SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 3 AGOSTO/7 SETTEMBRE 2018
EQUO COMPENSO
Negli ultimi mesi, a livello regionale, sono stati assunti importanti provvedimenti in tema di equo compenso: la Calabria è intervenuta con legge, Sicilia e Toscana con due delibere (dunque atti di indirizzo) delle rispettive giunte. Anche la Puglia ha assunto una delibera, circoscritta però ai servizi legali.
Di seguito un breve focus sui provvedimenti adottati.
Delibera della Giunta siciliana sull’equo compenso
L’equo compenso diventa «prassi» in Sicilia. L’atto di indirizzo del presidente della Regione precisa che nei contratti non dovranno rientrare “clausole vessatorie” né previsti servizi aggiuntivi a titolo gratuito.
A sancire la determinazione dei compensi professionali nel rispetto della legge 172/2017 è un atto di indirizzo del presidente della Regione Sebastiano Musumeci del 28 agosto scorso.
In particolare i parametri da prendere a riferimento sono quelli previsti nel caso delle procedure concorsuali e stabiliti con decreti ministeriali. Viene anche precisato che nei contratti non dovranno rientrare “clausole vessatorie” né previsti servizi aggiuntivi a titolo gratuito.
Nel documento si legge che queste disposizione mirano a superare un fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni dove amministrazioni hanno applicato compensi non in linea con le prestazioni o addirittura compensi simbolici.
La Sicilia è la terza regione a deliberare in merito dopo Toscana (delibera 29 del 6 marzo 2018) e Puglia (delibera 469 del 27 marzo 2018).
Il Presidente di Fondazione, ing. Egidio Comodo, ha espresso soddisfazione per la misura adottata in Sicilia perché “accoglie una delle storiche battaglie di Fondazione Inarcassa a tutela della dignità e della professionalità di centinaia di migliaia di professionisti”.
Approvata legge regionale su equo compenso in Calabria
Dopo la regione Sicilia, la Toscana e la Puglia, che hanno adottato tre delibere di Giunta, è stata approvata in via definitiva, in Calabria, una legge regionale dal titolo "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale". La proposta di legge n. 295/10 porta la firma del consigliere regionale ingegnere Giuseppe Morrone, ed è stata caldeggiata dai Consigli degli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi calabresi, insieme al Coordinamento Regionale di INARSIND Calabria.
La ratio della legge sta nel provvedere in modo concreto alla tutela della libera professione nell'espletamento delle prestazioni effettuate per conto dei privati.
In Campania proposta di legge per disciplinare le prestazioni professionali espletate per conto di committenti privati presso la Pubblica Amministrazione
Il consigliere regionale della Campania, Gianpiero Zinzi ha depositato in Segreteria Generale la proposta di legge "Norme per la tutela delle prestazioni professionali espletate per conto di committenti privati presso la Pubblica Amministrazione e per il contrasto dell'evasione fiscale".
La proposta si pone in difesa sia dei liberi professionisti che dei privati cittadini e delle imprese che presentano istanze alla Pubblica Amministrazione.
Ha un duplice scopo: tutelare le prestazioni professionali e combattere l'evasione fiscale attraverso la previsione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del professionista. La presenza di questa ulteriore documentazione, infatti, da un lato attesta l'avvenuto pagamento del progettista, dall'altro elimina le prestazioni professionali effettuate in nero. "Questa proposta - ha detto Zinzi - interviene a regolamentare settori delicati come ad esempio quello dell'edilizia e dell'urbanistica che, senza adeguata tutela né a volte controlli efficaci, possono diventare vere e proprie giungle. Abbiamo dato concretezza alle richieste degli operatori del settore e, nel solco già tracciato da altre Regioni, speriamo di contribuire alla definizione di una maggiore tutela per i progettisti". La proposta di legge depositata dal consigliere Zinzi prevede nello specifico che la presentazione dell'istanza alla pubblica Amministrazione debba essere corredata anche dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal Committente e che, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o anche solo della ricezione di istanze ad intervento diretto, il professionista dichiari preventivamente che le proprie prestazioni siano state economicamente soddisfatte, indicando in particolare gli estremi della fattura. La certificazione mancata dichiarazione costituirà motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo.
LAVORI PUBBLICI
Il ddl spazzacorrotti
Giovedì 6 settembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.
Il provvedimento prevede, tra l’altro, l’introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la pubblica amministrazione (cosiddetto “Daspo per i corrotti”) da un minimo di 5 fino a una interdizione a vita, non revocabile per almeno 12 anni neppure in caso di riabilitazione.
Per le altre misure previste dal disegno di legge, qui è disponibile il comunicato integrale del Consiglio dei ministri.
Qui un articolo per approfondire.
Il disegno di legge europea
Il Consiglio dei ministri ha approvato anche il disegno di legge europea di cui si evidenzia, in particolare, l'articolo 1 che reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori. Le norme intervengono sul decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante recepimento della direttiva 2013/55/UE.
Tra le modifiche di maggiore interesse:
- la definizione di “legalmente stabilito”;
- le misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall’autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante;
- in deroga al principio che lascia al richiedente la scelta della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale), la misura può essere scelta dallo Stato membro ospitante nel caso delle sette professioni a riconoscimento automatico di cui alla medesima direttiva (medico-chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto);
- la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
- con riferimento al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali sulla base delle condizioni minime di formazione, per quanto concerne i titoli di formazione di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, si prevede che, se i titoli rilasciati da altri Stati membri non soddisfino le condizioni minime di formazione richieste ai fini dell’accesso in Italia alle corrispondenti professioni (in base ad un’armonizzazione dei percorsi formativi), essi sono comunque riconosciuti purché la formazione sia iniziata prima di una certa data e il titolo sia accompagnato da un attestato che certifichi l’effettivo esercizio dell’attività per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque.
Il mercato dei contratti pubblici continua a crescere nel primo quadrimestre 2018: +41,7%
Continua a crescere il mercato dei contratti pubblici in Italia. Fra lo scorso mese di gennaio e aprile, gli appalti hanno fatto registrare un aumento del 41,7%, pari a 12 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: da 28,8 a 40,8 miliardi.
È quanto emerge dal primo Rapporto quadrimestrale del 2018 dell’ANAC, che conferma il trend già rilevato a partire dal secondo quadrimestre del 2017.
Gli incrementi interessano tutte le tipologie contrattuali, sia nel settore ordinario (+36,9%) che in quello speciale (+54,1%). Particolarmente significativo, nel settore ordinario, la crescita dei servizi (+49,5%, da 10,3 a 15,4 miliardi) ma risultati molto positivi fanno registrare anche i lavori (+31,2%) e le forniture (+21,1%).
Ancora più marcati gli aumenti nel settore speciale (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali) in crescita nel complesso del 54,1%: lavori + 91,9%, servizi + 20,5%, forniture +86,8%.
Qui è disponibile il rapporto, pubblicato da ANAC.
Dalla UE una Guida per scegliere le corrette procedure per gli appalti pubblici
La guida “Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds” redatta nel mese di febbraio dalla Commissione Europea è stata, recentemente, tradotta anche in lingua italiana con il titolo “Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei”. La guida è disponibile qui.
Secondo la Commissione Europea, gli errori più comuni avvengono nella scelta della procedura, perché ad esempio c’è stato un frazionamento illegittimo del contratto o è stato sottostimato il valore dell’appalto.
Frequenti anche l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione, dei termini per la presentazione delle offerte e la mancata pubblicazione dei criteri di selezione. Per approfondire, qui.
Progetto in zona sismica: il deposito è sempre obbligatorio
In zona sismica per ogni intervento edilizio bisogna depositare il progetto allo Sportello Unico. Anche se l’intervento non è strutturale e se le opere non sono realizzate in conglomerato cementizio armato. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 39335/2018.
I giudici hanno spiegato che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, che comporta o no l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, indipendentemente dai materiali utilizzati, dalla tipologia delle strutture e dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere denunciato al competente ufficio.
Gli interventi in zona sismica richiedono inoltre il rilascio del permesso di costruire. Sono esenti da questi adempimenti solo gli interventi di manutenzione ordinaria.
Il deposito dei progetti serve per consentire alla Pubblica Amministrazione il controllo preventivo di tutte le costruzioni realizzate in zona sismica.
Anche gli interventi apparentemente “minori”, ha spiegato la Cassazione, possono assumere rilievo sul piano della pericolosità, ad esempio per la collocazione del manufatto o per la morfologia del territorio.
Per approfondire il caso affrontato dalla Cassazione, cliccare qui.
PROFESSIONISTI
La Cassazione torna sul tema delle attività riservate per legge ai progettisti o che richiedono competenze tecniche specifiche
Se le attività svolte dal professionista non sono strettamente connesse con il suo titolo professionale, non è obbligatorio il versamento dei contributi a Inarcassa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20389/2018.
Nella controversia esaminata dalla Cassazione, un ingegnere nucleare aveva svolto un’attività di marketing come consulente per un’azienda, occupandosi nello specifico di analisi di marginalità (costi benefici) e analisi dei processi per porre i prodotti sul mercato.
Il professionista, iscritto ad Inarcassa, non aveva versato i contributi sui compensi percepiti per queste attività perché considerate estranee all’ambito della sua categoria professionale.
Al contrario, Inarcassa aveva chiesto il pagamento dei contributi sui compensi percepiti e di una sanzione. La Cassazione ha respinto il ricorso di Inarcassa affermando che l’attività svolta dall’ingegnere in realtà “era connotata dalla sua prevalente operatività delle strategie di marketing, quindi estranea all'ambito della riserva della categoria professionale, come prevista dagli artt. 51 e 52 del Regolamento di cui al Regio Decreto n.2537/1925”.
I giudici hanno escluso ogni nesso di riferibilità tra l'attività svolta ed il bagaglio culturale tipico del titolo professionale acquisito con la laurea in ingegneria nucleare. Per questo motivo hanno ritenuto “non dovuti” i contributi richiesti da Inarcassa.
La Cassazione ha ricordato che sull’argomento si sono verificati diversi contenziosi, risolti in base a due linee interpretative. La prima, più restrittiva, prevede il pagamento dei contributi ad Inarcassa solo per lo svolgimento di attività riservate per legge agli ingegneri o agli architetti. La seconda, meno rigida, stabilisce che vadano versati i contributi ad Inarcassa anche per le attività non riservate per legge agli ingegneri e agli architetti, ma solo se il bagaglio culturale del professionista è stato determinante nello svolgimento dell’attività, cioè se l’ingegnere o l’architetto ha utilizzato competenze tecniche specifiche acquisite nel suo corso di studi e di formazione professionale.
I giudici hanno quindi concluso che bisogna valutare l’attività effettivamente svolta dal professionista. Nel caso esaminato, per lo svolgimento delle attività di marketing il professionista non ha utilizzato competenze tipiche del suo corso di studi. La Cassazione ha quindi stabilito che non fosse dovuto alcun contributo a Inarcassa. (edilportale)