CONVENZIONE EVASIONICRAL by Ultraviaggi e FONDAZIONE INARCASSA

Inviato da admin il

E’ con piacere che Vi sottoponiamo il presente accordo riservato alla Fondazione Inarcassa.

I soci Fondazione Inarcassa hanno la possibilità di accesso alla programmazione loro dedicata sul sito www.evasionicral.com

La convenzione prevede:

* offerte groupage minimo 1 pax;

* prenotazioni “viaggi su misura”;

* prenotazioni effettuate tramite il booking on line dei sito EvasioniCral, al numero telefonico

   06 45554085 o via mail info@evasionicral.com;

PRENOTAZIONI:

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente con il service team dedicato inviando la richiesta via email all’indirizzo fondazioneinarcassa@evasionicral.com  o per telefono al numero 06 45 55 40 85. Il service team provvederà ad inviare la conferma, la scheda preventivo/prenotazione e l’estratto conto.

SERVIZI OFFERTI:

* assistenza telefonica e via email nella fase di prenotazione;

* conferma dei servizi individuali entro le 24 ore;

* assistenza per i Viaggiatori H24 attraverso numeri di telefonia mobile che verranno comunicati nei

   documenti di viaggio;

* invio mezzo posta elettronica dei documenti di viaggio;

* progettazione di viaggi “su misura”;

* vasta programmazione ;

* sconto del 10% al socio sulla quota base ( esclusi : tasse, diritti, assicurazioni, adeguamenti e

   supplementi ) dei prodotti dei seguenti T.O.: GRUPPO ALPITOUR – MSC – COSTA – VERATOUR –

   NICOLAUS;

Entour

Inviato da admin il

 

PROPOSTA

E’ con vero piacere che  Entour T.O. presenta a tutti gli iscritti alla Fondazione Inarcassa le proprie proposte di viaggio.

Le condizioni offerte sono particolarmente favorevoli sia per gli iscritti che per i loro familiari.

Sui prodotti di Entour Tour Operator verrà applicato uno sconto del 12% sulla quota di partecipazione dei programmi pubblicati nel catalogo on line e la quota di iscrizione al viaggio sarà gratuita.

La scontistica è applicabile esclusivamente sul costo dei pacchetti base. Sono esclusi i supplementi, le tasse aeroportuali ed eventuali visti, come esplicitamente indicato in ciascun programma.

Per i prodotti denominati “Speciali” o “Offerte Speciali”, le condizioni di sconto saranno comunicate di volta in volta.

DESTINAZIONI

Le destinazioni ed i prodotti di Entour T.O. possono essere visionati nel sito www.entour.it, costantemente aggiornato nel corso dell’anno.

Il ventaglio delle nostre combinazioni è molto ampio, con itinerari che spaziano dai tour classici ad itinerari alternativi di interesse culturale ed archeologico verso numerose destinazioni:

EUROPA (tutti i paesi)
MEDITERRANEO ed AFRICA
ASIA (dall’Armenia all’India e Nepal, fino al Giappone e Corea)
NORD,
CENTRO e SUD AMERICA (dal Canada all’Argentina).

In particolare segnaliamo alcune destinazioni dove Entour è uno dei maggiori operatori sul mercato italiano:

1) RUSSIA, SCANDINAVIA, REPUBBLICHE BALTICHE
Oltre al classico tour in Russia “San Pietroburgo & Mosca” con diverse combinazioni di trasporto aereo ed in formula “all inclusive” (la quota di partecipazione include il trasporto aereo, la sistemazione in hotels selezionati, il trattamento di pensione completa, tutte le visite ed escursioni classiche previste con l’assistenza di guide locali specializzate parlanti italiano, tutti gli ingressi inclusi, guida del paese in omaggio nel kit da viaggio), troverete interessantissime proposte sui Paesi Scandinavi e Baltici con itinerari di vari tipi che toccano le Capitali del Nord Europa, i fiordi Norvegesi ecc…

2) TURCHIA
Le proposte di Entour vanno dai soggiorni ad Istanbul nei periodi di festività e ponti, al tour di punta “Istanbul, Cappadocia e Costa Egea” con date di partenza in tutte le stagioni.

Questo tour include il trasporto aereo da vari aeroporti italiani, la sistemazioni in hotels selezionati, il trattamento di pensione completa, tutte le visite ed escursioni classiche previste con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale specializzata parlante italiano, tutti gli ingressi inclusi.

3) INDIA e NEPAL
Molteplici sono i programmi proposti da Entour in India e Nepal. Tutti prevedono partenze con servizi in esclusiva a partire da un minimo di 2 partecipanti in India e di 6 partecipanti in Nepal.
Tutti i programmi includono il trasporto aereo, la sistemazione in hotels selezionati, tutte le visite ed escursioni classiche previste con l’assistenza di guide locali specializzate parlanti italiano, tutti gli ingressi inclusi, guida del paese in omaggio nel kit da viaggio.

In tutte le destinazioni in cui Entour è operatore, è possibile organizzare gruppi con itinerari e servizi quotati ad hoc.

TOUR CON PARTENZE GARANTITE
Pubblicate nel ns. sito www.entour.it trovate più di 50 destinazioni verso cui programmiamo tour con partenze garantite a date fisse minimo 2 partecipanti.

Il volo non è incluso e potrà essere quotato su richiesta in base alla data ed all’aeroporto di partenza ed alla tariffa aerea più vantaggiosa.
La maggior parte delle combinazioni di viaggio sono in esclusiva per il mercato italiano, quindi è sempre garantita una guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour.

I nostri tours in partenza garantita vanno dall’Europa (sono previsti tours in quasi tutti i paesi europei, con una durata media di 7/8 giorni, ma non mancano anche combinazioni di week-end) al Vicino e Lontano Oriente (Oman ed Emirati Arabi, Armenia, Georgia, Uzbekistan e diversi paesi dell’estremo Oriente come la Thailandia, Cina, Indocina, Birmania ecc…) fino alle Americhe (dagli Stati Uniti fino all’Argentina e Patagonia).

ENTOUR NEWS LETTER

Sistematicamente Entour invia delle ''news'' con comunicazioni, offerte speciali, partenze garantite di gruppo ecc. Consigliamo registrarvi, nell’apposita sezione nel sito www.entour.it, qualora interessati e non inseriti.

RIFERIMENTI OPERATIVI

Il ns. settore Operativo sarà a disposizione per tutte le informazioni relative ai ns. viaggi.
e-mail : operativo@entour.it oppure prenotazioni@entour.it oppure booking@entour.it  

Tel. 06-58332321

Fax 06-5818169

OPZIONI – PRENOTAZIONI – CONFERME – PAGAMENTI

Una volta contattato il ns. settore Operativo, Le saranno fornite tutte le informazioni utili per una eventuale prenotazione da effettuare sempre per iscritto via mail.
Al momento della prenotazione è necessario inviare l’attestazione dell’iscrizione alla Fondazione Inarcassa per poter usufruire della convenzione.

Richieste di opzione posti verranno valutate di volta in volta.

La prenotazione dovrà essere formalizzata dal partecipante come segue:

  1. richiesta scritta di prenotazione (da inviare al ns. settore operativo via mail: operativo@entour.itbooking@entour.itprenotazioni@entour.it o via fax 06-5818169);
  2. firma della modulistica relativa al contratto di viaggio che Vi sarà inviata dal ns. operatore a conferma della prenotazione richiesta;
  3. invio acconto del 30% della quota di partecipazione del viaggio prenotato;
  4. saldo del viaggio entro 25 giorni dalla partenza.

Acconto e saldo dovranno essere effettuati dall’iscritto all’iniziativa presentandosi direttamente nella nostra sede oppure a mezzo bonifico bancario, inviandone copia via fax o mail:

BANCA INTESA SAN PAOLO

Filiale 131 di Roma Trastevere

c/c intestato a Entour srl

IBAN :IT76 U030 6905 0500 0000 3330 084

In caso di ritardo nel saldo del viaggio, Entour T.O. si riserva di cancellare la prenotazione effettuata.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VIAGGIO - ANNULLAMENTI – PENALI

Le Condizioni Generali di Contratto di Viaggio sono pubblicate nel nostro sito www.entour.it.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza stipulata con la Global Allianz Assistance, compagnia specializzata nelle coperture assicurative del turismo.

Le garanzie considerate nella polizza sono Assistenza alla Persona e Bagaglio. Le relative condizioni sono pubblicate nel ns. sito www.entour.it. Il Certificato di Assicurazione verrà consegnato al partecipante unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.

La quota di partecipazione non include l’assicurazione annullamento viaggio. E’ possibile stipularla pagando un premio (che varia dal 5,6% al 6,9% - in base al mese di partenza - del totale pagato dal partecipante). Le condizioni della polizza facoltativa (GLOBY GIALLO) dovranno essere scaricate dal ns. sito www.entour.it e lette prima di richiederne la stipula.  La polizza facoltativa annullamento viaggio potrà essere stipulata solo dopo averne fatto richiesta scritta ai ns. operatori e comunque tassativamente entro massimo 24 ore dalla prenotazione del viaggio.

DOCUMENTI DI VIAGGIO

I documenti di viaggio potranno essere ritirati in agenzia mediamente 15 giorni prima della partenza del viaggio. In caso di persone residenti fuori dal comune di Roma, Entour provvederà a spedire con corriere tutta la documentazione di viaggio all’indirizzo comunicato dal viaggiatore.

 

 

 

 

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 5/2019

Inviato da admin il

Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

 

Le azioni di contrasto.

Nel mese di maggio 2019 tredici sono state le diffide e cinque le istanze di parere inoltrate all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alla Provincia di Pistoia, alla Metropolitana Milanese S.p.a., alla Comunità Montana del Monte Acuto, al Comune di Zuglio, al Comune di Torino, al Comune di Varese, all’Istituto Scientifico Romagnolo, all’Agenzia del Demanio Abruzzo – Molise, al Comune di Ortona ed alla Città Metropolitana di Genova.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:                     

  • La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso per il servizio di redazione del PSCM, nel quale l’Amministrazione intendeva affidare detto incarico attraverso l’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico. Dopo la notifica della diffida l’Amministrazione è rimasta inerte, per tale motivo è stata inoltrata istanza di parere all’ANAC;
  • la Provincia di Pistoia ha acquisito tramite donazione un progetto, con ciò violando palesemente le norme sull’evidenza pubblica. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte della Provincia, si è proceduto con la notifica dell’istanza di parere all’ANAC;
  • la Metropolitana Milanese S.p.a. ha inoltrato una lettera di invito per la progettazione di un impianto elettrico, nella quale la base d’asta era insufficiente e non era stato allegato il calcolo del compenso. L’Amministrazione ha fornito giustificazioni non ritenute, però, adeguate, motivo per cui si è proceduto con la notifica di apposta istanza di parere all’ANAC;
  • la Comunità Montana del Monte Acuto ha pubblicato una manifestazione di interesse per la progettazione degli interventi di riqualificazione di un centro sportivo, nella quale uno dei requisiti di partecipazione previsti, quello del fatturato globale, era illegittimo. L’Amministrazione ha riscontrato la diffida informando dell’avvenuta rettifica dell’avviso;
  • il Comune di Zuglio ha pubblicato un bando, nel quale non venivano rispettati i termini minimi di ricezione dell’offerta e non era stato allegato il calcolo del compenso. Dopo la notifica della diffida la PA ha riscontrato informando dell’avvenuta rettifica del bando di gara sotto tutti i profili di illegittimità segnalati;
  • il Comune di Torino ha sottoscritto un accordo di collaborazione col Politecnico di Torino, teso alla revisione del PRG. Pur non avendo ricevuto riscontro da parte dell’amministrazione, è stato ritenuto, dopo l’invio della diffida, di non proseguire l’azione di contrasto.
  • il Comune di Varese ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’incarico di verifica e validazione di un progetto, nella quale vi era una illegittimità concernente i requisiti di partecipazione e, inoltre, la base d’asta era stata calcolata in modo incongruo. Non avendo ricevuto alcun riscontro si è proceduto con la notifica di una istanza di parere all’ANAC;
  • l’Istituto Scientifico Romagnolo ha pubblicato una indagine di mercato, nella quale erano stati individuati in modo del tutto illegittimo i requisiti di partecipazione tecnico – professionali. L’Amministrazione ha riscontrato la diffida adducendo, però, delle giustificazioni non condivisibili, motivo per cui ci si è rivolti all’ANAC;
  • l’Agenzia del Demanio Abruzzo – Molise ha bandito una procedura aperta per la progettazione dei lavori di ristrutturazione di una caserma, nella quale sono state riscontrate numerose illegittimità concernenti i requisiti di partecipazione. Si attende che scada il termine concesso all’Amministrazione prima di inoltrare apposita istanza di parere all’ANAC;
  • il Comune di Ortona ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale non è stato allegato il calcolo del corrispettivo e, inoltre, è stato adottato, fuori dai casi consentiti dalla legge e senza motivazione, il criterio del minor prezzo. Si attende che scada il termine concesso all’Amministrazione prima di inoltrare apposita istanza di parere all’ANAC;
  • infine, la Città Metropolitana di Genova ha pubblicato tre bandi identici, concernenti tre diversi servizi, nei quali le illegittimità riscontrate sono l’illegittimità dei requisiti di partecipazione e il mancato rispetto della normativa sull’obbligo delle gare elettroniche. L’Amministrazione, per ciascun bando oggetto di azione di contrasto, ha pubblicato le determine con le quali si è provveduto alla rettifica dei bandi.   

 

Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale, maggio 2019

Inviato da admin il

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3376/2019: è sufficiente a comprovare la paternità dei progetti la validazione dei progetti esecutivi, sottoscritta dagli stessi progettisti e dal RUP, pur in assenza della sottoscrizione dei progetti medesimi.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il progetto esecutivo presentato da un RTP, ancorché lo stesso non fosse stato sottoscritto dai progettisti.

Secondo quanto si legge nella sentenza “Passando, dunque, al merito del gravame, deve rilevarsi che la questione che occupa non attiene alla sottoscrizione della domanda, che appare non in discussione, quanto alla necessità della sottoscrizione dei progetti esecutivi alla luce della disciplina di cui al codice dei contratti.

Non ignora il Collegio che su tale aspetto si è formato un orientamento restrittivo nel senso di ritenere che l’assenza di sottoscrizione di un documento tecnico dell’offerta costituisce vizio insanabile della medesima (in particolare, si è pronunziato da ultimo il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, con la sentenza 30 maggio 2017 n. 2908, che risulta appellata e sospesa da un’ordinanza coll. 419/2018 di remissione della questione alla Adunanza Plenaria).

Tuttavia il caso che occupa è caratterizzato da particolarità tale che consente la su autonoma definizione.

Nella specie, il riferimento al codice dei contratti pubblici è contenuto nel bando unicamente ai fini della indicazione di cosa si intenda per progettazione esecutiva, senza che il bando stesso contenga espressamente una clausola di esclusione per il caso di mancata sottoscrizione da parte dei progettisti.

Peraltro, nella specie, nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla riconducibilità agli autori del progetto come indicati nell’atto di validazione e sottoscrittori dello stesso insieme al responsabile.

Seppure deve condividersi, dunque, la specifica finalità dell’atto di validazione come indicata dall’Amministrazione, ciò non toglie che la documentazione presentata – integrata dalla validazione medesima – doveva ritenersi per sé completa anche ai fini della paternità del progetto. La contestuale produzione dei progetti e della validazione sottoscritta, non poteva, dunque, far insorgere dubbi in ordine alla riconducibilità del progetto medesimo ai suoi autori, in una visione rigidamente formalistica.

A conferma di tale conclusione concorrono due principi.

Per un verso, come correttamente indicato dal primo giudice, risulta pacifico l’orientamento della giurisprudenza amministrativa nell’escludere che l’Amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara. I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2016 n. 74).

Nella specie, la precisazione dell’Amministrazione, successiva alla lex specialis, al contrario è intervenuta introducendo un’autonoma ed ulteriore clausola di esclusione confliggente con principio menzionato e contraria dunque, sia al favor partecipationis sia alla parità tra i concorrenti.

Per altro verso, il comportamento del Consorzio concorrente, non può essere ritenuto omissivo ed in violazione dei principi di collaborazione e buona fede sì da precludere, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della l. n. 241 del 1990 (secondo quanto espresso da questa Sezione con la sentenza 22 febbraio 2019, n. 1236).

Ritiene il Collegio, dunque, che l’interpretazione del principio di cui al menzionato art. 6, debba avvenire in modo coerente con i principi comunitari. Deve trovare applicazione, pertanto, la regola espressa dall’art. 4 del regolamento n. 809/2014 della Commissione europea, evocato dal primo giudice, che consente la correzione di errori palesi.

Nella specie, infatti, non solo l’attestazione di validazione era sottoscritta anche dai progettisti, ing. Roberto Pignatelli e Danilo Di Nardi, ma anche la relazione di verifica (doc. 10 del fascicolo di primo grado dell’originaria ricorrente) risultava sottoscritta dagli stessi.

Con deliberazione n. 124 del 22 agosto 2017, “a seguito della verifica da parte della società S.G.S. srl di Roma del 09/08/2017 e della validazione del rup. ing. Lucio Rea in data 21.08.2017” il commissario del Consorzio approvava il progetto esecutivo (v. doc. 21 del fascicolo di primo grado della ricorrente).

Tali atti erano tutti allegati alla domanda.

Ne discende che non si pone - a differenza di quanto dedotto dall’Amministrazione – un problema di paternità della scrittura privata.

L’errore in cui è incorso il Consorzio, nel non depositare un progetto firmato dai progettisti, si manifesta, nella valutazione complessiva e concreta della documentazione allegata alla domanda, con evidenza “palese” ed in buona fede, e tale da poter essere superato dalla successiva correzione, secondo quanto previsto, anche alla luce della disciplina nazionale, di cui all’art. 6, l. n. 241 del 1990”.

Da quanto detto discende che, seppur parte della giurisprudenza ritenga che il progetto debba sempre essere sottoscritto dai professionisti che l’hanno redatto, ove dal complesso della documentazione presentata si evinca con lampante evidenza la paternità del progetto si può ricorrere all’art. 4 del regolamento n. 809/14 UE circa la correzione degli errori palesi.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

 

Consiglio di Stato, A.P., sent. n. 8/2019: offerta più vantaggiosa obbligatoria anche per gli appalti di servizi standardizzati.

Usare il criterio dell'offerta più vantaggiosa, evitando dunque di basarsi solo sul prezzo, è obbligatorio anche per assegnare le gare di servizi standardizzati. È questo il principio stabilito dalla sentenza in commento.

Le difficoltà di interpretazione nascono intorno a due diversi punti dell'art. 95 del codice. Da una parte si stabilisce che i servizi ad alta intensità di manodopera devono sempre essere affidati all'offerta economicamente più vantaggiosa. Dall'altra che servizi e forniture standardizzati possono essere affidate anche con il criterio del minor prezzo. Che succede se un servizio possiede entrambe le caratteristiche (alta intensità di lavoro e soluzioni standard)? Secondo l'Adunanza Plenaria vince il principio generale, cioè l'obbligo di assegnazione con criteri di qualità, oltre che di sconto sul prezzo.

Bisogna, comunque, segnalare che col decreto legge n. 32/19 (c.d. Sbocca Cantieri) è stato introdotto il co. 9-bis all’art. 36, quest’ultimo concernente gli appalti sotto soglia. A lume del nuovo comma “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Pertanto, col citato decreto è stato ribaltato il precedente orientamento che vedeva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come il criterio principale attraverso il quale aggiudicare gli appalti, lasciando a quello del minor prezzo un ruolo marginale e limitato a determinate ipotesi. Peraltro, tale nuova norma pare porsi in contrasto col co. 5 dell’art. 95 del Codice, a mente del quale “le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 (minor prezzo) ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta”.

Avv. Giuseppe Acierno

 

 

Niente esclusione dalla gara per inadempimenti di terzi.

Le innovazioni al Codice degli Appalti in tema di penali da ritardo (art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 5 della l. europea n. 37/2019), avranno effetti anche sulle cause di esclusione dalle gare pubbliche.

La legge europea riguarda le sanzioni per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, imponendo proporzionalità ai giorni di ritardo ed all’importo del contratto. Di fatto, tuttavia, l’innovazione incide anche sulle cause di esclusione dalle gare, perché l’art. 80, co. 5 lett. c-ter, del d.lgs. n. 50/2016 prevede un’esclusione automatica delle imprese che abbiano subito penali per inadempimenti. Imponendo proporzionalità alle penali contrattuali, si limita, di fatto, anche il potere di esclusione da parte della pubblica amministrazione.

Il tema è stato approfondito di recente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2794/19, relativa a un appalto per smaltimento rifiuti: un’impresa era stata esclusa da una gara per non aver dichiarato precedenti sanzioni contrattuali, cioè penali economiche subite nell’esecuzione di un precedente, analogo contratto per smaltimento rifiuti.

L’omessa dichiarazione di questa irregolarità aveva causato in modo automatico l’esclusione dalla gara successiva. Secondo il Consiglio di Stato, però, non basta aver subito una penale contrattuale per essere ritenuti inidonei, soprattutto se mancano altri elementi significativi o sintomi di gravi errori professionali.

Questo perché un inadempimento può derivare anche da comportamenti di soggetti terzi o da eventi esterni. Ad esempio, non è causa di esclusione da successivi rapporti contrattuali, nel settore dello smaltimento rifiuti, il mancato raggiungimento di una predeterminata percentuale di raccolta differenziata (Consiglio di Stato, sent. n.1346/2018).

Secondo i giudici, inoltre, la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, che esclude la responsabilità del debitore quando costui prova che l’inadempimento, o il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, siano stati determinati dall’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (ad esempio, per caso fortuito).

Inoltre, l’importo delle penali deve essere significativo, valutando la gravità dell’inadempimento con il metro adottato nelle Linee Guida ANAC, che danno rilevanza a penali di importo superiore all’1% dell’importo del contratto.

Oggi l’art. 5 della l. europea 37/2019 prevede penali giornaliere tra lo 0,3/1000 e l’1/1000 dell’importo contrattuale, senza poter superare, complessivamente, il 10% dell’importo del contratto; ma solo dall’1% in su la penale contrattuale, secondo il Consiglio di Stato, influisce sulle gare successive.

Avv. Giuseppe Acierno

 

 

 

 

 

FondAzioneScuola: al via la seconda fase dei finanziamenti

La Fondazione Inarcassa è pronta a rilanciare la nuova fase del progetto “FondAzioneScuola”, il fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti destinati all’edilizia scolastica che, alla prima edizione, lanciata a dicembre 2017, ha visto la partecipazione di oltre 150 enti locali e la richiesta complessiva di 6 mln di euro a fronte di 140 mln di investimenti. Numeri importanti, soprattutto se si considera che la maggior parte delle istanze sono pervenute da enti locali di piccola e media dimensione.

NEWSLETTER MAGGIO 2019

Inviato da admin il

Questo mese in evidenza:

  • Internazionalizzazione - Programma 2019
    • Focus Albania:
      • Attivazione Desk operativo a Tirana
      • Webinar "Country presentation" - 22 maggio
      • Workshop Tirana - dal 27 al 29 giugno (chiusura adesioni 20 maggio)
  • Aggiornamenti sull'attività di contrasto ai bandi irregolari
  • Rubriche: aggiornamento legislativo e monitoraggio parlamentare
  • Nuove convenzioni: Logical Soft offre corsi tecnici gratuiti

 

WORKSHOP TIRANA: ADESIONI ENTRO IL 20 MAGGIO

L’attività 2019 del dipartimento per l’internazionalizzazione della Fondazione Inarcassa si rivolge all’Europa e al bacino del Mediterraneo. Il primo focus di quest’anno è l’Albania: paese dalla posizione strategica di collegamento tra i mercati europei e i Balcani, dall’economia in forte espansione e dalle solide relazioni commerciali con l’Italia.

Per maggiori info

Il programma di internazionalizzazione in Albania si articolerà in tre step:

  1. Workshop di 3 giorni a Tirana dal 27 al 29 giugno (adesioni entro il 20 maggio)
  2. Country Presentation di 3 ore in modalità webinar 22 maggio ore 10,00
  3. Attivazione di un desk gratuito a disposizione dei professionisti per avviare l’attività in Albania.

 

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO SULL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI

Tra i mesi di marzo ed aprile, la Fondazione ha notificato 17 diffide alle stazioni appaltanti. In 3 casi abbiamo ottenuto rettifiche o ritiri dei bandi che presentavano evidenti illegittimità; in 2 casi, abbiamo proseguito l’azione di contrasto con la richiesta di parere all’Anac. Per maggiori info

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO

Audizione di Fondazione Inarcassa in Commissione lavori pubblici del Senato nell’ambito dell'indagine conoscitiva in merito ai profili applicativi del codice dei contratti pubblici.

• Al via l’esame di conversione in legge del decreto-legge “Sblocca Cantieri”: molte le novità e le modifiche al Codice Appalti.

• Ad aprile la Regione Lazio ha approvato la legge sull’equo compenso.

• Ecobonus e sismabonus, nuovi chiarimenti sulla cessione del credito dall’Agenzia delle Entrate.

Leggi i testi integrali qui.

 

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Per il Consiglio di Stato i parametri per i compensi professionali stabiliti con il d.m. del 17 giugno 2016 non possono essere considerati alla stregua di tariffe minime inderogabili.

• Il Consiglio di Stato chiarisce che la revoca di un'agevolazione fiscale non può essere considerata una grave irregolarità fiscale. Dunque, non può mai condurre all'esclusione di un'impresa da una gara d'appalto.

Approfondisci qui.

 

NUOVE CONVENZIONI: LOGICAL SOFT OFFRE CORSI TECNICI GRATUITI

Logical soft, convenzionata con Fondazione Inarcassa, propone i propri corsi gratuiti per ingegneri e architetti, tra cui: calcolo strutturale, progettazione termotecnica, sicurezza nei cantieri e verifica acustica degli edifici. Scopri tutti gli Incontri tecnici on-line

WORKSHOP TIRANA: WORKSHOP TIRANA: ULTIMI POSTI DISPONIBILI!

PROGRAMMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019

 

L’attività 2019 del dipartimento per l’internazionalizzazione della Fondazione Inarcassa, si rivolge all’Europa e al bacino del Mediterraneo. Il primo focus di quest’anno è l’Albania: paese dalla posizione strategica di collegamento tra i mercati europei e i Balcani, dall’economia in forte espansione e dalle solide relazioni commerciali con l’Italia.

 

Il programma di internazionalizzazione in Albania si articolerà in tre step:

sintesi di monitoraggio legislativo, aprile 2019

Inviato da admin il

LAVORI PUBBLICI

 

CODICE APPALTI

La Fondazione Inarcassa il 10 aprile scorso è stata audita nell’ambito dell'indagine conoscitiva in merito ai profili applicativi del codice dei contratti pubblici in Commissione lavori pubblici del Senato.

Qui il documento presentato che raccoglie le proposte di Fondazione Inarcassa.

 

Documento di economia e finanza

I due rami del parlamento hanno concluso l’esame del Documento di economia e finanza 2019 approvando due risoluzioni. Il documento e i suoi allegati sono disponibili a questo link. Di seguito i principali contenuti d’interesse del documento.

  • Il Governo punterà ad una gestione sostenibile del suolo occupato, attraverso un’adeguata politica che promuova la rigenerazione urbana, mediante regole semplici e cogenti contro il consumo del suolo, controlli efficaci e sanzioni. Inoltre, verranno stabilizzati l’‘ecobonus’ e il ‘sisma bonus’ con l’introduzione di tipologie di certificazioni capaci di garantire i crediti e la predisposizione di contratti differenziati per tipologie d’intervento, in grado di semplificare le attività delle amministrazioni locali.
  • Con riferimento all’edilizia pubblica, si guarda al Building Information Modeling (BIM) per ottenere una più efficiente ed innovativa pianificazione, realizzazione e gestione delle costruzioni con un risparmio potenziale fino a 30 miliardi negli appalti pubblici. Il Governo intende rendere operativa tale piattaforma digitale in tutta l’attività di progettazione e monitoraggio realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dalle stazioni appaltanti.
  • Proseguiranno le azioni di mitigazione del rischio sismico - attraverso interventi e misure di messa in sicurezza del patrimonio abitativo - e di miglioramento del patrimonio energetico, promuovendo altresì una cultura della conoscenza e della prevenzione. Si opererà attraverso misure specifiche, quali: i) finanziamento per le verifiche di vulnerabilità e i progetti di adeguamento delle scuole in zone a rischio sismico 1 e 2: sono stati finora finanziati 875 interventi proposti dagli Enti locali, suddivisi fra verifiche di vulnerabilità e progettazioni di adeguamento sismico; ii) 10 cantieri pilota per sensibilizzare i territori ad intervenire sulla messa in sicurezza di edifici pubblici esistenti. I progetti si svolgeranno in Comuni scelti su tutto il territorio nazionale, con l’effettuazione di interventi di messa in sicurezza antisismica su edifici di proprietà pubblica ad uso residenziale; iii) Casa Sicura ‘Portale sisma bonus’ per agevolare la conoscenza e la fruizione della detrazione concessa ai proprietari di immobili, adibiti sia ad abitazione, sia ad attività produttive, per interventi di adeguamento antisismico. Il portale telematico permette di semplificare adempimenti e procedure per proprietari e professionisti, restituendo, al contempo, all’amministrazione informazioni e dati sul ricorso alle agevolazioni fiscali e sul miglioramento delle caratteristiche antisismiche degli edifici in esito agli interventi effettuati.
  • A supporto della PA è stata istituita la cabina di regia ‘Strategia Italia’ i cui compiti sono: i) verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; ii) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio - quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica - e prospettare possibili rimedi. Questa struttura ha un ruolo di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio dei Ministri e del CIPE.

La cabina di regia dovrà interagire con le due nuove strutture tecniche create con la Legge di Bilancio per il 2019: ‘Investitalia’ e la Centrale per la progettazione di beni ed edifici pubblici. ‘Investitalia’ è una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo in materia di investimenti pubblici e privati.

La ‘Centrale per la progettazione delle opere pubbliche’ è una struttura di supporto alle amministrazioni centrali e periferiche che deve: favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, contribuendo alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, oltre che alla progettazione degli interventi di realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici.

Il DPCM che dà attuazione alla norma della legge di bilancio che ha previsto la Centrale non è stato ancora pubblicato, ma è stato già firmato dal Presidente Conte. Da indiscrezioni si apprende, infatti, che la fase di stallo, dovuta al conflitto tra MIT e MEF, si è conclusa proprio con la previsione delle assunzioni per i provveditorati fortemente volute da Toninelli. Il DPCM dovrà definire le modalità per un’azione sinergica dell’Agenzia del Demanio (a cui è rimasta la regia della Centrale) con il MIT per accelerare la realizzazione degli interventi di realizzazione e manutenzione di edifici pubblici.

Gli immobili saranno l’oggetto esclusivo dell’attività della Centrale.  Oltre alla sede romana, presso il Demanio, la struttura avrà fino a 8 «unità territoriali con funzioni operative» in giro per l’Italia.

Dopo la firma di Conte, per dare l'avvio all'attività della Centrale sarà necessario reclutare il personale (300 persone, 120 da assegnare alle Province) e procedere alla stipula delle convenzioni con tutte le PA che vorranno utilizzare i servizi della struttura.

 

Decreto-legge crescita

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in seconda deliberazione, il DL crescita, già approvato salvo intese il mese scorso. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30aprile scorso.

Tra le norme di interesse si segnalano:

Incentivi per la valorizzazione edilizia

La norma introduce, in via temporanea, sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita.

Viene, altresì, previsto un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d’accesso all’agevolazione.

Sisma bonus

E’ proposta l’estensione alle zone 2 e 3 del bonus previsto solo per gli edifici in zona 1, consistente nel diritto alla detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva alienazione. Qui per approfondire

Incentivi efficienza energetica e rischio sismico

La norma introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

Sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi professionisti

La norma consente agli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti di attuare forme aggiuntive di tutela a sostegno del reddito, assistenza e welfare, nonché, in particolare, favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, consentendo agli enti di operare a tutela dell’attività libero-professionale con una serie di misure di sostegno attualmente non previste nell'ambito delle prestazioni erogate dagli enti in esame.

Semplificazioni in materia di edilizia privata

L’articolo introduce norme volte a semplificare le procedure per l’edilizia privata, prevedendo che se entro 90 giorni non vi è riscontro da parte della Soprintendenza, l’autorizzazione si intende acquisita.

Semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

La norma modifica d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) al fine di semplificare gli interventi strutturali nelle zone sismiche. Qui per approfondire

Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche

Si prevede l’assunzione di personale di alta professionalità tecnica da assegnare con urgenza nei Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche. Questi sono uffici decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolgono compiti fondamentali in materia di programmazione, progettazione realizzazione delle opere pubbliche, puntuali e infrastrutturali. I provveditorati interregionali alle OOPP sono per legge stazione unica appaltante delle amministrazioni centrali e locali.

Funzione Infrastrutture Italia – F.In.Italia s.p.a.

Si istituisce la spa Funzione Infrastrutture Italia che ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi d’intervento, di procedure ad evidenza pubblica, di procedure amministrativo-contabili e di cantierizzazione delle opere pubbliche, nonché la gestione delle correlate risorse per la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento Infrastrutture, secondo le puntuali disposizioni impartite dalle direzioni generali stesse.

 

Decreto-legge sblocca-cantieri

È in vigore già da qualche giorno il decreto Sblocca-cantieri, atteso per un mese e finalmente pubblicato in Gazzetta. Sono 81 le modifiche apportate al codice appalti del 2016: alcune si applicano senza alcun filtro ai progetti in corso, altre riguardano le gare di appalto bandite da oggi in poi.

Tra le principali misure si segnalano:

Regolamento unico da varare entro 180 giorni

La norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resti in piedi fino all'arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dal decreto.

Commissari straordinari per sbloccare le opere

Il decreto Sblocca-cantieri spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l'Economia. I costi per mettere in piedi le strutture commissariali dovranno essere sostenuti attingendo alle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti.

Appalto integrato libero fino al 2021

Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall'approvazione del progetto.

Subappalti gara per gara con tetto al 50%

Sale dal 30% al 50% la quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. Confermata la cancellazione della terna di nominativi di sub-appaltatori nel momento di presentazione dell’offerta. La grande novità è che la percentuale di subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara con i bandi dalle amministrazioni.

Spazio al massimo ribasso, gare sopra 200mila euro

Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni. Qui si abbandona l'offerta più vantaggiosa a favore del criterio del prezzo più basso, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle Pa, ma sale da 150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori. L'altra grande semplificazione è lo "smantellamento" delle griglie di soglie e conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo superiore a questa soglia. Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l'obbligo di procedere con gara (procedura aperta), ma con aggiudicazione al massimo ribasso che evita l'obbligo di rivolgersi a commissari esterni e valutare complicati aspetti tecnici.

Criteri di aggiudicazione

Se da una parte esprime una netta preferenza (meglio: obbligo, salvo motivazione) per il massimo ribasso sottosoglia, da un'altra il decreto integra l'elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente con l'offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40mila euro in su. Viene inoltre cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa e si stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalia.

Piccoli Comuni: addio obbligo di centralizzare gli appalti

I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.

Il decreto, elimina l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie.

I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell'articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti

Qualificazione più facile per i costruttori

Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

Pagamento diretto dei subappaltatori

Non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. La norma non chiarisce però come bisognerà regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame contrattuale solo con il titolare dell'appalto e non hanno rapporti diretti con la Pa.

Pareri più veloci per il Consiglio superiore dei lavori pubblici

Scende da 90 a 60 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti. Non cambia invece la soglia oltre la quale va richiesto l'intervento del Consiglio.

Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti

Nel decreto trova spazio anche l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficeranno anche progettisti e fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

Ricostruzione privata senza gara

Addio alla "garetta" per la ricostruzione privata nel centro Italia: non sarà più obbligatorio mettere a confronto almeno tre preventivi ma si potrà affidare l'appalto privato direttamente all'impresa. Un'altra novità è nei servizi di progettazione. Il sistema dell'aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, viene esteso ai servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (per importi sottosoglia). Qui per approfondire

 

Riforma del Codice Appalti, il ddl delega

E’ stato assegnato alla Commissione Lavori pubblici del senato il ddl delega di riforma del codice degli appalti approvato in Consiglio dei ministri a inizio marzo.

L’obiettivo del ddl delega è rendere la normativa più semplice e chiara, limitando i rinvii alla normazione secondaria. Saranno eliminati i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea e i rinvii a strumenti di normazione secondaria. Parallelamente, per velocizzare le procedure, si punterà su una maggiore responsabilizzazione delle Stazioni Appaltanti e sulla razionalizzazione del sistema di gestione delle controversie. Il ddl delega ribadisce che si tornerà quindi ad un unico regolamento attuativo che regolerà una serie di materie cruciali, al momento disperse in più testi. Secondo il ddl delega, dovranno confluire in un unico testo le seguenti materie: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; categorie di opere generali e specializzate; direzione dei lavori e dell’esecuzione; esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; tutela dei lavoratori e regolarità con­tributiva; affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; lavori riguardanti i beni culturali.

Un impulso alla semplificazione arriverà anche dalla creazione di procedure differenziate per gli appalti sotto soglia. L’obiettivo è sempre quello di raggiungere la massima rapidità delle procedure. Qui per approfondire

 

EQUO COMPENSO

 

Lazio, approvata la legge regionale su equo compenso

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la proposta di legge n. 69 «Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali». Si tratta di un provvedimento che ha come finalità la promozione e la valorizzazione delle attività professionali, attraverso il riconoscimento del diritto all'equo compenso per i professionisti, nonché il contrasto all'evasione fiscale.

 

 

FISCO

 

Ecobonus e sismabonus, chiarimenti sulla cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cedibilità del credito è ammessa anche a favore di “soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)” e, comunque, di “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”: il collegamento, peraltro, può sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.

Con riguardo al caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia conclude che la stessa soluzione possa valere anche per la cessione della detrazione “sismabonus+ecobonus”, trattandosi di un’agevolazione alternativa ai “classici” ecobonus e sismabonus. Qui la risposta dell’Agenzia

 

Ecobonus condomini, Unicredit sigla accordo con Eni e Harley & Dikkinson

UniCredit aderisce a CappottoMio, il servizio progettato da Eni gas e luce con il contributo di Harley&Dikkinson e dei partner specialistici, finalizzato alla riqualificazione energetica ed alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali. Il big bancario entra così come attore finanziario nel mercato della riqualificazione energetica su vasta scala degli immobili a destinazione abitativa, valutato in 10 miliardi di euro nei prossimi 11 anni (secondo stime di Istat e Energy Efficiency Financial Institutions Group). Il servizio CappottoMio è stato progettato da Eni gas e luce, con il contributo di partner specialistici della sua rete di servizi energetici e con Harley&Dikkinson, sviluppatore della piattaforma WikiBuilding, in conformità con la normativa in materia di "ecobonus" (detrazioni fiscali fino al 75% dell'importo dei lavori) e "sismabonus" (fino all'85%) con la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale.

L'offerta di UniCredit mira a finanziare la parte eccedente dell'importo da sostenere. Tre le linee di prodotto previste: mutui destinati ai condomìni aderenti al Servizio CappottoMio; erogazione di prestiti ponte alle imprese che realizzano i lavori, dal periodo di realizzazione all'incasso del credito verso Eni gas e luce; acquisto del credito finanziario da parte di UniCredit Factoring, derivante dalla vendita del credito fiscale tra imprese che realizzano i lavori ed Eni gas e luce.

 

 

 

 

 

 

rubrica di aggiornamento giurisprudenziale, aprile 2019

Inviato da admin il

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2094/2019: gare di progettazione, la PA può ridurre i compensi base - i parametri non sono tariffe minime.

I parametri per i compensi professionali stabiliti con il d.m. del 17 giugno 2016 non possono essere considerati alla stregua di tariffe minime inderogabili. La stazione appaltante deve usare le tabelle del ministero come criterio base per stabilire gli onorari dei progettisti da porre a base delle gare per i servizi di ingegneria e architettura, ma può sempre decidere di ridurne il valore, motivando la scelta.

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza in commento. La pronuncia ribalta il verdetto emesso dal TAR Abruzzo che, invece, aveva accolto il ricorso presentato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti di Teramo contro un bando emesso dal Comune di Civitella del Tronto.

La vicenda ruota intorno a un intervento da realizzare sulla Fortezza Borbonica di Civitella. Il bando di gara per la progettazione, pubblicato a settembre 2017, prevedeva un compenso di poco superiore a 153.000 euro. Una cifra molto inferiore a quella che sarebbe risultata applicando pedissequamente le tariffe previste dal decreto parametri. Di qui il ricorso dei due ordini professionali, accolto in prima battuta dal TAR. Per i giudici di primo grado il nuovo codice degli appalti (art. 24, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016) “impone alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle predisposte con decreto del Ministero della giustizia”. Ne consegue che il bando, da cui risulta un riduzione (pari al 45,63%) dei compensi sarebbe illegittimo.

Non la pensa così il Consiglio di Stato.

Alla base della decisione del Comune di ridurre i compensi professionali, che sarebbero risultati applicando le tariffe del decreto parametri, c'è, infatti, la volontà di non superare la cifra prevista nella convenzione con la Regione che prevede una spesa massima dell'8% per le attività professionali legate alla progettazione dell'intervento. “Il Comune di Civitella del Tronto - si legge nella sentenza - , nel bando di gara così come nel disciplinare di gara, ha chiarito di aver determinato l'importo stimato posto a base di gara per i servizi tecnici richiesti  facendo applicazione, in prima battuta, del decreto ministeriale”, ma “avendo ottenuto un importo così calcolato superiore all'8% del finanziamento, in dichiarata applicazione degli atti regionali di indirizzo, di aver operato la decurtazione dei corrispettivi rimodulando in proporzione gli importi per le singole prestazioni tecniche in modo da ottenere un importo complessivo pari al limite imposto”.

Un comportamento legittimo per i giudici amministrativi. Infatti, scrivono, “non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali”. Di più, secondo i giudici di Palazzo Spada, la norma del Codice Appalti (articolo 24, co. 8) “è chiara nell'imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare”.

In conclusione, “i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali non costituiscono minimi tariffari inderogabili, come, invece, accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali. Per questo la determinazione del Comune di Civitella del Tronto è legittima”.

Avv. Giuseppe Acierno

 

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2183/2019: la revoca di un credito di imposta non è motivo di esclusione.

La revoca di un'agevolazione fiscale non può essere considerata alla stregua di una grave irregolarità fiscale. Dunque, non può mai condurre all'esclusione di un'impresa da una gara d'appalto. È quanto ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza in commento.

 La pronuncia ribalta le conclusioni cui era giunto il TAR Campania, che, invece, aveva considerato come legittima la scelta della stazione appaltante di escludere un'impresa che si era vista revocare un credito di imposta pari a 159.000 euro.

Tutto nasce dalla sentenza della Cassazione con cui si arriva alla decisione finale di revocare a un'impresa, in corsa per un appalto di vigilanza privata, un credito di imposta. Per la stazione appaltante e per il TAR, la sentenza costituiva un elemento certamente sufficiente a determinare l'esclusione dell'impresa.

Dopo aver ricostruito le norme previste dall'art. 80 del Codice Appalti, il Consiglio di Stato giunge, invece, a un'interpretazione opposta. Concludendo che la revoca di un'agevolazione fiscale non può costituire una causa di esclusione dalle gare, perché, pur accertando l'illegittimità del riconoscimento di un credito, questo tipo di atto “non è ancora espressione di una pretesa tributaria compiutamente e definitivamente stabilita, occorrendo in vista del relativo recupero accertare l'entità del dovuto in ragione anche delle modalità e dei tempi di concreto utilizzo del credito”.

Avv. Giuseppe Acierno

 

 

 

 

 

Rubrica di aggiornamento sull'attività di contrasto ai bandi irregolari n. 3-4/2019

Inviato da admin il

Le azioni di contrasto.

Nel mese di marzo 2019 undici sono state le diffide e sei le istanze di parere inoltrate all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, alla CUC Reali Siti, all’ASL Taranto, alla Provincia di Monza e della Brianza, all’Agenzia del Demanio Marche, alla TUA Abruzzo (n. 3), al Comune di Milano, al Comune di Pieve Torina, al Comune di Cassino ed al Comune di Castiglione in Teverina.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • la CUC Reali Siti ha bandito una procedura aperta per la progettazione e redazione del piano di caratterizzazione di una ex discarica, nella quale non veniva rispettato quanto previsto dal bando tipo ANAC n. 3, a mente del quale un professionista può provare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale tramite tutti i servizi svolti lungo l’intero arco professionale. Dopo la notifica della diffida l’Amministrazione e rimasta inerte, per tale motivo è stata inoltrata istanza di parere all’ANAC;
  • l’ASL di Taranto ha pubblicato una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva relativo ad interventi di efficientamento energetico, nella quale era vietato di partecipare in raggruppamento. Con una nota di riscontro alla diffida, l’Amministrazione ha informato dell’avvenuta rettifica degli atti di gara;
  • la Provincia di Monza e delle Brianza ha pubblicato un bando relativo all’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di alcune opere - l’appalto era diviso in tre lotti funzionali -, nel quale erano stati illegittimamente individuati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. L’Amministrazione ha fornito un riscontro alla nostra diffida, informando dell’avvenuta rettifica del bando;
  • l’Agenzia del Demanio Marche ha bandito una gara attinente la progettazione definitiva relativa a dei lavori di ricostruzione, nella quale la base d’asta era stata calcolata in modo incongruo, risultando inferiore a quella effettivamente scaturente dal d.m. parametri. Dopo la notifica dell’istanza di parere all’ANAC, con una nota, l’Amministrazione ha informato dell’avvenuto annullamento del bando;
  • la TUA Abruzzo ha inoltrato tre lettere di invito, relative a tre diverse procedure, tutte relative all’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza, nelle quali non veniva allegato il calcolo del compenso, non veniva indicate le classi e le categorie afferenti i lavori da realizzare e, inoltre, la base d’asta era stata calcolata al lordo degli oneri retributivi. Non avendo ricevuto alcun riscontro dopo la notifica delle diffide, decorsi i dieci giorni concessi all’Amministrazione per ravvedersi, si sono notificate le istanze di parere all’ANAC;
  • il Comune di Milano ha bandito una manifestazione di interesse, nella quale non veniva indicato il numero minimo e massimo di operatori da invitare alla procedura, nonché i criteri in base ai quali detti operatori avrebbero dovuto essere selezionati, non era allegato il calcolo del compenso, vi erano diverse illegittimità riguardanti i requisiti di partecipazione, così come delineati dalle Linee Guida ANAC n. 1. Non avendo ricevuto alcun riscontro, si è proceduto con la notifica dell’istanza di parere all’ANAC;
  • il Comune di Pieve Torina ha pubblicato una manifestazione di interesse relativa alla progettazione dei lavori di ripristino di una chiesa, nella quale la base d’asta era incongrua e vi erano illegittimità afferenti i requisiti di partecipazione. Si attende che scada il tempo concesso all’Amministrazione per ravvedersi prima di procedere alla notifica dell’istanza di parere;
  • il Comune di Cassino ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazioni antincendio, nella quale veniva richiesto che il plico contenente la domanda di partecipazione fosse inoltrato a mezzo posta quando, ad oggi, vi è l’obbligo per tutte le amministrazioni di procedere con le comunicazioni tramite strumenti telematici. L’azione di contrasto è proseguita con l’istanza all’Anac;
  • il Comune di Castiglione in Teverina ha pubblicato un avviso di affidamento diretto nel quale le illegittimità riscontrate sono numerose. Anzitutto, non si trattava di un affidamento diretto, bensì di una procedura aperta, inoltre, non veniva rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, non era allegato il calcolo dei corrispettivi, non veniva motivata la scelta di procedere all’aggiudicazione tramite il criterio del minor prezzo, non veniva rispettato l’obbligo di procedere con la procedura di gara digitale e, infine, venivano violati i principi di massima partecipazione e rotazione. Dopo la notifica della diffida il Comune ha reso noto di aver provveduto all’annullamento in autotutela della procedura.

                   

Nel mese di aprile 2019 sono state sei le diffide e tre le istanze di parere inoltrate all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, all’Istituto Scolastico San Tommaso, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, alla Brianzacque S.r.l., al Comune di Piglio, al Comune di San Leucio del Sannio e, infine, al Comune di Campolattaro.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • l’Istituto Scolastico San Tommaso ha pubblicato un avviso per il servizio di RSPP, nel quale la base d’asta era al lordo dell’iva, essa era comunque esigua raffrontata al servizio richiesto e, inoltre, non veniva rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte. Dopo la notifica della diffida l’Amministrazione e rimasta inerte, per tale motivo è stata inoltrata istanza di parere all’ANAC;
  • il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha bandito una procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, nella quale la base d’asta era incongrua e l’Amministrazione aveva prescelto quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, senza però darne adeguata motivazione. Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte del Ministero, si è proceduto con la notifica dell’istanza di parere all’ANAC;
  • la Brianzacque S.r.l. ha pubblicato un bando relativo all’incarico di validazione di una progettazione definitiva ed esecutiva, nella quale la base d’asta era insufficiente. L’Amministrazione ha fornito adeguate giustificazioni che hanno fatto venir meno l’illegittimità paventata;
  • il Comune di Piglio ha bandito una gara attinente i servizi tecnici per l’adeguamento sismico di un edificio, nella quale la base d’asta era stata calcolata in modo incongruo, in quanto era stato utilizzato il vecchio d.m. parametri (n. 143/2013) e, inoltre, venivano violate le regole che, oramai, impongo l’utilizzo di mezzi telematici per l’espletamento delle gare. In assenza di un riscontro si è proceduto con la segnalazione all’ANAC;
  • il Comune di San Leucio del Sannio ha pubblicato una gara relativa all’adeguamento sismico di una palestra comunale, nella quale vi era stata una indebita restrizione della partecipazione e non veniva rispettato il termine per la presentazione delle offerte. Dopo la notifica della diffida la PA ha riscontrato informando dell’avvenuta rettifica del bando di gara sotto tutti i profili di illegittimità segnalati;
  • il Comune di Campolattaro ha bandito una procedura aperta, nella quale non veniva rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione. Non avendo ricevuto riscontro, si è proceduto con la segnalazione all’Anac.

 

Iscriviti a