Premio del Programma Europeo Horizon 2020 “Food Scanner Prize”

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Titolo 
Premio del Programma Europeo Horizon 2020 “Food Scanner Prize”
Finalità 

Alla luce dell’aumento dei problemi di salute correlati al cibo, il concorso mira a premiare lo sviluppo di una soluzione mobile affidabile e non invasiva che consenta agli utenti di misurare e analizzare l’assunzione di cibo. La strumento dovrà analizzare precisamente, velocemente ed efficientemente la composizione del cibo, le informazioni nutrizionali e gli ingredienti potenzialmente pericolosi quali gli allergeni. Inoltre la soluzione dovrà anche fornire un feedback agli utenti in merito alla loro salute ed al loro stile di vita. Di questa soluzione dovranno beneficiare in particolare persone con problemi quali obesità, allergie e intolleranze al cibo. Il premio sarà assegnato alle migliori soluzioni sviluppate dai partecipanti e nuove che costituiscano almeno un prototipo di sistema dimostrato in ambiente operativo.
Beneficiari
Le proposte devono essere presentate da persone fisiche o giuridiche o da partenariati di persone giuridiche con sede legale nei paesi membri UE o in altri paesi associati al programma Horizon 2020.
Budget
Il premio di 1 milione di euro sarà suddiviso in 3 premiazioni: al vincitore andranno 800.000 euro; al secondo ed al terzo classificato andranno 100.000 euro ciascuno.
Scadenza
Le proposte possono essere presentate entro il 9 marzo 2016.
Links utili 
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=food-scanner

Riscrittura Codice Appalti: il punto di vista del Presidente

La pubblica amministrazione si occupi della programmazione e del controllo degli appalti, ma non della progettazione. E' questo uno dei punti fondanti per la legge delega sugli appalti, approvata alla Camera e che dovrà tornare al Senato per una seconda lettura, secondo Andrea Tomasi, presidente della Fondazione Inarcassa che riunisce architetti, ingegneri liberi professionisti; 165mila iscritti con una età media, per il 50%, al di sotto dei 40 anni.

Invito ad un nuovo appuntamento con i WEBINAR della Fondazione

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Caro Collega,

eccoci ad un nuovo appuntamento con i WEBINAR della Fondazione, organizzato con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri:

GLI ASPETTI PECULIARI DELLA NORMATIVA DEONTOLOGICA
DELL’INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA

Giovedì 17 Dicembre dalle ore 15:00 alle 17:00

L’evento avrà luogo, in modalità streaming, presso la sede della Fondazione, Sala Congressi A, Via Salaria n. 229 –– Roma.

Si ricorda che il riconoscimento di n. 2 C.F.P. (validi anche per la deontologia) spetterà, esclusivamente, agli Ingegneri iscritti alla Fondazione presenti in sala e sarà subordinato alla preventiva registrazione, entro martedì 15 dicembre, tramite e-mail all’indirizzo: info@fondazionearching.it. 
La sala ha una capienza massima di 50 posti.

Tutti, fino al raggiungimento di 1000 utenze live, avranno inoltre, accesso libero alla visualizzazione dell’evento in streaming (senza riconoscimento di CFP) nell’Area Formazione del portale, al link:
http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/webinar-gli-aspetti-peculiari-della-normativa-deontologica-dell-ingegnere-libero-professionista-17-dicembre-ore-15-00
Informiamo, inoltre, che, durante l’evento, tutti gli iscritti Inarcassa potranno formulare quesiti e commenti, partecipando alla consueta Chat, inserendo il proprio PIN di Inarcassa on line ( IN….).


La partecipazione all’evento web, in qualsiasi modalità, è totalmente gratuita!

Scarica il programma.


Ti aspettiamo!!
La Fondazione 

 

L'evento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Bandi del Programma Horizon 2020 per le Città Intelligenti e Sostenibili

Titolo bando: Bandi del Programma Horizon 2020 per le Città Intelligenti e Sostenibili
Finalità 

Nell’ambito della Sfida Chiave per le Città Intelligenti e Sostenibili del Programma Horizon 2020 per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica sono stati pubblicati i seguenti bandi:
1- Dimostrare nelle città soluzioni innovative basate sulla natura (il bando 2016 è dedicato al tema della resilienza agli eventi climatici ed all’acqua e deve coinvolgere almeno 5 città);

Rubrica di aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del 26 novembre 2015

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Comunicazione inizio attività – provvedimento inibitorio per mancata produzione del titolo di proprietà

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è la comunicazione inoltrata all’Autorità comunale, mediante autocertificazione, dell'intenzione di realizzare gli interventi edilizi in essa descritti, che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.

La DIA è riconosciuta come procedura facoltativa alternativa al permesso di costruire e risulta disciplinata nell'ordinamento nazionale dal decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (artt. 22 e 23).

A seguito dell’introduzione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Legge 30 luglio 2010, n. 122), nonché della liberalizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria (Decreto Legge 70/2011), il ricorso allo strumento in commento oggi è molto meno frequente.

La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: il potere inibitorio previsto dal co. 6 dell’art. 23 del D.P.R. 380/01, può essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorso il quale possono soltanto essere emanati provvedimenti d’autotutela e sanzionatori. Alla scadenza del termine di trenta giorni matura l’autorizzazione implicita ad eseguire i lavori progettati ed indicati nella D.I.A., fermo restando il potere dell’Amministrazione comunale di provvedere anche successivamente alla scadenza del termine stesso, ma non più con provvedimento inibitorio (ordine o diffida a non eseguire i lavori), bensì con provvedimento sanzionatorio (se i lavori sono già stati eseguiti, in tutto o in parte) di tipo ripristinatorio o pecuniario, secondo i casi, in base alla normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi.

Con la sentenza n. 5082 del 9 novembre 2015, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui l’assenza della documentazione da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione di inizio attività rende la dichiarazione in parola inidonea a fare decorrere il termine per la formazione tacita del titolo abilitativo: “è jus receptum che l’assenza della documentazione da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione di inizio attività rende la dichiarazione stessa inidonea a far decorrere il predetto termine, e pertanto impedisce il formarsi del titolo ad aedificandum (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3263)”.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza n. 4927 del 28 ottobre 2015 – Autorizzazione paesaggistica e parere della Soprintendenza

La sentenza in commento riguarda la dibattuta questione della perentorietà del termine di 45 giorni per il rilascio da parte della Soprintendenza del parere ai sensi dell’art. 146, commi 5 e 8, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Così la pronuncia in rassegna: “Si è in tale occasione osservato che, nel caso di adozione di un parere (negativo) da parte della Soprintendenza successivamente al decorso del richiamato termine di quarantacinque giorni, sarebbero astrattamente ipotizzabili tre opzioni:

a) in base a una prima opzione, in siffatte ipotesi dovrebbe concludersi nel senso dell’intervenuta consumazione del potere per l’Organo statale di rendere un qualunque parere (di carattere vincolante o meno);

b) in base a una seconda opzione, nelle medesime ipotesi dovrebbe concludersi nel senso della permanenza in capo alla Soprintendenza del potere di emanare un parere di carattere comunque vincolante (dovendosi in particolare riconoscere carattere meramente ordinatorio al richiamato termine);

c) in base a una terza opzione interpretativa, nelle ridette ipotesi non potrebbe escludersi in radice la possibilità per l’Organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento; tuttavia il parere in parola perderebbe il carattere di vincolatività e dovrebbe essere autonomamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale”.

A fronte delle opzioni ermeneutiche rappresentate, il Collegio ritiene che prevalenti ragioni di carattere sistematico depongano nel senso dell’adesione all’orientamento volto a riconoscere carattere perentorio al termine di quarantacinque giorni di cui al comma 5 dell’articolo 146, cit. (in tal senso: Cons. Stato, VI, sent. 15 marzo 2013, n. 1561).

La decisione in parola ha ritenuto che l’evoluzione normativa, che ha trasformato l’atto di controllo annullatorio in una forma di cogestione del vincolo, non ha inciso sulla perentorietà del termine entro il quale l’atto di esercizio del relativo potere può e deve essere adottato.

È stato in particolare osservato che, in caso di superamento, da parte della competente Soprintendenza, del termine ordinariamente previsto per il rilascio del proprio parere (vincolante) ai sensi dei commi 5 e 8 dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il potere in capo all’organo statale continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dai richiamati commi 5 e 8 e mantiene la sua natura vincolante), ma l’interessato può proporre ricorso dinanzi al G.A. per contestare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione statale.

In base a tale orientamento, la perentorietà del termine non riguarderebbe la sussistenza del potere o la legittimità del parere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal Giudice con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall’inerzia del funzionario).

Così ancora i Giudici di Palazzo Spada: “Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, pertanto, si osserva che il parere tardivamente reso e liberamente valutabile dal Comune perde, insieme con la propria efficacia vincolante, valenza di arresto procedimentale, assumendo connotazione strumentale rispetto al provvedimento comunale conclusivo del procedimento.

Ad avviso del Collegio, la lettura sistematica dell’articolo 146 citato non consente di accedere alla soluzione che mira a riconoscere perdurante vincolatività al parere reso oltre i termini di legge”.

Numerosi interventi legislativi hanno recentemente modificato, talora in maniera disorganica, la disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica. L’art. 25 dello “Sblocca Italia” (d.l. n. 133/14, rubricato “Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale”) è intervenuto nuovamente sull’art. 146 del nella parte concernente il ruolo delle Soprintendenze nel procedimento autorizzatorio.

Il nuovo comma 9 dell’art. 146, come modificato dallo Sblocca Italia, dispone che: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”. Le finalità della riferita modifica si ricavano dalla Relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. n. 133: fornire una “chiarificazione circa la prescindibilità del parere del soprintendente”, tanto più opportuna, avuto riguardo agli “orientamenti spesso contrastanti della recente giurisprudenza”.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza del 18 luglio 2014 n. 16501 – Compensi professionali e operatività della fictio di avveramento

Qualora il pagamento del compenso al professionista è sottoposto alla condizione dell’ottenimento del titolo concessorio, il ritiro dell’istanza di concessione edilizia è chiaramente sintomatico del venir meno dell'interesse ad ottenerla da parte del committente.

A tenore della decisione in commento, deve ritenersi, pertanto, che tale condotta integri un comportamento idoneo a configurare un'ipotesi di "interesse contrario", comportante l'operatività della previsione dell'art. 1359 c.c.

Tale articolo, infatti, in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'"iter" attuativo della sua efficacia.

In questi termini la pronuncia in rassegna: “Sul tema della fictio di avveramento (art. 1359 c.c.: "la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa") va registrato un progressivo allineamento della giurisprudenza di questa Corte verso posizioni che, facendo leva sull'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede nello stato di pendenza della condizione (cfr. Cass., S.U. n. 18450/2005: "il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista"), valutano l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento non in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l'avveramento della condizione. (omissis) Ritiene il Collegio di fare propri i principi espressi da quest'ultimo orientamento, che realizzano un diretto collegamento della previsione dell'art. 1359 c.c. con i principi di buona fede imposti - nello specifico ambito del negozio condizionato - dall'art. 1358 c.c. e - più in generale - dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e che consentono di valutare l'interesse contrario all'avveramento di una condizione non in astratto ed in relazione alla posizione delle parti quale si prospettava al momento della conclusione del contratto, bensì in concreto ed in relazione all'effettivo interesse quale si è venuto sviluppando in corso di rapporto e — segnatamente - al momento in cui è stata posta in essere l'attività (o l'omissione) che ha impedito l'avveramento della condizione. Va dunque affermata la possibilità che l'art. 1359 c.c. trovi applicazione anche nel caso in cui l'interesse di una delle parti - originariamente convergente con quello della controparte - si modifichi in corso di rapporto fino a risultare contrario all'avveramento della condizione”.

avv. Riccardo Rotigliano

rrotigliano@scozzarirotigliano.com

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Servizio Pronto Europa - Newsletter del 27 novembre 2015

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● Bando per la Cooperazione Europea nella Scienza e nella Tecnologia (COST – European Cooperation in Science and Technology) – scadenza 9 febbraio 2016
Il programma COST mira a rafforzare le capacità di ricerca ed innovazione europee affinché i risultati dello sviluppo scientifico conducano a nuove idee e prodotti. Il bando non supporta direttamente la ricerca ma la collaborazione tra reti di alta qualità di ricercatori, ingegneri e studenti che con approccio multi-disciplinare contribuiscano all’avanzamento ed allo sviluppo scientifico, tecnologico, culturale e sociale dell’Europa. I principali settori di intervento del programma sono i seguenti: Bio-Medicina e Bio-Scienze Molecolari; Chimica, Scienze e Tecnologie Molecolari; Scienze del Sistema Terrestre e Gestione Ambientale; Cibo e Agricoltura; Foreste e loro Prodotti/Servizi; Individui, Società, Cultura e Salute; Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; Materiali, Fisica e Nanoscienze; Trasporti e Sviluppo Urbano.
Le proposte devono essere presentate da università, centri di ricerca, aziende ed in particolare PMI ed altri attori rilevanti nel campo della scienza e della tecnologia di almeno 5 paesi UE aderenti alla rete COST. Il finanziamento a fondo perduto erogato è normalmente pari a 130.000 euro all’anno per circa 4 anni, a seconda del bilancio disponibile.
Le proposte potranno essere presentate attraverso la piattaforma online dedicata.
Link:
http://www.cost.eu/participate/open_call

● Bandi del Programma Horizon 2020 per l’Energia Competitiva a Bassa Emissione di Carbonio – scadenze 16 febbraio 2016 
Nell’ambito della Sfida Sociale 3 per l’Energia Sicura, Pulita e Efficiente del Programma Horizon 2020 sono stati pubblicati i seguenti bandi per il 2016 sul tema dell’Energia Competitiva a Bassa Emissione di Carbonio:
1- Sviluppo di tecnologie di nuova generazione per l’elettricità ed il riscaldamento/raffreddamento da fonti rinnovabili;
2- Sviluppo di tecnologie di nuova generazione per il bio-fuel;
3- Cooperazione internazionale con il Messico sul tema della geotermia;
4- Cooperazione internazionale con la Corea del Sud sui processi di raccolta ad alta efficienza di nuova generazione;
5- Utilizzo della CO2 raccolta per l’industria di trasformazione;
6- Supporto delle scienze sociali e umane per l’unione energetica;
7- Supporto agli stakeholder del settore energetico per contribuire al piano SET.
Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e privati dell’Unione Europea. Per questi bandi è previsto uno stanziamento complessivo di circa 120 milioni di euro. I finanziamenti previsti per le proposte sono a fondo perduto e coprono il 100% dei costi previsti.
Link:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

● SMART ENERGY FUND – Fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI del Lazio – scadenza 10 dicembre 2015
Con risorse a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013, Attività II.1, la Regione Lazio eroga prestiti a tasso agevolato alle PMI finalizzati alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico, promuovendo la competitività delle PMI operanti nel Lazio tramite una riduzione dei loro costi energetici. Gli interventi ammissibili nel solo territorio regionale riguardano: a) investimenti semplici (Pannelli Solari termici, Caldaie a condensazione, Sostituzione serramenti e infissi, Installazione apparecchi a LED, Fotovoltaico, Impianti a biomassa legnosa, Pompe di calore elettriche per la produzione di ACS, Pompe di calore elettriche per il condizionamento, Condizionatori ad aria ad alta efficienza); b) investimenti complessi per la riduzione dei consumi di energia primaria di almeno il 10% annuo; c) investimenti che migliorino di almeno una classe energetica la prestazione energetica generale dell’immobile; d) altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a scala ridotta; e) impianti ex novo per la cogenerazione ad alto rendimento. 
Le proposte possono essere presentate da PMI del Lazio. Lo strumento eroga un finanziamento agevolato a tasso 0 per coprire spese ammissibili comprese tra 10.000 euro e 1 milione di euro.
Le proposte dovranno essere presentate dalle ore 9 del 10 dicembre 2015 (click day) per via telematica. Le domande sono esaminate nell’ordine cronologico di presentazione.
Link:
http://lazioeuropa.it/files/151105/scheda_smart_energy_fund.pdf

● Info Day sui bandi 2016 nel settore Efficienza Energetica del programma Horizon 2020, 8 dicembre 2015, Bruxelles, Belgio
Nell’ambito della Sfida Sociale per l’Energia Sicura, Pulita e Efficiente del Programma Horizon 2020, l’Agenzia Operativa per le PMI (EASME) della Commissione Europea organizza un Information Day sui bandi 2016 nel settore Efficienza Energetica. L’evento darà informazioni sulla politica UE relativa alle Energie Sostenibili, le Priorità del Bandi H2020 per il 2016 nel settore dell’Efficienza Energetica, le procedure per richiedere i finanziamenti. Inoltre, durante l’Info Day saranno organizzati workshop per i vari settori di finanziamento al fine di confrontarsi con lo staff EASME competente e si darà opportunità per fare rete e individuare potenziali partner per le proprie proposte. La partecipazione all’evento è gratuita con posti limitati, previa registrazione on-line, ma sarà anche possibile seguire l’Info Day in web streaming sul proprio computer durante o anche dopo l’evento.
Link:
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-societal-challenge-energy-efficiency-call-proposals

● III Conferenza Annuale sulle Materie Prime del Partenariato Europeo per l’Innovazione, 9-10 dicembre 2015, Bruxelles, Belgio 
La Terza Conferenza Annuale sulle Materie Prime organizzata dal Partenariato Europeo per l’Innovazione (European Innovation Partnership – EIP) si terrà il 9-10 dicembre 2015 a Bruxelles. La prima sessione sarà volta a creare nuove opportunità di  affari ed imprenditorialità nel settore. La seconda sessione introdurrà con interventi di alto livello la EIP, gli approcci regionali, gli investimenti nel settore e gli impegni presi da oltre 700 aziende, agenzie pubbliche, istituti di ricerca e ONG  per promuovere l’innovazione tecnologica e non nella catena di produzione delle materie prime metalliche, minerali e forestali. La terza sessione presenterà i bandi del programma Horizon 2020 sul tema ed offrirà opportunità per creare partenariati per nuove iniziative e progetti. La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione on-line.
Link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/annual-conference-european-innovation-partnership-raw-materials

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