RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE n. 1/2019

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Affidamento diretto fino a 150.000 euro: l. n. 145/18, co. 912.

La legge di bilancio appena approvata modifica in alcuni aspetti le modalità di affidamento dei contratti sottosoglia, con esclusivo riferimento al settore dei lavori (le novità non sono quindi applicabili ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture).

La tecnica utilizzata dal legislatore lascia inalterato l'assetto normativo delineato dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016. Le novità vengono, infatti, introdotte attraverso il meccanismo della deroga alle previsioni contenute nell'articolo richiamato, deroga che ha, peraltro, carattere temporaneo, essendo valida fino al 31 dicembre 2019. 

Anche tenuto conto di questa modalità di intervento prescelta dal legislatore, appare utile ricostruire le regole che ad oggi disciplinano gli affidamenti sottosoglia, che sono il risultato delle previsioni originarie contenute all'art. 36 e delle integrazioni rappresentate dalle novità introdotte dalla legge di bilancio. In questa ricostruzione vanno inoltre tenuti in considerazione i principali orientamenti interpretativi emersi fino ad oggi, specie da parte della giurisprudenza che si è occupata del tema.

L'affidamento dei lavori fino a 40.000 euro: per i contratti rientranti in questa fascia di importo la legge di bilancio non introduce alcuna novità. Resta quindi immutata la previsione contenuta al co. 2, lett. a) dell'art. 36 che consente di procedere all'affidamento diretto.

La nozione di affidamento diretto implica la possibilità di contrarre direttamente con un soggetto liberamente prescelto, senza obbligo di svolgere alcun tipo di procedura, e di porre in essere qualche forma di consultazione preventiva. La scelta è, quindi, del tutto discrezionale e come tale difficilmente contestabile in sede giurisdizionale, a meno che non sia affetta da macroscopici errori di valutazione.

Sotto questo profilo va, peraltro, rilevato che il co. 1 dispone che per tutti gli affidamenti disciplinati dall'art. 36 – e quindi anche per quelli di importo fino a 40.000 euro – trovano applicazione i principi generali sanciti in particolare dall'art. 30. Si tratta dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza nonché, per ciò che concerne in particolare gli affidamenti, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

In realtà l'applicazione di questi principi mal si concilia con la nozione di affidamento diretto nei termini sopra ricordati. In particolare, alcuni dei principi indicati, quali la libera concorrenza e la trasparenza, presuppongono almeno un confronto competitivo, che invece nel nostro caso manca del tutto. Per non parlare del principio di pubblicità, posto che l'affidamento diretto prescinde da qualunque forma di pubblicità preventiva.

La stessa giurisprudenza ha evidenziato come l'affidamento diretto rappresenti una procedura in deroga rispetto anche ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari, che implicano sempre e comunque una procedura competitiva, sia pure informale. Si tratta infatti di una modalità di affidamento nella quale la speditezza prevale su ogni genere di formalismo. Sempre la giurisprudenza afferma che è del tutto razionale che una procedura competitiva, per contratti di importo più elevato, si caratterizzi per delle regole che possono, invece, non trovare applicazione per i contratti di importo contenuto. 

Lo stesso Consiglio di Stato, nel rilasciare il suo parere sul d.lgs. n. 50, ha sottolineato che per gli affidamenti fino a 40.000 euro il legislatore ha inteso delineare un micro sistema a sé stante e autosufficiente che non necessita di particolari formalità e rispetto al quale i principi generali sopra ricordati non determinano particolari limitazioni.

Quanto alle modalità concrete per procedere all'affidamento diretto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che sia sufficiente una determina a contrarre che contenga, in termini semplificati, l’oggetto dell'affidamento, l'importo, l'individuazione dell'affidatario, le ragioni della scelta e la verifica in ordine al possesso in capo a quest'ultimo dei requisiti generali e speciali.

L'unico vincolo che limita la libertà di scelta dell'affidatario deriva dal principio di rotazione. Secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, che hanno trovato conferma nella giurisprudenza prevalente, la regola è che l'affidamento non può essere operato a favore del contraente uscente. Questa regola può subire deroghe solo in presenza di condizioni particolari, legate da un lato alla particolare struttura del mercato e alla mancanza di valide alternative, dall'altro al grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale e alla competitività del prezzo offerto. 

Va peraltro evidenziato che l'applicazione del principio di rotazione riguarda più i settori dei servizi e delle forniture che non quello dei lavori. Infatti, mentre i primi hanno una loro ripetitività, ogni lavoro si caratterizza per la sua unicità. Tuttavia ciò non esclude che attraverso l'applicazione del principio di rotazione si tenda ad evitare che una pluralità di lavori, ancorché distinti l'uno dall'altro, siano affidati sempre al medesimo soggetto.

I lavori sopra i 40.000 euro: sopra la soglia dei 40.000 euro l'art. 36 suddivide i lavori, ai fini del relativo affidamento, in tre fasce di importo. 

La prima riguarda i lavori di importo ricompreso tra 40.000 e 150.000 euro, e 209.000 euro per servizi e forniture. Per il loro affidamento è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata a cui devono essere invitati, se esistenti, almeno dieci operatori economici. La scelta di questi ultimi deve avvenire tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione.

L'ANAC, sempre nelle Linee Guida n. 4, ha fornito ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e la tenuta degli elenchi di operatori economici, volte a garantire una sostanziale apertura del mercato attraverso in primo luogo idonee forme di pubblicità.
La seconda fascia di importo ricomprende i lavori tra i 150.000 e 1 milione di euro. Anche per l'affidamento dei contratti rientranti in tale fascia è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata secondo i medesimi criteri illustrati per la fascia precedente, con l'unica differenza che gli operatori da invitare devono essere almeno quindici. 

La terza e ultima fascia riguarda i lavori di importo superiore a 1 milione di euro. Per questi contratti l'affidamento deve avvenire attraverso l'espletamento di procedure ordinarie, venendosi quindi ad operare, quanto alle modalità di affidamento, una sostanziale equiparazione con i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Rispetto al quadro delineato dall'art. 36, la legge di bilancio introduce, attraverso una deroga temporanea, due novità.

La prima consiste nella previsione secondo cui i committenti possono procedere ad affidamento diretto dei contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici (è bene ribadire che servizi e forniture sono esclusi da questa deroga). La seconda novità consente per i contratti ricompresi tra 150.000 e 350.000 euro l'affidamento tramite procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici. 

Il primo profilo rappresenta la novità di maggiore interesse e anche quella che presenta alcuni aspetti di problematicità. Il legislatore ha, infatti, previsto l'affidamento diretto ma subito dopo ha specificato che tale affidamento deve di norma essere preceduto dalla consultazione di tre operatori. 
In realtà la nozione di affidamento diretto nel suo significato proprio presuppone – come visto sopra per la fascia di importo fino a 40.000 euro – una assoluta libertà di scelta del contraente, che prescinde da qualunque forma di confronto competitivo. Di conseguenza prevedere la preventiva consultazione di tre operatori economici finisce per delineare una modalità di affidamento diretto ibrida, che si pone tra l'affidamento diretto puro e lo svolgimento di una procedura di gara.

A quest'ultimo proposito va tuttavia sottolineato che la consultazione è qualcosa di diverso e di meno pregnante di una procedura, anche nella forma meno rigida della procedura negoziata. La consultazione è svincolata da qualunque regola procedurale e può svilupparsi nelle più diverse forme.

In sostanza, sembra sufficiente che l'ente committente sia in grado di dimostrare che ha acquisito tre offerte da comparare, secondo modalità che non sono precostituite e la cui scelta rientra nella piena discrezionalità dell'ente stesso.

Anche l'individuazione dei soggetti con cui operare la consultazione è rimessa alla piena discrezionalità dell'ente appaltante. Non operano le previsioni dettate per la procedura negoziata, che impongono lo svolgimento di un'indagine di mercato o il ricorso ad elenchi precostituiti. L'unico vincolo che ragionevolmente dovrebbe sussistere anche nella consultazione è rappresentato dal criterio della rotazione, che impone di non svolgere la stessa sempre con i medesimi soggetti.

Quanto alla seconda novità introdotta, essa prevede lo svolgimento di una procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori per gli appalti fino a 350.000 euro, innalzando quindi il limite che è attualmente previsto in 150.000 euro. In sostanza la novità introdotta si riduce alla previsione secondo cui per i lavori ricompresi tra 150.000 e 350.000 euro la procedura negoziata prevede l'invito di soli dieci operatori e non di quindici, secondo la previsione originaria dell'art. 36. Peraltro il legislatore ha omesso di modificare per coerenza la lett. c) del co. 2 dell'art. 36, variando la soglia iniziale a 350.000 euro.

Restano ferme le previsioni relative alle modalità di svolgimento della procedura negoziata, e cioè la selezione degli invitati per mezzo di indagini di mercato o di elenchi precostituiti nonché l'applicazione del criterio di rotazione per gli inviti.

Quanto alla scelta dei soggetti da invitare, va segnalato un orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a conoscenza dello svolgimento della procedura, la facoltà di presentare un'offerta. Ciò a condizione che la sua partecipazione alla procedura non comporti un aggravio insostenibile per l'ente appaltante, recando un pregiudizio alle esigenze di celerità e snellezza cui è ispirata la procedura. Secondo questo orientamento ciò sarebbe conforme sia al principio di favor partecipationis sia al principio di concorrenza, rappresentando altresì un limite congruo al potere discrezionale degli enti appaltanti nella scelta dei soggetti da invitare.

Avv. Giuseppe Acierno

 

Aumenta la discrezionalità delle PA sugli illeciti professionali.

Col d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14.12.2018) è stato modificato in modo significativo l'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, dedicato alle ipotesi di grave illecito professionale.
In attesa della conversione in legge del decreto, pare opportuno svolgere alcune riflessioni, anche in considerazione degli effetti sulle dichiarazioni da rendere in sede di gara relativamente alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente al 15 dicembre scorso, data di entrata in vigore del decreto.

Le novità più rilevanti si concentrano nella lettera c-ter), del co. 5 dell'art. 80, formulato nei seguenti termini: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa

Le modifiche intervenute, tutte incentrate sulla fase di esecuzione degli appalti, possono essere così riassunte:
- eliminazione, dal testo della pregressa disposizione, dell'inciso “non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio”, riferito alla risoluzione anticipata in danno dell'operatore economico;
- inserimento dell'ipotesi di persistenti carenze nell'esecuzione dell'appalto tra i gravi illeciti;
- onere da parte dell'amministrazione di motivare in ordine al tempo trascorso e alla gravità della violazione.

Occorre soffermarsi in particolare sulla cancellazione del riferimento alla contestazione in giudizio degli addebiti decisi unilateralmente dalle amministrazioni e dagli enti pubblici.
In questo modo, viene meno una precisa garanzia per gli operatori economici, sottoposti ad una doppia discrezionalità: quella della stazione appaltante che ha deciso la risoluzione contrattuale e quella successiva degli enti che decidono l'ammissione nelle successive gare a cui l'impresa partecipa.

Allo stesso tempo, si complica la valutazione del RUP rispetto ad una fase, quella delle ammissioni alla gara, in cui si auspicava certamente più snellezza e meno complessità.

Alla luce della novella legislativa pare, dunque, che la valutazione della rilevanza di una risoluzione, ancorché tempestivamente sottoposta alla cognizione di un giudice, spetti unicamente alla stazione appaltante, la quale non potrà comunque procedere all'esclusione dell'impresa, se non dopo aver attivato il contraddittorio con quest'ultima.

L'esclusione disposta dalla stazione appaltante, ad ogni modo, dovrà comunque dare adeguatamente conto delle ragioni per le quali la risoluzione sia tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, anche avuto riguardo al tempo trascorso dalla presunta violazione e alla gravità della stessa.

La modifica normativa interviene, peraltro, in un momento in cui si attendeva la terza versione delle Linee Guida ANAC n. 6, destinate specificamente al tema degli illeciti professionali. A questo punto, è lecito pensare che anche la versione delle aggiornate Linee Guida n. 6 dovrà essere rivista in funzione delle modifiche normative in commento.

Inoltre, la scelta operata con il Decreto Semplificazioni (che si ricorda, potrà o meno essere confermata dalla legge di conversione) interviene in un momento in cui si attende l'autorevole giudizio della Corte di Giustizia Europea (giudizio promosso con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2639 del 3.5.2018, con cui è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE, Causa C-324/18), chiamata ad esprimersi proprio sul tema della compatibilità del previgente art. 80, comma 5, lett. c) con la Direttiva 2014/24/UE, e in particolare sulla circostanza che l'impugnazione delle risoluzioni subite sia elemento sufficiente e necessario per evitare le esclusioni motivate in base alle pregresse interruzioni contrattuali (ipotesi non espressamente richiamata dalla Direttiva 2014/24/UE, ma non per questo contraria all'impianto comunitario, incentrato peraltro sui principi del favor partecipationis e della proporzionalità delle cause di esclusione).

Quale che sia la valutazione operata dal giudice comunitario, laddove l'impostazione del decreto legge venisse confermata dalla legge di conversione, si assisterebbe comunque ad una modifica sostanziale del sistema.

Nel frattempo, spetta certamente agli operatori economici e alle stazioni appaltanti l'arduo compito di districarsi in un sistema giuridico in continuo movimento, aggravato dall'incertezza che regna sul concetto stesso di “gravità” e sul numero di ipotesi indefinito di illeciti professionali, ipotesi che aumentano ad ogni aggiornamento delle Linee Guida n. 6.

Sino ad oggi, in considerazione del quadro normativo previgente, il giudice amministrativo è intervenuto più volte a correggere il comportamento di alcune amministrazioni, chiarendo che la contestazione in giudizio di una risoluzione anticipata è di per sé sufficiente ad eliminare la valutazione dell'esclusione (da ultimo, Tar Lazio – Latina, Sez. I, sent. n. 3/2019).

Occorrerà attendere la legge di conversione per conoscere l'impostazione che verrà data ad una tematica certamente nevralgica, tanto per gli operatori economici quanto per le stazioni appaltanti.

Avv. Riccardo Rotigliano

Questionari

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Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 13/2018

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Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

Le azioni di contrasto.

Nel mese di dicembre 2018, numerose sono state le diffide e le istanze di parere precontenzioso inoltrate all’ANAC.

Nove sono state le amministrazioni diffidate. Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Bagnatica, all’Agenzia del Demanio delle Marche, alla Provincia di Savona, al Ministero dei Beni Culturali, al Comune di Azzano Decimo, all’Unione Parco Altavaldera, al Comune di Asti, al Comune di Vizzini ed al Comune di Roccastrada.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • il Comune di Bagnatica  ha bandito una gara per la progettazione di una scuola, nella quale la base d’asta era  assolutamente esigua raffrontata al servizio richiesto. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione, si è proceduto alla notifica di una istanza di parere precontenzioso;
  • l’Agenzia del Demanio delle Marche ha pubblicato una manifestazione di interesse per il servizio di adeguamento sismico di una caserma, nella quale la base d’asta era insufficiente raffrontata al servizio richiesto, essendo state omesse all’interno del calcolo dei corrispettivi diverse voci del d.m. parametri. Non avendo ricevuto alcun riscontro dopo la notifica della diffida, si è proceduto con l’istanza di parere all’ANAC;
  • la Provincia di Savona ha pubblicato una procedura negoziata relativa alla verifica strutturale e sismica di una scuola, nella quale non era stato allegato il calcolo dei corrispettivi, veniva prescelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo senza che, però, fossero indicate le motivazioni di tale scelta. Dopo aver proceduto alla notifica della diffida, l’Amministrazione ha fornito un riscontro negativo, sostenendo la piena regolarità del proprio operato; si è, pertanto, proceduto alla proposizione di apposita istanza di parere precontenzioso all’ANAC;
  • il Ministero dei Beni Culturali ha pubblicato una manifestazione di interesse attinente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nella quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, inoltre, la base d’asta per il servizio era decisamente sottostimata. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Ente si è proceduto con l’istanza di parere precontenzioso;
  • il Comune di Azzano Decimo ha bandito una indagine di mercato relativa alla progettazione di due piste ciclabili, nella quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, inoltre, veniva illegittimamente previsto l’attribuzione di un punteggio in base al territorio di residenza del partecipante. A seguito della diffida, la Stazione Appaltante ha fornito un riscontro negativo, informando che non intendeva procedere con l’annullamento della procedura; si è, dunque, proceduto alla notifica di una istanza all’ANAC;
  • l’Unione Parco Altavaldera ha pubblicato una procedura aperta nella quale non era rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e, inoltre, era prevista l’attribuzione di un punteggio al professionista che si fosse impegnato a garantire servizi aggiuntivi non compresi nel calcolo della base d’asta e, dunque, non remunerati. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione si è adita l’ANAC;
  • il Comune di Asti ha bandito una gara relativa alla progettazione di un palasport, nella quale la base d’asta era stata erroneamente determinata in quanto, nel calcolo dei corrispettivi effettuato dall’Amministrazione, erano state omesse due voci del d.m. parametri. Dopo aver notificato la diffida, l’Amministrazione ha riscontrato positivamente i rilievi mossi, procedendo a rettificare il calcolo;
  • il Comune di Vizzini ha bandito una procedura aperta nella quale non veniva rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte e, inoltre, non rispettate le nuove regole sulle procedure elettroniche negli appalti pubblici. Dopo aver inoltrato la diffida, il Comune ha fornito un riscontro positivo ai rilievi mossi;
  • infine, il Comune di Roccastrada ha bandito una gara relativa alla progettazione di un nuovo polo scolastico, nella quale era prevista l’attribuzione di un punteggio per eventuali prestazioni aggiuntive gratuite. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Ente, si è proceduto con la notifica di una istanza di parere precontenzioso all’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

Fatturazione Elettronica: nuove convenzioni e servizio FEPA

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Vi ricordiamo che sono disponibili sul nostro sito le nuove convenzioni per la Fatturazione Elettronica, con TeamSystem - Fatture in Cloud, Blumatica e Sabicom – soluzioni informatiche. Le convenzioni offrono l’acquisto a prezzi agevolati di servizi comprendenti l’emissione, la ricezione e la conservazione delle fatture verso la PA, i privati e le aziende.

Informiamo, inoltre, i professionisti già iscritti FEPA che il servizio non permette più l'emissione di nuove fatture. Sarà comunque garantito un accesso a quelle emesse e la conservazione fino alla scadenza del periodo fiscale.

Per avere maggiori informazioni clicca qui.

Fatturazione Elettronica: nuove convenzioni e servizio FEPA

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SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 30 NOVEMBRE/14 DICEMBRE 2018

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EQUO COMPENSO

Sicurezza nei cantieri, un ddl chiede di vietare i ribassi delle tariffe professionali

Promuovere la sicurezza negli appalti equiparando i corrispettivi dei professionisti della sicurezza ai costi della sicurezza tradizionalmente intesi.

Questo ciò che prevede il disegno di legge 743 sulle ‘Disposizioni in materia di valutazione dei costi della sicurezza sul lavoro presentato dai senatori Paola Nugnes e Stefano Patuanelli che è in attesa di essere calendarizzato dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama.

La norma mira ad assicurare la qualità delle prestazioni dei professionisti coinvolti, che sono il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La norma include le tariffe professionali tra i costi della sicurezza non soggetti al ribasso. La stazione appaltante, quindi, dovrà evidenziare, nei documenti di gara, i costi per i piani di sicurezza e il costo del personale, non soggetti a ribasso.

Inoltre, prescrive che gli enti aggiudicatori siano tenuti a valutare che il valore economico della gara d’appalto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Il provvedimento indica il Decreto parametri bis (DM 17 giugno 2016) quale criterio inderogabile da adottare in sede di stima. Tale criterio vincolerà la stazione appaltante nella stima dei costi della sicurezza (esclusi dal ribasso).

Infine, il testo prevede che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sia corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

 

LA MANOVRA DI BILANCIO

Fatturazione elettronica

Viene confermato l'avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sospendendo, però, le sanzioni per ritardi nel primo semestre. La stessa sanzione viene ridotta poi al 20% per le fatture emesse nel trimestre successivo del periodo d'imposta e fino al 30 settembre per chi effettua la liquidazione mensile.

Salvagente per i fondi delle opere Sblocca Italia

La norma, inserita con un emendamento in commissione al Senato, concede più tempo per appaltare o avviare i lavori senza incorrere nel rischio di perdere i finanziamenti. Tra le opere interessate figurano il tunnel del Brennero, l'Alta velocità Verona Padova, il Terzo Valico, l'asse autostradale Trieste-Venezia, il corridoio ferroviario adriatica da Bologna a Lecce e anche la tratta Colosseo Piazza Venezia della linea C della metro di Roma, il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, la tranvia di Firenze e il Quadrilatero Umbria-Marche e anche un adeguamento della Salerno-Reggio Calabria. In particolare. si interviene sul termine previsto dal decreto del 2014 prevedendo che le condizioni di appaltabilità e canteriabilità delle opere, a cui in caso di ritardi è legata la revoca dei fondi, si realizzano quando gli adempimenti già indicati con decreto delle Infrastrutture, vengono completati entro il 31 dicembre dell'anno «successivo» (questa è la novità) a quello in cui le risorse sono rese effettivamente disponibili.

Rottamazione e Durc

L’altra novità riguarda l’articolo 3 del decreto legge, dove al comma 10, si inserisce la lettera f-bis: tra i vantaggi dell’adesione alla rottamazione ter arriva anche quello del rilascio del Durc (il documento unico di regolarità contributiva) alle imprese, necessario per chi lavora in appalti e subappalti pubblici. La norma prevede che in caso di adesione alla definizione agevolata delle pendenze l'impresa ottiene il diritto al rilascio del Durc. Questo diritto viene meno, con conseguente perdita della regolarità contributiva, in caso di mancato «ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute»

 

LEGGE DI BILANCIO

L’esame del disegno di legge di bilancio prosegue presso le commissioni del Senato, dopo l’approvazione alla Camera. Sono stati presentati circa 4000 emendamenti in Commissione Bilancio. Si apprende, tuttavia, che la manovra, nella sua versione definitiva, sarà scritta nell'Aula del Senato la prossima settimana.

L’attività della Commissione bilancio sarebbe pertanto limitata all’esame formale del testo uscito dalla Camera e all'approvazione di poche modifiche, che non dovrebbero cambiare i saldi. Lo spostamento dei lavori in assemblea, secondo quanto riferiscono fonti della maggioranza, consentirebbe al governo di trovare l'accordo con Bruxelles e tradurlo in misure da inserire nel ddl bilancio. La tabella di marcia scritta a palazzo Madama prevede l'approdo del provvedimento in aula martedì 18 dicembre. Entro il giorno successivo, mercoledì 19, l'Italia dovrebbe presentare le sue proposte di modifica della manovra all'Unione europea. L'esecutivo starebbe quindi pensando di arrivare a un accordo con Bruxelles e poi presentare il risultato direttamente in aula.

 

DDL ANTICORRUZIONE

Il ddl anticorruzione lascia il Senato per ritornare alla Camera per l’ultimo e definitivo passaggio parlamentare. Il testo licenziato dall’Aula di Palazzo Madama con il voto di fiducia sul maxi-emendamento del governo riprende il testo uscito dalla Commissione Giustizia. Si conferma pertanto l’impianto del testo uscito dalla Camera, fatta eccezione per l’eliminazione della norma sul peculato, che era stata approvata dall’aula della Camera con voto segreto. Norma appunto che è stata “neutralizzata” attraverso il maxi-emendamento approvato con voto di fiducia.

Restano confermate tutte le misure che prevedono l’inasprimento delle pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la pubblica amministrazione, a cominciare dall’incapacità di contrattare con la Pa e dall’interdizione dai pubblici uffici. Confermato anche l’aumento delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di vari reati contro la Pa. Confermata anche la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado anche di assoluzione. Le modifiche alla disciplina sulla decorrenza dei termini di prescrizione dei reati entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020.

 

LAVORI PUBBLICI

Il Consiglio dei ministri approva dl semplificazioni e ddl delega

Mercoledì 12 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Inoltre, su proposta dello stesso Presidente e del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

Il decreto semplificazioni ha l’obiettivo di fronteggiare con misure d’emergenza l’attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra l’altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà. Gli interventi di semplificazione riguardano, tra l’altro: sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca.

Le prime versioni del decreto “Semplificazioni” hanno proposto una serie di modifiche (tra le quali il ritorno all’appalto integrato all’incentivo del 2% per la progettazione in house) considerate da molti operatori come un passo indietro e contro le quali Fondazione Inarcassa ha assunto una dura posizione: qui per approfondire.

Col testo approvato mercoledì 12 dal Consiglio dei ministri, invece, almeno stando al comunicato stampa ufficiale del Governo, pare - di fatto - essere saltata la riforma del Codice Appalti, più volte annunciata nei giorni scorsi. Dal testo della bozza del decreto legge sono infatti scomparse molte norme che avrebbero dovuto introdurre modifiche urgenti alla disciplina in materia di contratti pubblici. Nelle ultime ore c’è stato un acceso confronto: da una parte le ipotesi di liberalizzazione delle procedure negoziate e degli affidamenti con massimo ribasso, dall’altra le forti preoccupazioni espresse dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in merito ad un totale stravolgimento del Codice.

Per approfondire.

Il disegno di legge prevede, invece, un’ampia delega al Governo, con l’obiettivo complessivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese. In base a tale delega, il Governo dovrà adottare diversi decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con l’obiettivo semplificare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti.

Se la bozza di provvedimento circolata in anteprima verrà confermata, il disegno di legge contiene anche la delega per la riforma del codice dei contratti pubblici e il superamento, di fatto, del sistema incentrato sulla cd. soft law per il ritorno al regolamento di esecuzione e attuazione.

Qui per il comunicato integrale del Consiglio dei ministri.

 

Legge europea

L'Assemblea del Senato ha discusso e approvato il ddl AS. 822, Legge europea 2018. Il testo passa alla Camera. Si ricorda che nel corso dell’esame è stata introdotta una norma (art. 4) volta a risolvere la procedura di infrazione a carico dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare la norma taglierà al minimo i tempi di tutti i passaggi burocratici che portano negli appalti pubblici dall’esecuzione di un lavoro fino all’emissione della fattura e al successivo pagamento.

 

Il decreto MIT di ripartizione del Fondo per la progettazione delle opere prioritarie

Via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) al decreto di ripartizione del Fondo per la progettazione delle opere prioritarie.

Le risorse sono destinate ai progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e alla project review delle infrastrutture già finanziate.

Saranno utilizzate per finanziare i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e i piani strategici triennali del territorio metropolitano o, nel caso in cui le Amministrazioni abbiano già definito i PUMS, la predisposizione di progetti di fattibilità o della project review di opere contenute negli strumenti di pianificazione.

I beneficiari delle risorse sono le 15 Autorità Portuali, cui andranno 29,88 milioni, le 14 Città Metropolitane, che avranno 24,9 milioni, i 14 Comuni capoluogo delle Città Metropolitane, che otterranno 29,88 milioni, i 36 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti cui saranno destinati 24,9 milioni di euro.

Il Fondo per la progettazione delle opere prioritarie è stato istituito dall’articolo 202 del Codice Appalti e finanziato con 490 milioni di euro dal Fondo Investimenti della Legge di Bilancio per il 2017 (L.232/2016).

All’inizio dell’anno, per il triennio 2018 – 2020 sono stati stanziati 110 milioni di euro, di cui risultano ripartiti 108 milioni in quanto 2 milioni sono stati destinati alla Città Metropolitana di Milano per il potenziamento della strada provinciale “Antica Cassano”.

Il decreto di ripartizione in realtà non è mai stato pubblicato a causa del ricorso presentato dalla Regione Veneto perché, prima dell’adozione, non erano state consultate le Regioni. La Corte Costituzionale ha stabilito quindi di procedere nuovamente all’approvazione del decreto, questa volta previo parere positivo della Conferenza delle Regioni.

 

PROFESSIONI

LA RISPOSTA DEL MINISTERO. Con l'Interpello n. 7 del 12 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro ha così risposto: “si ritiene che una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti dalle citate disposizioni, continui ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno” percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 151, proprio al fine di realizzare le tutele individuate dal legislatore nei confronti delle lavoratrici madri.

Tale reddito, effettivamente “percepito e denunciato” come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 70, continua a costituire, peraltro, la base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria, posto che la legge 30 dicembre 2010, n. 238, nonché il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dispongono esclusivamente benefici fiscali.

Diversamente, ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio.

Alla luce degli ulteriori elementi acquisiti per la valutazione del quesito in esame, la presente risposta sostituisce quella contenuta nell’interpello n. 4 del 29 maggio 2018”. (casaeclima.com)

 

FISCO

Il “decreto fiscale” diventa legge: panoramica sulle novità in arrivo

Rispetto alla versione originaria, viene eliminata la disciplina della dichiarazione integrativa speciale, sostituita dalla sanatoria delle irregolarità e infrazioni formali. Qui per approfondire.

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