SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 1/15 FEBBRAIO 2019

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EQUO COMPENSO

Equo compenso, gli indirizzi della Regione Lazio

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato una delibera contenente una serie di indirizzi per gli Uffici regionali e gli Enti dipendenti della Regione che intendono bandire gare per acquisire servizi professionali.

Le Amministrazioni dovranno determinare i compensi nel rispetto del Decreto Fiscale (Legge 172/2017). Si ricorda che il decreto fiscale ha previsto che i professionisti ricevano un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e che, successivamente, la legge di Bilancio 2018 ha chiarito che un compenso, per essere considerato equo, deve essere obbligatoriamente determinato sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016).

Nella predisposizione delle gare si dovranno evitare le formule che scoraggino i ribassi eccessivi, i criteri di valutazione che possano favorire la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito e l’inserimento di clausole vessatorie. Qui per approfondire

 

Permessi solo se si paga il progettista: anche in Toscana la proposta di legge

Anche in Toscana, dopo la delibera approvata dalla Giunta un anno fa, è stata presentata, dalla Rete Toscana delle Professioni Tecniche al Governatore, Enrico Rossi, un disegno di legge che, come previsto in altre Regioni, propone di vincolare il rilascio dei permessi edilizi e la conclusione dei procedimenti amministrativi al pagamento del progettista.

La proposta di legge mira alla tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze, comunicazioni e certificazioni, presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini, delle imprese, da altri soggetti in qualunque forma costituiti o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione.

Con questi obiettivi, la proposta prevede che la presentazione delle istanze, comunicazioni e certificazioni, per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal committente.

L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di comunicazioni e certificazioni, acquisisce l’autocertificazione del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l’indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.

Per prestazioni professionali svolte su incarico della Pubblica Amministrazione di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

 

Anche in Puglia approda la legge sull’equo compenso

Nella seduta di Giunta di venerdì 15 febbraio è stato approvato il ddl sull'Equo compenso che mira a garantirne il principio in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dall'Amministrazione Regionale. Tale proposta appare quanto mai opportuna, tenuto conto di quanto disposto dalla recente normativa nazionale che ha esteso il principio dell'equo compenso anche ai rapporti professionali con le Pubbliche Amministrazioni in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle attività amministrative (comunicato di seduta della Giunta regionale).

 

Molise: il Consiglio regionale approva la mozione sull’equo compenso

Il Consiglio ha approvato una mozione concernente l’  “attuazione del principio di equo compenso”, presentata dai Consiglieri Cefaratti e Matteo. La mozione ricorda che la legge 172/17 ha esteso il principio definito “equo compenso” alle prestazioni rese da tutti i professionisti prevedendo che la pubblica amministrazione, in attuazione di principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce detto principio in relazione alle prestazioni rese dal professionista, ed ha definito vessatorie le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito (comunicato di seduta del Consiglio regionale).

 

LAVORI PUBBLICI

Riforma del codice appalti

In Senato procede il ciclo di audizioni con le proposte di modifica al Codice. Tra le proposte avanzate dagli auditi c’è la reintroduzione dell’appalto integrato, estensione della progettazione semplificata alle manutenzioni straordinarie, l’eliminazione dei limiti al subappalto, il mantenimento dell’obbligo di mandare in gara il progetto esecutivo, la riduzione delle stazioni appaltanti e lo sblocco delle assunzioni affinché funzionino in modo efficiente.

Toninelli, intanto, ha annunciato un Decreto ‘Sblocca Cantieri’ a margine di un incontro con l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).

"È evidente che il Codice dei contratti pubblici va cambiato in modo organico e non affrettato. Al tempo stesso, però, ci sono delle modifiche che possono essere anticipate in un decreto legge sblocca-cantieri ormai assolutamente necessario e improrogabile per dare presa concreta agli investimenti su cui il governo sta facendo un grande sforzo e per accelerare il rilancio del settore delle costruzioni". 

"Ho registrato un clima collaborativo e una piena condivisione di intenti rispetto alla necessità di lanciare un grande piano di manutenzione per il Paese, la prima grande opera che serve all'Italia - sottolinea Toninelli - in modo da garantire una maggiore sicurezza del territorio, delle nostre infrastrutture e un vero rilancio economico nel segno della competitività del sistema e della qualità della vita dei cittadini". Qui per approfondire

 

Nuove norme antincendio

Il DM 25 gennaio 2019, che aggiorna il DM 246/1987 sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore il 6 maggio 2019, cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, e dovranno essere da subito applicate nei nuovi edifici.

Pertanto gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno, quindi entro il 6 maggio 2020, le misure gestionali, come ad esempio la dotazione di estintori e altri dispositivi antincendio.

Sono invece concessi due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Si tratta di regole che non sono obbligatorie in tutti i condomìni, ma solo in quelli più alti. Qui per approfondire

 

Procedura di infrazione su alcune norme del Codice degli appalti

La Commissione Europea, con la lettera di costituzione in mora del 24 gennaio, ha individuato disposizioni non conformi alle direttive UE in materia di contratti pubblici in diversi articoli del Codice degli appalti.

Tra queste si segnalano:

- norme relative al calcolo del valore dell'appalto sotto due profili:

a) secondo la Commissione il Codice appalti, articolo 35, commi 9 e 10, viola questo principio, perché ne limita l’applicazione ai soli casi di «appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati», e non sempre (anche in caso di gare in tempi diversi) come imposto dalla direttiva Ue;

b) la vecchia questione delle opere di urbanizzazione, una norma del Testo Unico Edilizia recepita anche nel Dlgs 50/2016. La norma (articolo 16-comma 2-bis del Dpr 380/2001) è ambigua secondo la Commissione Ue perchè sarebbe legittima se interpretata nel senso che in caso di valore cumulato degli appalti sopra la soglia Ue, si devono fare le gare. Sbagliata sarebbe invece l’interpretazione per cui il Codice non si applica mai, «non soltanto se il valore cumulato dei lotti è inferiore alla soglia UE, ma anche se il valore di ciascun singolo lotto, considerato in modo isolato rispetto agli altri lotti, è inferiore alla soglia UE. Tale interpretazione è incompatibile con la direttiva»;

- norme riguardanti i motivi di esclusione:

a) Esclusione per mancato pagamento di imposte o contributi (art. 80 comma 4 del Codice) Per la Commissione si dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di escludere previo accertamento delle violazioni autonomamente condotto;

b) L'esclusione dell'operatore economico colpevole di gravi illeciti professionali deve essere sempre possibile da parte della stazione appaltante. Il Codice italiano, invece, all’articolo 80 comma 5, ammette l’esclusione solo se la risoluzione anticipata del precedente contratto non è stata contestata in giudizio dall’impresa;

- norme riguardanti il subappalto e l’affidamento sulle capacità di altri soggetti. Al capitolo del subappalto la Commissione dedica gran parte della lettera e la sanziona sotto diversi profili:

a) Divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico (articolo 105, commi 2 e 5);

b) Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti (art. 105 comma 6);

c) Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore (articolo 105, comma 19);

d)  Divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto (art. 89, comma 6, divieto di avvalimento a cascata e sulle opere super specialistiche);

e) Divieto I) per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto (art. 89, comma 7), II) per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara  e III) per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara (105, comma 4 lett. a);

f) Divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse” (art. 89, comma 11);

- Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse (articolo 97, comma 8). Qui per approfondire

 

PROFESSIONI

Cassazione: l'ingegnere part-time non può iscriversi a Inarcassa

La Corte di cassazione ha depositato la sent. n. 3913/2019 con la quale ha ribadito l'impossibilità di iscriversi a Inarcassa per gli ingegneri e gli architetti «che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata».

 

FISCO

Le misure di carattere tributario del dl semplificazioni

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge semplificazioni sono state introdotte numerose e significative novità, anche in ambito tributario.

Di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di natura fiscale di interesse.

L’articolo 1-bis ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario (introdotto dalla legge di stabilità 2015). Si ricorda che tra coloro che non possono avvalersi del regime rientrano anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori di lavoro (articolo 1, comma 57, lettera d-bis, legge 190/2014). Orbene, da questa ipotesi di non applicabilità del regime forfettario vengono espressamente esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.

Il decreto, inoltre, modifica alcuni aspetti della disciplina delle varie tipologie di definizione agevolata recentemente introdotte nel nostro ordinamento e interviene sulla disciplina della definizione agevolata 2018, prevista dal Dl 119/2018, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter). A tal fine, si consente l’accesso alla definizione agevolata anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi (cfr previgente articolo 3, comma 23, Dl 119/2018) e cioè ai contribuenti che non hanno integralmente versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per la rottamazione-bis (definizione agevolata 2017, prevista dal Dl 148/2017).

A questi contribuenti, quindi, viene data la possibilità di rientrare nella rottamazione-ter a patto che versino le somme dovute:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
  • ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Per approfondire.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE n.2/2019

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Norme tecniche sulle costruzioni, in vigore dal 12 febbraio le regole applicative.

A circa sette mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - il 27 luglio scorso in assemblea plenaria - approda in Gazzetta Ufficiale la circolare applicativa 21/01/2019 n.7, sull'aggiornamento delle norme tecniche sulle costruzioni.

La pubblicazione del documento tecnico arriva a poco meno di un anno di distanza dall'entrata in vigore delle nuove ntc (operative dal 22 marzo 2018). 
L'aggiornamento delle ntc rappresenta il più avanzato sistema normativo rivolto ai tecnici della progettazione per opere pubbliche e private.

Lo strumento applicativo della circolare ha lo scopo di fornire i criteri generali di sicurezza, precisare le azioni da utilizzare nel progetto, definire le caratteristiche dei materiali, trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale di edifici e infrastrutture, nuove e già costruite.

La circolare tratta, in maniera articolata e approfondita, gli aspetti applicativi che riguardano il calcolo e la progettazione nei singoli seguenti capitoli: sicurezza e prestazioni attese (C2); azioni sulle costruzioni (C3); costruzioni civili e industriali (C4); ponti (C5); progettazione geotecnica (C6); progettazione per azioni sismiche (C7); costruzioni esistenti (C8); collaudo statico (C9); redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo (C10); materiali e prodotti a uso strutturale (C11).
Nel capitolo 8, dedicato alle costruzioni esistenti, si forniscono, in particolare, le indicazioni ai progettisti sulle modalità per ottenere una riduzione del rischio sismico su un'ampia casistica di situazioni, attraverso interventi - tra riparazioni, adeguamenti e miglioramenti - non eccessivamente costosi.

Avv. Giuseppe Acierno

 

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 6593/2018: agli ingegneri spettano le opere e le sistemazioni idrauliche.

Le competenze degli ingegneri, rispetto a quelle degli architetti, vanno individuate in base alle opere ed agli interventi che devono essere in concreto eseguiti. In particolare, la generale competenza spettante agli ingegneri riguarda le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simile), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, le estrazioni di materiali, le opere industriali.

La competenza esclusiva degli architetti riguarda la progettazione delle opere civili, che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, con concorrente competenza degli ingegneri per la parte tecnica degli interventi costruttivi.

Sono di competenza comune le sole opere di edilizia civile.

Quanto detto emerge dall'articolata sentenza in commento del Consiglio di Stato, con cui si è ulteriormente chiarito, delimitandole, le rispettive competenze tra architetti ed ingegneri; ed in particolar modo per gli interventi di sistemazione idraulica.

La questione era insorta in relazione ad un bando di gara per l'esecuzione di opere complementari rispetto a opere idrauliche già esistenti.

Avv. Riccardo Rotigliano

 

Il parere del Consiglio di Stato sulle Linee Guida messe a punto dall'ANAC per le consultazioni preliminari.

Le consultazioni preliminari di mercato, introdotte dal nuovo Codice Appalti su input delle direttive UE, devono essere limitate agli appalti innovativi e possono essere tenute soltanto dopo la fase di programmazione dell'attività, in modo da non rischiare di influenzare le scelte delle stazioni appaltanti. Con questi due paletti il Consiglio di Stato ha dato l'ok alle Linee Guida sulle consultazioni di mercato messe a punto dall'ANAC.

Nel documento il Consiglio di Stato ha ricordato la finalità del meccanismo previsto dalle norme UE per permettere agli enti appaltanti di chiarire al meglio la prestazione da richiedere in gara. “Le consultazioni (si legge nel parere) costituiscono, in sostanza, uno strumento a disposizione della stazione appaltante con cui è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori economici e/o con soggetti comunque esperti dello specifico settore di mercato al quale si rivolge l'appalto prima dell'indizione di una procedura di affidamento, così individuando le soluzioni tecniche in grado di soddisfare al meglio i fabbisogni della stazione appaltante”.

Proprio per questo, però, secondo Palazzo Spada, la loro applicazione va confinata agli appalti che presentano forti profili di innovazione, limitandone l'utilizzo “esclusivamente alle ipotesi in cui è presente un certo tasso di novità escludendo gli appalti di routine e quelli relativi a prestazioni standard perché questi ultimi casi si pongono in palese contrasto con la finalità dell'istituto”.

L'altro paletto che il Consiglio di Stato chiede all'ANAC di considerare nella stesura finale delle linee Guida riguarda la collocazione temporale dei "sondaggi". Nelle Linee Guida l'Autorità aveva ipotizzato di lasciare un margine di libertà alle amministrazioni, tenendo contro della natura di per sè "flessibile" del nuovo strumento. Un'apertura che il Consiglio di Stato ha, però, bocciato. “Per il Consiglio la naturale collocazione dell'istituto è nella fase successiva alla programmazione anche per evitare che si possa influire, in modo più o meno trasparente, proprio sull'atto di programmazione che, come è noto, è cruciale per la successiva attività della stazione appaltante”.

L'ultimo punto riguarda la possibilità di escludere dalla gara vera e propria gli operatori interpellati durante le consultazioni. Dall'Europa arriva l'indicazione di estrarre il cartellino rosso soltanto se non si è in grado di rimediare in nessun altro modo al rischio di inficiare una leale concorrenza. Dal canto suo Palazzo Spada ribadisce il punto chiarendo che “l'esclusione dell'operatore economico che ha partecipato all'indagine preliminare possa essere disposta solo nel caso in cui vi sia stato da parte di questi un comportamento volutamente scorretto, nel senso che costui abbia dolosamente influenzato l'esito dell'indagine di mercato, non potendosi imputare all'operatore economico l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza a titolo di responsabilità oggettiva”.

Avv. Giuseppe Acierno

 

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 484/2019: prima di dire no al permesso in sanatoria il Comune deve esplicitare le motivazioni.

Il diniego del permesso di costruire in sanatoria deve essere preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90. Con questa motivazione, il massimo organo di giustizia amministrativa ha ribaltato la pronuncia con la quale il TAR Campania - Napoli non aveva accolto il ricorso con cui il proprietario di un compendio edilizio aveva denunciato che la domanda di sanatoria, relativa alla realizzazione di un parcheggio abusivo, era stata respinta senza che il Comune avesse inviato il preavviso di rigetto.

Il TAR, infatti, aveva ritenuto il diniego un atto vincolato, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 21-octies della l. n. 241/90, con la conseguenza che tale provvedimento “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Il Consiglio di Stato ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale a lume del quale l'art. 10-bis della l. n. 241/90:

1) esige che l'amministrazione enunci compiutamente, nel preavviso di rigetto del provvedimento, le ragioni che intende porre a fondamento del diniego e che le integri, nella determinazione conclusiva, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio attivato a mezzo di tale adempimento procedurale; 

2) mira a realizzare un "contraddittorio predecisorio" che dà modo all'amministrazione di mutare il proprio orientamento ove le osservazioni dell'interessato dovessero rivelarsi in tal senso convincenti;

3) ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase procedimentale, tutte le circostanze ritenute utili, senza costringerli ad adire le vie legali, “ben potendo la p.a., sulla base delle osservazioni del privato [...] precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego, che costituisce l'unico atto effettivamente lesivo della sfera del cittadino” cosicché la comunicazione del preavviso di rigetto è “certamente necessaria nelle ipotesi di diniego di rilascio del permesso di costruire”.

Il principio affermato dalla pronuncia in commento non è uniformemente condiviso dalla giurisprudenza. Un secondo indirizzo è, infatti, dell'avviso che:

- l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse partecipato al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni, documentazioni, opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza nel provvedimento finale (TAR Campania - Salerno, sez. II, sent. n. 240/2011);

- l'art. 21-octies della l. n. 241/90 va interpretato nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, “ma deve indicare e allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione” perché solo dopo aver adempiuto a tale onere l'amministrazione “viene gravata del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato” ( Cons. Stat., sez. V, sent. n. 2737/2009). Sicché qualora l'interessato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, “senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all'Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile” (Cons. Stat., sez. VI, sent. n. 3786/2008).

Avv. Riccardo Rotigliano

Attività di contrasto bandi irregolari: in vigore il nuovo Regolamento Anac per il rilascio di pareri di precontenzioso

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Il 10 febbraio è entrato in vigore il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Pubblicato sulla G.U. n. 22 del 26 gennaio 2019, il Regolamento introduce significative novità che interessano la Fondazione, in particolar modo, nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari.

Il nuovo Regolamento prevede, all’art. 3 che possano trasmettere all’Autorità Anticorruzione le istanze di parere di precontenzioso i soggetti di cui all’art. 211, ovvero “le persone fisiche che esprimono all’esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell’art. 211, comma 1, primo periodo, del codice”.

Il nuovo Regolamento preclude alla Fondazione, in quanto soggetto portatore di interessi collettivi, la possibilità di presentare istanze di parere di precontenzioso. In precedenza, invece, con il Regolamento adottato il 5 ottobre 2016 (in vigore fino al 10 febbraio 2019), la legittimazione a presentare istanze di parere di precontenzioso era estesa a “i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati” (art. 2, regolamento 5/10/16). Dunque, anche alla Fondazione.

Il nuovo Regolamento opera un integrale rinvio all’art. 211, co. 1, del Codice appalti, ai sensi del quale “Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L’Anac, alla luce dei pareri resi dal Consiglio di Stato alla base dei quali è formulato il nuovo Regolamento, considera il termine “parte/i” in un’accezione restrittiva, intendendo, cioè, esclusivamente i soggetti che partecipano alla gara. Nel parere del C.d.S. n. 1632/2018 reso sullo Schema di Linee guida sulla modifica del regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso Anac, “la stazione appaltante o una o più delle altre parti” è da intendersi quale “insieme di soggetti legittimati accumunati dalla sola ma discriminante posizione di partecipi al medesimo procedimento amministrativo, i quali altri non sono se non la stazione e i concorrenti. Ne consegue che gli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, o comunque altri soggetti non identificabili come “parti” del procedimento amministrativo di evidenza pubblica in senso stretto, in quanto non destinatari degli effetti giuridici del procedimento amministrativo di scelta del contraente e di stipulazione del contratto, né portatori in esso di un interesse qualificato in tale ambito, non possono essere considerati legittimati attivi alla richiesta di parere. Ed infatti, la questione precontenziosa eventualmente oggetto della richiesta non riguarda altro, e non può riguardare che, la correttezza e legittimità della procedura ad evidenza pubblica, di cui tali soggetti non sono partecipi.”

L’Anac, dunque, nella definizione del nuovo Regolamento, considera le “parti” esclusivamente i soggetti che partecipano alla gara. In questo senso, la Fondazione, come ente esponenziale di interessi collettivi, non può trasmettere istanze di parere di precontenzioso all’Anac.

Ciò nonostante, l’Anac, consapevole del ruolo importante che giocano tali soggetti nella tutela degli interessi legittimi di categoria, ha adottato il 7 dicembre 2018 un nuovo regolamento sul rilascio di pareri consultivi (Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso) al cui art. 3, c. 1, lett. f), prevede che possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere “in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati”.

Il regolamento consultivo adottato dall’Anac consentirà, dunque, alla Fondazione di proseguire nell’azione di contrasto ai bandi di gara. Continueremo, con il supporto dello Studio legale dell’Avv. Rotigliano, a tutelare l’interesse dell’intera categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti: alla diffida, notificata alla stazione appaltante, seguirà, in caso di mancata rettifica e/o accettazione delle doglianze mosse, la richiesta di parere consultivo all’Anac.

Nell’ambito dell’attività di precontenzioso, stiamo, invece, valutando le modalità, attraverso le quali continuare a garantire il sostegno e l’affiancamento a tutti gli iscritti ad Inarcassa.

Regime forfettario: la deducibilità dei contributi previdenziali per i liberi professionisti

Un ulteriore approfondimento sulle modifiche che la Legge di Bilancio 2019 ha prodotto sul regime forfettario.

Nello specifico, il Dott. Giovanni Cretella, di Andersen Tax & Legal Italia, in questo video realizzato per la Fondazione, affronta il tema della deducibilità dei contributi previdenziali per i liberi professionisti nel regime fiscale forfettario.

           

Regime forfettario: la video-guida per orientarsi

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La legge di Bilancio 2019 ha prodotto delle modifiche al regime forfettario che prevede anche alcune novità sui requisiti di accesso per i liberi professionisti a partire da gennaio 2019. La normativa esclude, dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, i soggetti che adottano il regime dei minimi (Dl 98/2011) e quelli che adottano il regime forfettario (legge 190/2014).
Il video, realizzato dal dottore commercialista Giovanni Cretella di Andersen Tax Legal Italia, fornisce un’utile guida per orientarsi nel nuovo regime fiscale fortettario.

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 21 GENNAIO/1 FEBBRAIO 2019

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NOTA POLITICA

LAVORI PUBBLICI

 

DL semplificazioni: approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.

L’iter di conversione del c.d. decreto semplificazioni (DL 135/2018) prosegue presso le commissioni riunite bilancio e attività produttive della Camera. Al Senato il testo è stato approvato martedì 26 gennaio dopo l’esame in Aula che ha ridimensionato la portata delle misure introdotte in Commissione. Infatti, dopo i rilievi critici del Quirinale, la Presidente del Senato ha ridotto sensibilmente il numero di emendamenti ammessi all’esame dell’Aula, determinando la decadenza di alcune misure che erano state già approvate in Commissione.

Delle novità salutate con speranza da professionisti e imprese non rimane nulla. Le misure per la tutela dell’equo compenso, la semplificazione del Testo Unico dell’Edilizia e del Codice Appalti, approvate in un primo momento dalle Commissioni Lavori Pubblici e Affari Costituzionali, sono state poi espunte dal testo durante l’esame in Aula.

L’iter del decreto dovrebbe procedere senza ulteriori modifiche, vista anche l’imminente scadenza del termine per la conversione (12 febbraio).  Qui per approfondire.

Nel corso dell’esame al Senato è stato approvato dal Governo l’Ordine del giorno a firma del Sen. Santillo.

Qui la posizione di Fondazione Inarcassa

 

Riforma del codice Appalti

Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato che il Governo intende avviare un grande progetto di semplificazione amministrativa e di sburocratizzazione, anche nel settore delle costruzioni, che "nulla c’entra con il Decreto Semplificazione" nel quale la maggioranza ha tentato, senza successo, di inserire misure per l’edilizia e gli appalti.

Il Presidente ha ricordato che il Governo è al lavoro per riformare il Codice Appalti da agosto, periodo in cui è stata aperta la consultazione tramite cui sono arrivate 2 mila segnalazioni che hanno evidenziato le criticità delle attuali norme tra cui le “troppe linee guida Anac” e la mancanza di semplicità e trasparenza.

Dovrebbe arrivare al più presto, quindi, un provvedimento che semplificherà il Codice ma non si sanno i tempi.

All’interno del Governo sembra esserci, in realtà, uno stallo sul tema laddove il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato di voler accelerare sulla riforma degli appalti e sulle semplificazioni procedurali con un decreto «cantieri veloci» da varare entro il 9 marzo, mentre il leader M5s Luigi Di Maio ha parlato di «riforma degli appalti in 7-8 mesi». Qui per approfondire.

 

MIUR vademecum per l’affidamento degli appalti.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha predisposto delle Linee guida volte a semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle scuole statali.

Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40mila euro è consentito l’affidamento diretto. Per importi maggiori di 10mila euro è necessario rispettare i criteri decisi con una apposita delibera di istituto.
In caso di servizi e forniture di importo compreso tra 40mila euro e 144mila euro, si può utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici. Al di sopra dei 144mila euro bisogna ricorrere alle procedure ordinarie di rilevanza comunitaria. Qui per approfondire

 

AINOP: online la versione beta dell’Archivio Informatico

È online l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), il database che censisce il patrimonio delle opere pubbliche di competenza degli Enti e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali (Province Autonome, Province, Città metropolitane, ecc.) e di tutti i Comuni presenti sull’intero territorio nazionale. Comunicato del MIT Per accedere alla pagina dedicata all’AINOP http://ainop.mit.gov.it/

 

EQUO COMPENSO

Il punto sull’equo compenso

Le norme dell’ordinamento italiano adottate per la tutela dell’equo compenso sono diverse.
Il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) stabilisce che i corrispettivi a base di gara devono obbligatoriamente essere quantificati in base al Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016).

Il Decreto Fiscale (Legge 172/2017) ha spiegato che è considerato equo il compenso determinato, tenuto conto del Decreto Parametri, in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

La Legge di Bilancio 2018 ha fatto un passo in più stabilendo che il compenso, per essere equo, deve essere determinato obbligatoriamente sulla base del Decreto Parametri, e non solo “tenendo conto” del DM Parametri.

Nei giorni scorsi, durante la discussione sul ddl “Semplificazioni”, il M5S ha presentato un emendamento per vietare alle Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi professionali il cui compenso non fosse proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. L’emendamento è stato poi ritirato.
L’equo compenso non sembra inoltre essere garantito in tutte le fasi della progettazione e della realizzazione di un’opera. In autunno il M5S ha presentato un disegno di legge per evitare che i corrispettivi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione possano essere soggetti a ribassi.
Il ddl non ha ancora iniziato il suo iter. La senatrice M5S, Paola Nugnes, ha quindi tentato di riproporre i contenuti con un emendamento al ddl “Semplificazioni”. La prima versione approvata, rivelatasi poi errata e mal formulata, sembra quasi negare l'obbligo di utilizzo del Decreto Parametri e ha scatenato un'ondata di proteste da parte dei professionisti (Qui la posizione di Fondazione Inarcassa). L’emendamento è decaduto poi in Aula a seguito della dichiarazione di improponibilità.

Per rendere davvero operative le norme a tutela dei professionisti, le associazioni hanno tentato di inserire nella legge di Bilancio per il 2019 una norma in grado di bloccare l’attività edilizia in mancanza dei documenti che comprovino il pagamento dei progettisti secondo le norme sull’equo compenso. 

La misura in Legge di Bilancio non è mai arrivata, ma nei giorni scorsi è stato presentato in Senato il ddl 1012 su iniziativa del senatore FI-BP Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori. Il testo prevede che la presentazione di tutte le istanze autorizzative presso gli enti pubblici e le comunicazioni di inizio lavori siano corredate dalla lettera di affidamento dell'incarico debitamente sottoscritta dal committente e dal progettista incaricato e che l’Amministrazione, al momento del rilascio delle autorizzazioni acquisisca l’autocertificazione del professionista attestante il pagamento. Ma non solo, perché, in base al ddl, la Comunicazione di fine lavori deve essere corredata dalla dichiarazione, controfirmata da titolare e tecnico abilitato, che attesta l'avvenuto pagamento della prestazione professionale e dalla copia della fattura emessa. Senza dichiarazione non si può ottenere il certificato di agibilità.

Infine, si ricorda che l’idea di vincolare il rilascio dei permessi di costruire al pagamento delle prestazioni professionali dei progettisti è iniziata già da qualche mese a livello locale. Si ricordano le iniziative portate avanti da Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata.  Qui per approfondire

 

PROFESSIONI

Sempre meno architetti e ingegneri si iscrivono all’Albo

Il rapporto del Centro Studi CNI sull’Accesso alle professioni di ingegnere e architetto ha evidenziato una contrazione del numero di ingegneri che decide di abilitarsi e, tra coloro che conseguono il titolo abilitante, un numero non trascurabile decide di non iscriversi all’albo, assegnando alla libera professione un ruolo di seconda opportunità da cogliere solo in caso di necessità, magari in un secondo momento.

La causa di questo progressivo distacco andrebbe individuato nella distinzione in settori dell’Albo professionale che, di fatto, ha indotto diverse categorie di laureati in ingegneria a dubitare dell’utilità dell’iscrizione all’albo professionale. Il titolo abilitante, infatti, non costituisce un requisito “necessario” per un numero crescente di laureati in ingegneria. Qui per approfondire

 

FISCO

Fattura elettronica: pubblicato in GU il decreto che dà il via al nuovo standard europeo negli appalti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 148/2018, che recepisce la Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

L’obbligo di utilizzare il nuovo standard europeo scatterà dal 18 aprile 2019. Le Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali avranno invece tempo fino al 18 aprile 2020.

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite regole tecniche specifiche, che si sommeranno a quelle già esistenti sulla fatturazione elettronica interna.

Il decreto pubblicato prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica che si occuperà dell’aggiornamento delle regole tecniche e del monitoraggio sulla loro corretta applicazione. Il tavolo valuterà inoltre gli impatti del nuovo standard europeo per la pubblica amministrazione e gli operatori economici. Qui per approfondire

 

Rischio taglio incentivi con il decreto Ecobonus

La norma, attuativa della Legge di Bilancio 2018, potrebbe introdurre tagli molto pesanti alle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica attraverso l’introduzione di limiti dei prezzi a metro quadro dei serramenti ammessi all’Ecobonus.

Il prezzo massimo fissato nella bozza del decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ammonta a 370 euro al mq, comprensivo dei costi d’installazione, IVA esclusa ed è largamente inferiore al prezzo medio registrato attualmente nell’ambito degli interventi di sostituzione degli infissi che, secondo le rilevazioni dell’Enea, ammonta a 750 euro al mq.

Ad avviso di Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti) l’introduzione di massimali del genere spingerebbe una parte dei consumatori a rivedere la propria spesa spostandosi su prodotti più economici, mentre un’altra parte dei consumatori rinuncerebbe alla sostituzione. Qui per approfondire

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 1/2019

Inviato da admin il

Come ogni mese si rassegnano i principali profili di illegittimità segnalati alle Stazioni Appaltanti, aventi l’effetto di ledere la dignità morale e professionale dei professionisti del settore.

 

Le azioni di contrasto.

Nel mese di gennaio 2019, numerose sono state le diffide e le istanze di parere precontenzioso inoltrate all’ANAC.

Dieci sono state le amministrazioni diffidate. Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di San Giovanni in Marignano, al Comune di Casandrino, all’UTI Giuliana, all’UTI Collio – Alto Isonzo, al Comune di Bitonto, al Comune di San Nicola La Strada, al Comune di Capaccio Paestum, al Comune di Morano Calabro, alla Direzione Didattica Statale San Giovanni Bosco ed al Comune di Prata di Pordenone.

Per ciò che riguarda le irregolarità riscontrate:

  • il Comune di San Giovanni in Marignano  ha bandito una gara per la progettazione di una scuola, nella quale erano state individuate in modo erroneo le categorie di cui al d.m. parametri e, conseguentemente, la base d’asta risultava incongrua. Successivamente, con una nota, l’Amministrazione ha reso noto di aver avviato il procedimento di annullamento in autotutela della procedura;
  • il Comune di Casandrino ha pubblicato un bando per l’affidamento di servizi tecnici di direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nella quale non veniva rispettato il termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte. Con una nota di riscontro, l’Amministrazione ha informato dell’avvenuta rettifica del bando di gara;
  • l’UTI Giuliana ha pubblicato una manifestazione di interesse relativa alla la manutenzione straordinaria di percorsi ciclopedonali, nella quale non era stato allegato il calcolo dei corrispettivi, veniva prescelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo senza che, però, fossero indicate le motivazioni di tale scelta e, inoltre, veniva inserito un requisito di partecipazione illegittimo. L’Amministrazione non ha fornito un riscontro e si è, pertanto, proceduto alla proposizione di apposita istanza di parere precontenzioso all’ANAC;
  • l’UTI Collio – Alto Isonzo ha pubblicato una indagine di mercato attinente la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione e le pratiche accessorie relativo a 6 interventi finalizzati al completamento della ciclovia regionale, nella quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, inoltre, vi era la previsione di aggiudicare in via diretta dei lotti il cui importo era stimato al di sopra dei 40.000 euro. Con una nota l’Amministrazione ha informato dell’avvenuta rettifica dell’avviso;
  • il Comune di Bitonto ha bandito una gara relativa alla progettazione di una serie di interventi da effettuare sulla sede centrale del Comune, nella quale non era previsto che al sopralluogo degli ATI non ancora costituiti dovessero prendere parte tutti i componenti del costituendo ATI.. Successivamente alla notifica dell’istanza di parere precontenzioso all’ANAC, la Stazione Appaltante ha fornito un riscontro positivo, informando dell’avvenuta rettifica del bando;
  • il Comune di San Nicola La Strada ha pubblicato una manifestazione di interesse relativa alla redazione del progetto di fattibilità di impianti di illuminazione pubblica, nella quale non era allegato il calcolo dei corrispettivi e, inoltre, veniva subordinata la corresponsione del compenso alla successiva ed incerta stipula del contratto di concessione col gestore privato. Nello stesso giorno in cui è stata notificata l’istanza di parere all’ANAC, il Comune, preso atto delle censure mosse, ha rettificato il bando di gara;
  • il Comune di Capaccio Paestum ha bandito una gara relativa ai servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché di contabilità, per dei lavori di miglioramento di un asse viario, nella quale veniva previsto un ribasso percentuale massimo offribile dai partecipanti. Dopo aver notificato la diffida, l’Amministrazione ha riscontrato positivamente i rilievi mossi, procedendo con l’eliminazione della previsione illegittima;
  • il Comune di Morano Calabro ha pubblicato una manifestazione di interesse nella quale non veniva allegato il calcolo dei corrispettivi ed in cui il corrispettivo dell’appalto era certamente incongruo. Non avendo ricevuto riscontro dall’Amministrazione si è proceduto con la notifica dell’istanza di parere all’ANAC;
  • la Direzione Didattica Statale San Giovanni Bosco ha pubblicato un avviso per l’affidamento del servizio di RSPP, nella quale la base d’asta era assolutamente insufficiente a remunerare il professionista per il servizio richiesto. Si attende che scadano i termini concessi prima di proporre apposita istanza di parere precontenzioso all’ANAC;
  • infine, il Comune di Prata di Pordenone ha pubblicato una manifestazione di interesse relativa alla redazione del nuovo piano regolatore generale comunale, nella quale non era stato allegato il calcolo del compenso ed erano previsti, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione illegittimi. Si attende che scadano i dieci giorni concessi prima di adire l’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

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