Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 9/2018.

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Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

 

Le azioni di contrasto.

Tra il mese di giugno e quello di luglio 2018, numerose sono state le diffide e le istanze di parere precontenzioso inoltrate all’ANAC.

Dodici sono state le amministrazioni diffidate. Si fa riferimento, nello specifico al Comune di Mascali, all’Ente Parco dei Nebrodi, all’ASST di Lecco, al Comune di Seriate, all’ASST dei Sette Laghi, all’Istituto Comprensivo n. 5 di La Spezia, allo IACP della Provincia di Napoli, all’ ATO Calore Irpino, al Comune di Polizzi Generosa ed alla CUC di Bagheria.

Per ciò che riguarda la irregolarità riscontrate:

  • il Comune di Mascali ha pubblicato un bando per il servizio di RSPP nel quale la base d’asta era assolutamente insufficiente a remunerare il professionista. Dopo la notifica della diffida la Stazione Appaltante ha provveduto a sospendere la gara;

  • l’Ente Parco dei Nebrodi ha pubblicato una manifestazione di interesse non rispettando, però, il tempo minimo, previsto dalle Linee Guida n. 4, che deve intercorrere tra la pubblicazione del bando e il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Inoltre, non era allegato il calcolo dei corrispettivi. Non avendo ricevuto alcun riscontro dopo la notifica della diffida, si è proceduto con l’istanza di parere all’ANAC;

  • l’ASST di Lecco ha pubblicato un bando il cui calcolo del compenso allegato risultava errato, stante la mancanza di alcune voci indicate dal d.m. parametri. Dopo la notifica della diffida, non avendo ricevuto riscontro da parte dell’Amministrazione, si è proceduto con la notifica di istanza di parere precontenzioso all’ANAC;

  • il Comune di Seriate ha avviato una gara senza, però, indicare la base d’asta e, conseguentemente, senza allegare il calcolo del compenso. Avverso tale procedura, dopo la diffida, è stato avviato il procedimento precontenzioso innanzi all’ANAC;

  • l’ASST dei Sette Laghi ha pubblicato un bando in cui mancava l’indicazione del calcolo corrispettivi, mancava l’indicazione delle classi e delle categorie relative alle opere, veniva richiesta la garanzia fideiussoria e, infine, era previsto soccorso istruttorio oneroso. Dopo aver proceduto alla notifica della diffida, l’Amministrazione è rimasta inerte non fornendo alcun riscontro, pertanto si è proceduto alla proposizione di apposita istanza di parere precontenzioso all’ANAC;

  • l’Istituto Comprensivo n. 5 ha proceduto con la pubblicazione di una gara relativa al servizio di RSPP, nella quale la base d’asta era indicata al lordo dell’iva, inoltre la stessa era insufficiente raffrontata al servizio richiesto e non rispettosa dell’ormai invalso principio dell’equo compenso spettante al professionista. Dopo aver presentato la diffida, comunque, l’Amministrazione, condividendo le censure mosse, ha proceduto ad annullare la gara;

  • lo IACP ha pubblicato un bando nel quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, stando ad un calcolo effettuato ai sensi del d.m. parametri, la base d’asta era stata calcolata in modo errato, risultando inferiore a quella effettivamente spettante al professionista. A seguito della diffida la Stazione Appaltante non ha fornito alcun riscontro; pertanto si è resa opportuna la segnalazione all’Anac.

  • l’ATO Calore Irpino ha pubblicato una manifestazione di interesse nella quale sono state riscontrate diverse illegittimità; nello specifico mancava l’indicazione della base asta, mancava l’indicazione del calcolo dei corrispettivi, uno dei requisiti di partecipazione era difforme rispetto a quelli previsti nelle Linee Guida ANAC n. 1, infine non era indicato il criterio di scelta contraente. Nei prossimi giorni, non avendo finora ricevuto alcun riscontro dall’Amministrazione in merito alla diffida fatta, si procederà alla proposizione dell’istanza di parere precontenzioso;

  • nell’avviso esplorativo pubblicato dal Comune di Polizzi Generosa non era stato indicato il calcolo dei corrispettivi né le classi e le categorie delle opere, inoltre l’avviso non riportava la data di pubblicazione dello stesso, rendendo impossibile una verifica sui termini minimi che devono intercorrere tra la pubblicazione ed il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Si resta ad oggi in attesa di un riscontro da parte delle’Ente prima di procede alla notifica all’ANAC;

  • infine, per la terza volta in appena tre mesi si è proceduto col diffidare la CUC di Bagheria, ciò perché sembra ormai una prassi invalsa del Comune pubblicare gare relative ai servizi di architettura ed ingegneria chiedendo ai professionisti di impegnarsi a rendere la progettazione esecutiva gratuitamente. Nel caso specifico, infatti, oltre a non essere allegato il calcolo dei corrispettivi, è previsto nel bando (relativo alla progettazione definitiva) l’attribuzione di 10 punti al professionista che si impegni a “rendere il successivo livello di progettazione allo stesso prezzo di quella definitiva”. Come detto, è già il terzo bando nel quale viene introdotta tale previsione. Pochi giorni fa l’Amministrazione ha riscontrato l’ultima delle diffide notificate, affermando che le censure mosse saranno valutate dal RUP. Se non sarà fornito un riscontro positivo al termine di questa settimana si procederà con la notifica di una istanza di parere precontenzioso all’ANAC (per i primi due bandi l’istanza è già stata avanzata e si resta in attesa che l’Autorità si pronunci).

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 6/20 LUGLIO 2018

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Regolamento sui poteri di impugnazione di ANAC

Il regolamento entrerà in vigore il 1° agosto 2018. Qui è disponibile il testo.

Il regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che l’Anac impugni sia gli atti relativi a contratti di rilevante impatto in cui ravvisi dei profili di irregolarità sia gli atti, relativi a qualunque contratto pubblico, in cui riscontri violazioni gravi del codice appalti.

Per contratti di rilevante impatto si intendono quelli che riguardano un grande numero di operatori, gli appalti relativi a grandi eventi sportivi, religiosi o culturali o disposti a seguito di calamità naturali o, ancora, per la realizzazione di infrastrutture strategiche. Sono contratti di rilevante impatto anche quelli riconducibili a condotte illecite delle Stazioni Appaltanti, relativi ad opere con particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Dal punto di vista economico, si considerano rilevanti i contratti per lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro e per servizi di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.

Previo parere motivato, l'Anac può impugnare tutti gli atti (anche non relativi a contratti di rilevante impatto), in cui siano presenti violazioni gravi. Sono violazioni gravi l’affidamento di contratti senza pubblicazione del bando (nel caso in cui la normativa lo preveda), l’affidamento mediante procedura diversa da quella stabilita dal Codice, il rinnovo tacito dei contratti, la modifica sostanziale dei contratti, che invece avrebbe richiesto una nuova procedura di gara, la gara mancata o illegittima esclusione di un concorrente, le clausole eccessivamente restrittive e la violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei.

I sessanta giorni per l'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del bando o dal momento in cui l'Anac viene a conoscenza dell'emanazione dell'atto (per gli atti non soggetti a pubblicità legale o notiziale).

Per approfondire.

 

Dl terremoto all’esame della Camera

Giovedì 19 luglio la Camera ha approvato definitivamente il dl terremoto. Nel passaggio a Montecitorio non sono stati approvati nuovi emendamenti.

 

Il decreto legge per il riordino delle funzioni di governo

E’ scaduto il termine in Commissione Affari costituzionali del Senato entro cui i Gruppi avrebbero potuto indicare i soggetti da convocare in audizione; è fissato per le ore 12 di mercoledì 25 luglio il termine per la presentazione di emendamenti.

Nella riunione del 2 luglio il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto legge volto al riordino delle funzioni di governo. Il provvedimento redistribuisce une serie di competenze eliminando il dipartimento "Casa Italia" e la struttura di missione "Italia Sicura" che finora hanno operato presso la Presidenza del Consiglio. L’obiettivo è una gestione più efficiente e coordinata di determinate materie, ma anche il taglio dei costi. "Casa Italia" sarà quindi 'declassata' da dipartimento a progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; "Italia Sicura" trasferirà le sue competenze al Ministero dell'Ambiente.

Qui per approfondire.

 

Consumo del suolo: rapporto Ispra e Snpa

Presentata alla Camera l'edizione 2018

Si è tenuta a Palazzo Montecitorio la presentazione dell'edizione 2018 del Rapporto sul Consumo di Suolo in Italia realizzato dall'ISPRA e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il Rapporto restituisce una fotografia completa e aggiornata del territorio e fornisce una valutazione delle dinamiche di cambiamento della copertura del suolo e della crescita urbana, anche a livello locale, e delle conseguenze sull’ambiente, sul paesaggio, sulle risorse naturali e sul sistema economico.

Una piazza Navona ogni due ore: è quanto costruito nel 2017

E’ un consumo di suolo ad oltranza quello che in Italia continua ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica. Tra nuove infrastrutture e cantieri (che da soli coprono più di tremila ettari), si invadono aree protette e a pericolosità idrogeologica sconfinando anche all’interno di aree vincolate per la tutela del paesaggio - coste, fiumi, laghi, vulcani e montagne – soprattutto lungo la fascia costiera e i corpi idrici, dove il cemento ricopre ormai più di 350 mila ettari, circa l’8% della loro estensione totale (dato superiore a quello nazionale di7,65%).

Comunicato stampa

Rapporto sul Consumo di Suolo

Estratto Rapporto

Tutti i dati del consumo di suolo

 

Osservatorio Oice, mercato progettazione continua a crescere: +20% nel 1° semestre

A giugno in forte crescita il valore dei bandi di progettazione di opere pubbliche, in leggero calo il numero dei bandi, ormai stabile sui livelli del 2014. A rilevarlo è l'osservatorio OICE-Informatel, che ha fotografato l'andamento del mercato dei servizi di ingegneria e architettura nel primo semestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017.

Qui per approfondire.

 

Riforma del Codice, proposte congiunte da Ance e Comuni

Anci e Ance: semplificare norme codice appalti

Semplificazioni, incentivi alla digitalizzazione e misure di trasparenza per il contrasto all'illegalità. Questa la sintesi delle dieci osservazioni e proposte che insieme, Ance e Anci, fanno al governo nell'ottica di rivedere il Codice degli Appalti.

Nel documento sottoscritto dall'associazione dei costruttori edili e da quella dei Comuni italiani - presentata il 19 luglio a Roma nella sede dell'Ance - si fa notare che "i Comuni sono stati tra gli enti appaltanti più colpiti dall'entrata in vigore del nuovo codice. Nel 2016 hanno registrato un calo del 37% dell'importo complessivamente posto in gara, sebbene però ci sia stata una ripresa del 13% nel 2017 e del 24% nei primi 5 mesi del 2018".

In primis, le due associazioni chiedono di prevedere un'unica fonte regolamentare per l'attuazione del Codice appalti, abrogando tutti i provvedimenti attuativi, visto che a due anni dall'entrata in vigore della norma sui 66 previsti ne sono stati pubblicati solo 28. 

Ance e Anci chiedono poi - fra le altre cose - semplificazioni per i piccoli Comuni e le loro aggregazioni, di accelerare la definizione del contenzioso in materia di appalto e la definizione delle regole tecniche per l'utilizzo delle piattaforme di e-procurement.

[Anci] Codice Appalti: osservazioni e proposte Anci-Ance

 

PROFESSIONISTI

Decreto dignità: avviato l’iter di conversione

Il 13 luglio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge dignità, approvato il 2 luglio dal Consiglio dei ministri. Qui è disponibile il testo. Il provvedimento ha iniziato l’iter di conversione alla Camera, lunedì 16 luglio.

Dopo solo un anno di operatività, il DL dignità abolisce quindi lo split payment, cioè il meccanismo di scissione del pagamento dell’Iva per le prestazioni di servizi rese alle PA che ha coinvolto i professionisti dal 1 luglio 2017.

Infatti, il Decreto ripropone l’inapplicabilità del meccanismo alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto, come era originariamente previsto dalla norma introduttiva dello split payment, poi modificata dalla manovra correttiva dei conti pubblici (Dl 50/2017).

Inoltre, il provvedimento reca altre misure di semplificazione fiscale:

  • la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa: il provvedimento prevede che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
  • il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”): il decreto interviene prevedendo che tali dati possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

Per approfondire sul decreto dignità.

 

Flat Tax 15%, la Lega propone di estenderla alle partite Iva fino a 100 mila euro

Regime forfettario del 15% per tutte le partite Iva fino ad un volume d’affari di 100 mila euro; per le start-up aliquota del 5% per 3 anni estesa a 5 anni per gli under 35 e gli over 55.

A proporlo la Lega che, tramite il Capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, lo scorso 11 luglio ha depositato un disegno di legge per far partire da alcune categorie la Flat Tax.

Molinari ha anticipato su Facebook la proposta di legge (il cui testo non è ancora disponibile) che estende il regime minimo/forfettario del 15% a tutte le partite Iva fino a fatturati di 100 mila euro.

Il Capogruppo della Lega ha dichiarato che l’obiettivo è “da una parte estendere ad una platea più ampia possibile la semplificazione degli adempimenti contabili con un regime forfettario unico al 15% (o al 5%) e dall’altro sburocratizzare e facilitare la vita di imprese e professionisti”.

I contribuenti, infatti, non dovranno adempiere ad obblighi di contabilità, studi di settore, spesometro ma avranno come unico adempimento la dichiarazione dei redditi.

Dalle dichiarazioni di Molinari, però, non è chiaro se l’aliquota del 5% per le start-up (per 3 anni estesa a 5 anni per gli under 35 e gli over 55) è prevista solo per le start-up o anche per i professionisti e le partite Iva under 35 e gli over 55.

Sul tema, negli scorsi giorni, si era espresso anche il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio che aveva annunciato la necessità di una flat tax indiretta per le partite Iva, da inserire nella prossima legge di stabilità, ma con la soglia di 80 mila euro annui.

Sull’allargamento del regime forfettario ad altre fasce di reddito la deputata di Forza Italia Mara Carfagna ha presentato alla Camera un ddl che, però, prospetta una soglia fino a 50 mila euro annui (la metà di quella proposta dalla Lega).

Il regime forfettario (che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap) prevede un’imposta unica con aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.

Attualmente, però, possono accedere al regime forfetario i professionisti che rispettino alcuni requisiti, tra cui quello di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 30 mila euro.

Il regime forfetario, infatti, cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti, come il superamento della soglia di 30 mila euro per i professionisti. (edilportale.com)

 

FISCO

Tria: nessuna proroga su fatturazione elettronica

“La data di introduzione della fatturazione elettronica non subirà modifiche''. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione nella commissione Finanze del Senato. La misura, che ha già subito uno slittamento per i distributori di carburante, partirà dal primo gennaio 2019. ''L'acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture emesse e ricevute sarà un potente strumento di controllo e, al tempo stesso, di alleggerimento dei controlli invasivi sui contribuenti'', ha spiegato il ministro.

 

Circolare AE su beni significativi per recupero patrimonio edilizio

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una circolare recante chiarimenti sulla disciplina dei beni significativi impiegati negli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Circolare n. 15 del 12 luglio 2018 - pdf

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE LUGLIO 2018

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Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2853/2018: va esclusa l’aggiudicataria che si è avvalsa del professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara.

Deve essere esclusa l'aggiudicataria, per conflitto di interessi ex art. 42, del d.lgs. n. 50/16, che si sia avvalsa del professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara per conto della stazione appaltante, in quanto beneficerebbe di un indebito vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri concorrenti. Ciò, anche se l'attuale testo di legge non prevede espressamente questa ipotesi.

Questa conclusione trova riscontro nell'ampia portata della norma sul conflitto di interessi che attribuisce rilevanza ad ogni situazione di interesse, diretto od indiretto, di qualsivoglia natura, nonché a qualsivoglia posizione del soggetto in conflitto di interessi che gli consenta di influenzare il risultato dell'aggiudicazione. La norma va intesa, inoltre, come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità della gara da assicurare, non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente ivi previsti ma anche attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione.

Tale principio trova diretto riscontro nella recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2853/2018, a mente della quale “Deduce inoltre la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto la duplice ed antitetica veste dell’ing. Fiou avrebbe posto B.G.F., che si è avvalsa del professionista, in una posizione di oggettivo squilibrio (a se favorevole) nei confronti degli altri concorrenti ed integrante violazione della par condicio; ancora, era previsto un considerevole punteggio (30 punti) per le proposte migliorative ed aggiuntive offerte dai concorrenti ed è dato di comune esperienza che il progettista è colui che meglio conosce le esigenze della committenza e gli obiettivi che vorrebbe conseguire con l’esecuzione dell’appalto, sicché non è dubitabile che il concorrente che disponga, fra i propri consulenti (ed a maggior ragione quale responsabile dei consulenti) il professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara per conto della stazione appaltante benefici di un indebito vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri concorrenti. Dopo avere esemplificato tale assunto facendo riferimento alla prima parte della relazione generale di progetto di B.G.F. e ad una parte delle migliorie offerte, l’appellante conclude nel senso che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Il motivo è fondato.

Il comma 7 dell’art. 24 del d.lgs. n. 50 del 2016 riproduce le incompatibilità previste dall’art. 90, comma 8 e 8 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, stabilendo che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione, e prevedendo che il divieto non si applica “laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

Si estende perciò alla norma attualmente vigente l’interpretazione seguita, riguardo alle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 163 del 2006, dalla prevalente giurisprudenza, la quale ha affermato, tra l’altro, che:

- la disciplina è espressione di un principio generale in forza del quale ai concorrenti ad una procedura di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione deve essere riconosciuta un’omogenea posizione, ex se implicante la più rigorosa parità di trattamento, dovendo comunque essere valutato se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, degli speciali vantaggi incompatibili con i principi - propri non soltanto dell’ordinamento italiano, ma anche di quello comunitario - di libera concorrenza e di parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, IV, 23 aprile 2012, n. 2402);

- la ratio dell’art. 90, comma 8, va individuata nell’esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all’appaltatore-esecutore dei lavori, potendo svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla P. A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati. Se le posizioni di progettista e di appaltatore -esecutore dei lavori coincidessero vi sarebbe il rischio di vedere attenuata la valenza pubblicistica della progettazione, con la possibilità di elaborare un “progetto su misura” per una impresa alla quale l’autore della progettazione sia legato, così agevolando tale impresa nell’aggiudicazione dell’appalto (cfr. Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3656; id., 2 dicembre 2015, n. 5454).

Nel caso di specie l’appellante assume che rilevi altresì l’art. 42 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Esso, che non ha un diretto precedente nel d.lgs. n. 163 del 2006, recepisce gli artt. 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE, espressione della volontà di creare meccanismi di prevenzione dei fenomeni corruttivi anche mediante l’individuazione e la regolazione delle situazioni di conflitto di interessi (cfr. Corte Giust. UE, 12 marzo 2015, C- 538/131).

Sebbene si tratti di una norma di programma, non immediatamente prescrittiva di obblighi e sanzioni, è tuttavia significativo che affidi alle stazioni appaltanti il compito e la responsabilità di prevedere “misure adeguate”, al fine, tra l’altro, di “prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”.

Né il legislatore euro-unitario, né quello interno hanno identificato gli strumenti (“misure adeguate”) di cui le stazioni appaltanti si potranno servire: non vi è dubbio che, in linea di massima, si tratterà di strumenti a portata generale e preventiva (piani anticorruzione, regolamenti di condotta e così via); ma è da ritenere che l’eventuale fallimento dello strumento preventivo debba indurre l’amministrazione aggiudicatrice ad adottare misure riparatorie, volte ad impedire che eventuali distorsioni della concorrenza già prodottesi vengano portate ad ulteriori conseguenze con definitiva lesione della parità di trattamento tra i concorrenti.

Il secondo comma definisce il conflitto di interessi rilevante a questi fini (prevedendo, in particolare, che la fattispecie si concretizzi quando il personale di una stazione appaltante che possa influenzare, in qualsiasi modo, il risultato di un’aggiudicazione, “ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione” ed il quarto comma lo estende alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Secondo le parti appellate si tratterebbe di norma a rilevanza “interna”, non applicabile alla fattispecie qui in considerazione, perché l’ing. Fiou non è mai stato dipendente della Monterosa S.p.A. Siffatta interpretazione non tiene conto dell’estensione che il secondo comma - recependo la previsione delle direttive che si riferisce anche al prestatore di servizi che interviene per conto dell’amministrazione aggiudicatrice - fa al “prestatore di servizi”: nella previsione normativa certamente rientra il progettista esterno incaricato dalla stazione appaltante della redazione del progetto posto a base di gara il quale - per le più varie ragioni - abbia un interesse personale all’aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico e sia in grado di condizionare tale aggiudicazione. Per questo aspetto, è indubitabile il collegamento tra la norma in commento e l’art. 24, comma 7, del quale si è già detto.

Quanto poi al mancato intervento dell’ing. Fiou nella procedura di aggiudicazione - poiché, in effetti, egli non ne ha predisposto alcun atto né ha fatto parte della commissione giudicatrice - viene in rilievo la fattispecie alternativa configurata dall’art. 42, su menzionata, vale a dire la possibilità di “influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato”: l’ampia portata della norma consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che, anche senza averne titolo, e con qualsiasi modalità, e non necessariamente per conto della stazione appaltante, senza intervenire nella procedura, ma, anche dall’esterno, siano in grado di influenzarne il risultato.

Quanto all’interesse rilevante per l’insorgenza del conflitto, la norma, come rileva l’appellante, va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità della gara da assicurare (non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente previsti dal terzo comma, ma anche) attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione (cfr. Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3415).

Peraltro, quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile, l’art. 80, comma 5, lett. d) dello stesso codice prevede, come extrema ratio, che sia l’operatore economico a sopportarne le conseguenze con l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto.

Il quarto comma dell’art. 42, infine, impone alla stazione appaltante un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificamente in riferimento al rispetto dell’obbligo di astensione, ma è da ritenere che esso si estenda a tutte le possibili misure che possano ancora essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto.

Nel caso di specie, si ha che:

- non può essere in discussione la funzione dell’ing. Fiou di progettista dell’opera, avendo redatto, per conto della Monterosa S.p.A., unitamente al dott. Ceriani (il quale è un dottore forestale) il progetto esecutivo posto a base di gara, e non essendo decisivo che - come sottolinea l’appellata e come indicato nell’art. 1 n. 3 del bando di gara - la progettazione risulti redatta dallo Studio Ceriani di Charvensod (AO);

- l’ing. Fiou è indicato nell’offerta dell’aggiudicataria come “Responsabile del team consulenza tecnica”, destinato ad operare nella fase esecutiva dell’appalto;

- l’ing. Fiou non ha predisposto gli atti di gara né ha partecipato alla procedura di aggiudicazione e non risulta aver materialmente redatto o partecipato alla redazione dell’offerta tecnica di B.G.F. ;

- vi è una previsione del bando che demanda al progettista di valutare le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario, in caso di richiesta della stazione appaltante.

Le argomentazioni difensive della Monterosa S.p.A. e della B.G.F. si basano, in primo luogo, sul fatto che l’ing. Fiou non è dipendente di alcuna impresa partecipante al r.t.i. aggiudicatario e che nell’organigramma dell’offerta tecnica è stato indicato come collaboratore esterno, per la fase esecutiva, non come progettista incaricato o responsabile di un team di progettazione.

Tale argomento non è decisivo per escludere l’applicabilità dell’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.

E’ vero che la lettera della norma è nel senso indicato dalle appellate, in quanto stabilisce il divieto per “gli affidatari degli incarichi di progettazione” di essere, a loro volta e personalmente, “affidatari degli appalti”.

E’ vero altresì che il testo dell’originario art. 90, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, che ne costituisce l’immediato precedente, prevedeva che gli affidatari degli incarichi di progettazione non potessero “partecipare agli appalti” e che venne modificato con l’art. 20, comma 1, della legge n. 161 del 2014 nel testo poi trasfuso nell’attuale art. 24, comma 7.

Tuttavia, a questa vicenda normativa non conseguono affatto né l’irrilevanza dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi sul testo precedente, né la necessaria interpretazione restrittiva sostenuta dalle appellate.

L’intento del legislatore del 2014 fu quello di coordinare la previsione del comma 8 con la previsione, contestualmente introdotta, del (nuovo) comma 8 bis. Quest’ultima è ora inserita nell’ultimo inciso dell’art. 24, comma 7, e consente al soggetto, che si trovi in una situazione che potrebbe astrattamente dare luogo ad incompatibilità, di fornire la prova contraria dimostrando “che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

…

La questione può essere riassunta nel quesito se l’incompatibilità dell’art. 24, comma 7, si ponga soltanto tra affidatario dell’incarico di progettazione ed affidatario dell’appalto di lavori per cui ha svolto progettazione (generalmente in RTI), ovvero si estenda al progettista che, pur non avendo partecipato alla gara quale concorrente o quale soggetto ausiliario o cooptato, sia tuttavia investito, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, in forza di un rapporto di dipendenza o di collaborazione intrattenuto con quest’ultimo, di attività inerenti lo svolgimento dei lavori appaltati, indicate nell’offerta tecnica.

Malgrado l’attuale testo di legge non preveda espressamente questa ipotesi, la Sezione è dell’avviso che essa ricada nei divieti ivi contemplati.

In primo luogo, è significativo che i rapporti di dipendenza e di collaborazione rilevino se riferiti al progettista, in quanto i divieti “sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai lori dipendenti”. Identica ratio legis sorregge l’estensione del divieto all’operatore economico affidatario che, avvalendosi dell’apporto del progettista, come dipendente o collaboratore, si conquisti una situazione di vantaggio idonea ad alterare la par condicio dei concorrenti.

Questa conclusione trova riscontro nell’ampia portata della norma sul conflitto di interessi, che, come detto, attribuisce rilevanza ad ogni situazione di interesse, diretto od indiretto, di qualsivoglia natura, nonché a qualsivoglia posizione del soggetto in conflitto di interessi che gli consenta di influenzare il risultato dell’aggiudicazione.

…

Giova aggiungere che la mancanza di un legame contrattuale attuale di dipendenza del progettista da una delle imprese del r.t.i. aggiudicatario - su cui pure insiste la Monterosa S.p.A. - è priva di significato, sol che si consideri che la pianificata e, per certi versi, indispensabile attività di consulenza dell’ing. Fiou non potrebbe non comportare un legame di natura contrattuale tra lo stesso r.t.i. aggiudicatario ed il libero professionista obbligato a fornire la propria prestazione d’opera intellettuale secondo quanto indicato già in fase di offerta (che, peraltro, nel caso di specie trova riscontro nella proposta di contratto inviata dall’ing. Fiou a B.G.F. prodotta nel primo grado di giudizio: allegato al doc. 19).

In conclusione deve riconoscersi che il progettista, già incaricato della stazione appaltante della predisposizione del progetto posto a base di gara, che sia stato indicato, nell’offerta tecnica di un operatore economico concorrente per l’affidamento dell’appalto dei lavori, quale consulente esterno dell’aggiudicatario, in fase esecutiva, con compiti di natura tecnica, è in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche se non è legato all’aggiudicatario da un rapporto di dipendenza o di subordinazione.

…

Tuttavia, il vantaggio rilevante ai fini dell’alterazione del meccanismo concorrenziale che la norma dell’art. 24, comma 7, mira ad impedire, è quello che venga speso nell’espletamento della gara, quando il concorrente si sia potuto avvalere dell’apporto di conoscenze e di informazioni del progettista, al fine di predisporre un’offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante.

In tale ottica, i detti deliberati della commissione di gara, in quanto evidentemente finalizzati a rimuovere una conclamata situazione di conflitto di interessi, sono altresì rivelatori del ruolo determinante da attribuirsi all’operato dell’ing. Fiou, su incarico e per conto della committenza.

Trattandosi del soggetto deputato a dirigere il team di consulenti dell’aggiudicataria, egli è altresì a pieno titolo coinvolto nell’esecuzione dei lavori da lui stesso progettati, sì da aver potuto mettere a disposizione le conoscenze e le informazioni possedute come progettista anche per la redazione della relazione generale di progetto e per l’ideazione e la predisposizione delle soluzioni migliorative, pur senza aver sottoscritto le diverse parti dell’offerta tecnica; tanto più che sarebbe stato destinato ad assumere un ruolo determinante proprio nell’esecuzione di tali opere migliorative, per previsione della lex specialis, destinate ad essere validate dalla stazione appaltante proprio con il suo contributo”.

Avv. Giuseppe Acierno

 

TAR Piemonte, sez. I, n. 704/2018: Per gli RTI è sempre valido il principio della corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione - anche se il bando non lo prevede.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese che partecipano alle gare per l'affidamento di appalti di servizi vige, anche nel rinnovato quadro normativo conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, il principio della corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione delle prestazioni. Tale principio opera anche in mancanza di un'esplicita previsione in tal senso nei documenti di gara.

Sono queste le affermazioni contenute in una interessante pronuncia del TAR Piemonte, sez. I, n. 704/2018, che affronta il tema delle regole che governano il sistema di qualificazione dei raggruppamenti temporanei alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/16.

Nel caso di specie, un ente appaltante aveva svolto una procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi bibliotecari. Da tale procedura veniva escluso un raggruppamento temporaneo in ragione del mancato possesso in capo a una mandante dei necessari requisiti di qualificazione. In particolare l'ente appaltante aveva riscontrato un deficit di qualificazione della mandante in relazione alla quota del servizio che la stessa si era impegnata a svolgere.

A causa dell'esclusione il raggruppamento interessato proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. A fondamento del ricorso veniva evidenziato che, in mancanza di un'esplicita previsione in senso contrario contenuta negli atti di gara, i requisiti di qualificazione dovevano essere posseduti dal raggruppamento nella sua globalità. In sostanza, il provvedimento di esclusione doveva considerarsi illegittimo, in quanto ciò che deve rilevare ai fini della partecipazione alla gara è che il raggruppamento nel suo complesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, senza che possa assumere importanza il fatto che singoli componenti dello stesso siano singolarmente carenti dei requisiti nella misura corrispondente alla quota di prestazioni che si sono impegnati ad eseguire.

A fronte della censura mossa il giudice amministrativo ricorda, in primo luogo, come le nuove norme introdotte dal Codice degli Appalti attribuiscano agli enti appaltanti la facoltà di determinare in sede di gara la misura dei requisiti di qualificazione da richiedere ai componenti del raggruppamento (mandataria e mandanti). Nel caso di specie tale facoltà non è stata esercitata; di conseguenza si tratta di stabilire quali siano le conseguenze ai fini della qualificazione del raggruppamento nell'ipotesi in cui il bando di gara nulla dica al riguardo.

Secondo un primo orientamento negli appalti di servizi non opererebbe il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni. In particolare, nessuna norma specifica prevede che i requisiti di qualificazione debbano essere correlati alle quote di esecuzione, cosicché se il bando di gara nulla prevede non è legittimo richiedere la qualificazione in una determinata misura ai singoli componenti del raggruppamento. Né assume rilievo in senso contrario la previsione contenuta all'art. 48, co. 4, del Codice che impone di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento. Secondo questa tesi si tratta, infatti, di un mero obbligo informativo da cui tuttavia non può in alcun modo derivare che le imprese raggruppate devono partecipare al raggruppamento in misura corrispondente alle parti del servizio che hanno dichiarato di eseguire.

Questa linea interpretativa arriva anche all'affermazione di un principio di notevole impatto, secondo cui la garanzia della corretta esecuzione del contratto sarebbe recessiva rispetto all'esigenza di derivazione comunitaria volta ad assicurare la più ampia partecipazione alle gare. Quest'ultima esigenza, infatti, sarebbe più agevolmente soddisfatta non ponendo alcun vincolo alle modalità di composizione e di qualificazione del raggruppamento temporaneo.

A fronte di questo orientamento se ne contrappone un altro di segno opposto. In base ad esso anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/16 (che non contiene alcuna specifica previsione in tal senso) vige il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione delle singole imprese raggruppate e quote di esecuzione delle prestazioni. Questo principio va a colmare un vuoto legislativo ed è espressione, a sua volta, di un principio ancora più generale secondo cui deve considerarsi immanente al sistema degli appalti pubblici che ogni impresa esecutrice, a qualsiasi titolo, di determinate prestazioni debba possedere la qualificazione commisurata alle prestazioni stesse. In sostanza le imprese raggruppate devono essere qualificate in relazione alle prestazioni che sono chiamate ad eseguire, in caso contrario, infatti, si consentirebbe che l'esecuzione di tali prestazioni possa avvenire ad opera di un soggetto non qualificato, con un'evidente vulnus del sistema.

Il TAR Toscana ha aderito a questa seconda tesi. In particolare, sottolinea come a sostegno della stessa si ponga la previsione di cui all'art. 48, co. 4, che impone ai raggruppamenti di indicare in sede di offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente del raggruppamento. Questo obbligo di indicazione ha un senso solo se viene considerato funzionale alla verifica delle capacità imprenditoriale delle singole imprese, verifica che a sua volta implica il riscontro dei requisiti di qualificazione posseduti da queste ultime.

Secondo questa tesi, anche se le nuove norme del d.lgs. n. 50/16 non richiedono più, in maniera esplicita, la corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, è comunque necessario che la singola impresa raggruppata abbia una qualificazione idonea all'esecuzione della parte di appalto che è stata indicata nell'offerta come di sua competenza. La ragione fondamentale a sostegno di tale tesi è che la stazione appaltante deve essere messa in grado di verificare l'affidabilità degli operatori economici chiamati ad eseguire le prestazioni e per fare ciò non può che fare riferimento ai requisiti di qualificazione da essi posseduti. Né si può ammettere che questa legittima esigenza possa essere superata in virtù del principio della massima apertura al mercato, giacché detto principio non può estendersi fino al punto da mettere in pericolo la corretta esecuzione dell'appalto. D'altronde se non si ritenesse vigente il principio della corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione si consentirebbe al raggruppamento temporaneo di concludere degli accordi interni totalmente disancorati dalla reale capacità imprenditoriale dei singoli componenti. Conclusione contraria ai principi generali dell'ordinamento dei contratti pubblici e a quelli che governano il relativo sistema di qualificazione. Né, a sostegno della tesi per cui non sarebbe necessaria alcuna corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, può valere l'elemento incentrato sulla responsabilità solidale che fa capo alle imprese raggruppate, che sarebbe di per sé sufficiente a garantire l'ente appaltante.

Come correttamente rilevato dal giudice amministrativo, il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione e quello relativo alla responsabilità solidale delle imprese raggruppate operano su due piani distinti. Il primo si colloca a monte e vuole garantire la scelta di esecutori affidabili in un momento anteriore all'aggiudicazione, mentre il secondo agisce a valle ed ha l'unico effetto di assicurare una garanzia di natura risarcitoria la cui attivazione sta a dimostrare che la verifica precedente sull'affidabilità dei concorrenti non ha funzionato efficacemente. In questa logica trova piena spiegazione l'onere imposto ai raggruppamenti di imprese di indicare in sede di offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun componente. Tale onere è posto a presidio dell'effettività della qualificazione non solo del raggruppamento nel suo complesso, ma anche delle singole imprese raggruppate, e solo in quest'ottica trova la sua ragione di essere. Se così non fosse il suddetto onere si risolverebbe in un aggravio procedimentale privo di ogni logica, non garantendo alcuna possibilità di verifica sulla effettiva qualificazione delle singole imprese raggruppate.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

 

 

 

Newsletter Fiscale Luglio 2018

Inviato da admin il

Nuovo appuntamento con il servizio newsletter di informazione in ambito fiscale del mese di Luglio 2018, servizio creato dallo studio commercialista Pertile-Sensi.

In questa news troverete: 

 

SCADENZARIO FISCALE

NOVITA’ FISCALE 

  1. Scheda carburante: ultime novità per i liberi professionisti dal 1° luglio
  2. Proroga invio della comunicazione dati fatture del terzo trimestre 2018
  3. Fatturazione Elettronica nei subappalti pubblici

 

RISPOSTE AI QUESITI

  • Ho trovato nel mio cassetto fiscale una comunicazione di ‘anomalie nei dati relativi agli studi di settore’ da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cosa consiste?
  • Che cos’è il ‘QR-code’ ?
  • Come Ingegnere vorrei proporre lo ‘sport bonus’ a un mio cliente, mi riassume i termini?

Per scaricare la NEWSLETTER FISCALE DEL MESE DI LUGLIO cliccare qui

"Destinazione Emirati Arabi Uniti" : è online la newsletter N.12

La newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti" è uno strumento operativo per agevolare i professionisti e le aziende che vogliono sviluppare la propria attività a livello internazionale, e ha l’obiettivo di aggiornare architetti e ingegneri sulle opportunità offerte dal mercato degli Emirati Arabi e - in particolare - da Dubai, capitale dell’architettura d’avanguardia.

 

"Destinazione Emirati Arabi Uniti" : è online la newsletter N.11

La newsletter "Destinazione Emirati Arabi Uniti" è uno strumento operativo per agevolare i professionisti e le aziende che vogliono sviluppare la propria attività a livello internazionale, e ha l’obiettivo di aggiornare architetti e ingegneri sulle opportunità offerte dal mercato degli Emirati Arabi e - in particolare - da Dubai, capitale dell’architettura d’avanguardia.

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 25 GIUGNO/6 LUGLIO 2018

Inviato da admin il

NOTA POLITICA

Lunedì il Consiglio dei ministri ha approvato un dl fortemente voluto dai Cinquestelle in primo luogo per recuperare terreno nei confronti di un alleato che nell’ultimo mese ha dominato i sondaggi grazie alla forte capacità mediatica del suo leader Matteo Salvini. Di qui l’urgenza di mettere in campo una misura-manifesto dal forte impatto mediatico quale il decreto dignità, benché il testo ufficiale del dl paia destinato ad approdare in Parlamento con un certo ritardo e soprattutto a incappare nelle modifiche delle varie compagini parlamentari.

 

PROFESSIONISTI

Il 2 luglio il Consiglio dei ministri ha adottato il cd. decreto legge dignità.  Qui è disponibile il comunicato stampa del Governo.

Il decreto contiene un titolo dedicato a misure di semplificazione fiscale:

  • la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa: il provvedimento prevede che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
  • il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”): il decreto interviene prevedendo che tali dati possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.
  • l’abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

Tale misura rappresenta una svolta per migliaia di professionisti, che torneranno a percepire l’Iva, per versare, agli appuntamenti canonici, la sola Iva dovuta risultante dalla compensazione tra Iva a credito e Iva a debito.

Sul punto è intervenuto il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo: «L'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e assoggettate alla ritenuta alla fonte è un primo significativo passo verso le istanze degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Siamo soddisfatti che il governo abbia affrontato da subito una questione così delicata come l'ammanco dell'incasso dell'Iva, causa di una notevole perdita di liquidità per i lavoratori autonomi».

 

Vizi dell’opera, il progettista non può avere responsabilità maggiori dell'impresa

Progettista e appaltatore sono obbligati in solido nei confronti del committente. Con la sentenza 16323/2018, la Cassazione ha spiegato che la responsabilità del progettista non può essere maggiore di quella dell’impresa. Di conseguenza, al progettista si può chiedere solo un risarcimento connesso agli errori commessi nella fase di progettazione, mentre i danni relativi alla costruzione del devono essere risarciti dall’impresa.

Qui per approfondire.

 

Progetti idraulici, non sono di competenza esclusiva degli ingegneri

I progetti idraulici non sono sempre competenza esclusiva di ingegneri; se connotati da valenza agraria, infatti, sono materia di competenza anche degli Agronomi.

A stabilirlo il Tar della Sardegna che ha dato ragione alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna (Fedaf) che ha fatto ricorso contro una norma regionale che attribuisce competenza esclusiva agli ingegneri.

Il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, ha chiesto ad un agronomo (incaricato della presentazione di una domanda per l'approvazione tecnica, in sanatoria, di uno sbarramento e l'esercizio di un bacino di accumulo artificiale, destinato ad abbeverare il bestiame del suo allevamento e a irrigare un erbaio) di presentare documentazione integrativa, compresa una articolata “perizia giurata a firma […] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, […]”.

Secondo il Servizio Territoriale della Regione Sardegna anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia doveva essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all’albo, e non da un agronomo. La Regione aveva motivato la scelta facendo riferimento alla LR 12/2007 (dell'art 26, punto 2 dell'allegato A) che affida competenza esclusiva agli ingegneri.

L’agronomo ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento della nota regionale, appellandosi alla norma nazionale relativa all'ordinamento della professione di dottore agronomo (art. 2, comma 1, lettera d, della Legge 3/1976, come sostituito dall'art. 2 Legge 152/1992) che attribuisce ai dottori agronomi la competenza per “la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali (…) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici”.

Il Tar ha accolto il ricorso contro la Regione Sardegna, rilevando che “non sussiste, in relazione a tali attività di progettazione, una competenza esclusiva degli ingegneri o architetti, trattandosi di interventi connotati dalla valorizzazione agraria delle aree in questione”.

I giudici, inoltre, hanno specificato che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.

 

LAVORI PUBBLICI

Dl terremoto all’esame della Camera

Prosegue l’iter di conversione del decreto terremoto. Il provvedimento, dopo l’approvazione in Senato, è all’esame della Camera. Si è conclusa la discussione generale in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici. Il testo è atteso ora in aula per la conversione.

Qui è disponibile l'illustrazione del provvedimento fatta dal relatore in Commissione alla Camera.

 

Il decreto legge per il riordino delle funzioni di governo

Nella riunione del 2 luglio il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto legge volto al riordino delle funzioni di governo. Il provvedimento redistribuisce une serie di competenze eliminando il dipartimento "Casa Italia" e la struttura di missione "Italia Sicura" che finora hanno operato presso la Presidenza del Consiglio. L’obiettivo è una gestione più efficiente e coordinata di determinate materie, ma anche il taglio dei costi. "Casa Italia" sarà quindi 'declassata' da dipartimento a progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; "Italia Sicura" trasferirà le sue competenze al Ministero dell'Ambiente.

Qui per approfondire.

 

Il ministro dell’Economia Tria: ‘rilanceremo gli investimenti pubblici’

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero.

Inclusione sociale e politiche attive del lavoro, riforma dell’imposta diretta per ridurre il carico fiscale, rilancio degli investimenti pubblici e rimozione degli ostacoli burocratici che li hanno frenati. Sono questi i tre punti prioritari per l’azione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per attuare i quali saranno istituite tre task-force: welfare, fisco e investimenti pubblici.

Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, intervenuto in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero.

La task-force sugli investimenti pubblici, in particolare, è necessaria per contrastare le dinamiche degli ultimi anni. Il Ministro ha evidenziato la significativa contrazione degli investimenti degli enti territoriali pari al 50% dal 2008 al 2017. “Si tratta - ha detto il ministro - di una situazione drammatica per la competitività. I tempi di realizzazione delle opere sono troppo lunghi: dai 2 anni per il completamento di un’opera fino ai 15 anni. I ritardi sono spesso dovuti a disfunzione nella fase progettuale: a una scarsa qualità del progetto che rende necessarie varianti progettuali, e quindi la riattivazione di procedure autorizzatorie. Il tutto ulteriormente rallentato dall’attivazione di procedimenti di contenzioso. La scarsa qualità della progettazione è causa di ritardi e dell’inefficacia degli investimenti selezionati”. L’obiettivo del Governo è quindi quello di invertire il calo degli investimenti pubblici dovuto ai fattori menzionati quali: la perdita di competenze progettuali; la difficile comunicazione tra enti e gli effetti indiretti del Codice Appalti.

Per approfondire.

 

Edilizia 4.0, Toninelli: ‘stiamo lavorando su detrazioni fiscali, BIM, investimenti pubblici’

Puntare sulle detrazioni fiscali per incentivare le ristrutturazioni, rafforzare gli investimenti pubblici, favorire le piccole opere diffuse sul territorio, correggere il Codice Appalti, snellire la burocrazia nel mondo delle costruzioni e digitalizzare gli appalti pubblici attraverso il Bim.

Questa la ricetta per rilanciare il settore delle costruzioni individuata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un messaggio inviato ieri ai partecipanti del convegno “Edificio 4.0: Costruire digitale per un'Italia più sociale, più sicura” organizzato da Federcostruzioni.

Qui per approfondire.

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sul dibattito pubblico

Il provvedimento entrerà in vigore il 24 agosto, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione. Ci sarà poi bisogno di un decreto del Ministero delle infrastrutture, che dovrà definire il funzionamento della Commissione per il dibattito pubblico e dovrebbe essere pronto in 15 giorni, quindi entro il 10 luglio.

Il procedimento di consultazione riguarderà quindi le opere per le quali il provvedimento per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sia stato adottato dopo il 24 agosto. Nel caso in cui il provvedimento, o la determina a contrarre, siano stati adottati prima, è possibile il ricorso volontario al dibattito pubblico.

Fino a quando non entrerà in vigore il decreto del Mit sui tre livelli di progettazione, il dibattito pubblico si svolgerà, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità o al progetto preliminare.

Le infrastrutture per le quali diventa obbligatorio il dibattito pubblico sono indicate nell’Allegato 1 al decreto. Si tratta di autostrade e strade extraurbane a quattro o più corsie con una lunghezza del tracciato superiore a 15 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, calcolato al netto dell’Iva del complesso dei contratti previsti.

Ci sono poi i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza con lunghezza del tracciato superiore a 30 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, al netto dell’Iva.

Il confronto sarà obbligatorio anche per gli aeroporti, per opere che riguardano i terminali passeggeri e merci o nuove piste di atterraggio e decollo superiori a 1500 metri di lunghezza, con un valore di investimento superiore a 200 milioni di euro al netto dell’iva.

Saranno soggetti a dibattito pubblico i porti marittimi commerciali, le vie navigabili, i porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, terminali marittimi, isole a mare per il carico e lo scarico che possano accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, opere e attrezzature connesse. Gli interventi devono interessare una superficie superiore a 150 ha e l’investimento complessivo deve superare i 200 milioni di euro, Iva esclusa.

Dibattito pubblico anche per gli interventi per la difesa del mare e delle coste con un valore di investimenti superiore a 50 milioni di euro, piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi e opere off shore che implicano un investimento superiore a 150 milioni di euro, interporti per il trasporto merci comprendenti uno scalo ferroviario in collegamento con porti e aeroporti di valore superiore a 300 milioni di euro, elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km, impianti per l’accumulo delle acque con altezza superiore a 30 metri o volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi, opere per il trasferimento dell’acqua tra regioni diverse con una portata di 40 metri cubi al secondo, infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico che prevedono investimenti superiori a 300 milioni di euro al netto dell’Iva.

Dopo diversi tira e molla, si è deciso di sottoporre a dibattito pubblico, oltre agli insediamenti industriali, anche le infrastrutture energetiche. Il confronto riguarderà le opere che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto dell’Iva. (edilportale.com)

 

ANAC: Regolamento gestione Casellario Informatico

In vigore dal 29 giugno 2018 il regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera ANAC 6 giugno 2018.  Il regolamento disciplina in particolare:

•           la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità;

•           il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;

•           l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso. (GU n. 148 del 28.6.2018)

Qui la delibera Anac

 

FISCO

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su fatturazione elettronica carburanti e appalti nell’ultima circolare del 2 luglio, disponibile qui.

Fondazione Inarcassa sull’abolizione dello split payment

 

“L’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e assoggettate alla ritenuta alla fonte è un primo significativo passo verso le istanze degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Siamo soddisfatti che il governo abbia affrontato da subito una questione così delicata come l’ammanco dell’incasso dell’Iva, causa di una notevole perdita di liquidità per i lavoratori autonomi”.

Prima Tappa “Go to World” - Progetto di formazione per l’internazionalizzazione

Inviato da admin il

Roma, 16 luglio 2018 - ore 8.30 - 19.00

Casa dell’Architettura - Piazza Manfredo Fanti 47

 

Per dare al professionista tutti gli strumenti utili a valutare e implementare la sua strategia di internazionalizzazione in autonomia, ovvero individuando gli interlocutori e i partner giusti, la Fondazione Inarcassa ha messo a punto un progetto di formazione gratuita con un focus su Stati Uniti, Russia, Cina e Emirati Arabi: aree geografiche a maggior potenzialità ma con caratteristiche di approccio e regole molto diverse e specifiche. Il progetto, sviluppato in collaborazione con GoToWorld, consorzio specializzato nella consulenza di internazionalizzazione, ha preso il via con un Webinar di presentazione lo scorso 13 giugno, si articolerà con dei seminari frontali in cinque città italiane e con un FAD di 8 ore. La prima tappa sarà il 16 luglio a Roma, presso la Casa dell’Architettura – Piazza Manfredo Fanti, 47.

L’internazionalizzazione è un processo di crescita che non riguarda solo le imprese; in un mondo globale anche il professionista può internazionalizzare la sua attività, andando a cogliere le opportunità di business che alcuni Paesi e aree geografiche oggi offrono.

L’internazionalizzazione significa grandi opportunità ma anche rischi. È un processo a step che inizia “in casa”: richiede analisi per individuare il Paese più adatto da cui partire, comprensione del Paese e delle sue regole, pianificazione del percorso. Ma una volta compreso il percorso corretto di ingresso in un Paese sarà possibile replicarlo, mutatis mutandis, anche in altri contesti geografici.

Per ciascun paese verranno trattati gli aspetti fondamentali per garantire il successo di una strategia di internazionalizzare:

•            Inquadramento macroeconomico del Paese

•            Il settore costruzioni: valori, attori e trend

•            Come entrare nel paese: forme societarie, aspetti legali e amministrativi

•           Le diverse forme societarie in Stati Uniti/Russia/Cina/Emirati Arabi: ufficio di rappresentanza, branch, società di diritto locale, sede fissa di affari (stabile organizzazione)

•            Legislazione locale e peso della burocrazia

•            Expat e regimi fiscali di personale all’estero (visti, contributi, fiscalità, previdenza)

•            La professione all’estero: riconoscimento delle qualifiche

•            Solo per la Russia: Certificazione EAC, cenni

•            Business etiquette

•            Come sviluppare attività di networking e marketing locali

 

Prima tappa: Roma 16 LUGLIO

Per maggiori informazioni cliccare qui 

 

Per le iscrizioni: 

Clicca qui se sei Architetto

Clicca qui se sei Ingegnere

 

Gli altri appuntamenti:

RAGUSA - VERONA - LECCE - BOLOGNA 

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