RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE n.2/2019
Norme tecniche sulle costruzioni, in vigore dal 12 febbraio le regole applicative.
A circa sette mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - il 27 luglio scorso in assemblea plenaria - approda in Gazzetta Ufficiale la circolare applicativa 21/01/2019 n.7, sull'aggiornamento delle norme tecniche sulle costruzioni.
La pubblicazione del documento tecnico arriva a poco meno di un anno di distanza dall'entrata in vigore delle nuove ntc (operative dal 22 marzo 2018).
L'aggiornamento delle ntc rappresenta il più avanzato sistema normativo rivolto ai tecnici della progettazione per opere pubbliche e private.
Lo strumento applicativo della circolare ha lo scopo di fornire i criteri generali di sicurezza, precisare le azioni da utilizzare nel progetto, definire le caratteristiche dei materiali, trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale di edifici e infrastrutture, nuove e già costruite.
La circolare tratta, in maniera articolata e approfondita, gli aspetti applicativi che riguardano il calcolo e la progettazione nei singoli seguenti capitoli: sicurezza e prestazioni attese (C2); azioni sulle costruzioni (C3); costruzioni civili e industriali (C4); ponti (C5); progettazione geotecnica (C6); progettazione per azioni sismiche (C7); costruzioni esistenti (C8); collaudo statico (C9); redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo (C10); materiali e prodotti a uso strutturale (C11).
Nel capitolo 8, dedicato alle costruzioni esistenti, si forniscono, in particolare, le indicazioni ai progettisti sulle modalità per ottenere una riduzione del rischio sismico su un'ampia casistica di situazioni, attraverso interventi - tra riparazioni, adeguamenti e miglioramenti - non eccessivamente costosi.
Avv. Giuseppe Acierno
Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 6593/2018: agli ingegneri spettano le opere e le sistemazioni idrauliche.
Le competenze degli ingegneri, rispetto a quelle degli architetti, vanno individuate in base alle opere ed agli interventi che devono essere in concreto eseguiti. In particolare, la generale competenza spettante agli ingegneri riguarda le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simile), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, le estrazioni di materiali, le opere industriali.
La competenza esclusiva degli architetti riguarda la progettazione delle opere civili, che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, con concorrente competenza degli ingegneri per la parte tecnica degli interventi costruttivi.
Sono di competenza comune le sole opere di edilizia civile.
Quanto detto emerge dall'articolata sentenza in commento del Consiglio di Stato, con cui si è ulteriormente chiarito, delimitandole, le rispettive competenze tra architetti ed ingegneri; ed in particolar modo per gli interventi di sistemazione idraulica.
La questione era insorta in relazione ad un bando di gara per l'esecuzione di opere complementari rispetto a opere idrauliche già esistenti.
Avv. Riccardo Rotigliano
Il parere del Consiglio di Stato sulle Linee Guida messe a punto dall'ANAC per le consultazioni preliminari.
Le consultazioni preliminari di mercato, introdotte dal nuovo Codice Appalti su input delle direttive UE, devono essere limitate agli appalti innovativi e possono essere tenute soltanto dopo la fase di programmazione dell'attività, in modo da non rischiare di influenzare le scelte delle stazioni appaltanti. Con questi due paletti il Consiglio di Stato ha dato l'ok alle Linee Guida sulle consultazioni di mercato messe a punto dall'ANAC.
Nel documento il Consiglio di Stato ha ricordato la finalità del meccanismo previsto dalle norme UE per permettere agli enti appaltanti di chiarire al meglio la prestazione da richiedere in gara. “Le consultazioni (si legge nel parere) costituiscono, in sostanza, uno strumento a disposizione della stazione appaltante con cui è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori economici e/o con soggetti comunque esperti dello specifico settore di mercato al quale si rivolge l'appalto prima dell'indizione di una procedura di affidamento, così individuando le soluzioni tecniche in grado di soddisfare al meglio i fabbisogni della stazione appaltante”.
Proprio per questo, però, secondo Palazzo Spada, la loro applicazione va confinata agli appalti che presentano forti profili di innovazione, limitandone l'utilizzo “esclusivamente alle ipotesi in cui è presente un certo tasso di novità escludendo gli appalti di routine e quelli relativi a prestazioni standard perché questi ultimi casi si pongono in palese contrasto con la finalità dell'istituto”.
L'altro paletto che il Consiglio di Stato chiede all'ANAC di considerare nella stesura finale delle linee Guida riguarda la collocazione temporale dei "sondaggi". Nelle Linee Guida l'Autorità aveva ipotizzato di lasciare un margine di libertà alle amministrazioni, tenendo contro della natura di per sè "flessibile" del nuovo strumento. Un'apertura che il Consiglio di Stato ha, però, bocciato. “Per il Consiglio la naturale collocazione dell'istituto è nella fase successiva alla programmazione anche per evitare che si possa influire, in modo più o meno trasparente, proprio sull'atto di programmazione che, come è noto, è cruciale per la successiva attività della stazione appaltante”.
L'ultimo punto riguarda la possibilità di escludere dalla gara vera e propria gli operatori interpellati durante le consultazioni. Dall'Europa arriva l'indicazione di estrarre il cartellino rosso soltanto se non si è in grado di rimediare in nessun altro modo al rischio di inficiare una leale concorrenza. Dal canto suo Palazzo Spada ribadisce il punto chiarendo che “l'esclusione dell'operatore economico che ha partecipato all'indagine preliminare possa essere disposta solo nel caso in cui vi sia stato da parte di questi un comportamento volutamente scorretto, nel senso che costui abbia dolosamente influenzato l'esito dell'indagine di mercato, non potendosi imputare all'operatore economico l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza a titolo di responsabilità oggettiva”.
Avv. Giuseppe Acierno
Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 484/2019: prima di dire no al permesso in sanatoria il Comune deve esplicitare le motivazioni.
Il diniego del permesso di costruire in sanatoria deve essere preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90. Con questa motivazione, il massimo organo di giustizia amministrativa ha ribaltato la pronuncia con la quale il TAR Campania - Napoli non aveva accolto il ricorso con cui il proprietario di un compendio edilizio aveva denunciato che la domanda di sanatoria, relativa alla realizzazione di un parcheggio abusivo, era stata respinta senza che il Comune avesse inviato il preavviso di rigetto.
Il TAR, infatti, aveva ritenuto il diniego un atto vincolato, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 21-octies della l. n. 241/90, con la conseguenza che tale provvedimento “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Il Consiglio di Stato ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale a lume del quale l'art. 10-bis della l. n. 241/90:
1) esige che l'amministrazione enunci compiutamente, nel preavviso di rigetto del provvedimento, le ragioni che intende porre a fondamento del diniego e che le integri, nella determinazione conclusiva, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio attivato a mezzo di tale adempimento procedurale;
2) mira a realizzare un "contraddittorio predecisorio" che dà modo all'amministrazione di mutare il proprio orientamento ove le osservazioni dell'interessato dovessero rivelarsi in tal senso convincenti;
3) ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase procedimentale, tutte le circostanze ritenute utili, senza costringerli ad adire le vie legali, “ben potendo la p.a., sulla base delle osservazioni del privato [...] precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego, che costituisce l'unico atto effettivamente lesivo della sfera del cittadino” cosicché la comunicazione del preavviso di rigetto è “certamente necessaria nelle ipotesi di diniego di rilascio del permesso di costruire”.
Il principio affermato dalla pronuncia in commento non è uniformemente condiviso dalla giurisprudenza. Un secondo indirizzo è, infatti, dell'avviso che:
- l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse partecipato al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni, documentazioni, opposizioni che avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza nel provvedimento finale (TAR Campania - Salerno, sez. II, sent. n. 240/2011);
- l'art. 21-octies della l. n. 241/90 va interpretato nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, “ma deve indicare e allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione” perché solo dopo aver adempiuto a tale onere l'amministrazione “viene gravata del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato” ( Cons. Stat., sez. V, sent. n. 2737/2009). Sicché qualora l'interessato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, “senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all'Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile” (Cons. Stat., sez. VI, sent. n. 3786/2008).
Avv. Riccardo Rotigliano