Sintesi di monitoraggio legislativo 1 - 18 dicembre 2017
NOTA POLITICA
Dopo la presentazione di Liberi e Uguali del presidente del Senato Piero Grasso e il comizio romano del leader leghista Matteo Salvini, la campagna elettorale è entrata in una lunghissima fase che si trascinerà faticosamente fino al voto di marzo. Nel mentre, giusto una settimana fa, da Palazzo Chigi il Premier Gentiloni anticipava che nel 2017 il ritmo di espansione economica del Paese supererà l’1,5% preconizzato dal Def per avvicinarsi al 2%: è il segnale che la ripresa si sta consolidando e la crescita italiana è in procinto di diventare strutturale.
LA MANOVRA PER IL 2018
Ddl bilancio 2018
Prosegue alla Camera l’iter del disegno di legge di bilancio per il 2018.
Il provvedimento è ancora in Commissione, dove l’esame degli emendamenti dovrebbe concludersi martedì 19 dicembre. Mercoledì, il disegno di legge.
Qui i dossier di documentazione.
Decreto fiscale
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre la LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.". (17A08254) (Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 284 del 05-12-2017).
Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:
L’articolo 1-bis (Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione) aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.
L’articolo 1-ter (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute) prevede che per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, le sanzioni non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Si introduce inoltre la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Ulteriori disposizioni riguardano la tipologia dei dati da trasmettere e alcune esenzioni dagli obblighi di comunicazione.
Le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
L’articolo 2 (Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali) dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali. Il comma 3-bis prevede che tale sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, mediante autocertificazione trasmessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate competente.
L’articolo 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) , comma 4, da un lato, elimina le deroghe in materia di titoli abilitativi edilizi e condizionare l’avvio dei lavori di immediata esecuzione per la riparazione di edifici con danni lievi alla presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), dall’altro proroga al 30 aprile 2018 (ulteriormente prorogabile fino al 31 luglio 2018) il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.
Il comma 5 è finalizzato a fissare al 31 marzo 2018 il termine per la compilazione e la trasmissione della scheda AEDES da parte dei tecnici professionisti incaricati.
Il comma 6 introduce disposizioni volte a disciplinare gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017, per impellenti esigenze abitative, dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici.
Il comma 11, che sostituisce l'articolo 15 del D.L. 189/16 concernente i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, è volto a includere altri soggetti attuatori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, (comma 1, lettere a)-e)), nonché a prevedere norme di dettaglio riguardanti le funzioni di soggetto attuatore svolte dalle Regioni e dalle Diocesi (commi 2 e 3). Relativamente all'attività necessaria per la realizzazione degli interventi di competenza delle Regioni, si prevede - al comma 2 - che il Presidente di Regione-Vicecommissario, con apposito provvedimento, possa delegare i Comuni о gli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16). L’art. 38 del Codice dei contratti pubblici disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, prevedendo un apposito elenco, tenuto presso ANAC, per le stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza e a cui sono iscritti di diritto determinati soggetti.
Inoltre il comma 13 del presente articolo, interviene in materia di Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali nonché di Conferenza permanente e Conferenze regionali, modificando altresì l'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di Centrale unica di committenza.
Il comma 14 interviene sull’articolo 32 del decreto n. 189, in materia di Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario, sostituendone integralmente il comma 2, tenuto conto dell'incremento delle centrali uniche di committenza.
Si stabilisce in materia il rinvio ad accordi tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni– Vicecommissari, e le centrali uniche di committenza. Si prevede, in materia di monitoraggio, anche l'uso della banca dati di cui all'articolo 13 della legge di riforma della contabilità pubblica.
Il comma 15, modifica l’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, e stabilisce che per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori degli interventi sono:
- le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'Agenzia del demanio;
- le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche.
Il comma 17 contiene modifiche all’articolo 50 del decreto legge n. 189, in materia di Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali.
Il comma 19 stabilisce una deroga al Codice dei contratti pubblici - segnatamente all’articolo 157, comma 3, del Codice - consentendo, con riguardo agli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 189, l’attribuzione degli incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del medesimo decreto-legge. Inoltre, il personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50- bis del decreto n. 189 può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.
Il comma 31, inserisce una nuova disposizione nel decreto-legge n. 78 del 2015, in particolare all'articolo 11, in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo a Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Con la finalità di accelerare l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari e garantire un celere ripristino della funzionalità del servizio nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 si prevede l’applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2019, della disciplina speciale indicata in materia di affidamenti ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto della soglia di rilevanza europea. Inoltre, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna e, per le forniture di beni e servizi, di uno degli Enti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, istituito presso l’ANAC. Infine, si stabilisce l’applicazione delle verifiche previste dall’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite apposito Accordo.
Il comma 33 prevede l’istituzione di una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori tenuto dalla Struttura di missione presso il Ministero dell’Interno, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, nella quale far confluire gli elenchi degli operatori di cui all’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012.
Il comma 40 prevede che nei centri storici o negli ambiti oggetto del Piano dì Ricostruzione di cui al citato articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i comuni del cratere del sisma del 2009 diversi da l'Aquila possano predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, con le seguenti finalità (che riproducono in sostanza le finalità già previste dalla norma vigente): riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria; messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma; e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi.
L’articolo 19-quater (Banca dati nazionale degli operatori economici) autorizza la spesa di euro 100.000 per l’anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento е l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, che è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’articolo 19-novies (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria) reca una novella alla legge forense escludendo, per gli avvocati, l’obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell’esercizio dell’attività professionale.
L’articolo 19-quaterdecies (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati) introduce, al comma 1, un nuovo articolo 13-bis nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) volto a disciplinare il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese.
Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte “unilateralmente” (comma 3).
Il comma 2 del nuovo art. 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.
Sono qualificate come "vessatorie" le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato (comma 4).
Il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa. La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa.
Vengono peraltro escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità (comma 7).
In base al comma 6, peraltro, due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.
L’azione di nullità di una o più clausole soggiace a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione (comma 9).
Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell’avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia.
Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile (comma 11).
Il comma 2 dell’articolo 19-bis estende il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012.
Il comma 3 dell’articolo 19-bis prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all’entrata in vigore della disposizione.
LAVORI PUBBLICI
ANAC: Bando tipo 1/2017
L’Anac ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017 riguardante lo schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Qui è disponibile il testo del bando tipo e la nota illustrativa.
Il disciplinare messo a punto dall’Anac non riguarda quindi i bandi per la realizzazione di opere pubbliche, ma spiega alle Stazioni Appaltanti come redigere i bandi per l’affidamento di servizi, in cui rientrano i servizi di ingegneria e architettura.
Le norme del disciplinare, precisa la relazione, sono vincolanti tranne quelle indicate espressamente come facoltative. Sono inoltre ammesse delle deroghe al bando tipo a patto che non si pongano in contrasto con la normativa vigente e siano adeguatamente motivate.
Il disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta, spiega la relazione illustrativa, di una scelta non solo per la semplificazione, ma anche per valorizzare gli aspetti qualitativi, oltre che economici, così come previsto a livello comunitario e dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Il bando tipo può comunque adattarsi alle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso.
La relazione illustrativa allegata fornisce anche una serie di spiegazioni su argomenti considerati spinosi e poco chiari come il subappalto, l’obbligo di individuare la terna di subappaltatori e le cause di esclusione.
La mancata indicazione della terna di subappaltatori o l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre non costituisce motivo di esclusione, ma viene sanzionato col divieto di subappalto. Il divieto di ricorrere al subappalto scatta anche nel caso il cui un concorrente indichi un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Questo perché la terna indicata risulta invalida.
Il concorrente viene invece escluso dalla gara se, invece, uno dei subappaltatori non possiede i requisiti richiesti dall’articolo 80 del Codice Appalti.
Il disciplinare fornisce inoltre una serie esaustiva di indicazioni su soccorso istruttorio, avvalimento, garanzie provvisorie e definizione delle controversie.
Il decreto sul débat public
Il dibattito pubblico non si applicherà ad impianti nucleari, oleodotti e alle opere connesse all’energia. I tempi per la realizzazione delle opere dovranno inoltre essere contenuti. È il parere espresso dalle Regioni che, in Conferenza Unificata, hanno dato il via libera alla bozza di dpcm attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
Dall’allegato 1 alla bozza di decreto, che indica per quali opere è richiesto il débat public, sono stati eliminati gli impianti nucleari e quelli per il trattamento dei combustibili nucleari e gli impianti affini. Dalla tabella sono scomparsi anche gli interventi per la difesa del mare, quelli per lo sfruttamento degli idrocarburi, oleodotti, gasdotti e condutture per gli impianti chimici. La cancellazione risponde alla richiesta delle Regioni di escludere dal dibattito pubblico le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazioni ai sensi del regolamento europeo 347/2013 sulle infrastrutture energetiche transeuropee.
Il débat public non si applicherà inoltre alle opere connesse alla difesa e alla sicurezza, alle esigenze di protezione Civile in caso di urgenza e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti.
Restano quindi autostrade e strade extraurbane, tronchi ferroviari, aeroporti, porti, interporti, elettrodotti aerei, impianti per trattenere e regolare le acque in modo durevole, opere per il trasferimento d’acqua tra regioni diverse, infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico, impianti e insediamenti industriali che richiedono un investimento superiore a 300 milioni di euro.
Come sollecitato dalle Regioni, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico dovrà essere istituita con decreto del Mit entro 15 giorni dall’entrata in vigore del dpcm sul débat public. Nella bozza circolata precedentemente era invece previsto un termine di 60 giorni, considerato troppo lungo.
L’obiettivo delle Regioni è definire subito il meccanismo del dibattito pubblico in modo da realizzare senza intoppi le infrastrutture. Per questo hanno anche proposto di inserire una disposizione che tagli i tempi dei procedimenti per le opere sottoposte a dibattito pubblico.
Dalla bozza scompare anche il comitato di monitoraggio, che avrebbe dovuto coordinare la sua attività con la Commissione nazionale del dibattito pubblico. Sarà quest’ultima a svolgere anche le funzioni di controllo.
Il dibattito pubblico, pensato per le grandi opere infrastrutturali e architetture di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, servirà a migliorare la qualità della progettazione e l’efficacia delle decisioni pubbliche mediante la più ampia partecipazione dei cittadini.
Il processo di informazione si svolgerà nel momento della presentazione del progetto di fattibilità, quando è ancora possibile apportare delle modifiche senza oneri eccessivi oppure decidere di non realizzare l’opera.
Il procedimento potrà avere una durata massima di quattro mesi, a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, prorogabile di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità.
L’avvio verrà richiesto dal proponente dell’opera, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri direttamente interessati, dagli Enti locali coinvolti o da 50mila elettori.
PROFESSIONISTI
Le misure per il sostegno ai professionisti contenute in legge di bilancio
Incentivi per l’acquisto di beni strumentali nuovi, assunzioni e formazione del personale. Sono alcune delle misure per il sostegno a professionisti ed imprese contenute nel disegno di legge di Bilancio 2018 che, dopo l'approvazione in Senato, sta iniziando il suo iter alla Camera.
Nuova Sabatini - Il ddl incrementa di 330 milioni di euro, dal 2018 al 2023, i finanziamenti agevolati concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari, per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
Il 30% di queste risorse (al momento è il 20%) sarà riservato agli investimenti di “Industria 4.0” assicurando la finanziabilità delle tecnologie più avanzate.
La misura non avrà più una scadenza (al momento fissata al 31 dicembre 2018), ma si esaurirà automaticamente quando saranno spese tutte le risorse disponibili.
Formazione 4.0 Le imprese che formano i propri dipendenti in tecnologie “Industria 4.0” potranno usufruire di un credito di imposta del 40%, fino ad un massimo di 300mila euro, sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale nei corsi.
Saranno agevolabili le spese per acquisire o consolidare le conoscenze in big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Saranno esclusi dalle agevolazioni i corsi di formazione ordinaria e periodica per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Per la misura sono stati previsti 250 milioni di euro per l'anno 2019. Gli investimenti dovranno essere sostenuti nel 2018 e il credito di imposta sarà indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Super ammortamento Passerà dal 150% al 180% il superammortamento riconosciuto a professionisti e imprese per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La stessa maggiorazione sarà applicata anche ai beni immateriali strumentali.
Misure per il Sud Arriverà un nuovo Fondo per le Pmi del Sud, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi quote sottoscritte da soggetti pubblici e privati. Il Fondo durerà 12 anni sarà gestito da Invitalia che potrà avvalersi della Banca del Mezzogiorno.
Misure per l’occupazione Le assunzioni degli under 30 saranno incentivate con uno sconto del 50% dei contributi previdenziali (esclusi i contributi Inail) fino ad un massimo di 3mila euro all’anno. L’agevolazione avrà una durata di trentasei mesi. Previsto invece l’esonero totale per le assunzioni di studenti dopo un periodo di alternanza scuola – lavoro o di tirocinio.
Al Sud saranno incentivate le assunzioni di under 35 o di soggetti con più di 35 anni, ma senza un impiego stabile da almeno sei mesi.
Mobilità sostenibile La legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato il Fondo per la mobilità sostenibile con 200 milioni per il 2019 e 250 milioni all’anno dal 2020 al 2033. Il disegno di legge di Bilancio 2018 prevede che 100 milioni di euro all’anno, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possano essere destinati al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane.
Fatturazione elettronica Con l'obiettivo di potenziare gli strumenti contro l'evasione fiscale, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per la cessione di carburanti e le prestazioni di subappaltatori nell'ambito degli appalti pubblici. Dal 1° gennaio 2019 dovrebbe scattare l'obbligo anche per i privati.