Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 7- 8/2018
L’attività di contrasto ai bandi irregolari portata avanti dalla Fondazione Inarcassa si prefigge come scopo, oltre a quello di garantire che le gare pubbliche siano bandite in conformità alla normativa vigente ed al rispetto della dignità professionale degli operatori del settore, quello di sensibilizzare le stazioni appaltanti, cercando di indirizzarle e, ove possibile, coadiuvarle nella pubblicazione di bandi legittimi che incontrino le esigenze delle amministrazioni e dei professionisti.
Dal novembre 2017 a giugno 2018 sono state ben 61 le amministrazioni diffidate. Di queste 21 hanno proceduto, condividendo le censure mosse, all’annullamento o alla rettifica dei bandi di gara. Per le restanti amministrazioni, che non hanno fornito alcun riscontro alle diffide o che, inopinatamente, hanno ritenuto di procedere con la gara illegittima, la Fondazione ha avanzato diverse istanze di parere precontenzioso all’ANAC, e si resta in attesa che l’Autorità proceda a notificare il relativo parere.
Particolare rilievo, inoltre, merita l’analisi che si è svolta sul campione di amministrazioni diffidate. È risultato, infatti, un dato incontrovertibile, ovvero che la quasi totalità delle stazioni appaltanti che sono state oggetto di segnalazione da parte degli iscritti afferiscono a piccoli comuni o, comunque, ad amministrazioni locali. Di rado, invece, sono pervenute segnalazioni riferite ad autorità governative centrali o riguardanti grandi centri urbani.
La spiegazione a tale fenomeno è rinvenibile in due principali fattori:
- il primo attiene all’organico in dotazione alle grandi amministrazioni ed alla preparazione e formazione continua dei dirigenti che ivi svolgono il proprio lavoro;
- il secondo riguarda, invece, i maggiori importi delle gare bandite dalle sopracitate amministrazioni. Ciò determina un doppio effetto; da un lato chi materialmente redige il bando farà maggiore attenzione sia perché l’importo è considerevole, sia perché è consapevole che, con ogni probabilità, la gara sarà sottoposta all’attenzione di un numero considerevole di professionisti. Dall’altro lato, gli stessi professionisti non avranno interesse ad evidenziare le illegittimità stante il loro maggiore interesse ad aggiudicarsi l’appalto piuttosto che veder annullata l’intera procedura.
Diversamente, per quelle amministrazioni locali di minor rilevanza territoriale tale attenzione manca e tale mancanza è dovuta agli stessi fattori appena citati. Ovvero, in una piccola amministrazione l’organico è certamente minore e, spesso, impreparato ed inconsapevole della normativa e della giurisprudenza, in continua evoluzione nel settore degli appalti pubblici. Inoltre, l’importo spesso non elevato delle prestazioni fa ritenere che il bando di gara avrà una scarsa visibilità nel panorama nazionale. Vi è, inoltre, un ulteriore fattore determinate, ossia quello di “giocare” sul bisogno di lavoro dei professionisti, ciò che in passato ha dato vita a bandi di gara in cui la base d’asta non consentiva neanche di remunerare le spese che il professionista doveva sostenere per il corretto svolgimento del servizio. Va detto, comunque, che a tale fenomeno il legislatore e l’ANAC hanno, per certi versi, posto un argine, ciò grazie alla previsione dell’art. 24 del Codice degli Appalti che prescrive di utilizzare il d.m. parametri per calcolare la base d’asta ed alle Linee Guida ANAC n. 1 che sanciscono l’obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare e pubblicare i compensi spettanti al professionista.
Oggi, dunque, ogni bando concernente i servizi di architettura ed ingegneria deve necessariamente essere accompagnato dal calcolo analitico dei compensi, i quali vanno calcolati secondo le voci indicate nel d.m. 17 giugno 2016.
Altro dato di rilievo, che è emerso nel corso dell’attività di contrasto ai bandi irregolari, riguarda il puntuale ricorrere degli stessi motivi di illegittimità in molti dei casi esaminati.
Tra i motivi di illegittimità più ricorrenti vi sono la mancanza nella documentazione di gara del calcolo del compenso o la mancanza in detto calcolo di alcune voci o categorie, il mancato rispetto dei termini minimi che devono intercorrere tra la pubblicazione del bando, o dell’avviso, ed il termine ultimo di ricezione delle domande, in diversi casi si è anche riscontrata la totale assenza dell’indicazione della base d’asta, ciò che impedisce al potenziale concorrente di formulare un’offerta consapevole. Inoltre, ancora oggi vengono pubblicati bandi in cui si richiede al professionista di fornire una o più prestazioni a titolo gratuito, ciò sulla scia delle sentenze del TAR, prima, e del CdS, poi, che hanno avallato la legittimità del bando gratuito pubblicato dal Comune di Catanzaro. Bisogna dire, comunque, che ad oggi non è più consentito alle amministrazioni di pubblicare bandi gratuiti e ciò in virtù, in primo luogo, del mutato indirizzo giurisprudenziale e, in secondo luogo, della novella legislativa che ha introdotto l’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017, a mente del quale “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Si segnala, invece, un comportamento virtuoso osservato da un sempre crescente numero di amministrazioni. Si fa riferimento nello specifico alla previsione di calcolare le basi d’asta al netto, oltre che dell’iva (come imposto dal Codice), anche degli oneri contributivi. L’art. 35, co. 4, d.lgs. n. 50/16 prevede, infatti, che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”. Come facilmente evincibile, la norma non prevede che la base d’asta debba essere calcolata al netto anche degli oneri contributivi, ma solo dell’iva. Come detto, però, sempre più amministrazioni stanno cominciando a prevedere il pagamento di detti oneri in aggiunta alla base d’asta. Tale condotta pare sostenuta da un corretto ragionamento logico se si considera che gli oneri non afferiscono alla remunerazione del professionista, o quantomeno, non contribuiscono ad aumentare il suo guadagno, tenuto conto del fatto che tali somme andranno, poi, inevitabilmente versate all’ente di previdenza presso cui il soggetto è iscritto.