Attività di contrasto bandi irregolari: in vigore il nuovo Regolamento Anac per il rilascio di pareri di precontenzioso
Il 10 febbraio è entrato in vigore il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Pubblicato sulla G.U. n. 22 del 26 gennaio 2019, il Regolamento introduce significative novità che interessano la Fondazione, in particolar modo, nell’ambito dell’attività di contrasto ai bandi irregolari.
Il nuovo Regolamento prevede, all’art. 3 che possano trasmettere all’Autorità Anticorruzione le istanze di parere di precontenzioso i soggetti di cui all’art. 211, ovvero “le persone fisiche che esprimono all’esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell’art. 211, comma 1, primo periodo, del codice”.
Il nuovo Regolamento preclude alla Fondazione, in quanto soggetto portatore di interessi collettivi, la possibilità di presentare istanze di parere di precontenzioso. In precedenza, invece, con il Regolamento adottato il 5 ottobre 2016 (in vigore fino al 10 febbraio 2019), la legittimazione a presentare istanze di parere di precontenzioso era estesa a “i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati” (art. 2, regolamento 5/10/16). Dunque, anche alla Fondazione.
Il nuovo Regolamento opera un integrale rinvio all’art. 211, co. 1, del Codice appalti, ai sensi del quale “Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.”
L’Anac, alla luce dei pareri resi dal Consiglio di Stato alla base dei quali è formulato il nuovo Regolamento, considera il termine “parte/i” in un’accezione restrittiva, intendendo, cioè, esclusivamente i soggetti che partecipano alla gara. Nel parere del C.d.S. n. 1632/2018 reso sullo Schema di Linee guida sulla modifica del regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso Anac, “la stazione appaltante o una o più delle altre parti” è da intendersi quale “insieme di soggetti legittimati accumunati dalla sola ma discriminante posizione di partecipi al medesimo procedimento amministrativo, i quali altri non sono se non la stazione e i concorrenti. Ne consegue che gli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, o comunque altri soggetti non identificabili come “parti” del procedimento amministrativo di evidenza pubblica in senso stretto, in quanto non destinatari degli effetti giuridici del procedimento amministrativo di scelta del contraente e di stipulazione del contratto, né portatori in esso di un interesse qualificato in tale ambito, non possono essere considerati legittimati attivi alla richiesta di parere. Ed infatti, la questione precontenziosa eventualmente oggetto della richiesta non riguarda altro, e non può riguardare che, la correttezza e legittimità della procedura ad evidenza pubblica, di cui tali soggetti non sono partecipi.”
L’Anac, dunque, nella definizione del nuovo Regolamento, considera le “parti” esclusivamente i soggetti che partecipano alla gara. In questo senso, la Fondazione, come ente esponenziale di interessi collettivi, non può trasmettere istanze di parere di precontenzioso all’Anac.
Ciò nonostante, l’Anac, consapevole del ruolo importante che giocano tali soggetti nella tutela degli interessi legittimi di categoria, ha adottato il 7 dicembre 2018 un nuovo regolamento sul rilascio di pareri consultivi (Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso) al cui art. 3, c. 1, lett. f), prevede che possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere “in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati”.
Il regolamento consultivo adottato dall’Anac consentirà, dunque, alla Fondazione di proseguire nell’azione di contrasto ai bandi di gara. Continueremo, con il supporto dello Studio legale dell’Avv. Rotigliano, a tutelare l’interesse dell’intera categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti: alla diffida, notificata alla stazione appaltante, seguirà, in caso di mancata rettifica e/o accettazione delle doglianze mosse, la richiesta di parere consultivo all’Anac.
Nell’ambito dell’attività di precontenzioso, stiamo, invece, valutando le modalità, attraverso le quali continuare a garantire il sostegno e l’affiancamento a tutti gli iscritti ad Inarcassa.