INFORMAZIONE AGLI UTENTI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020,  recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, la Fondazione Inarcassa comunica di aver incoraggiato l’utilizzo  di modalità di lavoro agile.
Pertanto, i professionisti sono invitati a contattare, in caso di richieste, gli Uffici della Fondazione Inarcassa solo attraverso il canale della posta elettronica, utilizzando il seguente indirizzo: info

LA PRIORITA’ E’ TUTELARE IL LAVORO DEI LIBERI PROFESSIONISTI.

Con l’auspicio che l’emergenza sanitaria rientri il prima possibile, il nostro paese già fa i conti con una crisi economica che minaccia di essere ancora più dura di quella del 2008. A pagare il salatissimo conto sono anche i nostri architetti e ingegneri liberi professionisti, che in questa fase, a causa della diffusione epidemica del virus e delle opportune misure di contenimento, si vedono costretti a rinunciare a nuovi incarichi di lavoro, annullare appuntamenti, incontri, e a tutto ciò che è vitale per l’esercizio della libera professione.

newsletter marzo 2020

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Questo mese in evidenza:

Workshop Marocco rinviato/nuove date
"Obiettivo 2020" la nuova newsletter Emirati Arabi Uniti
Rubrica di aggiornamento sull'attività di contrasto ai bandi irregolari
Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale 
Rubrica di monitoraggio legislativo
Convenzioni: offerte del mese

 

WORKSHOP MAROCCO RINVIATO/NUOVE DATE

La Fondazione, dopo un’attenta riflessione in merito alle recenti vicende legate al virus COVID-19, ha deciso di rinviare il Workshop.

Le nuove date individuate sono dal 29 settembre al 1^ ottobre. Clicca qui per maggiori informazioni.

"OBIETTIVO 2020" LA NUOVA NEWSLETTER EMIRATI ARABI UNITI

In questo numero:

Marzo e aprile 2020 – manifestazioni negli Emirati Arabi Uniti
Dubai la città dei record: entro la fine del 2022 sarà inaugurato il “Ciel Hotel” l’hotel più alto del mondo
Attribuito al Dott. Edward Matti, managing partner di CCM Consultancy con sede a Dubai
L’IVA emiratina nel Real Estate
Le infrastrutture concepite per Expo Dubai 2020, creeranno una vera e propria città. Clicca qui per continuare a leggere.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO SULL'ATTIVITA' DI CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI

Nel mese di febbraio 2020, sono state diffidate nove amministrazioni e trasmessi 6 esposti all’ANAC.

Si fa riferimento, nello specifico, alla Casa di Riposo San Giovanni Battista (VI), alla CUC Consorzio Tirreno Ecosviluppo (ME), al Comune di Marsala, all’Assessorato del Turismo della Valle D’Aosta, al Comune di Pratola Peligna (AQ), all’ASP di Siracusa, al Comune di Airola (BN) ed al Comune di Pontremoli (MS). Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

In questo numero: il commento ad una sentenza del Consiglio di Stato per la quale il concorrente non può essere escluso se la piattaforma telematica non funziona; per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana negli appalti sottosoglia non è consentito “l'autoinvito” delle imprese non convocate dalla stazione appaltante; la delibera Anac che ammette di sanare l’irregolarità legata alla mancata sottoscrizione con firma digitale di un elaborato tecnico. Per maggiori info clicca qui.

RUBRICA MONITORAGGIO LEGISLATIVO

In questo numero: i tentativi di una spallata al governo Conte II; sull’equo compenso un altro passo in avanti della regione Lazio; focus sui contenuti di interesse nel Milleproroghe; la ministra De Micheli che in audizione annuncia nuovi possibili interventi in materia di contratti pubblici; le misure contenute nella bozza di Green new Deal; pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Clicca qui per approfondire.

CONVENZIONI: NOVITA' NAMIRIAL

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Newsletter aggiornamento giurisprudenziale n. 2/2020

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Cons. Stat., sez. III, sent. n. 86/2020: se la piattaforma telematica non funziona il concorrente non può essere escluso.

Dalla sentenza in commento si possono trarre interessanti considerazioni in ordine alla ripartizione degli oneri della stazione appaltante e di quelli del concorrente in caso di malfunzionamenti del sistema informatico che non consentano la presentazione dell'offerta entro il termine previsto.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che il mancato invio della documentazione di gara entro il termine prefissato di presentazione delle offerte non può costituire causa di esclusione dalla gara, anche nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza la ragione dell'impossibilità di caricare l'offerta in tempo e non solo nel – più evidente – caso in cui il malfunzionamento sia chiaramente imputabile alla piattaforma telematica.

Il caso deciso riguardava la procedura aperta telematica di gara indetta da un'ASL.
Il relativo disciplinare di gara prevedeva che i concorrenti dovessero caricare le proprie offerte sul portale di e-procurement entro un determinato orario e istituiva un servizio di help desk il quale, tuttavia, poteva essere attivato solo entro 48 ore prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

A causa di un malfunzionamento nel sistema telematico, la ricorrente non riusciva ad inviare l'offerta tecnica e quella economica entro il termine di gara e, pertanto, richiedeva alla stazione appaltante di essere rimessa in termini. Tuttavia, la stazione appaltante respingeva l'istanza di rimessione in termini della ricorrente, senza attendere gli esiti dell'indagine tecnica volta a stabilire l'eventuale malfunzionamento.
Vedendosi rigettare la propria istanza, la ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia – Lecce sia il provvedimento di diniego della rimessione in termini, sia il disciplinare di gara, ritenendo che lo stesso non avesse, tra l'altro, previsto delle garanzie adeguate da seguire in caso di emergenza

Il TAR Puglia – Lecce, con sentenza n. 793/18, ha accolto il ricorso proposto contro l'esclusione e il diniego di rimessione in termini sul presupposto che la tardiva presentazione dell'offerta dovuta al malfunzionamento imputabile al gestore del sistema "non può risolversi in danno del partecipante", in applicazione dei principi di par condicio e di favor partecipationis.

Anzitutto, il TAR ha statuito che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare se effettivamente il disservizio fosse o meno riconducibile alla sua sfera di responsabilità, prima di respingere l'istanza di rimessione in termini e non dopo aver adottato il diniego di riammissione.

Infatti, dalle relazioni tecniche depositate successivamente in giudizio era emerso che il tempestivo perfezionamento della procedura è stato impedito da una serie di "blocchi di connessione", i quali "costituivano comunque delle anomalie riferibili al gestore che impedivano la tempestiva presentazione dell'offerta" e avevano inciso in modo determinante sulla possibilità di presentare tempestivamente l'offerta.
A tale proposito era stata rilevata anche l'illegittimità del disciplinare di gara, in quanto la presenza di un help desk, accessibile solo con un preavviso di 48 ore rispetto alla scadenza, risulta essere del tutto priva di utilità in caso di emergenza.
D'altro canto, il TAR ha sottolineato che la condotta tenuta dalla ricorrente è del tutto conforme con il principio di partecipazione responsabile dell'interessato, corollario del più generale principio di auto-responsabilità, in quanto la stessa aveva proceduto all'immissione di tutta la documentazione richiesta ben tre giorni prima della scadenza, attivandosi "nell'ultima ora dell'ultimo giorno per il solo espletamento delle poche operazioni che le residuavano da compiere" (v. Cons. St., sez. III, 3 luglio 2017, n. 3245; Id., 2 luglio 2014, n. 3329; Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6416)

A seguito dell'appello della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha disposto una serie di adempimenti istruttori, volti ad accertare, tra gli altri: se fosse effettivamente riscontrabile un malfunzionamento nella piattaforma di e-procurement e se l'inoperatività della suddetta piattaforma fosse dovuta alla presenza dei "blocchi di connessione".
In merito al primo profilo, il verificatore ha precisato che il malfunzionamento non sembra essere riconducibile alla piattaforma informatica, bensì al portale web sul quale i concorrenti dovevano identificarsi per poter accedere alla piattaforma. Tuttavia, atteso che il ricorrente aveva già effettuato il login, non era possibile affermare con certezza se il ritardo nel perfezionamento della presentazione della domanda fosse dovuto a tali chiusure di connessione.

In ogni caso, risulta incontestato dagli accertamenti svolti dal verificatore che, al momento del termine indicato nel disciplinare di gara, "l'offerta tecnica ed economica erano state caricate dalla piattaforma informatica, ma non definitivamente, perché era ancora possibile apportare cambiamenti o rinunciare all'offerta".
In base a quanto emerso dalle risultanze probatorie, il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto di non poter escludere che l'interrelazione tra la connessione al portale web e la piattaforma di caricamento abbia determinato il malfunzionamento che ha impedito alla concorrente di effettuare l'invio entro il termine previsto.

Ebbene, non essendo stato quindi possibile ricostruire il rapporto causale, la terza sezione ha affermato che il malfunzionamento debba essere comunque imputato in capo alla stazione appaltante, così confermando che, laddove sia impossibile stabilire con certezza la causa dell'inadempimento, il pregiudizio ricade sull'Amministrazione che ha scelto di ricorrere alle modalità telematiche.

A tale proposito, come è noto, la giurisprudenza ha affermato in modo pressoché unanime che la stazione appaltante è responsabile in caso di malfunzionamento della piattaforma (cfr.. Cons. Stat., sez. V, sent. n. 7922/19; Cons. Stat., sez. III, sent. n. 481/13 ;TAR Puglia-Lecce, sez. II, sent. n. 1727/19), verificando di volta in volta se la problematica deriva in concreto dal sistema informatico della stazione appaltante o dai dispositivi del concorrente. E le conseguenze dell'accertamento del malfunzionamento sono ora anche codificate dall'art. 79, co. 5-bis d.lgs. n. 50/2016 (non menzionato tuttavia dalla sentenza), il quale prevede che, in tal caso, la stazione appaltante dispone "la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento".

Il profilo più interessante della sentenza è, quindi, la risoluzione del problema nel caso in cui rimanga dubbia l'effettiva imputabilità del mancato caricamento entro il termine, ponendo in tal caso la responsabilità in capo alla stazione appaltante.

Inoltre, è stato ribadito che la stazione appaltante ha l'onere di garantire assistenza ai concorrenti anche (e soprattutto) a ridosso della scadenza, stigmatizzando che nel caso di specie tale assistenza fosse invece garantita solo fino a 48 ore prima della scadenza, senza alcuna procedura di emergenza "con un vistoso limite, e rischio, per i concorrenti".
Sempre nell'ambito dei doveri che spettano alla stazione appaltante, la sentenza ha confermato che l'Amministrazione, prima di addivenire all'esclusione della concorrente, avrebbe dovuto attendere gli esiti dell'indagine in ordine ai disservizi.

La sentenza del Consiglio di Stato in esame fissa, dunque, i principi che informano la disciplina delle procedure di evidenza pubblica, ogni qual volta la stazione appaltante scelga di svolgere la gara in forma telematica.

Da un lato, in relazione al concorrente, viene valutato positivamente il comportamento "diligente", consistito nell'avere avviato il caricamento dell'offerta in tempi congrui, senza tuttavia che questo possa costituire un obbligo vincolante.

Dall'altro lato è, invece, ben più gravosa e complessa la posizione della stazione appaltante, la quale deve, anzitutto, garantire l'assistenza anche a ridosso della scadenza e, inoltre, adoperarsi per accertare l'effettiva sussistenza di eventuali malfunzionamenti prima di adottare il provvedimento di esclusione.

Come anticipato, in caso di "causa ignota", le criticità riscontrate nel sistema informatico saranno imputate alla stazione appaltante, con la conseguenza che il concorrente dovrà essere rimesso in termini per presentare l'offerta. Si configura, pertanto, in capo alla stazione appaltante una presunzione di responsabilità, salvo che la stessa riesca a provare che la causa del pregiudizio sia da ricondurre all'operato del concorrente.

CGARS, sez. giurisdizionale, sent. n. 83/2020: appalti sottosoglia, bocciato l'autoinvito delle imprese non convocate dalla stazione appaltante.

Alla procedura negoziata indetta per l'affidamento di contratti sotto soglia non hanno diritto di partecipare gli operatori economici non invitati dalla stazione appaltante.
La candidatura spontanea a partecipare ad una procedura pubblica, infatti, costituisce l'adesione degli operatori interessati ad un bando di gara, mentre nella procedura negoziata, a differenza di quanto avviene in quelle ordinarie, è l'amministrazione ad avviare il dialogo con il singolo operatore economico proponendogli, attraverso una lettera di invito individuale, di presentare un'offerta.

Gli inviti dell'amministrazione, pertanto, individuano il perimetro soggettivo invalicabile della procedura e, di conseguenza, i soggetti non invitati non hanno titolo a proporsi autonomamente.

La ratio dell'istituto, e delle specifiche regole che lo caratterizzano, è, infatti, quella di consentire il rapido svolgimento delle gare concernenti appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie attraverso la limitazione del numero dei partecipanti.

Sicché, consentire ad ogni operatore economico, non invitato dall'amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura, di presentare la propria offerta comporterebbe lo stravolgimento delle caratteristiche essenziali dell'istituto, e la sua trasformazione, di fatto, in una procedura ordinaria, in palese contrasto con le indicazioni normative.

Il numero degli operatori presenti in gara sarebbe destinato ad aumentare, teoricamente senza limiti, poiché non è preventivamente immaginabile quanti operatori possano venire a conoscenza della procedura ed avere interesse a prendervi parte, ed in tal modo una procedura configurata e strutturata per concludersi rapidamente finirebbe con il richiedere tempi molto più lunghi di quelli preventivati, rendendo più difficile all'amministrazione governare i tempi della procedura.

Un simile stravolgimento, peraltro, non si rivela neppure necessario a garantire ottemperanza ai fondamentali principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a tal fine deve ritenersi sufficiente che la selezione avvenga, per quanto possibile, su basi oggettive e che, per contro, i criteri di aggiudicazione non siano preconfezionati in modo da determinare “asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo”, assicurando un vantaggio ad un singolo operatore economico a prescindere dai contenuti delle offerte destinate ad essere presentate nella gara.

A tal fine, nelle procedure negoziate relative agli affidamenti sotto soglia vige il criterio della rotazione, finalizzato a garantire la massima partecipazione ed a tutelare gli operatori economici di medie e piccole dimensioni, temperando il rischio del possibile arbitrio che potrebbe determinare il sorgere di rapporti "preferenziali" tra l'amministrazione e determinati operatori economici.

In ragione di ciò, deve ritenersi che la formula e la struttura giuridica dell'istituto di cui all’art. 36, co. 2, del Codice degli Appalti realizza un equo bilanciamento tra le esigenze di celerità e quelle di garanzia dei principi di concorrenza uguaglianza e ragionevolezza, e non necessitino, pertanto, di surrettizie correzioni che ne potrebbero stravolgere i connotati.

Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza in commento, ha sancito la legittimità dell'esclusione dalla procedura negoziata sotto soglia dell'offerta dell'operatore non invitato, precisando che “la procedura in oggetto rispetta i principi della concorrenza e della non discriminazione attraverso la rigida previsione del criterio della rotazione, sia che lo si ritenga applicabile fin dalla fase degli inviti sia che lo si invochi solo al momento dell'aggiudicazione”.

ANAC, delibera n. 46/2020: se manca una firma digitale il raggruppamento può sanare l'irregolarità in corsa.

Se non ci sono dubbi sulla provenienza dell'offerta la stazione appaltante deve concedere al raggruppamento la possibilità di sanare in corsa l'irregolarità legata alla mancata sottoscrizione di un elaborato tecnico. È, invece, sbagliato decidere per l'esclusione senza attivare il soccorso istruttorio. Il chiarimento arriva dall'ANAC, con la delibera in commento, in risposta a un parere di precontenzioso richiesto da un raggruppamento di professionisti escluso da una gara da un milione di euro, a causa della dimenticanza legata alla sottoscrizione di uno dei documenti.

Più in dettaglio, la carenza contestata dalla stazione appaltante riguardava la mancata sottoscrizione di uno dei documenti dell'offerta tecnica, composta da 17 elaborati, “tutti sottoscritti digitalmente sia dalla capogruppo che dai mandanti (per un totale di 101 firme digitali apposte dal Rtp) mentre - ricostruisce l'Anac - solo in un elaborato denominato B.2) per errore era stata omessa la sottoscrizione digitale” di uno dei professionisti.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e le sentenze in materia, l'ANAC ricorda che “la sottoscrizione della domanda o dell'offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente che escluda 'incertezza assoluta sulla provenienza”.

Ritenuto che nel caso di specie non vi erano dubbi sulla provenienza dell'offerta, visto che il documento in questione “è stato sottoscritto dalla mandataria nonché da quattro mandanti, per cui detto elaborato è riconducibile con certezza al Rtp”, l'ANAC conclude che l'esclusione è illegittima.

Rubrica di aggiornamento sull’attività di contrasto ai bandi irregolari n. 2/2020.

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Le azioni di contrasto.

  • la Casa di Riposo San Giovanni Battista (VI) ha pubblicato una indagine di mercato, nella quale la base d’asta era incongrua. Non avendo ricevuto alcun riscontro si è proceduto con l’esposto all’ANAC;
  • la CUC Consorzio Tirreno Ecosviluppo (ME) ha pubblicato diversi bandi, nei quali veniva imposto all’aggiudicatario il pagamento di un contributo pari all’1,5% dell’importo aggiudicato alla stessa CUC. In assenza di un riscontro entro il termine concesso si è adita l’ANAC;
  • il Comune di Marsala ha bandito nuovamente una manifestazione di interesse per il servizio di RSPP (identica procedura avverso la quale era stata predisposta una diffida nel mese di gennaio), nella quale erano previsti dei requisiti di partecipazione illegittimi. Dopo la notifica dell’esposto all’ANAC, l’Amministrazione ha provveduto a rettificare il bando;
  • l’Assessorato del Turismo della Valle D’Aosta ha pubblicato una manifestazione di interesse, nella quale diversi requisiti di partecipazione facevano illegittimamente riferimento a criteri di territorialità. Non avendo ricevuto riscontro dopo la notifica della diffida, si è adita l’ANAC;
  • il Comune di Pratola Peligna (AQ) ha bandito una manifestazione di interesse, nella quale la base d’asta era incongrua. Non avendo ricevuto alcun riscontro è stato notificato un esposto all’ANAC;
  • l’ASP di Siracusa ha bandito un concorso di idee, nel quale l’elevato numero, nonché la complessità, degli elaborati progettuali richiesti, di fatto, imponevano agli aspiranti partecipanti di presentare un progetto di fattibilità tecnico economica. In assenza di un riscontro si è adita l’ANAC;
  • il Comune di Airola (BN) ha bandito una gara, nella quale la base d’asta era incongrua. Si attende che scada il termine concesso per fornire un riscontro prima di notificare un esposto all’ANAC;
  • il Comune di Pontremoli (MS) ha pubblicato due manifestazioni di interesse, nelle quali non veniva rispettato il termine minimo di presentazione delle offerte, non veniva allegato il calcolo dei compensi e, inoltre, erano previsti dei requisiti di partecipazione in contrasto con le Linee Guida ANAC n. 1. Si attende che scadano i dieci giorni concessi prima di adire l’ANAC.

 

 

SINTESI DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO FEBBRAIO 2020

Inviato da admin il

NOTA POLITICA

Mentre l’Italia continua a fare i conti con il diffondersi dell’epidemia non si arrestano le macchinazioni politiche dentro e fuori la coalizione che sostiene il Conte II. Dal centrodestra si leva con forza la richiesta di un governo istituzionale che traghetti il Paese al più presto verso nuove elezioni. La maggioranza M5S-Pd respinge naturalmente qualsiasi idea di un governissimo, anche se resta il fatto che l’attenzione mediatica delle ultime settimane sia stata dominata proprio dalla querelle intestina fra gli alleati di governo e i renziani di Italia Viva, che ha gettato più di un’ombra sul futuro dell’attuale esecutivo. I quattro punti fondamentali fissati da Renzi in vista del faccia a faccia con Conte (poi rinviato causa emergenza sanitaria) hanno chiarito infatti che dal singolo tema della prescrizione si è ormai passati allo scontro a tutto campo fra Italia Viva e i partner di governo. Complice un atteggiamento in Aula che ha detto moltissimo della voglia di IV di marcare la distanza politica fra sé e il resto della coalizione – come nel caso ad esempio dei provvedimenti su intercettazioni e Milleproroghe.

Ad acuire le tensioni ci sono naturalmente le antiche ruggini fra Conte e Renzi, come pure la delicata partita delle nomine ove gli alleati sono incappati in uno stallo immediato sulla Rai e quando all’orizzonte c’è da assegnare poltrone cruciali e soprattutto ambite come quelle di Eni, Enel, Terna, Poste e Leonardo.

LAVORI PUBBLICI

Approvata definitivamente la cd. Legge Milleproroghe 2020: Focus sui contenuti di interesse

Dopo l’approvazione con voto di fiducia da parte della Camera e del Senato e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il cd. DL Milleproroghe è finalmente legge. Il testo, composto da 44 articoli, alla fine è diventato un vero e proprio decreto omnibus, e contenente le materie più disparate. Tra le principali novità si segnalano:

- Bonus verde, è stata disposta la proroga di un anno (a tutto il 2020) del cosiddetto bonus verde, ovvero l'agevolazione fiscale per la sistemazione delle aree verdi negli edifici già esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L'agevolazione consiste nella detrazione del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5mila euro annui ed entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. Qui per approfondire 

- Scuole, verifiche antisismiche entro il 31 dicembre 2021. Entro il 31 dicembre 2021 gli edifici scolastici situati nelle zone a rischio sismico devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica.

- Lavori efficienza energetica, slitta al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori. Il differimento del termine si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

- Rinvio anche della richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio (entro il 15 maggio 2020), e la proroga al 30 giugno 2020 della definizione dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun Comune.

- Antincendio hotel: c'è il nuovo rinvio per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere. Qui per approfondire

Arriva lo Sblocca-cantieri bis: nuove correzioni a codice appalti e commissari

La Ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che in audizione in Parlamento sulle linee programmatiche del suo Ministero aveva rimarcato la volontà di non attuare nuovi interventi legislativi sulla materia dei Contratti pubblici, si è ora convinta del contrario.

Da una parte c'è il pressing (e la concorrenza) di Matteo Renzi che chiede come bandiera di Italia viva un mezzo centinaio di commissari rafforzati con pieni poteri per sbloccare 110 miliardi di risorse congelate, dall'altra c'è la constatazione che le riforme (per esempio il nuovo regolamento degli appalti) non possono marciare nel senso auspicato della semplificazione e della velocizzazione senza qualche mirato intervento sul codice.

Tanto più se si profila all'orizzonte un Regolamento unico (ancora da sfoltire e vidimare) che viaggia oltre i 300 articoli e che ha recepito al proprio interno tutto l'esistente, comprese le linee guida Anac da cui tutti dicono di voler uscire. E proprio questa potrebbe essere la prima norma del decreto legge in corso di costruzione: un chiarimento definitivo che le linee guida Anac non sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche. Quanto ai commissari, De Micheli ha dimostrato concretamente in questi cinque mesi di non considerarli affatto risolutivi, almeno nella versione dello sblocca cantieri 1, visto che non ne ha praticamente nominati. Un chiarimento potrebbe arrivare su poteri, contabilità, risorse di queste figure straordinarie. Senza contare che oggi in pochi si prenderebbero l'onere di far marciare a forza un'opera pubblica senza un adeguato scudo che metta al riparo da responsabilità penali e contabili invasive. E qui non è escluso che si torni a parlare di una norma circolata a lungo in bozza ma che poi si è persa per strada, quella che esime da responsabilità contabili il commissario o il Rup (responsabile unico del procedimento) che si siano attenuti a un parere espresso preventivamente dalla Corte dei conti (o anche dall'Anac).

Sempre nella sfera legislativa si sta pensando di intervenire per eliminare il limite generale del 40% al subappalto (condannato dalla corte di giustizia Ue) e lasciare libertà alle stazioni appaltanti di fissare il limite (una norma sul subappalto, anche se limitata alla cancellazione della terna, è già stata inserita nel disegno di legge di delegazione europea).

Torna in campo anche l'obiettivo di qualificare e ridurre il numero delle stazioni appaltanti. De Micheli ne ha parlato pubblicamente a più riprese sostenendo che questo era e deve tornare a essere un obiettivo qualificante della riforma degli appalti. Al momento in Italia sono attive circa 36mila stazioni appaltanti. “Lo so – ha rilanciato la Ministra - che avremo resistenze da parte degli enti locali, ma questa cosa è necessaria, totalmente necessaria per accelerare le procedure”. La riforma già prevede un decreto che dovrebbe classificare le amministrazioni in base alle loro capacità di gestire un appalto. Ma quel decreto attuativo è rimasto bloccato e non è escluso che anche qui, per arrivare a una vera qualificazione e selezione, sia necessario rivedere la norma primaria. Qui per approfondire

Green new Deal: nuova bozza di disegno di legge 

Il Governo è al lavoro su una primissima bozza di disegno di legge sul Green New Deal per la transazione ecologica del paese.

Una delle proposte di maggiore impatto è la maggiorazione della detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Il ddl propone un innalzamento dal 65% all’80%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nel caso in cui si scelgano soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l’intervento verificati dall’Enea.

L’Enea quantificherebbe il risparmio conseguito nei 3 anni successivi all’intervento basandosi sui dati dei 5 anni precedenti. Sarebbe valutata la prestazione complessiva dell’edificio, cumulando l’energia termica con quella elettrica consumata e prodotta. Dopo la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, se il risparmio medio annuo complessivo fosse superiore al 65%, la detrazione verrebbe prolungata per altri 2 anni, fino al raggiungimento della soglia dell’80%. Se, invece, il risparmio medio annuo complessivo fosse inferiore, le Entrate predisporrebbero “la cessazione della restituzione al quinto anno (65%)”.

Il ddl propone infine l’abrogazione dell’ecobonus al 50% sulle spese, sostenute nel 2020, “per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro”.

Il testo propone inoltre che, fino al 31 dicembre 2022, le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che acquisteranno interi fabbricati, per demolirli e ricostruirli nei 10 anni successivi, anche con variazione volumetrica, paghino l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Viene inoltre prevista l’obbligatorietà del fascicolo del fabbricato.

Si tratta, tuttavia, di una raccolta di proposte ancora oggetto di valutazione da parte del Governo, la strada per il disegno di legge è ancora lunga. Qui per approfondire

Lavori pubblici: Un arresto ogni 10 giorni. Primo settore per il rischio corruzione
Un arresto ogni dieci giorni e un caso di corruzione a settimana sono i dati del termometro che misura l'esposizione degli appalti pubblici al rischio corruzione. Numeri importanti, anche se maturati nel pieno della crisi economica e al riparo dalle grandi inchieste sotto la debole illuminazione dispensata dai riflettori delle pagine interne dei giornali locali. A tenere più alta l'attenzione ci prova l'Autorità anticorruzione che ha diffuso il Report sulla corruzione in Italia negli ultimi tre anni (2016-2019).
In questo lasso di tempo, informa l'Anac, sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione decise dall'autorità giudiziaria e correlate in qualche modo al settore degli appalti. «Esemplificando - si legge - è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa». Si tratta avverte sempre l'Anac, di dati approssimati per difetto. Perché «ordinanze che ictu oculi non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state acquisite». In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti).
Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14). Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici «a conferma - sottolinea l'Anac - della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico». Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.). L'Anac stigmatizza il fatto che la corruzione sia «scomparsa dal dibattito pubblico», mentre «rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione». Per questo «occorre rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche corruttive giustifichi la preoccupazione nei confronti di meccanismi di deregulation quali quelli di recente introdotti, verso i quali l'Anac ha già manifestato perplessità». Il passaggio, quasi inutile sottolinearlo, è dedicato alle novità del decreto Sblocca-cantieri su affidamenti diretti e subappalti che l'Anac, ai tempi ancora guidata da Raffaele Cantone, ha criticato senza mezzi termini. Qui per approfondire

Subappalto, la Corte Ue bacchetta l’Italia: L’esclusione non può essere automatica
L’operatore che si aggiudica una gara può essere escluso perché uno dei suoi subappaltatori ha violato gli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro? La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha risposto di sì, ma il caso deve essere valutato e non può esserci un meccanismo di esclusione automatico.
I giudici europei hanno spiegato che i Paesi membri possono determinare il grado di rigore delle cause di esclusione con discrezionalità, in base alle particolari condizioni interne. È quindi ammissibile l’esclusione basata su una violazione commessa non solo dall’operatore che ha presentato l’offerta, ma anche del subappaltatore di cui intende avvalersi. La Stazione Appaltante può infatti pretendere di aggiudicare l’appalto all’operatore che dimostri il rispetto delle regole fin dalle prime fasi della procedura. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, la normativa italiana prevede in modo generale e astratto l’esclusione automatica dell’operatore per eventuali violazioni commesse da uno dei suoi subappaltatori, indipendentemente dalle circostanze in cui si è verificata tale violazione. La normativa italiana, ha concluso la Corte Ue, non consente alla Stazione Appaltante di scegliere se escludere l’operatore principale o, invece, tenerlo in gara nel caso in cui dimostri di poter eseguire l’appalto da solo. I giudici hanno quindi giudicato la disposizione del Codice Appalti contraria ai principi comunitari.
Questa disposizione sulle cause di esclusione non è l’unica norma del Codice Appalti ad essere incappata nel giudizio negativo dell’Unione Europea. Dopo una serie di segnalazioni, la Corte Ue a settembre ha giudicato illegittimi i limiti imposti al subappalto dalla normativa italiana. Qui per approfondire

Prestazione energetica degli edifici, nuovi parametri per il calcolo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica, cambiano i requisiti cui attenersi nella valutazione della prestazione energetica degli edifici. Modifiche che si ripercuotono a cascata sull’attività dei certificatori e sui regolamenti edilizi dei comuni, che dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Il decreto stabilisce che, in caso di sostituzione del generatore di calore, l’edificio deve essere dotato di dispositivi autoregolanti, in grado di controllare separatamente la temperatura di ogni vano o di una determinata zona riscaldata o raffrescata. Negli interventi di nuova installazione o sostituzione dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi devono considerare il rendimento energetico globale, la corretta installazione, il corretto dimensionamento e sistemi di regolazione e controllo eventualmente differenziabili per gli edifici nuovi ed esistenti. Secondo il decreto, i requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica. I nuovi sistemi evoluti e ad alta efficienza diventano fondamentali per la classificazione degli edifici. Viene infatti introdotto il “livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart. L’indicatore si sommerà a quelli utilizzati per la definizione della prestazione energetica. Qui per approfondire

Bonus facciate: Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare volta a chiarire quali soggetti possono accedere al cd. Bonus facciate, misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. Nel testo si legge come i contribuenti - residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa - che possono fruire dell’incentivo sono: Persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Qui il testo della circolare

EQUO COMPENSO

Equo compenso: Il Lazio impone alle PA regionali di applicare i parametri ministeriali

Con la Delibera 22 del 28 gennaio 2020, la Giunta regionale del Lazio interviene nuovamente a garanzia dell’Equo compenso per i professionisti fissando - per tutti gli uffici regionali e per le società controllate e partecipate dalla Regione - rigidi paletti nelle procedure di acquisizione di servizi professionali, per evitare di “alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito”.

Leggi qui il commento di Fondazione Inarcassa

PROFESSIONISTI

Flat tax, Ministero dell’Economia: nuove regole subito applicabili

Le nuove regole sulla Flat tax, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, non sono contrarie allo Statuto del contribuente. Questo quanto chiarito dal Ministero dell’Economia rispondendo a due interrogazioni presentate alla Camera dagli Onorevoli Trano (M5S) e Centemero (Lega).

I limiti e le cause di esclusione, ha spiegato il Sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, sono già in vigore e le verifiche devono essere condotte sui redditi del 2019. Villarosa ha inoltre spiegato che la Legge di Bilancio 2020, tra le varie cause di esclusione, vieta l’accesso al regime forfetario ai professionisti che abbiano percepito redditi da lavoro dipendente, o assimilati, di importo superiore a 30mila euro lordi. Si tratta di una causa di esclusione, ha affermato, identica a quella prevista dalla Legge 190/2014, in sede di prima applicazione del regime forfetario. Le verifiche, ha continuato, vanno condotte con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Questo significa che è escluso chi nel 2019 ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 30mila euro. Nel caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate nel 2019, il professionista per rimanere nel regime forfetario doveva adempiere ad un obbligo, cioè cedere le quote di controllo della Srl. Non essendo trascorsi i 60 giorni previsti tra l’approvazione della legge e l’entrata in vigore degli obblighi, i termini sono slittati all’anno successivo. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, invece, ha aggiunto Villarosa, non impongono adempimenti a carico dei contribuenti che vogliono usufruire del regime forfetario. I requisiti per accedere alla tassazione agevolata impongono solo una verifica sui redditi dell’anno precedente. L’applicazione immediata delle nuove regole non contrasta quindi con lo Statuto del contribuente. Ad ogni modo, Villarosa ha annunciato che l’Agenzia delle Entrate sta redigendo una serie di chiarimenti interpretativi sulle novità della legge di Bilancio 2020. Qui per approfondire

 

 

 

 

 

 

Newsletter febbraio 2020

Inviato da admin il

Questo mese in evidenza:

  • Concorso Europeo di progettazione Ponte Musmeci
  • "Obiettivo 2020" la nuova newsletter Emirati Arabi Uniti
  • Rubrica contrasto ai bandi irregolari
  • Rubrica di aggiornamento giurisprudenziale
  • Rubrica di monitoraggio legislativo
  • Convenzioni: promo del mese

 

CONCORSO EUROPEO DI PROGETTAZIONE PONTE MUSMECI 

Con grande orgoglio annunciamo il Concorso Europeo di progettazione per il restauro conservativo del Ponte Musmeci. Sarà possibile iscriversi ed inviare il progetto dalle 24:00 del 25/02/2020 alle 12:00 del 07/04/2020. Clicca qui per saperne di più

"OBIETTIVO 2020" LA NUOVA NEWSLETTER EMIRATI ARABI UNITI

In questo numero:

  • Expo2020 Dubai – Il Meydan One sarà presto inaugurato
  • A Dubai il settore delle costruzioni guiderà la crescita dei prossimi anni
  • Febbraio & marzo 2020 – manifestazioni negli Emirati Arabi Uniti
  • Overwiev sul funzionamento dell’IVA negli UAE
  • Formazione e raccolta di informazioni fanno parte integrante di un professionista
  • Intervista a: Dott. Fabrizio Rossi Barattini, professionista nel settore immobiliare a Dubai
  • Tender in corso. Continua a leggere! 

RUBRICA CONTRASTO AI BANDI IRREGOLARI

Nel mese di gennaio 2020, sono state nove le amministrazioni diffidate e 5 gli esposti notificati all’ANAC. In un caso, l’Amministrazione ha provveduto ad annullare la procedura di gara; in un altro, è stato rettificato il bando. 

Si fa riferimento al Comune di San Vero Milis (OR), al Comune di Monserrato (CA), al Comune di Baronissi (SA), al Comune di Sanluri (SU), alla Provincia di Pistoia, al Comune di Bernareggio (MB), al Comune di Laino Borgo (CS), al Comune di Marsala ed all’Agenzia del Demanio Liguria. Continua a leggere.

RUBRICA DI AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

In questo numero due sentenze del Consiglio di Stato: in una, la pronuncia è su un caso di condizionamento della commissione; nell’altra, la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di cauzione provvisoria, ovvero la sua irregolarità per incompletezza o per importo insufficiente, non costituisce causa di esclusione dalla gara, potendo essere sanata tramite ricorso; per l’Anac, niente esclusione per l'engineering che non indica i requisiti del professionista. Continua a leggere.

RUBRICA DI MONITORAGGIO LEGISLATIVO

In questo numero, la richiesta di Fondazione Inarcassa e CNI al Parlamento per l’ampliamento dello sconto in fattura anche per interventi antisismici; i lavori della commissione ministeriale sul Regolamento unico del Codice appalti e l’iter di adozione; le novità introdotte con il “bonus facciate”; Massimo Sessa ritorna al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Continua a leggere.

CONVENZIONI: PROMO DEL MESE

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Equo Compenso Regione Lazio

La strada che porta ad una legge nazionale in materia di equo compenso è ancora in salita, ma cresce la consapevolezza, soprattutto al livello regionale, che occorre intervenire in maniera più decisa di quanto sia stato fatto in passato per restituire piena dignità ai liberi professionisti. Questa volta è la Regione Lazio che ritorna sull’equo compenso con una delibera (n. 22 del 2020) adottata dalla Giunta. L’atto, adottato a gennaio scorso, è conseguente alla legge regionale del Lazio del 12 aprile 2019, n.

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