RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE N. SETTEMBRE 2018

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Consiglio di Stato, sent. n. 5125/2018: sulle attrezzature di interesse pubblico il vincolo impartito dal PRG è conformativo e non espropriativo.

I vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa; in particolare, il vincolo di destinazione urbanistica “zona attrezzature di interesse pubblico” impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione (nella fattispecie verde di quartiere) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico”.

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito il principio che il vincolo del PRG alla zonizzazione rientrano, appunto, tra quelli avente carattere conformativo, al quale il privato si deve attenere, e non, invece, tra i vincoli di tipo espropriativo, finalizzati alla realizzazione di un’opera e soggetti pertanto a un indennizzo. 
Tale orientamento - ricordano inoltre i giudici - risulta peraltro in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata”.

Con questa motivazione i giudici hanno respinto l’appello di un residente nel Comune di Forte dei Marmi che aveva perso il ricorso al TAR Toscana, di fronte al quale aveva impugnato una delibera di Consiglio Comunale con la quale veniva respinta l’osservazione del proprietario volta a conseguire la modifica di destinazione d'uso del terreno da verde pubblico a residenziale. 

Nella pronuncia i giudici di Palazzo Spada confermano i principali motivi alla base della decisione TAR Toscana. Il primo è che “la destinazione di un terreno a verde attrezzato operata dallo strumento urbanistico non può qualificarsi come vincolo espropriativo”. La seconda è che “nel caso di specie la destinazione a verde attrezzato con la disciplina di cui alla sottozona G2 non implica il venir meno di ogni possibilità di utilizzo del terreno da parte del proprietario poiché detta disciplina, per quanto restrittiva, consente la costruzione di un chiostro e di attrezzature per il gioco libero”.

Avv. Giuseppe Acierno

 

Consiglio di Stato, sent. n. 5277/2018: serve una motivazione “forte” per annullare un permesso di costruire rilasciato da oltre dieci anni.

Per annullare un permesso edilizio, con la formula dell’autotutela, a oltre dieci anni dal rilascio il comune deve esibire una motivazione di “ferro”. Altrimenti il titolo edilizio rimane valido ed efficace.

In estrema sintesi è questo il principio al cuore della sentenza in commento, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di un’amministrazione campana che ha tentato di cancellare a quasi 15 anni di distanza i permessi per un cambio di destinazione d’uso e di ampliamento di un’autorimessa.

I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che al comune non basta una motivazione articolata per annullare in autotutela un provvedimento rilasciato diversi anni prima. È, invece, necessario dimostrare “l’originaria illegittimità del provvedimentol’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozionetenuto conto anche degli interessi dei privati coinvolti”.

L’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d'ufficio di un atto illegittimo - precisa ancora la sentenza - deve consistere nell'esigenza che quest'ultimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all'esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati maggiormente preganti di quello privato alla conservazione dell'utilità prodotta da un atto illegittimo”.

Avv. Giuseppe Acierno

 

In vigore il bando tipo ANAC n. 3 per i servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro.

È entrato in vigore il 27 agosto scorso l’obbligo per le stazioni appaltanti di applicare lo schema tipo dell’ANAC alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria con importo da 100.000 euro in su, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Lo schema di disciplinare predisposto dall’ANAC è vincolante per tutte le procedure aperte delle committenze pubbliche, incluso il settore dei beni culturali. Nel caso dei settori speciali, il vincolo riguarda solo il caso in cui le stazioni appaltanti che operano nei settori speciali affidino servizi e forniture non connesse agli stessi lavori speciali (artt. 115-121 del Codice). 

Di seguito alcune delle novità più rilevanti.

Il testo è strutturato in diversi gradi di cogenza, con una applicazione obbligatoria di tutto quello che nel testo è riportato in carattere tondo, e una applicazione opzionali per le parti che nel testo sono stampate in carattere corsivo o tra parentesi quadre.

Nel caso delle gare telematiche, l’ANAC consente un ulteriore grado di flessibilità, concedendo la possibilità alle stazioni appaltanti di apportare “le opportune modifiche al testo”.

Una precisazione importante prevede che il compenso per il servizio “non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata”, in linea con la previsione normativa in tal senso introdotta dal correttivo appalti all’articolo 28, co. 8-bis, del Codice.

L’ANAC approfondisce anche il tema del sopralluogo, lasciando alla stazione appaltante la possibilità di prevederlo oppure no. La scelta, però, deve essere chiaramente indicata nel bando, specificando che “non è prevista alcuna visita dei luoghi” oppure, al contrario, che “il sopralluogo ... è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi”.

Inoltre, sempre nel caso che la PA richieda la visita dei concorrenti, il bando deve chiaramente specificare che “la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara”.

L’ANAC fornisce indicazioni sul sopralluogo, e relativa delega, anche nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) oppure un consorzio stabile. 

Nel caso dei raggruppamenti già costituiti, serve una delega del solo mandatario. 
Nel caso dei raggruppamenti costituendi, serve una delega di tutti i componenti, altrimenti il componente che non delega deve effettuare il sopralluogo direttamente. 
Nel caso dei consorzi, “il sopralluogo deve essere effettuato dal soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore”. 

Infine, il bando deve consentire di poter sanare attraverso il soccorso istruttorio “la mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo”, anche in questo caso in riferimento a una norma del Codice riscritta dal correttivo (articolo 83, co. 9).

Avv. Riccardo Rotigliano

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 3 AGOSTO/7 SETTEMBRE 2018

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EQUO COMPENSO

Negli ultimi mesi, a livello regionale, sono stati assunti importanti provvedimenti in tema di equo compenso: la Calabria è intervenuta con legge, Sicilia e Toscana con due delibere (dunque atti di indirizzo) delle rispettive giunte. Anche la Puglia ha assunto una delibera, circoscritta però ai servizi legali.

Di seguito un breve focus sui provvedimenti adottati.

 

Delibera della Giunta siciliana sull’equo compenso

L’equo compenso diventa «prassi» in Sicilia. L’atto di indirizzo del presidente della Regione precisa che nei contratti non dovranno rientrare “clausole vessatorie” né previsti servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

A sancire la determinazione dei compensi professionali nel rispetto della legge 172/2017 è un atto di indirizzo del presidente della Regione Sebastiano Musumeci del 28 agosto scorso.

In particolare i parametri da prendere a riferimento sono quelli previsti nel caso delle procedure concorsuali e stabiliti con decreti ministeriali. Viene anche precisato che nei contratti non dovranno rientrare “clausole vessatorie” né previsti servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

Nel documento si legge che queste disposizione mirano a superare un fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni dove amministrazioni hanno applicato compensi non in linea con le prestazioni o addirittura compensi simbolici.

La Sicilia è la terza regione a deliberare in merito dopo Toscana (delibera 29 del 6 marzo 2018) e Puglia (delibera 469 del 27 marzo 2018).

Il Presidente di Fondazione, ing. Egidio Comodo, ha espresso soddisfazione per la misura adottata in Sicilia perché “accoglie una delle storiche battaglie di Fondazione Inarcassa a tutela della dignità e della professionalità di centinaia di migliaia di professionisti”.

Qui il comunicato

 

Approvata legge regionale su equo compenso in Calabria

Dopo la regione Sicilia, la Toscana e la Puglia, che hanno adottato tre delibere di Giunta, è stata approvata in via definitiva, in Calabria, una legge regionale dal titolo "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale". La proposta di legge n. 295/10 porta la firma del consigliere regionale ingegnere Giuseppe Morrone, ed è stata caldeggiata dai Consigli degli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi calabresi, insieme al Coordinamento Regionale di INARSIND Calabria.

La ratio della legge sta nel provvedere in modo concreto alla tutela della libera professione nell'espletamento delle prestazioni effettuate per conto dei privati.

 

In Campania proposta di legge per disciplinare le prestazioni professionali espletate per conto di committenti privati presso la Pubblica Amministrazione

Il consigliere regionale della Campania, Gianpiero Zinzi ha depositato in Segreteria Generale la proposta di legge "Norme per la tutela delle prestazioni professionali espletate per conto di committenti privati presso la Pubblica Amministrazione e per il contrasto dell'evasione fiscale".

La proposta si pone in difesa sia dei liberi professionisti che dei privati cittadini e delle imprese che presentano istanze alla Pubblica Amministrazione.

Ha un duplice scopo: tutelare le prestazioni professionali e combattere l'evasione fiscale attraverso la previsione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del professionista. La presenza di questa ulteriore documentazione, infatti, da un lato attesta l'avvenuto pagamento del progettista, dall'altro elimina le prestazioni professionali effettuate in nero. "Questa proposta - ha detto Zinzi - interviene a regolamentare settori delicati come ad esempio quello dell'edilizia e dell'urbanistica che, senza adeguata tutela né a volte controlli efficaci, possono diventare vere e proprie giungle. Abbiamo dato concretezza alle richieste degli operatori del settore e, nel solco già tracciato da altre Regioni, speriamo di contribuire alla definizione di una maggiore tutela per i progettisti". La proposta di legge depositata dal consigliere Zinzi prevede nello specifico che la presentazione dell'istanza alla pubblica Amministrazione debba essere corredata anche dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal Committente e che, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o anche solo della ricezione di istanze ad intervento diretto, il professionista dichiari preventivamente che le proprie prestazioni siano state economicamente soddisfatte, indicando in particolare gli estremi della fattura. La certificazione mancata dichiarazione costituirà motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo.

 

LAVORI PUBBLICI

Il ddl spazzacorrotti

Giovedì 6 settembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il provvedimento prevede, tra l’altro, l’introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la pubblica amministrazione (cosiddetto “Daspo per i corrotti”) da un minimo di 5 fino a una interdizione a vita, non revocabile per almeno 12 anni neppure in caso di riabilitazione.

Per le altre misure previste dal disegno di legge, qui è disponibile il comunicato integrale del Consiglio dei ministri.

Qui un articolo per approfondire.

 

Il disegno di legge europea

Il Consiglio dei ministri ha approvato anche il disegno di legge europea di cui si evidenzia, in particolare, l'articolo 1 che reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori. Le norme intervengono sul decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante recepimento della direttiva 2013/55/UE.

Tra le modifiche di maggiore interesse:

- la definizione di “legalmente stabilito”;

- le misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall’autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante;

- in deroga al principio che lascia al richiedente la scelta della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale), la misura può essere scelta dallo Stato membro ospitante nel caso delle sette professioni a riconoscimento automatico di cui alla medesima direttiva (medico-chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto);

- la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

- con riferimento al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali sulla base delle condizioni minime di formazione, per quanto concerne i titoli di formazione di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, si prevede che, se i titoli rilasciati da altri Stati membri non soddisfino le condizioni minime di formazione richieste ai fini dell’accesso in Italia alle corrispondenti professioni (in base ad un’armonizzazione dei percorsi formativi), essi sono comunque riconosciuti purché la formazione sia iniziata prima di una certa data e il titolo sia accompagnato da un attestato che certifichi l’effettivo esercizio dell’attività per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque.

 

Il mercato dei contratti pubblici continua a crescere nel primo quadrimestre 2018: +41,7%

Continua a crescere il mercato dei contratti pubblici in Italia. Fra lo scorso mese di gennaio e aprile, gli appalti hanno fatto registrare un aumento del 41,7%, pari a 12 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: da 28,8 a 40,8 miliardi.

È quanto emerge dal primo Rapporto quadrimestrale del 2018 dell’ANAC, che conferma il trend già rilevato a partire dal secondo quadrimestre del 2017.

Gli incrementi interessano tutte le tipologie contrattuali, sia nel settore ordinario (+36,9%) che in quello speciale (+54,1%). Particolarmente significativo, nel settore ordinario, la crescita dei servizi (+49,5%, da 10,3 a 15,4 miliardi) ma risultati molto positivi fanno registrare anche i lavori (+31,2%) e le forniture (+21,1%).
Ancora più marcati gli aumenti nel settore speciale (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali) in crescita nel complesso del 54,1%: lavori + 91,9%, servizi + 20,5%, forniture +86,8%.

Qui è disponibile il rapporto, pubblicato da ANAC.

 

Dalla UE una Guida per scegliere le corrette procedure per gli appalti pubblici

La guida “Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds” redatta nel mese di febbraio dalla Commissione Europea è stata, recentemente, tradotta anche in lingua italiana con il titolo “Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei”. La guida è disponibile qui.

Secondo la Commissione Europea, gli errori più comuni avvengono nella scelta della procedura, perché ad esempio c’è stato un frazionamento illegittimo del contratto o è stato sottostimato il valore dell’appalto.

Frequenti anche l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione, dei termini per la presentazione delle offerte e la mancata pubblicazione dei criteri di selezione. Per approfondire, qui.

 

Progetto in zona sismica: il deposito è sempre obbligatorio

In zona sismica per ogni intervento edilizio bisogna depositare il progetto allo Sportello Unico. Anche se l’intervento non è strutturale e se le opere non sono realizzate in conglomerato cementizio armato. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 39335/2018.

I giudici hanno spiegato che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, che comporta o no l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, indipendentemente dai materiali utilizzati, dalla tipologia delle strutture e dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere denunciato al competente ufficio.

Gli interventi in zona sismica richiedono inoltre il rilascio del permesso di costruire. Sono esenti da questi adempimenti solo gli interventi di manutenzione ordinaria.

Il deposito dei progetti serve per consentire alla Pubblica Amministrazione il controllo preventivo di tutte le costruzioni realizzate in zona sismica.

Anche gli interventi apparentemente “minori”, ha spiegato la Cassazione, possono assumere rilievo sul piano della pericolosità, ad esempio per la collocazione del manufatto o per la morfologia del territorio.

Per approfondire il caso affrontato dalla Cassazione, cliccare qui.

 

PROFESSIONISTI

La Cassazione torna sul tema delle attività riservate per legge ai progettisti o che richiedono competenze tecniche specifiche

Se le attività svolte dal professionista non sono strettamente connesse con il suo titolo professionale, non è obbligatorio il versamento dei contributi a Inarcassa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20389/2018.

Nella controversia esaminata dalla Cassazione, un ingegnere nucleare aveva svolto un’attività di marketing come consulente per un’azienda, occupandosi nello specifico di analisi di marginalità (costi benefici) e analisi dei processi per porre i prodotti sul mercato.

Il professionista, iscritto ad Inarcassa, non aveva versato i contributi sui compensi percepiti per queste attività perché considerate estranee all’ambito della sua categoria professionale.

Al contrario, Inarcassa aveva chiesto il pagamento dei contributi sui compensi percepiti e di una sanzione. La Cassazione ha respinto il ricorso di Inarcassa affermando che l’attività svolta dall’ingegnere in realtà “era connotata dalla sua prevalente operatività delle strategie di marketing, quindi estranea all'ambito della riserva della categoria professionale, come prevista dagli artt. 51 e 52 del Regolamento di cui al Regio Decreto n.2537/1925”.

I giudici hanno escluso ogni nesso di riferibilità tra l'attività svolta ed il bagaglio culturale tipico del titolo professionale acquisito con la laurea in ingegneria nucleare. Per questo motivo hanno ritenuto “non dovuti” i contributi richiesti da Inarcassa.

La Cassazione ha ricordato che sull’argomento si sono verificati diversi contenziosi, risolti in base a due linee interpretative. La prima, più restrittiva, prevede il pagamento dei contributi ad Inarcassa solo per lo svolgimento di attività riservate per legge agli ingegneri o agli architetti. La seconda, meno rigida, stabilisce che vadano versati i contributi ad Inarcassa anche per le attività non riservate per legge agli ingegneri e agli architetti, ma solo se il bagaglio culturale del professionista è stato determinante nello svolgimento dell’attività, cioè se l’ingegnere o l’architetto ha utilizzato competenze tecniche specifiche acquisite nel suo corso di studi e di formazione professionale.

I giudici hanno quindi concluso che bisogna valutare l’attività effettivamente svolta dal professionista. Nel caso esaminato, per lo svolgimento delle attività di marketing il professionista non ha utilizzato competenze tipiche del suo corso di studi. La Cassazione ha quindi stabilito che non fosse dovuto alcun contributo a Inarcassa. (edilportale)

Albo commissari di gara: le modalità operative per l'iscrizione all'albo

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L’ANAC ha diffuso un comunicato nel quale sono riportate le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara; operazione fattibile a partire da oggi, 10 settembre 2018, attraverso l’applicativo on line disponibile nell’area servizi del portale dell’Autorità.

Per leggere il comunicato stampa, clicca qui 

 

Albo commissari di gara: le modalità operative per l’iscrizione all’albo

L’ANAC ha diffuso un comunicato nel quale sono riportate le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara; operazione fattibile a partire da oggi, 10 settembre 2018, attraverso l’applicativo on line disponibile nell’area servizi del portale dell’Autorità.

I^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica tra le iniziative dell’Anno europeo del MiBAC

La Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è stata inserita tra le attività che fanno parte dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il programma ha come obiettivo far scoprire il nostro patrimonio culturale in tutte le sue manifestazioni, immateriali e digitali e far riflettere e dialogare sul valore che il patrimonio culturale riveste per la nostra società.

GO TO WORLD: SECONDA TAPPA RAGUSA

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Per dare al professionista tutti gli strumenti utili a valutare e implementare la sua strategia di internazionalizzazione in autonomia, ovvero individuando gli interlocutori e i partner giusti, la Fondazione Inarcassa ha messo a punto un progetto di formazione gratuita con un focus su Stati Uniti, Russia, Cina e Emirati Arabi: aree geografiche a maggior potenzialità ma con caratteristiche di approccio e regole molto diverse e specifiche. Il progetto, sviluppato in collaborazione con GoToWorld, consorzio specializzato nella consulenza di internazionalizzazione, che ha preso il via con un Webinar di presentazione lo scorso 13 giugno, (clicca qui per maggiorni informazioni) si articolerà con dei seminari frontali in cinque città italiane e con un FAD di 8 ore. La prima tappa è stata il 16 luglio a Roma, la seconda prevista per il 18 settembre a Ragusa. 

L’internazionalizzazione è un processo di crescita che non riguarda solo le imprese; in un mondo globale anche il professionista può internazionalizzare la sua attività, andando a cogliere le opportunità di business che alcuni Paesi e aree geografiche oggi offrono.

L’internazionalizzazione significa grandi opportunità ma anche rischi. È un processo a step che inizia “in casa”: richiede analisi per individuare il Paese più adatto da cui partire, comprensione del Paese e delle sue regole, pianificazione del percorso. Ma una volta compreso il percorso corretto di ingresso in un Paese sarà possibile replicarlo, mutatis mutandis, anche in altri contesti geografici.

Per ciascun paese verranno trattati gli aspetti fondamentali per garantire il successo di una strategia di internazionalizzare:

•             Inquadramento macroeconomico del Paese

•             Il settore costruzioni: valori, attori e trend

•             Come entrare nel paese: forme societarie, aspetti legali e amministrativi

•             Le diverse forme societarie in Stati Uniti/Russia/Cina/Emirati Arabi: ufficio di rappresentanza,   branch, società di diritto locale, sede fissa di affari (stabile organizzazione)

•             Legislazione locale e peso della burocrazia

•             Expat e regimi fiscali di personale all’estero (visti, contributi, fiscalità, previdenza)

•             La professione all’estero: riconoscimento delle qualifiche

•             Solo per la Russia: Certificazione EAC, cenni

•             Business etiquette

•             Come sviluppare attività di networking e marketing locali  

 

 

Seconda tappa Ragusa 18 SETTEMBRE - Scarica il programma 

 

Per le iscrizioni:

Se sei Architetto, clicca qui

Se sei Ingegnere, clicca qui 

 

Prossimi appuntamenti:

VERONA - LECCE - BOLOGNA 

 

Scarica la presentazione del progetto

 

 

FONDAZIONE INARCASSA: BENE DELIBERA REGIONE SICILIA SULL’ EQUO COMPENSO

“Accogliamo il provvedimento della Giunta guidata dal Presidente Musumeci con grande soddisfazione” queste le parole del Presidente di Fondazione Inarcassa, l’Ing. Egidio Comodo in merito all’ approvazione della Giunta regionale siciliana della delibera n. 301 del 28 luglio.

Social contest: un nuovo slogan per la Fondazione

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La Fondazione Inarcassa cambia look.

Stiamo ideando un nuovo logo che accompagni le nostre attività per i prossimi anni.

Insieme al logo cambierà anche lo slogan, per questo abbiamo lanciato su Facebook il social contest “Un nuovo slogan per la Fondazione” in occasione del Congresso Nazionale degli Ingegneri che si svolgerà a Roma presso l’Ergife Palace Hotel. Per partecipare all’iniziativa è sufficiente inviare la propria proposta creativa all’email: social@fondazioneinarcassa.it dal 12 al 14 settembre.

Gli slogan verranno pubblicati sulla nostra pagina Fb e sul nostro profilo Instagram; i più originali, che otterranno il maggior numero di like, saranno premiati con il nostro kit di gadget.

Lo slogan dovrà contenere un massimo di 10 parole e dovrà rispecchiare lo scopo della Fondazione Inarcassa, ossia il sostegno, lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'Architetto e dell' Ingegnere che esercitano la libera professione in forma esclusiva.

Negli anni passati i vari slogan sono stati sempre brevi, facili da ricordare e originali.

Nel 2015 “Non distrarti. Sostieni la tua professione”; nel 2016 “Aiutaci ad aiutarti”; infine nel 2017 “Per crescere insieme”.

 

Aiutaci a rinnovare il nostro slogan, metti mi piace alla pagina Fb della Fondazione e segui l'evento social. 

 

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