Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 1/2019

Inviato da admin il

Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

 

Le azioni di contrasto.

Nel mese di gennaio 2019, numerose sono state le diffide e le istanze di parere precontenzioso inoltrate all’ANAC.

Dieci sono state le amministrazioni diffidate. Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di San Giovanni in Marignano, al Comune di Casandrino, all’UTI Giuliana, all’UTI Collio – Alto Isonzo, al Comune di Bitonto, al Comune di San Nicola La Strada, al Comune di Capaccio Paestum, al Comune di Morano Calabro, alla Direzione Didattica Statale San Giovanni Bosco ed al Comune di Prata di Pordenone.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • il Comune di San Giovanni in Marignano  ha bandito una gara per la progettazione di una scuola, nella quale erano state individuate in modo erroneo le categorie di cui al d.m. parametri e, conseguentemente, la base d’asta risultava incongrua. Successivamente, con una nota, l’Amministrazione ha reso noto di aver avviato il procedimento di annullamento in autotutela della procedura;
  • il Comune di Casandrino ha pubblicato un bando per l’affidamento di servizi tecnici di direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nella quale non veniva rispettato il termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte. Con una nota di riscontro, l’Amministrazione ha informato dell’avvenuta rettifica del bando di gara;
  • l’UTI Giuliana ha pubblicato una manifestazione di interesse relativa alla la manutenzione straordinaria di percorsi ciclopedonali, nella quale non era stato allegato il calcolo dei corrispettivi, veniva prescelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo senza che, però, fossero indicate le motivazioni di tale scelta e, inoltre, veniva inserito un requisito di partecipazione illegittimo. L’Amministrazione non ha fornito un riscontro e si è, pertanto, proceduto alla proposizione di apposita istanza di parere precontenzioso all’ANAC;
  • l’UTI Collio – Alto Isonzo ha pubblicato una indagine di mercato attinente la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione e le pratiche accessorie relativo a 6 interventi finalizzati al completamento della ciclovia regionale, nella quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, inoltre, vi era la previsione di aggiudicare in via diretta dei lotti il cui importo era stimato al di sopra dei 40.000 euro. Con una nota l’Amministrazione ha informato dell’avvenuta rettifica dell’avviso;
  • il Comune di Bitonto ha bandito una gara relativa alla progettazione di una serie di interventi da effettuare sulla sede centrale del Comune, nella quale non era previsto che al sopralluogo degli ATI non ancora costituiti dovessero prendere parte tutti i componenti del costituendo ATI.. Successivamente alla notifica dell’istanza di parere precontenzioso all’ANAC, la Stazione Appaltante ha fornito un riscontro positivo, informando dell’avvenuta rettifica del bando;
  • il Comune di San Nicola La Strada ha pubblicato una manifestazione di interesse relativa alla redazione del progetto di fattibilità di impianti di illuminazione pubblica, nella quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, inoltre, veniva subordinata la corresponsione del compenso alla successiva ed incerta stipula del contratto di concessione col gestore privato. Nello stesso giorno in cui è stata notificata l’istanza di parere all’ANAC, il Comune, preso atto delle censure mosse, ha rettificato il bando di gara;
  • il Comune di Capaccio Paestum ha bandito una gara relativa ai servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché di contabilità, per dei lavori di miglioramento di un asse viario, nella quale veniva previsto un ribasso percentuale massimo offribile dai partecipanti. Dopo aver notificato la diffida, l’Amministrazione ha riscontrato positivamente i rilievi mossi, procedendo con l’eliminazione della previsione illegittima;
  • il Comune di Morano Calabro ha pubblicato una manifestazione di interesse nella quale non veniva allegato il calcolo dei corrispettivi ed in cui il corrispettivo dell’appalto era certamente incongruo. Non avendo ricevuto riscontro dall’Amministrazione si è proceduto con la notifica dell’istanza di parere all’ANAC;
  • la Direzione Didattica Statale San Giovanni Bosco ha pubblicato un avviso per l’affidamento del servizio di RSPP, nella quale la base d’asta era assolutamente insufficiente a remunerare il professionista per il servizio richiesto. Si attende che scadano i termini concessi prima di proporre apposita istanza di parere precontenzioso all’ANAC;
  • infine, il Comune di Prata di Pordenone ha pubblicato una manifestazione di interesse relativa alla redazione del nuovo piano regolatore generale comunale, nella quale non era stato allegato il calcolo del compenso ed erano previsti, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione illegittimi. Si attende che scadano i dieci giorni concessi prima di adire l’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

Regime forfettario: la video-guida per orientarsi

La legge di Bilancio 2019 ha prodotto delle modifiche al regime forfettario che prevede anche alcune novità sui requisiti di accesso per i liberi professionisti a partire da gennaio 2019. La normativa esclude, dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, i soggetti che adottano il regime dei minimi (Dl 98/2011) e quelli che adottano il regime forfettario (legge 190/2014).

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 7/18 GENNAIO 2019

Inviato da admin il

LAVORI PUBBLICI

Il DL Semplificazioni

L’esame del disegno di conversione del DL 135/2018 semplificazioni AS 989 prosegue a rilento presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e lavori pubblici.

Non è stato ancora avviato l’esame degli emendamenti presentati. Il rallentamento dei lavori è dovuto a un mancato accordo nella maggioranza su alcune misure centrali, come ad esempio le modifiche al codice degli appalti.

In proposito M5S e Lega stanno lavorando al testo unificato di un emendamento per introdurre un pacchetto di norme volte a modificare il codice. In proposito, si ricorda che il testo del ddl delega per le semplificazioni approvato dal Governo lo scorso 12 dicembre non è mai arrivato nelle Aule parlamentari, pertanto il decreto-legge potrebbe essere utilizzato dalla maggioranza come veicolo per introdurre alcune modifiche più urgenti.

Il Movimento 5 stelle ha presentato due emendamenti di diretto interesse: uno sull’equo compenso dei professionisti e l’altro sull’esperto stimatore immobiliare che sono stati entrambi ritirati. L’emendamento sull’equo compenso è stato convertito in un ordine del giorno.

Qui il comunicato di Fondazione Inarcassa

 

Di seguito gli emendamenti di maggior interesse presentati

Sopraelevazioni senza verifica sismica, la proposta del Governo

Le sopraelevazioni che non superano il 5% della volumetria complessiva autorizzata e il cui carico non superi quello preesistente all’intervento, potranno essere realizzate senza l’obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, tranne che ‘in classe sismica 1’.

Lo prevede un emendamento dei relatori Mauro Coltorti (M5S) e Daisy Pirovano (Lega) al disegno di legge di conversione del DL Semplificazione all’esame delle Commissioni del Senato, che aggiunge un nuovo comma dopo il comma 2 dell’articolo 90, del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001).

La novità ha l’obiettivo di semplificare il sistema dei controlli previsti per la realizzazione di piccoli ampliamenti degli edifici situati nelle zone a minor rischio sismico.

Le condizioni per evitare di eseguire le verifiche strutturali ai sensi delle NTC (DM 17 gennaio 2018) sono quindi:

- che la sopraelevazione sia contenuta nel limite del 5% della ‘volumetria complessiva debitamente autorizzata’;

- il carico dell’intervento di adeguamento nella sua totalità non superi quello preesistente all’intervento;

- l’edificio non si trovi ‘in classe sismica 1’ (o, più correttamente, in zona sismica 1).

 

Gare con commissioni interne fino allo sblocco dell’Albo Anac

Dopo il comunicato del presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, dovrebbe arrivare anche la conferma per via legislativa. In attesa che l’Albo dei commissari di gara esterni alle Pa raggiunga un numero sufficiente di iscritti e venga sbloccato dall’Anticorruzione, le stazioni appaltanti potranno continuare a nominare tecnici interni per formare le commissioni. Con un atto di segnalazione, inviato nei giorni scorsi a Governo e Parlamento, Cantone aveva anche chiesto di tamponare il buco normativo che non spiega come le Pa devono comportarsi nel caso in cui l’Albo non contenga esperti sufficienti, suggerendo anche in questo caso di permettere agli enti di fare da soli.

 

Sicilia: adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2019 Aggiornati i prezzi delle categorie di lavoro attraverso l’analisi dei listini dei principali produttori e/o fornitori di materiali e componenti

Con il Decreto assessoriale n. 4/Gab del 16.01.2019, la Regione Siciliana ha adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2019.

Il Prezzario è stato redatto tenendo conto delle variazioni dei costi elementari intervenute dall’ultima pubblicazione. Esso è stato esitato favorevolmente dalla Commissione ex art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, nel corso di n. 8 sedute valide decorrenti dalla prima seduta in data 29 maggio 2018 e seduta conclusiva in data 18 dicembre 2018.  Qui per approfondire.

 

EQUO COMPENSO

Pubblicata in Campania la legge sulla sull’equo compenso tra privati. La situazione nelle altre regioni

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la legge 59/2018 in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale.                                                    

Il testo dispone che la presentazione dell’istanza autorizzativa o ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico o contratto sottoscritta dal committente, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità.                                                       

L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. 

La mancata presentazione della suddetta autodichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.                                                      

Il testo campano è identico alla Legge della Regione Calabria emanata nel luglio scorso, prima legge regionale di questo tipo ad essere pubblicata.                                                       

Alla legge calabrese è seguita quella della Regione Basilicata che però riguarda anche le istanze relative a incarichi ricevuti da pubbliche amministrazioni.                                                  

Più articolata è invece la situazione in Sicilia: a fine agosto 2018, la Regione Sicilia ha raccomandato agli Assessorati di rispettare le norme sull’equo compenso ed evitare clausole vessatorie. Pochi giorni dopo, gli architetti agrigentini hanno chiesto ai deputati regionali di approvare l’emendamento, fermo da un anno, che vincola il rilascio del certificato di agibilità all’avvenuto pagamento del progettista e del direttore dei lavori. Il tema è stato rimesso all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana che esaminerà il disegno di legge ‘Disposizioni relative alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e/o di ogni altro provvedimento propedeutico’, presentato nell’ottobre scorso.

La Regione Lazio ha affrontato la questione con un ordine del giorno secondo il quale i professionisti incaricati di prestazioni da parte della Regione, enti strumentali o società controllate devono vedersi riconosciuto un compenso calcolato secondo i parametri fissati dai regolamenti ministeriali, senza clausole vessatorie’.      

In Puglia sono stati presentati due disegni di legge sul tema: uno del Movimento 5 Stelle, l’altro dell’Ordine degli APPC di Bari. Entrambi i testi mirano a riconoscere il valore delle prestazioni rese dai liberi professionisti e contrastare l’evasione fiscale.                        

Alle richieste di legiferare per la tutela del lavoro svolto dai professionisti si sono uniti gli ingegneri dell’Umbria che hanno chiesta alla Regione una legge che garantisca il diritto all’equo compenso e percorsi di azione condivisi in merito alle modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per importi inferiori ai 40mila euro.                                                                      

Infine, va ricordato che la prima Regione a legiferare sul tema dell’equo compenso è stata la Toscana che, a marzo 2018, ha definito le regole per garantire un equo compenso ai professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche.       

 

PROFESSIONI

Professionisti e imprese, più vicini i pagamenti della PA

Sta per sbloccarsi la situazione di professionisti e imprese che vantano crediti nei confronti di Regioni ed Enti locali. È attiva la piattaforma con cui Cassa Depositi e Prestiti (CdP) anticiperà ai fornitori i pagamenti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2018.

Pagamenti PA, la soluzione di Cassa Depositi e Prestiti

CdP presterà agli Enti le risorse necessarie al pagamento dei debiti ai loro fornitori a condizioni favorevoli. In questo modo sarà possibile raggiungere un duplice obiettivo: non gravare sulle casse delle Pubbliche amministrazioni e far ottenere a professionisti e imprese la liquidazione dei loro crediti.

La misura contribuirà a risolvere il problema della mancanza di liquidità, che in questi anni ha portato diversi soggetti a cessare la propria attività.

In Europa la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi.

Da diversi monitoraggi è emerso che, anche dopo il recepimento della Direttiva 2011/7/UE con il D.lgs.192/2012, la PA ha più volte sforato i tempi di pagamento, raggiungendo punte di 18 mesi di ritardo.

Lo scorso luglio, la Commissione Europea ha inviato al Governo italiano un parere motivato per segnalare che l’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei Contratti (Dlgs 50/2016) è difforme dalla direttiva europea.

Il Codice Appalti dovrà quindi essere modificato. In caso contrario l’Italia sarà deferita alla Corte di Giustizia Europea. Novità in questo senso potrebbero arrivare dal processo di riforma del Codice Appalti.

 

FISCO

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici: in Gazzetta il decreto che attua la direttiva 2014/55/UE

Nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 17 gennaio è stato pubblicato il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2019, prevede l’obbligo di fatturazione elettronica sia nei confronti delle “amministrazioni pubbliche” che nei confronti delle “amministrazioni autonome” relativamente ai contratti conformi allo standard europeo degli appalti pubblici.

Le nuove norme, non prevedendo alcuna soglia, si applicano a tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari, in particolare laddove si prevede che per la definizione delle regole tecniche da applicarsi in particolare alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e per la valutazione degli impatti delle stesse venga istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) un tavolo tecnico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e delle amministrazioni locali.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE n. 1/2019

Inviato da admin il

Affidamento diretto fino a 150.000 euro: l. n. 145/18, co. 912.

La legge di bilancio appena approvata modifica in alcuni aspetti le modalità di affidamento dei contratti sottosoglia, con esclusivo riferimento al settore dei lavori (le novità non sono quindi applicabili ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture).

La tecnica utilizzata dal legislatore lascia inalterato l'assetto normativo delineato dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016. Le novità vengono, infatti, introdotte attraverso il meccanismo della deroga alle previsioni contenute nell'articolo richiamato, deroga che ha, peraltro, carattere temporaneo, essendo valida fino al 31 dicembre 2019. 

Anche tenuto conto di questa modalità di intervento prescelta dal legislatore, appare utile ricostruire le regole che ad oggi disciplinano gli affidamenti sottosoglia, che sono il risultato delle previsioni originarie contenute all'art. 36 e delle integrazioni rappresentate dalle novità introdotte dalla legge di bilancio. In questa ricostruzione vanno inoltre tenuti in considerazione i principali orientamenti interpretativi emersi fino ad oggi, specie da parte della giurisprudenza che si è occupata del tema.

L'affidamento dei lavori fino a 40.000 euro: per i contratti rientranti in questa fascia di importo la legge di bilancio non introduce alcuna novità. Resta quindi immutata la previsione contenuta al co. 2, lett. a) dell'art. 36 che consente di procedere all'affidamento diretto.

La nozione di affidamento diretto implica la possibilità di contrarre direttamente con un soggetto liberamente prescelto, senza obbligo di svolgere alcun tipo di procedura, e di porre in essere qualche forma di consultazione preventiva. La scelta è, quindi, del tutto discrezionale e come tale difficilmente contestabile in sede giurisdizionale, a meno che non sia affetta da macroscopici errori di valutazione.

Sotto questo profilo va, peraltro, rilevato che il co. 1 dispone che per tutti gli affidamenti disciplinati dall'art. 36 – e quindi anche per quelli di importo fino a 40.000 euro – trovano applicazione i principi generali sanciti in particolare dall'art. 30. Si tratta dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza nonché, per ciò che concerne in particolare gli affidamenti, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

In realtà l'applicazione di questi principi mal si concilia con la nozione di affidamento diretto nei termini sopra ricordati. In particolare, alcuni dei principi indicati, quali la libera concorrenza e la trasparenza, presuppongono almeno un confronto competitivo, che invece nel nostro caso manca del tutto. Per non parlare del principio di pubblicità, posto che l'affidamento diretto prescinde da qualunque forma di pubblicità preventiva.

La stessa giurisprudenza ha evidenziato come l'affidamento diretto rappresenti una procedura in deroga rispetto anche ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari, che implicano sempre e comunque una procedura competitiva, sia pure informale. Si tratta infatti di una modalità di affidamento nella quale la speditezza prevale su ogni genere di formalismo. Sempre la giurisprudenza afferma che è del tutto razionale che una procedura competitiva, per contratti di importo più elevato, si caratterizzi per delle regole che possono, invece, non trovare applicazione per i contratti di importo contenuto. 

Lo stesso Consiglio di Stato, nel rilasciare il suo parere sul d.lgs. n. 50, ha sottolineato che per gli affidamenti fino a 40.000 euro il legislatore ha inteso delineare un micro sistema a sé stante e autosufficiente che non necessita di particolari formalità e rispetto al quale i principi generali sopra ricordati non determinano particolari limitazioni.

Quanto alle modalità concrete per procedere all'affidamento diretto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che sia sufficiente una determina a contrarre che contenga, in termini semplificati, l’oggetto dell'affidamento, l'importo, l'individuazione dell'affidatario, le ragioni della scelta e la verifica in ordine al possesso in capo a quest'ultimo dei requisiti generali e speciali.

L'unico vincolo che limita la libertà di scelta dell'affidatario deriva dal principio di rotazione. Secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, che hanno trovato conferma nella giurisprudenza prevalente, la regola è che l'affidamento non può essere operato a favore del contraente uscente. Questa regola può subire deroghe solo in presenza di condizioni particolari, legate da un lato alla particolare struttura del mercato e alla mancanza di valide alternative, dall'altro al grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale e alla competitività del prezzo offerto. 

Va peraltro evidenziato che l'applicazione del principio di rotazione riguarda più i settori dei servizi e delle forniture che non quello dei lavori. Infatti, mentre i primi hanno una loro ripetitività, ogni lavoro si caratterizza per la sua unicità. Tuttavia ciò non esclude che attraverso l'applicazione del principio di rotazione si tenda ad evitare che una pluralità di lavori, ancorché distinti l'uno dall'altro, siano affidati sempre al medesimo soggetto.

I lavori sopra i 40.000 euro: sopra la soglia dei 40.000 euro l'art. 36 suddivide i lavori, ai fini del relativo affidamento, in tre fasce di importo. 

La prima riguarda i lavori di importo ricompreso tra 40.000 e 150.000 euro, e 209.000 euro per servizi e forniture. Per il loro affidamento è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata a cui devono essere invitati, se esistenti, almeno dieci operatori economici. La scelta di questi ultimi deve avvenire tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione.

L'ANAC, sempre nelle Linee Guida n. 4, ha fornito ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e la tenuta degli elenchi di operatori economici, volte a garantire una sostanziale apertura del mercato attraverso in primo luogo idonee forme di pubblicità.
La seconda fascia di importo ricomprende i lavori tra i 150.000 e 1 milione di euro. Anche per l'affidamento dei contratti rientranti in tale fascia è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata secondo i medesimi criteri illustrati per la fascia precedente, con l'unica differenza che gli operatori da invitare devono essere almeno quindici. 

La terza e ultima fascia riguarda i lavori di importo superiore a 1 milione di euro. Per questi contratti l'affidamento deve avvenire attraverso l'espletamento di procedure ordinarie, venendosi quindi ad operare, quanto alle modalità di affidamento, una sostanziale equiparazione con i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Rispetto al quadro delineato dall'art. 36, la legge di bilancio introduce, attraverso una deroga temporanea, due novità.

La prima consiste nella previsione secondo cui i committenti possono procedere ad affidamento diretto dei contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici (è bene ribadire che servizi e forniture sono esclusi da questa deroga). La seconda novità consente per i contratti ricompresi tra 150.000 e 350.000 euro l'affidamento tramite procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici. 

Il primo profilo rappresenta la novità di maggiore interesse e anche quella che presenta alcuni aspetti di problematicità. Il legislatore ha, infatti, previsto l'affidamento diretto ma subito dopo ha specificato che tale affidamento deve di norma essere preceduto dalla consultazione di tre operatori. 
In realtà la nozione di affidamento diretto nel suo significato proprio presuppone – come visto sopra per la fascia di importo fino a 40.000 euro – una assoluta libertà di scelta del contraente, che prescinde da qualunque forma di confronto competitivo. Di conseguenza prevedere la preventiva consultazione di tre operatori economici finisce per delineare una modalità di affidamento diretto ibrida, che si pone tra l'affidamento diretto puro e lo svolgimento di una procedura di gara.

A quest'ultimo proposito va tuttavia sottolineato che la consultazione è qualcosa di diverso e di meno pregnante di una procedura, anche nella forma meno rigida della procedura negoziata. La consultazione è svincolata da qualunque regola procedurale e può svilupparsi nelle più diverse forme.

In sostanza, sembra sufficiente che l'ente committente sia in grado di dimostrare che ha acquisito tre offerte da comparare, secondo modalità che non sono precostituite e la cui scelta rientra nella piena discrezionalità dell'ente stesso.

Anche l'individuazione dei soggetti con cui operare la consultazione è rimessa alla piena discrezionalità dell'ente appaltante. Non operano le previsioni dettate per la procedura negoziata, che impongono lo svolgimento di un'indagine di mercato o il ricorso ad elenchi precostituiti. L'unico vincolo che ragionevolmente dovrebbe sussistere anche nella consultazione è rappresentato dal criterio della rotazione, che impone di non svolgere la stessa sempre con i medesimi soggetti.

Quanto alla seconda novità introdotta, essa prevede lo svolgimento di una procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori per gli appalti fino a 350.000 euro, innalzando quindi il limite che è attualmente previsto in 150.000 euro. In sostanza la novità introdotta si riduce alla previsione secondo cui per i lavori ricompresi tra 150.000 e 350.000 euro la procedura negoziata prevede l'invito di soli dieci operatori e non di quindici, secondo la previsione originaria dell'art. 36. Peraltro il legislatore ha omesso di modificare per coerenza la lett. c) del co. 2 dell'art. 36, variando la soglia iniziale a 350.000 euro.

Restano ferme le previsioni relative alle modalità di svolgimento della procedura negoziata, e cioè la selezione degli invitati per mezzo di indagini di mercato o di elenchi precostituiti nonché l'applicazione del criterio di rotazione per gli inviti.

Quanto alla scelta dei soggetti da invitare, va segnalato un orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a conoscenza dello svolgimento della procedura, la facoltà di presentare un'offerta. Ciò a condizione che la sua partecipazione alla procedura non comporti un aggravio insostenibile per l'ente appaltante, recando un pregiudizio alle esigenze di celerità e snellezza cui è ispirata la procedura. Secondo questo orientamento ciò sarebbe conforme sia al principio di favor partecipationis sia al principio di concorrenza, rappresentando altresì un limite congruo al potere discrezionale degli enti appaltanti nella scelta dei soggetti da invitare.

Avv. Giuseppe Acierno

 

Aumenta la discrezionalità delle PA sugli illeciti professionali.

Col d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14.12.2018) è stato modificato in modo significativo l'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, dedicato alle ipotesi di grave illecito professionale.
In attesa della conversione in legge del decreto, pare opportuno svolgere alcune riflessioni, anche in considerazione degli effetti sulle dichiarazioni da rendere in sede di gara relativamente alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente al 15 dicembre scorso, data di entrata in vigore del decreto.

Le novità più rilevanti si concentrano nella lettera c-ter), del co. 5 dell'art. 80, formulato nei seguenti termini: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”

Le modifiche intervenute, tutte incentrate sulla fase di esecuzione degli appalti, possono essere così riassunte:
- eliminazione, dal testo della pregressa disposizione, dell'inciso “non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio”, riferito alla risoluzione anticipata in danno dell'operatore economico;
- inserimento dell'ipotesi di persistenti carenze nell'esecuzione dell'appalto tra i gravi illeciti;
- onere da parte dell'amministrazione di motivare in ordine al tempo trascorso e alla gravità della violazione.

Occorre soffermarsi in particolare sulla cancellazione del riferimento alla contestazione in giudizio degli addebiti decisi unilateralmente dalle amministrazioni e dagli enti pubblici.
In questo modo, viene meno una precisa garanzia per gli operatori economici, sottoposti ad una doppia discrezionalità: quella della stazione appaltante che ha deciso la risoluzione contrattuale e quella successiva degli enti che decidono l'ammissione nelle successive gare a cui l'impresa partecipa.

Allo stesso tempo, si complica la valutazione del RUP rispetto ad una fase, quella delle ammissioni alla gara, in cui si auspicava certamente più snellezza e meno complessità.

Alla luce della novella legislativa pare, dunque, che la valutazione della rilevanza di una risoluzione, ancorché tempestivamente sottoposta alla cognizione di un giudice, spetti unicamente alla stazione appaltante, la quale non potrà comunque procedere all'esclusione dell'impresa, se non dopo aver attivato il contraddittorio con quest'ultima.

L'esclusione disposta dalla stazione appaltante, ad ogni modo, dovrà comunque dare adeguatamente conto delle ragioni per le quali la risoluzione sia tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, anche avuto riguardo al tempo trascorso dalla presunta violazione e alla gravità della stessa.

La modifica normativa interviene, peraltro, in un momento in cui si attendeva la terza versione delle Linee Guida ANAC n. 6, destinate specificamente al tema degli illeciti professionali. A questo punto, è lecito pensare che anche la versione delle aggiornate Linee Guida n. 6 dovrà essere rivista in funzione delle modifiche normative in commento.

Inoltre, la scelta operata con il Decreto Semplificazioni (che si ricorda, potrà o meno essere confermata dalla legge di conversione) interviene in un momento in cui si attende l'autorevole giudizio della Corte di Giustizia Europea (giudizio promosso con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2639 del 3.5.2018, con cui è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE, Causa C-324/18), chiamata ad esprimersi proprio sul tema della compatibilità del previgente art. 80, comma 5, lett. c) con la Direttiva 2014/24/UE, e in particolare sulla circostanza che l'impugnazione delle risoluzioni subite sia elemento sufficiente e necessario per evitare le esclusioni motivate in base alle pregresse interruzioni contrattuali (ipotesi non espressamente richiamata dalla Direttiva 2014/24/UE, ma non per questo contraria all'impianto comunitario, incentrato peraltro sui principi del favor partecipationis e della proporzionalità delle cause di esclusione).

Quale che sia la valutazione operata dal giudice comunitario, laddove l'impostazione del decreto legge venisse confermata dalla legge di conversione, si assisterebbe comunque ad una modifica sostanziale del sistema.

Nel frattempo, spetta certamente agli operatori economici e alle stazioni appaltanti l'arduo compito di districarsi in un sistema giuridico in continuo movimento, aggravato dall'incertezza che regna sul concetto stesso di “gravità” e sul numero di ipotesi indefinito di illeciti professionali, ipotesi che aumentano ad ogni aggiornamento delle Linee Guida n. 6.

Sino ad oggi, in considerazione del quadro normativo previgente, il giudice amministrativo è intervenuto più volte a correggere il comportamento di alcune amministrazioni, chiarendo che la contestazione in giudizio di una risoluzione anticipata è di per sé sufficiente ad eliminare la valutazione dell'esclusione (da ultimo, Tar Lazio – Latina, Sez. I, sent. n. 3/2019).

Occorrerà attendere la legge di conversione per conoscere l'impostazione che verrà data ad una tematica certamente nevralgica, tanto per gli operatori economici quanto per le stazioni appaltanti.

Avv. Riccardo Rotigliano

Questionari

Inviato da admin il
             

 

Per essere più vicino alle tue necessità, la Fondazione Inarcassa ha creato una nuova sezione dedicata ai questionari.

Qui verranno pubblicati periodicamente brevi quesiti ai quali ti chiediamo di rispondere per aiutarci a indirizzare le nostre prossime attività. 

Clicca qui per accedere al questionario "Convenzioni software professionali"

Clicca qui per accedere al questionario "Formazione"

Clicca qui per accedere al questionario "Internazionalizzazione"

Clicca qui per accedere al questionario "Convenzioni per gli iscritti"

Nuova sezione questionari: esprimi la tua opinione!

Per essere più vicino alle tue necessità, la Fondazione Inarcassa ha creato una nuova sezione “questionari” sul proprio portale. Qui verranno pubblicati periodicamente brevi quesiti ai quali ti chiediamo di rispondere per aiutarci a indirizzare le nostre prossime attività. 

Accedi subito alla pagina per rispondere

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 13/2018

Inviato da admin il

Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

Le azioni di contrasto.

Nel mese di dicembre 2018, numerose sono state le diffide e le istanze di parere precontenzioso inoltrate all’ANAC.

Nove sono state le amministrazioni diffidate. Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Bagnatica, all’Agenzia del Demanio delle Marche, alla Provincia di Savona, al Ministero dei Beni Culturali, al Comune di Azzano Decimo, all’Unione Parco Altavaldera, al Comune di Asti, al Comune di Vizzini ed al Comune di Roccastrada.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • il Comune di Bagnatica  ha bandito una gara per la progettazione di una scuola, nella quale la base d’asta era  assolutamente esigua raffrontata al servizio richiesto. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione, si è proceduto alla notifica di una istanza di parere precontenzioso;
  • l’Agenzia del Demanio delle Marche ha pubblicato una manifestazione di interesse per il servizio di adeguamento sismico di una caserma, nella quale la base d’asta era insufficiente raffrontata al servizio richiesto, essendo state omesse all’interno del calcolo dei corrispettivi diverse voci del d.m. parametri. Non avendo ricevuto alcun riscontro dopo la notifica della diffida, si è proceduto con l’istanza di parere all’ANAC;
  • la Provincia di Savona ha pubblicato una procedura negoziata relativa alla verifica strutturale e sismica di una scuola, nella quale non era stato allegato il calcolo dei corrispettivi, veniva prescelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo senza che, però, fossero indicate le motivazioni di tale scelta. Dopo aver proceduto alla notifica della diffida, l’Amministrazione ha fornito un riscontro negativo, sostenendo la piena regolarità del proprio operato; si è, pertanto, proceduto alla proposizione di apposita istanza di parere precontenzioso all’ANAC;
  • il Ministero dei Beni Culturali ha pubblicato una manifestazione di interesse attinente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nella quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, inoltre, la base d’asta per il servizio era decisamente sottostimata. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Ente si è proceduto con l’istanza di parere precontenzioso;
  • il Comune di Azzano Decimo ha bandito una indagine di mercato relativa alla progettazione di due piste ciclabili, nella quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, inoltre, veniva illegittimamente previsto l’attribuzione di un punteggio in base al territorio di residenza del partecipante. A seguito della diffida, la Stazione Appaltante ha fornito un riscontro negativo, informando che non intendeva procedere con l’annullamento della procedura; si è, dunque, proceduto alla notifica di una istanza all’ANAC;
  • l’Unione Parco Altavaldera ha pubblicato una procedura aperta nella quale non era rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e, inoltre, era prevista l’attribuzione di un punteggio al professionista che si fosse impegnato a garantire servizi aggiuntivi non compresi nel calcolo della base d’asta e, dunque, non remunerati. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione si è adita l’ANAC;
  • il Comune di Asti ha bandito una gara relativa alla progettazione di un palasport, nella quale la base d’asta era stata erroneamente determinata in quanto, nel calcolo dei corrispettivi effettuato dall’Amministrazione, erano state omesse due voci del d.m. parametri. Dopo aver notificato la diffida, l’Amministrazione ha riscontrato positivamente i rilievi mossi, procedendo a rettificare il calcolo;
  • il Comune di Vizzini ha bandito una procedura aperta nella quale non veniva rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte e, inoltre, non rispettate le nuove regole sulle procedure elettroniche negli appalti pubblici. Dopo aver inoltrato la diffida, il Comune ha fornito un riscontro positivo ai rilievi mossi;
  • infine, il Comune di Roccastrada ha bandito una gara relativa alla progettazione di un nuovo polo scolastico, nella quale era prevista l’attribuzione di un punteggio per eventuali prestazioni aggiuntive gratuite. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Ente, si è proceduto con la notifica di una istanza di parere precontenzioso all’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

Fatturazione Elettronica: nuove convenzioni e servizio FEPA

Inviato da admin il
Vi ricordiamo che sono disponibili sul nostro sito le nuove convenzioni per la Fatturazione Elettronica, con TeamSystem - Fatture in Cloud, Blumatica e Sabicom – soluzioni informatiche. Le convenzioni offrono l’acquisto a prezzi agevolati di servizi comprendenti l’emissione, la ricezione e la conservazione delle fatture verso la PA, i privati e le aziende.

Informiamo, inoltre, i professionisti già iscritti FEPA che il servizio non permette più l'emissione di nuove fatture. Sarà comunque garantito un accesso a quelle emesse e la conservazione fino alla scadenza del periodo fiscale.

Per avere maggiori informazioni clicca qui.

Fatturazione Elettronica: nuove convenzioni e servizio FEPA

Inviato da admin il
Vi ricordiamo che sono disponibili sul nostro sito le nuove convenzioni per la Fatturazione Elettronica, con TeamSystem - Fatture in Cloud, Blumatica e Sabicom – soluzioni informatiche. Le convenzioni offrono l’acquisto a prezzi agevolati di servizi comprendenti l’emissione, la ricezione e la conservazione delle fatture verso la PA, i privati e le aziende.

Informiamo, inoltre, i professionisti già iscritti FEPA che il servizio non permette più l'emissione di nuove fatture. Sarà comunque garantito un accesso a quelle emesse e la conservazione fino alla scadenza del periodo fiscale.

Per avere maggiori informazioni clicca qui.
Iscriviti a