RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE N. SETTEMBRE 2018
Consiglio di Stato, sent. n. 5125/2018: sulle attrezzature di interesse pubblico il vincolo impartito dal PRG è conformativo e non espropriativo.
“I vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa; in particolare, il vincolo di destinazione urbanistica “zona attrezzature di interesse pubblico” impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione (nella fattispecie verde di quartiere) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico”.
Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito il principio che il vincolo del PRG alla zonizzazione rientrano, appunto, tra quelli avente carattere conformativo, al quale il privato si deve attenere, e non, invece, tra i vincoli di tipo espropriativo, finalizzati alla realizzazione di un’opera e soggetti pertanto a un indennizzo.
“Tale orientamento - ricordano inoltre i giudici - risulta peraltro in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata”.
Con questa motivazione i giudici hanno respinto l’appello di un residente nel Comune di Forte dei Marmi che aveva perso il ricorso al TAR Toscana, di fronte al quale aveva impugnato una delibera di Consiglio Comunale con la quale veniva respinta l’osservazione del proprietario volta a conseguire la modifica di destinazione d'uso del terreno da verde pubblico a residenziale.
Nella pronuncia i giudici di Palazzo Spada confermano i principali motivi alla base della decisione TAR Toscana. Il primo è che “la destinazione di un terreno a verde attrezzato operata dallo strumento urbanistico non può qualificarsi come vincolo espropriativo”. La seconda è che “nel caso di specie la destinazione a verde attrezzato con la disciplina di cui alla sottozona G2 non implica il venir meno di ogni possibilità di utilizzo del terreno da parte del proprietario poiché detta disciplina, per quanto restrittiva, consente la costruzione di un chiostro e di attrezzature per il gioco libero”.
Avv. Giuseppe Acierno
Consiglio di Stato, sent. n. 5277/2018: serve una motivazione “forte” per annullare un permesso di costruire rilasciato da oltre dieci anni.
Per annullare un permesso edilizio, con la formula dell’autotutela, a oltre dieci anni dal rilascio il comune deve esibire una motivazione di “ferro”. Altrimenti il titolo edilizio rimane valido ed efficace.
In estrema sintesi è questo il principio al cuore della sentenza in commento, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di un’amministrazione campana che ha tentato di cancellare a quasi 15 anni di distanza i permessi per un cambio di destinazione d’uso e di ampliamento di un’autorimessa.
I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che al comune non basta una motivazione articolata per annullare in autotutela un provvedimento rilasciato diversi anni prima. È, invece, necessario dimostrare “l’originaria illegittimità del provvedimento … l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione … tenuto conto anche degli interessi dei privati coinvolti”.
“L’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d'ufficio di un atto illegittimo - precisa ancora la sentenza - deve consistere nell'esigenza che quest'ultimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all'esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati maggiormente preganti di quello privato alla conservazione dell'utilità prodotta da un atto illegittimo”.
Avv. Giuseppe Acierno
In vigore il bando tipo ANAC n. 3 per i servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro.
È entrato in vigore il 27 agosto scorso l’obbligo per le stazioni appaltanti di applicare lo schema tipo dell’ANAC alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria con importo da 100.000 euro in su, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Lo schema di disciplinare predisposto dall’ANAC è vincolante per tutte le procedure aperte delle committenze pubbliche, incluso il settore dei beni culturali. Nel caso dei settori speciali, il vincolo riguarda solo il caso in cui le stazioni appaltanti che operano nei settori speciali affidino servizi e forniture non connesse agli stessi lavori speciali (artt. 115-121 del Codice).
Di seguito alcune delle novità più rilevanti.
Il testo è strutturato in diversi gradi di cogenza, con una applicazione obbligatoria di tutto quello che nel testo è riportato in carattere tondo, e una applicazione opzionali per le parti che nel testo sono stampate in carattere corsivo o tra parentesi quadre.
Nel caso delle gare telematiche, l’ANAC consente un ulteriore grado di flessibilità, concedendo la possibilità alle stazioni appaltanti di apportare “le opportune modifiche al testo”.
Una precisazione importante prevede che il compenso per il servizio “non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata”, in linea con la previsione normativa in tal senso introdotta dal correttivo appalti all’articolo 28, co. 8-bis, del Codice.
L’ANAC approfondisce anche il tema del sopralluogo, lasciando alla stazione appaltante la possibilità di prevederlo oppure no. La scelta, però, deve essere chiaramente indicata nel bando, specificando che “non è prevista alcuna visita dei luoghi” oppure, al contrario, che “il sopralluogo ... è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi”.
Inoltre, sempre nel caso che la PA richieda la visita dei concorrenti, il bando deve chiaramente specificare che “la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara”.
L’ANAC fornisce indicazioni sul sopralluogo, e relativa delega, anche nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) oppure un consorzio stabile.
Nel caso dei raggruppamenti già costituiti, serve una delega del solo mandatario.
Nel caso dei raggruppamenti costituendi, serve una delega di tutti i componenti, altrimenti il componente che non delega deve effettuare il sopralluogo direttamente.
Nel caso dei consorzi, “il sopralluogo deve essere effettuato dal soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore”.
Infine, il bando deve consentire di poter sanare attraverso il soccorso istruttorio “la mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo”, anche in questo caso in riferimento a una norma del Codice riscritta dal correttivo (articolo 83, co. 9).
Avv. Riccardo Rotigliano