in determinate circostanze”, semmai oggetto di provvedimenti da parte dell’Ordine di riferimento, ma nulla di più. 
Nella normativa concernente le professioni di ingegnere ed architetto - proseguono i giudici - manca una disposizione espressa diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga alle tariffe e, sul piano logico, le norme sull'inderogabilità dei minimi tariffari sono contemplate non a tutela di un interesse generale della collettività ma di un interesse di categoria, onde per una clausola che si discosti da tale principio non è configurabile il ricorso alla sanzione della nullità, dettata per tutelare la violazione d'interessi generali. Il principio d'inderogabilità è diretto a evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi”.

Avv. Giuseppe Acierno

GDPR: NUOVA CONVENZIONE PER SOFTWARE MAINPRIVACY

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La Fondazione Inarcassa, al fine di adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 – GDPR, entrato in vigore il 25 Maggio 2018 e per adempiere agevolmente agli obblighi in materia di privacy, ha deciso di attivare una convenzione rivolta ai professionisti con la Società MainSeven, detentrice e proprietaria del software mainprivacy.

Il servizio consentirà a tutti i professionisti iscritti ad Inarcassa e registrati alla Fondazione Inarcassa l’acquisto a prezzi agevolati del software e dei servizi previsti dalla piattaforma.

L’utilizzo del software MAINPRIVACY non solo garantisce la produzione di una documentazione necessaria per l’adeguamento al GDPR , ma anche una documentazione certificabile, completa e standardizzata e può essere impiegato anche per attività di monitoraggio (Art.41 del GDPR) e attività di certificazione (Art.43 del GDPR).

N.B: Mainprivacy aderisce al codice di condotta di proprietà della UNIQUALITY (chiamato DPMS 44001:2016© Data Protection Management System - in sigla «DPMS») pensato per imprese, professionisti, enti e aziende responsabili della protezione dei dati. 

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Newsletter Fiscale Giugno 2018

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Nuovo appuntamento con il servizio newsletter di informazione in ambito fiscale del mese di Giugno 2018, servizio creato dallo studio commercialista Pertile-Sensi.

In questa news troverete: 

 

SCADENZARIO FISCALE

PROSSIMO ADEMPIMENTO FISCALE 

1  Voluntary Disclosure: ex frontalieri o ex Aire: attiva la procedura per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio

2 IMU e TASI ridotte per i contratti di locazione a canone concordato

3 Credito d'imposta per erogazioni liberali destinate al restauro di impianti sportivi pubblici (c.d. "Sport bonus") - Soggetti beneficiari e requisiti per la fruizione (DPCM 23.4.2018)

4 Sentenza di Cassazione n. 26247 dell’8/6/2018: non è reato l’omessa tenuta di scritture contabili

 

RISPOSTE AI QUESTITI 

- Ho una dipendente che non potro’ piu’ pagare in contanti, è corretto?

 

Per scaricare la NEWSLETTER FISCALE DEL MESE DI GIUGNO cliccare qui 

GDPR: NUOVA CONVENZIONE PER SOFTWARE MAINPRIVACY

La Fondazione Inarcassa,per favorire l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 – GDPR, entrato in vigore il 25 Maggio 2018 e per adempiere agevolmente agli obblighi in materia di privacy, ha deciso di attivare una convenzione rivolta ai professionisti con la Società MainSeven, detentrice e proprietaria del software mainprivacy.

30 SETTEMBRE: I^ GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA

La Fondazione Inarcassa, con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, con il contributo scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, ha istituito la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che si terrà il 30 settembre 2018.

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 25 MAGGIO/8 GIUGNO 2018

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Ottenuta la fiducia dal Parlamento, il Governo Conte può iniziare ad operare sulla base del “contratto” stilato dalle due forze di maggioranza, M5S e Lega. Di seguito, alcuni passaggi del discorso del Presidente del Consiglio alle Camere per ottenere la fiducia.

Conte: «Semplificare il Codice per far ripartire gli appalti pubblici. Infrastrutture? Fateci studiare»

Appalti pubblici come possibile leva per la crescita, ma per superare la stasi degli ultimi anni va riformato e semplificato il Codice appalti, e vanno sburocratizzate le procedure.

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle dichiarazioni programmatiche per la fiducia al Senato, martedì 5 giugno. Conte ha poi parlato di rafforzamento della lotta alla corruzione, e dei poteri dell'Anac sui pareri di pre-contenzioso. Nessun cenno invece alle infrastrutture, neanche di indirizzo generale, e nella replica una richiesta di «tempo per studiare i dossier aperti sulle specifiche infrastrutture».

Di seguito i passaggi di maggior rilievo sui temi di interesse.

 

Appalti pubblici e codice

«Saremo molto attenti - ha detto Conte - al tema della semplificazione, della deburocratizzazione, della digitalizzazione. Un solo cenno qui, che vi riassumo: dobbiamo ridare slancio agli appalti pubblici, che sono e possono diventare una leva fondamentale della politica economica del Paese. Negli ultimi anni c'è una stasi totale, determinata per buona parte anche dalle incertezze interpretative e da talune rigidità, purtroppo collegate anche al nuovo codice dei contratti pubblici. Noi vogliamo la legalità, ma dobbiamo superare il formalismo fine a se stesso che ancora domina questa disciplina, poiché la forma non può essere scambiata per legalità. Troppo spesso - chi ne ha esperienza lo sa - gare formalmente perfette nascondono corruzione e non impediscono la cattiva esecuzione. Dobbiamo assicurare il rispetto rigoroso dei tempi di consegna delle opere ma anche la qualità dei lavori e delle forniture e l'efficienza dei servizi».

 

Ambiente

«In materia di ambiente, l'azione di Governo sarà costantemente incentrata sulla tutela dell'ambiente, sulla sicurezza idrogeologica del nostro territorio e sullo sviluppo dell'economia circolare. Con le nostre scelte politiche ci adopereremo per anticipare i processi - peraltro già in atto - di decarbonizzazione del nostro sistema produttivo. Non vogliamo assistere passivamente all'evolversi della realtà che ci circonda, magari assecondando gli interessi particolari di singoli attori economici. Ci impegniamo a governare questi processi aperti all'innovazione tecnologica nel segno dello sviluppo al servizio dell'uomo».

 

Anti-corruzione

«Rafforzeremo le strategie di contrasto della corruzione e dei poteri criminali. Contrasteremo la corruzione che si insinua in tutti gli interstizi delle attività pubbliche, altera la parità di condizioni tra gli imprenditori, degrada il prestigio delle pubbliche funzioni. Aumenteremo le pene per i reati contro la pubblica amministrazione con l'introduzione del Daspo per i corrotti e corruttori. Rafforzeremo l'azione degli agenti sotto copertura in linea con la convenzione di Merida. Saranno maggiormente tutelati coloro che dal proprio luogo di lavoro denunceranno i comportamenti criminosi che si compiono all'interno dei propri uffici. Contrasteremo con ogni mezzo le mafie, aggredendo le loro finanze, le loro economie».

 

Infrastrutture

Nessun riferimento di Conte alle infrastrutture nel discorso iniziale. Molti senatori di opposizione glielo fanno notare. Lui replica così: «L'economia cresce con gli investimenti produttivi e le infrastrutture, ne siamo convinti. Ma ci è sembrato inopportuno nel contratto di governo fare un elenco di specifiche opere. Lasciateci il tempo di studiare i dossier aperti e decidere quali opere realizzare».

«Abbiamo dato alta attenzione, lo avrete notato, agli appalti pubblici, se non riusciremo a sburocratizzare le procedure non riusciremo ad andare da nessuna parte. È inutile parlare di infrastrutture se non abbiamo sbloccato i tempi di realizzazione delle opere».

 

Il Presidente del Consiglio ha parlato di appalti anche nel dibattito a Montecitorio, per ottenere la fiducia della Camera.

«Si è parlato anche molto di infrastrutture. Veniamo contestati perché si dice questo Governo non si è dimostrato affatto sensibile alle infrastrutture, anzi sarebbe contrario alle infrastrutture. Noi abbiamo detto un'altra cosa e la rivendichiamo: vogliamo operare una valutazione costi-benefici per le infrastrutture. Pensiamo, anzi, che le infrastrutture e gli investimenti produttivi siano un passaggio fondamentale nella politica di crescita, che vogliamo sollecitare e favorire per questo nostro Paese, quindi sicuramente non ci sottrarremo agli investimenti nelle infrastrutture. Io sono del sud. Ricorderete in Puglia che cosa è successo nel trasporto regionale, la tragedia che è accorsa tempi orsono. Quindi, pensare che ci sia un binario, su cui poi si sono scontrati dei treni, e non ci sia nel sud un'adeguata rete ferroviaria, è una cosa che non mi lascia assolutamente indifferente».

«Ancora, dal punto di vista operativo, siamo anche abbastanza avanti, nel senso che non siamo qui a declinare in dettaglio alcune iniziative, però ieri ho anticipato che, anche se non è nel contratto di Governo, perché non abbiamo ritenuto di inserirlo, il problema delle infrastrutture non significa lanciare lo slogan e dire "sì, siamo favorevoli per le infrastrutture". Oggi - ho sottolineato - in Italia gli appalti non partono. Abbiamo un codice degli appalti pubblici che da due anni, in pratica, non viene applicato».

«E lo dico io, che sono un giurista, e lo dico io, che sono perfettamente sensibile alla cultura della legalità, ma cultura della legalità non significa che non si fanno le cose, in Italia ; cultura della legalità significa che si devono fare bene e, per farle bene, dobbiamo prendere anche atto che, innanzitutto, in questo momento, gli amministratori e le pubbliche amministrazioni non sono nella condizione di poter serenamente operare, da un lato, schiacciate dalla prospettiva di una responsabilità erariale, dall'altro, schiacciate dalla prospettiva di una responsabilità penale. Oggi come oggi, chi sta fermo, lo ripeto, chi sta fermo viene avvantaggiato e, allora, si preferisce non avventurarsi nella gestione di procedure di gara, che, evidentemente, espongono a rischi, a insidie che non riescono ad essere gestite e, quindi, a responsabilità».

«Ho lanciato, ieri, l'idea - e la ribadisco - che cercheremo d i valutare bene il ruolo dell'ANAC, che non va depotenziato, evidentemente, ma, sicuramente, in questo momento, non abbiamo dall'ANAC quei risultati che ci attendevamo; forse avevamo investito troppo; possiamo valorizzare l'ANAC, ma in una funzione e anche in una prospettiva diverse, di prevenzione; per esempio, per quanto riguarda il precontenzioso che attualmente è davanti all'ANAC, che giace davanti all'ANAC, possiamo rafforzare questa fase, in modo da avere una sorta di certificazione anticipata per i funzionari, per gli amministratori pubblici, onde poter procedere, poi, alle gare più speditamente».

 

ANAC: rassegna ragionata massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato una Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio. La rassegna offre una rappresentazione del percorso interpretativo della disciplina in materia di soccorso istruttorio e avvalimento compiuto dall’Autorità attraverso i pareri di precontenzioso emessi nel corso del 2017.

Le massime dei pareri resi sui due istituti, corredate da sintetiche indicazioni relative alla disciplina di riferimento e, se del caso, alla posizione della giurisprudenza amministrativa, sono state commentate e riunite in un testo unitario, suddiviso in capitoli, al fine di orientare l’esercizio dell’azione amministrativa.

Rassegna

Tutte le Pubblicazioni

Per approfondire.

 

Pubblicate in GU le linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida n.2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, attuative del Codice Appalti (D.lgs 50/2016). Qui il testo.

L’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria per:

- i concorsi di progettazione di importo pari o superiore a 40mila euro;

- i concorsi di idee;

- i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro;

- i lavori di importo inferiore a 2 milioni di euro messi in gara sulla base del progetto preliminare o definitivo.

Alla componente economica dell’offerta può essere attribuito un peso massimo del 30%.

In determinati casi la Stazione Appaltante può scegliere con una certa discrezionalità quale criterio di aggiudicazione utilizzare. Si può continuare ad usare il criterio del minor prezzo per:

- i lavori di importo fino a 2 milioni di euro, quando l’affidamento avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo;

- i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- i servizi e le forniture fino a 40mila euro o per i servizi e le forniture fino alle soglie comunitarie solo se caratterizzati da elevata ripetitività;

- i lavori nel settore dei beni culturali.

Una volta definite le regole per l’aggiudicazione delle gare, l’Anticorruzione con le linee guida ha cercato di fornire alle Stazioni Appaltanti delle indicazioni per l’interpretazione e l’applicazione della norma.

Le linee guida spiegano che per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

L’obiettivo è evitare alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) gli oneri di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti.

Manca tuttavia un orientamento alla scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso e sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo. Si tratta di elementi che troveranno spazio nei bandi tipo sull’affidamento degli appalti di lavori o in altri atti di regolazione.

 

Collaudo e dipendenti pubblici: occorre l'iscrizione all'Albo

Dopo l'iniziale parere di esclusione dello scorso 23 marzo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ci ripensa: accoglie il dissenso di ingegneri e architetti introducendo l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine anche per i dipendenti pubblici preposti al collaudo. Lo schema di decreto ministeriale, attuativo del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), sul collaudo tecnico-amministrativo e sul collaudo statico dell’opera pubblica predisposto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) è uno dei provvedimenti attuativi che, prima di proseguire l'iter, è preliminarmente sottoposto al massimo organo tecnico dello Stato.

L'esame del testo attuativo dell'articolo 102, comma 8 del codice è avvenuto nella seduta del 23 marzo.

Una seduta molto movimentata perché i rappresentanti di architetti e ingegneri presenti alla seduta hanno assistito in diretta all'esclusione del requisito dell'iscrizione all'Albo per il dipendente chiamato a svolgere il collaudo tecnico-amministrativo (per quanto invece riguarda il collaudo statico, l'iscrizione all'Albo era e resta un requisito necessario). Per approfondire.

 

Pubblicata in GU delibera AGCM rating di legalità

E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera dell’AGCM 15 maggio 2018 recante Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (Delibera n. 27165).

Nell’articolo 2 della delibera si indicano i requisiti per l’attribuzione del rating di legalità, mentre, nell’articolo 8 si stabilisce che l’Autorità pubblica e mantiene  costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese il cui rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato o annullato, con la relativa decorrenza, nonché le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangono nell'elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

 

EQUO COMPENSO

L’equo compenso per i professionisti: lo studio del CNI

L’equo compenso per i professionisti è assicurato dall’applicazione del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). Lo ribadisce il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che ha tracciato il punto della situazione sulla normativa da rispettare nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Qui è disponibile la circolare del CNI

Qui è disponibile il documento di approfondimento redatto dal CNI

 

Equo compenso e modifica regime forfettario: due disegni di legge presentati alla Camera

Sono stati presentati alla Camera due disegni di legge di interesse per i  professionisti: uno in tema di equo compenso, a firma dell’On. Claudia Porchietto (Fi), recante «Disposizioni in materia di equo compenso e di responsabilità professionale nell'esercizio delle professioni regolamentate»; l’altro a firma dell’On. Mara Carfagna (Fi), recante «Modifica dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di limiti dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi».

I testi delle proposte legislative non sono ancora disponibile, tuttavia, il contenuto del disegno di legge a firma dell’On. Carfagna è stato illustrato dalla stessa esponente di Forza Italia.

Il ddl si pone l’obiettivo di elevare l’attuale limite del regime forfettario (oggi di 30 mila euro annui per i liberi professionisti) a 50 mila euro annui, prevedendo anche una fascia di uscita graduale sino a 55 mila euro.

Oltre i 50 mila euro il ddl prevede un phasing-out al 24% per i successivi 5 mila euro di fatturato che favorirebbe la crescita dimensionale, scoraggerebbe il sommerso e semplificherebbe gli adempimenti burocratici-fiscali per una fascia più ampia di lavoratori autonomi.

Per approfondire.

 

ANAC: Integrazione Linee guida n. 1. Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture – Equo Compenso.

L’Autorità Anticorruzione ha messo in consultazione fino al 9 luglio 2018 il documento che fornisce indicazioni relativamente all’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture e all’applicazione del principio dell’equo compenso, di cui all’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è finalizzato ad un’integrazione delle Linee guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – di cui alla Delibera n. 138 del 21.2.2018

Il documento è articolato in uno schema di Linee guida, da integrare opportunamente nelle Linee guida n. 1, e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono ovviamente liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito alle indicazioni del documento di consultazione.

Per approfondire

Documento in consultazione

 

PROFESSIONISTI

Professionisti, stop del Consiglio di Stato alle sanzioni sul Pos obbligatorio

Stop alle sanzioni fino a 30 euro per chi, commercianti o professionisti, non accetta i pagamenti con carte. È quanto ha appena deciso il Consiglio di Stato, in un parere depositato il 1° giugno: sotto esame c'è lo schema di regolamento del ministero dello Sviluppo economico di concerto con l'Economia, con il quale si cerca di contrastare il diniego all'utilizzo della moneta elettronica attraverso un meccanismo sanzionatorio. Il provvedimento, superando le indicazioni generiche della norma madre, faceva riferimento all'articolo 693 del Codice penale, secondo cui «chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro». Una soluzione troppo creativa per i giudici amministrativi che, quindi, hanno deciso di bocciare il testo. Rimandando la palla, a questo punto, nel campo del nuovo Esecutivo, che dovrà decidere se e come intervenire.

L'assetto attuale, pur prevedendo l'obbligo per chi vende prodotti o presta servizi di possedere strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carte, non prevede alcuna sanzione in caso di mancata installazione del Pos o di mancata accettazione del pagamento. «Tale carenza - spiega il Consiglio di Stato - ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa». In realtà la sanzione sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° febbraio 2016 proprio per effetto del decreto attuativo previsto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) che contestualmente aveva ridotto a 5 euro l'importo da cui accettare i pagamenti tracciabili. Ma che cosa sta accadendo già ora in Italia? I numeri dell'appendice all'ultima relazione annuale di Bankitalia fotografano chiaramente la situazione: l'Italia ha, al momento, circa 2,5 milioni di apparecchi installati. Siamo più avanti di Regno Unito (2,1 milioni), Spagna (1,5 milioni), Francia (1,5 milioni), Germania (1,1 milioni). 

Il problema è che, dalle nostre parti, le operazioni per terminale sono appena 1.373 ogni anno: a Londra sfiorano le 7mila, a Parigi sono più di 6mila, a Berlino oltre 3mila. Addirittura rispetto all'Olanda (13.993) le "strisciate" di carte e bancomat nel nostro Paese sono un decimo. In pratica, i Pos ci sono ma sono poco utilizzati. Per stimolare il mercato nasce, allora, l'idea di ripescare il regolamento previsto dal decreto Crescita del 2012 (Dl 179/2012), fissando delle multe con un'impostazione "creativa": dal momento che la norma primaria non fornisce i dettagli delle sanzioni, si ripesca una norma esistente, applicandola per analogia a questo caso. Nello specifico, l'articolo 693 del Codice penale, che regola il rifiuto di accettare monete con corso legale: in questi casi scatta una sanzione di 30 euro. Questa sanzione dovrebbe essere applicata, secondo lo schema di decreto, anche a chi non accetta la moneta di plastica.

Questo assetto, però, secondo il parere del Consiglio di Stato, non regge. Obiettivi come la lotta al riciclaggio, all'evasione e all'elusione, infatti, devono essere raggiunti nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. E il richiamo all'articolo 693 è «non condivisibile sul versante strettamente giuridico». Non viene, cioè, rispettato il principio in base al quale nessuna sanzione «può essere imposta se non in base alla legge». I giudici amministrativi (presidente Zucchelli, estensore Capolupo) prospettano, però, anche una soluzione: la sanzione va «ricercata all'interno dell'ordinamento giuridico che disciplina le attività commerciali e professionali. In altri termini, nel caso in esame potrebbe trovare applicazione una già esistente norma di chiusura, prevista dal vigente quadro giuridico di riferimento, che sanzioni un inadempimento di carattere residuale». (Edilizia e territorio - Il Sole 24 ore)

 

FISCO

Ecobonus, cessione anche per i lavori sulle singole case

La cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica è consentita anche in caso di interventi sulle singole abitazioni.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito posto da un contribuente a Fisco Oggi.

La Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) ha previsto la possibilità di cedere il credito corrispondente all’Ecobonus anche nel caso in cui i lavori di efficientamento energetico siano effettuati sulle singole unità immobiliari.

Non si tratta dell’unica novità sulla cessione dei bonus edilizi. Inizialmente la cessione del credito corrispondente alla detrazione era consentita solo per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e solo ai condòmini incapienti, cioè rientranti nella no-tax area. In un secondo momento è stata estesa a tutti la possibilità di optare per la cessione.

Un altro cambiamento è stato registrato sul fronte dei soggetti cui è possibile cedere il credito. All’inizio la cessione era ammessa a favore di fornitori e altri soggetti privati, col divieto assoluto di coinvolgere banche e altri istituti di credito. Poi, solo ai condòmini incapienti, è stata consentita la cessione a banche e intermediari finanziari.

Posto che tutti i beneficiari dell’Ecobonus possono cedere il credito corrispondente, è stato necessario chiarire le modalità e le regole della cessione con una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo che il beneficiario ha ceduto il credito corrispondente all’Ecobonus, può esserci solo una ulteriore cessione. La cedibilità illimitata potrebbe determinare impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. 

I soggetti privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Ad esempio, nel caso di interventi condominiali la detrazione può essere nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (per i soggetti diversi dagli incapienti – no tax area).

Ma chi sono i soggetti privati cui è possibile cedere la detrazione? Finora sono stati identificati in modo vago, ma il Fisco ha spiegato che si tratta di fornitori che hanno effettuato l’intervento, organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari (che non devono detenere il controllo dei consorzi o delle società, né una quota maggioritaria), Energy Service Companies (ESCO), Società di Servizi Energetici (Sse).

Il Fisco ha spiegato anche che l’Ecobonus non deve essere ceduto (a meno che non ci si trovi in condizioni di incapienza) a istituti di credito e intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (D.lgs. 385/1993). Divieto anche per tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto. Sono quindi esclusi i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione.

NUOVO CORSO GRATUITO FAD “INDUSTRIA 4.0”

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Il Corso, tenuto dall’Ing. Marco Belardi, Ingegnere, Presidente del Comitato Tecnico UNI CT 519 “Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0”, sarà reso disponibile fino al 30 giugno 2019 e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli Ingegneri iscritti alla Fondazione Inarcassa.

 

ATTENZIONE: IL 30/06/2019 è l’ultimo giorno utile per completare il corso e scaricare il relativo Attestato finale.

 

Un’attività formativa articolata in 8 ore suddivise in moduli da 15 minuti ciascuno che intende fornire una panoramica sull’importante incentivo noto come “Iperammortamento”, introdotto con la legge di stabilità 2017 e confermato, con alcune integrazioni, dalla legge di bilancio 2018.

 

Ai fini della verifica dell’apprendimento, sono previsti, al termine di ogni ora di lezione, dei test costituiti da n. 8 domande a risposta multipla per ogni CFP riconosciuto. Ai fini del superamento dei test è richiesto rispondere correttamente almeno all’80% dei quesiti proposti.

N.B.: ogni test di verifica prevede n. 3 tentativi. In caso di mancato superamento sarà necessario ripetere gli ultimi 4 moduli della lezione corrispondente. In caso di mancato superamento del terzo tentativo inviare email a supporto@multicastsrl.it

ATTENZIONE: Durante tutta la durata del corso, invece, sono previsti test random, per verificare la presenza a video, almeno ogni 20 minuti e si hanno a disposizione 30 secondi per rispondere. In caso di risposta errata o mancata risposta si dovrà iniziare nuovamente il modulo della lezione che si stava seguendo.

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Tutti i professionisti registrati alla Fondazione potranno iscriversi gratuitamente al corso attraverso l’apposita area FORMAZIONE –CORSI ONLINE del nostro sito.

SCARICA IL PROGRAMMA

ATTENZIONE: ai fini del riconoscimento dei CFP, è previsto il caricamento dei partecipanti il primo giorno lavorativo di ciascun mese. L’attribuzione avrà luogo non appena validate le istanze dai rispettivi Consigli Nazionali.

 

ORGANIZZATORE UNICO

Fondazione Architetti e Ingegneri

Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa

 

TUTOR:

Dott. Gianluca Caporiccio

Info@fondazioneinarcassa.it

 

MENTOR E DOCENTE

Ing. Marco Belardi

marco.belardi@intertecnica.net

 

DIRETTORE SCIENTIFICO FORMAZIONE FONDAZIONE INARCASSA

Ing. Egidio Comodo

presidenza@fondazioneinarcassa.it

 

Per ulteriori informazioni:

e-mail: info@fondazioneinarcassa.it.

tel. 06-85274216 (dal lunedì al venerdì ore 9-13)

Call to action: II Workshop Internazionale Chicago

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Termine per le adesioni 30 giugno

Dal 23 al 27 ottobre 2018

Dopo la prima edizione a Dubai di novembre 2017, la Fondazione Inarcassa sta organizzando il II Workshop Internazionale, a Chicago.

L’obiettivo è quello di offrire a professionisti, che preferibilmente abbiano maturato un’esperienza all’estero e con una buona conoscenza della lingua inglese, l’opportunità di stabilire un contatto con il mercato USA, le istituzioni locali e gli operatori esteri. In particolare, la città di Chicago, rappresenta una realtà in costante crescita per i servizi di ingegneria e architettura, nonché un punto di riferimento della professione negli Stati Uniti per il mondo accademico e culturale.

Il workshop, che si terrà dal 23 al 27 ottobre p.v., sarà l’occasione per raccogliere informazioni sulle dinamiche del mercato americano, entrare in contatto con importanti studi di architettura e ingegneria e partecipare a visite, ad alto contenuto tecnico, delle costruzioni simbolo di Chicago. Inoltre, nell’ambito della collaborazione con ALA – Assoarchitetti, sarà possibile partecipare anche all’inaugurazione della mostra del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza, che sarà allestita presso l’Istituto di Cultura Italiana.

Hai tempo fino al 30 giugno per prenotare, salvo esaurimento dei posti disponibili.

Per accedere all’offerta a te* riservata, conoscere il programma ed avere tutte le informazioni sul viaggio, clicca qui.

 

 *l’iniziativa è riservata ai soli iscritti Inarcassa. La prenotazione si intenderà perfezionata esclusivamente alla ricezione dell’acconto secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione.

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