SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO 1/15 FEBBRAIO 2019
EQUO COMPENSO
Equo compenso, gli indirizzi della Regione Lazio
La Giunta Regionale del Lazio ha approvato una delibera contenente una serie di indirizzi per gli Uffici regionali e gli Enti dipendenti della Regione che intendono bandire gare per acquisire servizi professionali.
Le Amministrazioni dovranno determinare i compensi nel rispetto del Decreto Fiscale (Legge 172/2017). Si ricorda che il decreto fiscale ha previsto che i professionisti ricevano un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e che, successivamente, la legge di Bilancio 2018 ha chiarito che un compenso, per essere considerato equo, deve essere obbligatoriamente determinato sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016).
Nella predisposizione delle gare si dovranno evitare le formule che scoraggino i ribassi eccessivi, i criteri di valutazione che possano favorire la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito e l’inserimento di clausole vessatorie. Qui per approfondire
Permessi solo se si paga il progettista: anche in Toscana la proposta di legge
Anche in Toscana, dopo la delibera approvata dalla Giunta un anno fa, è stata presentata, dalla Rete Toscana delle Professioni Tecniche al Governatore, Enrico Rossi, un disegno di legge che, come previsto in altre Regioni, propone di vincolare il rilascio dei permessi edilizi e la conclusione dei procedimenti amministrativi al pagamento del progettista.
La proposta di legge mira alla tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze, comunicazioni e certificazioni, presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini, delle imprese, da altri soggetti in qualunque forma costituiti o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione.
Con questi obiettivi, la proposta prevede che la presentazione delle istanze, comunicazioni e certificazioni, per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal committente.
L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di comunicazioni e certificazioni, acquisisce l’autocertificazione del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l’indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.
Per prestazioni professionali svolte su incarico della Pubblica Amministrazione di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.
Anche in Puglia approda la legge sull’equo compenso
Nella seduta di Giunta di venerdì 15 febbraio è stato approvato il ddl sull'Equo compenso che mira a garantirne il principio in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dall'Amministrazione Regionale. Tale proposta appare quanto mai opportuna, tenuto conto di quanto disposto dalla recente normativa nazionale che ha esteso il principio dell'equo compenso anche ai rapporti professionali con le Pubbliche Amministrazioni in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle attività amministrative (comunicato di seduta della Giunta regionale).
Molise: il Consiglio regionale approva la mozione sull’equo compenso
Il Consiglio ha approvato una mozione concernente l’ “attuazione del principio di equo compenso”, presentata dai Consiglieri Cefaratti e Matteo. La mozione ricorda che la legge 172/17 ha esteso il principio definito “equo compenso” alle prestazioni rese da tutti i professionisti prevedendo che la pubblica amministrazione, in attuazione di principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce detto principio in relazione alle prestazioni rese dal professionista, ed ha definito vessatorie le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito (comunicato di seduta del Consiglio regionale).
LAVORI PUBBLICI
Riforma del codice appalti
In Senato procede il ciclo di audizioni con le proposte di modifica al Codice. Tra le proposte avanzate dagli auditi c’è la reintroduzione dell’appalto integrato, estensione della progettazione semplificata alle manutenzioni straordinarie, l’eliminazione dei limiti al subappalto, il mantenimento dell’obbligo di mandare in gara il progetto esecutivo, la riduzione delle stazioni appaltanti e lo sblocco delle assunzioni affinché funzionino in modo efficiente.
Toninelli, intanto, ha annunciato un Decreto ‘Sblocca Cantieri’ a margine di un incontro con l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
"È evidente che il Codice dei contratti pubblici va cambiato in modo organico e non affrettato. Al tempo stesso, però, ci sono delle modifiche che possono essere anticipate in un decreto legge sblocca-cantieri ormai assolutamente necessario e improrogabile per dare presa concreta agli investimenti su cui il governo sta facendo un grande sforzo e per accelerare il rilancio del settore delle costruzioni".
"Ho registrato un clima collaborativo e una piena condivisione di intenti rispetto alla necessità di lanciare un grande piano di manutenzione per il Paese, la prima grande opera che serve all'Italia - sottolinea Toninelli - in modo da garantire una maggiore sicurezza del territorio, delle nostre infrastrutture e un vero rilancio economico nel segno della competitività del sistema e della qualità della vita dei cittadini". Qui per approfondire
Nuove norme antincendio
Il DM 25 gennaio 2019, che aggiorna il DM 246/1987 sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore il 6 maggio 2019, cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, e dovranno essere da subito applicate nei nuovi edifici.
Pertanto gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno, quindi entro il 6 maggio 2020, le misure gestionali, come ad esempio la dotazione di estintori e altri dispositivi antincendio.
Sono invece concessi due anni di tempo, quindi fino al 6 maggio 2021, per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Si tratta di regole che non sono obbligatorie in tutti i condomìni, ma solo in quelli più alti. Qui per approfondire
Procedura di infrazione su alcune norme del Codice degli appalti
La Commissione Europea, con la lettera di costituzione in mora del 24 gennaio, ha individuato disposizioni non conformi alle direttive UE in materia di contratti pubblici in diversi articoli del Codice degli appalti.
Tra queste si segnalano:
- norme relative al calcolo del valore dell'appalto sotto due profili:
a) secondo la Commissione il Codice appalti, articolo 35, commi 9 e 10, viola questo principio, perché ne limita l’applicazione ai soli casi di «appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati», e non sempre (anche in caso di gare in tempi diversi) come imposto dalla direttiva Ue;
b) la vecchia questione delle opere di urbanizzazione, una norma del Testo Unico Edilizia recepita anche nel Dlgs 50/2016. La norma (articolo 16-comma 2-bis del Dpr 380/2001) è ambigua secondo la Commissione Ue perchè sarebbe legittima se interpretata nel senso che in caso di valore cumulato degli appalti sopra la soglia Ue, si devono fare le gare. Sbagliata sarebbe invece l’interpretazione per cui il Codice non si applica mai, «non soltanto se il valore cumulato dei lotti è inferiore alla soglia UE, ma anche se il valore di ciascun singolo lotto, considerato in modo isolato rispetto agli altri lotti, è inferiore alla soglia UE. Tale interpretazione è incompatibile con la direttiva»;
- norme riguardanti i motivi di esclusione:
a) Esclusione per mancato pagamento di imposte o contributi (art. 80 comma 4 del Codice) Per la Commissione si dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di escludere previo accertamento delle violazioni autonomamente condotto;
b) L'esclusione dell'operatore economico colpevole di gravi illeciti professionali deve essere sempre possibile da parte della stazione appaltante. Il Codice italiano, invece, all’articolo 80 comma 5, ammette l’esclusione solo se la risoluzione anticipata del precedente contratto non è stata contestata in giudizio dall’impresa;
- norme riguardanti il subappalto e l’affidamento sulle capacità di altri soggetti. Al capitolo del subappalto la Commissione dedica gran parte della lettera e la sanziona sotto diversi profili:
a) Divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico (articolo 105, commi 2 e 5);
b) Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti (art. 105 comma 6);
c) Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore (articolo 105, comma 19);
d) Divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto (art. 89, comma 6, divieto di avvalimento a cascata e sulle opere super specialistiche);
e) Divieto I) per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto (art. 89, comma 7), II) per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara e III) per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara (105, comma 4 lett. a);
f) Divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse” (art. 89, comma 11);
- Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse (articolo 97, comma 8). Qui per approfondire
PROFESSIONI
Cassazione: l'ingegnere part-time non può iscriversi a Inarcassa
La Corte di cassazione ha depositato la sent. n. 3913/2019 con la quale ha ribadito l'impossibilità di iscriversi a Inarcassa per gli ingegneri e gli architetti «che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata».
FISCO
Le misure di carattere tributario del dl semplificazioni
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge semplificazioni sono state introdotte numerose e significative novità, anche in ambito tributario.
Di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di natura fiscale di interesse.
L’articolo 1-bis ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario (introdotto dalla legge di stabilità 2015). Si ricorda che tra coloro che non possono avvalersi del regime rientrano anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori di lavoro (articolo 1, comma 57, lettera d-bis, legge 190/2014). Orbene, da questa ipotesi di non applicabilità del regime forfettario vengono espressamente esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.
Il decreto, inoltre, modifica alcuni aspetti della disciplina delle varie tipologie di definizione agevolata recentemente introdotte nel nostro ordinamento e interviene sulla disciplina della definizione agevolata 2018, prevista dal Dl 119/2018, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter). A tal fine, si consente l’accesso alla definizione agevolata anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi (cfr previgente articolo 3, comma 23, Dl 119/2018) e cioè ai contribuenti che non hanno integralmente versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per la rottamazione-bis (definizione agevolata 2017, prevista dal Dl 148/2017).
A questi contribuenti, quindi, viene data la possibilità di rientrare nella rottamazione-ter a patto che versino le somme dovute:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
- ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Per approfondire.