Superbonus al 110%, pubblicata la Guida operativa dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate fa il primo passo - in attesa del decreto attuativo da parte del MISE - e chiarisce il campo di applicazione del superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, con una Guida operativa nella quale sono illustrate le maggiori novità introdotte dagli artt.

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newsletter luglio 2020

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Questo mese in evidenza:

  • Formazione continua:corsi Fad attivi per le iscrizioni

  • Accordi sottoscritti:Eni gas e luce ed Harley&Dikkinson e GENIODIFE

  • Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale

  • Rubrica contrasto ai bandi irregolari

  • Focus Professione: l'informazione per i professionisti 

 


 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA: CORSI FAD ATTIVI PER LE ISCRIZIONI 

Pronti per un'estate di formazione!

Nuovamente attivi per le iscrizioni e aggiornati con le ultime novità 2020,totalmente gratuiti e liberamente fruibili in qualunque fascia oraria:

  • Bim 2020 ( 8 CFP) e Gdpr 2020 ( 8 CFP). Clicca qui.

                                                                           

 

 

 

ACCORDI SOTTOSCRITTI: ENI GAS E LUCE ED HARLEY&DIKKINSON E GENIODIFE

  • Eni gas e luce, Fondazione Inarcassa ed Harley&Dikkinson hanno stipulato un accordo nell’ambito della riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici. Clicca qui per continuare a leggere;

  • Fondazione Inarcassa ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il GENIODIFE e l'OAR sulla qualità del “costruito” e sui processi tecnici-amministrativi infrastrutturali che governano le trasformazioni edilizie e lo sviluppo del territorio. Clicca qui.

 

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

In questo numero, il Consiglio di Stato chiarisce che i contratti continuativi di cooperazione non possono sostituire il subappalto e l'avvalimento; per la Corte di giustizia europea, la norma italiana che esclude gli enti senza scopo di lucro dalle gare di ingegneria e architettura è in contrasto con il diritto europeo. Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI

Nel mese di giugno 2020, sono state 8 le amministrazioni diffidate ed uno l’esposto notificato all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, al Comune di Salsomaggiore Terme (PR), ad Invitalia S.p.a., alla Città metropolitana di Napoli, al Comune di Tombolo (PD), alla Casa di Riposo Beggiato (PD), al MIBAC Puglia, al Comune di Caprarica di Lecce (LE) ed al Comune di Rodì Milici (ME). Per maggiori info clicca qui.

 

  

 

 

 

FOCUS PROFESSIONE:L'INFORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI

Segui già la nuova newsletter di informazione per architetti e ingegneri firmata Fondazione Inarcassa? Clicca qui per essere sempre aggiornato sui temi della professione.

 

 

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 6/2020.

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Le azioni di contrasto.

  • il Comune di Salsomaggiore Terme (PR) ha bandito una procedura aperta, nella quale erano state erroneamente individuate le categorie delle opere, ciò che ha determinato una diminuzione della base d’asta, inoltre, i requisiti di partecipazione erano illegittimi. Dopo la notifica della diffida l’Amministrazione ha provveduto ad annullare il bando;
  • Invitalia S.p.a. ha bandito una gara, nella quale non era stato pubblicato il calcolo del compenso e vi era una indebita commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta. In assenza di un riscontro, è stata adita l’ANAC;
  • il la Città metropolitana di Napoli ha bandito una procedura aperta, nella quale la base d’asta era incongrua. Scaduto il termine di attesa di riscontro, è stata inviata una segnalazione all’ANAC;
  • il Comune di Tombolo (PD) ha pubblicato un avviso di indagine di mercato, nel quale non era indicata la base d’asta, conseguentemente, il criterio di aggiudicazione non poteva essere individuato con certezza e, infine, non era allegato il calcolo del compenso. In assenza di riscontro, è stata adita l’Anac;
  • la Casa di Riposo Beggiato (PD) ha bandito una procedura aperta, nella quale erano state individuate categorie di lavori errate, ciò che ha determinato una riduzione della base d’asta. Successivamente, in assenza di riscontro, è stata adita l’Anac;
  • il MIBAC Puglia ha bandito una gara, tramite inoltro di lettere di invito, nella quale la base d’asta è stata sottostimata e, in ogni caso, mancava il calcolo del compenso. E’ stata inviata una segnalazione all’Anac in quanto l’Amministrazione non ha fornito riscontro;
  • il Comune di Caprarica di Lecce (LE) ha affidato in via diretta un SIA. Nella determina di affidamento, però, veniva concessa la facoltà al progettista di redigere un livello di progettazione superiore a quello affidato (nello specifico la fattibilità tecnico economica), ciò che avrebbe fatto aumentare l’imposto dovuto, inoltre, si prevedeva che il compenso sarebbe stato corrisposto solo in caso di finanziamento dell’opera. Si attende che scadano i dieci giorni concessi alla PA per fornire un riscontro.
  • infine, il Comune di Rodì Milici (ME) ha pubblicato una indagine di mercato, nel quale la base d’asta era incongrua. Si attende che scada il termine concesso prima di adire l’ANAC.

 

Avv. Riccardo Rotigliano

Avv. Giuseppe Acierno

Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale n. 6/2020

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Cons. Stat., sez. V, sent. n. 3169/2020: i contratti continuativi di cooperazione non possono sostituire il subappalto e l'avvalimento.

La stipulazione di un contratto di collaborazione continuativa di cui all'art. 105, co. 3, lett. c-bis), del Codice Appalti consente di sopperire alla carenza dei requisiti tecnici prescritti dalla lex specialis, ma non può essere utilizzata per far eseguire, neanche pro quota, attività oggetto dell'appalto ad un soggetto esterno dell'organizzazione aziendale dell'aggiudicataria (cfr, Cons. Stato n. 5541/2017).

I contratti "continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura" costituiscono uno degli strumenti negoziali che consentono al concorrente, che non possieda tutti i requisiti tecnici richiesti dal bando, di partecipare alla procedura, incrementando la sua capacità tecnico-professionale attraverso la cooperazione con altri operatori economici. Tuttavia, mentre attraverso il subappalto, l'avvalimento, la cooptazione e le forme associative previste dal Codice degli Appalti (i raggruppamenti temporanei, i consorzi temporanei o stabili, le aggregazioni di imprese nella forma del c.d. contratto di rete, il c.d. gruppo europeo di interesse economico, GEIE) il deficit di requisiti può essere colmato coinvolgendo altri soggetti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, i contratti cooperativi consentono di procurarsi ab externo esclusivamente i beni, gli strumenti e le competenze indispensabili all'esecuzione della prestazione, ma senza esternalizzare l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Tale invalicabile limite risulta espressamente prescritto dall'art. 105 del Codice, che specifica che le prestazioni oggetto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sono rese "in favore dei soggetti affidatari" e non delle stazioni appaltanti, il che esclude, evidentemente, la possibilità che l'ausiliario possa eseguire attività oggetto della procedura (cfr. Cons. Stato, V, 7256/2018). Ciò significa che le eventuali prestazioni acquistate attraverso detti contratti possono essere utilizzate esclusivamente all'interno dell'organizzazione aziendale dell'aggiudicatario, per incrementare la propria capacità tecnica.

In sostanza, attraverso i contratti continuativi di cooperazione, il concorrente di una gara di appalto può acquisire la disponibilità di attrezzature e dotazioni da utilizzare nell'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento oppure può avvalersi dei servizi e delle prestazioni fornite dall'ausiliario per colmare il proprio deficit di competenze tecniche, acquisendo le capacità necessarie all' esecuzione dell'appalto.

Consentire l'utilizzo dei contratti di cooperazione per delegare l'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante realizzerebbe, peraltro, una indebita ed inammissibile sovrapposizione con gli istituti del subappalto e dell'avvalimento, espressamente esclusa dalla disciplina codicistica, che distingue nettamente dette fattispecie.

Emblematica, al riguardo, la circostanza che l'art. 105 del Codice qualifichi subappalto "il contratto con cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto" e comunque "qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera", e specifichi che le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura "non costituiscono subappalto"; il che comporta che dette forme di collaborazione non possono avere ad oggetto l' esecuzione delle prestazioni o lavorazioni previste dal contratto di appalto e comunque attività che richiedono l'impiego di forza lavoro.

La ratio del divieto di esternalizzare attività concernenti l'esecuzione dell'appalto attraverso i contratti di cooperazione risiede nell'esigenza di tutela dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, e di salvaguardia delle garanzie di affidabilità dei concorrenti e di corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Nelle ipotesi di avvalimento, subappalto, cooptazione di cui all'art. 92, co. 5, del d.P.R. 207/2010, e di ricorso alle altre formule associative previste dal Codice, infatti, il concorrente possiede autonomamente i requisiti tecnici necessari e si limita a delegare una quota circoscritta di attività ad un operatore qualificato di cui la stazione appaltante può verificare l'idoneità (subappalto e cooptazione), oppure la collaborazione si realizza attraverso "una sostanziale compenetrazione tra le imprese", in forza delle quale i soggetti ausiliari sono solidalmente responsabili nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, poiché partecipano alla procedura (forme associative) oppure assumono precisi impegni in ordine allo svolgimento delle relative attività (avvalimento), e sono assoggettati ai controlli di idoneità ed affidabilità prescritti.

Attraverso questi strumenti di integrazione del deficit di competenze tecniche dei concorrenti, pertanto, la corretta esecuzione dell'appalto risulta adeguatamente garantita dai precisi e vincolanti impegni assunti dagli operatori economici che intervengono ad adiuvandum dell'aggiudicatario e dalla circostanza che l'amministrazione aggiudicatrice può valutare l'idoneità tecnica di tutti i soggetti che partecipano allo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento.

I contratti di cooperazione, invece, non forniscono analoghe garanzie, poiché gli obblighi concernenti il trasferimento di capacità tecnica riguardano esclusivamente le parti contraenti mentre la stazione appaltante resta completamente estranea al negozio, l'aggiudicatario dell'appalto e il soggetto che coopera con lui operano in maniera distinta ed autonoma, l'impresa ausiliaria non assume alcun obbligo nei confronti della stazione appaltante, il contratto di cooperazione attribuisce all'aggiudicatario un mero diritto di credito rispetto ai beni o alle attività che ne costituiscono oggetto, e non è prevista alcuna forma di controllo della idoneità del soggetto esterno a garantire gli standard qualitativi e quantitativi di esecuzione prescritti dalla disciplina di gara.

Sicché, consentire l'esternalizzazione di prestazioni oggetto dell'appalto attraverso detti contratti significherebbe "porre l'amministrazione in rapporto con un soggetto del quale non è mai stato accertato il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dall'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla disciplina di gara".

In ragione delle suddette argomentazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha statuito che l'impresa aggiudicataria dell'appalto, per l'esecuzione delle relative attività, "non può giovarsi dell'opera di un terzo con il quale aveva stipulato, prima della presentazione della domanda di partecipazione, un contratto di contratti di cooperazione servizio e/o fornitura finalizzato proprio a completare le operazioni di esecuzione dell'appalto".

Di conseguenza, "quando il terzo cooperante esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d'appalto che l'impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire si è fuori dalla fattispecie dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice, ed è corretta l'esclusione dalla procedura di gara; l'impresa concorrente avrebbe dovuto far ricorso agli strumenti negoziali allo scopo previsti dal codice dei contratti pubblici, l'avvalimento o le altre forme di partecipazione congiunta ad una procedura di gara".

Ciò posto, la sentenza precisa che nelle ipotesi in cui può rivelarsi difficile tracciare un netto confine tra acquisizione di dotazioni strumentali ed esternalizzazione di prestazioni contrattuali  "assume carattere dirimente stabilire se l'impresa aggiudicataria, stipulando un contratto di cooperazione continuativa, si sia limitata a procurarsi il bene strumentale alla prestazione da rendere all'amministrazione, ovvero abbia affidato al terzo cooperante l'esecuzione di una parte (o frazione) della prestazione assunta nei confronti dell'amministrazione che non era in grado di eseguire ovvero ancora di una "sede operativa" con talune caratteristiche geografiche".

 

CGUE, sent. n. 219/2019, pubblicata l’11/06/2020: illegittimo escludere gli enti senza scopo di lucro dalle gare di ingegneria e architettura.

La normativa italiana che non consente l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura agli enti senza scopo di lucro contrasta con il diritto dell'Unione europea. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE che si è pronunciata sulla conformità dell'art. 46, co. 1, del Codice dei Contratti alla direttiva 2014/24/UE a seguito del quesito posto dal TAR Lazio con l' ordinanza del 28 febbraio 2109, n. 2644 (“Se il combinato disposto del "considerando" n. 14 e degli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2, della direttiva 2014/24/UE ostino ad una norma come l'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 […] che consente ai soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria”).

L' art. 46 del Codice non include le fondazioni e, in generale, gli enti senza scopo di lucro tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi in questione. Esclusione che è confermata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 263 del 2016 che, nell'indicare i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono partecipare a gare per l'affidamento dei detti servizi, prende in considerazione solo i soggetti indicati nell'art. 46.

Il considerando n. 14 della direttiva 2014/24/UE stabilisce che “la nozione di "operatori economici" dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare”. Da qui, l'art. 2, paragrafo 2, punto 10, che definisce l' operatore economico “persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. Definizione a cui si "agganciano" l'art. 19, paragrafo 1 “gli operatori economici non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche” e l'art. 80, paragrafo 2 “l'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione […] non può essere limitata dal fatto che i partecipanti […] debbano essere persone fisiche o persone giuridiche”.

Nel caso di specie, una fondazione scientifica, specializzata nel settore geofisico e sismologico, interessata a partecipare a gare d'appalto indette da amministrazioni locali per l'affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico, aveva proposto ricorso al TAR Lazio avverso il provvedimento con cui l'ANAC aveva negato alla stessa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, con la motivazione che “le fondazioni non rientrano tra i soggetti previsti dall'art. 46, primo comma, del Dlgs 50/2016”. Da qui, l'ordinanza in narrativa con la quale il giudice amministrativo, dopo aver analizzato la normativa interna ed europea, aveva prospettato alla CGUS che: 1) la definizione restrittiva di operatore economico di cui all'art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici “potrebbe essere giustificata dall'elevata professionalità richiesta agli offerenti per garantire la qualità dei servizi”; 2) la formulazione del considerando n. 14 della direttiva 2014/24/UE avrebbe lasciato spazio “alla possibilità che uno Stato membro circoscriva la partecipazione a talune procedure di aggiudicazione di appalti pubblici solo alle persone fisiche o a determinate persone giuridiche”.

Le osservazioni del TAR Lazio non hanno colto nel segno. L'Alta Corte ha confermato il principio secondo cui “qualora un ente sia abilitato […] a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi negato il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi” (Corte di giustizia UE, sentenza del 23 dicembre 2009). Ed ha ritenuto inammissibile la presunzione che i soggetti che forniscono servizi di architettura e di ingegneria a scopo di lucro possano essere maggiormente affidabili, rammentando che l'art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce che “alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

 

 

 

 

newsletter giugno 2020

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Questo mese in evidenza:

  • Appuntamento webinar: "Bandi di gara per SIA" 
  • Internazionalizzazione: Protocollo Expo Dubai 2021
  • Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale 
  • Rubrica contrasto ai bandi irregolari
  • Convenzioni: offerte del mese

APPUNTAMENTO WEBINAR: "BANDI DI GARA PER SIA" 

Fondazione Inarcassa lancia “WORK”, piattaforma informatica per la gestione del CV in modalità dinamica da utilizzare ai fini della verifica rapida circa il possesso dei requisiti di capacità richiesti dalla lex specialis (bando di gara o lettera di invito). A tal proposito, verranno sommariamente illustrate le modalità di partecipazione alle gare pubbliche, con particolare riferimento alle clausole dei bandi e delle lettere di invito relative ai requisiti di capacità.Clicca qui per maggiori informazioni.

INTERNAZIONALIZZAZIONE: PROTOCOLLO EXPO DUBAI 2021

Fondazione Inarcassa ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Commissariato Generale di sezione per l'Italia per Expo Dubai 2021, per una collaborazione congiunta volta alla progettazione e realizzazione di attività,iniziative ed eventi, in aderenza ai citati temi di Expo 2021 Dubai e per la promozione della partecipazione di architetti e ingegneri liberi professionisti italiani. Clicca qui per continuare a leggere.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

In questo numero, per il Tar Toscana per escludere l'impresa non basta il controllo societario dell'operatore uscente; la Corte di Cassazione afferma che in caso di istanze reciproche di risoluzione contrattuale, il giudice deve valutare in modo unitario le azioni delle parti; il Consiglio di Stato si pronuncia sul conflitto di interessi tra stazione appaltante e sua partecipata. Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI

Nel mese di maggio 2020, sono state otto le amministrazioni diffidate e tre gli esposti notificati all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, alla Giunta Regionale della Campania, al Comune di Schio (VI), al Comune di Valfornace (MC), al Comune di Vasto, al Comune di Pedaso (FM), alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Cassano D’Adda (MI) ed al Comune di Petralia Sottana (PA). Per maggiori info clicca qui.

CONVENZIONI: OFFERTE DEL MESE

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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA: ACCORDO TRA ENI GAS E LUCE, FONDAZIONE INARCASSA E HARLEY&DIKKINSON

Eni gas e luce, Fondazione Inarcassa ed Harley&Dikkinson hanno stipulato un accordo per supportare le attività di Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti nell’ambito della riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus e sismabonus
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